=> Corte di
appello di Milano, 16 dicembre 2020
In tema di mancata
partecipazione del condominio al procedimento di mediazione, qualora il condominio
deduca una grande complessità procedimentale e l’incertezza
dell’esito del procedimento di mediazione, ciò consente di ritenere giustificata
la mancata partecipazione del medesimo al procedimento di mediazione, dovendosi
escludere la condanna del Condominio al versamento dell’importo di cui alla
sanzione prevista dall’art. 8, comma 4bis, d.lgs.
28/2010 (nella specie il condominio deduceva che doveva tenersi in conto il complesso
iter procedimentale che l’amministratore avrebbe dovuto seguire per poter
giungere alla sottoscrizione di una transazione in sede stragiudiziale con
le controparti, dovendo tale atto essere preceduto dalla convocazione di un’assemblea
al fine del rilascio di autorizzazione a partecipare al primo incontro di
mediazione e che, in seguito, l’amministratore avrebbe dovuto riferire all’assemblea
ed essere autorizzato a richiedere, in sede di mediazione, la nomina di
consulente tecnico per procedere alla redazione della nuove tabelle; tabelle a
dire del condominio, peraltro, da sottoporre all’assemblea condominiale per l’approvazione
all’unanimità delle stesse, trattandosi di tabelle allegate a un regolamento
condominiale di natura contrattuale (I).
(I) Si veda
l’art. 8, comma 4bis, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Corte di appello di Milano
Sentenza
16 dicembre 2020
Omissis
Stante l’accoglimento delle domande formulate
dai condòmini attori, il Tribunale ha ritenuto di dover porre le spese e
competenze processuali e della procedura di mediazione antecedente la causa a
carico del condominio in favore dei condomini in solido.
Analogamente sono state poste a carico del
Condominio le spese di consulenza tecnica con condanna del medesimo al
versamento in favore dello Stato di un importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio in quanto il condominio non avrebbe
partecipato alla mediazione obbligatoria promossa dalla controparte senza
giustificato motivo alcuno.
Il Condominio censura l’impugnata sentenza
limitatamente ai due seguenti profili: per non avere il Tribunale considerato
ragionevole e giustificata la mancata partecipazione del Condominio al
procedimento di mediazione, ingiustamente condannando il convenuto al pagamento
in favore dell’Erario di un importo pari al contributo unificato nonché al
rimborso delle spese di mediazione, peraltro non quantificate; per aver
condannato il solo condominio al pagamento dei compensi professionali del
consulente tecnico d’ufficio.
Con riguardo al primo motivo, l’appellante
deduce che il Tribunale ha ritenuto ingiustificata la mancata partecipazione
del Condominio al procedimento di mediazione in base all’erronea affermazione
secondo cui, ove il Condominio avesse aderito all’invito dei condòmini, le
parti avrebbero potuto raggiungere un accordo in sede di mediazione, definendo
la controversia in sede stragiudiziale.
Deduce il Condominio che tale affermazione
non tiene nel dovuto conto il complesso iter procedimentale che l’amministratore
avrebbe dovuto seguire per poter giungere alla sottoscrizione di una
transazione in sede stragiudiziale con le controparti, dovendo tale atto essere
preceduto dalla convocazione di un’assemblea al fine del rilascio di
autorizzazione a partecipare al primo incontro di mediazione.
In seguito l’amministratore avrebbe dovuto
riferire all’assemblea ed essere autorizzato a richiedere, in sede di
mediazione, la nomina di consulente tecnico per procedere alla redazione della
nuove tabelle, tabelle da sottoporre all’assemblea condominiale per l’approvazione
all’unanimità delle stesse, trattandosi di tabelle allegate a un regolamento
condominiale di natura contrattuale.
L’esito di tale procedimento, contrariamente
a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva considerarsi altamente incerto e, per
tale motivo, l’amministratore ritenne preferibile l’instaurarsi di un giudizio
ordinario al fine di “ottimizzare i tempi ed i costi di sostituzione delle
tabelle”, anche tenuto conto che la compagine condominiale è composta da ben 46
condòmini, un terzo dei quali morosi all’epoca dei fatti.
Gli appellati contestano tale prospettazione,
rilevando che, per l’approvazione delle nuove tabelle, non sarebbe stata
necessaria l’unanimità dei consensi bensì la maggioranza di cui all’art. 1136,
comma II, cod. civ. e che, pertanto, la partecipazione del Condominio alla mediazione
avrebbe potuto evitare, con buone probabilità, il ricorso all’Autorità
giudiziaria.
Deve rilevarsi che, come è noto, l’art. 8 del
D. Lgs. 28/2010 stabilisce che "Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio".
Ritiene la Corte che le circostanze riferite
dal Condominio, in ordine alla complessità procedimentale e all’incertezza dell’esito
del procedimento di mediazione, consentano di escludere una colpa dell’originario
convenuto nella mancata partecipazione del medesimo al procedimento di
mediazione.
La giustificazione addotta, d’altro canto,
trova coerente riscontro nella condotta processuale del Condominio che,
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda formulata dagli attori.
Ne consegue l’accoglimento del motivo di
appello in ordine alla condanna del Condominio al versamento di un importo pari
al contributo unificato a carico dell’Erario.
Quanto alla censura relativa alla condanna al
rimborso delle spese del giudizio di mediazione, osserva l’appellante che il
Tribunale non ha provveduto a quantificare separatamente il compenso e le spese
dovute per il giudizio di mediazione, in assenza di documentazione della
controparte circa gli esborsi eseguiti ovvero di disposizione normativa che
consentisse tale condanna.
In proposito gli appellati deducono che il
giudice di primo grado avrebbe determinato l’importo complessivamente dovuto
sulla base della nota spese depositata dagli attori in primo grado e che, in
ogni caso, la domanda di rimborso delle spese di mediazione era stata formulata
anche a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto è utile richiamare il principio
affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (16990/17) secondo cui le
spese sostenute dalla parte vittoriosa per attività stragiudiziale - seguita da
attività giudiziale - devono formare oggetto di una domanda di risarcimento del
danno emergente nei confronti dell’altra parte, con le dirette conseguenze in
ordine alla prova della sussistenza del danno.
La Corte di legittimità ha chiarito che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
“d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali pag. 5 vere e
proprie”, con la conseguenza che relativa liquidazione resta soggetta ai
normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre voci di
danno emergente.
Non risulta dagli atti che gli odierni
appellati abbiano dedotto e dato prova di aver sostenuto costi ed esborsi per
la fase di mediazione, con la conseguente impossibilità di procedere alla
liquidazione del relativo danno.
Deve conseguentemente procedersi, in questa
sede, a scorporare, dall’importo dei compensi liquidati a titolo di spese
processuali dal Tribunale, l’importo equitativamente ritenuto riferibile alla
fase di mediazione (negativa), che si ritiene di poter quantificare in €
500,00, con conseguente rideterminazione dell’importo relativo ai compensi
liquidati in € 7.500,00, oltre accessori.
Passando all’esame del secondo motivo, l’appellante
deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente posto interamente a carico del
Condominio le spese di consulenza tecnica, sul presupposto che non sarebbe
stata fornita prova “che siano stati gli attori a dare luogo ai frazionamenti
ed alla realizzazione degli immobili da essi derivati che hanno determinato la
necessità di tali tabelle”.
Deduce l’appellante che tale affermazione non
tiene conto della pacifica circostanza che il frazionamento dei piani settimo e
seminterrato non è stato eseguito dal Condominio, con conseguente impossibilità
di applicare l’art. 69 disp. att. cod. civ. nei suoi confronti.
La critica è fondata.
L’art. 69 disp. att. cod. civ. detta il
principio secondo cui il costo di revisione delle tabelle millesimali, in caso
di variazione di consistenza delle unità immobiliari, deve essere sostenuto da
chi ha dato luogo alla variazione.
Nel caso in esame, può pacificamente
ritenersi escluso che i frazionamenti modificativi delle unità immobiliari
siano stati eseguiti su indicazione del Condominio; d’altro canto, l’appellante
deduce, genericamente, che il frazionamento dei piani seminterrato e settimo
sarebbe stato eseguito “dalla società originaria proprietaria e/o dagli odierni
convenuti appellati”.
Sulla base di tali risultanze, ritiene la
Corte che le spese di CTU non possano essere poste a carico di una delle parti
ma che debbano essere poste a carico di parte attrice e parte convenuta, in
parti uguali, trattandosi di attività svolta nell’interesse di entrambe.
Valutato l’esito complessivo della
controversia e l’accoglimento solo parziale dell’appello, non vi sono i
presupposti per rivedere la regolamentazione delle spese del primo grado di
giudizio (avvenuta nel rispetto del principio di causalità) mentre le spese del
presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte d’Appello, definitivamente
pronunciando sull’appello proposto da Condominio omissis
contro la sentenza omissis, in parziale accoglimento dell’appello, riduce ad €7.500,00
(oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge) i compensi
liquidati quali spese legali in favore del Condominio per il giudizio di primo
grado; pone le spese della CTU in parti uguali a carico del Condominio e delle
parti appellate; conferma nel resto l’impugnata sentenza; dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.