DIRITTO D'AUTORE


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29 maggio 2026

22/26. Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di legittimità in questione, già a G. SPINA, La nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 9608

15 aprile 2026


Omissis


Fatti di causa


1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.

Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello e condannava il X alle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.


Ragioni della decisione

1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

2. X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; - con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un familiare.

La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di ordine pubblico.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.

In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.

In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata >.

4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.

4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verifica dell’assunto difensivo.

Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto, non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.

La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Tale qualificazione è corretta.

La facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle morosità si configura come diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.

4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).


PQM


La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 febbraio 2026

7/26. Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

 

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

17.11.2025

sentenza


Omissis


Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della
mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

PQM


Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

16 febbraio 2026

6/26. Mancata partecipazione alla mediazione e sanzione economica: giustificati motivi, oneri probatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026)

 

=> Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025


La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (I).


(I) Si veda l’art. 12, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

17.9.2025

sentenza


Omissis


In punto di rito, la domanda attorea è procedibile, per essere stato esperito, sia pure senza esito, il tentativo obbligatorio di mediazione, come comprovato dalla produzione della istanza apposita proposta in tal senso dalla --- e dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 13/1/2023.

Nel merito, la domanda di risoluzione e quella di pagamento sono fondate.

Invero il contratto di locazione per cui è causa conteneva la previsione dell'ammontare del canone, e sul punto va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione ( trattasi di Cass. civ. sez. un., 30/10/2001, n. 13533, seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore;

Solo nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (v. Cass. civ. sez. VI, 30/1/2020, n. 2276 ).

Nel caso di specie, per l'appunto, il convenuto ha contestato la circostanza dell'inadempimento allegato dall'attrice producendo una prova scritta non idonea, atteso che da un lato ha allegato le ricevute di pagamento relative ad una parte molto ridotta delle mensilità del canone ed un resoconto più completo, che riguarda la maggior parte della morosità, ma che è privo di sottoscrizione della intimante e dunque non costituisce una quietanza, e dall'altro che al punto 5 del contratto di locazione era previsto che il pagamento avvenisse tramite bonifici bancari, e non in contanti. Inoltre per le locazioni abitative l'art. 5 L. n. 392/1978 prevede che il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni canone (mensile o trimestrale o altro, in base ai patti), decorsi 20 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., e predetermina in tal modo in via legale la non scarsa importanza dell'inadempimento, precludendo al Giudice di indagare sotto altri profili e con altri parametri la gravità dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione alle scadenze, ferma restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, la necessità del concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore (cfr. Tribunale Torino sez. VIII, 5/2/2019, n. 474).

Di qui l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza emissione della pronuncia accessoria di rilascio ex art. 1590 c.c., atteso che, per quanto dichiarato dal difensore di parte attrice all'udienza del 17/9/2025, la restituzione degli immobili è già stata eseguita in virtù dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Parimenti va accolta la domanda di pagamento, sia pure nei limiti della somma dovuta a titolo di canoni e cristallizzata nella memoria integrativa nella misura di euro 14.400.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal 3/11/2023, giorno del deposito della memoria integrativa, che ha precisato in via definitiva il credito per canoni spettante a parte attrice, sino al saldo effettivo (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984). Invero tale ultima norma ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.

Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.

Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi (moratori) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.

L'incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., aggiunto dal D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11/2014, n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), ha poi la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento.

Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma di euro 14.400 in concreto attribuita alla parte vincitrice (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione (cd. criterio del decisum), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice.

Anche le spese della procedura di mediazione esperita in corso di causa di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta (fase di attivazione), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.

La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione (nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89). omissis

Infine va rilevato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto il 13/1/2023 dall'organismo di conciliazione, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il Giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto dall'art. 8 comma 4 bis (ora dall'art. 12 bis comma 2) D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il che significa che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Sempre in base a tale norma, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (al doppio del contributo unificato per i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28). La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (v. sul punto Tribunale Roma, 5/7/2012). Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione, per cui va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non può, fra l'altro, ritenersi necessariamente subordinata neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata persino a carico della parte vincitrice (v. Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789). Beninteso, trattandosi non del contributo in concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge, ma di quello dovuto, non è possibile in questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di Cancelleria.


PQM


Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea di risoluzione e per l'effetto dichiara lo scioglimento del contratto di locazione per inadempimento del conduttore; b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per l'effetto condanna --- oltre interessi come precisati in motivazione; visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna --- spese di giudizio nonché di quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.200 , di cui euro 5.100 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi; visto l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 condanna --- al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 gennaio 2024

1/24. Mediazione delegata in appello, mancato esperimento, conseguenze; decesso di una parte, partecipazione alla mediazione degli eredi (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2024)


=> Corte di appello di Napoli, 19 luglio 2023

 

Nel giudizio di appello, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione  della sentenza di primo grado (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.).

 

Il decesso di una parte non impedisce la partecipazione personale all'incontro di mediazione, al quale sono legittimati a partecipare gli eredi, divenuti (con la riassunzione del giudizio) parti del processo.  Ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è l’identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Corte di appello di Napoli

Sentenza

19 luglio 2023

 

Omissis

 

3.4. Prima di procedere nella verifica del corretto esperimento della mediazione, occorre rilevare che non ha alcun pregio la difesa della parte appellante in ordine al fatto che --- è deceduto il 18 luglio 2022 e ciò avrebbe sostanzialmente impedito la partecipazione personale all'incontro di mediazione.

Invero, come emerge dagli atti, l'incontro di mediazione si è svolto il 18 ottobre 2022 e viene dichiarato il decesso di ---, ma non risultano presenti gli eredi e tantomeno --- (parte appellante e anche coerede di ---). Invero la riassunzione è stata effettuata il 31 agosto 2022 e, quindi, non si pone nemmeno il dubbio di valutare se gli eredi avrebbero potuto o meno partecipare in tale qualità prima della riassunzione. Possibilità che non può invero escludersi e che avrebbe potuto condurre alla soluzione conciliativa della lite anche a prescindere dalla preventiva riassunzione. Ciò posto ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è la identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.

D'altronde, anche solo a tali fini, sarebbe risultata sufficiente la partecipazione di --- (anche per procura) trattandosi di litisconsorzio unitario ex art. 110 c.p.c. (per cui è sufficiente che uno dei litisconsorti compia l'atto).

Quindi nel caso di specie, il decesso di uno degli appellanti principali --- non ha ostacolato l'iter per lo svolgimento della mediazione e tantomeno risulta dal verbale una richiesta di rinvio dell'incontro al fine di consentire la partecipazione personale degli appellanti (in esito alla riassunzione).

Si legge nel verbale di mediazione, infatti, che "il mediatore rileva, l'assenza della parte istante --- e degli eredi del ---, la presenza per parte intimante dell'Avv. --- munito di delega dell'Avv. ---, indi non è possibile proseguire oltre il primo incontro programmatico. Parte invitata dichiara: pur sussistendo la volontà di verificare la possibilità di entrare in mediazione tale attività risulta essere vana stante l'assenza degli istanti".

4. Ciò posto occorre verificare il corretto esperimento della mediazione ed in particolare la partecipazione (personale o per procura) in mediazione di --- e delle altre eredi --- e ---.

4.1. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, oltre a quanto già sopra indicato, si rileva quanto segue:

la parte appellante principale (istante in mediazione), era assente e nessuna motivazione è stata addotta e tantomeno comprovata in quanto -come si è detto - tale non può ritenersi il decesso di ---;

l'avv. ---, procuratore costituito della parte appellante principale, era assente ma aveva delegato l'avv. ---, presente, ma senza che fosse nemmeno indicata l'esistenza di una procura sostanziale ad hoc per la mediazione, ma evidentemente sulla base della semplice procura alle liti conferita per il processo; quindi, si rileva l'assenza di una procura sostanziale ad hoc rilasciata da ---, --- e --- all'avv. --- (presente all'incontro di mediazione) e tantomeno all'avv. ---;

la parte appellata --- (invitata in mediazione) ha partecipato personalmente all'incontro di mediazione legalmente assistita.

4.2. Al riguardo, la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative con riguardo al regime vigente ratione temporis (e, dunque, prima della riforma ex D.Lgs. 149/2022) alle quali il Collegio intende aderire.

4.3. In primo luogo, la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473; in termini, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068).

In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"; in particolare, all'art. 8 D.Lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.1. Tuttavia, secondo la S.C., "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.2. Sul punto la Cassazione chiarisce poi che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.3. A ciò consegue che, "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili

direttamente dal difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.4. In conclusione, "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.5. Si deve poi rilevare che nello stesso senso si è già espressa questa Corte, che con riferimento alla procura sostanziale ha ribadito che "la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di

mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione" (in una causa in materia di locazione in cui la Corte ha ritenuto inidonea una procura generale - di alcuni anni antecedenti l'insorgenza della lite - che consentiva la gestione ed anche la vendita di un immobile; App. Napoli, Sez. civ. II, sent. 29 settembre 2020, n. 3227; e più recentemente, App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 2 febbraio 2022, n. 421).

Appare chiaro dunque che non può mai ritenersi "la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale" (App. Napoli, sent. 3227/2020, cit.), considerato che "l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale", trattandosi di una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

4.3.6. Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i princìpi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di "prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia" (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206). In tal senso, il legislatore delegato ha profondamente riformato il D.Lgs. 28/2010 (si veda in particolare la nuova formulazione dell'art. 8).

4.4. Passando ad esaminare la norma che disciplina la mediazione demandata dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello" e, ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante.

Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

4.4.1. Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557).

4.4.2. Sulla base dei citati princìpi, è stato precisato da questa Corte in una precedente occasione come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (Cass. civ. Sez. III, 30/10/2018, n. 27433; Cass. civ. Sez. III, 13/12/2019, n. 32797).

4.4.3. Per cui deve giungersi alla conclusione secondo cui con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell'improcedibilità attiene all'impugnazione e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 non consente alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

4.5. Tuttavia, nel caso in esame, pur ritenendo che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente, l'esame del verbale relativo al primo incontro svoltosi 18 ottobre 2022 non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità.

4.5.1. Come si è già precisato, al primo incontro di mediazione - lo si evince dal verbale che ha concluso la procedura con esito negativo - per l'istante (gravato dell'onere di esperire la mediazione) risulta presente (soltanto) l'avv. --- (che peraltro non ha nemmeno sottoscritto il verbale) privo di (una idonea) procura che gli potesse consentire di rappresentare la parte personalmente sostituendosi alla stessa.

4.5.2. Nella prospettiva indicata dalla S.C. (Cass. 8473/2019, cit.) infatti emerge nella fattispecie la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione di ---, --- e --- o di altro soggetto delegato mediante il rilascio di una idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto delle rappresentate all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulti essere stato depositato agli atti dell'organismo entro la data indicata (18 ottobre 2022); per cui non può ritenersi ritualmente, validamente e legittimamente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente omesso avveramento della condizione di procedibilità.

4.5.3. Inoltre, in ogni caso, non è possibile disporre alcuna sanatoria proprio alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (diversamente da quanto previsto dal comma 1-bis) una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

Per cui la improcedibilità maturata non può essere in alcun modo superata disponendo nuovamente la mediazione.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da --- e da --- deve essere dichiarato improcedibile.

6 - Con la riforma (anche eventualmente solo parziale) della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere (d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/2008).

Pertanto, considerato l'esito complessivo del giudizio e, quindi, tenuto conto di quanto deciso con la sentenza parziale e con la presente sentenza definitiva, sussistono le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo.

7. Rilevato che l'atto di appello è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, la parte appellante principale (per la declaratoria di improcedibilità del gravame principale) e la parte appellante incidentale (per il rigetto dell'impugnazione incidentale disposta con la sentenza parziale) sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, applicabile (art. 1, comma 18, ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione: cfr. Cass. 14515/2015, Cass. 13636/2015, Cass. 6280/2015).

 

PQM

 

La Corte di Appello di Napoli omissis dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da --- e da ---, riassunto da ---, --- e ---; compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo; dà atto che per effetto della decisione assunta sussistono i presupposti, a carico delle appellanti principali ---, --- e ---, e dell'appellante incidentale ---, di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 giugno 2023

25/23. Mancata partecipazione alla mediazione, argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., rifiuto giustificato da discrepanza tra pretese e CTU: non provato danno morale e nesso eziologico tra sinistro e patologia (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2023)

=> Corte appello di Roma, 20 aprile 2023 

La previsione dell'art. 8, co. 4, d.lgs. 28/2010 ha certamente una portata punitiva, volta per lo più a dissuadere le parti dal non partecipare al tentativo di mediazione; di fatto, permette al giudice di desumere prove ex 116 c.p.c. in virtù del solo comportamento omissivo della parte che illegittimamente si sottrae alla mediazione. Tale comportamento della parte è associato dall'ordinamento ad intenti dilatori, volti ad ostacolare la giustizia e porre gli interessi in gioco sul più scivoloso piano della disputa davanti ad un organo giudicante, in cui gli oneri probatori possono essere utilizzati come strumento per disinnescare le pretese avversarie, anche quando astrattamente fondate. Tuttavia gli elementi di prova desumibili dalla mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria non possono prescindere dalla circostanza che la parte abbia comunque fornito una semiplena probatio sui fatti di causa (così, la parte ha giustificato il rifiuto in ragione della discrepanza tra le pretese risarcitorie attoree e gli esiti delle risultanze peritali, rendendosi al contempo disponibile a concludere un accordo che ricalcasse le risultanze della CTU in punto di quantum debeatur, riproponendo inoltre al Giudice di formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c. basata sulle risultanze del CTU, vedendosi rigettare l'istanza; il Giudice non poteva quindi: i) ricollegare alla detta condotta la presenza del danno morale; ii) ritenere - sol per tali ragioni - provato un nesso eziologico tra il sinistro stradale e patologia oculistica lamentata; iii) ritenere provato il nesso causale tra il sinistro e la detta patologia in via sanzionatoria applicando la disposizione di cui all'art. 8 co. 4, d.lgs. 28/2010, in quanto il riconoscimento del nesso eziologico non può essere considerato una conseguenza logico-giuridica della mancata partecipazione alla mediazione; iv) riconoscere l'aumento da danno morale – tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni e della modestia dei postumi riconosciuti dal ctu – che non può scaturire come esito sanzionatorio dell'applicazione dell'art. 8 co. 4 d.lgs. 28/2010 cit.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di appello di Roma

Sentenza

20 aprile 2023 

Omissis 

A seguito della discussione orale il Giudice Monocratico ha dato lettura della sentenza a fine udienza, riconoscendo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno quantificato come segue:

- a omissis ha riconosciuto l'invalidità permanente nella misura del 4% (ricalcando quanto valutato dal CTU), una invalidità temporanea 100% di giorni 30, una invalidità temporanea 50% di giorni 20 e spese medico sanitarie di 3.000,00 euro; per un totale di complessivi 5.000,00 euro di risarcimento danni alla persona;

- a omissis ha riconosciuto invalidità permanente del 12% (così ritenuto dal giudice in veste di peritus peritorum), invalidità temporanea 100% di 20 giorni e invalidità temporanea 50% di 20 giorni; per un totale di 31.000,00 euro;

- a omissis ha invece confermato l'invalidità permanente nella misura dell'1% come valutato dal CTU, inoltre riconoscendo invalidità temporanea 100% di giorni 20, invalidità temporanea 50% di giorni 20; per un totale di 800,00 euro a titolo di risarcimento danni alla persona.

Queste somme sono state calcolate tenendo conto degli importi tabellari, delle spese affrontate da omissis per le cure mediche, di quanto già versato dall'assicurazione e soprattutto dell'incremento per danno morale e del riconoscimento del nesso eziologico tra il sinistro e la patologia oculare che ha interessato omissis.

Si legge in motivazione che il Tribunale di Roma è pervenuto a tali conclusioni facendo applicazione dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010 relativo alla “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” in base al quale il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., a fronte dell'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria di una parte (ritenendo così provato il danno morale , il nesso eziologico tra la patologia oftalmica e il sinistro e le spese affrontate dalla omissis ancorché non riconducibili al sinistro in base alla ctu).

Ancora, il Tribunale di Roma ha condannato X ad una sanzione pecuniaria di 9.000,00 euro, in applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., avendo dunque considerato che i convenuti abbiano “agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave” (e nel caso specifico con dolo, secondo il Giudice Monocratico) e condannato altresì la x al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dell' erario ex art. 8, comma 4 bis, d.lvo n. 28/2010.

Con atto di citazione in appello X e omissis hanno convenuto presso questa Corte di Appello le danneggiate - risultate pienamente vittoriose di fronte al Tribunale - formulando a tal fine motivi di gravame riferiti essenzialmente alla asserita illogicità della sentenza di primo grado.

Gli appellanti si lamentano di come nella pronuncia del Tribunale sia stato applicato l'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010 travisando la ratio dell'istituto e dunque travalicando il perimetro di legittima applicazione della norma.

Il Collegio ritiene che i motivi di appello siano fondati.

Deve infatti sottolinearsi come il Giudice di primo grado abbia frainteso le ragioni per cui l'ordinamento gli riconosce la possibilità di desumere argomenti di prova ex 116 c.p.c. in caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

La previsione dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010 ha certamente una portata punitiva, volta per lo più a dissuadere le parti dal non partecipare al tentativo di mediazione; di fatto, permette al giudice di desumere prove ex 116 c.p.c. in virtù del solo comportamento omissivo della parte che illegittimamente si sottrae alla mediazione chiudendo qualsiasi finestra di dialogo volta al raggiungimento di un accordo bonario.

Tale comportamento della parte che si sottrae alla mediazione, come sottolinea ampiamente anche il Giudice di prime cure in sentenza, è associato dall'ordinamento ad intenti dilatori, volti ad ostacolare la giustizia e porre gli interessi in gioco sul più scivoloso piano della disputa davanti ad un organo giudicante, in cui gli oneri probatori possono essere utilizzati come strumento per disinnescare le pretese avversarie, anche quando astrattamente fondate.

Tuttavia gli elementi di prova desumibili dalla mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria non possono prescindere dalla circostanza che la parte abbia comunque fornito una semiplena probatio sui fatti di causa.

Nel caso di specie, X ha giustificato il rifiuto a partecipare ad un tentativo di composizione bonaria della lite in ragione della discrepanza tra le pretese risarcitorie attoree e gli esiti delle risultanze peritali , rendendosi al contempo disponibile a concludere un accordo che ricalcasse le risultanze della CTU in punto di quantum debeatur. La compagnia di assicurazioni ha inoltre riproposto al Giudice di formulare una proposta ex art. 185 bis cpc basata sulle risultanze del CTU, vedendosi rigettare l'istanza da parte del omissis. Alla luce di tali comportamenti il Giudice non poteva ricollegare alla condotta tenuta dalla Sa. la presenza del danno morale o ritenere - sol per tali ragioni - provato un nesso eziologico tra sinistro stradale e patologia oculistica del tutto non prova altrimenti avuto riguardo agli esiti dell' istruttoria che deponevano inequivocabilmente per la mancanza del nesso causale tra il sinistro stradale e la patologia oculistica da cui è risultata affetta omissis e del rilevante lasso di tempo trascorso fra l'insorgenza della malattia e il sinistro.

Tantomeno si può pensare di provare tale nesso in via sanzionatoria applicando la disposizione di cui all' dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010, in quanto il riconoscimento del nesso eziologico non può essere considerato una conseguenza logico-giuridica della mancata partecipazione alla mediazione.

Un discorso non dissimile deve essere esteso alla circostanza del riconoscimento a favore dei danneggiati dell'aumento da danno morale che tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni e della modestia dei postumi riconosciuti dal ctu non può trovare riconoscimento come esito sanzionatorio all'applicazione dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010.

Né- si osserva- possono ritenersi provate le spese mediche affrontate da omissis e riconosciute dal primo Giudice sulla base di una censurabile deduzione di elementi di prova.

Quindi ad omissis spetterà un risarcimento danni così ridimensionato e riadattato alle valutazioni del CTU: - 5.765,00 euro per I.P. al 4%, I.T. di 50 giorni e spese mediche; a omissis spetterà un risarcimento danni così ridimensionato e riadattato alle valutazioni del CTU: 1.468,00 euro per l'invalidità di un punto percentuale; a omissis spetterà un risarcimento danni così ridimensionato e riadattato alle valutazioni del CTU: 1.483,00 euro per l'invalidità di un punto percentuale; per quanto concerne la doglianza che verte sulla inflizione della sanzione ex art. 96 di 9000 euro, anche riguardo tale circostanza il Collegio ritiene di dover riformare il provvedimento impugnato in quanto il comportamento della compagnia assicurativa è giustificato dal fatto che controparte insisteva nel richiedere somme sulla base della valutazione del proprio CTP, il quale ha basato la propria consulenza su affermazioni e circostanze sprovviste della necessaria prova, così tentando di intavolare una trattativa partendo da presupposti che non avrebbero potuto realisticamente portare ad una composizione bonaria della lite.

In conclusione l' appello deve essere accolto mediante rideterminazione delle somme dovute e condanna dei responsabili civili alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso nonché revoca della sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c. e della condanna della X, d'ufficio, al pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 8 comma 4 bis D.Lvo 4 marzo 2010 n. 28 testo applicabile ratione temporis.

Tenuto conto dell' esito finale della lite che ha visto solo parzialmente vittoriosi gli attori, si compensano in ragione di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e si condannano i responsabili civili alla rifusione agli antistatari avv. omissis della residua parte liquidata nella misura indicata nella parte dispositiva. 

PQM 

La Corte  omissis riduce il risarcimento danni alla persona nel seguente modo: omissis ha diritto a 5.765,00 euro di risarcimento danni; omissis ha diritto a 1.468,00 euro di risarcimento danni; omissis ha diritto a 1.483,00 euro di risarcimento danni; compensa in ragione di un terzo le spese di lite del doppio grado nei rapporti appellanti omissis e condanna X Assicurazioni Spa e omissis in solido a rifondere agli antistatari avv. omissis la residua parte che liquida per la quota di spettanza in euro 2.000,00 per il primo grado e euro 2.644,00 per il secondo grado, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna omissis a restituire alla X le somme ricevute in eccesso rispetto a quelle dovute in forza della presente sentenza; revoca il capo di condanna della X e omissis in solido al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c..; revoca la condanna della X al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dell' erario. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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