DIRITTO D'AUTORE


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31 maggio 2023

23/23. Mediazione e riforma Cartabia: SPINA, Atto di citazione: l'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2023)


Atto di citazione: l'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità

di Giulio SPINA

 


Il contributo integrale – estratto da G. SPINA, Commento all’art. 163 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano-Roma, 2023 – è pubblicato nel Settimanale Cartabia n. 8 del 2023 (estratto digitale de LaNuovaProceduraCivile)


NDR: Per approfondimenti si segnala anche lo Speciale dell'Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022


Con il d.lgs. 149 del 2022 di riforma del processo civile è stato inserito un nuovo elemento dell’atto di citazione, ovvero “l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento[1].

Si tratta del nuovo num. 3-bis), del medesimo comma 3 in commento.

Il nuovo requisito richiede, da parte dell’attore, una triplice valutazione operativa:

-         la prima consiste nell’identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità;

-         la seconda riguarda il come superare la detta condizione di procedibilità;

-         la terza concerne le modalità con cui indicare nell’atto il detto superamento.

In via preliminare, può osservarsi come trattasi di requisito eventuale dell’atto di citazione in quanto la norma reca l’inciso “nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità”. Pertanto, svolta l’indagine in ordine a tale aspetto, dovrà procedersi, in base all’assoggettamento o meno della domanda giudiziale ad una condizione di procedibilità, all’inserimento o meno dell’indicazione in parola, ferma restando la possibilità per l’avvocato (valutandone pro e contro, a livello strategico) di inserire la detta indicazione in ogni caso (quindi anche nelle ipotesi di non sussistenza di alcuna condizione di procedibilità).

 

Quanto all’identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità basti in questa sede fare riferimento agli istituti della mediazione civile e della negoziazione assistita.

Entrambi tali due istituti prevedono alcune ipotesi in cui le parti sono obbligate a tentare la via stragiudiziale prima di adire l’autorità giudiziaria a pena dell’improcedibilità della domanda: si tratta, quindi, di ipotesi di giurisdizione condizionata. In estrema sintesi, se la condizione di procedibilità non è soddisfatta, il giudice, senza decidere la causa nel merito, emette una sentenza in rito di improcedibilità della domanda.

Rimandando a quanto già osservato nel primo paragrafo di commento all’art. 163 c.p.c. in merito alla costituzionalità di tale ipotesi di giurisdizione condizionata, quanto alla mediazione civile, si osserva quanto segue.

La disciplina della mediazione prevede alcune materie con riferimento alle quali la mediazione è, per così dire, obbligatoria (mediazione obbligatoria ante causam): in estrema sintesi, a norma dell’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, come riformata ad opera del d.lgs. 149/2022[2], chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia vertente in una di tali materia è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione[3]. In tali materie, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale[4].

Al riguardo è appena il caso di segnalare come, con riferimento al caso di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito, sia stato di recente confermato che l'emissione della sentenza di rito di improcedibilità della domanda giudiziale non produce giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) cosicché, salvo che nelle more non sia stato emesso provvedimento idoneo al giudicato (così nel processo di appello rispetto alla sentenza di primo grado, ovvero nell'opposizione a decreto ingiuntivo), e non siano maturate decadenze o prescrizioni sostanziali, la parte interessata ben potrà introdurre nuovo giudizio[5].

Ciò posto, al fine di identificare se una domanda rientra nell’alveo applicativo della mediazione c.d. obbligatoria assume ancora una volta rilievo l’indagine in ordine al petitum sostanziale ed alla causa petendi: è al contenuto dell’atto, si ritiene, che occorre fare riferimento al fine di comprendere se una determinata controversia rientri o meno nella disciplina della mediazione obbligatoria.

Pertanto, nell’indagine circa la perimetrazione applicativa della detta disciplina speciale[6], si dovrà, con riferimento al singolo caso concreto, fare riferimento, a prescindere dalla eventuale qualificazione giuridica indicata dalle parti, ai fatti e alle domande proposte delle parti, e dunque al contenuto sostanziale delle pretese e alla natura delle situazioni dedotte in controversia. Dovrà quindi preferirsi un’indagine interpretativa caso per caso, che consideri il piano sostanziale, piuttosto che quello formale e che, ad ogni modo, ponga l’accento sul concreto rapporto dedotto dalle parti[7].

 

Quanto al secondo profilo d’indagine...

 

Il contributo integrale – estratto da G. SPINA, Commento all’art. 163 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano-Roma, 2023 – è pubblicato nel Settimanale Cartabia n. 8 del 2023 (estratto digitale de LaNuovaProceduraCivile)

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


[1] Tale novella normativa, giusto il disposto di cui alla disciplina transitoria di cui all’art. 35, d.lgs. 139/2022, come novellata dalla c.d. manovra 2023 (l. bilancio 29 dicembre 2022, n. 197), ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.

[2] Per approfondimenti sulle novità in tema di mediazione si veda altresì SPINA, Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022, nonché Riforma processo civile, mediazione: tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022.

[3] Si tratta, come previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, riformato nel 2022, delle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Si segnala al riguardo che per le novità introdotte alla disciplina della mediazione c.d. obbligatoria (artt. 5 e ss, d.lgs. 28/2010) dalla riforma del 2022, è previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 41, d.lgs. 149/2022, come novellate dalla c.d. manovra 2023 (legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197), che esse si applichino a decorrere dal 30 giugno 2023.

[4] Al riguardo la disciplina di cui agli artt. 5 e ss. d.lgs. 28/2010 cit., come riformati nel 2022, prevede quanto segue:

-         l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal  giudice non oltre la prima udienza;

-         il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, d.lgs. cit. (secondo cui, come riformato con d.lgs. 149/2022, con disposizione con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti);

-         a tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

[5] Trib. Firenze, 14 marzo 2022 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2022); si osserva al riguardo che tale principio risulta applicabile anche al caso della mediazione c.d. obbligatoria (nonché alla negoziazione assistita), sebbene si tratti di pronuncia relativa al caso, non di mediazione ante causam, ma di mediazione demandata dal giudice; ipotesi in cui il giudice nel corso del processo, e non prima, nonché in qualunque materia esso verta, con il solo limite che si tratti di diritti disponibili può disporre l'esperimento di un procedimento di mediazione che diviene in tal modo, secondo la previsione normativa sia precedente sia successiva alla riforma del 2022 (in tal caso si fa riferimento all’5-quater, d.lgs. 28/2010) condizione, sebbene sopravvenuta, di procedibilità della domanda giudiziale.

[6] È appena il caso di segnalare che mediazione e negoziazione assistita non esauriscono tutte le ipotesi di improcedibilità della domanda, così come vi sono altre materie che, pur non esplicitamente richiamate dall’art. 5, d.lgs. 28/2010, possono soggiacere alla disciplina della mediazione obbligatoria. Si pensi, in particolare, alle controversie in tema di responsabilità sanitaria di cui alla l. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco), il cui art. 8 dispone che, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità ivi prevista, l’esperimento del tentativo di conciliazione tramite l’istituto della mediazione civile costituisce alternativa valida allo svolgimento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c.

[7] È appena il caso di segnalare come alla medesima conclusione, peraltro, si possa giungere osservando la questione dal punto di vista sostanziale (logica interpretativa che però si attaglia forse meglio alle controversie connesse alla regolazione di una questione contrattuale; meno a quelle in tema risarcimento del danno); la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, infatti, può essere analizzata sia dal punto di vista processuale, ponendo l’attenzione sul termine “controversia”, sia da quello sostanziale, facendo invece riferimento al termine “materia”; d’altronde, se da un lato può essere più agevole ragionare dal punto di vista processuale, prendendo dunque in considerazione l’oggetto delle domande delle parti (quando si parla, ad esempio, di responsabilità), dall’altro potrebbe risultare più appropriato fare riferimento al contenuto del rapporto sostanziale o negoziale intercorrente tra le stesse (quando si parla, ad esempio, di materia condominiale o di contratti bancari). Anche in questi casi, ad ogni modo, oggetto d’indagine dovrà essere il contenuto concreto (sebbene non dell’oggetto della domanda come quando si analizza la questione al punto di vista processuale, ma) del rapporto giuridico intercorrente tra le parti (basti segnalare come al riguardo rilevi l’elemento della causa del contratto). Si rimanda al riguardo a Spina, Brevi note sull’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2012, nonché; Spina, L’obbligatorietà della media-conciliazione ex d.lgs. 28/10 nel processo locatizio ex art. 447-bis in E. Bruno, V. Vasapollo (a cura di), Codice delle locazioni, Parte II – Disciplina processuale, Padova, 2012, p. 576 e ss.

20 maggio 2023

22/23. In mediazione si può chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale: la pretesa risarcitoria generica o inferiore alla domanda giudiziale comporta l’improcedibilità? (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2023)

=> Tribunale di Treviso, 6 ottobre 2022

 

L'obbligo stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 28/2010 va riferito al nucleo della controversia, e non necessariamente anche a domande risarcitorie di carattere accessorio che è del tutto prevedibile siano avanzate con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva delle parti, cioè nella fase giudiziale.

Seppur in fase di mediazione venga chiesto di meno rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria sia volutamente generica, ciò non permette di affermare l'improcedibilità in prima udienza; difatti, è fisiologico che nella fase della mediazione - anche in via di istanza - si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale. Diversamente, verrebbe del tutto vulnerata la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale (A ciò aggiungasi che la resistente, non partecipando alla procedura conciliativa stragiudiziale, si è negata qualsivoglia possibilità di approfondimento riguardo al completo intendimento della controparte).

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Treviso

Sentenza

6 ottobre 2022

 

Omissis

 

Preliminarmente, quanto all'eccepita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento da parte del ricorrente del tentativo di mediazione obbligatoria, l'eccezione risulta infondata, visto che il procedimento di mediazione è stato correttamente avviato, con conseguente verificazione dell'adempimento obbligatorio ex lege; infatti, l'obbligo stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 28/2010 va riferito al nucleo della controversia, e non necessariamente anche a domande risarcitorie di carattere accessorio che è del tutto prevedibile siano avanzate con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva delle parti, cioè nella fase giudiziale. Nel caso di specie, era stato preventivamente attivato, alla fine del 2020, dall'odierna ricorrente un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la resistente risulta essersi costituita (cfr. doc. 10 resistente) e dove, peraltro, era indicato lo scaglione di valore entro il quale rientrava la domanda (5.200,00 - 26.000,00, cfr. doc. 16 ricorrente); pertanto, non può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui la mancata indicazione del quantum della domanda risarcitoria nell'invito alla mediazione le avrebbe precluso ogni possibilità di approntare un'adeguata difesa.

A ciò aggiungasi che la resistente, non partecipando alla procedura conciliativa stragiudiziale, si è negata qualsivoglia possibilità di approfondimento riguardo al completo intendimento della controparte. Del resto, seppur in fase di mediazione venga chiesto di meno rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria sia volutamente generica, ciò non permette di affermare l'improcedibilità in prima udienza; è fisiologico, infatti, che nella fase della mediazione - anche in via di istanza - si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale. Diversamente, verrebbe del tutto vulnerata la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale.

L'eccezione proposta da parte resistente è, quindi, infondata e va respinta.

Quanto all'eccepita inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal resistente, l'eccezione di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento.

Infatti, essa non è stata accompagnata dalla necessaria richiesta di spostamento dell'udienza prevista dagli artt. 416 e 418 c.p.c. per il rito locatizio.

Per questo motivo, la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente è inammissibile.

Nel merito, è pacifico che il conduttore non abbia provveduto a corrispondere i canoni di locazione dovuti per i mesi da aprile 2020 ad agosto 2020 e per il periodo 1-20 settembre 2020, sino all'intervenuto rilascio dell'immobile, per un importo pari a complessivi 6.049, 90 (cfr. pag. 9 ricorso, oltre a pag. 19 comparsa di costituzione del resistente), nulla essendo stato allegato dalle parti con riferimento all'eventuale successivo pagamento dei canoni scaduti.

La resistente afferma di non aver adempiuto all'obbligazione di versare i canoni di locazione per il periodo di cui sopra essenzialmente per due ragioni, vale a dire a causa delle restrizioni imposte per il contrasto alla nota pandemia da Covid-19 che hanno determinato la chiusura forzata dell'attività di parrucchiera dalla stessa esercitata nell'immobile locato nonché a causa dei vizi asseritamente presenti nell'immobile e mai risolti dal locatore, che avrebbero impedito il pieno godimento dell'immobile da parte del conduttore.

Entrambe le eccezioni sollevate dalla resistente sono, tuttavia, infondate e non possono trovare accoglimento. omissis

Quanto alla domanda del locatore avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, quantificata in 6.405, 78 (pari a sei mensilità), è pacifico che la conduttrice abbia comunicato alla locatrice la volontà di rilasciare l'immobile locato "nel minor tempo possibile" con la missiva datata 10.8.2020 (cfr. doc. 5 ricorrente), ancor prima che con la lettera del 15.9.2020, di pochi giorni antecedente all'effettiva riconsegna delle chiavi del locale.

Poiché, ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione (cfr. doc. 1 ricorrente), la conduttrice poteva recedere liberamente dal contratto in ogni momento, con un preavviso di sei mesi, detto termine semestrale deve essere computato dal 17.8.2020 (data in cui la citata missiva fu ricevuta dal locatore, cfr. doc. 23 resistente).

Conseguentemente, la domanda del ricorrente risulta parzialmente meritevole di accoglimento, con riferimento al solo periodo residuale intercorso tra il rilascio dell'immobile (20.9.2020) e la scadenza di dette termine semestrale (17.2.2021), ovvero per 5 mensilità, anziché 6, come richiesto, e per un importo pari ad € 5.338,15 (1.067,63 x 5 mensilità).

Con riferimento alla domanda di rimborso della somma di 197, 15 a titolo di tassa per il rinnovo del contratto e per la sua risoluzione, essa non può trovare accoglimento in quanto l'esborso non è provato.

Parte ricorrente, infatti, allega di aver provveduto al pagamento di detta somma e, nel proprio atto introduttivo (cfr. p. 9 ricorso), cita i docc. 26 e 27 a fondamento della propria allegazione; tuttavia, tali documenti non risultano depositati tra gli atti del presente giudizio, all'interno della cartella zippata allegata al ricorso.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'immobile locato, il consulente tecnico d'ufficio, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ante causam R.G. n. 7652/2020, ha stimato il costo di ripristino dell'immobile già locato alla resistente nell'importo complessivo di Sentenza n. 1871/2022 pubbl. il 06/10/2022 RG n. 7361/2021 6.875, 00, IVA esclusa, così ripartito (cfr. pagg. 12/13 relazione c.t.u. sub doc. 17 ricorrente): -  € 150,00 + IVA per la rimozione, l'asporto e l'eliminazione della pellicola presente sulla vetrina, degli specchi e dello scaffale; - € 960, 00 + IVA ed € 3.240,00 + IVA per il ripristino della pavimentazione, con asporto della precedente e posa di nuova pavimentazione a causa della difficoltà di reperire piastrelle della stessa tipologia di quelle presenti, stante la vetustà delle stesse; - € 150,00 + IVA per la rasatura e la stuccatura dei fori presenti nel controsoffitto e nelle pareti; - € 570,00 + IVA per il ripristino del quadro elettrico e la posa di nuove placche in sostituzione di quanto asportato (di cui 450, 00 + IVA per il ripristino del quadro elettrico ed € 120,00 + IVA per la posa delle placche); - € 945,00 + IVA per il taglio dell' intonaco sulle pareti interessate dall' umidità di risalita, l' applicazione di idoneo prodotto deumidificante/isolante e la successiva intonacatura; - € 560,00 + IVA per la ritinteggiatura delle pareti; - € 300, 00 + IVA per l'eliminazione delle pareti in cartongesso e asporto dei materiali di risulta in discarica.

Nell'odierno giudizio, tuttavia, il ricorrente non chiede il pagamento delle somme relative alla ritinteggiatura delle pareti (peraltro l'art. 7 del contratto stesso prevedeva che l'immobile fosse riconsegnato non ritinteggiato), all'eliminazione delle pareti in cartongesso e all'asporto dei relativi materiali, al taglio dell'intonaco, all'applicazione dell'idoneo prodotto deumidificante/isolante e alla successiva intonacatura, ma soltanto di quelle inerenti l'asporto della pellicola presente sulla vetrina, dei sei specchi e dello scaffale, il ripristino della pavimentazione, la rasatura e la stuccatura dei fori, il ripristino del quadro elettrico e la posa di nuove placche, tenendo conto degli importi medio tempore effettivamente spesi per l'esecuzione di dette attività, quantificati in € 3.153,90, IVA inclusa.

A tale proposito, il ricorrente si è limitato a chiedere l'acquisizione in giudizio della citata relazione peritale redatta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, che attesta la sussistenza di alcuni danni, mentre la resistente ha formulato alcuni capitoli di prova, ritenuti inammissibili, volti a dimostrare che sin dall'inizio del rapporto l'immobile non si trovava in ottimo stato locativo, con particolare riferimento al quadro elettrico e alla salubrità dei locali concessi in locazione.

In merito al risarcimento dei danni che si verifichino nell'immobile locato, in base a giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018), incombe sul locatore l'onere della prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè del deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità.

Peraltro, è nozione pacifica che, tra i danni arrecati all' immobile dei quali il locatore è ammesso a chiedere il risarcimento al termine della locazione, non rientrino i deterioramenti dovuti al normale uso dell'immobile medesimo da parte del conduttore.

Tali principi devono trovare applicazione nel caso di specie. Orbene, quanto alle condizioni del pavimento, il CTU ha verificato il danneggiamento di alcune piastrelle. Atteso che il danneggiamento riguarda solo alcune piastrelle, e non un'intera parte della pavimentazione del locale, il danno ora in esame pare potersi qualificare come normale deterioramento dovuto all'uso ultraventennale dell'immobile oggetto di causa da parte della conduttrice, che lo occupava dal 1998, essendo subentrata nel rapporto ad altra precedente conduttrice e titolare dell'azienda.

Il ricorrente non ha, dunque, alcun diritto risarcitorio in merito. Infatti, sul conduttore, per espressa previsione di legge e costante giurisprudenza, incombe il doveroso obbligo di riconsegnare l'immobile nello stesso stato in cui lo ha ricevuto inizialmente, senza essere responsabile per l'ordinario stato di usura del bene. Il conduttore, quindi, deve sì essere custode diligente dell'immobile, limitandosi ad utilizzarlo secondo le sue caratteristiche e per l'uso pattuito, ma non può ritenersi tenuto a risarcire alcun degrado che sia mera conseguenza del suo normale uso (in questo senso, ex multis, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6882 del 08/03/2019).

Quanto ai fori presenti nel controsoffitto e nelle pareti, accertati dal CTU in corso di causa, vale analogo discorso.

Infatti, anche alla luce dell'attività regolarmente svolta da parte della conduttrice nei locali ad essa locati, è certo plausibile che siano stati operati alcuni piccoli fori sulle pareti, strumentali ad appendere degli scaffali sospesi alle pareti o altri supporti - verosimilmente fissati tramite viti a pressione - necessari all'attività di parrucchiera.

Sicché la stuccatura e rasatura degli stessi rimane a carico del locatore. Per quanto concerne il costo di rimozione, asporto ed eliminazione della pellicola presente sulla vetrina, dei sei specchi e dello scaffale, la fattura dimessa in giudizio dal ricorrente sub doc. 20 riguarda soltanto la rimozione delle specchiere, rispetto alle quali, sulla base delle allegazioni delle parti, non è dato comprendere quando siano state installate nell'immobile locato, in specie se prima o dopo la consegna dei locali all'attuale conduttrice.

Tuttavia, in entrambi i casi il costo della rimozione delle specchiere non può essere addossato alla resistente. Infatti, ove queste ultime fossero preesistenti al subentro della G.XXX, la rimozione delle suddette non potrebbe, evidentemente, considerarsi onere ricompreso nell'obbligo di riconsegnare l'immobile nello stato in cui le fu consegnato.

Viceversa, ove fossero state da questa installate, troverebbe applicazione l'art. 8, comma secondo, del contratto di locazione, in forza del quale queste ultime andrebbero considerate acquisite alla proprietà della ricorrente, e, di conseguenza, la spesa per la loro rimozione resterebbe a suo carico, visto che il loro asporto avrebbe necessariamente danneggiato i muri su cui erano installate.

In ogni caso, considerato che è pacifico che la pellicola presente sulla vetrina sia stata apposta dalla resistente, il costo di rimozione, per come ritenuto congruo dal c.t.u. all'esito del contraddittorio tra le parti e, dunque, nella misura di 150, 00, oltre IVA al 22%, e, dunque, per € 183,00 può essere riconosciuto al ricorrente.

Quanto all'ulteriore costo richiesto dal ricorrente per la custodia delle suddette specchiere, quantificato nel ricorso nell'importo di € 1.134,60 sino al 31.12.2021, il ricorso non può trovare accoglimento sotto tale profilo, visto quanto già rilevato in ordine all' assenza di un obbligo per la conduttrice di rimozione delle specchiere.

In ogni caso, la spesa di custodia non potrebbe comunque essere addossata alla conduttrice, considerato che il ricorrente ha diffidato la resistente al loro ritiro entro 8 giorni con missiva del 15.11.2021 (cfr. doc. 34 ricorrente), successiva di più di un anno al rilascio dei locali, avvertendola che decorso detto periodo egli si sarebbe ritenuto libero di assumere le conseguenti iniziative: atteso che mai la conduttrice ha risposto a della diffida né ha manifestato alcun interesse al ritiro delle specchiere (avendo, anzi, espressamente optato per il loro smaltimento, cfr. doc. 18 resistente), il costo per la loro conservazione, derivante da una pattuizione intercorsa tra la ricorrente e la terza omissis, non può certo essere posto a suo carico.

Con riferimento al quadro elettrico, le doglianze di parte ricorrente sono fondate e il costo di rimessione in pristino del medesimo va risarcito al locatore da parte resistente.

Infatti, dalla documentazione in atti (cfr. docc. 12, 37 ricorrente, docc. 20, 27 resistente) si evince che sia il locatore sia il conduttore si sono premurati di far eseguire, nel 2014 (verosimilmente proprio a seguito delle missive inviate dalla conduttrice, documentate sub docc. 3 e 5 resistente), degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico e delle relative prese (oltretutto rivolgendosi alla medesima ditta, la omissis di omissis); dunque, non è possibile affermare il diritto della resistente di asportare quadro elettrico e prese di corrente una volta terminato il rapporto, operazione peraltro non eseguibile senza danneggiare i locali, contrariamente a quanto sostenuto dalla conduttrice. Parte resistente, del resto, allega di avere commissionato, all'epoca del suo subentro nell'immobile, la realizzazione del quadro elettrico, delle prese e dei differenziali perché l'impianto non era a norma, ma non documenta in alcun modo l'effettuazione della relativa spesa.

Tuttavia, poiché parte ricorrente allega di aver sostenuto, a detto titolo, una spesa maggiore di quella indicata dal CTU nella propria relazione, ritenuta congrua all' esito del contraddittorio tra le parti, essa ha diritto al minor importo rispetto a quello richiesto, pari ad € 570,00 + IVA, quantificato dal c.t.u. e, dunque, ad 695, 40, IVA compresa.

Quanto alla domanda di parte ricorrente relativa al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione della canna fumaria e la rimozione delle tubazioni realizzate dalla conduttrice, essa è fondata e merita di trovare accoglimento, così come la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dal locatore per il sopralluogo eseguito dall'omissis presso l'immobile oggetto del contratto, per gli importi richiesti (cfr. docc. 14, 25 ricorrente), pari ad € 183,00 ed € 43,00; si tratta, invero, rispettivamente, di opere di ordinaria manutenzione che gravano sulla conduttrice, sia ai sensi dell'art. 1576 c.c. sia in base all'espressa pattuizione di cui all'art. 8 del contratto, ovvero di innovazioni che, sempre ai sensi dell'art. 8, dovevano essere rimosse a sue spese o, ancora, di un sopralluogo che si è reso necessario in base alle doglianze, poi rivelatesi infondate, della conduttrice medesima. Per tutti i predetti motivi, parte resistente viene condannata a corrispondere a parte ricorrente tutti gli importi sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite per il presente giudizio vanno poste a carico della parte resistente, soccombente con riferimento a quasi tutti le domande formulate nei suoi confronti, e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del criterio del "decisum" (cfr. SS.UU Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1 , del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale) e della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti  depositati, dell'assenza di attività istruttoria, in misura pari agli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria per i giudizi di cognizione ordinaria, per l'importo di € 2.547,00, oltre alle spese e al compenso per l'attivazione del procedimento di mediazione, in misura pari all' importo medio, pari ad 441,00.

Considerato che nel procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam il ctu aveva quantificato nell'importo di € 6.875,00, IVA esclusa (€ 8.387, 50 IVA inclusa), i costi di ripristino dei locali, necessari affinché essi potessero essere nuovamente locati, e che lo stesso ricorrente, nell'odierno giudizio, si è limitato a chiedere il ristoro a detto titolo del solo importo di 3.153, 9., IVA compresa, di gran lunga inferiore, e che, peraltro, la sua domanda risarcitoria è stata accolta per un importo inferiore e pari ad e 878,40, le relative spese legali e tecniche sostenute (quantificate dal ricorrente nell'importo di € 6.416,74, da ritenersi congruo) vengono poste a carico della parte resistente soccombente per la sola quota di 1/10 e , dunque, per l'importo di € 641,00 (comprensivo della rifusione di una sola minima parte del compenso liquidato a favore del CTU omissis, anticipato dal ricorrente).

 

PQM

 

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna parte resistente omissis, al pagamento in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 878,40 a titolo di risarcimento dei danni subiti; condanna parte resistente omissis, titolare della ditta individuale omissis, al pagamento in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 6.049,90 a titolo di canoni di locazione scaduti e non versati; condanna parte resistente omissis, al pagamento in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 5.338,15 a titolo di indennità di mancato preavviso; condanna parte resistente omissis, titolare della ditta individuale omissis, alla rifusione in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 183,00 a titolo di spese da quest' ultimo sostenute per la manutenzione della canna fumaria e l'eliminazione delle tubazioni poste in essere dalla conduttrice; condanna parte resistente omissis, titolare della ditta individuale omissis, alla rifusione in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 43,00 a titolo di spese da quest' ultimo sostenute per il sopralluogo dell'U2 presso l' immobile oggetto del contratto; condanna parte resistente omissis, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente omissis, liquidate nell'importo di € 2.547,00, oltre ad € 264,00 a titolo di spese vive e alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con riferimento al presente giudizio; nell'importo di € 441,00, oltre ad € 48,80 a titolo di spese vive e alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con riferimento al procedimento di mediazione obbligatoria; nell'importo onnicomprensivo di € 1.000,00 con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

28 aprile 2023

17/23. Mediazione obbligatoria, il termine di 15 giorni non ha natura perentoria: rileva l’utile esperimento della procedura entro l'udienza fissata dal giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2023)

=> Corte di Cassazione, 31 marzo 2023 

Un recente arresto di legittimità (Cass. 40035/2021) ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l'esperimento della mediazione, affermando che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. Detto principio si riferisce alla mediazione delegata, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege (I).

(I) Per il principio richiamato in massima si veda Mediazione demandata, termine di 15 giorni, natura non perentoria: ai fini della condizione di procedibilità rileva l’utile esperimento della procedura entro l'udienza fissata dal giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2022)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Cote di cassazione
sezione I
ordinanza n. 9102
31 marzo 2023


Omissis


omissis proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di omissis società Cooperativa (successivamente divenuta omissis Banca spa) contestando le pretese creditorie della banca in quanto illegittime ed infondate.

Il Tribunale di Modena dichiarò improcedibile l'opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato; sull'impugnazione di omissis, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'appello aderendo all'impostazione del Tribunale circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibili in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma.

Hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi omissis; omissis Banca spa ha svolto difese mediante controricorso.

 

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano "violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., in riferimento alla L. 22 del 2010 art. 5, comma II in tema di mediazione delegata ed all'art. 152 e 154 c.p.c. relativamente alla declaratoria illegittima della perentorietà del termine di gg 15 per l'avvio della mediazione delegata". Si contesta l'attribuzione della natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione, evidenziandosi in ogni caso che nella fattispecie in esame la domanda di mediazione fu proposta con un ritardo di alcuni giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si esaurì nel mese di ottobre 2016, ben prima celebrazione dell'udienza, fissata nel febbraio 2017, sicché, in concreto, nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta "violazione e falsa applicazione della L. 22 del 2010, art. 5, comma II, con riferimento all'art. 360 c.p.c. nr 3 - vizio della motivazione - Mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 1 comma nr 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", si argomenta che i giudici di seconde cure pur avendo, in sostanza, ritenuto che non vi è stata alcuna dilatazione dei tempi processuali, ne hanno tratto opposte conseguenze incorrendo quindi in una motivazione illogica e contraddittoria.

2. Va rigettata la pregiudiziale eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente.

2.1. Secondo il principio ormai consolidato, la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies (cfr. Cass. n. 21597/2017, 20747/2018 24568 /2018 e 2225/2022).

2.2 Nel caso in esame è stata fornita dalla controricorrente documentazione, trascritta nel controricorso, delle relate di notifica a mezzo pec e delle stampe delle mail di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione contenenti: "relata di notifica Pec.pdf.p7m" e "sentenza.duplicato informatico.pdf" ma non è stata allegata copia conforme su supporto analogico della sentenza i cui estremi non sono stati neanche indicati nel messaggio di consegna.

2.3 La documentazione prodotta e', quindi, incompleta e non idonea a fornire la prova certa del perfezionamento della notificazione della sentenza, con la conseguente mancata applicazione del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa.

3. Passando al merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati.

3.1 Come accertato dalla Corte di Appello non è in discussione il fatto che i ricorrenti hanno promosso la mediazione in data 13/9/2016, oltre il termine di giorni 15, assegnato dal giudice istruttore con ordinanza comunicata in data 5/8/2016, così come è pacifico che lo svolgimento della mediazione ha avuto luogo e si è esaurito nell'ottobre del 2016, ben prima della celebrazione dell'udienza di rinvio fissata per il 17/2/2017.

3.2 La questione controversa e', quindi, costituita dalla natura perentoria o meno del termine del termine di 15 giorni concesso per l'esperimento del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5.

3.3 Al riguardo è intervenuto un recente arresto di questa Corte (cfr. Cass. nr 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l'esperimento della mediazione, fissando il seguente principio: "ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione".

3.4 Secondo quanto affermato dalla Corte le ragioni circa la non perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono: a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni; b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso; c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione; e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.

3.5 Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, comma 2 dell'art. 5, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione.

3.6 Nel caso di specie, l'intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall'emissione dell'ordinanza di remissione all'udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell'udienza di rinvio.

3.7 Ha, quindi, errato la Corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.

3.8 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, per l'esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

PQM

 

La Corte accoglie ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 marzo 2023

12/23. BARNI, Difformità tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio: quali conseguenze sull’impugnazione della delibera assembleare? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2023)

Difformità tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio:
quali conseguenze sull’impugnazione della delibera assembleare?

di Edoardo Luigi BARNI
Mediatore Civile e Commerciale, 
Amministratore di Sostegno, Curatore di Eredità Giacenti 

Introduzione al tema  

Tra le questioni più delicate in materia di mediazione civile e commerciale, si può certamente annoverare quella inerente alla relazione, sul piano contenutistico, tra l’istanza di mediazione, ovverossia l’atto mediante il quale si instaura il procedimento descritto e disciplinato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e l’atto introduttivo del successivo giudizio. L’importanza di tale questione è legata anche e soprattutto al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale espressamente prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e da intendersi nel senso che vi è l’obbligo, in capo a chi intenda esperire in sede giudiziale un’azione relativa ad una controversia attinente ad una delle materie elencate dalla medesima disposizione normativa, di esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione ai sensi del succitato decreto. 

Il presente contributo si propone, anzitutto, di trattare il tema della relazione, quanto a contenuti, tra l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del successivo processo, con particolare attenzione ad una recente pronuncia del Tribunale di Roma ed operando un raffronto tra le rispettive disposizioni normative di riferimento, al fine di mettere a fuoco fino a che punto il contenuto dell’atto propulsivo del giudizio possa discostarsi da quello dell’istanza mediante la quale si è precedentemente dato avvio al procedimento di mediazione affinché possa comunque ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010. In secondo luogo, focalizzandosi su controversie in materia condominiale, che notoriamente costituisce una delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, si intende, sempre con riferimento alla giurisprudenza (e soprattutto a quella più recente ), individuare fino a che punto è tollerabile lo scostamento di contenuti in ipotesi di impugnazione di delibera assembleare. 

Gli elementi riguardo ai quali vi deve essere simmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo 

Nell’ambito della giurisprudenza di merito sul tema, la sentenza Trib. Mantova, 22 gennaio 2019, in Osservatorio Mediazione Civile, n. 49/2019 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/21680), aveva affermato che, nel caso di specie, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale dovesse considerarsi avverata dal momento che sussisteva, tra il procedimento di mediazione svoltosi precedentemente e il giudizio, piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum, a nulla rilevando invece la circostanza che parte attrice, nella domanda di mediazione, avesse quantificato in maniera diversa le somme richieste rispetto all’atto di citazione. Ciò in quanto, come sottolineato dal Tribunale di Mantova, parte istante, al fine di giungere alla conciliazione, può ben chiedere, in sede di mediazione, meno di quello che chiederebbe in sede giudiziale, mentre a rilevare davvero è che parte convenuta sia posta nelle condizioni di avere, già in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti a fondamento della pretesa fatta valere da controparte, così da poter valutare l’opportunità o meno della conciliazione. 

La questione concernente la relazione che deve intercorrere, sul piano dei contenuti, tra istanza ( o, se si preferisce, domanda ) di mediazione e atto introduttivo del successivo ed eventuale giudizio è stata trattata, in maniera più ampia, dalla sentenza Trib. Roma, 11 gennaio 2022, n. 259 (il cui testo è presente in misura integrale su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/vi-deve-essere-simmetria-tra-il-contenuto-dell-istanza-di-mediazione-l-atto-introduttivo-del-giudizio-1083.aspx, e di cui vi è un commento su https://www.condominioweb.com/deve-esserci-corrispondenza-tra-listanza-di-mediazione-e-la-citazione.18962), relativa ad una controversia in ambito condominiale, e pertanto attinente ad una delle materie per le quali si prevede la mediazione obbligatoria ex lege, dovendo quindi l’eventuale esperimento dell’azione giudiziale essere necessariamente preceduto da un tentativo di mediazione. Tralasciando momentaneamente profili specifici inerenti all’ipotesi di impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, costituenti oggetto del paragrafo successivo, ci si concentra ora sulle disposizioni normative di riferimento per quanto riguarda l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del processo, operando un raffronto tra le stesse. 

Per quanto concerne la domanda di mediazione, la disposizione che deve essere presa in esame, tra quelle facenti parte del tessuto normativo del D. Lgs. 28/2010, è l’art. 4, avente appunto rubrica “Accesso alla mediazione” e che, al comma 1, individua l’ambito territoriale ove deve essere ubicato l’organismo presso cui viene depositata l’istanza, tenendo conto che, con la Riforma Cartabia, è stata inserita, tra il primo e l’ultimo periodo di tale comma, la previsione secondo cui vi è la possibilità, su accordo delle parti, di derogare alla competenza dell’organismo. La stessa disposizione normativa specifica poi, al comma 2, i contenuti essenziali dei quali la domanda di mediazione non può difettare. Si tratta dell’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa. 

Per quanto concerne invece l’atto introduttivo del processo, occorre innanzitutto fare riferimento ad una disposizione del Codice di rito civile che rientra nel novero di quelle riguardanti gli atti processuali in generale e che, tra l’altro, individua i contenuti degli atti di parte. Si tratta dell’art. 125 c.p.c., che quindi non riguarda una specifica tipologia di atto ma riguarda la generalità degli atti promananti dalle parti, i cui contenuti, salvo che la legge disponga altrimenti, consistono nell’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda ed anche delle conclusioni. Vi è poi, all’interno del Codice di rito, una specifica disposizione normativa di riferimento quanto ai contenuti richiesti per ogni tipologia di atto: ad esempio, per l’atto di citazione è l’art. 163, per il ricorso è l’art. 366, per la comparsa di costituzione e risposta è l’art. 167, ecc. Il Codice prevede poi notoriamente, per ciascuna tipologia, determinate conseguenze qualora non siano soddisfatti i requisiti richiesti con riferimento a quello specifico atto. 

Venendo quindi a quanto osservato dal Tribunale di Roma nella summenzionata sentenza, si rileva che il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c., e, muovendo da questa constatazione derivante dal raffronto tra le due disposizioni normative, il Tribunale capitolino è dunque giunto ad affermare che l’applicazione dell’art. 4 comporta che vi deve essere una simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e ciò che viene esposto in sede processuale, precisando che tale simmetria debba riguardare quantomeno i fatti principali. Qualora, al contrario, dovesse ravvisarsi una evidente asimmetria tra le rappresentazioni offerte nelle due sedi, ne deriverebbe, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale, poiché questa non potrà considerarsi passata attraverso il filtro della mediazione obbligatoria. Non si richiede, invece, che l’istanza di mediazione sia l’equivalente, sotto il profilo strettamente formale, di un atto giudiziario, e ciò è evidentemente spiegabile considerando che quello descritto e disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 è un procedimento stragiudiziale. Parimenti, non si richiede l’indicazione degli “elementi di diritto”, ovverossia l’inquadramento giuridico dei fatti, come nel caso, invece, dell’atto di citazione e del ricorso. 

Il disposto dell’art. 4, che richiede l’indicazione delle ragioni della pretesa, deve quindi essere inteso nel senso che la domanda di mediazione deve introdurre gli elementi fattuali che saranno poi introdotti in sede processuale se si agirà in giudizio. Tutto ciò nell’ottica sia di consentire che si realizzi appieno la funzione deflattiva del contenzioso giudiziario propria dell’istituto della mediazione, sia di porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di avere cognizione della materia del contendere e, di conseguenza, di poter prendere in maniera adeguata posizione su di essa. 

Asimmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio in ipotesi di impugnazione di delibera assembleare 

Si prendono ora in considerazione pronunce giurisprudenziali di merito inerenti a controversie in materia condominiale. Il primo provvedimento, svolgendo tale disamina in ordine cronologico, che si intende prendere in esame è la sentenza Trib. Roma, 29 dicembre 2021, n. 20160 (il cui testo è riportato interamente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-istanza-di-mediazione-deve-avere-gli-stessi-elementi-parti-oggetto-e-ragioni-proposti-in-sede-processuale-poiche-in-caso-contrario-l-implementazione-1046.aspx e di cui è presente un commento su https://www.condominioweb.com/difformita-tra-mediazione-e-atto-di-citazione-conseguenze.18878). Nel caso di specie, parte attrice, in qualità di proprietaria di appartamenti facenti parte di uno stabile condominiale, a seguito dell’esito negativo del procedimento di mediazione avviato avverso una delibera assembleare, aveva impugnato in sede giudiziale la medesima delibera, mediante la quale l’assemblea condominiale aveva approvato la proposta transattiva, avanzata da un altro condomino in sede di mediazione, per la correzione e rettifica delle tabelle millesimali precedentemente approvate dall’assemblea condominiale stessa. Venuta poi a mancare l’originaria attrice, e quindi verificatosi uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c. quali cause di interruzione del processo, il giudizio veniva proseguito, ai sensi dell’art. 302, dagli eredi della stessa. 

Quanto all’impugnazione della delibera assembleare, la disposizione normativa a cui deve essere fatto riferimento consiste nell’art. 1137 c.c., che, al comma 2, prevede espressamente che ogni condomino assente, dissenziente od astenuto possa adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente, per i dissenzienti e gli astenuti, dalla data della deliberazione, e, per gli assenti, dalla data di comunicazione della deliberazione. Nel caso di specie, parte attrice poneva a fondamento dell’impugnazione il difetto del quorum deliberativo, osservando che la proposta transattiva di rettifica delle tabelle millesimali era stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prevista per legge. Si tratta di un motivo di impugnazione che, in generale, costituisce certamente motivo di annullabilità della delibera assembleare, ma deve essere proposto entro il termine decadenziale di trenta giorni, il che veniva contestato dai convenuti, i quali ritenevano invece tale motivo inammissibile in quanto proposto tardivamente, dal momento che esso non rientrava tra i motivi specificamente individuati nell’istanza di mediazione. 

Veniva così ad inserirsi, in questo quadro, il tema della simmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo, ampiamente trattato nell’ambito della parte motiva della decisione in esame. Il Tribunale di Roma, partendo dalla sottolineatura del parallelismo tra il disposto dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 ed il disposto dell’art. 125 c.p.c., ha affermato che l’istanza di mediazione deve presentare gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni stanti alla base della pretesa), che verranno poi eventualmente riproposti nell’ambito del successivo processo (ovverossia personaepetitum e causa petendi). Gli elementi presenti nell’istanza possono anche essere riportati in forma succinta. In particolare, vi si deve necessariamente riscontrare una coincidenza quanto alla causa petendi, ossia le ragioni della domanda, così che la parte chiamata in mediazione sia posta nelle condizioni di conoscere, nell’ipotesi di mediazione avviata prima del giudizio, “tutte le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte”. In definitiva, affinché l’istituto della mediazione assolva appieno alla propria funzione ed affinché quindi sia concretamente reso possibile il raggiungimento di un accordo di conciliazione che risolva la lite senza che la si porti in sede giudiziale, caratteristiche dell’istanza di mediazione debbono essere sintesi, completezza, interezza e coerenza. 

Nel caso di speciein sede di mediazione erano state indicate in maniera dettagliata le ragioni della richiesta, che ricalcavano il contenuto trasfuso all’interno dell’atto introduttivo del giudizio, mancando però il motivo di impugnazione concernente il difetto di quorum deliberativo, sollevato dagli attori solo con l’atto di citazione, configurando quindi una implementazione dell’oggetto della controversia e costituendo un motivo nuovo. Veniva rilevata, pertanto, la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. per vizio derivante dal mancato rispetto del quorum deliberativo ex art. 1136, co. 2, c.c., poiché tale vizio non era stato prospettato in sede di mediazione obbligatoria. Ne derivava il rigetto della domanda attorea in parte qua per tardività dell’impugnazione. 

Successivamente, a fronte di un’altra controversia in ambito condominiale, un altro Giudice del Tribunale capitolino ha prospettato una soluzione in parte differente nella sentenza Trib. Roma, 11 ottobre 2022, n. 14811 (su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-contrario-al-principio-di-speditezza-ed-economia-processuale-ritenere-che-il-modesto-ampliamento-della-causa-petendi-possa-comportare-l-1232.aspx ) rispetto a quella prospettata nella pronuncia esaminata sopra. In questo caso, un condomino conveniva in giudizio il condominio chiedendo che fosse dichiarata la nullità ovvero l’annullamento di delibere assembleari adottate in sua assenza deducendo l’illegittimità delle stesse sulla base di determinati motivi, tra cui l’irrituale ricezione dell’avviso di convocazione all’assemblea, il fatto che un condomino avesse ricevuto un numero eccessivo di deleghe per quella assemblea, lamentate irregolarità relative all’approvazione del bilancio consuntivo. Il Condominio convenuto, dal canto suo, eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda giudiziale in ragione dell’asimmetria rispetto all’istanza di mediazione. Il Tribunale, partendo da un raffronto tra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo del processo, ha escluso l’improcedibilità, giacché, sebbene l’art. 4 D. Lgs. 28/2010 richieda espressamente l’indicazione delle “ragioni della pretesa” tra i contenuti dell’istanza di mediazione, non può considerarsi necessario, quanto all’istanza,  l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale, e nemmeno l’indicazione degli “elementi di diritto”, ed ha altresì affermato che, sarebbe contrastante con i principi di speditezza ed economia processuale ritenere che un modesto ampliamento della causa petendi possa comportare, come conseguenza, l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (soprattutto laddove, come nel caso di specie,  la mediazione si sia conclusa con verbale negativo). 

Infine, la recentissima sentenza Trib. Roma, 2 gennaio 2023, in Osservatorio Mediazione Civile, n. 7/2023 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/in-tema-di-impugnazione-di-delibera-assembleare-e-tollerabile-un-margine-di-scostamento-fra-l-oggetto-della-citazione-e-quello-dell-istanza-di-1230.aspx), ancora in materia condominiale e con riferimento alla questione concernente la corrispondenza tra contenuto dell’istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo in ipotesi di impugnazione di una delibera, individua espressamente gli elementi la cui indicazione è da ritenersi necessaria all’interno dell’istanza giacché debbono essere portati a conoscenza di parte invitataovverossia: i) la delibera che si intende impugnare; ii) l’indicazione del provvedimento (dichiarazione di nullità ovvero annullamento della delibera impugnata) che si intende chiedere in sede giudiziale qualora il procedimento di mediazione abbia poi esito negativo; iii) l’indicazione, in forma sintetica, dei motivi di impugnazione della delibera assembleare, dal momento che è da ritenersi tollerabile un margine di scostamento tra l’oggetto dell’atto introduttivo del giudizio e l’oggetto dell’istanza di mediazione. 

Pavia, 29/03/2023

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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