DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

29 gennaio 2019

5/19. Mediazione demandata: effetti negativi dei provvedimenti del giudice che indirizzano la causa; terzi, soluzione conciliativa allargata oltre le domande proposte in giudizio; competenza territoriale degli organismi, deroga consensuale; le parti devono partecipare a tutti gli incontri (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2019)

=> Tribunale di Monza, 18 aprile 2018

Nella fattispecie concreta il Giudice, disponendo l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, afferma che nella fase embrionale della controversia non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione (da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa) (I).

Va considerata la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del procedimento – di coinvolgere terzi estranei al giudizio o di tentare una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti (con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia).

È salva la facoltà per le parti di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4, d.lgs. 28/2010 (I).

Per  “mediazione  disposta  dal  Giudice” (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere (I).

Il mediatore non deve limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni (nella specie “economiche”) tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2019

Tribunale di Monza
Sezione I Civile
Ordinanza
18 aprile 2018

Omissis

valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:
- la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del contrasto in essere;
- il loro comportamento processuale: entrambi i difensori, appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale, nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu “obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;
- la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa;
- la particolare complessità dell’istruttoria espletanda, verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;
- la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;

ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati, la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;

ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.;

viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

PQM

Dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4; avvisa e precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto all’Albo; precisa,  altresì,  che  per  “mediazione  disposta  dal  Giudice”  si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al  formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere; rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale); fissa la nuova udienza omissis al fine di verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.
Si comunichi alle parti.

Monza, 18 aprile 2018
Il Giudice dott. Carlo Albanese

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

23 gennaio 2019

4/19. Il praticante abilitato può rappresentare la parte in mediazione? (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2019)

=> Consiglio Nazionale Forense, 16 marzo 2016

Posto che il patrocinatore può liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D.lgs.n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2019

Consiglio Nazionale Forense
(rel. Merli), parere n. 33
16 marzo 2016

Quesito n. 125, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere se il praticante abilitato possa rappresentare “la parte avanti agli organismi di mediazione, non rilevandosi una specifica indicazione in base alla normativa vigente.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 33

Preliminarmente osservato che per “normativa vigente” deve intendersi quella precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, in ragione della mancata emanazione, allo stato, del D.M. previsto dall’art. 41, co. 13, della medesima, la commissione rende il parere nei termini seguenti.
Ai sensi dell’art. 8 R.D.L. n. 1578/33, il praticante procuratore, trascorso un anno dall’iscrizione nel relativo registro, può patrocinare davanti ai Tribunali del Distretto di appartenenza nei procedimenti che, prima dell’attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nella competenza del Pretore.
Gli artt. 2, 4 e 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) prevedono che:
– Il procedimento di mediazione è praticabile con riferimento ad ogni controversia vertente su diritti disponibili (art. 2);
– L’avvocato, ricevuto il mandato alle liti, deve informare il mandante della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
– Il procedimento di mediazione, esperito con la necessaria assistenza dell’avvocato, è condizione di procedibilità con riferimento a diverse fattispecie specificatamente individuate, fra le quali quelle relative a rapporti di locazione, di comodato e di affitto di aziende, già di competenza pretorile.
Posto quindi che, nei limiti precisati dianzi, il patrocinatore può liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D. Lgs. n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio. In caso contrario, infatti, l’attività professionale che la legge gli consente di svolgere potrebbe subire un danno immotivato e conseguentemente ingiusto. Resta fermo che le conclusioni del presente parere contemplano esclusivamente la figura del praticante che abbia conseguito l’abilitazione al patrocinio ai sensi della normativa previgente all’art. 41, comma 13 della nuova legge professionale.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

17 gennaio 2019

3/19. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2019)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2018 (1).

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 15%), di diritti reali (circa il 15%), di condominio (circa il 13%) e di locazione (circa il 11%).
Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 50,2% dei casi. Tale dato conferma il leggero aumento evidenziato dalle precedenti rendicontazioni.
In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 26,7% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.
Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 44,5% dei casi. Può quindi dedursi che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre.
In linea generale detti dati evidenziano un seppur lieve trend di miglioramento delle performances degli Organismi di mediazione.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (patti di famiglia, successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art.5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010). Poco più del 10% dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa, categoria in cui, di contro, si registra la maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo: 42 % (dato che sale al 62% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 30.6.2018
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

79
10.635

ORGANISMI PRIVATI

373
56.329

ORDINE AVVOCATI

103
39.770

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

41
748

Totale complessivo

596
107.482

Dai tali dati emerge che circa il 50% dei procedimenti è gestito da organismi privati che costituiscono, però, ben oltre la metà del numero complessivo degli organismi nel nostre Paese.
Si segnala poi che le migliori performances circa il raggiungimento dell’accordo sono ottenute dagli organismi appartenenti ad “altri ordini professionali”.

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 76% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione il 88% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 143 giorni (1.1.2018-30.9.2018); dato in costante crescita rispetto ai 129 giorni del 2017, 115 del 2016 e 103 del 2015.


Durata delle procedure:

Contenzioso in Tribunale

882 gg
(dato: 2016)

Procedimento di mediazione

143 gg
(dato: 1.1.2018-30.9.2018;
con aderente comparso e accordo raggiunto)


La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2019
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

13 gennaio 2019

2/19. Mediazione attivata tardivamente (oltre i 15 giorni): no a nuovo termine e improcedibilità della domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2019)

=> Giudice di Pace di Nocera Inferiore, 22 gennaio 2018

Questo giudice ritiene che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice e/o la tardività della proposizione dello stesso comporta la improcedibilità della domanda, in quanto il termine di 15 giorni previsto dal d.lgs.n. 28/2010 è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria. Ciò in linea con il principio giurisprudenziale, secondo cui il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve (e che pertanto debba essere rigorosamente osservato). Non è quindi consentito alle parti, allo spirare del termine, richiedere un nuovo termine per sanare l'inadempienza; una volta accertata tale violazione, al giudice è precluso ogni ulteriore accertamento e la domanda va dichiarata improcedibile (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2019

Giudice di Pace di Nocera Inferiore
Sentenza
22 gennaio 2018

Omissis

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice, conveniva in giudizio omissis per sentirla condannare al pagamento della somma omissis a fronte di una scrittura privata stipulata in data 15.01.15 , ed a titolo di occupazione temporanea dell'immobile di omissis. L'attrice lamentava che nonostante la scrittura privata, e reiterati inviti, omissis non aveva provveduto al pagamento, motivo per cui adiva questa A.G. per ottenere tutela. Radicatasi la lite, si costituiva omissis che impugnava e contestava la domanda ed in primis eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il Giudice pertanto concedeva il termine previsto dalla legge per consentire alla società attrice di attivare la procedura di mediazione e rinviava il giudizio per tale incombente ad una udienza successiva. All'udienza all'uopo fissata, e previa esibizione delia documentazione al fine di verificare l'avvenuta mediazione, la società convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura dì mediazione. La società attrice, resisteva ritenendo che il detto termine non è perentorio e pertanto ritenuta la causa istruita documentalmente, chiedeva rinvio per le conclusioni, il giudice all'udienza all'uopo fissata, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa In decisione.

La domanda va dichiarata improcedibile.
Osserva il giudice che il D.Lvo n. 28/10 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo della mediazione obbligatoria, prevede che dal momento in cui il giudice dispone l'avvio della mediazione, la stessa debba essere attivata nel termine di giorni 15.
L'eccezione sollevata circa la tardività dell'avvio della procedura, oltre cioè i 15 giorni concessi dal giudice, implica a stabilire se il detto termine sia da considerarsi perentorio, oppure ordinatorio.
Orbene, in armonia con alcune pronunce della Suprema Corte e di merito, questo giudice ritiene che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro il detto termine e /o la tardività della proposizione dello stesso, comporta la improcedibilità della domanda, in quanto il termine di 15 giorni previsto dalla legge è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria (Trib. Firenze sentenza del 04.06.2015). Ciò in linea con il principio giurisprudenziale, secondo cui il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve, e che pertanto debba essere rigorosamente osservato (Cass. Civile n.14624/2000; n.4530/2004). Non può revocarsi in dubbio che nella fattispecie il termine assegnato dal giudice non è stato rispettato, e ciò comporta la sanzione della improcedibilità della domanda, atteso che non è consentito alle parti, allo spirare del termine, richiedere un nuovo termine per sanare l'inadempienza. L'onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava, infatti, sulla parte che nella fattispecie ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio. Il mancato esperimento della mediazione o la tardiva attivazione, ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art. 5, II c., 1. n.28/2010, secondo cui "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello". Consegue che l'eccezione di improcedibilità è fondata e va accolta, in quanto l'esperimento della mediazione è stato attivato in ritardo, non avendo rispettato il termine di quindici giorni dall'ordinanza resa in udienza dal giudice, non tempestivamente rinnovato (C. Cass. sez. Il, 19 gennaio 2005 n. 1064). Deve pertanto concludersi che la mediazione disposta dal giudice e tardivamente attivata, comporta la sanzione della improcedibilità della demanda giudiziale. Ne consegue che una volta accertata tale violazione, al giudice è precluso ogni ulteriore accertamento e, pertanto la domanda va dichiarata improcedibile.
La novità della materia e la circostanza che non si è discesi nel merito della controversia fanno propendere questo giudice per la compensazione delie spese di lite.

PQM

Dichiara la domanda improcedibile; compensa le spese del giudizio. Dichiara la presente sentenza esecutiva, ex lege.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.01.2018
Il Giudice di Pace Dott.ssa Carmela Benigno

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

8 gennaio 2019

1/19. Preliminare di compravendita, azione ex art. 2932 c.c. volta a produrre gli effetti del contratto di vendita non concluso, mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2019)

=> Tribunale di Teramo, 19 dicembre 2018 n. 912

*Pronuncia segnalata in esclusiva all’Osservatorio
dall'Avv. Giuseppe Fagotti (foro di Teramo)

Qualora, stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare e versato anticipo e caparra confirmatoria, si deduca in giudizio la mancata stipula del rogito definitivo di vendita per fatto e colpa della parte promissaria venditrice, invocando la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. volta a produrre gli effetti del contratto di vendita non concluso, va affermato che, atteso il carattere lato dell'espressione "azione relativa a controversia in materia di diritti reali" contenuta nel comma 1 bis dell'art. 5, D.lgs 28/2010, la controversia afferisce a diritti reali essendo comunque l'eventuale pronuncia ex art. 2932 cc.c. una pronuncia costitutiva atta a tenere luogo degli effetti (nella specie, reali) del contratto definitivo di compravendita non concluso. Pertanto, per quanto, in generale, l’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 c.c. sia diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso, assumendo pertanto connotati di azione personale e non propriamente reale, deve rilevarsi come, nella specifica fattispecie qui oggetto di vaglio, la sentenza costitutiva invocata fosse destinata a disporre il trasferimento del bene di cui in atti e dunque a tenere luogo di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell'oggetto della domanda (o della causa petendi). Trova dunque applicazione la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, con la conseguenza che qualora l’attore non abbia avviato il procedimento di mediazione non risulta integrata la condizione di procedibilità della domanda (I).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2019

Tribunale di Teramo
Sentenza
19 dicembre 2018 n. 912

Omissis

A ha evocato in giudizio B, in proprio e quale erede di ---, e premesso di avere stipulato, appunto, con B e con --- (quest'ultimo successivamente deceduto), un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due piccoli appezzamenti di terreno siti in Martinsicuro, e come meglio specificati in atti, e di avere versato in favore della parte promissaria venditrice, in ossequio all'articolo 3 del contratto in parola, la somma di euro 1000,00 a titolo di anticipo di pagamento e caparra confirmatoria, ha dedotto la mancata stipula del rogito definitivo di vendita per fatto e colpa della medesima parte promissaria venditrice, rimasta immotivatamente indifferente ai molteplici solleciti rivoltile.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha dunque invocato la pronuncia di una sentenza ex articolo 2932 codice civile volta a produrre gli effetti del contratto di vendita non concluso.
Ha resistito al giudizio, B, in proprio e quale erede di ---, il quale ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità della domanda attrice per mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, eccependo, nel merito: 1) l'inammissibilità della domanda in parola -in considerazione del ricorrere, nella specie, di una vendita- e, comunque, la non accoglibilità della medesima domanda in mancanza dell'inadempimento dedotto in causa come imputabile alla parte promissaria venditrice; 2) la nullità della scrittura privata inter partes in quanto non corredata del certificato di destinazione urbanistica.
Sulla base di tali assunti difensivi, il convenuto ha pertanto richiesto la condanna dell'attrice alla restituzione dei terreni per cui è causa, e, dichiarato di non opporsi alla stipula del definitivo, la condanna della medesima attrice al pagamento del residuo prezzo, oltre interessi e rivalutazione e oltre rimborso delle spese per tasse ed imposte (anche successorie) pagate.
All'udienza del 29.11.2017 la scrivente ha assegnato all'attrice termine di giorni 15 per la l'avvio della procedura di mediazione.
All'udienza successivamente svoltasi il convenuto ha dato atto del mancato avvio della procedura di mediazione ed ha insistito, in via esclusiva, nella richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, instando, altresì, per la condanna della controparte al pagamento di spese di lite e danni, anche per lite temeraria o abuso del processo ai sensi dell'articolo 96 Codice di procedura civile, lamentando inoltre la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’articolo 88 Codice di procedura civile
La causa è dunque pervenuta all'odierna udienza, fissata dalla scrivente ai sensi dell'articolo 281 sexies Codice di procedura civile , ove è stata discussa come da verbale.
Deve anzitutto delibarsi in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto.
Orbene, atteso il carattere lato dell'espressione "azione relativa a controversia in materia di diritti reali" contenuta nel comma 1 bis dell'articolo 5 D. lgs 28/2010, è da ritenere che la presente controversia, aderendo alla prospettazione dedotta in causa dall'attrice, afferisca a diritti reali essendo comunque l'eventuale pronuncia ex articolo 2932 codice civile una pronuncia costitutiva atta a tenere luogo degli effetti, (nella specie, reali) del contratto definitivo di compravendita non concluso.
Pertanto, per quanto, in generale, l’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 codice civile sia diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso, assumendo pertanto connotati di azione personale e non propriamente reale, deve rilevarsi come, nella specifica fattispecie qui oggetto di vaglio, la sentenza costitutiva invocata fosse destinata a disporre il trasferimento del bene di cui in atti e dunque a tenere luogo di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell'oggetto della domanda (o della causa petendi).
Ciò chiarito, e posto che parte attrice non ha pacificamente avviato il procedimento di mediazione e, dunque, non ha adempiuto all'attività necessaria ad integrare la condizione di procedibilità della domanda introdotta in causa, va da sè che detta domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto al governo delle spese di lite, deve rilevarsi come, in astratto, le stesse andrebbero poste a carico di parte attrice tecnicamente soccombente in ordine alla domanda introdotta in giudizio.
Tuttavia -e ferma restando la estrema genericità della richiesta di danni avanzata dal convenuto- la considerazione delle dichiarazioni rese da parte attrice medesima a proposito del fatto di non essere più in grado di pagare il residuo prezzo del frustolo di terreno per cui è causa e di essere costretta a vendere l'appartamento di cui detto terreno costituisce pertinenza e, soprattutto, a proposito della dichiarata disponibilità a rinunciare all'acconto già versato (cfr. verbale di udienza del 28.11.2018, richiamato oggi in sede di discussione orale della causa), oltre a far escludere che la condotta processuale della stessa possa dirsi caratterizzata da connotati di temerarietà, permeata da finalità di abuso del processo e idonea a contrastare con i principi di lealtà e probità di cui all’articolo 88 Codice di procedura civile, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: dichiara improcedibile la domanda svolta dall'attrice; rigetta la richiesta di danni avanzata dal convenuto, anche ai sensi dell'articolo 96 cpc; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 19.12.2018
IL GIUDICE
dott. Eloisa Angela Imbesi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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