=> Trib. Varese, 24 luglio
2012
Interessante pronuncia – precedente C. Cost. n. 272 del 2012 (1) (2) –
in tema di rapporti tra mediazione e consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art.
696-bis c.p.c. (3).
L’ambito dell’art.
696-bis c.p.c. è escluso dall’obbligatorietà della mediazione sancita
dall’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010.
Ciò per almeno tre diverse ragioni:
- l’istituto, almeno secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, conserva
natura “cautelare formale” (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur. It., 2007, 11, 2525) e trova
quindi applicazione l’esclusione ex lege
prevista dall’art. 5, comma IIII, decreto cit.;
- l’istituto disciplinato
dall’art. 696 bis c.p.c. non
introduce, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, una controversia in materia di diritti
disponibili e, dunque, non trova applicazione l’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto (mediazione obbligatoria) in ragione dell’art. 2, comma 1, del
decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”);
- la consulenza tecnica preventiva, pur non avendo “sostanziale”
carattere cautelare, conserva una relazione di accessorietà rispetto
all’eventuale futuro giudizio di merito, e incidendo sui tempi di definizione
dell’eventuale futuro giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”, in adesione alla
collocazione formale dell’istituto nell’ambito dei procedimenti di istruzione
preventiva; ne discende l’esclusione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010
in ragione della deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione (“lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della
domanda giudiziale”).
Inoltre:
non può non segnalarsi
l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex
art. 696-bis c.p.c. la parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma
di sperimentare un tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative.
Fattispecie: parte ricorrente si duole del fatto che
l’assicurazione convenuta non abbia ritenuto indennizzabile l’infortunio per
cui è causa, respingendo la richiesta di pagamento presentata dall’assicurato
e, pertanto, la invita, in sede conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a
partecipare ad un accertamento tecnico condiviso circa le condizioni di salute
dell’assicurato stesso, in vista di una eventuale composizione bonaria della
lite insorgenda; l’assicurazione, costituendosi, ha accolto l’invito. Nel
caso di specie – osserva il Giudice – il ricorso è procedibile pur non
essendovi stato tentativo preliminare di mediazione.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2013
Tribunale di Varese
Sezione prima civile
24 luglio 2012
Decreto
…omissis…
La parte ricorrente si duole del fatto che l’assicurazione convenuta non
abbia ritenuto indennizzabile l’infortunio per cui è causa, respingendo la
richiesta di pagamento presentata dall’assicurato. La invita, in sede
conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a partecipare ad un accertamento tecnico
condiviso circa le condizioni di salute dell’assicurato stesso, in vista di una
eventuale composizione bonaria della lite insorgenda. L’assicurazione,
costituendosi, ha accolto l’invito.
-------------
La lite trae linfa da un contratto assicurativo e, pertanto, dovrebbe
trovare astrattamente applicazione l’art. 5 comma I del d.lgs. 28/2010 che
istituisce, per le controversie de quibus, l’obbligo della preventiva
mediazione. Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di un procedimento ex art.
696-bis c.p.c. In casi analoghi, questo Tribunale (v. Trib. Varese, 21 aprile 2011 in Foro It., 2012, 1) ha escluso la necessità di “un tentativo di
mediazione per provare una mediazione” nel senso di ritenere inapplicabile
l’art. 5 cit. allo speciale procedimento tipizzato in seno all’art. 696-bis
c.p.c. La giurisprudenza maggioritaria si è pronuncia in senso conforme, seppur
con altre motivazioni: in ragione del carattere “urgente della procedura (v. Trib.
Pisa, 4 agosto 2011 in Foro It., 2012, 1: tesi salutata con
favore anche da Trib. Varese, sez. I civ., decreto 2 marzo 2012) oppure per
l’assenza di una controversia in senso tecnico-giuridico (v. Trib. Milano, sez.
VI civ., 24 aprile 2012 in www.ilcaso.it, 2012). L’orientamento
che richiede invece il preliminare tentativo di mediazione risulta minoritario
(v. Trib. Siracusa, sez. II civ., 14 giugno 2012 in www.ilcaso.it, 2012).
Reputa questo giudice di dovere dare continuità all’indirizzo
maggioritario. L’ambito dell’art. 696-bis c.p.c. è, infatti, escluso
dall’obbligatorietà della mediazione sancita dall’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010
per almeno tre diverse ragioni. In primo luogo, l’istituto, almeno secondo
l’indirizzo delle Sezioni Unite, conserva natura “cautelare formale” (Cass.
civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur.
It., 2007, 11, 2525) e trova quindi applicazione l’esclusione ex lege
prevista dall’art. 5, comma IIII, decreto cit.
Inoltre, in adesione ai puntuali rilievi della Dottrina, resta “ovvia la
constatazione secondo cui l’istituto disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. non introduce, a norma
dell’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, “una controversia in materia di diritti disponibili” e, dunque, non
trova applicazione l’art. 5, comma 1, del medesimo decreto (mediazione
obbligatoria) in ragione dell’art. 2, comma 1, del decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la
conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili”). In ogni caso, la consulenza tecnica preventiva, pur
non avendo “sostanziale” carattere cautelare, conserva una relazione di
accessorietà rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, posto che se la
conciliazione non riesce, “ciascuna delle
parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita
agli atti del successivo giudizio di merito” (art. 696-bis, comma V,
c.p.c.). Incidendo, pertanto, sui tempi di definizione dell’eventuale futuro
giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”,
in adesione alla collocazione formale dell’istituto nell’ambito dei
procedimenti di istruzione preventiva, pur là dove non si voglia attribuire alla
CTU preventiva la natura “cautelare formale”, proposta dalle Sezioni Unite. Ne
discende l’esclusione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della
deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione.
Sul piano squisitamente logico-giuridico, non può poi, comunque, non
segnalarsi l’aporia del “mediare per
chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la
parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma di sperimentare un
tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative. Nel caso di
specie, pertanto, pur non essendovi stato tentativo preliminare di mediazione,
il ricorso è procedibile.
-------------
Effettivamente le parti controvertono in ordine alla riferibilità causale
delle lesioni denunciate dal ricorrente al sinistro occorso in data 5 novembre 2008, essendovi dubbi
circa la loro precisa eziogenesi ed essendosi i periti di parte pronunciati in
modo difforme, anche quanto alla complessiva valutazione del danno biologico
espresso in termini percentuali secondo i noti Barèmes. Da qui l’adesione ad
una CTU d’Ufficio e la concessione di termini per proposte specifico di quesito
peritale. L’indagine è ammissibile essendovi la comune intenzione dei litiganti
di sperimentare il tentativo di conciliazione, tenuto conto dello specifico
atto d’istruzione in via preventiva richiesto al giudice in questa sede.
P.Q.M.
visti gli artt. 696-bis, 191 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c.,
Ammette la consulenza
tecnica d’Ufficio e Dispone che al consulente tecnico d’ufficio vengano
sottoposti i seguenti quesiti:
Il CTU, con gli accertamenti ritenuti necessari,
1) LESIONI: verifichi se
la persona offesa abbia riportato lesioni in nesso di causalità con il sinistro
per cui è causa, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed
evoluzione e verificando anche l’eventuale influenza di stati patologici
preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.
2) INVALIDITÀ
TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la
inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o
parziale.
3) POSTUMI PERMANENTI:
ne accerti la eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni
accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e
dinamico-relazionali.
4) DANNO BIOLOGICO:
valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sulla integrità
fisio-psichica della persona offesa, sulla base dei riferimenti tabellari
indicativi (Legge o barèmes) e con adeguata personalizzazione clinica della
voce percentuale dopo accurata descrizione del quadro minorativo.
5) EZIOGENESI: accerti se le lesioni di cui
abbia accertato l’esistenza sono causalmente riconducibili all’infortunio per
cui è lite e dica se alla loro causazione hanno concorso altre circostanze,
come patologie pregresse; in quel caso percentualizzi, se possibile, la misura
del concorso di ciascuna delle cause al comune evento, non escludendo anche
l’eventuale ipotesi del concorso del fatto del danneggiato stesso.
Nomina un
consulente tecnico d’ufficio, nella persona del dott.---.
Avvisa il
consulente nominando che qualora ritenga di avere giustificati motivi per non
accettare l'incarico o intenda astenersi, deve farne istanza a questo Giudice,
presso la cancelleria, entro e non oltre tre giorni prima dell'udienza di
comparizione.
Avvisa che
nello stesso termine, a pena di decadenza, le parti hanno facoltà di proporre
le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al
Giudice.
Fissa l’udienza in data
21 settembre 2012 ore 10.10 per il giuramento del CTU.
Invita il CTU a sperimentare il tentativo di conciliazione di cui
all’art. 696-bis c.p.c.
Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata al
consulente tecnico ai sensi dell’art. 192, comma I, c.p.c. ed alle parti.
Varese, lì 24 luglio 2012
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di
ufficialità.