DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

25 aprile 2021

21/21. Mancata partecipazione alla mediazione: giusta causa per compensare integralmente le spese di lite (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021)

=> Tribunale di Bari, 25 novembre 2020 

Quanto alle spese di lite si ritiene che la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione rappresenti giusta causa per compensare integralmente le spese di giudizio secondo la versione ratione temporis applicabile dell’art. 92 c.p.c.  

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Bari
Sentenza
25 novembre 2020

Omissis

Con atto di citazione omissis conveniva dinanzi al Tribunale di Bari omissis, quali eredi di omissis e rispettivamente madre e fratelli, chiedendo l’apertura della successione del proprio padre omissis, deceduto il 20/11/2008, e, conseguentemente, che fossero ripartite le somme del de cuius depositate presso la Banca omissis con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla corresponsione della quota di spettante ex art. 581 c.c. stante l’assenza di disposizioni testamentarie omissis.

All’esito dell’istruttoria la domanda va rigettata.

Le circostanze dedotte dall’attore sono rimaste mera asserzione, contestata da parte convenuta, in quanto, a prescindere dalle modalità di accettazione e/o rinuncia dell’eredità di omissis (rispetto ad un presunto accordo tra i figli), non c’è la prova della sussistenza di provvista in Banca.

Sotto questo profilo l’attore ha disertato totalmente l’onere della prova rimettendo l’esito del giudizio dapprima alla richiesta di cui all’art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca omissis e, successivamente, ad un giuramento decisorio.

La prima richiesta è stata disattesa giacché, nonostante sia indispensabile un'istanza di parte ai fini dell'esibizione, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l'impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L'ordine di esibizione, infatti, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova.

Per la seconda richiesta, come motivato con ordinanza del 23.06.2016, il giuramento decisorio non può essere ammesso allorquando la formulazione delle circostanze non porti automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice (Cass. Civ. sent. n. 39/2011).

Ne consegue che l’attore non ha assolto all’onere della prova e la domanda va pertanto rigettata.

Quanto alle spese di lite si ritiene che la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione innanzi all’Organismo omissis, rappresenti giusta causa per compensare integralmente le spese di giudizio secondo la versione ratione temporis applicabile dell’art. 92 c.p.c.

PQM

omissis rigetta la domanda e compensa le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 aprile 2021

20/21. Termine assegnato per l’attivazione della mediazione: implicita natura perentoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2021)

=> Tribunale di Castrovillari, 24 novembre 2020 

Al termine ex lege assegnato per l’attivazione del procedimento di mediazione deve essere conferita natura perentoria; natura perentoria desumibile - anche in via interpretativa - tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. Nel caso in esame, infatti, la implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista – ovvero l’improcedibilità della domanda giudiziale – che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico, ossia ad una pronuncia sul merito della res controversa (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Si veda Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Castrovillari
Sentenza
24 novembre 2020

Omissis 

Come noto, ai sensi del chiaro disposto di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, motivo per cui il mancato esperimento della stessa, nel termine all’uopo accordato dal Giudice, vizia irrimediabilmente il processo, precludendo così l’emanazione di una sentenza di merito.

Tale disciplina - evidentemente finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l’intervento di soggetto terzo imparziale e, dunque, a deflazionare il contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo - non pone problemi di natura costituzionale, né risulta lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale posta a tutela del diritto di azione e di accesso alla giustizia.

A tanto non appare ultroneo aggiungere come al termine ex lege assegnato per l’attivazione del procedimento di mediazione debba essere conferita natura perentoria, desumibile - anche in via interpretativa - tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in tal senso, Cass. n. 14624/00; 4530/04).

Nel caso in esame, infatti, la implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista - ovvero l’improcedibilità della domanda giudiziale - che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico, ossia ad una pronuncia sul merito della res controversa.

D’altro canto, anche a voler ritenere di natura ordinatoria (e non perentoria) il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente, secondo la condivisibile prevalente giurisprudenza, la decadenza dalla relativa facoltà processuale (così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, cfr, di recente, Cass. n. 589/2015, n. 4448/13, e con pronunce più risalenti, Cass. n. 4877/05; 1064/05; 3340/97). omissis

Par d’uopo, poi, osservare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19596 del 18.9.2020, abbiano stabilito che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere posto a carico del creditore opposto (quale creditore in senso sostanziale) militando in tal senso rilievi di carattere testuale, logico e sistematico, così sancendo il principio di diritto secondo cui “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

D’altra parte, non appare ultroneo ricordare che le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall’art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).

Tanto premesso, venendo all’esame della fattispecie per cui pende il presente procedimento, rilievo dirimente assume la circostanza che - pur essendo la controversia in esame soggetta a mediazione obbligatoria giacché vertente in materia di contratti bancari - nessuna delle parti in causa abbia tempestivamente attivato la procedura di mediazione nel termine di quindici giorni a decorrere dal 17.4.2019 (data in cui, all’esito della camera di consiglio celebrata alla predetta prima udienza, è stato accordato il termine di giorni 15 per l’attivazione della mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/10).

Ed infatti, costituisce profilo provato per tabulas (vedasi, all’uopo, la documentazione versata in atti dagli opponenti con deposito telematico del 9.12.2019) che costoro ebbero a formulare l’istanza di mediazione solo in data 6.5.2019 e, dunque, oltre il quindicesimo giorno accordato con la sopra richiamata ordinanza (il cui termine è andato a spirare il 2.5.2019).

Né, d’altro canto, a sanare il già maturato vizio di improcedibilità potrebbe valere la concessione, di un nuovo termine per l’espletamento di tale incombenza, invero nemmeno sollecitato, alla luce di quanto supra illustrato in punto di perentorietà del termine in esame; inoltre, anche a voler accedere alla tesi della natura ordinatoria del termine de quo, non v’è in atti prova della proposizione di una tempestiva istanza di proroga dello stesso, che - comunque, ai sensi dell’inequivocabile disposto dell’art. 154 c.p.c. - doveva essere formulata “prima della scadenza” del termine stesso.

Quanto a parte creditrice, questa non solo non si è fatta carico di formulare tempestiva istanza di mediazione, ma non ha nemmeno inteso partecipare a quella azionata (seppur tardivamente) da parte opponente. Incombendo l'onere di attivazione della procedura di mediazione in capo a parte creditrice opposta, l’inerzia da costei serbata si ripercuote a proprio danno in termini di improcedibilità della domanda originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che - per effetto della declaratoria di improcedibilità della stessa - va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza abbia determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive svolte da ambo le parti.

La tardiva proposizione della mediazione da parte degli opponenti non può che determinare l’improcedibilità anche della domanda riconvenzionale da costoro avanzata.

Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio - tenuto conto del recentissimo e sopravvenuto arresto giurisprudenziale di cui si è dato conto in parte motiva, del pregresso contrasto giurisprudenziale e dei dubbi interpretativi che lo accompagnavano - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l’integrale compensazione.

PQM

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile omissis, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda principale azionata da parte creditrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; dichiara, altresì, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 aprile 2021

19/21. Mediazione espletata da parte opponente invece che dal creditore opposto: quali conseguenze? (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2021)

=> Tribunale di Cosenza, 24 novembre 2020 

L'improcedibilità della domanda ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 può essere pronunciata nell'ipotesi in cui la mediazione non viene esperita e non nella diversa ipotesi in cui una parte ha dato comunque impulso alla mediazione. Il mutamento di giurisprudenza [di cui a Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto] incide sugli effetti del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sull'assunto che la stessa non sia stata avviata da nessuna delle parti del giudizio, ma non anche la diversa ipotesi in cui la mediazione è stata espletata, seppur da parte opponente (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Si veda Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Cosenza
Sentenza
24 novembre 2020

Omissis

Con ricorso depositato il 16.01.2017 la Banca omissis chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cosenza ingiunzione di pagamento nei confronti di omissis, relativamente ad una esposizione debitoria derivante da due contratti di prestito finanziario omissis.

Con atto di citazione gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, la revoca dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto omissis.

Si costituiva in giudizio la Banca omissis, contestando le avverse deduzioni e richieste, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 10.08.2018 ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, a seguito delle memorie istruttorie ex art 183, co. 6, c.p.c, gli opponenti eccepivano la nullità parziale della fideiussione con riguardo alla deroga di cui all'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria ex art 33 del Codice del Consumo.

La causa, rinviata per la precisazione delle conclusomi, all'udienza del 26.06.2020, dato atto della rituale comunicazione del decreto con il quale era stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento e viste le note depositate dalle parti, si tratteneva in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione a cura della banca opposta. L'improcedibilità della domanda ex art 5., comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 può essere pronunciata nell'ipotesi in cui la mediazione non viene esperita e non nella diversa ipotesi in cui una parte ha dato comunque impulso alla mediazione. Il mutamento di giurisprudenza a cui fa riferimento parte opponente nella comparsa conclusionale incide sugli effetti del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sull'assunto che la stessa non sia stata avviata da nessuna delle parti del giudizio, ma non anche la diversa ipotesi in cui la mediazione è stata espletata, seppur da parte opponente. In ogni caso, ebbene osservare, che l'improcedibilità della domanda va comunque rilevata entro la prima udienza, rimanendo preclusa nelle fasi successive del giudizio.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata, va osservato che per costante giurisprudenza, l'imprenditore individuale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale sicché vi è piena coincidenza tra chi è indicato come titolare di una ditta (rectius impresa) individuale e il medesimo soggetto inteso come persona fisica, con la conseguenza che un decreto ingiuntivo emesso contro il primo s'intende senz'altro pronunciato nei confronti del secondo; non è possibile, infatti, tenere distinti, in capo allo stesso individuo, i rapporti a lui facenti capo quale imprenditore da quelli estranei all'impresa (cfr. Cass. n. 6734/11). Il titolare di un'impresa individuale, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ditta, in quanto l'impresa individuale, non costituendo un soggetto distinto dal suo titolare, si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale sia processuale, di talché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'impresa venga indicata con la qualificazione della ditta, mero segno distintivo dell'imprenditore, o col nome del suo titolare.

Per le ragioni sopra esposte l'eccezione va rigettata.

In merito alle censure sollevate dai fideiussori, appare assorbente l'eccezione di nullità parziale relativa alla deroga pattizia all'art. 1957 c.c. omissis. Assorbite le ulteriori questioni.

In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione unicamente nei confronti della debitrice principale. Nei confronti dei fideiussori l'opposizione va accolta e revocato, per l'effetto, il decreto ingiuntivo.

La vicenda complessiva da cui ne è conseguita la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale omissis rigetta l'opposizione di omissis, confermando il decreto opposto, già esecutivo; accoglie l'eccezione di omissis e dichiara l'inefficacia della clausola di rinuncia espressa ad avvalersi dei termini e diritti di cui all'art. 1957 c.c. e dichiara la decadenza di Banca omissis Spa dall'azione nei confronti dei fideiussori e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Compensa le spese di lite. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 aprile 2021

18/21. Vendita a rate con riserva della proprietà, acquirente inadempiente, domanda di restituzione del bene: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2021)

=> Tribunale di Roma, 12 novembre 2020

L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica, bensì di azione contrattuale personale. Pertanto, la controversia non rientra tra quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
Sentenza
12 novembre 2020
Omissis

Preliminarmente si osserva che la presente controversia non rientra tra quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria, atteso che l’azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all’obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica, bensì di azione contrattuale personale.

Ciò premesso, in tema di prova dell’inadempimento il creditore che agisce per l’adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).

Nel caso in esame parte attrice ha documentato con il contratto e la documentazione in atti il titolo del diritto vantato, mentre i convenuti, non hanno invece provato, come era loro specifico onere, il pagamento tempestivo delle rate dovute, non contestando neanche il relativo inadempimento, anzi ammettendolo per euro 80.000,00, il quale non può essere giustificato da una invocata generica situazione di crisi economica.

Ne conseguono la risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 8.1) del contratto di compravendita, stante l’inapplicabilità dell’art. 1525 c.c. il quale prevede l’inadempimento occasionale di una sola rata mentre nel caso in esame le rate sono almeno due e vi è inadempimento continuato e non episodico (vedi allegato alla memoria ex art. 183 di omissis), la condanna alla restituzione del terreno ed il diritto a trattenere le rate già versate a titolo di indennità previsto dall’art. 8.2) sempre del contratto.

Non può essere accolta la domanda di indennità per i miglioramenti, non provati e, in ogni caso, soggetti ad autorizzazione scritta e nulla osta ex art. 7.4) del contratto.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara il contratto risolto per grave inadempimento di omissis; condanna omissis all’immediato rilascio del omissis; c) accerta il diritto dell’ omissis a trattenere a titolo di indennità le rate già versate; condanna omissis al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 2.100,00 per compensi ed euro 1.200,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

2 aprile 2021

17/21. MEDIA Magazine n. 4 del 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2021)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 4/21  Aprile 2021 


Santa Pasqua a tutti.


GIURISPRUDENZA

Mediazione esperita in ritardo rispetto al termine: procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2021)

=> Tribunale di Cassino, 6 novembre 2020

Procedibilità della domanda: l'oggetto della mediazione e del giudizio devono corrispondere esattamente? (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2021)
=> Tribunale di Pistoia, 19 ottobre 2020

Mediazione, partecipazione del solo avvocato: improcedibilità in caso di sola procura processuale e ratifica del suo operato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2021)
=> Tribunale di Cosenza, 13 gennaio 2020


Commenti e approfondimenti

BARNI, Comparizione personale delle parti in mediazione: dal principio affermato dalla Corte di Cassazione alle pronunce di merito (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2021)


DATI E DOCUMENTI

Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2021)

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

Roberto Francesco IANNONE, RESPONSABILITA' SANITARIA, RISK MANAGEMENT E GESTIONE DEL RISCHIO, Diritto Avanzato, Milano, 2021

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2021
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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