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PER IL TESTO DI LEGGE AGGIORNATO SI VEDA LA
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Testo del Decreto
legislativo n. 28 del 2010 vigente dall’11 novembre 2014, così come novellato
dal D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L.
162/2014 (I) (II).
Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.
(in Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2010 n. 53).
[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dal Decreto-legge
n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 2013. I passi in
grassetto sottolineato sono
quelli inseriti dal D.L. 132/2014 conv., con mod., in L. 162/2014]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti
della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si
intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata,
svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,
anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in
ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i
destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una
controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il
quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito
con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente
decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli
organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004,
n. 222.
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la
conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni
volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi Dell'articolo 9, nonché modalità di
nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto
e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità
telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza
presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso
il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento
dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto
tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene
l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata
allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, informa la parte
della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il
processo
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito
dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito
in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La
presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla
data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di
entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda
di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di
appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di
mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non
è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude
senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in
ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la
trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di
procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva al fine della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis
del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma,
del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo
penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto
costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La
domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto,
fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le
parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria
dell'organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma I decorre dalla data
di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello
fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo
periodo del comma Ibis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo
del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis
e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il
primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito
della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi,
fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza
dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore,
sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro
avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione
e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso
la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1,
ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve
prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli
esperti.
4-bis. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al
procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio
servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione
e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è
altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni
acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle
stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può
essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad
altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del
codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto
applicabili.
Art. 11
Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il
mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo
medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento
del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa
le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle
parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di
risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo
delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni
rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al
comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si
forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o
la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono
uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del
codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione
del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere
il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli
obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore
forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello
stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle
parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la
segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo
richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e
dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al
periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del
codice di procedura civile. In
tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza
di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine
pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della
direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario
l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione
della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il
giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice,
se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione,
le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli
arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto
di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla
prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire
compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è
designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal
regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti
delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della
mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel
rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta
organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile
dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il
regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la
mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista
dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei
formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie
di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle
materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere
iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione
di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono
specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la
determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con
appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino
all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e
23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima
data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il
proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal
presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il
rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le
tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione
nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione
degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello
sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono
di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la
propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del
codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di
formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e
dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico,
per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera
o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal
presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite
al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma
7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei
commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è
dovuta per la parte eccedente.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e
5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità
spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di
ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le
maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per
cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle
indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di
procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5-bis. Quando la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero
è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto,
all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria
a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del
primo incontro, nessun compenso é dovuto per l'organismo di mediazione.
6. Il Ministero della giustizia provvede,
nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle
mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di
mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la
determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennità può essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e
7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia»
di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta
acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura
finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico
giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono
istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda,
nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini
professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono
istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione
del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai
decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli
organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito
d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro
cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di
insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del
Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato
l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno
precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta
effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in
misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti
dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica
all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal
termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via
telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi
importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a
pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi
d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il
credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione
netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori
entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle
risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in
particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e
sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il
seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a
tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,
nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi
alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I
procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli
previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non
riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 61/2014