DIRITTO D'AUTORE


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10 settembre 2025

27/25. Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2025)

 

=> Tribunale di Grosseto, 4 giugno 2025


La domanda di mediazione deve pur sempre essere presentata presso la sede (anche secondaria) territorialmente competente di un Organismo di mediazione, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica.


Per la pronuncia per esteso con relativa annotazione si rimanda a

Giulio Spina

Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo: domanda improcedibile

in Diritto e Giustizia del 3.9.2025

(ed. Giuffrè Francis Lefebvre)

URL: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/12326974


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

30 maggio 2025

21/25. L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2025)

 

=> Tribunale di Modena 21 gennaio 2025


L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma (I).


(I) In argomento si segnala Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia ADR di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025.

Si veda altresì il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Modena

sentenza del 21 gennaio 2025


Omissis


1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato utile esperimento della mediazione.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per asserito irregolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere rigettata.

Omissis ha dedotto che il procedimento di mediazione, disposto con ordinanza omissis che onerava il convenuto opposto di attivare la fase della mediazione entro 15 giorni, sarebbe stato 4 di 10 irregolarmente espletato in quanto: a) l'istanza di mediazione depositata dall'opposto in data sarebbe stata notificata a parte opponente solo in data omissis; b) l'avv. omissis avrebbe partecipato al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza sostanziale della parte assistita, senza essere munito di procura speciale sostanziale con riferimento allo specifico oggetto della mediazione né essendo autorizzato a disporre dei diritti in contesa.

L’eccezione è infondata.

Quanto al primo aspetto, l'opposto ha depositato l'istanza di mediazione entro il termine assegnato (omissis) e la notifica alla controparte è avvenuta in tempi ragionevoli (omissis), consentendo il regolare svolgimento del primo incontro in data omissis. Non si ravvisa quindi alcuna violazione che possa determinare l'improcedibilità della domanda.

Quanto al secondo profilo, dal verbale di mediazione emerge che il sig. omissis era personalmente presente all'incontro di mediazione, seppur collegato da remoto presso lo studio del proprio difensore. Tale circostanza è espressamente attestata dal mediatore nel verbale, ove si dà atto che "il sig. omissis è personalmente presente nel suo studio ma non disponendo di firma digitale non potrà firmare il presente verbale".

L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma.

La procura rilasciata deve, inoltre, ritenersi idonea a legittimare la partecipazione del difensore al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza della parte, in quanto manifesta la volontà del sig. omissis di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione in questione con conferimento al legale di ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso.

La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi validamente assolta, essendosi svolto un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, nel rispetto delle finalità dell'istituto che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie.

omissis


PQM


Il Tribunale omissis definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo omissis respinge l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente; rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo omissis; accoglie la domanda di restituzione del deposito cauzionale e per l'effetto condanna a corrispondere in favore di omissis la somma di omissis oltre interessi legali dalla data del versamento del deposito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico delle parti in misura paritetica nei rapporti interni.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 marzo 2025

10/25. A. GRASSI, Le componenti chiave della negoziazione online (c.d. mediazione telematica, agg. al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216) (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025)

Alessandra GRASSI

Le componenti chiave della negoziazione online

estratto da

A. GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025 [link diretto al sito dell’editore]

La chiave per una negoziazione online efficace è la preparazione e la capacità di adattarsi ai limiti e alle opportunità offerte dall'ambiente virtuale.

Stante l’obiettivo negoziale del primo incontro di mediazione, possiamo soffermarci su quelle che sono le componenti chiavi del processo di negoziazione svolto in modalità online.

La fase di preparazione è determinante, le parti, gli avvocati, il mediatore, prima di iniziare la negoziazione dovrebbero assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie, sia relative alle caratteristiche della procedura di mediazione, sia relativamente al merito. Questo consente di definire chiaramente gli obiettivi e i limiti della negoziazione stessa. In questa fase di preparazione diventa fondamentale verificare che tutti gli strumenti tecnologici funzionino correttamente e che tutti siano in grado di utilizzarli in modo ottimale (chat, condivisione dello schermo, ecc.) per facilitare la comunicazione.

Poiché le espressioni facciali e il linguaggio del corpo sono limitati, la comunicazione verbale deve essere chiara e precisa. Durante l’incontro sarà necessario prestare attenzione a ciò che l'altra parte sta dicendo e dimostrare di aver capito. Le differenze con la negoziazione in presenza possono essere così riassunte prendendo in considerazione gli ambiti principali.

Comunicazione Non Verbale

  • In Presenza: è possibile osservare e interpretare il linguaggio del corpo, le espressioni facciali e altri segnali non verbali.

  • Online: questi segnali sono limitati. La comunicazione si basa principalmente sul tono di voce e sulle parole utilizzate.

Costruzione delle Relazioni

  • In Presenza: è più facile costruire rapporti di fiducia attraverso interazioni personali.

  • Online: costruire la fiducia richiede più tempo e sforzo poiché manca l'interazione fisica.

Logistica

  • In Presenza: richiede la pianificazione di viaggi, spostamenti e logistica fisica.

  • Online: elimina la necessità di spostamenti, rendendo la negoziazione più flessibile e accessibile.

Tecnologia

  • In Presenza: l’uso della tecnologia è limitato a strumenti di presentazione e documentazione.

  • Online: la tecnologia è fondamentale. Problemi tecnici possono influenzare negativamente la negoziazione.

Gestione del Tempo

  • In Presenza: le riunioni possono essere più lunghe e le pause possono essere gestite in modo più flessibile.

  • Online: le sessioni tendono a essere più brevi e ben strutturate per evitare l'affaticamento da schermo.

Formalità

  • In Presenza: l’ambiente fisico può conferire un senso di formalità e solennità alla negoziazione.

  • Online: l’ambiente virtuale può essere percepito come meno formale, influenzando il tono e l'atteggiamento delle parti.

Queste valutazioni sono finalizzate ad aiutare a comprendere meglio le dinamiche del primo incontro online e non a sostenere se sia meglio tenere l’incontro di mediazione online oppure in presenza. Relativamente a quest’ultima considerazione, le opinioni sono ancora contrastanti. Alcuni sostengono che lo svolgimento di sessioni online sia sconsigliabile per alcune tipologie di mediazioni, legate a materie in cui il conflitto emotivo delle parti sia particolarmente accentuato. Non è necessariamente così, poiché la “distanza telematica” potrebbe invece contribuire a mitigare la conflittualità. Non esiste una statistica precisa che indichi quando e se è preferibile svolgere gli incontri di mediazione online. Tuttavia, il successo di tali incontri dipende in gran parte dalle abilità tecnologiche dei partecipanti. La padronanza degli strumenti digitali può infatti influenzare significativamente l'efficacia della mediazione online, rendendola un’opzione valida e conveniente per chi è tecnologicamente preparato.

PER APPROFONDIMENTI: Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica. 2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216, Diritto Avanzato, Milano, 2025. Si veda altresì lo Speciale dell’Osservatorio dedicato alla c.d. riforma Cartabia.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

27 giugno 2024

29/24. Convocazione in mediazione fissata ab origine per lo svolgimento in via telematica, senza indicare la sede dell’Organismo e possibilità per le parti di presenziare fisicamente: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2024)


=> Tribunale di Taranto, sentenza 3 aprile 2024

 

Alla luce dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2013 conv. dalla l. n. 98, va confermata la necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, dell’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio. Pertanto, qualora dal documento dell’Organismo che dispone la convocazione non si evinca la sede dello stesso, né quella presso altro analogo Organismo in convenzione, essendo la convocazione fissata ab origine per lo svolgimento con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente, va affermata l’improcedibilità della domanda. Difatti è evidente che l’esigenza (elusa nel caso di specie) stabilita dall’art. 4 comma 1 cit. è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento..

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Taranto

3 aprile 2024

sentenza

 

Omissis

 

L’eccezione formulata da è risultata fondata e come tale merita accoglimento.

La questione verteva in ordine alla pregiudiziale in rito relativa alla causa di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Le emergenze documentali comprovano che tale incombente, di cui era stata onerato omissis opposto ma attore sostanziale, all’esito della decisione in ordine alla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato adempiuto sin dal omissis mediante la richiesta che aveva inteso inviare al omissis  per la sede in omissis.

Si rammenta, infatti, che la quaestio in ordine alla necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, della introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio, ha riferimento nell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98, che recita che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Consolidata giurisprudenza ha affermato quel principio e tra queste si segnalano: Tribunale di Milano sent. 220/2023; Tribunale di Torino sent. (che precisa che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo).

Se non che dal documento omissis che dispone la convocazione, non è data evincere la sede effettiva in  omissis, né quella propria né quella presso altro analogo Organismo in convenzione con omissis; tanto è vero che la convocazione appare essere stata fissata ab origine perché si svolgesse con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’organismo omissis in poiché non indicato.

Poiché è evidente che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98 è, invero, quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, le peculiarità di quello per cui è causa appaiono eludere le previsioni normative.

I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica del omissis, né detta sede, quand’anche presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito dell’organismo omissis all’indirizzo  omissis.

L’accoglimento della eccezione di improcedibilità comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, null’altro potendosi provvedere quanto al merito, poiché la decisione è in mero rito.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano, attesa la esigua attività processuale svolta in € 800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.

Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.


PQM

 

Il Tribunale di Taranto omissis accoglie l’eccezione preliminare in rito omissis e dichiara improcedibile il giudizio ed al contempo revoca il decreto ingiuntivo omissis; per l’effetto condanna omissis, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere allo le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

10 giugno 2024

27/24. Piattaforma CNF per gli incontri di mediazione in modalità telematica, comunicato 23.5.2024 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2024)

 

Il CNF ha comunicato che, per il miglior funzionamento della piattaforma per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in modalità telematica, dal 1° febbraio 2024 sono attive nuove funzionalità che ne migliorano la fruibilità.

Il documento contiene vari link per ulteriori approfondimenti (anche sotto-forma di tutorial) e scaricare il manuale d’uso della piattaforma.

Il comunicato CNF è consultabile qui (link diretto al sito ufficiale del CNF).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

16 aprile 2024

17/24. Riforma Cartabia, mediazione telematica e firma digitale: se la parte non ha lo spid, come rispettare il nuovo art. 8bis d.lgs. 28/2010? [CFnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2024)


Mediazione telematica e firma digitata: se la parte non ha lo spid, come rispettare l’art. 8bis?

 

di Manuela ZANUSSI

(fonte CassaForense: cfnews.it del 4.4.2024)

 

NOTE: per approfondimenti si veda il Focus tematico Speciale MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.

 

Le parti che partecipano alla mediazione in modalità telematica sottoscrivono il verbale conclusivo mediante dispositivi di firme digitali secondo il disposto dell’art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico […] e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata […]”.

Parimenti gli avvocati devono sottoscrivere il documento informatico: “…ed è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità

La norma è di nuovo conio, inserita nel corpo del novellato D. Lgs. 28/2010, ed è l’art. 8 bis appositamente dedicato e rubricato “la mediazione telematica”, vigente dal 28.2.2023, a seguito dell’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma di cui alla Legge 197 del 29.12.2022.

L’impulso alla digitalizzazione anche nella giustizia consensuale è stato infatti uno dei tratti caratteristici della Riforma Cartabia, tanto che oggi si richiede anche alla parte privata che voglia svolgere l’incontro da remoto una minima dotazione di strumentazione digitale e un’alfabetizzazione digitale. Per poter collegarsi agli incontri e sottoscrivere il verbale la parte deve, però, disporre di uno smartphone, ovvero di un PC con videocollegamento udibile, di una e-mail e di uno SPID (ovvero altro dispositivo di identificazione qualificata).

A tale scopo da mesi gli Organismi di mediazione si sono attrezzati per fornire alle parti che lo richiedano e che ne siano prive a costi contenuti dei dispositivi di firma digitale, ad esempio nella modalità “one shot”.

Ma cosa accade se alcune parti private sono prive di SPID o di strumentazione digitale?

Il comma 3 dell’art. 8 bis appare rigoroso nel richiedere la necessità di sottoscrizione mediante “firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata” e quindi molti si sono chiesti, qualora la parte non abbia la firma digitale (e/o l’Organismo non riesca a dotarla) o se addirittura la parte sia priva di SPID, se tali carenze possano bypassarsi mediante rilascio di procura al difensore che sottoscriva il verbale conclusivo in luogo dell’assistito.

Parrebbe di sì (ma con qualche rischio).

Pertanto vanno fatte al proposito delle doverose precisazioni. Vi è opacità normativa sul più ampio tema della delegabilità al legale del potere di sottoscrivere il verbale conclusivo (e talvolta anche se ormai più raramente anche sulla forma di tale delega); tema che, nonostante la pronuncia del 2019 della Cassazione, continua a ripresentarsi ai tavoli dei mediatori alla luce del più recente dictum dell’art. 8 comma 4.

Sul punto, molti commentatori in dottrina ritengono indubbio che, in forza del potere rappresentativo conferito mediante procura sostanziale, il difensore possa sottoscrivere finanche l’accordo di mediazione in luogo della parte; altri invece lo escludono, sottolineando i rilevanti rischi di perdita dei benefici fiscali o quello di mancanza di esecutività del verbale qualora non venga rispettata la lettera dell’art. 8 bis.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali sullo specifico punto della sottoscrizione del verbale mediante firma digitale da parte del difensore in forza di procura rispetto all’art. 8 bis.

Quello che appare necessario sottolineare è che, quando si verifichi il caso di parte non dotata di firma digitale o addirittura di parte priva di SPID e si voglia comunque procedere in modalità telematica nonostante gli adombrati rischi, quantomeno vadano rispettate le seguenti accortezze:

  1. la parte debba essere presente all’incontro, circostanza di cui il mediatore darà atto a verbale, in relazione agli effetti sanzionatori di cui all’a 8 comma 4 e art. 12 bis D. Lgs. 28/2010;
  2. il difensore sia dotato di una procura “speciale e sostanziale” del proprio assistito che preveda espressamente i poteri conferitigli (secondo il dictum della nota Cassazione 8473/2019);
  3. si dia atto a verbale che la parte è sprovvista della dotazione tecnica (ad esempio lo SPID) per sottoscrivere digitalmente e a tale scopo venga conferita procura al legale così fornendo giustificazione alla delega di firma;
  4. la procura sia rilasciata in forma scritta e sia prodotta e inserita agli atti del fascicolo della procedura in modo da documentare per tabulas il potere conferito al legale.

Minoritaria al proposito la tesi -e non condivisibile- per cui il mediatore potrebbe dichiarare l’impossibilità della parte non dotata di dispositivo di firma digitale di sottoscrivere l’accordo richiamando l’art. 11 comma 4 del D. Lgs. 28/2010.

Di fatto non si comprende il rigorismo della norma del nuovo art. 8 bis D. Lgs. 28/2010, che impone non solo all’avvocato che la assiste, ma anche alla parte privata, di essere dotata di un proprio dispositivo di firma digitale, al fine di sottoscrivere personalmente il documento in modalità telematica in una procedura che si svolge davanti al mediatore, che è un terzo imparziale, indipendente, privo di poteri decisori, presso un Organismo sottoposto a costante controllo ministeriale, mentre nella rinnovata procedura di negoziazione assistita la disciplina della procedura telematica appare generica ed estremamente informale e destrutturata.

Ferma restando l’avvincente sfida verso il digitale cui da qualche mese i mediatori, gli Organismi, gli avvocati e le parti sono chiamati, quella sulla modalità telematica dell’art. 8 bis è comunque una delle norme su cui, tra le altre, si mormora si stia concentrando la riscrittura del Decreto e il “correttivo” Cartabia di cui si è in attesa di conoscere i contenuti, confidando che vadano verso una minore “processualizzazione” e nell’ottica del recupero dell’informalità che dovrebbe connaturarne l’istituto secondo la previsione dello stesso art. 3 comma 3 del D. Lgs. 28/2010.

 

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23 gennaio 2024

3/24. La mediazione telematica: le principali novità della riforma Cartabia [CFnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2024)


La mediazione telematica: le principali novità della riforma Cartabia

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 15.9.2023)

 

NOTE: per approfondimenti si veda il Focus tematico Speciale MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022, nonché MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento

 

Telematizzare il procedimento civile giudiziale, ma anche la giustizia complementare: la Riforma Cartabia ha regolamentato e indirettamente favorito e spinto la digitalizzazione (anche) in mediazione.

Con l’avvento del D. Lgs. 149/2022 viene introdotta una specifica norma di nuovo conio, inserita ex novo nel corpo del novellato D. Lgs. 28/2010, l’art. 8 bis, rubricato “la mediazione telematica: in ben 5 commi disciplina forme, modalità e nuovi obblighi di svolgimento della mediazione in modalità telematica.

tale norma è già effettiva e vigente dal 28.2.2023, a seguito dell’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma di cui alla Legge 197 del 29.12.2022.

In sintesi le principali novità:

  1. la richiesta di svolgimento in modalità telematica basta provenga da una delle parti, senza che vi sia la necessità del previo consenso delle altre (e, anzi, anche qualora una vi dissenta) (art. 8 bis comma 2: “ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”);
  2. i documenti devono essere redatti nel rispetto del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e trasmessi a mezzo PEC o altro servizio di recapito certificato (art. 8 bis comma 1);
  3. conclusione della procedura il mediatore forma un unico documento informatico nativo digitale contenente verbale e l’accordo (art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo”);
  4. tutte le parti che partecipano alla mediazione in modalità telematica (le parti, gli avvocati ma anche il CTM o l’eventuale delegato della parte impossibilitata a partecipare) e che sottoscrivono il verbale devono essere dotate di dispositivi di firme digitali (art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico […] e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata […] ed è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità…);
  5. dopo le parti e gli avvocati, ultimo a firmare il documento è il mediatore che poi trasmette il documento alla segreteria dell’Organismo, su cui grava l’obbligo di conservazione dei documenti per almeno 3 anni (art. 8 bis comma 5 e art. 11 comma 6).

Questioni aperte e prospettive future

Letto il dictum normativo, diversi punti rimangono tuttavia aperti e discussi, soprattutto rispetto a diverse consolidate prassi che negli ultimi anni si erano diffuse tra i mediatori in tutto il territorio nazionale.

  • in primis, lo svolgimento delle mediazioni c.d. miste (con alcune parti in presenza ed altre collegate da remoto): inizialmente alla luce dei commi 3 e 4 dell’art. 8 bis si era persino dubitato della possibilità di tale svolgimento, per poi affermarsi ora che l’incontro possa certamente svolgersi anche in modalità mistama il verbale conclusivo del medesimo non potrà più essere firmato in “modalità mista” (con la parte presente all’Organismo che firmava di pugno in documento analogico poi scansito e la parte collegata da remoto che riceveva l’atto scansito e lo firmava in digitale) e ora invero tutti dovranno firmare con firma digitale.

Si verifica dunque di fatto un’attrazione della modalità di svolgimento della procedura in telematica quando anche una sola delle parti chieda lo svolgimento in tale modalità (indifferentemente se sia l’istante o il chiamato), ovvero unicamente consentendosi in alternativa che il procedimento debba svolgersi in presenza con modalità di sottoscrizione di pugno cartaceatertium non datur.

  • In secondo luogo, letti gli articoli 8 bis comma 3 e l’art. 11 commi 4 e 5, parimenti divergente dalla prassi è l’inserimento del riferimento legislativo alla necessità di redigere il verbale di incontro e l’accordo conclusivo della mediazione come documento unico.

Sovente, invece, avveniva nella pratica che si redigessero due documenti separati, uno era il verbale dell’incontro sottoscritto da tutte le parti presenti e uno era invece l’accordo contenuto in un documento separato sottoscritto solo dalle parti e dagli avvocati per certificazione di conformità.

Sembrerebbe dunque emergere dal nuovo testo normativo l’obbligatorietà di ritrascrivere nel verbale conclusivo tutte le clausole dell’accordo non potendosi allegare al verbale dei files frutto di scansione da analogico.

Più dubbia e anzi parrebbe dal testo esclusa la possibilità introdurre nel verbale di accordo allegazioni tecniche, come ad esempio perizie, planimetrie e mappe che ne debbano costituire parte integrante; esse potrebbero anche essere tecnicamente “unite” al documento finale, ma il testo della Riforma Cartabia esigerebbe che il documento sia unico e “nativo digitale”.

  • Infine mentre nel passato venivano redatti e sottoscritti da tutte le parti presenti tutti i verbali di incontro, condiviso da molti primi commentatori è che il formalismo della firma digitale debba applicarsi al solo verbale iniziale e a quello finale non agli eventuali verbali intermedi o di rinvio.

Va osservato che mancano espresse previsioni sanzionatorie di eventuali difformità dal testo di legge, che dunque pare non possano configurare nullità o invalidità del medesimo verbale di accordo.

Quanto meno in questa prima fase di attuazione e salvo evoluzioni, anche giurisprudenziali, sul punto, si ritiene prudente suggerire l’adozione di una linea aderente al testo vigente, che consenta di evitare di far correre alle parti alcuni ipotetici rischi, ovvero ad esempio la perdita di benefici fiscali o di esecutività dell’accordo.

La forte spinta del PNRR verso la telematizzazione in mediazione ha dunque imposto l’acquisizione di nuove competenze non solo alle parti, ma anche agli avvocati e ai mediatori, tutti questi ultimi essendo chiamati a cogliere la sfida quale una nuova opportunità, che parimenti impone una solida formazione e un costante aggiornamento e confronto di un sistema di mediazione italiano che appare uno tra i più studiati ed apprezzati al mondo.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

6 aprile 2023

15/23. Riforma del processo civile, mediazione telematica e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione: Ministero della giustizia, circolare 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023)

NOTA: Circolare revocata. Vedi Registro degli organismi di mediazione, mantenimento iscrizione: circolare 14.4.2023 che revoca la circ. 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023) 

Per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, nonché gli artt. 3, comma 4, 8-bis, 16 e 16-bis, d.lgs. 28/2010 come novellati dal d.lgs. 149/2022, nella tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

REPARTO V – ALBI E REGISTRI

 

Agli organismi di mediazione

e, p.c.,

al Capo di Gabinetto

al Capo del Dipartimento

al Capo dell’Ispettorato Generale

 

OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”).

 

Premessa

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo

con legge 26 novembre 2021, n. 206, tra l’altro “per l'efficienza del processo civile e per la

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, ha inteso

incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, intervenendo sul

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una migliore qualità del servizio di

mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare, da un lato, il servizio

stesso e, dall’altro, la formazione necessaria ai fini dell’iscrizione dei mediatori negli appositi

elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

A tale scopo, l’articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha

modificato e integrato l’articolo 16 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intervenendo sui

requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere ai fini dell’iscrizione e della

permanenza nell’apposito registro di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.

180, mentre con la successiva lett. z) ha inserito l’articolo 16-bis al fine di disciplinare in modo

analogo i requisiti che gli enti di formazione in materia di mediazione devono soddisfare per

iscriversi e permanere nell’apposito elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale suddetto.

L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197),

nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito al comma 1 – per

quanto qui interessa – che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere v) e z) si applicano a

decorrere dal 30 giugno 2023, precisando tuttavia ai successivi commi 2 e 3 che organismi di

mediazione ed enti di formazione in materia di mediazione, se intendono mantenere l'iscrizione nel

rispettivo registro ed elenco, “sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare … istanza al

Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla

documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti” rispettivamente dall'articolo 16 e

dall’articolo 16-bis, come modificati dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 149. Per entrambe le tipologie di enti, inoltre, l’articolo 41 ha stabilito che “Il mancato

adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”,

prevedendo per i soli organismi di mediazione che “Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti

non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti”.

Tanto premesso, in assenza – allo stato – di apposita normativa regolamentare di attuazione,

nell’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo 41, commi 2 e 3 del decreto

legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, si rende necessario precisare quali requisiti, sinora non

previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla

data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al fine di mantenere l’iscrizione

rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.

Gli stessi requisiti saranno applicati – da ora sino all’entrata in vigore delle norme

regolamentari di attuazione – anche alle nuove domande di iscrizione, al fine di evitare un inutile

dispendio di attività amministrativa (gli enti che dovessero iscriversi entro il 30 aprile sulla base dei

vecchi requisiti, infatti, sarebbero comunque tenuti ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi, previa

presentazione dell’istanza di permanenza). Va da sé che gli enti che richiedano ex novo l’iscrizione

dovranno dimostrare di soddisfare, accanto ai requisiti di seguito precisati, anche gli ulteriori

requisiti già previsti dalla normativa sinora vigente.

Va poi rammentato che lo scorso 28 febbraio, in virtù dell’articolo 35, comma 1, del decreto

legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono entrati in vigore l’articolo 3, comma 4 e l’articolo 8-bis del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo rispettivamente modificato e introdotto

dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1) e i) del decreto legislativo n. 149 cit.

L’articolo 3, comma 4 cit. prevede in particolare che “La mediazione può svolgersi secondo

modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis”, il

quale a sua volta dispone: “1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto

del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere

trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato

qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di

collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la

contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può

chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A

conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato

nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione

mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5,

comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato

anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico,

sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette

alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e

l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche

avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto

legislativo n. 82 del 2005”.

Giacché tali norme risultano immediatamente cogenti, appare opportuno precisare in questa

sede quali requisiti debbano sin d’ora essere soddisfatti dagli organismi di mediazione – già iscritti

e di nuova iscrizione – i quali, al fine di garantire alle parti l’esercizio della facoltà, in via generale

ora loro riconosciuta dalla legge, di ricorrere alla mediazione telematica, dovranno anzitutto

contemplare tale modalità nel proprio regolamento. In tal senso sembra infatti dover essere intesa la

novella intervenuta, che – disciplinando in modo specifico le “modalità telematiche” e, pertanto, la

formazione degli atti del procedimento e la loro sottoscrizione mediante firma digitale o altra firma

elettronica qualificata, la loro trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio

di recapito certificato, la loro conservazione ed esibizione, nonché i sistemi di collegamento

audiovisivo da utilizzare per gli incontri da remoto – da un lato, ha precisato che “Gli incontri si

possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto” e dall’altro che “Ciascuna parte può

chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”,

così ponendo a carico di tutti gli organismi di mediazione l’obbligo di prevedere nel proprio

regolamento la modalità telematica di svolgimento della procedura e, di conseguenza, di

organizzarsi in modo adeguato per celebrare gli incontri da remoto, ove richiesto da una o più parti.

Da ultimo, appare vieppiù opportuno disciplinare le modalità dei controlli demandati, a

decorrere dal 1° maggio e dal 1° luglio 2023, al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo

Dicastero e, in particolare, alla Direzione generale degli affari interni, tenutaria del registro e

dell’elenco in questione, nonché addetta alla relativa vigilanza.

A) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Ebbene, l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora rubricato “Organismi

di mediazione e registro. Elenco dei formatori” (v. articolo 7, comma 1, lett. u) del decreto

legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), è stato modificato con l’aggiunta dei commi 1-bis ed 1-ter,

volti a specificare, il primo, la “garanzia di serietà” e, il secondo, “la garanzia di efficienza”, già

previsti per gli organismi di mediazione dal comma 1 del medesimo articolo 16, ma sinora

disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa di rango regolamentare (v.

articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180).

I) Garanzie di serietà

In particolare, il comma 1-bis individua, come comprovanti in modo specifico la serietà

dell’organismo di mediazione, i requisiti: a) della “onorabilità dei soci, amministratori,

esponsabili e mediatori degli organismi”; b) della “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo

associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione

alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”; c) dell’“impegno

dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle

controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha un interesse nella lite”.

a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi

La disciplina attualmente vigente nulla prevede in punto di onorabilità dei responsabili degli

organismi.

Alla stregua dell’articolo 16, comma 1-bis cit., dovendo pertanto individuarsi una disciplina

dell’onorabilità ad essi applicabile, si ritiene di estendere loro i requisiti di onorabilità attualmente

previsti per soci ed amministratori, tenuto conto che il responsabile, oltre a rappresentare

l’organismo nei rapporti con l’autorità di vigilanza e con i terzi, ne assicura il corretto operato,

svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell’attività dei mediatori, e considerata, pertanto,

la maggiore affinità di tale figura con quella dell’amministratore piuttosto che con quella del

mediatore.

L’organismo di mediazione dovrà pertanto dimostrare che il proprio responsabile soddisfi i

requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre

2010, n. 180.

b) previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via

esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle

controversie e di formazione nei medesimi ambiti

La previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo associativo esclusivo

è una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La ratio di tale innovazione va rinvenuta nella volontà legislativa di migliorare la qualità del

servizio di mediazione offerto all’utenza, assicurando agli organismi un maggior grado di

specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e associazioni che istituiscono

organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare profili di incompatibilità con

l’attività di mediazione.

In tale ottica, ed ai limitati fini di cui in premessa, si ritiene di interpretare il requisito di

esclusività in modo restrittivo, escludendo, quindi, che esso possa ritenersi rispettato da parte di

società ovvero di enti che esercitino – rispettivamente mediante un diverso ramo d’azienda ovvero

mediante una articolazione interna distinta dall’organismo di mediazione – attività diversa dalla

mediazione medesima.

Stante la lettera della norma, il requisito dell’oggetto sociale esclusivo si riterrà soddisfatto

anche ove l’ente svolga, accanto all’attività di mediazione, le sole ulteriori attività di conciliazione,

risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, con esclusione di ogni

ulteriore attività.

Il requisito dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo non pare, invece,

applicabile agli enti pubblici – nella specie, consigli degli ordini professionali forensi, consigli degli

altri ordini professionali e camere di commercio industria artigianato e agricoltura – abilitati dagli

articoli 18 e 19 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 a costituire al proprio interno organismi

di mediazione. Dette disposizioni normative – nel dettare una disciplina speciale per tali enti,

consentendo loro di istituire direttamente e al proprio interno organismi di mediazione (per gli

ordini professionali, avvalendosi di proprio personale e di sedi nella propria disponibilità o,

limitatamente agli ordini forensi, concesse dal presidente del tribunale, e per le CCIAA mediante

istituzione “diretta” ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) –

appaiono operare a monte una valutazione di compatibilità dello scopo istituzionale e delle attività

istituzionali ordinariamente svolte dagli enti pubblici in questione, con l’attività di mediazione. Ciò

non toglie, tuttavia, che gli organismi di mediazione istituiti direttamente da ordini professionali e

camere di commercio debbano limitare la propria attività alla sola mediazione, fatte salve le sole

attività considerate con essa compatibili dall’articolo 16, comma 1-bis, lett. b) cit.

Il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo appare invece applicabile alle

fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali),

devono qualificarsi – ai fini che qui interessano – come enti privati, autonomi rispetto all’ente

fondatore e soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile. Ne deriva che tutte le

fondazioni che svolgano attività di mediazione, da qualunque ente – anche pubblico –

eventualmente istituite, possono svolgere esclusivamente le ulteriori attività di conciliazione,

risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, in modo analogo a

quanto avviene per società e associazioni, pur eventualmente istituite da enti pubblici.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell’oggetto sociale, nonché

l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla

data del 30 aprile 2023, gli organismi di mediazione presentino, unitamente all’istanza di

permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno

2023 – l’oggetto sociale o lo scopo associativo nel modo sopra precisato, laddove l’adeguamento al

nuovo requisito non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.

c) Impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e

risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite

Secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l’organismo

deve rilasciare, ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro, una dichiarazione di impegno a non

prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi

nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.

Gli organismi che intendano permanere nel registro, sono pertanto tenuti a rendere tale

dichiarazione, della cui eventuale violazione risponderanno in sede di vigilanza.

II) Garanzie di efficienza

Il comma 1-ter dell’articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza dell’organismo nei

requisiti di “adeguatezza dell'organizzazione, … capacità finanziaria, … qualità del servizio, …

trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché … qualificazione professionale del

responsabile dell'organismo e … dei mediatori”.

a) Adeguatezza dell’organizzazione

Sotto tale profilo, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti, non previsti dalla

normativa sinora vigente:

1) numero di mediatori iscritti (esclusi i mediatori di cui all’articolo 7, comma 2, lett. c) del

decreto n. 180) proporzionale al numero delle sedi proprie (escluse le sedi di cui

all’articolo 7, comma 2, lett. c) cit.), nell’ordine di un numero di mediatori almeno pari al

numero delle sedi, in ogni caso con un minimo di 5 mediatori iscritti;

2) numero di addetti – con funzioni esclusive di segreteria e amministrative, e rapporto di

lavoro subordinato, preferibilmente a tempo indeterminato, con esclusione di rapporti di

mera collaborazione o altra tipologia caratterizzata dall’assenza di continuità della

prestazione – proporzionale al numero di procedimenti annui (tenuto conto dei

procedimenti iscritti nell’anno solare precedente), nell’ordine di almeno 1 addetto ogni

200 procedure di mediazione, in ogni caso con un minimo di 1 addetto;

3) sede legale, dotata di una propria struttura amministrativa (almeno un addetto alla

segreteria con le caratteristiche sub 2 e almeno un locale adibito a segreteria ed archivio),

detenuta in virtù di un titolo stabile (titolo di proprietà, contratto di locazione, di

sublocazione, ovvero di comodato d’uso – non precario – gratuito o oneroso,

opportunamente registrati), non situata presso lo studio professionale di alcun mediatore,

né – in caso di fondazioni forensi – presso il tribunale e, ove destinata anche allo

svolgimento dell’attività di mediazione, munita di una o più aule per gli incontri di

mediazione;

4) almeno due sedi operative (ivi inclusa la sede legale, ove destinata anche allo

svolgimento dell’attività di mediazione), site in provincie o regioni diverse, detenute in

virtù di un titolo stabile (v. sub 3), ovvero in virtù di accordi stipulati – se previsto dal

regolamento dell’organismo – ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, eventualmente condivise (se diverse dalla sede

legale) con altri enti che svolgano attività compatibile secondo i codici ATECO e idonee

all’espletamento del servizio di mediazione, poiché munite di almeno un locale adibito ad

aula di mediazione ed almeno un servizio igienico, nonché di servizi di segreteria (ove

non si tratti di sede legale), anche condivisi;

5) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico e idoneo a

fornire: i contatti dell’organismo; le informazioni sull’ente (sedi, mediatori, regolamento

di procedura ivi incluse le tabelle applicabili e codice etico approvato dal responsabile del

registro, estremi della polizza assicurativa attualmente in corso, la modulistica) e

sull’attività svolta (eventuali settori di specifica competenza, dati statistici comunicati al

Ministero, ecc.); l’accesso diretto alla piattaforma telematica per le eventuali mediazioni

on line;

6) disponibilità di una piattaforma, accessibile direttamente dal sito web dell’organismo

(con le caratteristiche di un dominio di secondo livello, di piena titolarità dell’organismo)

che: a) rispetti i requisiti di sicurezza e riservatezza di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 (anche mediante garanzie di integrità e conservazione dei dati sensibili,

previa individuazione di un soggetto responsabile della loro tenuta), nonché le

prescrizioni dettate dal Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 e dalle linee guida emanate

dall’AGID ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) assicuri

la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate durante gli

incontri da remoto; c) si avvalga di un servizio di posta elettronica certificata o altro

ervizio di recapito certificato qualificato per la trasmissione degli atti informatici, da

sottoscriversi mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata; d) consenta la

conservazione ed esibizione – in conformità all’articolo 43 del medesimo decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dei documenti informatici del procedimento di

mediazione svolto con modalità telematiche;

7) titolarità di una casella di posta elettronica certificata;

8) titolarità di un conto corrente dedicato.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per l’adeguamento degli organismi al

requisito di cui al precedente n. 6), si ritiene sufficiente che, alla data del 30 aprile 2023, gli stessi

presentino, unitamente all’istanza di permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno ad

ottenere – entro il termine del 30 giugno 2023 – la disponibilità di una piattaforma per le mediazioni

telematiche munita dei requisiti prescritti, laddove tale adeguamento non sia possibile entro la data

del 30 aprile 2023.

b) Capacità finanziaria

Gli organismi dovranno produrre i seguenti documenti:

1) ultimo bilancio disponibile, o altra analoga documentazione da cui risulti la situazione

contabile aggiornata, da produrre annualmente;

2) polizza di importo non inferiore ad € 500.000,00 – in corso di validità – per la

responsabilità a qualunque titolo derivante dall’attività di mediazione, da aggiornare

annualmente.

c) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile

Al fine di assicurare la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, l’organismo

deve trasmettere al Ministero:

1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro delle imprese;

2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto intervenuta successivamente

all’iscrizione e non ancora comunicata;

3) copia del titolo, opportunamente registrato, di proprietà possesso o detenzione, per

ciascuna sede non ancora formalmente accreditata;

4) planimetria, con specifica indicazione dei locali in disponibilità, per ciascuna sede

condivisa, non ancora formalmente accreditata;

5) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’attività svolta dagli enti con cui

eventualmente condivide i locali;

6) copia dei contratti di lavoro relativi al personale con funzioni di segreteria e

amministrative;

7) copia dei contratti stipulati con i mediatori, completi di trattamento economico.

d) La qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e dei mediatori

Gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei

mediatori, non previsti dalla normativa sinora vigente.

1) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerati i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente che, unitamente all’istanza

di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, l’organismo produca una

dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del mediatore al corso di aggiornamento sulla

riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso medesimo con

indicazione della data di previsto completamento. Non appena il mediatore abbia completato il

corso di aggiornamento, l’organismo dovrà produrre relativa attestazione.

Quanto al responsabile dell’organismo, per il quale attualmente non è previsto alcun

requisito di qualificazione professionale, richiesto invece dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 16

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di

qualificazione professionale del responsabile:

1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in

alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;

2) frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore 50, con superamento

della prova finale, come previsto dall’articolo 18, comma 2, lett. f) del decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, salvo che il responsabile dell’organismo sia iscritto

all’albo degli avvocati, nel qual caso, essendo mediatore di diritto ai sensi dell’articolo

16, comma 4-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sarà soggetto al corso di

formazione iniziale di ore 15 di cui alla circolare del Consiglio nazionale forense del 21

febbraio 2013 e successivi aggiornamenti;

3) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerati i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente che, unitamente

all’istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, in merito alla

formazione del responsabile, l’organismo produca alternativamente:

- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile al corso di

formazione iniziale, ove non già frequentato, nonché una dichiarazione di impegno al

completamento del corso medesimo (ivi inclusa – se del caso – la prova finale) dalla successiva

frequenza del corso di aggiornamento sulla riforma, con indicazione delle date previste per la

conclusione dei corsi;

- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile al corso di

aggiornamento sulla riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso

medesimo con indicazione della data prevista per il completamento, ove il responsabile abbia già

frequentato il corso di formazione iniziale.

Non appena il responsabile abbia completato i corsi (se del caso, superando la prova finale),

l’organismo dovrà produrre relativa attestazione.

In alternativa, l’organismo potrà individuare, entro il 30 aprile 2023, un nuovo responsabile

che soddisfi i requisiti di qualificazione professionale previsti per il mediatore, ivi incluso

l’aggiornamento sulla riforma.

B) REQUISITI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE

Il nuovo articolo 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce al comma 1

che “Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti

pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi

1-bis e 1-ter”.

Prosegue il comma 2 stabilendo che “Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì

tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di

mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità

della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso

formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il

responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti

al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2”.

Infine, il comma 3 precisa che “Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i

requisiti di qualificazione … dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento

dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi”.

Pertanto, ai fini di cui in premessa (permanenza nell’elenco per gli enti di formazione già

iscritti ed iscrizione di nuovi enti sino all’entrata in vigore della normativa regolamentare di

attuazione), i requisiti dettati dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter cit. vanno dunque riesaminati e

adattati alla specificità degli enti di formazione, mentre i requisiti relativi al responsabile scientifico,

al programma formativo ed ai formatori, vanno declinati come segue.

I) Garanzie di serietà

Come già rammentato, il comma 1-bis dell’articolo 16 individua, come comprovanti in

modo specifico le garanzie di serietà, i requisiti: a) della “onorabilità dei soci, amministratori,

responsabili e mediatori degli organismi”; b) della “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo

associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione

alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”; c) dell’“impegno

dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle

controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha un interesse nella lite”.

Come è evidente, il requisito sub c) non è applicabile agli enti di formazione, risultando

invece applicabili i requisiti sub a) e b), pur con i necessari adeguamenti.

a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili scientifici e formatori degli enti di

formazione

Con riguardo ai responsabili scientifici degli enti di formazione, per i quali nulla è previsto

in punto di onorabilità dalle norme secondarie attualmente vigenti, si ritiene opportuno, ai fini di cui

in premessa, estendere ad essi i requisiti dei formatori, in considerazione della analogia delle

funzioni (come, d’altro canto, già richiesto attraverso l’apposita piattaforma

mediazione.giustizia.it).

Il responsabile scientifico, pertanto, stante il rinvio operato dall’articolo 18, comma 3, lett.

b) per i formatori all’articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale n. 180 cit., dovrà

soddisfare i requisiti di onorabilità già previsti per i mediatori.

b) previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via

esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle

controversie e di formazione nei medesimi ambiti

Posto quanto già osservato sopra al par. A), n. I), lett. b), e tenuto conto di quanto disposto

dall’articolo 18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, questa Direzione generale, allo

stato, non può che attenersi alla lettera delle norme (articoli 16-bis, comma 1 ed articolo 16, comma

1-bis, lett. b) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), precisando che gli enti di formazione

devono avere ad oggetto esclusivo la sola attività di formazione in materia di mediazione,

conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, da ritenersi compatibile esclusivamente

con i rispettivi servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Allo stato, si ritiene pertanto di dover escludere, ai fini di cui in premessa, che la stessa

società o lo stesso ente possano, mediante un diverso ramo d’azienda o mediante una diversa

articolazione interna, svolgere attività diverse da quelle appena elencate.

Come già osservato per gli organismi di mediazione, la medesima necessaria esclusività

dell’oggetto sociale o scopo associativo deve ritenersi applicabile altresì alle fondazioni le quali,

anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali), devono qualificarsi

come enti privati, soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell’oggetto sociale, nonché

l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla

data del 30 aprile 2023, gli enti di formazione presentino, unitamente all’istanza di permanenza

nell’elenco, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno 2023 –

l’oggetto sociale nel modo sopra precisato, laddove l’adeguamento al nuovo requisito non sia

possibile entro la data del 30 aprile 2023.

II) Garanzie di efficienza

Come già rammentato, il comma 1-ter dell’articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza

dell’organismo nei requisiti di “adeguatezza dell'organizzazione, … capacità finanziaria, … qualità

del servizio, … trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché … qualificazione

professionale del responsabile dell'organismo e … dei mediatori”.

A tal proposito, quanto già attualmente previsto dall’articolo 18 del vigente decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, va integrato e/o modificato alla luce delle nuove norme

primarie.

a) Adeguatezza dell’organizzazione

Gli enti di formazione, ai fini di cui in premessa, dovranno dimostrare i seguenti requisiti di

adeguatezza dell’organizzazione, non previsti dalla normativa sinora vigente:

1) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico, idoneo a fornire: i

contatti dell’ente di formazione; le informazioni sull’ente (responsabile scientifico, formatori, sedi)

e sull’attività svolta (programma formativo, durata e caratteristiche dei percorsi di formazione e di

aggiornamento formativo, modalità di erogazione – in presenza e/o on line – della formazione, costi

dei corsi di formazione);

2) titolarità di un conto corrente dedicato.

b) Capacità finanziaria

Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, dovrà essere prodotto:

1) l’ultimo bilancio disponibile, o altra documentazione da cui risulti la situazione contabile

aggiornata, da produrre annualmente.

c) Qualità del servizio

Gli enti di formazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, devono comprovare la qualità del servizio mediante:

1) trasmissione – a questa Direzione generale – del programma formativo elaborato o

approvato dal responsabile scientifico;

2) attestazione, da parte del responsabile scientifico, della competenza ed esperienza dei

formatori.

d) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile

L’ente di formazione deve trasmettere al Ministero:

1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro delle imprese;

2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’ente, sopravvenuta

all’iscrizione nell’elenco e non ancora comunicata.

e) La qualificazione professionale del responsabile scientifico dell’ente di formazione e

dei formatori

Gli enti dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei

formatori non previsti dalla normativa sinora vigente:

1) per i docenti dei corsi teorici: aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno

3 contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa

delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli elenchi pubblicati

dall’ANVUR;

2) per il responsabile scientifico:

a) avere una laurea magistrale o equivalente;

b) aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno 5 contributi scientifici in

materia di mediazione su riviste scientifiche di classe A – area 12, secondo gli elenchi

pubblicati dall’ANVUR;

c) aver erogato, in qualità di docente, negli ultimi 5 anni, almeno 30 ore di formazione in

materia di mediazione;

d) essere intervenuto in qualità di relatore in materia di mediazione, negli ultimi 5 anni,

ad almeno 5 convegni;

e) avere una comprovata formazione specifica in metodologia didattica.

C) MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

I) Termini e modalità di trasmissione

La documentazione attestante l’adeguamento ai nuovi requisiti prescritti andrà prodotta,

unitamente all’istanza di permanenza nel registro degli organismi di mediazione e/o nell’elenco

degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023 attraverso le consuete

modalità di interlocuzione con il Dipartimento per gli affari di giustizia (caricamento sulla

piattaforma mediazione.giustizia.it e successivi adempimenti).

Si segnala all’utenza che, al fine di apportare alla piattaforma le modifiche necessarie a

consentire la presentazione delle nuove istanze e della relativa documentazione, la suddetta

piattaforma non sarà fruibile all’utenza dal 5 sino al 23 aprile 2023, neppure per la presentazione

delle istanze di variazione.

A decorrere dal 24 aprile e sino al 30 aprile 2023 potranno essere quindi presentate le istanze

di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, che sarà tuttavia

possibile integrare fino al 30 giugno 2023.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di tal

ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa

data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e

nell’elenco, possono presentare sin d’ora apposite domande di cancellazione, sulle quali si

procederà senza avviare la procedura di sospensione di cui al successivo par. II.

II) Modalità delle verifiche da parte del Responsabile del registro

Come già rammentato, l’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, stabilisce che “Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30

aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero

della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti

dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli

organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali

requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli

organismi dal registro”.

Stante la lettera della norma, deve ritenersi che tutti gli enti che intendano mantenere

l’iscrizione nel registro, siano tenuti a presentare apposita istanza. Da tanto deve dedursi, a

contrario, che gli enti i quali entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano

mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, andranno

sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023

secondo l’ordine di iscrizione nel registro.

Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di

permanenza nel registro, l’ufficio, a decorrere dal 1° luglio 2023 provvederà a esaminare la

documentazione dagli organismi allegata alle relative istanze al fine di dimostrare l’intervenuto

adeguamento ai nuovi requisiti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

come declinati dalla presente circolare. Anche in tal caso, l’ufficio procederà secondo l’ordine di

iscrizione nel registro.

Effettuate quindi le opportune verifiche, si provvederà a richiedere eventuali integrazioni

ove la documentazione non sia esaustiva, assegnando per l’adempimento termine di 60 gg., con

espresso preavviso di sospensione per il caso di mancato adempimento; decorso inutilmente il

termine assegnato, verrà adottato il provvedimento di sospensione.

In mancanza di specifiche indicazioni normative, si ritiene di dover applicare – nell’interesse

degli stessi organismi – il termine di sospensione di 12 mesi, ovverosia il termine massimo

implicitamente previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

Quanto agli organismi sospesi per mancato adeguamento ai nuovi requisiti entro la data del

30 giugno 2023 o entro il termine di 60 gg. assegnato dall’ufficio per l’integrazione, essi avranno

facoltà di documentare tardivamente l’adeguamento. In tal caso, la sospensione verrà revocata.

Quanto invece agli organismi sospesi per mancata presentazione dell’istanza di permanenza

entro il termine perentorio del 30 aprile 2023, ove dovessero presentare istanza tardiva e adeguarsi

ai nuovi requisiti entro il termine dei 12 mesi di sospensione, non si darà comunque corso a revoca

della sospensione, non essendo chiaro – nelle more dell’adozione delle norme secondarie di

attuazione dell’articolo 41 in esame – se la sospensione nella fattispecie preluda necessariamente a

cancellazione o sia invece revocabile.

Si ritiene poi che debba essere regolata dalla normativa secondaria di attuazione

l’individuazione dei provvedimenti adottabili in caso di inutile decorso del termine massimo di 12

mesi di sospensione.

Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che “Gli enti di formazione iscritti nell'elenco

di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione,

sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti

previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato

adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco”.

In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio procederà – con le medesime

modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza

nell’elenco, e successivamente al vaglio delle istanze e della documentazione presentata dagli enti

di formazione che intendano permanere nell’elenco, adottando analoghi provvedimenti.

Parimenti procederà a cancellazione, ove gli enti di formazione presentino apposita istanza,

dichiarando espressamente di non voler permanere nell’elenco.

Si ritiene debba essere regolato dalla normativa secondaria di attuazione anche l’esito della

sospensione degli enti di formazione.

 

Roma, 5 aprile 2023

 

Il Direttore generale

Giovanni Mimmo

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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