DIRITTO D'AUTORE


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19 febbraio 2026

7/26. Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

 

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

17.11.2025

sentenza


Omissis


Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della
mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

PQM


Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 ottobre 2025

33/25. Al rappresentante/delegato in mediazione deve essere conferito il potere di di decidere in merito al contenuto dell’accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2025)

 

=> Tribunale di Pavia, 14 giugno 2025


Al rappresentante/delegato in mediazione non può essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.


Per la pronuncia per esteso con relativa annotazione si rimanda a

Giulio Spina

Quali poteri deve avere il rappresentante in mediazione?

in Diritto e Giustizia del 9.10.2025

(ed. Giuffrè Francis Lefebvre)

URL: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/12931824


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

4 marzo 2025

8/25. Chi ha ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025)


=> Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024


Chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

14.11.2024

sentenza


Omissis


Con il primo motivo, l'appellante denuncia violazione degli artt. 5, comma 2 bis, 8, comma 4 bis e 10, comma 1, del D. L.vo n. 28/2010, opponendo che all'incontro di mediazione "ha partecipato il difensore della convenuta opposta, Do. s.p.a., mandataria con rappresentanza della Un. s.p.a., dante causa della An. s.r.l., munito di procura speciale" (V. pag. 8 dell'atto di appello); in ogni caso, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione avrebbe comportato, tuttalpiù, la valutazione del comportamento di parte opposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non già la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria (V. pag. 10 dell'atto di appello); sarebbe stato onere di parte opponente promuovere la mediazione e non già di parte opposta (V. pagg. 10 -14 dell'atto di appello).

La censura, oltre a presentare profili di inammissibilità, si manifesta infondata.

Il Tribunale ha espressamente rilevato che "parte opposta non ha partecipato personalmente o tramite procura speciale con rappresentante munito di pieni poteri di transigere la lite" (V. pag. 12 della sentenza impugnata).

A fronte di simile assunto, l'appellante si è limitata ad affermare l'esatto contrario, senza corroborare l'affermazione da richiami documentali, che danno, invece, evidenza della bontà del rilievo contenuto nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata.

Ed invero, dal verbale di primo (ed unico) incontro di mediazione, del 02.03.2018, emerge che parte opposta ha partecipato per il tramite dell'Avv. Ma.Ca., quale delegata dall'Avv. Li., "procuratore della Do. mandataria di Un. spa".

Dal richiamato verbale, dunque, emerge che per la proponente era presente l'Avv. Ma.Ca., che, per la valida partecipazione dell'opposta, doveva essere munita di procura speciale sostanziale, secondo i principi espressi da Cass. n. 8473/2019, richiamata, a più riprese, dal Tribunale.

Né può ritenersi che l'Avv. Ma.Ca. sia stata delegata a partecipare alla mediazione dall'Avv. Li., che rappresentava nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte proponente la mediazione (ossia la parte opposta), e tanto anche ove l'Avv. Li. fosse stato munito di procura speciale sostanziale avente le caratteristiche richieste da Cass. n. 8473/2019, e che, quindi, gli attribuisse il potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne erano oggetto.

E tanto in base al principio secondo cui "delegatus delegare non potest" che, nel caso di specie, non subisce eccezioni, in quanto, se, alla luce dei principi espressi da Cass. n. 8473/2019, condivisi dal primo Giudice e non contestati dall'appellante, la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8 D. Lgs. 28/2010, è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale, neppure se il potere è conferito allo stesso difensore, ne consegue che, chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.

Con un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta violazione dell'art. 8 del D. L.vo n. 28/2010, in quanto la mancata partecipazione alla mediazione, per come rilevata dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare, tuttalpiù, una valutazione pregiudizievole, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale, ma giammai l'improcedibilità della domanda.

Osserva, tuttavia, il Collegio che parte appellante, sotto il profilo denunciato, non prende posizione in ordine al distinguo, operato dal Tribunale, in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione all'incontro di mediazione, che si risolvono, per il proponente, nell'improcedibilità della domanda, mentre (solo) per parte opposta, convenuto in senso sostanziale, nella valutazione negativa di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p.c.

Con un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante contesta che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, tra cui le controversie bancarie, l'onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sull'opposto, piuttosto che su parte opponente.

Il rilievo deve ritenersi superato dall'intervento delle SS. UU. n. 19596/2020, sopravvenuto alla proposizione dell'appello, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Il principio - hanno evidenziato le SS. UU. - risulta suffragato oltre che da argomenti di carattere normativo (art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, che, nel regolare l'accesso alla mediazione, dispone che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; d.lgs. art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"), anche da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo costituzionale.

Per completezza, va evidenziato che oggi il richiamato principio è stato fatto proprio dal Legislatore, che, con il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia, ha inserito l'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010, che così dispone: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

Il rigetto del primo motivo di appello, da cui consegue la conferma della dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, assorbe l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c. (con riferimento al dichiarato difetto di rappresentanza di Do. S.p.A., quale mandataria di Un. S.p.A.), e del terzo motivo, con il quale si lamenta l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'intervento a suo tempo spiegato dalla odierna appellante nel giudizio a quo.

L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante alle spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 60.000,00 euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese, invece, nei confronti della contumace Un. S.p.A.

In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.


PQM


La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'11.06.2020, da Do. S.p.A. nei confronti di Fr. S.a.s., Za.Mi., Za.Pa. e Un. S.p.A., avverso la sentenza n. 3352/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli Nord, così provvede: dichiara la contumacia di Un. S.p.A.; rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Euro 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. Ra.Ga., che ha reso dichiarazione in tal senso; nulla per le spese nei confronti della contumace Un. S.p.A.; dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

7 novembre 2024

36/24. Partecipazione alla mediazione: le parti possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2024)

 

=> Corte di Cassazione, 2 luglio 2024 n. 18106


Deve ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Dunque, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (I).


(I) In tal senso Cassazione civile, 27 marzo 2019 n. 8473, in Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2019.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione I

ordinanza n. 18106

2 luglio 2024


Omissis


Fatti di causa


Con sentenza no 682 del 26 giugno 2017, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato improcedibile, a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, l'opposizione proposta da omissis, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa di risparmio omissis. Gli opponenti erano condannati in solido a pagare Euro 92.531,40, oltre interessi dal 1 luglio 2012, a titolo di debito concordato nel piano di rientro 7 aprile 2010, rimasto totalmente inadempiuto.

Il primo giudice, rilevato d'ufficio il mancato esperimento del tentativo di mediazione, all'esito della prima udienza tenutasi il 17.11.2016, assegnava il termine di quindici giorni per il suo espletamento. Gli opponenti provvedevano alla sua instaurazione. Tuttavia omissis non vi partecipavano personalmente, in quanto davanti al mediatore (come risulta dal verbale prodotto in causa) era comparso solo un sostituto del difensore. Quest'ultimo si riservava di produrre in un secondo momento la delega.

Parallelamente, parte opposta si presentava con il proprio difensore di fiducia "giusta delega agli atti".

Avverso la sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.

Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:

a) attesa l'assenza di una previsione legislativa espressa che imponga la partecipazione personale delle parti e la sua non riconducibilità tra gli atti personalissimi, i contendenti possono farsi sostituire davanti al mediatore da un delegato - eventualmente coincidente con lo stesso difensore - purché questo sia munito non della procura alle liti, ma di una specifica procura sostanziale, non autenticabile dal difensore stesso;

b) ai fini della regolare partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria non è sufficiente la mera procura alle liti, essendo questa limitata ai poteri processuali conferiti al difensore e non comprensiva dei poteri conciliativi giudiziali;

c) la disposizione del diritto in sede conciliativa deve essere oggetto di apposita procura sostanziale (diversa ed aggiuntiva), nel caso in cui la parte non voglia o sia impossibilitata a partecipare all'incontro;

d) l'appellante ha impugnato la sentenza censurando il percorso motivazionale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irritualmente esperita la mediazione e chiedendo, quindi, di accertare che l'esperimento conciliativo si era regolarmente svolto. Non ha, invece, impugnato la prima decisione nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione, anziché il ricorso monitorio, sul rilievo che l'irrituale svolgimento della mediazione dovese ricadere sulla banca opposta, quale parte tenuta ad iniziare la procedura di mediazione. Ne deriva che la sentenza di primo grado deve ricevere integrale conferma.

omissis hanno presentato ricorso per cassazione con un motivo.

omissis ha presentato controricorso.


Ragioni della decisione


Il ricorrente deduce:

Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento al D.Lgs. n. 28/2010. La Corte ha ritenuto obbligatoria la personale partecipazione delle parti ai procedimenti deflattivi e, pertanto, la loro mancata partecipazione sia tale da inficiare la validità e l'efficacia della procedura di mediazione, nonostante che le parti siano state tecnicamente assistite e la procedura si sia articolata in più incontri nell'ambito dei quali i soggetti abbiano avuto la possibilità di confrontarsi sulle reciproche posizioni. Deduce, infine, che la mancata partecipazione personale alla procedura ha determinato il paradosso per il quale la banca ha subito come sanzione il solo pagamento di una somma pari al contributo unificato e l'attuale ricorrente, invece, di sentir dichiarare "la ben più pesante conseguenza" del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

La censura è inammissibile.

I giudici del merito hanno risolto la controversia in puntuale conformità agli insegnamenti di questa Corte.

La questione giuridica è se, nel procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, d.ls. n. 28/2010 e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.

"Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti". Il procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, offre alle parti un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. In tale contesto la figura dell'avvocato è stata introdotta successivamente con l'art. 5, comma 1 bis, quale professionista esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.

La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.

Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.

Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.

Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (così limpidamente anche in motivazione Cass., n. 8473/2019).

Tali principi sono ribaditi, anche se sotto diverso aspetto, da Cass., n. 205/2024 che ha specificato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Condizione che si è puntualmente verificata nella prima udienza del giudizio di I grado nella controversia in esame.

Quanto alla doglianza sul diverso esito tra le parti per la dichiarata e confermata improcedibilità, va rilevato che la censura non coglie la ratio decidendi su tale aspetto poiché la Corte sottolinea che l'attuale ricorrente: "Non ha, invece, impugnato la prima decisione nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione, anziché il ricorso monitorio, sul rilievo che l'irrituale svolgimento della mediazione dovese ricadere sulla banca opposta, quale parte tenuta ad iniziare la procedura di mediazione. Ne deriva che la sentenza di primo grado deve ricevere integrale conferma". La circostanza, inevitabilmente, produce gli effetti delineati nella censura.

Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.


PQM


La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 giugno 2024

28/24. Riforma Cartabia, rappresentanza in mediazione: l'introduzione dei "giustificati motivi" per la delega a terzi in caso di persone fisiche (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2024)


=> Tribunale di Firenze, sentenza 15 marzo 2024

 

Con riferimento al nuovo art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 (post. Cartabia), va osservato che la legge non definisce la nozione di "giustificati motivi" essendo la norma necessariamente elastica e non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte. Quanto alle conseguenze dell'assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista. Considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina "immotivata" di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e nella specie sanzionata di conseguenza con l'improcedibilità della domanda giudiziale (I).

 

(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Firenze

15 marzo 2024

sentenza

 

Omissis

 

L'eccezione preliminare di improcedibilità è fondata.

Richiamate le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza con cui è stata disposta la mediazione, si osserva quanto segue.

La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).

La Cassazione ha infatti osservato che l'art. 8, "dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati."

"La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato".

Allo stesso tempo ha precisato che "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri omissis. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".

Dalla disamina delle sentenze della Suprema Corte richiamate non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti.

 

Occorre però evidenziare che il presente procedimento è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 che, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l'art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale".

L'introduzione dei "giustificati motivi" per la delega a terzi in caso di persone fisiche è applicabile alla fattispecie in esame in quanto il ricorso è stato proposto il ed è stato disposto l'invio in mediazione con ordinanza del omissis, quindi la domanda di mediazione è stata depositata dopo il omissis, data di entrata in vigore della riforma.

Il mediatore ha accertato che il rag. omissis era munito di delega e non sono state sollevate eccezioni in ordine alla validità della procura ed alla sussistenza dei poteri rappresentativi.

Tuttavia, nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti "è opportuna per la procedura adr intrapresa e formalmente necessaria", parte attrice non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che hanno indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione ad un soggetto terzo, né ha prodotto in giudizio la procura conferita al rag. omissis.

La legge non definisce la nozione di "giustificato motivo" essendo la norma necessariamente elastica, non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante.

Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte.

Quanto alle conseguenze dell'assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista.

Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina "immotivata" di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo raggiunto.

Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Giova peraltro evidenziare, con riferimento al caso di specie, che risultano pendenti dinanzi a questo Tribunale plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l'assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, come evidenziato dalla omissis risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.

L'espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente di valutare – alla presenza del consumatore – le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.

Né si può sostenere che la delega si giustifichi in considerazione della natura del contenzioso poiché l'apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte.

Infine, la possibilità del collegamento da remoto (peraltro in presenza di una deroga al foro del consumatore dipendente dalle scelte processuali della stessa parte) non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione personale del richiedente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda va dichiarata improcedibile.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

 

PQM

 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

29 novembre 2023

44/23. No alla rappresentanza in mediazione in assenza di procura speciale di contenuto sostanziale: improcedibilità in caso di procura generale alle liti meramente processuale e non redatta per il singolo affare (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2023)


=> Tribunale di Napoli Nord, 2 ottobre 2023 

La parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura speciale di contenuto sostanziale per rappresentarlo nel procedimento di mediazione. Ciò posto, in tema di possesso dei poteri di rappresentanza in mediazione, non si condivide l’opinione in base alla quale integra idonea procura speciale, tale da legittimare la sostituzione della parte nel singolo procedimento di mediazione, la procura generale alle liti rilasciata dalla parte in favore dell’avvocato (sebbene redatta con atto notaio) qualora il perimetro della detta procura alle liti si presenti eccessivamente ampio e potenzialmente comprensivo della generalità delle controversie insorgenti tra le parti (e quindi, per tale sua stessa natura, non rechi alcun riferimento alla specifica controversia). La mera procura generale alle liti, sebbene conferita per atto notarile,  se non redatta per il singolo affare e non prevede il conferimento di poteri di natura sostanziale, non rendendo la chiara specificazione dei poteri e dei limiti attribuiti al procuratore, non appare idonea a conferire i necessari poteri per partecipare al procedimento e disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero negoziare, transigere, conciliare e sottoscrivere il verbale di conclusione della mediazione, sia nell’ipotesi negativa che positiva (nella specie, la questione è stata sottoposta al contraddittorio processuale; tuttavia la parte opposta non ha offerto altra documentazione integrativa utile a sanare il difetto di rappresentanza rilevato; non vi è prova quindi che l’opposta abbia conferito all’avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di rappresentare efficacemente gli interessi della società e di impegnarla nel caso di raggiungimento di un’intesa transattiva; di conseguenza, l’assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata) (I) (II).

(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

(II) In argomento si veda Cassazione civile 27.3.2019, n. 8473, in Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2019.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Napoli Nord

Sentenza n. 3885

2 ottobre 2023

 

Omissis

 

Nell’esame delle questioni oggetto di causa occorre procedere con priorità al vaglio della procedibilità della domanda, che costituisce uno specifico motivo di opposizione.

La questione, tempestivamente contestata da parte opponente e ribadita nelle successive memorie, assume carattere assorbente. Il tentativo di mediazione infatti risulta essere stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti.

Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).

Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, come osservato dalla parte opposta, purché dietro conferimento di “procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia…)” (Cass. cit.).

La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata: “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale” (Cass. n. 8473 cit.; nella giurisprudenza di merito si vedano Tribunale Catania, 04/05/2023; Tribunale Velletri, 19/10/2021, n.1892; Corte appello L’Aq., 15/07/2021, n.1129; Tribunale Roma, 03/06/2020, n.7981; Tribunale Salerno, 15/01/2020).

La giurisprudenza ha chiarito che solo l’autentica notarile è idonea a soddisfare questi requisiti di forma e di contenuto perché il rappresentato, “trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale, deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi” (Corte appello Napoli, 29/09/2020, n. 3227).

Dunque la semplice procura alle liti non è idonea ad attribuire al difensore i poteri di rappresentanza sostanziale, perché la mediazione rappresenta una “parentesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass. civ. 14/12/2021, n. 40035).

A supporto di questa interpretazione, costituisce un valido parametro ermeneutico la recente riforma dell’istituto della mediazione che, raccogliendo la riflessione giurisprudenziale maturata sul punto, ha espressamente stabilito che “I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia” (art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 così come novellato dall’art. 7, co. 1, lett. a), d.lgs. 149/2022). Emerge con chiarezza l’intentio legis di favorire la mediazione delle controversie, fornendo “indicazioni ulteriormente restrittive” alla interpretazione già consolidata (Corte appello Napoli, 19/09/2022 n. 3843).

Dall’analisi discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura speciale di contenuto sostanziale per rappresentarlo nel procedimento di mediazione.

Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso soltanto l’avv. ---, qualificato come difensore della parte, sebbene non risulti essere stata rilasciata all’avv. --- una idonea procura speciale, tale da legittimare la sostituzione della parte opposta nel singolo procedimento di mediazione.

Questi ha ribadito la idoneità della procura generale alle liti, rilasciata in suo favore il 15/7/2010 e redatta dal notaio Maurizio Marino (n. rep. 67250 e racc. 18479), a giustificare il possesso dei poteri di rappresentanza in mediazione. Tuttavia, il perimetro della procura alle liti si presenta eccessivamente ampio e potenzialmente comprensivo della generalità delle controversie insorgenti tra la società e i terzi; dunque, per sua stessa natura, non reca alcun riferimento alla specifica controversia tra la società ricorrente, Do. Pa. e Fl. Co. . Al contrario, la procura attribuiva al legale facoltà di ampio contenuto, sia con riferimento ai rapporti nella titolarità della XX s.p.a. (allora XX Credit Management Bank s.p.a.), sia con riferimento “ai rapporti dalla stessa gestiti su mandato”, sul presupposto non dimostrato che la mandante avesse autorizzato la mandataria a rilasciare una sub-procura a terzi, in violazione del principio delegatus non potest delegare.

In realtà, la procura conferita all’avv. --- è una mera procura generale alle liti che, sebbene sia stata conferita per atto notarile, non è stata “redatta per il singolo affare” e non prevede il conferimento di poteri di natura sostanziale: non rende cioè la “chiara specificazione dei poteri e dei limiti” attribuiti al procuratore.

Pertanto, la procura allegata dalla parte non appare idonea a conferire i necessari poteri per partecipare al procedimento e “disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, ovvero negoziare, transigere, conciliare e sottoscrivere il verbale di conclusione della mediazione, sia nell’ipotesi negativa che positiva.

Con ordinanza del 11/5/2021, la questione è stata sottoposta al contraddittorio processuale, tuttavia la parte opposta non ha offerto altra documentazione integrativa utile a sanare il difetto di rappresentanza rilevato.

Non vi è prova quindi che la società opposta abbia conferito all’avv. --- idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di rappresentare efficacemente gli interessi della società e di impegnarla nel caso di raggiungimento di un’intesa transattiva.

In conclusione, l’assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Da tutto quanto esposto discende l’improcedibilità della domanda e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. civ. sez. un., 18/09/2020, n. 19596).

Non occorre esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalle parti, stante il carattere assorbente della improcedibilità, da sola idonea a definire il giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo aggiornati al D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite. I compensi professionali vengono commisurati ai valori minimi, in ragione del fatto che la decisione ha avuto ad oggetto questioni di non particolare complessità e per l’assenza di istruttoria. Vanno inoltre rimborsate le spese vive documentate pari ad € 286,00.

 

PQM

 

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo omissis dal Tribunale di Napoli Nord; condanna la società opposta al pagamento in favore di controparte delle spese di lite pari ad € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore del difensore.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

25 aprile 2022

16/22. Partecipazione alla mediazione: difensore contemporaneamente assume la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2022)

=> Tribunale di Roma, 23 novembre 2021 

È regolarmente svolta la mediazione qualora la parte abbia conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato, già munito di mandato difensivo, per presenziare in mediazione, il quale, dunque, vi partecipi nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'altra (inoltre, nella stessa procura speciale notarile la parte ha munito espressamente il proprio legale non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione) (I).  

(I) Si veda l’art. 8, comma 1 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
sentenza
23 novembre 2021

Omissis 

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione, per le medesime ragioni già illustrate dal precedente giudicante all'udienza di prima comparizione delle parti del (omissis) e alle quali questo giudice rimanda.

Infondata è, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda per irregolare ed invalido svolgimento del procedimento di mediazione sollevata da parte convenuta.

A dire del convenuto, parte istante (omissis) rappresentato nel procedimento di mediazione mediante procura speciale notarile dall'Avv. omissis, risultava assistito dall'Avv. omissis, privo di apposito mandato di assistenza difensiva. Poiché nel procedimento di mediazione l'assistenza di un avvocato è obbligatoria, la carenza di mandato in capo all'Avv. Recchia ne avrebbe inficiato il regolare svolgimento.

Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente.

Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato (omissis) - già munito di mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'atra. Inoltre, nella stessa procura speciale notarile il omissis ha munito espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione.

Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il omissis viene indicato espressamente anche nella veste di avvocato che “assiste” la parte istante. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata.

omissis

Le spese di lite, stante la natura della controversia, i rapporti fra le parti (fra loro zio e nipote) e la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate. 

PQM 

Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la costituzione del contratto di comodato come meglio sopra indicato, dichiara cessati gli effetti del contratto e, per l'effetto, condanna omissis all'immediato rilascio, in favore di omissis, dell'immobile omissis; rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti.

Spese compensate.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 marzo 2021

12/21. Mediazione, partecipazione del solo avvocato: improcedibilità in caso di sola procura processuale e ratifica del suo operato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2021)

=> Tribunale di Cosenza, 13 gennaio 2020

L’attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ciò posto, si ritiene che non è soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5bis d.lgs. n. 28/10 dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell’informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo, quale è appunto il procedimento di mediazione. Alcun rilievo può attribuirsi poi all’atto contenente ratifica dell’operato del procuratore comparso in sede di mediazione; la mediazione, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Si veda per approfondimenti la NOTA di BARNI, Comparizione personale delle parti in mediazione: dal principio affermato dalla Corte di Cassazione alle pronunce di merito, in Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2021. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Cosenza
Sentenza
13 gennaio 2020
Omissis

Il Tribunale, sul rilievo della annoverabilità della controversia tra quelle in tema di contratti finanziari, soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.L.vo 28/10, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la instaurazione della relativa procedura.

La convenuta ---, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla successiva udienza ha eccepito l’improcedibilità della domanda. A fondamento della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda la --- convenutaa posto il mancato avverarsi della condizione di procedibilità costituita dall’esperimento della mediazione, essendo comparso unicamente il difensore costituito dell’attore;

in particolare, l’istituto bancario, richiamando il principio affermato da Cass. 27.03.2019, n. 8473 in virtù del quale nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; considerato che la stessa Corte di Cassazione ha altresì affermato che – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

Il difensore della società attrice ha evidenziato nelle note conclusive autorizzate 1) che il pronunciamento n. 8473 della Sezione III della Corte di Cassazione è stato depositato il 27.3.2019 ovvero soltanto alcuni giorni prima rispetto al deposito dell’odierna domanda di mediazione avvenuta il 12.4.2019. Sino ad allora – ed anche dopo la citata ordinanza della Cassazione – il Tribunale di Cosenza ha ritenuto “procedibile” l’azione anche attraverso la partecipazione della parte in mediazione per il tramite del solo difensore; 2) ha depositato ratifica di procura speciale del 19.12.2019 per Notar omissis in cui XXX ratifica espressamente l’operato e la volontà espressa dai propri procuratori legali, avv.ti omissis, nella procedura di mediazione n. omissis promossa ex d.lgs 28/2010 in favore della società dinanzi l’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza sia con riferimento all’avvio della procedura di mediazione che con riguardo agli incontri del 2.5.2019 e del 17.5.2019 tenutisi dinanzi al mediatore nominato dall’Organismo di Mediazione nella persona dell’avv. omissis.

Si è opposto a tale opzione ermeneutica il difensore della --- convenuta.

Il Tribunale – in adesione alle argomentazioni spese dalla Suprema Corte con il citato arresto – ritiene che, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.

Ed invero, il riferimento alla procura sostanziale, la cui ratio è da rinvenirsi nel fatto che l’attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia, impedisce di ritenere soddisfatta tale condizione dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell’informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo – quale è appunto il procedimento di mediazione.

Alcun rilievo può attribuirsi, ad avviso di chi scrive, all’atto contenente ratifica dell’operato del procuratore comparso in sede di mediazione, atteso, per un verso, la tardività del relativo deposito – effettuato al di fuori dello schema procedimentale tipico del giudizio in esame – e, per altro verso, l’inidoneità di tale ratifica a sanare il difetto di rappresentanza (sostanziale) nell’ambito della procedura, ormai conclusa, di mediazione. L’escamotage adottato da parte attrice appare, invero, un ravvedimento postumo foriero di frustrare in termini plastici la finalità insita alla previsione dell’istituto in questione.

La mediazione, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore.

E’ evidente, quindi, che solo ove adeguatamente informato – e dotato dei poteri necessari a transigere la lite – il rappresentante può validamente vincolare la parte nelle determinazioni assunte nel corso dell’incontro innanzi al mediatore. Quanto al rilievo di incostituzionalità della disposizione di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 4, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – peraltro formulato solo all’udienza odierna – sia consentito evidenziare che lo stesso appaia del tutto infondato.

Ed invero, innanzitutto, non è consentito applicare analogicamente alla mediazione le norme che all’interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (art. 83 c.p.c.), data la evidente diversità di ratio tra i due istituti. D’altro canto, non si rinviene alcun trattamento deteriore della posizione della parte che non abbia attivato la mediazione entro il termine assegnato dal giudice rispetto a quella che l’abbia avviata senza concluderla. In quest’ultimo caso, infatti, la disposizione censurata prevede che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’ articolo 6” ed “Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. Nella specie, parte attrice aveva già introdotto il giudizio senza esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, il che ha comportato l’assegnazione di un termine per instaurarla, onde consentire di sanare l’inerzia iniziale e di rendere procedibile la domanda esperita. La condizione di procedibilità nonostante il termine assegnato dal Giudice, quindi, non è stata soddisfatta, in assenza di una valida procedura. In applicazione di tale principio deve essere pertanto dichiarata l’improcedibilità della domanda. In relazione alla controvertibilità della questione relativa alla necessità della personale partecipazione delle parti alla mediazione, si stima equo compensare per metà le spese di lite, dovendo per la restante parte porsi a carico di parte attrice.

Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva espletata.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: dichiara improcedibile la domanda formulata dalla società attrice; compensa le spese processuali per metà e condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della residua metà, liquidandola in complessivi euro 2.025,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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