DIRITTO D'AUTORE


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27 febbraio 2023

8/23. PNRR 3 (d.l. 13/2023): mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2023)

Come noto, la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando:

  • il d.lgs. 28/2010 con l’inserimento del nuovo art. 5-ter, ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022;
  • le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con la modifica dell’art. 71-quater, ad opera dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022.

Quanto ai contenuti del detto apparato normativo si veda: Riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022): le novità in tema di mediazione obbligatoria in materia di condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023). 

Quanto alla data di efficacia delle nuove disposizioni si osserva che sul punto è da ultimo intervenuto l’art. 37, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. PNRR 3 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, in GU n. 47 del 24.2.2023) aggiungendo all’art. 41, d.lgs. 149/2022, dopo le parole: «le disposizioni di cui», le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

Per effetto di tale modifica, il nuovo art. 41, d.lgs. 149/2022, rubricato “Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” dispone, al comma 1, quanto segue (in grassetto la modifica inserita dal PNRR 3): “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e),  f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.  

Pertanto, l’intera disciplina della c.d. mediazione obbligatoria in materia condominiale (in coerenza con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, come riformata dal d.lgs. 149/2022), troverà efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023.

Nel dettaglio:

  • quanto al nuovo art. 5-ter, d.lgs. 28/2010, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1, comma 380), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023;
  • quanto al novellato art. 71-quater disp. att. c.p.c., alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dal c.d. PNRR 3 (d.l. 13/2023), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

24 febbraio 2023

7/23. Impugnazione di delibera condominiale: tollerabile un margine di scostamento fra oggetto della citazione e della domanda di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023)

=> Tribunale di Roma, 2 gennaio 2023 

Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
Sentenza
2 gennaio 2023

Omissis

Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.

Sostiene il Condominio che parte attrice, presente in assemblea, avrebbe dovuto impugnare la delibera entro la data del 15 novembre 2020 a nulla valendo la mediazione svolta in quanto l'istanza di mediazione sarebbe stata notificata al Condominio omissis in persona dell'amministratore p.t. senza indicare il nominativo dell'amministratore in carica ed inoltre non vi sarebbe coincidenza tra i motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza.

L'eccezione va disattesa.

Nella notificazione di un atto giuridico rivolto ad un Condominio non sussiste alcuna necessità (nè esiste alcuna disposizione in tal senso) che vi sia espressa indicazione del nominativo (persona fisica) dell'amministratore essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza. Ciò che rileva, invece, è che tutti gli atti giuridici rivolti al Condominio siano notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica essendo il Condominio puro ente di gestione sfornito di personalità giuridica non dotato di una sede propria. Nella specie vi è prova che parte attrice in data 10 novembre 2020 ha inviato con PEC l'istanza di mediazione all'amministratore in carica (...) all'indirizzo (...) il quale, come attestato dal mediatore nel verbale di mediazione, ha riscontrato l'istanza inviando all'Organismo di Mediazione la comunicazione di non partecipare per volontà dell'assemblea. Vi è, altresì, prova che il verbale di mediazione si è concluso con esito negativo il 30 novembre 2020, depositato in pari data, mentre l'atto di citazione è stato notificato l'11 dicembre 2020. E' da precisare che la procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale il quale torna nuovamente a decorrere (per ulteriori 30 giorni) dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativo presso l'organismo di mediazione (art. 5, co. 6 del D.lgs. n. 28/2010).

Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione. Nella specie, inoltre, come adeguatamente documentato da parte attrice, l'Amministratore del Condominio non riscontrava le plurime richieste inviate dall'attrice di accesso ed esame dei documenti (foglio presenze e deleghe conferite) che hanno poi costituito l'oggetto di approfondimento delle ulteriori censure. Invero l'amministratore ha concesso di prendere visione dei documenti richiesti solo in data 10 novembre 2020 e, dunque, dopo che l'attrice aveva promosso il procedimento di mediazione con la conseguenza che fino a tale momento parte attrice non è stata messa in condizione di valutare adeguatamente e specificare analiticamente al momento della presentazione dell'istanza tutte le censure al deliberato impugnato.

In sintesi la domanda giudiziale proposta è pienamente ammissibile e procedibile.

Venendo al merito, l'impugnazione è fondata e va accolta per le ragioni omissis.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Inoltre, tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione e considerata la mancata partecipazione alla mediazione del Condominio senza giustificato motivo con conseguente compromissione delle finalità proprie dell'istituto, parte convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede accoglie l'impugnazione ed annulla tutte le deliberazioni omissis (punti 1, 2, 3 e 4 all'o.d.g.); condanna il Condomino omissis alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in Euro 210,00 per spese vive ed Euro 4.782,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%; condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, il Condomino omissis al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio. 


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 febbraio 2023

6/23. Riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022): le novità in tema di mediazione obbligatoria in materia di condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023)

La riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando sia il d.lgs. 28/2010, sia le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. 

Di seguito, le nuove norme d’interesse. 

Decreto legislativo n. 28 del 2010, art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).

1. L'amministratore del condominio e' legittimato  ad  attivare  un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine  la conciliazione si intende non conclusa.

NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo aggiunto dal d.lgs. 149/2022, art. 7, comma 1, lett. e)

Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, art. 71-quater. 

NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo modificato dal d.lgs. 149/2022, art. 2, comma 2. 

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o  dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

NOTA dell’OSSERVATORIO: il d.lgs. 149/2022 ha abrogato il seguente comma: “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.

Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo modificato dal d.lgs. 149/2022, che ha sostituito le parole “, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice” con le seguenti “secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

NOTA dell’OSSERVATORIO: il d.lgs. 149/2022 ha altresì abrogato i seguenti commi:

“Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare”. 

Per approfondimenti si veda lo speciale, a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile, “MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI AL D.LGS. N. 149 DEL 2022 (ATTUATIVO DELLA L. 206/2021)”. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

11 febbraio 2023

5/23. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2023: la mediazione nella relazione di Pietro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023)

Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2023, Roma, 26 gennaio 2023 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I). 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013). 

…omissis… 

2.6. Mediazione e deflazione del contenzioso

Nelle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello, l’attenzione viene focalizzata sulla cd. giustizia complementare, nella quale vengono tradizionalmente ricomprese la negoziazione assistita e la mediazione, rilevando come queste forme di risoluzione alternativa delle controversie possono contribuire alla deflazione del contenzioso, con dei positivi effetti ulteriori connessi alla modalità compositiva della lite.

In questa prospettiva, la giustizia complementare, così come la più ampia categoria delle A.D.R., da un punto di vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla giurisdizione, di talché anche il giudice attraverso la mediazione demandata, o esperendo direttamente la conciliazione, può concorrere, promuovendo una dimensione non contenziosa, al conseguimento di quegli obiettivi condivisi di tempestiva soluzione del conflitto, oltre che della causa.

Nel primo semestre del 2022 le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018, vigente ratione temporis.

…omissis…

Per favorire la mediazione, la riforma del 2022 ha previsto alcuni incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta, se le parti raggiungono un accordo, e di esenzione dall’imposta di registro nonché modalità di ricorso al gratuito patrocinio (tema su cui già era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022).

Quanto alla negoziazione assistita va osservato che la stessa non ha avuto ampia applicazione, probabilmente per la rigidità del procedimento. La possibilità, prevista dal d.lgs. n. 149 del 2022, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire un’istruttoria stragiudiziale potrebbe contribuire a favorirne l’applicazione.

Il d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 9) ha poi stabilito che le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di cui all’art. 409, cod. proc. civ., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) e all’accordo, così raggiunto, si applicherà l’articolo 2113, comma 4, cod. civ. Pertanto, l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte nelle sedi cd. protette.

Le iscrizioni di mediazione dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, sono tendenzialmente oggetto di incremento, poiché sono aumentate le materie (oltre quelle già previste: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) in cui la mediazione è stabilita dalla legge come condizione di procedibilità.

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, tuttavia, si segnala che al numero delle iscrizioni non corrisponde un prevalente numero di accordi raggiunti, mentre quando la mediazione è delegata dal giudice, anche se ancora in misura limitata, si riscontra la volontà delle parti di cercare di raggiungere l’accordo.

Il legislatore, con la novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022, ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che alla valutazione dell’attività da quest’ultimo svolta in materia di conciliazione e mediazione delegata.

Si è infatti previsto (art. 5-quienquies del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata; il rilievo per la valutazione di professionalità della formazione, del numero e della qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi; la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e delle controversie definite a seguito della loro adozione.

Tali previsioni dovranno essere completate con la disciplina normativa secondaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Dalle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello si evince che oggetto di peculiare riflessione, anche nel Foro e nell’Accademia, è il rapporto tra l’art. 185-bis, cod. proc. civ., che regola la proposta di conciliazione che può essere formulata dal giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, e l’art. 5-quater (già art. 5, comma 2), del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

Quando ricorrere all’uno o all’altro istituto e quali siano i fattori che il giudice deve considerare per disporre la mediazione, anche in relazione alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, sono rilevanti tema di attualità, in ordine al quale si segnala l’opportunità che siano sviluppate buone prassi applicative. 

…omissis… 

(I) La Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2023.pdf 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 febbraio 2023

4/23. MEDIA Magazine n. 1-2 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2023)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 1-2/23  febbraio 2023

 

Si segnala lo Speciale gratuito 2023: MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE.


GIURISPRUDENZA


=> Tribunale di Roma, 25 gennaio 2022

=> Tribunale di Roma, 11 gennaio 2022
 

COMMENTI E APPROFONDIMENTI

SPINA, Riforma del processo civile: da quando si applicano le modifiche alla mediazione? Queste le contrapposte soluzioni interpretative (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2023)

SPINA, Tabella mediazione e legge di bilancio, anticipazione della riforma del processo civile: testo di legge con tutte le modifiche con date di efficacia (testo a fronte, ante e post riforma) (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2023)


SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)


Il 2023 parte col botto! Indipendenza e coerenza scientifica pagano: i nuovi Bestseller del Centro Studi Diritto Avanzato!
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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2023
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