DIRITTO D'AUTORE


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28 febbraio 2022

5/22. Tardiva attivazione del procedimento, ma conclusione entro l'udienza di rinvio disposto dal giudice: improcedibilità della domanda? (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2022)

=> Tribunale di Civitavecchia, 24 maggio 2021 

È destituita di fondamento l’eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, atteso che il termine di quindici giorni assegnato è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, e la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo, il procedimento è comunque stato avviato e concluso entro l'udienza di rinvio ed il mancato rispetto del termine non ha quindi inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità (I).  

(I) Si veda l’art. 5, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Civitavecchia
sentenza
24 maggio 2021

Omissis 

Osserva preliminarmente il Tribunale che è destituita di fondamento l’eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dai convenuti con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. per tardiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5,2°. comma, D.Lgs. n. 28 del 2010, atteso che il termine di quindici giorni assegnato è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, e la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo, il procedimento è comunque stato avviato e concluso entro l'udienza di rinvio ed il mancato rispetto del termine non ha quindi inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità.

Rileva ancora preliminarmente lo scrivente magistrato che l’attuale disponibilità, in capo ai convenuti, della consistenza immobiliare per cui è lite – come innanzi individuata– non è oggetto di contestazione tra le parti e può pertanto ritenersi circostanza pacifica e provata [art. 115 c.p.c.].

Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale – da qualificarsi come azione di rivendicazione ai sensi dell’art. 948 c.c.– è infondata e deve essere rigettata, per i motivi di seguito precisati [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000; quanto alla individuazione in concreto del “perimetro” dell’azione reale di rivendicazione, cfr. il principio espresso in Cass. S.U. 7305/2014].

Nel caso di specie, valutata la qualificazione giuridica della domanda nei termini anzidetti e, considerata altresì la specifica contestazione sul punto svolta dai conventi che non consente una attenuazione del rigore probatorio [“il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore”. Cfr. Cass, Sez. III, ordinanza n. 14734 del 7 giugno 2018], per l’accoglimento della domanda giudiziale è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce ovvero è necessario che la parte attrice dimostri la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all’acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.

L’odierno attore non ha né allegato né dimostrato [art. 2697, c. I, c.c., art. 112 c.p.c.] il compimento, in suo favore, dell’usucapione [né con riferimento al disposto di cui all’art. 1158 c.c. né avuto riguardo ai presupposti della fattispecie di cui all’art. 1159 c.c.].

Il titolo prodotto in atti, secondo la prospettazione attorea idoneo a fornire la prova della proprietà del bene oggetto di lite, è un atto di divisione recante rep.

26259 racc. 14364 del 1988 che ha diviso tra i figli di omissis i beni di proprietà materna caduti in successione.

Ebbene, da un lato deve rilevarsi che detto atto non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene cui si riferisce [cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 10/03/2015, n. 4730 secondo cui “l'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione”] e quand’anche si volesse ritenerlo idoneo a fornire la prova del titolo di proprietà, detto atto non attribuisce all’attore il compendio oggetto di causa situato al mappale omissis foglio omissis [art. 5 atto di divisione individua i beni assegnati al omissis] bensì alla sorella omissis [art. 2 del predetto atto].

Dalla documentazione prodotta dalla parte istante, quindi, emerge che l’attore non è proprietario della consistenza immobiliare per cui è lite né in via esclusiva né tantomeno pro quota, la domanda ex art. 948 c.c. è quindi infondata e deve essere rigettata.

Altrettanto infondata è la domanda riconvenzionale svolta dai convenuta, atteso che non risulta maturato il possesso ventennale del compendio oggetto di lite, poiché i coniugi Se. Be. hanno acquistato l’immobile sito omissis, nel cui cortile antistante si trova la porzione di terreno controversa e qualificata come bene comune non censibile, soltanto in data 16.6.1995, pertanto solo da allora può in via astratta ritenersi esercitato un possesso utile ai fini del perfezionarsi dell’usucapione.

Come è noto, per giurisprudenza costante, per poter usucapire un bene comune, il possesso deve essere incompatibile con quello degli altri compossessori: per i beni in "compossesso", infatti, ai fini dell'usucapione, l'utilizzo esclusivo della cosa comune da parte del singolo compossessore non risulta sufficiente, essendo necessaria invece la dimostrazione concreta del possesso esclusivo sul bene comune, apertamente antitetico e chiaramente incompatibile con il possesso altrui, e l'onere della prova grava su colui il quale invoca l'avvenuta usucapione del bene comune (v., tra le altre, Cass. civ. n. 16414/17).

Nel caso di specie i convenuti non hanno fornito la prova del possesso ultraventennale esclusivo del compendio oggetto di causa. Invero la disponibilità che i medesimi avevano della porzione di terreno oggetto del presente giudizio, anche a voler ritenere come dedotto dai convenuti che la recinzione dell’area era avvenuta in data antecedente al 1995, non integrava il possesso rilevante ai fini dell’usucapione, atteso che per stessa ammissione dei coniugi Se.-Be. il rapporto di fatto tra i medesimi e il bene si era instaurato in virtù di contratto di locazione e pertanto era qualificabile come mera detenzione [cfr. Cass. 5551/2005 secondo cui “La presunzione di possesso utile "ad usucapionem" di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente”].

Solo successivamente al 16.06.1995, momento in cui gli odierni convenuti sono divenuti proprietari dell’immobile condotto in locazione, può dirsi che i medesimi hanno iniziato ad esercitare l’animus possidendi, ma non risulta ancora maturato il possesso utile ai fini dell’usucapione, risultando il presente giudizio introdotto nel maggio del 2015. Anche la domanda riconvenzionale deve quindi essere rigettata.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, sussistendo, nel caso di specie, il requisito della cd. “reciproca soccombenza”, ai sensi dell’art. 92, c. II, c.p.c. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado omissis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda attorea; rigetta la domanda riconvenzionale; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della domanda riconvenzionale, ove risultino eseguite, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata; spese compensate.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

8 febbraio 2013

17/13. Eccessiva durata del processi e mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2013)

Come noto, l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali nasce, nelle intenzioni del nostro Legislatore, come strumento di deflazione del contenzioso civile.

I benefici della mediazione sono riscontrabili non solo in termini di soddisfazione delle parti che raggiungono la conciliazione (che, contrariamente a quanto avviene in un processo, è basato su un accordo volontario tra le parti basato sui reali interessi delle stesse), ma anche in termini di durata del procedimento di mediazione: al massimo quattro mesi.

A fronte della nota criticità del nostro sistema giudiziario quanto all’eccessiva durata dei processi, dunque, potrebbe apparire di assoluto vantaggio provare, già prima di adire il giudice, ad intraprendere un percorso di mediazione: quattro mesi, a fronte della durata pluriennale del processo, che possono tradursi:
- in caso di raggiungimento dell’accordo, nella completa definizione della lite;
- in caso di mancato accordo, nella migliore comprensione – in primis – del proprio reale interesse nella lite (interesse di cui molto spesso le parti di una controversia non hanno piena consapevolezza).

Quanto all’eccessiva durata dei processi nel nostro Paese basti guardare la più recente giurisprudenza di legittimità.

Riportiamo al riguardo un abstract della Rivista Navigatore Settimanale del Diritto, fascicolo n. 4 del 2013.


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Corte di Cassazione civ., sez. II, 18-01-2013, n. 1261
Irragionevole durata del processo, procedimento di equa riparazione, irragionevole durata del procedimento di equa riparazione, indennizzo, ammissibilità

Il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, davanti a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per se una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte Europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata (I).

Circa la determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi deve essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni (II).

(I) In senso conforme si veda, di recente, Cass. n. 17686/12 e Cass. n. 5924/12.

(II) Si veda al riguardo, in particolare, Cass. n. 5924/12.

Fattispecie: ricorso depositato presso la Corte d’appello, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domandando l’equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione (introdotto davanti alla Corte d’appello di Roma nel mese di luglio 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di settembre 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di ottobre 2007, con ordinanza depositata nel mese di febbraio 2010) con riferimento al quale l’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla L. n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti. La Cassazione accoglie il ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111 Cost., rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali la medesima legge si applica e di sottrarli, quindi, al regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla Convenzione Europea e dalla Costituzione italiana (la Cassazione osserva che la durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e sette mesi; detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve previsto per il ricorso per cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e otto mesi, spettando dunque un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi Euro 1.250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo). 
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Navigatore Settimanale del Diritto
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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2013

17 settembre 2012

107/12. Osservazioni della Commissione europea sul d.lgs. n. 28 del 2010 nell’ambito della causa C-492/11 (Osservatorio Mediazione Civile n. 107/2012)


Con provvedimento del 21 settembre 2011, il Giudice di Pace di Mercato S. Severino aveva presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia UE tema di mediazione civile (1).

Nell'ambito del relativo procedimento (causa C-492/11), il servizio giuridico della Commissione europea ha presentato alla Corte, in data 2 aprile 2012, proprie osservazioni scritte, formulate alla luce della direttiva 2008/52/CE (2).

In particolare, in tema di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la Commissione ha rilevato che la richiamata direttiva in materia di mediazione non osta ad una normativa nazionale – come quella italiana di cui al d.l.gs. n. 28 del 2010 (3) – la quale prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dette sanzioni, peraltro, a detta della Commissione UE “non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Di contro, la Commissione UE ritiene che la direttiva 2008/52/CE osti ad una normativa nazionale che assortisca il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento; così, difatti, si limiterebbe, “in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice”.

Con riferimento poi alla durata massima prevista del d.lgs. n. 28 del 2010 per la mediazione, la Commissione UE, qualora si tratti di mediazione obbligatoria, ritiene che il termine di quattro mesi non appaia tale “da comportare un ritardo nell’introduzione definizione del successivo giudizio tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie”. Su precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale “stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione di questo diritto suscettibile di ledere la sostanza del diritto stesso”.  

Da ultimo, il servizio giuridico della Commissione europea si è pronunciato sulla questione dell’onerosità della mediazione obbligatoria, osservando che, in linea di principio, la direttiva 2008/52/CE osta ad una normativa nazionale che preveda una mediazione obbligatoria onerosa, spettando tuttavia al giudice nazionale stabilire “caso per caso se i costi della mediazione obbligatoria  siano tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie”.

(1) Si veda Mediazione obbligatoria e principio di tutela giurisdizionale effettiva: rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia (G.d.P. Mercato San Severino 21 settembre 2011http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/02/3712-mediazione-obbligatoria-e.html, in Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).  Al riguardo si rimanda a G. SPINA, Le questioni interpretative sottoposte alla Corte di Giustizia in materia di mediazione civile, in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, Giuffrè, n. 3-4/2012 [ISSN 1121-404X].



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 107/2012

18 luglio 2012

103/12. Mediazione demandata, durata, quattro mesi, termine ordinatorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 103/2012)

=> Trib. Varese 20 giugno 2012

Il tempo di quattro mesi previsto dalla legge come scadenza per la mediazione è un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. La richiesta di rinvio in caso di mediazione ancora in corso può dunque essere accolta (I).

Iter argomentativo:

-         diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori;

-         se è vero che in linea di principio il tempo del processo è sottratto alla disponibilità delle parti, per il caso della mediazione non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso.

(I) si veda l’art. 5, c. 3 e l’art. 6 c. 1 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fattispecie: caso in cui, in seguito all’invito del giudice alla mediazione ex art. 5, c. 3 d.lgs. n. 28 del 2010 con adesione delle parti e conseguente differimento dell’udienza oltre il termine di quattro mesi, decorso tale termine, le parti chiedevano al giudice un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 103/2012

Tribunale di Varese
20 giugno 2012
Ordinanza

omissis

- Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.

- Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, rinvia la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione.

Varese lì 20 giugno 2012

Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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