DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

29 giugno 2015

35/15. Mediazione obbligatoria: improcedibilità della domanda se non si ottempera all’ordine del giudice di esperire la mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2015)

=> Tribunale di Napoli, 3 giugno 2015

Se la parte onerata non ottempera all’ordine del giudice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione così come reintrodotto dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013 (I), la domanda va dichiarata improcedibile.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2015

Tribunale di Napoli
Sezione IX
sentenza
3 giugno 2015

Omissis

1. Questioni preliminari.
In via del tutto preliminare va dichiarata l’improcedibilità, ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013) della proposta domanda attorea non avendo parte attrice ottemperato all’ordine, contenuto nell’ordinanza del 18.06.2014, ex art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. cit..
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 658 cod. proc. civ., trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di…locazione…è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)… I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”.
Orbene, con la detta ordinanza questo Giudice, mutato il rito da ordinario in speciale, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla lettura in udienza della ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione.
Parte resistente ha eccepito il mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria domandando dichiararsi l’improcedibilità della domanda attorea.
L’eccezione è fondata atteso che non risulta espletata la predetta procedura il cui onere grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale).
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.

2. Sulle spese di lite.
In considerazione della soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite vengono poste a suo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sez. IX, in persona del G.M., Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. RG omissis ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda improcedibile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte resistente che si liquidano in euro 1500,00 per compensi ed euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

22 giugno 2015

33/15. Indagine del Ministero sugli effetti della Legge di degiurisdizionalizzazione sul contenzioso civile (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2015)

Il Ministero della Giustizia ha appena reso noto i primi risultati dell’indagine svolta dalla Direzione Generale di Statistica sugli effetti della riforma della giustizia civile di cui alla Legge n. 162 del 2014 (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, c.d. legge di degiurisdizionalizzazione) (1) (2).
Continua...



(2) In merito ai dati ministeriali sulla Mediazione aggiornati 31 dicembre 2014 si veda Ministerodella Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2014(Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2015).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

19 giugno 2015

32/15. Opposizione a decreto ingiuntivo: il mancato esperimento della mediazione giova al convenuto opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2015)

=> Tribunale di Bologna, 20 gennaio 2015

Il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell'articolo 647 comma 1 c.p.c. Pertanto, l'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo 5 co. 2 va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2015

Tribunale di Bologna
ordinanza
20 gennaio 2015

Omissis

Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue:
A)
H.C. s.r.l. Uni personale conseguiva dal giudice unico del Tribunale intestato nei confronti di A.F. s.r.l. il decreto ingiuntivo n. 8102/2013 per l'importo di euro 25.164,99 (a fronte di fatture emesse negli anni 2011-2012 per fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia), oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese di procedura.
La notifica del decreto ingiuntivo si perfezionava per il destinatario in data 25 ottobre 2013.
A.F. s.r.l. e il suo legale rappresentante S.D. in proprio proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2013, mediante il quale in via preliminare eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ravvisando quella del Tribunale di Velletri, avendo A.F. sede in Anzio e la S. residenza in Anzio (luogo questo in cui era sorta l'obbligazione, era stata effettuata la fornitura e avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento); era comunque invocabile il foro del consumatore coincidente con il luogo in cui A.F. aveva sede e la S. la propria residenza.
Nel merito, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la richiesta eccessiva o comunque non provata.
La convenuta H.C. s.r.l. Unipersonale, costituitasi in cancelleria in data 25 giugno 2014:
- ravvisava la competenza per territorio del Tribunale di Bologna in considerazione del criterio di collegamento del forum destinatae solutionis, evidenziando altresì che il decreto era stato conseguito nei soli confronti di A.F., non qualificabile quale consumatore;
- eccepiva il difetto di interesse ad agire della S. in proprio, in quanto non attinta direttamente dal decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito contestava ogni assunto avverso chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata; in particolare illustrava il regime di salvaguardia e richiamava le comunicazioni mediante le quali A.F. ante causam aveva chiesto una dilazione di pagamento.
In occasione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnato termine di giorni 15 per la presentazione di istanza di mediazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni, e fissata udienza di verifica.
All'udienza del 18 dicembre 2014 fissata per la verifica, essendo emerso che nessuna delle parti aveva attivato la mediazione delegata e avendo H.C. chiesto che per tale ragione fosse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, veniva direttamente fissata l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
B)
1. L'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente A.F. s.r.l. è inammissibile o comunque infondata.
In primo luogo, è evidente che l'opponente A.F. s.r.l. (unico soggetto attinto dal decreto ingiuntivo opposto e quindi unico soggetto avente interesse a proporre opposizione) non puo' qualificarsi quale "consumatore", essendo società di capitali.
In secondo luogo, vertendosi in una ipotesi di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), gravava su A.F. l'onere di contestare specificatamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
A.F. invece non ha ben sviluppato il criterio di collegamento del forum destinatae solutionis, essendosi limitata ad affermare che il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito presso la propria sede aziendale.
Tale omissione rende l'eccezione inammissibile in quanto incompleta.
Resta quindi definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attrice sostanziale, con correlativa competenza del giudice adito (Cass. 15996/2011).
In ogni caso la competenza si radicherebbe avanti a questo Tribunale ai sensi degli articoli 1182 co. 3 c.c. e 20 c.p.c. poiché: - il decreto ingiuntivo poggia su fatture relative a forniture di energia elettrica effettuate da H.C.; - il creditore H.C. ha sede in Imola (BO); - quindi esattamente il decreto ingiuntivo è stato richiesto avanti a questo Tribunale, in quanto "l'obbligazione che ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza".
2. L'opposizione va dichiarata improcedibile e va dichiarata l'esecutività -ex art. 647 comma 1 c.p.c - del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni.
Nel caso in esame la mediazione delegata è stata attivata in occasione della prima udienza, dopo che questo giudice aveva provveduto ex art. 648 c.p.c. munendo il decreto opposto della clausola di provvisoria esecuzione.
Dunque si è operato in ossequio al disposto di cui all'articolo 5 co. 4 lettera a) del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni (in forza del quale non è ammesso l'invio alla mediazione delegata "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione").
È poi pacifico che nessuna delle parti ha esperito, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del d.lgs. citato.
In questa sede va valutata la conseguenza di tale omissione, avuto riguardo alla natura del presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ss c.p.c).
Ai sensi dell'articolo 5 co. 2 d.lgs. citato, "... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello ...".
Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza su chi abbia l'onere di promuovere la mediazione, e quindi abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, qualora si abbia a che fare con una mediazione nell'ambito di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Questa Sezione in occasione della recente riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 12 novembre 2014 ha preso posizione sul punto, nel senso di ritenere che il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell'articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto: a. è l'opponente, e non l'opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo; pertanto è l'opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata; b. la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore; si applicherebbe poi un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d.lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell'articolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, prevede che il giudice su istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione; ed infatti ogni volta che si verifichi una vicenda processuale che impedisce al procedimento di opposizione di procedere, le conseguenze vengono fatte ricadere dal legislatore sull'opponente (si veda anche l'articolo 653 c.p.c., in forza del quale - in caso di estinzione del processo - il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva); si avrebbe, ove non si seguisse la tesi scelta da questa Sezione, un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
Oltre a non voler considerare che una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l'obiettivo deflattivo del contenzioso, certamente avuto a mente dal legislatore laddove ha introdotto l'istituto della mediazione.
Infatti il creditore, che non abbia ottenuto soddisfazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in quanto si è vista dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria), nella maggior parte dei casi non esiterebbe a riproporre in via giudiziale la medesima domanda.
Pertanto, l'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto ha acquistato l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. 4294/2004 e 849/2000) e l'opponente non potrà riproporre l'opposizione.
3. Ogni questione di merito resta assorbita.
C.
Stante la complessità delle questioni affrontate in punto a mediazione delegata, la mancanza di precedenti di legittimità e il raggiungimento da parte di questa Sezione (solo di recente, e comunque successivamente all'invio delle parti alla mediazione) di un orientamento giurisprudenziale sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da A.F. s.r.l. (oltre che da S.D. in proprio) avverso il decreto ingiuntivo n. 8102/2013 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato; conseguentemente dichiara la esecutività/definitività di detto decreto ingiuntivo;
dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio di opposizione.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 giugno 2015

31/15. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2015)

Ecco i dati sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi all’anno 2014 (1).

Tra gli interessanti criteri di analisi evidenziati dalla Direzione Generale di Statistica (Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi) riportiamo i seguenti diagrammi:




 


Le controversie maggiormente trattate risultano ancora quelle relative ai contratti bancari (circa il 25%). Tra le altre materie si ricordano le controversie in tema di diritti reali (13%), locazione (12%) e condominio (11%).

L’aderente compare nel 40% dei casi, ma solo nel 25% di tali casi, poi, si giunge all’accordo conciliativo. Tuttavia, osserva il documento del Ministero “da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 47% se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo”.

Categorie di mediazione:
mediazione obbligatoria:                                                    83,8%
mediazione demandata dal giudice:                                      5,6%
mediazione concordata (prevista da clausola contrattuale):       0,6%
mediazione volontaria:                                                       10%
Si segnala al riguardo l’interessante dato relativo al quarto trimestre del 2014, dove le mediazioni demandate dal giudice rappresentano il 7.1% delle totali.

La percentuale di successo in caso di mediazione volontaria è circa del 45%, mentre è piuttosto scarsa nelle altre tipologie di mediazione (tra il 15 e il 22%): tuttavia, la percentuale di successo sale se l’aderente prosegue la mediazione oltre il primo incontro (67% nella volontaria, 45% nell’obbligatoria e 33% nella demandata).

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, l’assistenza legale è alta anche nelle mediazione volontarie: tra il 63% e il 73%.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

9 giugno 2015

30/15. C. Caria: Mediazione e negoziazione assistita: Alternative Dispute Resolution? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2015)

Pubblichiamo, con piacere, un’interessante contributo giunto in Redazione.


Mediazione e negoziazione assistita: Alternative Dispute Resolution?

di Claudia Caria
(dottoressa di ricerca in Diritto ed Economia,
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza)



L’istituto della mediazione e della negoziazione assistita, introdotti il primo, con il D.lgs. 28/2010 e il secondo, con il d.l. 132/2014, sono legati dal comune obiettivo, perseguito dal legislatore italiano e stimolato dall’Unione Europea, di deflazionare il contenzioso attraverso una degiurisdizionalizzazione della domanda di giustizia.
L’idea della previsione di un sistema che si affianchi a quello giudiziario e ne costituisca un’alternativa non solo più rapida e meno costosa, ma spesso più efficace, risale in realtà alla metà degli anni Settanta del secolo corso.
È, invero, del 1976 l’espressione “Alternative Dispute Resolution”, coniata dal giurista statunitense Frank Sander, che durante la celebre conferenza sui mali della giustizia americana (1), propose come soluzione al malfunzionamento dei sistemi processuali ordinari, la previsione di forme alternative di risoluzione delle controversie (2).
L’acronimo “A.D.R.”, negli anni successivi è stato ampiamente discusso quanto alla sua interpretazione e ai suoi contenuti. Si è sostenuto, infatti, che la “A” di “Alternative” dovesse essere meglio interpretata con il concetto di “Appropriate”, di modo da scongiurare la creazione di un binomio oppositivo “giurisdizione statale - meccanismi informali”, cui rimanda il concetto di alternatività (3). L’idea è quella di presentare un modello integrato di soluzione delle controversie, al cui interno convivano strumenti giudiziali ed extragiudiziali, necessari, i secondi, in quanto più “appropriati” per la risoluzione di talune dispute.
Al di là delle sue diverse interpretazioni, tale acronimo vuole comunemente indicare tutti quegli strumenti di risoluzione delle controversie che presentano i caratteri dell’informalismo e della riservatezza, che prevedono la presenza di un terzo imparziale e che, diversamente dal processo, perseguono una logica cooperativa.
È in tale accezione che l’Unione Europea ha accolto le A.D.R., definendole nel Libro Verde della Commissione Europea relativo ai modi di risoluzione delle controversie in campo civile e commerciale, pubblicato il 19 aprile 2002, in tal modo: “I modi alternativi di risoluzione delle controversie, ai sensi del presente libro verde, designeranno, pertanto, le procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, condotte da una parte terza neutrale, ad esclusione dell’arbitrato propriamente detto. I modi alternativi di risoluzione delle controversie saranno pertanto designati in appresso con l’acronimo che tende ad imporsi universalmente nella pratica: “ADR”, che sta per “Alternative Dispute Resolution” (4).
Partendo da queste brevi premesse, è possibile notare che la mediazione e la negoziazione assistita, pur se presentate entrambe dal legislatore italiano come modelli alternativi di risoluzione delle controversie finalizzate alla diminuzione del contenzioso e nonostante ai più siano sembrate procedure simili, quasi interscambiabili, siano metodi che viaggiano in realtà su binari paralleli, essendo caratterizzati non solo da diversi contenuti, procedure e finalità, ma essendo, a mio parere, adatte per fattispecie conflittuali differenti.
L’istituto della mediazione, unanimemente riconosciuto come strumento principale tra i metodi ADR, è caratterizzato dalla presenza di un terzo neutrale, non interessato non solo all’oggetto della lite, ma neppure ai suoi protagonisti, che ha il compito di facilitare la comunicazione tra le parti, assistendole nella ricerca di una soluzione alla controversia che rappresenti la soddisfazione degli interessi di entrambi.
La procedura è informata ad una logica di tipo cooperativo, fondata sulla ricerca di una soluzione che non comporti un vincitore ed un perdente, bensì un con-vincere, un trovare un accordo attraverso il dialogo (5). Le parti partecipano al processo di risoluzione della loro disputa, aiutate dal terzo, il mediatore, che riattivando la comunicazione, permette lo scambio che consente di superare le iniziali posizioni delle parti e mettere in luce gli interessi di entrambi. Solo a questo livello più profondo di comunicazione è possibile un accordo concreto e duraturo.
Per tali ragioni la mediazione è stata ritenuta dal celebre professore di Harvard, Lon Fuller, particolarmente adatta per le relazioni diadiche caratterizzate da un rapporto di continuatività (“ongoing relationship”), destinato a durare nel tempo, come ad esempio le relazioni di parentela e di vicinato (6).
La negoziazione assistita, invece, denominazione fuorviante (7) con la quale il legislatore ha dato nuova veste all’istituto della transazione gestita da rappresentanti legali, è uno strumento finalizzato alla composizione delle controversie per il tramite degli avvocati, che convengono di cooperare con buona fede e lealtà per raggiungere una soluzione amichevole della disputa.
Tale istituto può essere definito un metodo A.d.r., come spesso si legge, solo in senso lato, ovvero esclusivamente per la sua extragiudizialità, posto che manca totalmente la presenza del terzo imparziale, requisito ritenuto dall’Unione Europea, fondamentale per l’appartenenza a tali sistemi.
L’assenza del terzo fa si che la negoziazione assistita, diversamente dalla mediazione, non riesca ad uscire dalla logica competitiva tipica del modello aggiudicativo di giustizia. Gli avvocati delle parti restano, difatti, portatori di interessi personali, lo sono per definizione, chiamati a rispondere per il proprio cliente, e, dunque, certamente cercheranno la soluzione più vantaggiosa per il proprio assistito. Inoltre, in tal modo, non vi è possibilità alcuna di riattivazione dei canali di comunicazione e la risoluzione continuerà ad essere demandata ad altri soggetti.
Per tali ragioni si ritiene che la negoziazione assistita possa essere un metodo adatto a quelle controversie che potremmo definire “commerciali”, dove preponderanti sono gli aspetti economici, ma soprattutto nelle quali le parti non solo non hanno una relazione, ma sono dei meri portavoce, rappresentanti delle loro aziende, pertanto non coinvolti emotivamente e personalmente nella vicenda.
È verosimile pensare (sperare?) che tale confusione sul contenuto delle procedure denominate “ADR” venga fugato con l’emanazione del decreto legislativo recante attuazione alla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (“Direttiva sull’ADR per i consumatori”), attualmente sottoposto a parere parlamentare. Sarà, infatti, necessario dare nuova e precisa definizione a tali procedure, al fine di renderne agevole una loro identificazione ed un proficuo utilizzo.


NOTE

 1 B. Friedman, Popular Dissatisfaction wIth the Administration of Justice: A Retrospective (and a look ahed), in http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1505&context=ilj; R. Pound, The Causes Of Popular Dissatisfaction With The Administration Of Justice, in http://law.jrank.org/pages/11783/Causes-Popular-Dissatisfaction-with-Administration-Justice.html;
2 Sander F. E. A., Varieties of Dispute Processing, in Levin L. A., Wheeler R. R., The Pound Conference: Perspectives on Justice in the future. Proceedings of the national Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1979
3 Foddai M. A., Alle origini degli alternative Dispute Resolution: il caso degli Stati Uniti d’America, in Giureta, Rivista di Diritto dell’economia, dei Trasporti e dell’ambiente, vol. X 2012, p. 101.
4 Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, COM(2002) 196 def. in http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33189_it.htm.
5 Cosi G., Foddai M. A. (a cura di), Lo spazio della mediazione, Giuffrè, Milano 2003, p. 22
6 Pupolizio I., Una comunità all’ombra del diritto, Giuffré, Milano, 2005, p. 130
7 Invero, già la mediazione veniva talvolta chiamata negoziazione assistita da un terzo sia in dottrina (vedi Cosi G., Foddai M. A. (a cura di), Lo spazio della mediazione, cit. p.26), che in giurisprudenza (Trib. di Roma, sez. VIII Civile 22 Ottobre 2014).    


BIBLIOGRAFIA

- Cosi G., Foddai M. A. (a cura di), Lo spazio della mediazione, Giuffrè, Milano 2003;
- Foddai M. A., Alle origini degli alternative Dispute Resolution: il caso degli Stati Uniti d’America, in Giureta, Rivista di Diritto dell’economia, dei Trasporti e dell’ambiente, vol. X 2012;
- B. Friedman, Popular Dissatisfaction wIth the Administration of Justice: A Retrospective (and a look ahed), in http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1505&context=ilj
- Pupolizio I., Una comunità all’ombra del diritto, Giuffré, Milano, 2005;
- Pound R., The Causes Of Popular Dissatisfaction With The Administration Of Justice, in http://law.jrank.org/pages/11783/Causes-Popular-Dissatisfaction-with-Administration-Justice.html;
- Sander F. E. A., Varieties of Dispute Processing, in Levin L. A., Wheeler R. R., The Pound Conference: Perspectives on Justice in the future. Proceedings of the national Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1979
- Varano V., L’altra giustizia: I metodi alternative di soluzione delle controversie nel diritto comparato, Giuffrè, Milano 2007;
- Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, COM(2002) 196 def.



AVVISO. Il testo riportato è quello inviato in Redazione dall'Autore, il quale è l'unico responsabile dei contenuti e della paternità dello scritto.

5 giugno 2015

29/15. Se l’opponente non compare al primo incontro il decreto ingiuntivo diventa irrevocabile (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2015)

=> Tribunale di Firenze, 21 aprile 2015

Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, va confermato che in caso di omessa mediazione, la sanzione dell’improcedibilità non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì l’opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo. La parte onerata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opponente; ciò non solo quando, come di solito accade, la stessa abbia promosso tale procedimento, ma anche quando il procedimento sia stato in concreto attivato dalla controparte: esperire una procedura non equivale, infatti, ad avviarla (va infatti sanzionato con l’improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore).




Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2015

Tribunale di Firenze
sezione terza
sentenza
21 aprile 2015

Omissis

La A SRL ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 492/10 R.I., sezione distaccata di Empoli, con cui la stessa è stata ordinata del pagamento in favore della B SCRL dell’importo di € 22.800,53 oltre interessi commerciali, a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti in appalto.
A fondamento dell’opposizione la stessa ha eccepito l’errato computo del credito, la non corretta esecuzione dei lavori, ed il ritardo nella ultimazione degli stessi, allegando di aver sofferto danni conseguenti. Ha quindi opposto in compensazione il proprio credito risarcitorio, e chiesto la revoca del D.I. con riduzione del debito alla minor somma di € 8.223,96.  
B. ha resistito alla opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del D.I., ovvero con condanna al pagamento dell’importo già ingiunto.
La stessa ha contestato la fondatezza degli addebiti e la sussistenza degli asseriti danni.
Il procedimento, già incardinato presso la sezione distaccata di Empoli, è stato istruito con prova per testi ed in via documentale.
A seguito della soppressione ex lege della Sezione Distaccata, la causa è stata trasferita presso la sede centrale ed assegnata a questo Giudice (provv. Presidenziale 4.12.2013).
All’udienza 3.6.2014 l’ufficio ha disposto procedersi a mediazione delegata nel termine di gg 15 ai sensi dell’art. 5, II co., D. Lgs. N. 28/2010 e successive modifiche.
Con nota depositata il 10.11.2014 parte opposta ha comunicato di aver attivato tempestivamente il procedimento di mediazione, ma che ad esso, malgrado i numerosi rinvii della sessione all’uopo fissata, la A non aveva partecipato.
All’udienza 20.11.2014 parte opposta ha eccepito la improcedibilità dell’opposizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell’udienza 18.12.2014 e la causa è passata in decisione a seguito di discussione orale, previo deposito di note autorizzate.
1) La mancata partecipazione alla mediazione della parte opponente - l’improcedibilità
Nella fattispecie è pacifico che, a seguito dell’invio in mediazione disposto dall’ufficio ai sensi dell’art. 5, II co. D. Lgs 28/2010 e s.m.i., ed alla attivazione del relativo procedimento ad iniziativa di parte opposta, l’opponente non ha partecipato, neanche a mezzo del suo difensore, ad esso.
Deve pertanto essere valutata la conseguenza sotto il profilo processuale di tale mancanza.

La disposizione citata prevede che “… il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Va premesso in punto di diritto, circa le conseguenze del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, che questo giudice aderisce all’orientamento secondo cui, in caso di mediazione omessa in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell’improcedibilità di cui al citato art. 5, II co., non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del D.I. (in tal senso vedi sent. 30.10.2014, pubblicata su vari siti giuridici on line ed il cui percorso argomentativo appare superfluo ripercorrere, e le altre decisioni di merito ivi citate).
Come argomentato in tale provvedimento “…tale tesi interpretativa è l’unica che, sotto il profilo sistematico, si armonizza con i principi generali in materia di effetti della inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione”
Né d’altra parte elementi ermeneutici decisivi sono ricavabili dal disposto di cui all’art. 5, IV co. D.Lgs. Citato che, nella diversa, ancorché concettualmente affine, materia della mediazione obbligatoria ante causam, esclude l’esperimento di tale incombente “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Il senso di tale norma è chiaramente quello di posticipare, ove la controversia riguardi materia per cui in via generale sarebbe necessario effettuare la mediazione ante causam (cause in materia di proprietà, diritti reali, locazione, contratti bancari ecc. cfr art. 5, I co. bis D. Lgs. citato), tale incombente “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione” alla fase successiva a quella di emissione dei provvedimenti ex artt. 648 e 649 c.p.c..
Tale elemento testuale è talvolta valorizzato a sostegno della tesi di coloro che propendono per porre l’onere della mediazione a carico del creditore opposto, in quanto attore sostanziale, e ciò perché la suddetta disposizione non avrebbe inteso dispensare il ricorrente in monitorio dall’onere di esperire la mediazione, ma ha solo differito tale incombente alla fase successiva alla emissione dei provvedimenti sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Ad avviso di questo giudice il rilievo, pur suggestivo, non è fondato.
La medesima disciplina è infatti prevista anche per la proposizione dell’opposizione a D.I. (“… inclusa l’opposizione…”) atto che, ovviamente, ben può contenere mere difese del convenuto sostanziale e non necessariamente implica la proposizione di domanda sostanziale (riconvenzionale).
Se la intenzione del legislatore fosse stata quella di onerare senza eccezioni l’attore sostanziale il richiamo al giudizio di opposizione sarebbe del tutto incongruo.
Nessuno avrebbe infatti potuto dubitare che l’opponente, quale convenuto sostanziale, era soggetto dispensato dall’onere di esperire la mediazione prima di proporre l’opposizione.
Né d’altra parte tale norma può ritenersi applicabile all’opponente solo in caso in cui questi proponga domanda riconvenzionale (e sia, quindi attore in riconvenzionale). Diversamente, infatti, ciò sarebbe stato senz’altro espressamente chiarito.
In conclusione, si reputa che il contenuto di cui al comma IV dell’art. 5 non possa fornire indicazioni univoche e decisive in punto di individuazione della parte onerata all’esperimento della mediazione nel procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo.
Va invece ribadito che, come è stato recentissimamente osservato, con la tesi che qui si avversa, si porrebbe a carico dell’ingiungente, “in contrasto con le regole processuali proprie del rito, l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio – e quindi la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto – alla libera scelta del debitore, unico soggetto in effetti interessato a che il giudizio addivenga ad una sentenza di merito” (in questo senso, da ultimo, Tribunale di Nola 24.2.2015).
Il punto non merita ulteriore approfondimento, anche perché di per sé la stessa parte opponente non contesta la correttezza di tale opzione ermeneutica.
Tanto premesso in relazione alla individuazione della parte onerata ad esperire il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e venendo alla presente fattispecie, si pone pertanto il problema di valutare se in concreto possa dirsi assolta la condizione di procedibilità dell’opposizione, non avendo parte opponente, pur ritualmente invitata, partecipato ad esso.
La risposta è negativa.
In proposito l’analisi, che mira a sancire un principio di diritto di validità generale dell’istituto della mediazione e che non è limitato agli angusti ambiti del procedimento di cui all’art. 645 e ss c.p.c., deve muovere dal disposto del citato art. 5, comma II bis del D. Lgs. N. 28/10, così come introdotto dal DL 69/13 conv. Nella L. 98/13, secondo cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale “si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l’accordo” .
Ad avviso di questo giudice il “primo incontro” cui allude la suddetta disposizione, non può che essere quello delle parti, cioè di tutte le parti del giudizio, avanti al mediatore.
D’altra parte, come bene evidenzia la difesa di parte opposta, come già affermato da questo Tribunale nella sentenza 19.3.2014 (giudice dott.ssa BREGGIA) al primo incontro di fronte al mediatore deve non solo procedersi ad opera del mediatore ad una attività informativa circa la funzione e la modalità della mediazione, ma anche effettuarsi una vera e propria attività di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto accordo al primo incontro.
Invero, diversamente argomentando, ed assumendo che il primo incontro possa avere mera funzione informativa, il processo civile verrebbe a subire un intralcio per l’espletamento di un incombente meramente burocratico e rituale, senza cioè lo svolgimento di alcuna mediazione, unica attività che può dare alle parti una concreta chance di definizione transattiva della controversia.
Segue da quanto sopra che la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità ha l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore.
Invero, se al primo incontro le parti possono raggiungere l’accordo, come si evince a contrario dalla disposizione citata, è evidente che esse devono prima di tutto partecipare ad esso.
Ovvio che la mancata partecipazione alla mediazione della parte convenuta non potrà avere alcuna rilevanza ai fini della procedibilità della domanda attorea, non potendo certo la parte diligente subire un pregiudizio per la mancata collaborazione di quella che non ha interesse.
Ciò peraltro non esclude che la parte onerata ex lege, e cioè l’attore nei procedimenti ordinari, e secondo l’orientamento cui si aderisce, la parte opponente nelle opposizione a decreto ingiuntivo ovvero l’appellante nell’appello, abbia in ogni caso l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore.
Ciò non solo quando, come di solito accade, la stessa abbia promosso tale procedimento, ma anche quando lo stesso sia stato in concreto attivato dalla controparte.
D’altra parte, la condizione di procedibilità è legata all’esperimento del procedimento di mediazione, giusto il disposto della disposizione in argomento.
“Esperire una procedura” non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico, che nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l’altra parte compare, con l’avvio dell’effettiva attività mediatoria.
Né d’altra parte a diversa conclusione può giungersi valorizzando il disposto di cui all’art. 8, comma IV bis del D. Lgs. Citato, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, II co., c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Ad una prima lettura, in effetti, tale disposizione sembrerebbe escludere che alla mancata partecipazione di una parte al procedimento possa seguire la sanzione della improcedibilità.
Le conseguenze sarebbero infatti solo quelle previste da tale norma, con riflessi quindi sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria (in questo senso, recentissimamente, Trib. Taranto ord. 16.4.2015 – dott. Casarano).
Ad avviso di questo giudicante, peraltro, tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione.
La logica dell’istituto, finalizzato a favorire una soluzione conciliativa della controversia con evidenti vantaggi deflattivi per il sistema giudiziario, è chiaramente, nel senso di onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero propone opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero appello, non solo a promuovere la mediazione, ma anche a partecipare al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede.
In caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all’art. 8 citato.
Si renderebbe cioè possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l’esperimento” dello stesso.
In conclusione va quindi sanzionato con l’improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.
Richiamato il principio di diritto di cui in premessa, va pertanto dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Spese del giudizio
Considerata la complessità della questione, la mancanza di precedenti di legittimità, e la presenza di orientamenti giurisprudenziali di merito difformi, anche di questo Ufficio, sui rapporti tra mediazione e processo, le spese di lite vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Visto l’art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Firenze, III Sez. Civ., definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l’opposizione;
2) dichiara la irrevocabilità del D.I. n.492/2010, S. D. Empoli;
3) compensa le spese di lite.

Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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