=> Tribunale di Vasto, 29 gennaio 2018
Sia per la mediazione
obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010), sia per la mediazione
demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010), è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della
domanda – che le parti compaiano
personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo
art. 8, d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto
istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia
della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della
procedura, l’onere di adottare ogni
opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle
parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo
incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a
stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le
iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare
personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato
(diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire (I).
La parte che ha interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti
gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di
procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere
che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità
di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto
della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura
non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto
l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può
considerarsi avverata.
(I) Si vedano l’art.
5, commi 1-bis e 2 e l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fattispecie: nel caso in esame, l’attore,
a fronte del dissenso manifestato dal convenuto a partecipare alla mediazione,
non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro
personale tra i litiganti, né preteso
che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità
di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del
rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri; tale
concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso
mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa personalmente. Pertanto, la procedura non si è svolta correttamente
e il giudice assegna alle parti il termine di giorni quindici per la
presentazione della domanda di mediazione (anziché dichiarare l’improcedibilità
della domanda).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 51/2018
Tribunale di Vasto
Ordinanza
29 gennaio 2018
Omissis
Il decidente ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da
svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia
per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini
del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti
compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal
successivo art. 8) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in
qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di
verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare
espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento
finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio
disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche
informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione,
ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a
ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata
a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto
impedimento a comparire.
La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di
improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti
gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare
l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel
verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di
procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto
della controparte di presenziare personalmente agli incontri.
Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per
indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in
mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo
in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o
volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di un
declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina
nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e segnatamente,
quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non
presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata
(anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere
dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni
normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di
mediazione.
Nel caso in esame, nella procedura di mediazione, l’attore non è
comparso personalmente, ma ha delegato un difensore - avv. X - che, a fronte
del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del
difensore), non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di
attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, né preteso
che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità
di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della
controparte di presenziare personalmente agli incontri. Del resto, tale
concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso
mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa personalmente.
In conclusione, il mediatore … senza dare atto a verbale delle ragioni
della assenza di ambo le parte e delle eventuali iniziative adottate al fine di
procurare la comparizione personale delle stesse. Peraltro, al verbale non è
neppure allegata la procura in favore dell’avv. X.
La procedura non si è,
pertanto, svolta correttamente.
Rammentato che l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda.
Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l’udienza successiva alla
scadenza del termine di cui all’art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine
di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione – anziché
dichiarare l’improcedibilità della domanda – poiché l’orientamento
giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all’epoca dell’esperimento del
precedente procedimento di mediazione.
PTM
Rimette la causa sul ruolo istruttorio e rinvia all’udienza del 26.6.18
ore 9.30, assegnando il termine suddetto. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di competenza.
Vasto, 29.1.2018
Il Giudice Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo