DIRITTO D'AUTORE


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20 gennaio 2026

2/26. Domanda di condanna del convenuto al rimborso delle spese di mediazione relative ad una lite per impugnazione di deliberazioni condominiali e successiva domanda per l’invalidità delle stesse delibere (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 4 febbraio 2025, n. 2756


Proposta domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro quale rimborso delle spese di mediazione relative ad una lite per impugnazione di deliberazioni condominiali, la domanda successivamente proposta dall’attore per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, nella specie ai sensi dell’art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione dell’originaria domanda, della quale si debba tener conto ai fini della relativa determinazione della competenza per valore, in quanto domanda, piuttosto, “ulteriore” o “aggiuntiva”, che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in un rapporto di alternatività.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione II

ordinanza n. 2756

4 febbraio 2025


Omissis


Fatti di causa e ragioni della decisione


1. - XX ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in cinque motivi avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Livorno in data 2 aprile 2024 nel procedimento R.G. n. 1379/2023, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza per valore in favore del Giudice di pace.

Resiste con controricorso il Condominio ---.

2. - Il Tribunale di Livorno ha argomentato che, “ritenuta presumibilmente inammissibile la nuova domanda formulata dal ricorrente e, conseguentemente, che l’unica domanda rilevante ai fini della determinazione della competenza per valore deve intendersi quella formulata in ricorso, ovvero quella avente ad oggetto le spese di mediazione”, la competenza per valore deve determinarsi in base al valore della somma di € 1.507,92, indicata dall’attore in domanda. Espone lo stesso ricorrente di aver proposto domanda nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies e ss. c.p.c., convenendo dinanzi al Tribunale il Condominio --- e formulando le seguenti conclusioni: “(…) dato atto della proposizione di istanza di mediazione del 13 gennaio 2023 di parte ricorrente omissis difeso in proprio in materia oggetto di mediazione obbligatoria, per impugnazione delle delibere condominiali approvate dal Condominio --- , con declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o come meglio, rese ai punti 1 del verbale di assemblea del 14-15 dicembre 2022 (…) ed al punto 2 del verbale di assemblea del 27 luglio 2020 (…), chiedendone dichiararsi la nullità e disponendo in subordine la revoca dell'Amministratore omissis , per i motivi e violazioni specificamente indicati nelle conclusioni dimesse in istanza di mediazione più sopra ritrascritte, dato atto che l'assemblea del Condominio --- , in sede di consesso del 27.02.2023, ha annullato la delibera del 15 Dicembre 2022 su proposta Elevat ed ha revocato l'Amministratore --- valutata la sussistenza e dichiarata la cessazione della materia del contendere, previa valutazione della soccombenza virtuale, condannare, ai sensi del disposto di cui all'art. 2377, comma 8 del c.c. per quanto applicabile e dell'art. 91 c.p.c., o come meglio, il Condominio al pagamento dei compensi inerenti alla procedura di mediazione omissis , recante n. 7/2023 (quantificati nella somma di Euro 1.000,00, oltre accessori, rimborso spese 15%, Cassa Previdenza Avvocati 4% ed Iva 22% se ed in quanto dovuta, oltre ad Euro 48,80 per spese vive sostenute per Avvio Mediazione, od in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia)”.

Il ricorrente per regolamento deduce che la competenza per valore si sarebbe radicata “in capo al Tribunale Civile di Livorno in conseguenza della domanda di accertamento incidentale, formulata dal convenuto/resistente, Condominio --- della sussistenza dei vizi nelle delibere assembleari impugnate e della responsabilità esclusiva del precedente Amministratore di Condominio --- chiamato in causa, nonché della “emendatio libelli” della domanda di parte ricorrente, in adesione ed in conseguenza della domanda di parte convenuta, estesa all’accertamento incidentale, con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., per esplicita domanda delle parti, dell’illegittimità/annullabilità/nullità delle delibere assembleari impugnate (ed in parte sostituite), con valore dichiarato in ambito della procedura di mediazione obbligatoria in Euro 31.200,00”.

A dire del ricorrente, l’incremento di valore della causa si sarebbe verificato: per effetto dell’estensione automatica della domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa, evocato dal Condominio per tenerlo eventualmente indenne dalla eventuale sua soccombenza; per effetto della domanda di accertamento incidentale della sussistenza dei vizi di invalidità delle delibere impugnate (ai fini di acclarare la responsabilità del terzo chiamato); e, ancora, per effetto dell’emendatio dell’originaria domanda dell’attore, volta anch’essa all'accertamento, con efficacia di giudicato, della nullità e/o annullabilità delle delibere e formulata nella memoria richiesta ai sensi dell’art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., e concessa dal giudice unicamente in relazione alla questione inerente alla competenza.

3.- Il ricorso per regolamento è infondato.

Deve premettersi che, in sede di regolamento necessario di competenza, non possono essere proposte questioni, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, che non attengano in modo diretto e necessario alla competenza, tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla competenza, quanto ad essa conseguenziali, né possono essere esaminate questioni attinenti al merito o ad altre cause, poiché il compito della Corte di cassazione in tale sede è limitato alla designazione del giudice competente a decidere la lite.

D’altro canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

3.1. – Ora, la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale (art. 10 c.p.c.).

Nelle cause relative a somme di denaro, quale quella in esame, il valore si determina in base alla somma indicata dall’attore (art. 14 c.p.c.), nella specie dell’importo di € 1.507,92, perciò rientrante nella competenza del giudice di pace.

Anche la domanda di garanzia rivolta dal convenuto Condominio nei confronti del terzo chiamato, per essere tenuto indenne dall'avversa pretesa, ha identico valore, ai fini dell’art. 32 c.p.c.

3.2. - Non vi sono poi ragioni per ravvisare la competenza del Tribunale in forza del combinato disposto di cui agli artt. 34 e 40, settimo comma, c.p.c. 3.2.1. - Non può invero rilevare, ai fini di una diversa determinazione del valore della causa, la domanda svolta dal Condominio --- per conseguire con efficacia di giudicato l’accertamento della invalidità delle delibere assembleari, già oggetto della domanda di mediazione proposta dal condomino avvocato omissis e revocate dalla medesima assemblea, innanzitutto perché non sussiste la legittimazione attiva del medesimo condominio a richiedere la declaratoria di invalidità delle delibere da esso approvate.

3.2.2. - Inoltre, neppure il condomino --- può avere più interesse meritevole ad ottenere una pronuncia giurisdizionale con efficacia di giudicato circa la invalidità di delibere condominiali che l’assemblea ha già revocato e sostituito - per quanto risulta dedotto dalle stesse parti -, conseguendo in tali ipotesi, piuttosto, una statuizione di cessazione della materia del contendere ove pure le delibere rimosse fossero state nel frattempo impugnate, giacché vien meno sul punto la specifica situazione di contrasto fra il condomino ed il condominio, unici legittimati, sotto il profilo attivo e passivo, nei giudizi ex art. 1137 c.c.

3.2.3. - Ai fini tanto della domanda avanzata dal condomino avvocato per ottenere dal Condominio --- il rimborso delle spese del procedimento di mediazione, quanto della domanda di garanzia rivolta dal Condominio nei confronti dell’ex amministratore chiamato in causa, l’eventuale invalidità delle delibere di cui si discute rileva, invero, come fatto storico costitutivo, non essendo le rispettive pretese volte a regolare gli effetti giuridici di detti atti negoziali presupposti e non rilevando, perciò, nell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio.

Del resto, quando sia proposta una domanda, in via principale o riconvenzionale, oppure verso un terzo chiamato in causa, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento incidenter tantum, poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale il solo convenuto può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale (Cass. n. 10936 del 2020).

3.2.4. - Può ancora evidenziarsi che la sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio riveste efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato personalmente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ciò desumendosi dalla regola di obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti posta dall'art. 1137, comma 1, c.c. Viceversa, l’accertamento della invalidità di una deliberazione assembleare non riveste alcuna efficacia sostanziale di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'amministratore di condominio, che abbia causato quella invalidità (Cass. n. 29878 del 2019, non mass.).

3.2.5. - Da ultimo, si consideri che, nell’ambito di una lite connotata da una domanda di pagamento dell’importo di € 1.507,92 e da una equivalente domanda di garanzia, rientranti, perciò, nella competenza per valore del giudice di pace, non può darsi adito ad una richiesta di accertamento incidentale della invalidità di un rapporto negoziale dedotto soltanto come fatto storico costitutivo delle rispettive pretese di pagamento, ove essa appaia finalizzata essenzialmente allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (arg. da Cass. Sez. Un. n. 21582 del 2011).

4. – Le ragioni su cui fonda il ricorso per regolamento inducono, altresì, ad affermare che, proposta domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro quale rimborso delle spese di mediazione relative ad una lite per impugnazione di deliberazioni condominiali, la domanda successivamente proposta dall’attore per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, nella specie ai sensi dell’art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione dell’originaria domanda, della quale si debba tener conto ai fini della relativa determinazione della competenza per valore, in quanto domanda, piuttosto, “ulteriore” o “aggiuntiva”, che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in un rapporto di alternatività (Cass. n. 12310 del 2015).

5. - Il ricorso per regolamento deve, dunque, essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di pace, davanti al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio (con riassunzione nel termine di legge) e che regolerà anche le spese del procedimento di regolamento.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.


PQM


La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza per valore del giudice di pace di Livorno, dinanzi al quale le parti vengono rimesse con riassunzione nel termine di legge e che provvederà anche in ordine alle spese del procedimento di regolamento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 settembre 2025

29/25. Omessa produzione della domanda di mediazione obbligatoria, impossibilità di verificare la simmetria questa e quella formulate in giudizio, improcedibilità (fattispecie in tema di impugnazione di delibera condominiale) (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2025)

 

=> Tribunale di Catania, 30 maggio 2025


Qualora parte attrice non abbia mai prodotto agli atti del giudizio la domanda di mediazione obbligatoria e prodromica all’impugnazione della delibera condominiale, non essendo possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle formulate in giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Catania

30.5.2025

ordinanza


Omissis


Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è chiaramente

in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 28/2010, è prevista la

mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento

di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ed invero, alla luce della lettura degli artt. 4 e 5, D.lgs n. 28/2010, merita accoglimento

l’eccezione di improcedibilità, in quanto, a fronte della detta eccezione di parte convenuta e

della specifica richiesta formulata da questo Giudice con ordinanza del 09/11/2023, parte

attrice non ha mai prodotto in giudizio le domande di mediazione relative alle delibere

impugnate che provassero non solo l’avvio dei due procedimenti di mediazione ma anche

la simmetria tra le domande ivi formulate con quelle formulate nel presente giudizio.

Quindi, ricapitolando:

Non soltanto parte attrice in citazione ha dichiarato di impugnare due delibere condominiali

con date errate e diverse da quelle reali, in spregio al combinato disposto degli artt. 163 n. 3

c.p.c. e 164 c.p.c.; che prevedono la determinazione dell’oggetto della domanda a pena di

nullità (nel caso di specie sanata dalla costituzione del --- convenuto e dalla

produzione da parte dello stesso delle delibere oggetto di impugnazione);

Non soltanto in data 22/02/2024, l’attrice ha prodotto una serie di verbali di mediazione dai

quali non si evince minimamente quali fossero le delibere oggetto di contestazione innanzi

all’organismo di mediazione né si evincono chiaramente le domande formulate dalla

condomina XXX in quella sede;

Ma ha soprattutto l’attrice non ha adempiuto all’ordine di questo Giudice di produrre le

domande di avvio dei due procedimenti di mediazione (che peraltro avrebbe dovuto

spontaneamente allegare all’atto di citazione).

La produzione delle dette domande sarebbe stata fondamentale per verificare la relazione che

deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l’istanza di mediazione e l’eventuale e successivo

atto introduttivo del procedimento giudiziario.

Ed invero, il D. Lgs. 28/2010 al comma 2 dell’art. 4, specifica i contenuti essenziali dei quali

l’istanza di mediazione non può mancare, ossia l’indicazione dell’organismo, delle parti,

dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.

Come rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 259 dell’11/01/2022, il contenuto di

tale previsione normativa è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c.,

concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto giudiziario deve avere.

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 c.p.c., salvo che la legge stabilisca diversamente, la citazione,

il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto devono contenere l’indicazione

dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda nonché delle

conclusioni. Quindi risulta evidente come il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 sia pressoché

equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c.

Il Tribunale di Roma, muovendo da questa constatazione, ha allora affermato

che l’applicazione dell’art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in

sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi

quantomeno i fatti principali. In caso contrario, deve essere dichiarata l’improcedibilità

della domanda giudiziale.

In particolare, l’art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di

mediazione, le “ragioni della pretesa”.

Tale elemento individua evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di

parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un’azione giudiziale.

In definitiva, quindi, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito,

introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede

giudiziale, e ciò per due ragioni, ossia: 1) consentire all’istituto giuridico della mediazione

civile di espletare la relativa funzione deflattiva; 2) porre l’altra parte, ovverossia parte

chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di

prendere adeguatamente posizione su di essa.

Dalla comparazione, in quel giudizio, a livello contenutistico, tra l’istanza di mediazione e la

successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rilevava l’asimmetria tra i

due atti, e da ciò derivavano, secondo il Tribunale di Roma, due conseguenze tra loro connesse:

1) che la mediazione non poteva considerarsi validamente svolta; 2) che non era stata impedita

la decadenza dell’impugnazione della delibera condominiale.

Le conclusioni che si possono trarre dalla detta sentenza del Tribunale di Roma sono due: 1)

quanto all’istanza di mediazione, una domanda generica sotto il profilo del petitum o sotto il

profilo della causa petendi non può essere considerata espletata in maniera valida e comporta, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale; 2) quanto alla domanda

giudiziale, qualora essa si presenti anche solo in parte diversa dalla domanda di mediazione ed

esuli quindi, se pur parzialmente, da questa, dovrebbe considerarsi “nuova”.

Inoltre, anche il Tribunale di Verona, con sentenza del 26/04/2021 ha affermato che la

difformità tra istanza di mediazione e atto introduttivo del successivo giudizio quanto a oggetto

e ragioni della pretesa è rilevabile quando, nel giudizio di merito, la domanda abbia non

soltanto un petitum più ampio ma anche, al suo fondamento, fatti costitutivi ulteriori rispetto a

quelli dedotti nell’ambito della procedura stragiudiziale.

Secondo un’altra pronuncia del Tribunale di Roma, dal rispetto della simmetria tra domanda

di mediazione e domanda giudiziale deriverebbe una questione di effettività di svolgimento

della procedura: «per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in

condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte

le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte » (Tribunale di Roma - sentenza n.

20160 del 29.12.2021).

Parimenti il Tribunale di Torino, con la pronuncia n. 1519 del 05.04.2023, ha riassunto i

principi suesposti:

1) la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 di dover includere nell’istanza di

mediazione “l’oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo più significativo e

rilevante della controversia;

2) il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l’oggetto e titolo

dell’istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussiste qualora la domanda

giudiziale abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, e si fondisu fatti

costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basi su differenti

pretese;

3) non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale,

essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano

stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica

della vicenda (citando, a tal proposito, la sentenza di Cassazione n. 29333/2019).

Tornando al caso di specie, come rilevato, nonostante l’ordine di questo Giudice del

09/11/2023, parte attrice non ha mai prodotto agli atti del giudizio le due domande di

mediazione obbligatorie e prodromiche alla impugnazione delle delibere condominiali e

pertanto, alla luce della normativa richiamata e della rassegna giurisprudenziale riportata, non essendo stato possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle

formulate nel presente giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.


PQM


Il Tribunale omissis dichiara improcedibile omissis; condanna l’attrice alla refusione delle spese processuali del convenuto, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM

147/2022, in complessivi € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso

forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore

del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nella comparsa conclusionale.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 aprile 2024

19/24. Azione di più soggetti (nella specie: condòmini) disgiuntamente legittimati ad agire in giudizio, mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte di alcuni, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2024)


=> Corte di Cassazione, 12 dicembre 2023 n. 34714

 

Nell’ipotesi in cui agiscano più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini lamentavano la lesione di un bene in regime di comproprietà) non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che abbia regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione) (I).

 

(I) Si veda l’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di cassazione

sezione II

sentenza n. 34714

12 dicembre 2023

 

Omissis

 

Fatti di causa

Nel 2014 alcuni condomini del Condominio --- convenivano dinanzi al Tribunale di Ivrea il condomino --- per la riduzione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva). Si aggiungeva con intervento volontario ---, in qualità di successore a titolo particolare di uno degli attori. Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato promosso da un solo degli attori --- presso un organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all'esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori. Su appello del convenuto che ha lamentato l'irrituale espletamento della procedura di mediazione e l'ingiustizia nel merito, la Corte di appello ha accolto la prima censura e dichiarato improcedibile la domanda. Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi. Resiste il convenuto con controricorso.

 

Ragioni della decisione

Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5 e dell'articolo 157 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di rilevare la tardività del rilievo dell'irregolare esperimento del tentativo di mediazione. In particolare, si fa valere che, alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezione è stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché ogni correlativo rilievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Asseriti vizi della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal convenuto appellante solo in secondo grado.

Il secondo motivo censura Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, che si sia ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.

Il terzo motivo lamenta ex articoli 38, 111, 157 e 345 c.p.c., Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 3 e 5 e articolo 2964 c.c. che la Corte di appello abbia ritenuto: la tardività dell'avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte dei condomini; l'irregolarità dei tentativi esperiti dalla ---; (c) la necessità della partecipazione al tentativo di conciliazione del condomino ---, quale successore ex articolo 111 c.p.c., di una condomina che aveva partecipato alla procedura.

Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza argomenta in sintesi come segue.

Una sola dei condomini ( ---) aveva dapprima instaurato il procedimento di mediazione presso un organismo di una sede diversa (Torino) da quella (Ivrea) determinata Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 4, in relazione all'ufficio giudiziario territorialmente competente per la controversia. Ciò non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

A fronte di una prima correlativa eccezione di improcedibilità della domanda, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti un termine per l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione di ---. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità (cioè, la concessione del nuovo termine non anche alla ---, l'avvio della procedura solo da parte degli altri condomini attori, la tardività dell'avvio rispetto al termine assegnato), il giudice assegnava

un nuovo termine entro il quale la procedura veniva attivata unicamente da ---.

Tutto ciò (anche a causa della cattiva gestione da parte del giudice di primo grado) non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità. D'altra parte, la disciplina legislativa non indica la possibilità di reiterare la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l'organismo di conciliazione per essere effettivo deve vedere la partecipazione di tutte le parti in causa. In conclusione, a fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della domanda.

Il primo motivo è rigettato.

Risulta agli atti che nella prima udienza del 19/3/2014 il convenuto abbia eccepito una serie di profili di irregolarità della procedura di mediazione. Tanto vale a vedere rispettato l'onere di tempestiva eccezione Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5.

Il secondo motivo è fondato.

Si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).

Il terzo motivo è rigettato in ciascuno dei tre profili in cui si articola.

Quanto al primo, in considerazione della legittimazione disgiunta in capo a ciascuno degli attori, è irrilevante l'irregolare esperimento del primo tentativo di conciliazione a Torino (e non già ad Ivrea) da parte di uno di loro. Quanto al secondo profilo, è irrilevante che il secondo tentativo di conciliazione sia stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine all'uopo assegnato dal giudice, trattandosi di un termine non perentorio; rileva che esso si sia espletato entro la data dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo (cfr. Cass. 40035/2021). Quanto al terzo profilo, esso è irrilevante per la stessa ragione a fondamento dell'irrilevanza del primo motivo.

È accolto il secondo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 marzo 2023

12/23. BARNI, Difformità tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio: quali conseguenze sull’impugnazione della delibera assembleare? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2023)

Difformità tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio:
quali conseguenze sull’impugnazione della delibera assembleare?

di Edoardo Luigi BARNI
Mediatore Civile e Commerciale, 
Amministratore di Sostegno, Curatore di Eredità Giacenti 

Introduzione al tema  

Tra le questioni più delicate in materia di mediazione civile e commerciale, si può certamente annoverare quella inerente alla relazione, sul piano contenutistico, tra l’istanza di mediazione, ovverossia l’atto mediante il quale si instaura il procedimento descritto e disciplinato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e l’atto introduttivo del successivo giudizio. L’importanza di tale questione è legata anche e soprattutto al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale espressamente prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e da intendersi nel senso che vi è l’obbligo, in capo a chi intenda esperire in sede giudiziale un’azione relativa ad una controversia attinente ad una delle materie elencate dalla medesima disposizione normativa, di esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione ai sensi del succitato decreto. 

Il presente contributo si propone, anzitutto, di trattare il tema della relazione, quanto a contenuti, tra l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del successivo processo, con particolare attenzione ad una recente pronuncia del Tribunale di Roma ed operando un raffronto tra le rispettive disposizioni normative di riferimento, al fine di mettere a fuoco fino a che punto il contenuto dell’atto propulsivo del giudizio possa discostarsi da quello dell’istanza mediante la quale si è precedentemente dato avvio al procedimento di mediazione affinché possa comunque ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010. In secondo luogo, focalizzandosi su controversie in materia condominiale, che notoriamente costituisce una delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, si intende, sempre con riferimento alla giurisprudenza (e soprattutto a quella più recente ), individuare fino a che punto è tollerabile lo scostamento di contenuti in ipotesi di impugnazione di delibera assembleare. 

Gli elementi riguardo ai quali vi deve essere simmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo 

Nell’ambito della giurisprudenza di merito sul tema, la sentenza Trib. Mantova, 22 gennaio 2019, in Osservatorio Mediazione Civile, n. 49/2019 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/21680), aveva affermato che, nel caso di specie, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale dovesse considerarsi avverata dal momento che sussisteva, tra il procedimento di mediazione svoltosi precedentemente e il giudizio, piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum, a nulla rilevando invece la circostanza che parte attrice, nella domanda di mediazione, avesse quantificato in maniera diversa le somme richieste rispetto all’atto di citazione. Ciò in quanto, come sottolineato dal Tribunale di Mantova, parte istante, al fine di giungere alla conciliazione, può ben chiedere, in sede di mediazione, meno di quello che chiederebbe in sede giudiziale, mentre a rilevare davvero è che parte convenuta sia posta nelle condizioni di avere, già in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti a fondamento della pretesa fatta valere da controparte, così da poter valutare l’opportunità o meno della conciliazione. 

La questione concernente la relazione che deve intercorrere, sul piano dei contenuti, tra istanza ( o, se si preferisce, domanda ) di mediazione e atto introduttivo del successivo ed eventuale giudizio è stata trattata, in maniera più ampia, dalla sentenza Trib. Roma, 11 gennaio 2022, n. 259 (il cui testo è presente in misura integrale su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/vi-deve-essere-simmetria-tra-il-contenuto-dell-istanza-di-mediazione-l-atto-introduttivo-del-giudizio-1083.aspx, e di cui vi è un commento su https://www.condominioweb.com/deve-esserci-corrispondenza-tra-listanza-di-mediazione-e-la-citazione.18962), relativa ad una controversia in ambito condominiale, e pertanto attinente ad una delle materie per le quali si prevede la mediazione obbligatoria ex lege, dovendo quindi l’eventuale esperimento dell’azione giudiziale essere necessariamente preceduto da un tentativo di mediazione. Tralasciando momentaneamente profili specifici inerenti all’ipotesi di impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, costituenti oggetto del paragrafo successivo, ci si concentra ora sulle disposizioni normative di riferimento per quanto riguarda l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del processo, operando un raffronto tra le stesse. 

Per quanto concerne la domanda di mediazione, la disposizione che deve essere presa in esame, tra quelle facenti parte del tessuto normativo del D. Lgs. 28/2010, è l’art. 4, avente appunto rubrica “Accesso alla mediazione” e che, al comma 1, individua l’ambito territoriale ove deve essere ubicato l’organismo presso cui viene depositata l’istanza, tenendo conto che, con la Riforma Cartabia, è stata inserita, tra il primo e l’ultimo periodo di tale comma, la previsione secondo cui vi è la possibilità, su accordo delle parti, di derogare alla competenza dell’organismo. La stessa disposizione normativa specifica poi, al comma 2, i contenuti essenziali dei quali la domanda di mediazione non può difettare. Si tratta dell’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa. 

Per quanto concerne invece l’atto introduttivo del processo, occorre innanzitutto fare riferimento ad una disposizione del Codice di rito civile che rientra nel novero di quelle riguardanti gli atti processuali in generale e che, tra l’altro, individua i contenuti degli atti di parte. Si tratta dell’art. 125 c.p.c., che quindi non riguarda una specifica tipologia di atto ma riguarda la generalità degli atti promananti dalle parti, i cui contenuti, salvo che la legge disponga altrimenti, consistono nell’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda ed anche delle conclusioni. Vi è poi, all’interno del Codice di rito, una specifica disposizione normativa di riferimento quanto ai contenuti richiesti per ogni tipologia di atto: ad esempio, per l’atto di citazione è l’art. 163, per il ricorso è l’art. 366, per la comparsa di costituzione e risposta è l’art. 167, ecc. Il Codice prevede poi notoriamente, per ciascuna tipologia, determinate conseguenze qualora non siano soddisfatti i requisiti richiesti con riferimento a quello specifico atto. 

Venendo quindi a quanto osservato dal Tribunale di Roma nella summenzionata sentenza, si rileva che il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c., e, muovendo da questa constatazione derivante dal raffronto tra le due disposizioni normative, il Tribunale capitolino è dunque giunto ad affermare che l’applicazione dell’art. 4 comporta che vi deve essere una simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e ciò che viene esposto in sede processuale, precisando che tale simmetria debba riguardare quantomeno i fatti principali. Qualora, al contrario, dovesse ravvisarsi una evidente asimmetria tra le rappresentazioni offerte nelle due sedi, ne deriverebbe, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale, poiché questa non potrà considerarsi passata attraverso il filtro della mediazione obbligatoria. Non si richiede, invece, che l’istanza di mediazione sia l’equivalente, sotto il profilo strettamente formale, di un atto giudiziario, e ciò è evidentemente spiegabile considerando che quello descritto e disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 è un procedimento stragiudiziale. Parimenti, non si richiede l’indicazione degli “elementi di diritto”, ovverossia l’inquadramento giuridico dei fatti, come nel caso, invece, dell’atto di citazione e del ricorso. 

Il disposto dell’art. 4, che richiede l’indicazione delle ragioni della pretesa, deve quindi essere inteso nel senso che la domanda di mediazione deve introdurre gli elementi fattuali che saranno poi introdotti in sede processuale se si agirà in giudizio. Tutto ciò nell’ottica sia di consentire che si realizzi appieno la funzione deflattiva del contenzioso giudiziario propria dell’istituto della mediazione, sia di porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di avere cognizione della materia del contendere e, di conseguenza, di poter prendere in maniera adeguata posizione su di essa. 

Asimmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio in ipotesi di impugnazione di delibera assembleare 

Si prendono ora in considerazione pronunce giurisprudenziali di merito inerenti a controversie in materia condominiale. Il primo provvedimento, svolgendo tale disamina in ordine cronologico, che si intende prendere in esame è la sentenza Trib. Roma, 29 dicembre 2021, n. 20160 (il cui testo è riportato interamente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-istanza-di-mediazione-deve-avere-gli-stessi-elementi-parti-oggetto-e-ragioni-proposti-in-sede-processuale-poiche-in-caso-contrario-l-implementazione-1046.aspx e di cui è presente un commento su https://www.condominioweb.com/difformita-tra-mediazione-e-atto-di-citazione-conseguenze.18878). Nel caso di specie, parte attrice, in qualità di proprietaria di appartamenti facenti parte di uno stabile condominiale, a seguito dell’esito negativo del procedimento di mediazione avviato avverso una delibera assembleare, aveva impugnato in sede giudiziale la medesima delibera, mediante la quale l’assemblea condominiale aveva approvato la proposta transattiva, avanzata da un altro condomino in sede di mediazione, per la correzione e rettifica delle tabelle millesimali precedentemente approvate dall’assemblea condominiale stessa. Venuta poi a mancare l’originaria attrice, e quindi verificatosi uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c. quali cause di interruzione del processo, il giudizio veniva proseguito, ai sensi dell’art. 302, dagli eredi della stessa. 

Quanto all’impugnazione della delibera assembleare, la disposizione normativa a cui deve essere fatto riferimento consiste nell’art. 1137 c.c., che, al comma 2, prevede espressamente che ogni condomino assente, dissenziente od astenuto possa adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente, per i dissenzienti e gli astenuti, dalla data della deliberazione, e, per gli assenti, dalla data di comunicazione della deliberazione. Nel caso di specie, parte attrice poneva a fondamento dell’impugnazione il difetto del quorum deliberativo, osservando che la proposta transattiva di rettifica delle tabelle millesimali era stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prevista per legge. Si tratta di un motivo di impugnazione che, in generale, costituisce certamente motivo di annullabilità della delibera assembleare, ma deve essere proposto entro il termine decadenziale di trenta giorni, il che veniva contestato dai convenuti, i quali ritenevano invece tale motivo inammissibile in quanto proposto tardivamente, dal momento che esso non rientrava tra i motivi specificamente individuati nell’istanza di mediazione. 

Veniva così ad inserirsi, in questo quadro, il tema della simmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo, ampiamente trattato nell’ambito della parte motiva della decisione in esame. Il Tribunale di Roma, partendo dalla sottolineatura del parallelismo tra il disposto dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 ed il disposto dell’art. 125 c.p.c., ha affermato che l’istanza di mediazione deve presentare gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni stanti alla base della pretesa), che verranno poi eventualmente riproposti nell’ambito del successivo processo (ovverossia personaepetitum e causa petendi). Gli elementi presenti nell’istanza possono anche essere riportati in forma succinta. In particolare, vi si deve necessariamente riscontrare una coincidenza quanto alla causa petendi, ossia le ragioni della domanda, così che la parte chiamata in mediazione sia posta nelle condizioni di conoscere, nell’ipotesi di mediazione avviata prima del giudizio, “tutte le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte”. In definitiva, affinché l’istituto della mediazione assolva appieno alla propria funzione ed affinché quindi sia concretamente reso possibile il raggiungimento di un accordo di conciliazione che risolva la lite senza che la si porti in sede giudiziale, caratteristiche dell’istanza di mediazione debbono essere sintesi, completezza, interezza e coerenza. 

Nel caso di speciein sede di mediazione erano state indicate in maniera dettagliata le ragioni della richiesta, che ricalcavano il contenuto trasfuso all’interno dell’atto introduttivo del giudizio, mancando però il motivo di impugnazione concernente il difetto di quorum deliberativo, sollevato dagli attori solo con l’atto di citazione, configurando quindi una implementazione dell’oggetto della controversia e costituendo un motivo nuovo. Veniva rilevata, pertanto, la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. per vizio derivante dal mancato rispetto del quorum deliberativo ex art. 1136, co. 2, c.c., poiché tale vizio non era stato prospettato in sede di mediazione obbligatoria. Ne derivava il rigetto della domanda attorea in parte qua per tardività dell’impugnazione. 

Successivamente, a fronte di un’altra controversia in ambito condominiale, un altro Giudice del Tribunale capitolino ha prospettato una soluzione in parte differente nella sentenza Trib. Roma, 11 ottobre 2022, n. 14811 (su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-contrario-al-principio-di-speditezza-ed-economia-processuale-ritenere-che-il-modesto-ampliamento-della-causa-petendi-possa-comportare-l-1232.aspx ) rispetto a quella prospettata nella pronuncia esaminata sopra. In questo caso, un condomino conveniva in giudizio il condominio chiedendo che fosse dichiarata la nullità ovvero l’annullamento di delibere assembleari adottate in sua assenza deducendo l’illegittimità delle stesse sulla base di determinati motivi, tra cui l’irrituale ricezione dell’avviso di convocazione all’assemblea, il fatto che un condomino avesse ricevuto un numero eccessivo di deleghe per quella assemblea, lamentate irregolarità relative all’approvazione del bilancio consuntivo. Il Condominio convenuto, dal canto suo, eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda giudiziale in ragione dell’asimmetria rispetto all’istanza di mediazione. Il Tribunale, partendo da un raffronto tra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo del processo, ha escluso l’improcedibilità, giacché, sebbene l’art. 4 D. Lgs. 28/2010 richieda espressamente l’indicazione delle “ragioni della pretesa” tra i contenuti dell’istanza di mediazione, non può considerarsi necessario, quanto all’istanza,  l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale, e nemmeno l’indicazione degli “elementi di diritto”, ed ha altresì affermato che, sarebbe contrastante con i principi di speditezza ed economia processuale ritenere che un modesto ampliamento della causa petendi possa comportare, come conseguenza, l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (soprattutto laddove, come nel caso di specie,  la mediazione si sia conclusa con verbale negativo). 

Infine, la recentissima sentenza Trib. Roma, 2 gennaio 2023, in Osservatorio Mediazione Civile, n. 7/2023 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/in-tema-di-impugnazione-di-delibera-assembleare-e-tollerabile-un-margine-di-scostamento-fra-l-oggetto-della-citazione-e-quello-dell-istanza-di-1230.aspx), ancora in materia condominiale e con riferimento alla questione concernente la corrispondenza tra contenuto dell’istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo in ipotesi di impugnazione di una delibera, individua espressamente gli elementi la cui indicazione è da ritenersi necessaria all’interno dell’istanza giacché debbono essere portati a conoscenza di parte invitataovverossia: i) la delibera che si intende impugnare; ii) l’indicazione del provvedimento (dichiarazione di nullità ovvero annullamento della delibera impugnata) che si intende chiedere in sede giudiziale qualora il procedimento di mediazione abbia poi esito negativo; iii) l’indicazione, in forma sintetica, dei motivi di impugnazione della delibera assembleare, dal momento che è da ritenersi tollerabile un margine di scostamento tra l’oggetto dell’atto introduttivo del giudizio e l’oggetto dell’istanza di mediazione. 

Pavia, 29/03/2023

Il presente contributo è stato inviato in Redazione quale materiale inedito, di esclusiva paternità dell’Autore e libero da qualunque diritto di sfruttamento, proprietà o altro da parte di terzi. Per contattare la Redazione è possibile scrivere all’indirizzo dell’Osservatorio (info.osservatoriomediazionecivile@gmail.com). 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

27 febbraio 2023

8/23. PNRR 3 (d.l. 13/2023): mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2023)

Come noto, la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando:

  • il d.lgs. 28/2010 con l’inserimento del nuovo art. 5-ter, ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022;
  • le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con la modifica dell’art. 71-quater, ad opera dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022.

Quanto ai contenuti del detto apparato normativo si veda: Riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022): le novità in tema di mediazione obbligatoria in materia di condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023). 

Quanto alla data di efficacia delle nuove disposizioni si osserva che sul punto è da ultimo intervenuto l’art. 37, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. PNRR 3 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, in GU n. 47 del 24.2.2023) aggiungendo all’art. 41, d.lgs. 149/2022, dopo le parole: «le disposizioni di cui», le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

Per effetto di tale modifica, il nuovo art. 41, d.lgs. 149/2022, rubricato “Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” dispone, al comma 1, quanto segue (in grassetto la modifica inserita dal PNRR 3): “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e),  f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.  

Pertanto, l’intera disciplina della c.d. mediazione obbligatoria in materia condominiale (in coerenza con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, come riformata dal d.lgs. 149/2022), troverà efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023.

Nel dettaglio:

  • quanto al nuovo art. 5-ter, d.lgs. 28/2010, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1, comma 380), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023;
  • quanto al novellato art. 71-quater disp. att. c.p.c., alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dal c.d. PNRR 3 (d.l. 13/2023), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

24 febbraio 2023

7/23. Impugnazione di delibera condominiale: tollerabile un margine di scostamento fra oggetto della citazione e della domanda di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023)

=> Tribunale di Roma, 2 gennaio 2023 

Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
Sentenza
2 gennaio 2023

Omissis

Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.

Sostiene il Condominio che parte attrice, presente in assemblea, avrebbe dovuto impugnare la delibera entro la data del 15 novembre 2020 a nulla valendo la mediazione svolta in quanto l'istanza di mediazione sarebbe stata notificata al Condominio omissis in persona dell'amministratore p.t. senza indicare il nominativo dell'amministratore in carica ed inoltre non vi sarebbe coincidenza tra i motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza.

L'eccezione va disattesa.

Nella notificazione di un atto giuridico rivolto ad un Condominio non sussiste alcuna necessità (nè esiste alcuna disposizione in tal senso) che vi sia espressa indicazione del nominativo (persona fisica) dell'amministratore essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza. Ciò che rileva, invece, è che tutti gli atti giuridici rivolti al Condominio siano notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica essendo il Condominio puro ente di gestione sfornito di personalità giuridica non dotato di una sede propria. Nella specie vi è prova che parte attrice in data 10 novembre 2020 ha inviato con PEC l'istanza di mediazione all'amministratore in carica (...) all'indirizzo (...) il quale, come attestato dal mediatore nel verbale di mediazione, ha riscontrato l'istanza inviando all'Organismo di Mediazione la comunicazione di non partecipare per volontà dell'assemblea. Vi è, altresì, prova che il verbale di mediazione si è concluso con esito negativo il 30 novembre 2020, depositato in pari data, mentre l'atto di citazione è stato notificato l'11 dicembre 2020. E' da precisare che la procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale il quale torna nuovamente a decorrere (per ulteriori 30 giorni) dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativo presso l'organismo di mediazione (art. 5, co. 6 del D.lgs. n. 28/2010).

Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione. Nella specie, inoltre, come adeguatamente documentato da parte attrice, l'Amministratore del Condominio non riscontrava le plurime richieste inviate dall'attrice di accesso ed esame dei documenti (foglio presenze e deleghe conferite) che hanno poi costituito l'oggetto di approfondimento delle ulteriori censure. Invero l'amministratore ha concesso di prendere visione dei documenti richiesti solo in data 10 novembre 2020 e, dunque, dopo che l'attrice aveva promosso il procedimento di mediazione con la conseguenza che fino a tale momento parte attrice non è stata messa in condizione di valutare adeguatamente e specificare analiticamente al momento della presentazione dell'istanza tutte le censure al deliberato impugnato.

In sintesi la domanda giudiziale proposta è pienamente ammissibile e procedibile.

Venendo al merito, l'impugnazione è fondata e va accolta per le ragioni omissis.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Inoltre, tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione e considerata la mancata partecipazione alla mediazione del Condominio senza giustificato motivo con conseguente compromissione delle finalità proprie dell'istituto, parte convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede accoglie l'impugnazione ed annulla tutte le deliberazioni omissis (punti 1, 2, 3 e 4 all'o.d.g.); condanna il Condomino omissis alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in Euro 210,00 per spese vive ed Euro 4.782,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%; condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, il Condomino omissis al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio. 


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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