DIRITTO D'AUTORE


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12 maggio 2017

32/17. VIOLA, Nuova responsabilità sanitaria e Alternative dispute resolution (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2017)

Estratto da

Luigi VIOLA

Diritto Avanzato, Milano, 2017
(con Presentazione di Caterina Chiaravalloti, Presidente di Tribunale)

Camera dei Deputati
 (Roma, Piazza Monte Citorio, 1 - Sala Aldo Moro)
1 giugno 2017
con l'On. Federico GELLI (primo firmatario dell’omonimo Ddl).


…omissis…

Sono previsti alcuni strumenti adr (Alternative dispute resolution) come condizione di procedibilità per la domanda civile relativa “a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria”:
-consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite[1], ex art. 696 bis c.p.c.;
-mediazione civile e commerciale, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 4.3.2010.

Tali strumenti sono obbligatori a pena di improcedibilità solo per pretese risarcitorie e non anche di mero accertamento (negativo o positivo), in base al dictum dell’art. 8.
Almeno una[2] delle citate condizioni di procedibilità deve necessariamente essere soddisfatta indipendentemente dal soggetto passivo[3] che sia la struttura o il professionista sanitario ex art. 7, ovvero direttamente l’assicurazione ex art. 12; ciò…

…omissis…

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA. Legge 8.3.2017, n. 24 (in G.U. n. 64 del 17.3.2017)

In sostanza è detto che, se la conciliazione non riesce, allora per far salva la domanda, divenuta procedibile, si deve attivare il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. entro “novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio”.

Preliminarmente, non sembrano sorgere dubbi sul fatto che:
-se la tutela giudiziale viene attivata dopo novanta giorni, l’attore sarà libero di introdurre il processo con citazione ex art. 163 c.p.c. al posto del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;
-anche laddove dovesse essere attivata la tutela giudiziale, entro i novanta giorni, per errore con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. al posto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non dovrebbero sorgere problemi significativi in quanto verrebbe in soccorso l’art. 183 bis c.p.c. relativo alla conversione del rito[4].

Tale dictum relativo alla necessaria attivazione della tutela per la via dell’art. 702 bis c.p.c. riguarda sia il caso di esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che quello della procedura ex art. 696 bis c.p.c., oppure solo quest’ultimo?

omissis…

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2017



[1] La sua finalità primaria è quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale; evitando la lite, pertanto, la funzione di ausilio istruttorio nel futuro giudizio di merito diviene senz'altro secondaria e residuale; così ROMANO, Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova, in Corriere Giur., 2006, 410. Per approfondimenti PLENTEDA-FIORELLA, Commento all’art. 696 bis c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di Procedura Civile, Padova, III ed., 2016.
[2] Non è imposto, in alternativa, l’esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014; su quest’ultima figura, si veda SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR per la collana La Nuova Procedura Civile, Pisa, 2016, nonché MEI, Negoziazione assistita: cos’è e come funziona, Voce per Istituti di Procedura Civile, in La Nuova procedura Civile, 2, 2017.
[4] Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2015, nonché VIOLA, La nuova prima udienza ex artt. 183-183 bis c.p.c., Pisa, 2016.

6 ottobre 2016

70/16. Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: invito del giudice alla mediazione volontaria (Osservatorio Mediazione Civile n. 70/2016)

=> Tribunale di Roma, 16 luglio 2015

L’art. 5, comma 4, lett. c), d.lgs. 28/2010 prevede che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis c.p.c. non si applichino i commi 1-bis e 2 . Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano a tale procedimento. Ne consegue che l’invito del giudice alle parti di andare in mediazione è possibile, ma non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

All’interno di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c., il giudice ben può prospettare alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina di un consulente tecnico di ufficio e, precisamente, l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti possono invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico. Gli indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio possono però essere conseguiti, tra l’latro, solo laddove ci si rivolga ad un organismo serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti (con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata, ed illusoriamente immaginata, della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata) e solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la propria scelta e propiziare l’attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario (ed in particolare il rispetto del contraddittorio).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 70/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
15 luglio 2016

Omissis

è stato proposto omissis accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art.696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data omissis.
Nella contumacia del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia assicuratrice omissis.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale.
In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze: la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge; anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato; le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite; i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa; i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale; la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un’utile sinergia con il mediatore.
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti: solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata; solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l’attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; l’astensione dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; il contenimento dell’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli, etc.. (cfr. l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.
L’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera c) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2.
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

PQM

A scioglimento della riserva, fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione; rinvia all’udienza omissis per quanto di ragione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 novembre 2015

53/15. Vantaggi della mediazione: conviene rivolgersi a organismi seri e mediatori onesti e competenti. Mediazione e procedimento di accertamento tecnico preventivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2015)

=> Tribunale di Roma, 16 luglio 2015

I grandi vantaggi della mediazione possono essere conseguiti dalle parti solo laddove venga consultato un organismo serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti, con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una rapida rimozione – ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività del percorso di mediazione) – della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata (I) (II).

Nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. il giudice ben può invitare le parti ad introdurre una procedura (volontaria) di mediazione (I) (II).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2015

Tribunale di Roma
16 luglio 2015
ordinanza

Omissis

è stato proposto da --- accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.
Nella contumacia del conducente dell'autovettura antagonista, si costituiva la compagnia ---.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l'esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un'alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l'introduzione di una procedura di mediazione, nell'ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale. In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze: - la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge; - anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell'esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato; - le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite; - i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz'altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l'organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa; - i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale; - la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente ai fini conciliativi, sviluppando un'utile sinergia con il mediatore.
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti: - solo laddove venga consultato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata; -solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l'attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell'alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; - l'astensione dall'acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; - il contenimento dell'attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli (cfr. l'ordinanza citata in nota per l'esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.
L'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera c) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 - bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1 - bis e 2.
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l'invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all'esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

PQM

A scioglimento della riserva, fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione; rinvia all'udienza del ---.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 febbraio 2013

22/13. Mediazione e consulenza tecnica preventiva: l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2013)


=> Trib. Varese, 24 luglio 2012

Interessante pronuncia – precedente C. Cost. n. 272 del 2012 (1) (2) – in tema di rapporti tra mediazione e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c. (3).

L’ambito dell’art. 696-bis c.p.c. è escluso dall’obbligatorietà della mediazione sancita dall’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010.

Ciò per almeno tre diverse ragioni:
- l’istituto, almeno secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, conserva natura “cautelare formale” (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur. It., 2007, 11, 2525) e trova quindi applicazione l’esclusione ex lege prevista dall’art. 5, comma IIII, decreto cit.;
- l’istituto disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. non introduce, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, una controversia in materia di diritti disponibili e, dunque, non trova applicazione l’art. 5, comma 1, del medesimo decreto (mediazione obbligatoria) in ragione dell’art. 2, comma 1, del decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”);
- la consulenza tecnica preventiva, pur non avendo “sostanziale” carattere cautelare, conserva una relazione di accessorietà rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, e incidendo sui tempi di definizione dell’eventuale futuro giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”, in adesione alla collocazione formale dell’istituto nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva; ne discende l’esclusione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione (“lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale”).

Inoltre:

non può non segnalarsi l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative.

Fattispecie: parte ricorrente si duole del fatto che l’assicurazione convenuta non abbia ritenuto indennizzabile l’infortunio per cui è causa, respingendo la richiesta di pagamento presentata dall’assicurato e, pertanto, la invita, in sede conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a partecipare ad un accertamento tecnico condiviso circa le condizioni di salute dell’assicurato stesso, in vista di una eventuale composizione bonaria della lite insorgenda; l’assicurazione, costituendosi, ha accolto l’invito. Nel caso di specie – osserva il Giudice – il ricorso è procedibile pur non essendovi stato tentativo preliminare di mediazione.


(2) La versione originaria e quella vigente in seguito a C. Cost. n. 272 del 2012 del D.lgs. n. 28 del 2010 è reperibile nella sezione NORMATIVA dell’Osservatorio (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda l’art. 696-bis c.p.c. in La Nuova Procedura Civile (sezione Normativa).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2013

Tribunale di Varese
Sezione prima civile
24 luglio 2012
Decreto

…omissis…

La parte ricorrente si duole del fatto che l’assicurazione convenuta non abbia ritenuto indennizzabile l’infortunio per cui è causa, respingendo la richiesta di pagamento presentata dall’assicurato. La invita, in sede conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a partecipare ad un accertamento tecnico condiviso circa le condizioni di salute dell’assicurato stesso, in vista di una eventuale composizione bonaria della lite insorgenda. L’assicurazione, costituendosi, ha accolto l’invito.

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La lite trae linfa da un contratto assicurativo e, pertanto, dovrebbe trovare astrattamente applicazione l’art. 5 comma I del d.lgs. 28/2010 che istituisce, per le controversie de quibus, l’obbligo della preventiva mediazione. Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. In casi analoghi, questo Tribunale (v. Trib. Varese, 21 aprile 2011 in Foro It., 2012, 1) ha escluso la necessità di “un tentativo di mediazione per provare una mediazione” nel senso di ritenere inapplicabile l’art. 5 cit. allo speciale procedimento tipizzato in seno all’art. 696-bis c.p.c. La giurisprudenza maggioritaria si è pronuncia in senso conforme, seppur con altre motivazioni: in ragione del carattere “urgente della procedura (v. Trib. Pisa, 4 agosto 2011 in Foro It., 2012, 1: tesi salutata con favore anche da Trib. Varese, sez. I civ., decreto 2 marzo 2012) oppure per l’assenza di una controversia in senso tecnico-giuridico (v. Trib. Milano, sez. VI civ., 24 aprile 2012 in www.ilcaso.it, 2012). L’orientamento che richiede invece il preliminare tentativo di mediazione risulta minoritario (v. Trib. Siracusa, sez. II civ., 14 giugno 2012 in www.ilcaso.it, 2012).

Reputa questo giudice di dovere dare continuità all’indirizzo maggioritario. L’ambito dell’art. 696-bis c.p.c. è, infatti, escluso dall’obbligatorietà della mediazione sancita dall’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 per almeno tre diverse ragioni. In primo luogo, l’istituto, almeno secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, conserva natura “cautelare formale” (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur. It., 2007, 11, 2525) e trova quindi applicazione l’esclusione ex lege prevista dall’art. 5, comma IIII, decreto cit.  Inoltre, in adesione ai puntuali rilievi della Dottrina, resta “ovvia la constatazione secondo cui l’istituto disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. non introduce, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, “una controversia in materia di diritti disponibili” e, dunque, non trova applicazione l’art. 5, comma 1, del medesimo decreto (mediazione obbligatoria) in ragione dell’art. 2, comma 1, del decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”). In ogni caso, la consulenza tecnica preventiva, pur non avendo “sostanziale” carattere cautelare, conserva una relazione di accessorietà rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, posto che se la conciliazione non riesce, “ciascuna delle parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito” (art. 696-bis, comma V, c.p.c.). Incidendo, pertanto, sui tempi di definizione dell’eventuale futuro giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”, in adesione alla collocazione formale dell’istituto nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, pur là dove non si voglia attribuire alla CTU preventiva la natura “cautelare formale”, proposta dalle Sezioni Unite. Ne discende l’esclusione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione.

Sul piano squisitamente logico-giuridico, non può poi, comunque, non segnalarsi l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative. Nel caso di specie, pertanto, pur non essendovi stato tentativo preliminare di mediazione, il ricorso è procedibile.

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Effettivamente le parti controvertono in ordine alla riferibilità causale delle lesioni denunciate dal ricorrente al sinistro occorso  in data 5 novembre 2008, essendovi dubbi circa la loro precisa eziogenesi ed essendosi i periti di parte pronunciati in modo difforme, anche quanto alla complessiva valutazione del danno biologico espresso in termini percentuali secondo i noti Barèmes. Da qui l’adesione ad una CTU d’Ufficio e la concessione di termini per proposte specifico di quesito peritale. L’indagine è ammissibile essendovi la comune intenzione dei litiganti di sperimentare il tentativo di conciliazione, tenuto conto dello specifico atto d’istruzione in via preventiva richiesto al giudice in questa sede.

P.Q.M.

visti gli artt. 696-bis, 191 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c.,

Ammette la consulenza tecnica d’Ufficio e Dispone che al consulente tecnico d’ufficio vengano sottoposti i seguenti quesiti:

Il CTU, con gli accertamenti ritenuti necessari,

1) LESIONI: verifichi se la persona offesa abbia riportato lesioni in nesso di causalità con il sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed evoluzione e verificando anche l’eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.

2) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale.

3) POSTUMI PERMANENTI: ne accerti la eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali.

4) DANNO BIOLOGICO: valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sulla integrità fisio-psichica della persona offesa, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (Legge o barèmes) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale dopo accurata descrizione del quadro minorativo.

5)  EZIOGENESI: accerti se le lesioni di cui abbia accertato l’esistenza sono causalmente riconducibili all’infortunio per cui è lite e dica se alla loro causazione hanno concorso altre circostanze, come patologie pregresse; in quel caso percentualizzi, se possibile, la misura del concorso di ciascuna delle cause al comune evento, non escludendo anche l’eventuale ipotesi del concorso del fatto del danneggiato stesso.

Nomina un consulente tecnico d’ufficio, nella persona del dott.---.

Avvisa il consulente nominando che qualora ritenga di avere giustificati motivi per non accettare l'incarico o intenda astenersi, deve farne istanza a questo Giudice, presso la cancelleria, entro e non oltre tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

Avvisa che nello stesso termine, a pena di decadenza, le parti hanno facoltà di proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al Giudice.

Fissa l’udienza in data 21 settembre 2012 ore 10.10 per il giuramento del CTU.

Invita il CTU a sperimentare il tentativo di conciliazione di cui all’art. 696-bis c.p.c.

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata al consulente tecnico ai sensi dell’art. 192, comma I, c.p.c. ed alle parti.

Varese, lì 24 luglio 2012
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 gennaio 2013

4/13. Mediazione e consulenza tecnica preventiva sono compatibili? (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2013)


=> Trib. Siracusa, 14 giugno 2012

Esclusa la natura e la funzione cautelare dell’istituto della consulenza tecnica preventiva (1), in merito alla compatibilità tra tale procedimento con l’istituto della mediazione si afferma che (2):

  •  la tesi secondo cui consulenza tecnica preventiva e mediazione perseguano la medesima finalità, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva non appare condivisibile (3);
  • il legislatore del 2010 non ha previsto, tra i procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di mediazione, quello di cui all’art. 696 bis c.p.c.;
  • non convince l’argomento per cui entrambi gli istituti perseguirebbero la medesima finalità e, quindi, sarebbero tra loro alternativi;
  • non appare convincente l’assunto per cui vi sarebbe diversità ontologica tra la procedura di mediazione e  procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c. in cui l’esito conciliativo viene (se del caso) raggiunto all’esito della consulenza tecnica (4) (5).
PRINCIPIO DETTATO DALLA PRONUNCIA in tema di mediazione obbligatoria, normativa censurata da C. Cost. n. 272/2012 (6): appare coerente con la lettera e lo spirito del d.lgs. 28/2010 ritenere che, laddove il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. verta su una delle materie di cui al primo comma dell’art. 5, lo stesso debba essere considerato inammissibile, stante la necessità di dovere previamente instaurare il tentativo obbligatorio di mediazione. Il silenzio serbato dal legislatore, in merito alla mancata previsione del procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c. tra quelli indicati nel comma 4 dell’art. 5, pertanto, va interpretato come una tecnica di disciplina ed espressione di scelta voluta.

(1) Si veda l’art. 696 bis c.p.c. in La nuova proceduracivile


(3) In senso difforme si veda Trib. Varese, decreto 21.4.2011 in Consulenza tecnica preventiva e mediazione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

(4) Difatti, illustra il Giudice, l’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 prevede che il mediatore, quando non possa precedere direttamente al raggiungimento dell’accordo, si può comunque avvalere di “esperti inseriti negli albi dei consulenti tecnici presso i tribunali”, sicché – prosegue – le modalità procedimentali di raggiungimento dell'accordo in sede conciliativa appaiono simili a quelle previste dall’art. 696 bis c.p.c.

(5) In senso contrario si veda Trib. Milano ord. 24.4.2012 in Consulenzatecnica preventiva e mediazione obbligatoria: improcedibilità, esclusione;alternatività, esclusione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 92/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2013

Trib. Siracusa
Sezione II Civile
14 giugno 2012

Il giudice, dott. Fabio Salvatore Mangano

omissis

L’art. 5, comma 3, [d. lgs. 28/2010] (…) afferma che lo svolgimento della mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, mentre il successivo comma 4 contiene un elenco di provvedimenti sottratti all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel citato elenco non è incluso il procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c., sicché occorre domandarsi se la superiore elencazione abbia carattere tassativo ovvero esemplificativo e se, di conseguenza, il silenzio del legislatore sul punto debba essere interpretato come una lacuna o una tecnica di disciplina (…).

Va esclusa la natura e la funzione cautelare dell’istituto in parola [Consulenza tecnica preventiva] (…).

Occorre indagare la compatibilità tra il procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c. con l’istituto della mediazione.

(…) La tesi secondo cui “consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva” (Trib. Varese, decreto 21.4.2011; si veda anche Trib. Pisa 3.8.2011) non appare condivisibile.

In primo luogo milita a sostengo della tesi contraria l’argomento letterale per cui il legislatore del 2010 non ha previsto, tra i procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di mediazione, quello di cui all’art. 696 bis c.p.c.

(…) Peraltro, l’argomento per cui entrambi gli istituti perseguirebbero la medesima finalità e,  quindi, sarebbero tra loro alternativi, benché suggestivo, non convince. Invero, la ratio della disciplina introdotta col d.lgs. n. 28 del 2010 … sarebbe facilmente elusa attraverso la proposizione di una domanda ex art. 696 bis c.p.c. volta all’esperimento di una consulenza tecnica preventiva che, in ipotesi di esito negativo della conciliazione, consentirebbe comunque di precostituire una prova da spendere in un successivo giudizio di merito.

Si tratta, allora, di interpretare il senso della asserita alternatività tra la procedura di mediazione e quella di cui all’art. 696 bis c.p.c. Se l’alternatività deve intendersi riferita alla fase procedimentale staurata col ricorso ex. Art. 696 bis c.p.c. , la soluzione sarebbe irragionevole oltreché antieconomica. Invero, in caso di esito negativo della conciliazione ex art. 696 bis c.p.c. (…) il procedimento di mediazione soffrirebbe della precostituzione di una prova, ottenuta in sede giudiziale, che minerebbe la terzietà della funzione che la legge ha voluto assegnare al mediatore. Peraltro in tal modo si otterrebbe un risultato in palese contrato col principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), laddove i due tentativi di conciliazione non dovessero raggiungere l’esito sperato della composizione della controversia e si profilerebbero come una sostanziale ripetizione l’uno dell’altro.
Se invece, l’alternatività va intesa nel senso che la procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c. è alternativa proprio alla mediazione, di la ché la consulenza tecnica conciliativa sostituirebbe in toto la procedura disciplinata dal d.lgs. 28/2010, si arriverebbe comunque al risultato paradossale di sottrarre alla mediazione le stesse controversie che il legislatore ha previsto “obbligatoriamente” assoggettate alla predetta disciplina (…).    

Né appare convincente l’assunto per cui vi sarebbe diversità ontologica tra il procedimento in cui l’esito conciliativo viene (se del caso) raggiunto all’esito della consulenza tecnica, con la procedura di mediazione. L’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che il mediatore, quando non possa precedere direttamente al raggiungimento dell’accordo, si può comunque avvalere di “esperti inseriti negli albi dei consulenti tecnici presso i tribunali”, sicché le modalità procedimentali di raggiungimento dell'accordo in sede conciliativa appaiono simili a quelle previste dall’art. 696 bis c.p.c., anche in ragione della maggiore duttilità del procedimento non giudiziale instaurato dinanzi al mediatore.
Infatti, non appare nemmeno convincente la tesi proposta dal Trib. Milano ord. 24.4.2012, secondo cui “quanto all’istanza di ATP svolta ex art. 696 bis c.p.c., se ne escluda in via preliminare l’improcedibilità per mancato pregresso esperimento di procedimento di mediazione, condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite” (…).

Alla luce di quanto sopra, appare coerente con la lettera e lo spirito del d.lgs. 28/2010 ritenere che, laddove il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. verta su una delle materie di cui al primo comma dell’art. 5, lo stesso debba essere considerato inammissibile, stante la necessità di dovere previamente instaurare il tentativo obbligatorio di mediazione. Il silenzio serbato dal legislatore, in merito alla mancata previsione del procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c. tra quelli indicati nel comma 4 dell’art. 5, pertanto, va interpretato come una tecnica di disciplina ed espressione di scelta voluta.

...Omissis...

Siracusa, 11 giugno 2011

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

11 giugno 2012

92/12. Consulenza tecnica preventiva e mediazione obbligatoria: improcedibilità, esclusione; alternatività, esclusione (Osservatorio Mediazione Civile n. 92/2012)

=> Trib. Milano, 24 aprile 2012

Quanto all’istanza di ATP (autorizzazione tecnica preventiva) svolta ex art. 696-bis c.p.c., se ne escluda in via preliminare l’improcedibilità per mancato pregresso esperimento di procedimento di mediazione, condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite (I).

La coesistenza nell’ordinamento processuale dei due istituti dell’ATP conciliativo (art. 696-bis c.p.c.) e del procedimento di mediazione (artt. 3 e ss. d.l.vo 28/2010) non è prevista in termini di alternatività, tale per cui il ricorso all’uno esclude il ricorso all’altro, stimandosi che il ricorso al primo, rimesso alla disponibilità delle parti ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all’utilità di una verifica tecnica che consenta alle parti di fare chiarezza sul tema controverso e su istanze restitutorie o risarcitorie poste), non escluda la necessità di ricorrere al secondo quando, non raggiunto l’obiettivo della conciliazione, si profili la via contenziosa e quindi, nelle materie previste, l’obbligatorietà di ricorrere al preventivo procedimento di mediazione (nel quale, prevalenti le tecniche relazionali di mediazione, ci si potrà comunque avvalere dell’accertamento tecnico già svolto) (II).

(I) Si veda l’art. 609-bis c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 92/2012

Tribunale di Milano
VI Sezione civile
24 aprile 2012
Ordinanza

…omissis…

Il Presidente,

Visto il ricorso proposto da --- nei confronti della Banca, svolto ai sensi sia dell’art. 696 c.p.c. sia dell’art.696 bis c.p.c.;

Viste le eccezioni di inammissibilità svolte da parte resistente con riferimento a entrambe le fattispecie normative invocate;

Ritenuto che, quanto all’istanza di ATP ex art.696 c.p.c., ne difetti il carattere dell’urgenza, che deve ricorrere secondo la specifica eccezione della norma (“… chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico…”) carattere che, comune ai procedimenti di istruzione preventiva in vista o nel corso di un processo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibili o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali;

Ritenuto che siffatta urgenza, intesa nei termini di cui sopra, non si ravvisi nella fattispecie in esame, atteso che, ancorché sia in corso l’ultimo dei contratti oggetto di contestazione, l’accertamento richiesto sembra concernere asserite inadempienze dell’intermediario nella fase delle negoziazioni, quali poste in essere dal 2003 al 2007, di cui alla documentazione prodotta, da valutarsi peraltro alla luce della situazione finanziaria della società istante all’epoca dei singoli contratti e delle conoscenze all’epoca consentite in punto di tassi, ecc. (ossia valutazioni ex ante);

Ritenuto che, quanto all’istanza di ATP svolta ex art. 696 bis c.p.c., se ne escluda in via preliminare l’improcedibilità per mancato pregresso esperimento di procedimento di mediazione, condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite;

Ritenuto altresì che la coesistenza nell’ordinamento processuale dei due istituti dell’ATP conciliativo (art. 696 bis c.p.c.) e del procedimento di mediazione (artt. 3 e ss. D.L.vo 28/2010) non sia prevista in termini di alternatività, tale per cui il ricorso all’uno esclude il ricorso all’altro, stimandosi che il ricorso al primo, rimesso alla disponibilità delle parti ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all’utilità di una verifica tecnica che consenta alle parti di fare chiarezza sul tema controverso e su istanze restitutorie o risarcitorie poste), non escluda la necessità di ricorrere al secondo quando, non raggiunto l’obiettivo della conciliazione, si profili la via contenziosa e quindi, nelle materie previste, l’obbligatorietà di ricorrere al preventivo procedimento di mediazione (nel quale, prevalenti le tecniche relazionali di mediazione, ci si potrà comunque avvalere dell’accertamento tecnico già svolto);

Ritenuto che, ciò premesso, il richiesto ATP conciliativo si palesi tuttavia inammissibile quando le contestazioni svolte ineriscano ambiti negoziali sottratti alla competenza del giudice ordinario in quanto rimessi ad arbitri, come nel caso del contratto normativo intervenuto tra le parti il 27.8.2004 (…), richiamato nelle negoziazioni (…) e 19.5.05 e parimenti operante per le restanti operazioni (…), sino al subentrato contratto normativo del 19.3.07 (privo di clausola compromissoria);

Ritenuto invero che la presenza di clausola compromissoria (… specificamente sottoscritta … ex art. 1341 c.c.), espressa in termini di “deferimento a un collegio di tre arbitri … di ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente Contratto normativo”, inibisca il ricorso allo strumento processuale di cui all’art. 696 bis c.p.c., cui non si riconosce natura cautelare, né quanto al profilo dell’urgenza (presupposto al contrario contemplato per l’ATP di cui all’art. 696 c.p.c.), né quanto al profilo di valutazione del fumus boni iuris (da reputarsi incompatibile con lo spirito conciliativo del procedimento, che deve vedere le parti in posizione non sbilanciata da valutazioni anticipatorie del giudice);

Ritenuto che in tal senso depongono anche i dati normativi testuali, là dove il disposto di cui all’art.669 quinques c.p.c., che consente il ricorso ad istanze cautelari anche qualora la controversia sia oggetto di clausola compromissoria, è disposizione compresa nella Sezione I del Capo III e non si applica, ex art.669 quaterdecies c.p.c., alla Sezione IV (che si riferisce ai procedimento di istruzione preventiva e comprende l’art. 696 bis cit.), cui si dice estesa soltanto la previsione di cui all’art. 669 septies c.p.c;

Ritenuto che ciò non sia smentito dalle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale in sentenza 28.1.10 n. 26, pronuncia che, nel sancire “l’illegittimità costituzionale dell’art .669 quaterdecies c.p.c. nella parte in cui… impedisce, in caso di clausola compromissoria, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”, mostra di riferirsi espressamente al solo accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., di cui sottolinea la “ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669 bis e ss”, e non già pertanto al differente istituto di cui all’art.669bis c.p.c., consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, cui non è riconosciuta funzione di acquisizione e conservazione di una prova di cui si tema la dispersione con il trascorrere del tempo;

Rilevato che il richiesto ATP potrà a questo punto unicamente riguardare la prima negoziale Irs del 12.6.03 e l’ultima  del 22.3.07, con ciò pervenendosi ad una limitazione dell’ambito di estensione dell’indagine, che tuttavia non per questo si reputa possa condurre ad una valutazione di sua inammissibilità, per la possibile minor valenza conciliativa di una indagine che non si estenda all’intera operatività contrattuale tra le parti e ai suoi effetti;

Ritenuto invero che, palesandosi inammissibile il procedimento richiesto ove lo si voglia estendere anche ai contratti rimessi a verifica arbitrale, non possa per ciò derivarne l’inammissibilità dell’indagine (pur ridotta) riferita ai restanti ambiti contrattuali, non ritenendosi prospettabile che l’invocato accertamento preventivo (e aprioristicamente anche le sue potenzialità conciliative) venga negato in quegli ambiti cui soltanto potrebbe estendersi il giudizio di merito ordinario che nell’auspicio si vorrebbe evitare (salvo la ricorrente non intenda rinunciarvi a fronte della limitata estensione della verifica ammessa);

Viste le ulteriori argomentazioni della resistente circa la negata ammissibilità di ATP conciliativo per esservi prioritari ambiti di accertamento rimessi esclusivamente al giudice e non demandabili al CTU, e ritenuto che, al di là di valutazioni giuridiche o accertamenti preliminari sotto il profilo processuale o di merito con valenza assorbente rispetto agli accertamenti in fatto richiesti, situazione che qui non ricorre (si vedano ad esempio le esplicite finalità di copertura indicate in premessa nei menzionati contratti quadro Irs), non sia inammissibile l’accertamento richiesto al CTU quando, in ambiti tecnici estranei alla competenza del giudice, si palesi rilevante a fronte dei temi controversi e funzionale alla valutazione delle domande da porsi in eventuale successivo giudizio di merito (domande il cui fumus di fondatezza si reputa valutazione in antitesi con quello spirito conciliativo del procedimento che si ribadisce differenziarlo dai procedimenti cautelari), e ciò ancorché possa l’accertamento non essere comunque volto all’accertamento di essenziali dati  conoscitivi (nel caso di specie circa gli specifici strumenti finanziari negoziali), che il giudice valuterà, in ipotesi di futuro giudizio, alla luce del dato normativo e di eventuali ulteriori emergenze di causa;

Ritenuto possa quindi darsi ingresso alla richiesta CTU, in misura parziale;

P.Q.M.

Nomina CTU il (omissis)

Cui sottopone il seguente quesito:
(omissis).

Fissa per l’assunzione dell’incarico da parte del CTU la data del 14.6.2012 ore  13,30.

Si comunichi al nominato CTU l’intero provvedimento.

Il presidente
Dott.ssa Laura Cosentini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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