DIRITTO D'AUTORE


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29 maggio 2026

22/26. Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di legittimità in questione, già a G. SPINA, La nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 9608

15 aprile 2026


Omissis


Fatti di causa


1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.

Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello e condannava il X alle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.


Ragioni della decisione

1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

2. X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; - con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un familiare.

La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di ordine pubblico.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.

In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.

In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata >.

4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.

4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verifica dell’assunto difensivo.

Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto, non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.

La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Tale qualificazione è corretta.

La facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle morosità si configura come diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.

4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).


PQM


La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

11 ottobre 2019

38/19. Fissazione del primo incontro, spese di notifica alle parti: agevolazioni fiscali (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2019)

Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 22 gennaio 2019 (Foglio Informativo n. 1-2/2019)

QUESITO
Ai fini del regime fiscale agevolato previsto in materia di mediazione civile dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, quando si intende iniziato il procedimento di mediazione?
Il regime fiscale agevolato previsto in materia di mediazione civile dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 si esenzione anche all’attività di notificazione richiesta dal mediatore all’ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro?

RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile.
Ai fini dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, il “procedimento” di mediazione si intende iniziato con la presentazione della domanda di mediazione. L’agevolazione prevista dalla norma include “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” che “sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
La menzionata norma si applica, pertanto, anche all’attività di notificazione richiesta dal mediatore all’ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro (I) (II).

(I) Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2019
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

22 novembre 2018

51/18. Condizione di procedibilità: va chiesto al mediatore di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la presenza personale delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2018)

=> Tribunale di Vasto, 29 gennaio 2018

Sia per la mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010), sia per la mediazione demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010), è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8, d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire (I).

La parte che ha interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.

(I) Si vedano l’art. 5, commi 1-bis e 2 e l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fattispecie: nel caso in esame, l’attore, a fronte del dissenso manifestato dal convenuto a partecipare alla mediazione, non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, né preteso che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri; tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa personalmente. Pertanto, la procedura non si è svolta correttamente e il giudice assegna alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione (anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2018

Tribunale di Vasto
Ordinanza
29 gennaio 2018

Omissis

Il decidente ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.
La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri.
Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di un declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.
Nel caso in esame, nella procedura di mediazione, l’attore non è comparso personalmente, ma ha delegato un difensore - avv. X - che, a fronte del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del difensore), non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, né preteso che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Del resto, tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa personalmente.
In conclusione, il mediatore … senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza di ambo le parte e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. Peraltro, al verbale non è neppure allegata la procura in favore dell’avv. X. 
La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente.

Rammentato che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l’udienza successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione – anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda – poiché l’orientamento giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all’epoca dell’esperimento del precedente procedimento di mediazione.

PTM

Rimette la causa sul ruolo istruttorio e rinvia all’udienza del 26.6.18 ore 9.30, assegnando il termine suddetto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vasto, 29.1.2018
Il Giudice Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

24 ottobre 2018

45/18. Partecipazione alla mediazione: la procura può essere anche verbale; il mediatore può testimoniare su quanto avvenuto nella fase di identificazione del primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2018)

=> Tribunale di Udine, 7 marzo 2018

La procura a partecipare all’incontro di mediazione, non trattandosi di un mandato a gestire atti per i quali è necessaria la forma scritta, può essere anche verbale, salvo in ogni caso la ratifica, con efficacia retroattiva, della parte che l’ha rilasciata (la pronuncia in commento osserva che nel caso di specie l’attrice, nell’affermare che il proprio delegato era presente all’incontro di mediazione, sebbene sprovvisto di procura speciale notarile, di fatto va a ratificare una procura verbale al medesimo rilasciata).

L’art. 10, d.lgs. n. 28 del 2010 sancisce il divieto di dar corso alla prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni delle parti rese nel procedimento medesimo, nonché l’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Ciò posto, si ritiene che il principio di riservatezza non si possa applicare alla c.d. fase di identificazione (fase preliminare del procedimento di mediazione volta all’identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori, fase necessaria al mediatore per verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all’informativa di cui al primo comma dell’art. 8, d.lgs. 28/2010). Difatti – aderendo a quanto evidenziato da Tribunale di Roma, 25.1.2016 – se le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev’essere ammesso non solo l’utilizzo del verbale, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione dei soggetti. Pertanto, il mediatore può essere ammesso a deporre e, quindi, a testimoniare qualora trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione del primo incontro che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l’oggetto della lite tra le parti (I) (II).


(II) Si veda Tribunale di Roma, 25 gennaio 2016, in Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2016 (Primo incontro, verbale, ragione del rifiuto a proseguire: il principio di riservatezza è riferito al merito, non allo svolgimento procedimentale).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2018

Tribunale di Udine
Prima sezione civile
7 marzo 2018

Omissis

Il Condominio all’udienza del 31.10.2017 ha eccepito l’improcedibilità della domanda attorea per mancata presenza personale dell’attrice all’incontro di mediazione tenutosi il giorno precedente presso l’Organismo omissis.
L’attrice ha resistito all’eccezione esponendo che:
i) all’incontro del 30.10.2017 hanno partecipato, quale suo procuratore, il Geom. Omissis e, quale suo difensore, l’Avv. omissis;
ii) il Geom. omissis, su richiesta del mediatore, ha esibito una procura speciale da   quest’ultimo già dimessa in una precedente procedura di mediazione tenutasi avanti il medesimo  Organismo;
iii) il Mediatore, reperita la procura ed accertato che la stessa si riferiva ad una precedente procedura  di mediazione, non ne ha consentito l’utilizzazione;
iv) il mediatore ha, quindi, chiesto alle altre parti se autorizzavano il Geom. omissis, a presenziare all’incontro quale parte delegata dell’attrice;
v) le parti presenti hanno acconsentito che il Geom. omissis partecipasse all’incontro quale   delegato dell’attrice;
vi) le parti hanno confermato di voler iniziare il tentativo di mediazione e l’incontro è, pertanto, proseguito per circa due ore;
vii) il mediatore non ha ritenuto opportuno verbalizzare la presenza del Geom. Omissis.
Il Condominio ha confermato la presenza del Geom. omissis ribadendo, però, come lo stesso fosse sprovvisto di procura speciale; circostanza che, a dire del Condominio, non consentirebbe di ritenere l’attrice presente all’incontro di mediazione.
L’attrice, al fine di provare quanto esposto, ha formulato dei capitoli di prova ed ha citato a testimoniare il mediatore e l’assistente tirocinante, chiedendone l’ammissione.
Ciò premesso, occorre preliminarmente dare atto che il Condominio ha ammesso la presenza  del Geom. omissis all’incontro di mediazione del 30.10.2017 precisando, nella memoria autorizzata, che lo stesso era sprovvisto di procura e, nella memoria  di replica, che “il  geom.  omissis proceduralmente non esisteva” e che “il geometra omissis non era presente giuridicamente”.
Il Condominio non ha,  inoltre,  contestato  ex  art.  115  c.p.c.  quanto  affermato dall’attrice nella memoria autorizzata  in  merito  al  fatto  che  il  mediatore  avrebbe chiesto  alle parti  se  volevano  autorizzare il Geom. omissis a  presenziare  all’incontro di mediazione  quale  delegato dell’attrice, né ha contestato di aver negato il consenso e di aver dato corso alla discussione.

E’ pacifico che dal verbale dell’incontro del 30.10.2017 non risulta la presenza del Geom. Omissis.
Dall’esame dello stesso si possono, comunque, dedurre delle circostanze a favore della tesi attoree; circostanze che, diversamente, non troverebbero giustificazione in quanto incompatibili con l’ipotesi di assenza anche di una sola parte.
Ed, infatti, dal verbale risulta che: a) le parti “hanno deciso di iniziare il tentativo di mediazione”; b) le parti “hanno  dichiarato  di  voler  conciliare  nel  luogo  in  cui  -  oggi  - si tiene la procedura”; c) l’incontro  è  durato  circa  due  ore,  dalle  15  alle  16:50;  d) viene dato atto che vi è stata “ampia discussione”.

A ciò  si aggiunga  che,  sebbene il Geom. omissis fosse sprovvisto di procura speciale notarile in quanto quella esibita si riferiva ad una precedente procedura di mediazione promossa sempre dall’attrice nei confronti del Condominio, è pur vero che la procura a partecipare all’incontro di mediazione, non trattandosi di un mandato a gestire atti per i quali è necessaria la forma scritta, può essere anche verbale, salvo in ogni caso la ratifica, con efficacia retroattiva, della parte che l’ha rilasciata. E l’attrice,  nell’affermare  che il Geom. Omissis era presente all’incontro di mediazione quale suo delegato, sebbene sprovvisto di procura speciale notarile, di fatto va a ratificare una procura verbale al medesimo rilasciata.

Quanto, infine, alla richiesta istruttoria attorea, occorre preliminarmente “spendere” due parole in merito al principio di riservatezza al quale è improntato  il procedimento di mediazione ed alle carenze del verbale redatto dal mediatore.
Un’attenta e ben motivata ordinanza  del  Tribunale  di  Roma,  Sezione  XIII,  Giudice Dott. Massimo Moriconi, del 25.1.2016 ha chiarito sia il perimetro del principio di riservatezza, sia il contenuto del verbale.
In tale pronuncia è stato stabilito che “E’ opportuno, a tale proposito, esporre sinteticamente il quadro normativo in tema di mediazione, riservatezza, e verbalizzazione del mediatore. Il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza il che sta a significare che al fine di consentire l’effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza et similia… Occorre però perimetrare con esattezza giuridica tale principio. Che, in primo luogo, non vale, per espressa disposizione di legge (art. 9 cit.) contro la volontà della parte dichiarante. Inoltre, per coerenza logico-giuridica con quanto testé osservato a proposito della tutela della libertà di dialogo che va garantita alle parti, il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand’anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo da parte di chicchessia. Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto  della condotta  delle  parti  nello specifico contesto di cui trattasi: conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del decr.lgsl.28/2010 relative alla procedibilità  delle  domande  ed all’art. 8 co. 4 bis 4 dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell’art. 96 III cpc. Sarebbe infatti un’assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o meno integrano’ …. “Conclusivamente, il mediatore deve trascrivere ogni circostanza - quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti  -  utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzar/a. Il mediatore non è né un collaboratore del giudice né un suo ausiliario, ma lo schema della legge prevede, in sommo grado nella mediazione demandata, una serie di link che non possono essere ignorati fra il procedimento di mediazione e la causa. Fra essi vanno ricordati in primo luogo la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 commi 1 bis e 2 nonché le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo di cui all’art. 8 co.  4  bis, gli effetti nella causa della proposta del mediatore di cui all’art. 13, l’efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo ove regolarmente asseverato dagli avvocati che abbiano assistito le parti che hanno aderito alla mediazione di cui all’art. 12 e benché non espressamente affermato dalla legge, la producibilità nella causa della relazione de/l’esperto di cui all’art. 8 co. 4. Una corretta verbalizzazione da parte del mediatore delle circostanze  che attengono  a segmenti  del  procedimento  di  mediazione  che, in vario modo, rilevano e si riverberano nella causa, si appalesa quindi più che utile, doverosa e necessaria. Ed il giudice svolge a tale fine una fondamentale attività didattica e di raccordo, nella grande varietà di condotte, non sempre approvabili, che emergono dall’esame dei verbali degli organismi di mediazione”.

Ebbene, nella fattispecie in esame, è evidente che il verbale del 30.10.2017 risulta lacunoso non essendo state correttamente rappresentate tutte le circostanze attinenti alla partecipazione delle parti alla mediazione.
Manca, infatti, ogni riferimento alla presenza per conto dell’attrice del Geom. omissis ed al consenso espresso da tutte le altre parti a considerare quest’ultimo delegato dell’attrice.

L’art. 10 del D. Lsg. n. 28 del 2010 stabilisce  che  “Le  dichiarazioni  rese  o  le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo  l’insuccesso  della mediazione,  salvo  consenso  della  parte  dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul  contenuto  delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione,  ne’ davanti all’autorità  giudiziaria  ne’  davanti  ad  altra  autorità.  Al  mediatore  si  applicano le disposizioni de/l’articolo 200 del codice di procedura  penale e  si  estendono  le  garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del  codice  di procedura penale in quanto applicabili”.
La norma sancisce il principio di riservatezza del procedimento di mediazione,  il divieto di dar corso alla prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni delle parti, nonché l’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Da un’interpretazione letterale della norma, ne deriverebbe il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall’attrice.

La norma, come evidenziato dal Giudice Capitolino, richiede, però, un esame più approfondito che non può essere limitato al solo dato testuale.
Come evidenziato dal Tribunale di Roma il principio di riservatezza  dev’essere perimetrato e non può essere tout court applicato a tutte le fasi del procedimento di mediazione.
Quest’ultimo si caratterizza, infatti, per una fase preliminare volta all’identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori. Questa fase è, pertanto, necessaria al mediatore per verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all’informativa di cui al primo comma dell’art. 8 del Lgs n. 28 del 2010.
E’ evidente che l’assenza di una parte comporta  l’immediata  chiusura  della  procedura di mediazione e rende non necessaria la suindicata informativa.
Si deve, quindi, valutare se ciò che accade durante questa fase preliminare c.d. di identificazione della presenza dei soggetti partecipanti all’incontro, comporti o meno l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 28 del 2010.
Si ritiene che il principio di riservatezza non si possa applicare a questa c.d. fase di identificazione, poiché – aderendo a quanto evidenziato dal Tribunale di Roma – il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e cioè al merito della lite.
Se, invece, le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev’essere ammesso non solo l’utilizzo del verbale, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione dei soggetti.

Ulteriore corollario è che il mediatore possa sul punto essere ammesso a deporre e, quindi, a testimoniare in quanto trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l’oggetto della lite tra le parti.
Nel momento in cui, terminata  la  procedura  di  mediazione,  una  delle parti (in  genere la convenuta) all’udienza fissata ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 eccepisca l’improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione personale della controparte all’incontro della mediazione, il Giudice, prima di chiudere il giudizio con una mera pronuncia di improcedibilità della domanda deve, sulla base delle allegazioni e deduzioni fornitegli, poter verificare l’effettiva presenza o  meno  del  soggetto, accertando e conoscendo gli elementi fattuali di cui alla c.d. fase di identificazione.
Ne consegue che, se tale verifica risulti impedita per un’incompiuta verbalizzazione del mediatore, non si può ritenere di per sé inammissibile l’istanza di prova orale formulata dalla parte destinataria dell’eccezione di improcedibilità volta a provare la propria presenza all’incontro di mediazione.
Il Giudice è, quindi, tenuto a prendere in considerazione l’istanza e, se ne sussistono i presupposti, ad ammettere la prova orale ed il mediatore quale testimone.

Ebbene, venendo alla fattispecie in esame, pur sussistendo numerosi elementi che portano a ritenere che l’attrice fosse presente nella persona del Geom. omissis quale proprio delegato, all’incontro del 30.10.2017 appare, comunque, utile ammettere l’istanza istruttoria attorea.
Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, si ammette la prova orale richiesta dall’attrice con la memoria autorizzata del 5.12.2017 e, precisamente, i capitoli da 1 a 10 con i testi ivi indicati.

Fissa per l’escussione testimoniale l’udienza omissis.
Si comunichi.
Udine, lì 7.3.2018
Il G.O.P.
Avv. Fabio Fuser

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

16 ottobre 2018

44/18. Partecipazione personale o procura notarile (per ragioni di oggettiva impossibilità) che va menzionata nel verbale del primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2018)

=> Tribunale di Velletri, 22 maggio 2018

La pretesa azionata è improcedibile (ex art. 5, comma 1-bis d.lgs 28/2010) in caso di assenza dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di mediazione, in assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro. In particolare, l'assenza dell'attore al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi ritenere che egli sia stato rappresentato dall’avvocato (presente in mediazione) in virtù della procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; ciò sia perché occorre la procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare all'incontro, sia in quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro come fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia nominato quale procuratore speciale (I) (II) (III).

Giusto il disposto di cui agli artt. 5, comma 2-bis, e 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, la parte interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di partecipare al primo incontro non solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite (I) (II).


(II) Per l’orientamento citato nella pronuncia in oggetto secondo cui “la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo” si veda Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015, in Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2015.

(III) Si veda l’art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in Codice di procedura civile de la Nuova Procedura civile (www.lanuovaproceduracivile.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2018

Tribunale di Velletri
Sentenza
22 maggio 2018

Omissis

La pretesa azionata è improcedibile e tale va dichiarata, stante l'assenza dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di mediazione adito a seguito dell'ordinanza resa all'udienza del 13.4.2017, in assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro.
Invero, se a norma dell'art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, "la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", è necessario che a detto incontro partecipino le parti, atteso che in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Ne consegue che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di parteciparvi non solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite. Tanto si desume dal dettato dell'art. 8 comma I, che recita: "Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."
Conseguentemente, nel caso che ci occupa, l'assenza dell'attore al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi ritenere che egli sia stato rappresentato dallo stesso avv. omissis in virtù della procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sia perché occorre la procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare all'incontro, sia in quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro come fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia nominato quale procuratore speciale. Orbene, poiché nel caso che ci occupa difettano la procura notarile e la menzione della stessa nel verbale di mediazione per dare contezza della presenza del difensore quale rappresentante sostanziale della parte opponente - si legge infatti che "il mediatore identifica le parti mediante i documenti esibiti in corso di validità allegati agli atti di procedura", senza menzione alcuna della procura speciale - deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria siccome concernente contratti bancari. Né può invocarsi, in senso contrario, la disposizione dell'art. 8 comma 4bis - a tenore della quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio all'entrata del bilancio dello stato — riguardando questa soltanto la parte che non è onerata ex lege all'esperimento della mediazione.
Invero, la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo (v. in tal senso Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015; Trib. Reggio Emilia, 682/2017). La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000.00 di cui al D.M. 55/2014 in considerazione dell'attività concretamente svolta e della semplicità della definizione della controversia.

PQM

Il Tribunale di Velletri II Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara improcedibile la domanda; condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute da controparte, liquidate in euro 7.795.00 per compensi, oltre accessori di legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Grassetti e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

14 marzo 2017

19/17. Mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo: la sanzione prescinde dall’esito della causa (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2017)

=> Tribunale di Mantova, 25 ottobre 2016

In tema di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) se la parte non compare all’incontro fissato dall’organismo di mediazione comunicando che non avrebbe aderito al tentativo di mediazione sia per motivi economici sia per le ragioni in diritto, deve ritenersi che la parte non sia comparsa senza giustificato motivo. Ne consegue che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per la mancata ingiustificata partecipazione al tentativo di mediazione e che prescinde dall’esito della causa (I).

Affinché l’istituto della c.d. mediaconciliazione possa concretamente esplicare effetti è necessario il contatto diretto fra le parti e, quindi, la partecipazione personale di esse o, quantomeno, dei loro legali muniti di apposito mandato, tanto potendosi arguire dal tenore dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 (I).

Il legislatore ha introdotto l’istituto della c.d. mediaconciliazione al fine di evitare il sistematico ricorso alla giustizia ordinaria, ciò che non consente allo stato di garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (cfr. art. 111 Cost.) e, conseguentemente, di favorire la conciliazione stragiudiziale fra le parti (II).


(II) Sull’irragionevole durata del processo si veda, di recente, SPINA (a cura di), IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. Rassegna giurisprudenziale sistematica corredata daschemi, dottrina e formule, Diritto Avanzato, 2017 (ISBN: 978882603191).

FATTISPECIE:
Gli attori esponevano: di essere comproprietari pro-indiviso col convenuto di una piccola area cortiva; che, nel corso degli anni, i comproprietari avevano sistemato i rispettivi edifici di piena proprietà (costituite da case di civile abitazione e da rustici-garage) adiacenti all’area comune; che non era stato tuttavia possibile regolare l’uso di tale area comune ciò che alimentava continui contrasti, in particolare per la presenza non regolata di veicoli in sosta anche sotto le finestre della propria abitazione.
Il convenuto sosteneva che la fattispecie era regolata dalla disciplina di cui all’art. 1117 bis c.c.; che la zona in questione non poteva essere divisa, difettando entrambi i presupposti richiesti dall’art. 1119 c.c., tanto più che la stessa risultava gravata anche da servitù a favore di altri soggetti.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2017

Tribunale di Mantova
Sentenza
25 ottobre 2016

Omissis

Con atto di citazione notificato in data omissis XX e ZZ esponevano: di essere comproprietari pro-indiviso con Y (ciascuno di essi per un quarto ciascuno e quest’ultimo per un mezzo) di una piccola area cortiva omissis di mq. 24; che, nel corso degli anni, i comproprietari avevano sistemato i rispettivi edifici di piena proprietà (costituite da case di civile abitazione e da rustici-garage) adiacenti all’area comune; che non era stato tuttavia possibile regolare l’uso di tale area comune ciò che alimentava continui contrasti, in particolare per la presenza non regolata di veicoli in sosta anche sotto le finestre della propria abitazione; che il tentativo di conciliazione attivato presso il competente organismo di mediazione non aveva dato esito; alla stregua di tali deduzioni gli attori chiedevano che venisse disposta la divisione dell’area comune.
Si costituiva Y il quale sosteneva: che la fattispecie era regolata dalla disciplina di cui all’art. 1117 bis c.c. che prevede l’applicazione delle disposizioni relative al condominio negli edifici in tutti i casi in cui “più unità immobiliari o più edifici ... abbiano parti comuni ai sensi dell’art. 1117c.c.”, laddove era pacifico che l’area oggetto della domanda costituiva un cortile comune; che la zona in questione non poteva essere divisa, difettando entrambi i presupposti richiesti dall’art. 1119 c.c. tanto più che la stessa risultava gravata anche da servitù a favore di altri soggetti; alla luce di tali considerazioni la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nelle memorie redatte ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e discussa all’udienza del 25-10-2016, all’esito della quale veniva data lettura della sentenza.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo va chiarito che gli attori hanno proposto una domanda di divisione della zona omissis mentre la loro richiesta di individuazione dei confini non è una domanda autonoma ma costituisce semplicemente la conseguenza della eventuale attribuzione in natura delle singole porzioni una volta operata la divisione.
Nel merito va osservato che non è in contestazione che la zona comune in questione - avente ridotte dimensioni (complessivamente mq. 130) e utilizzata come area di transito e sosta (anche con auto) per l’accesso alle prospicienti abitazioni delle parti in lite come si deduce dalle fotografie e dalle planimetrie dimesse- costituisca un cortile (per tale intendendosi oltre che l’area scoperta tra corpi di fabbrica di un edificio o più edifici anche i vari spazi liberi - ad es. spazi verdi, zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - disposti esternamente alle facciate dell’edificio: in tal senso vedasi Cass.. 9-6-2000 n. 7889), cespite questo che rientra nell’ambito di previsione di cui all’art. 1117 c.c., norma inserita nel capo II, titolo VII, libro III del codice civile.
Occorre poi rilevare che l’art. 1117 bis c.c. (introdotto dalla legge 11-122012 n. 220) prevede l’applicabilità delle disposizioni del capo II (e cioè quelle di cui agli artt. 1117 e segg. c.c.), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui, fra l’altro, più unità immobiliari ovvero più edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., ipotesi che ricorre nella fattispecie in esame atteso che i soggetti in lite sono proprietari di distinti fabbricati che sono contigui ma non costituiscono un condominio e fra i quali è ubicato il cortile comune oggetto di giudizio. Al riguardo merita evidenziare che, se pure la comunione del cortile è venuta in essere anteriormente all’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 220/2012 (la quale non contiene norme di diritto intertemporale), tale nuova disciplina deve trovare applicazione al caso di specie in quanto, per effetto della stessa, non viene modificato il fatto generatore, pur risalente a un momento passato (la comproprietà di un’area che anche sotto la previgente normativa doveva qualificarsi come cortile), bensì vengono diversamente regolati (per il futuro) gli effetti e i rapporti derivanti dalla comproprietà di tale tipologia di cespite. Ciò premesso va notato che sussiste pure il presupposto costituito dalla compatibilità, essendo del tutto analoghe le esigenze di regolamentazione dei rapporti proprietari connesse con la divisione di un cortile costituente parte comune di un condominio ai sensi dell’art. 1117 c.c. rispetto a quelle riguardanti la divisione di un cortile parimenti comune, utilizzato per l’accesso a edifici contigui e confinanti ma non facenti parte di un condominio.
Ne consegue che non può procedersi alla divisione del cortile comune atteso che, nel caso in questione, mancano entrambi i presupposti richiesti dall’art. 1119 c.c. (norma richiamata dall’art. 1117 bis c.c.) e cioè la comoda divisibilità del cortile (si tratta infatti di un’area di modesta estensione parzialmente inserita fra le abitazioni delle parti che, ove suddivisa, non consentirebbe a nessuna di esse l’agevole transito e la sosta degli autoveicoli di cui dispongono) e il consenso di tutti i comproprietari alla divisione, avendolo il convenuto negato ancor prima dell’instaurazione della lite.
Infine deve rilevarsi che la controversia in questione rientra nell’ambito di previsione di cui all’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 sicché tale controversia risulta soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione.
In proposito va osservato che parte convenuta, costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato e che aveva fatto pervenire in data 23-10-2014, tramite il proprio legale, comunicazione con cui rendeva noto che non avrebbe aderito al tentativo di mediazione sia per motivi economici sia per le ragioni in diritto poi ribadite con la comparsa di costituzione: orbene deve ritenersi che parte convenuta non sia comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato per il 24-10-2014 dal mediatore, atteso che, affinché l’istituto della c.d. mediaconciliazione possa concretamente esplicare effetti, è necessario il contatto diretto fra le parti e, quindi, la partecipazione personale di esse o, quantomeno, dei loro legali muniti di apposito mandato, tanto potendosi arguire dal tenore dell’art. 8 del d. lgs. 28/2010 ove è ripetuto il riferimento agli incontri fra le parti e il mediatore nonché al compito di costui di chiarire funzioni e modalità di svolgimento della mediazione, ciò che implica necessariamente la loro presenza fisica nel senso sopra chiarito.
Ne consegue che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 bis  del d. lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per la mancata ingiustificata partecipazione al tentativo di mediazione e che prescinde dall’esito della causa (sicché, trattandosi di onere imposto a ciascuna delle parti in lite, non può venire in considerazione la disciplina di cui all’art. 91 c.p.c.) atteso che il legislatore ha introdotto l’istituto della c.d. mediaconciliazione al fine di evitare il sistematico ricorso alla giustizia ordinaria ciò che non consente allo stato di garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (cfr. art. 111 Cost.) e, conseguentemente, di favorire la conciliazione stragiudiziale fra le parti: il convenuto quindi, benché non soccombente, va condannato al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendosi conto che non è stata svolta attività istruttoria e che non sono stati redatti scritti conclusionali.

PQM

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta la domanda  di divisione; condanna gli attori a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €5.267,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; condanna il convenuto Y al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza.
Mantova, 25 ottobre 2016.
Il Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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