=> Tribunale di Bologna, 15 aprile 2024
Posto che non è preclusa al giudice che ne sia richiesto la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa, allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e decidere su di essa, detta udienza ben può consentire anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria. L’art.171-bis c.p.c. non esclude infatti che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all’immediato invio in mediazione: esso non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell’art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l’opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell’udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall’art. 6, d.lgs. 28/2010 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all’art. 171-ter c.p.c.) (I) (II).
(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(II) In argomento Trib. Bologna, 8 marzo 2024.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Bologna
15.4.2024
decreto ex art. 171-bis c.p.c.
Omissis
La richiesta della convenuta può essere accolta: ne consegue la fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella indicata nell'atto di citazione (o determinata, come nel caso di specie, ex artt. 168-bis, comma 4 c.p.c. e 82, comma 1, disp. att. c.p.c.) o a quella differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. (sui termini a ritroso per la costituzione del convenuto, con riferimento alla previgente disciplina, v. le ordinanze n. 461/1997, n. 164/1998, n. 134/2009 e n. 174/2013 della Corte costituzionale); tale udienza consentirà inoltre alle parti, tramite i loro difensori, di prendere posizione sulla questione relativa alla mediazione obbligatoria, rilevabile d'ufficio e che sin d'ora di segnala (l'art. 171-bis c.p.c. non esclude che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all'immediato invio in mediazione), nonché di discutere davanti al giudice della chiamata del terzo ad opera dell'attrice opponente, la quale ha veste sostanziale di convenuta e necessita di essere autorizzata dal giudice (sul tema, da ultimo, v. Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6503);
- con specifico riferimento alla discussione anticipata sull'istanza ex art. 648 c.p.c., a tale risultato, pur in assenza di una espressa previsione, si perviene in via di interpretazione sulla base di una serie di passaggi argomentativi:
a) le norme generali sull'introduzione della causa, come modificate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, vanno coordinate con le speciali disposizioni relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimaste inalterate, e con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, anch'essa frutto della riforma Cartabia, con riguardo all'ipotesi di domanda di condanna proposta con ricorso per decreto ingiuntivo (v. ora gli artt. 5,5-bis, 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis);
b) la riforma Cartabia non ha toccato l'art. 648 c.p.c., il cui primo comma, nel testo applicabile ai procedimenti instaurati (a norma dell'art. 643, u.c., c.p.c.) dopo il 22 giugno 2013 (art. 78, comma 1, lett. b), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98), disponeva, e tuttora dispone, che il giudice può concedere la provvisoria esecuzione "provvedendo alla prima udienza", ma nel contesto in cui era intervenuta la novella del 2013 la prima udienza precedeva il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie: il silenzio del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque, non ostacola di per sé una lettura volta a ritenere possibile la fissazione di una apposita udienza, la "prima" in ordine cronologico e anteriore al maturare delle preclusioni, nella quale discutere dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (come certamente è consentito fare quando sia chiesta la sospensione ex art. 649 c.p.c.);
c) la novella del 2013, mirante ad introdurre "misure per la tutela del credito", aveva altresì previsto uno speciale e più rigido meccanismo di "anticipazione" della "udienza per la comparizione delle parti" (il raffronto va fatto con l'art. 163-bis, u.c., c.p.c., ora modificato) proprio al fine di ridurre i tempi per la decisione sulla provvisoria esecuzione: infatti, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. è stato aggiunto dall'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98. Tale meccanismo, che richiama il terzo comma dell'art. 163-bis, c.p.c. (articolo oggi in realtà composto da soli due commi, l'ultimo dei quali mal congegnato e meritevole di una correzione anche nel secondo periodo, laddove mantiene la previsione, ormai incompatibile col nuovo rito e col deposito delle memorie integrative, secondo cui il decreto di anticipazione deve essere comunicato all'attore "almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza [per la comparizione delle parti, n.d.r.] fissata dal presidente") e che impone di fissare la prima udienza a "non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire" (previsione oggi inattuabile, se l'udienza da anticipare è quella regolata dal nuovo art. 183 c.p.c., perché interferisce coi termini fissati dall'art. 171-ter c.p.c.), è rimasto formalmente immutato nonostante l'allungamento da novanta a centoventi giorni del termine minimo a comparire (v. il nuovo art. 163-bis, comma 1, c.p.c.) e la radicale ristrutturazione della fase introduttiva, sì da essere oggi di fatto inutilizzabile, ove l'"udienza per la comparizione delle parti" da anticipare sia fatta coincidere – come sempre è avvenuto ante riforma Cartabia - con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. L'anticipazione dell'udienza di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.pc. è infatti incompatibile, nelle cause soggette al nuovo rito, con la trattazione scritta regolata dall'art. 171-ter c.p.c. Ci si trova dunque di fronte ad una disposizione priva di senso, una sorta di relitto, a meno di ritenere che per udienza anticipata ai sensi dell'art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c., debba oggi intendersi quella che viene fissata dal giudice, ai fini della sola decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in una data successiva, ovviamente, alla effettiva costituzione del convenuto opposto (il difettoso coordinamento tra i nuovi artt. 163, comma 3, n.7, 163-bis, 166,171-bis, 171-ter, 183 c.p.c. e l'inalterato secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. non lascia spazio che ad un'interpretazione c.d. ortopedica) ma anteriore a quella dell'udienza di trattazione regolata dall'art. 183 c.p.c. Resta il fatto che il legislatore aveva avvertito l'esigenza di ridurre i tempi tra la notifica del decreto ingiuntivo (non munito della clausola di cui all'art. 642 c.p.c.) e la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e che quell'esigenza non può dirsi venuta meno;
d) tornando all'art. 648, comma 1, c.p.c., con l'inserimento dell'inciso "provvedendo alla prima udienza" il legislatore del 2013 aveva inteso confermare la possibilità, e di regola la doverosità, salva diversa valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, nel caso di tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo alla prima udienza), di una pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. sin dal primo contatto tra parti e giudice ("generalmente in limine litis", osservava già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65) e dunque anche prima del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. In tal senso, peraltro, era orientata, con il conforto della dottrina, la prevalente giurisprudenza nella fase iniziale di applicazione della riforma introdotta con la l. 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, quando ancora si distingueva tra udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e prima udienza di trattazione, regolata dall'art. 183 c.p.c. (fra le tante, v. Trib. Milano, ord. 20 luglio 1995, in Foro it., 1995, I, 1994, in Giur. It., 1996, I, 2, 196; Pret. Monza, ord. 29 settembre 1995, in Foro it., 1995, I, 3298; Trib. Firenze, 13 ottobre 1995, in Foro it., 1996, I, 1074; Trib. Bari, ord. 20 maggio 1996, in Giust. it., 1997, I, 2, 104; Trib. Reggio Emilia, ord. 25 settembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 738; Pret. Verona, ord. 7 marzo 1997, in Giur. merito, 1997, 695), mentre Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, aveva osservato che
"[a]i (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al giudice è attribuita, in particolare nella denunciata norma, una piena discrezionalità […]). D'altronde, la presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e la decisione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza erano sempre state ritenute ammissibili anche nel regime anteriore alla c.d. miniriforma del 1990 e dunque nel quadro di un sistema di preclusioni del tutto elastico. Dunque, già nel vigore di una disciplina (quella ora superata dalla riforma Cartabia) che collegava le preclusioni assertive ed istruttorie ad un momento successivo alla prima udienza di trattazione e quando l'intervento legislativo del 2013 era ancora di lì da venire, l'art. 648 c.p.c. era inteso come disposizione che "mira manifestamente ad indurre "l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento"" (così Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306, 3.2, che riprende un passo di Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, a sua volta in continuità con Corte cost., 8 marzo 1996 n. 65). In altri termini, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti al 28 febbraio 2023, compresi quelli instaurati con atto notificato dopo quella data se il decreto era stato emesso o richiesto prima (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 19 maggio 2023; Trib. Bologna, ord. 5 giugno 2023), si è applicata la regola che consente al giudice, "provvedendo in prima udienza" sull'istanza ex art. 648 c.p.c., di emettere una decisione allo stato degli atti, quando thema decidendum e thema probandum non sono ancora pienamente definiti;
e) a ben vedere, quella regola, che consente di provvedere allo stato degli atti "attraverso un giudizio di mera prognosi" (Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2), non è venuta meno, poiché non abrogata, né espressamente né per effetto di disposizioni incompatibili, e non in contrasto con la (apparente) rigidità del processo ordinario di cognizione dopo la riforma Cartabia;
f) manca in particolare l'espressa previsione secondo cui l'ordinanza sull'istanza ex art. 648 c.p.c. è pronunciata "all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.", come invece stabilito dall'art. 183-quater c.p.c. a proposito della nuova "ordinanza di rigetto della domanda" (regola che gli interpreti ritengono implicita nell'art. 183-ter c.p.c., atteso il riferimento alla prova dei fatti). D'altronde, come già osservato, l'applicazione dell'art. 648 c.p.c. non presuppone il completo dispiegamento delle istanze istruttorie (prima demandato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ora alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.) ma consente l'adozione di un provvedimento allo stato degli atti, "se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione", sulla base di un giudizio di mera prognosi;
g) dunque, nel nuovo contesto normativo, immutati gli artt. 645 e 648 c.p.c. (alla pari dell'art. 649 c.p.c.), sempre attuali le ragioni che nel 2013 avevano indotto il legislatore ad introdurre le già evidenziate "misure per la tutela del credito" (l'anticipazione della prima udienza, art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c.; l'esplicita previsione della decisione con ordinanza non impugnabile "in prima udienza", art. 648, comma 1, c.p.c.) e considerati gli "obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile" (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206) nonché i molteplici interventi per dare attuazione alle misure P.N.R.R., deve ritenersi tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, adottare allo stato degli atti, quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, un provvedimento che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
h) pertanto, in mancanza di previsioni contrarie, non vi è motivo di ritenere che la "prima udienza" nella quale il giudice provvede sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. debba necessariamente coincidere con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. (eventualmente anticipata ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c., ma che può essere discrezionalmente differita dal giudice ai sensi del comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c.), la quale, nel disegno della riforma Cartabia, si tiene solo dopo il deposito, o almeno il compimento dei termini per il deposito, delle tre memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., a preclusioni ormai compiutamente maturate; se così non fosse, si giungerebbe, paradossalmente e senza una ragionevole motivazione, ad un risultato in contrasto con gli obiettivi della riforma e con l'esigenza di conservare le "misure a tutela del credito" ormai da lungo tempo operanti nel sistema (cfr. ancora Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2);
i) l'astratta possibilità per il convenuto opposto di chiedere un sequestro conservativo nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (evenienza molto rara) non appare ragione sufficiente a contrastare l'interpretazione qui accolta, non essendovi oltretutto piena equivalenza tra le due vie alternative, la cui scelta spetta alla parte interessata in relazione alle circostanze del caso concreto, poiché solo la concessione della provvisoria esecuzione consente (almeno ove vi siano beni da aggredire) l'immediata soddisfazione del credito;
l) ove l'opponente chieda la sospensione ex art. 649 c.p.c. non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione "ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto" (così Corte cost., ord. 28 luglio 1998, n. 936; sulla complementarietà delle norme di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., v. Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2; sulla natura interinale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., v. Cass., sez. VI-2, 16 giugno 2014, n. 13596; Cass., sez. VI-3, ord. 13 novembre 2015), benché non appaia configurabile la concessione della provvisoria esecuzione con decreto inaudita altera parte (v. anche l'obiter dictum contenuto in Cass., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979, 5.2);
m) i termini della questione non mutano per il solo fatto che la controversia sia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria: da un lato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c. gli artt. 5, comma 1 e 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si applicano fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo il disposto dell'art. 5-bis (art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. cit., nel testo applicabile a decorrere dal 30 giugno 2023; in materia di locazione, Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2024); dall'altro, l'art. 5-bis, d.lgs. cit., dispone unicamente che il giudice provvede sulle istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. "alla prima udienza" senza escludere che tale possa essere una udienza fissata, anteriormente a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., per la sola discussione sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Per altro verso, l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l'opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell'udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c.), perché, ad esempio, ritengono tale percorso, non appesantito dal triplice deposito di memorie che sovente conduce ad un irrigidimento delle posizioni processuali, più favorevole al raggiungimento dell'accordo. D'altronde, di regola il procedimento di mediazione obbligatoria dovrebbe esperirsi "preliminarmente" all'instaurazione del giudizio (art. 6, comma 1, d.lgs. cit) e, ove la causa sia già pendente, come avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, l'esercizio del potere di cui all'art. 175 c.p.c. dovrebbe privilegiare le soluzioni concordemente proposte dalle parti al duplice fine di evitare l'immediato compimento di (costose) attività processuali che potrebbero rivelarsi inutili una volta trovato un accordo amichevole, ad esempio, davanti al mediatore (sul differimento della prima udienza congiuntamente chiesto dalle parti in pendenza di serie trattative, Trib. Bologna, ord. 8 marzo 2024), e di realizzare in concreto l'effetto deflattivo perseguito dal legislatore e così risparmiare risorse giurisdizionali (Cass., sez. un., 7 febbraio 2024, n. 3452, 3.3.2.3); ferme restando, in caso di mancato accordo, la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi, così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio col graduale maturare delle preclusioni nei termini inizialmente differiti;
- in conclusione, benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice che ne sia richiesto, titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l'art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza "che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare" (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051; Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11 agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2. a proposito di "ordinanza […] emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti", che "non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità"), esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648 c.p.c. (Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023);
- né può ritenersi che l'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che siano "ontologicamente complete ed esaustive" (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da "una particolare esaustività dell'atto di opposizione" (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati "in modo chiaro e specifico"; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l'opponente a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere;
- va dunque fissata udienza per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti (peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale breve memoria;
- nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria e alla chiamata del terzo per cui l'attrice opponente ha chiesto l'autorizzazione: in ogni caso, è auspicabile una soluzione amichevole e i difensori potranno riferire in proposito;
- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., della prima udienza ex art. 183 c.p.c.: dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
PQM
Visti gli artt. 175 e648 c.p.c., fissa per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulle questioni relative alla mediazione e alla chiamata del terzo ad opera dell'opponente, l'udienza giovedì 9 maggio 2024 ore 11:00, con termine all'opponente per eventuale breve memoria sino al 7 maggio 2024; visto l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c. la nuova udienza omissis, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.; dispone pertanto il seguente calendario delle udienze: omissis; visto l'art. 121 c.p.c., invita sin d'ora i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del thema probandum; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. eart. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023; invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.