=> Corte d’appello di Napoli, 9 novembre 2017
Per poter ritenere avverata la condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione deve necessariamente
svolgersi con la presenta personale di
tutte le parti del processo, munite ciascuna dell’assistenza di avvocato iscritto all’albo; devono pertanto essere
chiamate in mediazione anche le parti
eventualmente rimaste contumaci, mediante comunicazione indirizzata
personalmente con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010) (I).
La presenza delle parti in mediazione non può limitarsi a una comparizione
meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione
ad opera del mediatore, giacché la mancata
(o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di
mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello,
costituisce comportamento valutabile nel
merito della causa e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010) (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 48/2018
Corte d’appello di Napoli
Settima sezione civile
ordinanza
9 novembre 2017