DIRITTO D'AUTORE


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17 dicembre 2018

55/18. Istanza di mediazione e interruzione della prescrizione: rileva il deposito o la comunicazione? Durata irragionevole del processo, diritto all'equa riparazione: sì alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2018)

=> Cassazione civile, 26 ottobre 2018 n. 27251

Deve ritenersi che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010 l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, evidentemente successiva, di comunicazione alla controparte. Non appare al riguardo pertinente il riferimento alla L. n. 28 del 2010, art. 4, in quanto detta norma prevede che si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza ai (soli) fini di determinare il tempo della domanda, mentre l'effetto interruttivo della prescrizione nonché quello di impedire la decadenza, regolato dall'art. 5, comma 6, richiede specificamente la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti, adempimento che, ai sensi del successivo art. 8 può essere posto in essere, con ogni mezzo idoneo a curarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, nè suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4 impedisce, "per una sola volta", ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2018

Corte Suprema di Cassazione
Sezione seconda civile
Ordinanza
26 ottobre 2018 n. 27251

Omissis

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3 D.L.D. adiva la Corte d'Appello di Brescia per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo penale, durato oltre dieci anni e conclusosi con sentenza di assoluzione del Gip presso il Tribunale di Brescia perchè l'imputato non aveva commesso il fatto. Il Giudice designato accoglieva il ricorso, condannando il Ministero della Giustizia alla refusione di Euro 5.600,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed Euro 1.530,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Avverso tale decreto proponeva appello il Ministero della Giustizia eccependo l'inammissibilità del ricorso poichè tardivo. La Corte d'Appello di Brescia con decreto n. 20/2017 respingeva il ricorso del Ministero della Giustizia, confermando le statuizioni del giudice designato.
Avverso detto decreto propone ricorso in cassazione il Ministero della Giustizia.
Resiste con controricorso ---.

Con il primo motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4 e art. 5, comma 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per aver la Corte territoriale ritenuto che il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione, che viene sospeso, per una sola volta, nell'ipotesi di deposito dell'istanza di mediazione, decorresse dal momento del deposito dell'istanza e non già dal successivo momento in cui la controparte ne sia venuta a conoscenza.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già rilevato, il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, nè suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4 impedisce, "per una sola volta", ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione" (Cass. SS.UU. n. 17781/2013).
Deve invero ritenersi che ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6 l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, evidentemente successiva, di comunicazione alla controparte. Non appare al riguardo pertinente il riferimento alla L. n. 28 del 2010, art. 4 contenuto in ricorso, in quanto detta norma prevede che si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza ai (soli) fini di determinare il tempo della domanda, mentre l'effetto interruttivo della prescrizione nonchè quello di impedire la decadenza, regolato dall'art. 5, comma 6, richiede specificamente la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti, adempimento che, ai sensi del successivo art. 8 può essere posto in essere, con ogni mezzo idoneo a curarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Laddove dunque, come nel caso di specie, il termine decadenziale sia già decorso allorquando l'istanza viene comunicata, non può evidentemente determinarsi alcun effetto interruttivo.
Il ricorso va dunque accolto.
La sentenza impugnata va cassata e, considerato che la causa può essere decisa nel merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto da D.L.D. per tardività dello stesso.
Considerata la controvertibilità della questione sull'efficacia interruttiva della domanda di mediazione e la mancanza, alla data di deposito del ricorso, di un indirizzo consolidato di questa Corte, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso proposto da ---. Spese compensate.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

5 dicembre 2018

54/18. MEDIA Magazine n. 12 del 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2018)

MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 12/18  Dicembre 2018


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GIURISPRUDENZA

=> Cassazione civile, 26 gennaio 2018, n. 2030

=> Tribunale di Vasto, 29 gennaio 2018

=> Tribunale di Roma, 4 novembre 2017, n. 20690

=> Corte d’appello di Napoli, 9 novembre 2017


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2018
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30 novembre 2018

53/18. FORMULA, consulenza tecnica dell’esperto in mediazione: verbale per la nomina del CTU (Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2018)

Verbale nomina CTU

Il mediatore dopo aver esaminato la documentazione in atti e sentite le parti ed i loro avvocati, fa presente che per procedere nello svolgimento della mediazione, visto l’art. 8 comma 4 del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, ritiene opportuno di avvalersi di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti presso i Tribunali.
Le parti ed i loro avvocati chiedono, pertanto, che il mediatore si avvalga di un esperto che viene concordemente individuato nella persona di                  , con studio in               , tel.               Fax                     Email                           .
Il mediatore nomina, quindi, il sopra indicato esperto affinché rediga un elaborato tecnico scritto fornendo risposta al seguente quesito.

“qui il testo del quesito”

Le parti e i loro avvocati dichiarano e concordano espressamente sin da ora che l’elaborato tecnico redatto dall’ausiliario sopra indicato, ivi inclusi tutti gli allegati, il presente verbale e quello di conferimento dell’incarico all’esperto, NON saranno assoggettati agli obblighi di riservatezza di cui all’art. 9 del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, anche in caso di produzione in sede giudiziaria che deve, pertanto, considerarsi reciprocamente autorizzata dalle parti e dai loro avvocati.
Le parti si impegnano altresì a farsi carico in via solidale dei costi relativi all’opera prestata dall’ausiliario tecnico.
Il mediatore rinvia la procedura al giorno __/__/______ affinché sia presente l’ausiliario tecnico sopra indicato per il conferimento formale dell’incarico, assegnando alla segreteria il compito di effettuare le necessarie comunicazioni all’esperto nominato.

Firma delle parti
Firma degli avvocati
Firma del mediatore

NOTA
La Formula qui riportata è stata realizzata dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile (Reggio Emilia) – Gruppo Mediazione (ADR), anno 2018 ed è disponibile sul portale del citato Osservatorio.
I grassetti e i collegamenti ipertestuali sono stati aggiunti dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

24 novembre 2018

52/18. Corte di Cassazione su mancata partecipazione alla mediazione: sanzione pecuniaria in sentenza e condanna sempre appellabile (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2018)

=> Cassazione civile, 26 gennaio 2018, n. 2030

Il fatto che l’ordinanza di condanna alla pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 in tema di mancata partecipazione alla mediazione, sia non impugnabile è smentito dal tenore della norma, che non fa menzione di tale connotazione del provvedimento di condanna e, ancor più, a contrario, dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 212 del 2011, secondo cui la sanzione andava comminata "con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparazione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'art. 5, comma 1". Una volta riconosciuto che l'ordinanza in questione è impugnabile, va affermato che essa lo debba essere attraverso l'appello della sentenza che definisce il giudizio che è seguito al procedimento di mediazione: sentenza che deve contenere anche la comminatoria della pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis in esame. Non può di contro essere condivisa la tesi per cui, richiamando l'art. 179 c.p.c., comma 2, contro l'esercizio del potere sanzionatorio in questione potrebbe proporsi ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., comma 7 (I).

La mancata conversione in legge del D.L. n. 212 del 2011, secondo cui la sanzione andava comminata "con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparazione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'art. 5, comma 1", costituisce elemento per poter affermare che il provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 costituisca capo accessorio della sentenza. Ove il provvedimento venga poi adottato non già con sentenza, in esito al giudizio, ma con ordinanza, nel corso della trattazione di questo, il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo, che imporrebbe al giudice di emettere la sanzione allorquando definisce il giudizio, non può costituire argomento per affermare che l'irrogazione della pena pecuniaria sia in questo caso inappellabile, dal momento che il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo. Se è impugnabile con l'appello il capo della sentenza che ha ad oggetto il versamento del contributo, sarà allo stesso modo impugnabile il provvedimento che, impropriamente, nella forma dell'ordinanza, disponga nel medesimo senso nel corso del giudizio (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2018

Cassazione civile
Sezione VI
Ordinanza
26 gennaio 2018, n. 2030

Omissis

Fatti di causa

E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis constatato che la Banca --- aveva mancato di partecipare al procedimento di mediazione introdotto prima dell'instaurazione del giudizio civile, ha condannato la stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo di Euro 759,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il ricorso è fondato su due motivi.
Non vi sono controricorrenti.

Ragioni della decisione

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis nella parte in cui il Tribunale ha condannato la banca al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, nonostante la ricorrente stessa avesse evidenziato un giustificato motivo circa il proprio rifiuto a presenziare. Osserva, in proposito, l'istante che la ragione della propria mancata comparizione era stata comunicata formalmente all'organismo di mediazione e che la giustificazione addotta dava conto di un impedimento avente i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità.
Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis nonchè per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di integrità del contraddittorio (art. 101 c.p.c.). L'istante si duole del fatto che il Tribunale abbia pronunciato la condanna con provvedimento non definitivo, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2016, senza attendere la decisione del merito della causa.
Il ricorso è inammissibile.
La disposizione di cui ha fatto applicazione il giudice di prime cure è il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis comma che è stato aggiunto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lett. i) convertito con modificazioni in L. n. 98 del 2013. Dispone la norma testé richiamata: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puoi desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Dunque, e per quanto qui interessa, il cit. art. 8, comma 4 bis accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente - l'espressione "condanna" non lascia spazio a dubbi in proposito - in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
Assume la banca ricorrente che contro l'esercizio di tale potere sanzionatorio essa potrebbe proporre ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., comma 7. Lo sostiene osservando come l'ordinanza pronunciata dal giudice è stata emessa alla presenza del proprio procuratore: il che renderebbe applicabile l'art. 179 c.p.c., comma 2, secondo cui l'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato non è impugnabile, ma pur sempre ricorribile per cassazione, incidendo con efficacia di giudicato su diritti soggettivi.
Tale tesi non può essere condivisa.
L'art. 179 c.p.c. fa riferimento alle condanne a pene pecuniarie previste nel codice di rito: si tratta delle sanzioni comminate dal giudice nell'esercizio di un potere latamente disciplinare (il quale, secondo risalente ma autorevole dottrina, avrebbe un suo fondamento testuale nei poteri di polizia di cui all'art. 128 c.p.c., comma 2 e di direzione del procedimento, previsti dall'art. 175 c.p.c., comma 1) e di cui costituiscono espressione, a livello esemplificativo, le pene pecuniarie prescritte per la mancata esecuzione dell'incarico da parte del custode (art. 67 c.p.c., comma 1) o il rifiuto del terzo di consentire all'ispezione (art. 118 c.p.c., comma 3). Di contro, nella fattispecie si fa questione di una sanzione che è prevista da una legge speciale, che non ha nulla a che vedere col richiamato potere disciplinare e che colpisce condotte di inerzia anteriori all'instaurazione del processo ed esterne ad esso.
Che l'ordinanza di condanna alla pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis sia non impugnabile è, del resto, smentito dal tenore della norma, che non fa menzione di tale connotazione del provvedimento di condanna e, ancor più, a contrario, dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 212 del 2011, secondo cui la sanzione andava comminata "con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparazione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'art. 5, comma 1".
Una volta riconosciuto che l'ordinanza in questione è impugnabile, va affermato che essa lo debba essere attraverso l'appello della sentenza che definisce il giudizio che è seguito al procedimento di mediazione: sentenza che deve contenere anche la comminatoria della pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis in esame. Va detto, in proposito, che la mancata conversione del cit. D.L. n. 212 del 2011 costituisce elemento per poter pure affermare che il provvedimento sanzionatorio costituisca capo accessorio della sentenza, come affermato da più parti in dottrina e come ritenuto in alcune delle poche pronunce di merito edite intervenute sull'argomento. Del resto, significativamente, la disciplina normativa non individua per la statuizione di cui trattasi uno speciale mezzo di reclamo.
Ove - come nella fattispecie è avvenuto - il provvedimento venga poi adottato non già con sentenza, in esito al giudizio, ma con ordinanza, nel corso della trattazione di questo, le conclusioni non muteranno. Il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo, che imporrebbe al giudice di emettere la sanzione allorquando definisce il giudizio, non può costituire argomento per affermare che l'irrogazione della pena pecuniaria sia in questo caso inappellabile, dal momento che il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo. Se è impugnabile con l'appello il capo della sentenza che ha ad oggetto il versamento del contributo, sarà allo stesso modo impugnabile il provvedimento che, impropriamente, nella forma dell'ordinanza, disponga nel medesimo senso nel corso del giudizio.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

22 novembre 2018

51/18. Condizione di procedibilità: va chiesto al mediatore di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la presenza personale delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2018)

=> Tribunale di Vasto, 29 gennaio 2018

Sia per la mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010), sia per la mediazione demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010), è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8, d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire (I).

La parte che ha interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.

(I) Si vedano l’art. 5, commi 1-bis e 2 e l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fattispecie: nel caso in esame, l’attore, a fronte del dissenso manifestato dal convenuto a partecipare alla mediazione, non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, né preteso che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri; tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa personalmente. Pertanto, la procedura non si è svolta correttamente e il giudice assegna alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione (anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2018

Tribunale di Vasto
Ordinanza
29 gennaio 2018

Omissis

Il decidente ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.
La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri.
Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di un declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.
Nel caso in esame, nella procedura di mediazione, l’attore non è comparso personalmente, ma ha delegato un difensore - avv. X - che, a fronte del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del difensore), non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, né preteso che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Del resto, tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa personalmente.
In conclusione, il mediatore … senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza di ambo le parte e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. Peraltro, al verbale non è neppure allegata la procura in favore dell’avv. X. 
La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente.

Rammentato che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l’udienza successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione – anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda – poiché l’orientamento giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all’epoca dell’esperimento del precedente procedimento di mediazione.

PTM

Rimette la causa sul ruolo istruttorio e rinvia all’udienza del 26.6.18 ore 9.30, assegnando il termine suddetto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vasto, 29.1.2018
Il Giudice Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

16 novembre 2018

50/18. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 giugno 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2018)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 giungo 2018 (1).

Con riferimento al primo semestre 2018, hanno risposto – con trend in leggero, ma costante, aumento – alla richiesta dati del Ministero 446 Organismi su 608.  
Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 16%), di diritti reali (circa il 15%), di condominio (circa il 13%) e di locazione (circa il 12%).
Si tratta di percentuali ormai consolidate (quindi in linea con le rilevazioni precedenti).

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 50,2% dei casi. Tale dato evidenzia un leggero ma costante trend positivo.
In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 26% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.
Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43,7% dei casi.  Può quindi dedursi che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (patti di famiglia, successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). Poco più del 10% dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa, categoria in cui, di contro, si registra la maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo: 38 % (dato che sale al 60% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 31.3.2018
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

79
7.609

ORGANISMI PRIVATI

381
41.514

ORDINE AVVOCATI

103
29.469

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

45
567

Totale complessivo

608
79.159

Circa il 50% dei procedimenti è gestito da organismi privati che costituiscono, però, ben oltre la metà del numero complessivo degli organismi nel nostre Paese.
Le migliori performances circa il raggiungimento dell’accordo sono ottenute dagli organismi appartenenti ad “altri ordini professionali”.

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 76% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione il 90% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui detta durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 139 giorni; dato in leggera crescita rispetto ai 129 giorni del 2017, 115 del 2016 e 103 del 2015.


Durata delle procedure:

Contenzioso in Tribunale

882 gg
(dato: 2016)

Procedimento di mediazione

134 gg
(dato: 1.1.2018-30.6.2018;
con aderente comparso e accordo raggiunto)


La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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