DIRITTO D'AUTORE


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29 settembre 2019

36/19. Accordo di mediazione, procedimento di omologa: esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto? (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2019)

Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 22 gennaio 2019 (Foglio Informativo n. 1-2/2019)

QUESITO
Circa il regime fiscale agevolato previsto in materia di mediazione civile, l’esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di cui all’art.17, d.lgs. 28/2010 può estendersi anche al procedimento di omologa?

RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile
In materia di mediazione, l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al “procedimento di mediazione” che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al difuori della mediazione (Questa soluzione interpretativa, già espressa con nota del 28 febbraio 2018, ha ricevuto la condivisione dell’Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 956-3/2018: “il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione - che, infatti, si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione - né farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione”) (I) (II).

(I) Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2019

8 giugno 2018

30/18. Accordo di mediazione, omologa con decreto del presidente del tribunale: quale regime fiscale? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2018)

Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 28 febbraio 2018 (Foglio Informativo n. 1/2018)

QUESITO
Qual è il regime fiscale relativo al procedimento di omologa dell’accordo di mediazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28?

RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile
Il procedimento di omologa dell’accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia. Devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate per la quantificazione e il pagamento dell’imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000 (I) (II).

(I) Il grassetto è a cura della Redazione dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2018

18 novembre 2015

51/15. Verbale, mancanza di indicazioni circa la causa delle pretese creditorie: no all’omologazione dell’accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2015)

=> Tribunale di Firenze, 2 luglio 2015

Qualora nel verbale manchi totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo, data la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo. La richiesta di omologazione va quindi respinta, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte.

La radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative in quanto, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010), è evidente che ai fini dell'omologazione ex è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2015

Tribunale di Firenze
Sezione II civile
2 luglio 2015

Omissis

Presidente Breggia                                                  
Esaminato l'accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi dinanzi  all'Organismo di mediazione omissis

Rilevato che l'accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. omissis nonché dalle parti, sig. omissis e sig. omissis;
rilevato che, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere all'omologazione dell'accordo è necessario accertarne la regolarità formale e la conformità "all'ordine pubblico o a norme imperative";
rilevato che nel verbale manca totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo sulla cosiddetta "liquidazione del debito di omissis verso omissis";
ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo e in particolare verificare se questo sia conforme all'ordine pubblico o a norme imperative;
ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo stato non omologabile, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs. 28/2010 salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la comunicazione del provvedimento interlocutorio al ricorrente, risultando effettuata la comunicazione solo all'Organismo di mediazione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della richiesta congiunta di mediazione, presentata da omissis e omissis;
rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa "all'oggetto della controversia e ragioni delle rispettive pretese", vi è l'indicazione: "liquidazione del debito di omissis, verso omissis ";
che nella sezione 2, relativa alla "materia del contendere" con invito a barrare varie indicazioni (condominio, diritti reali, etc.), risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni dicitura;
che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all'accordo raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito del sig. omissis nei confronti del sig. omissis;
che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative;
che d'altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit.), è evidente che ai fini dell'omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie, l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni;
che l'Organismo di mediazione, pur invitato all'eventuale integrazione degli atti con l'ordinanza interlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento;
che ai sensi dell'art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l'invio del presente provvedimento di rigetto anche all'Organismo di mediazione omissis e al responsabile del predetto Organismo;

PQM

1- rigetta l'istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010;
2- manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di rigetto anche al responsabile dell'Organismo di mediazione, omissis, nonché al responsabile del predetto Organismo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

7 maggio 2013

37/13. Verbale di accordo, trasferimento di proprietà immobiliare, irregolarità formale, mancata omologa (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2013)


=> Trib. Rieti, 9 febbraio 2013 n. 19

Non è formalmente regolare il verbale di accordo nel quale le parti concordino il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della controversia (perciò concludendo un contratto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 n. 1 c.c.) qualora la loro sottoscrizione non sia stata autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 28.12.2000, n. 445; ciò in quanto (art. 11, comma 3, seconda parte, d. lgs. n. 28/2010) non è possibile procedere alla trascrizione di tale contratto nei registri della pubblicità immobiliare (1). Pertanto il verbale non può essere omologato.

Fattispecie: il giudice, con decreto ex art. 12 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non omologa il verbale di accordo (controversia relativa a materia di comodato di immobile)

(1) Si veda art. 11, comma 3, seconda parte, d. lgs. n. 28/2010 aggiornato alla pronuncia di incostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2013

Tribunale di Rieti
9 novembre 2012
Decreto ex art. 12 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Il Presidente della sezione civile
- su delega del Presidente del Tribunale;
-  vista l'istanza di omologazione presentata l'8.1.2013 dalla sig.ra ---, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d. lgs. 4.3.2010, n. 28;
-  letto il verbale di accordo formato il 7.1.2013 dal mediatore ing.--- nell'ambito del procedimento di mediazione  svoltosi presso lo Sportello di conciliazione della Camera di commercio di Rieti fra la sig.ra --- e il sig. ---;
- rilevata la propria competenza;

FATTO
- considerato che la controversia oggetto del procedimento di mediazione di cui innanzi, di natura civile e vertente su diritti disponibili, è relativa a materia di comodato di immobile (sito in ---);
- considerato, tuttavia, che il verbale di accordo non è formalmente regolare, in quanto non è possibile procedere alla trascrizione nei registri della pubblicità immobiliare del contratto concluso dalle parti (le quali hanno concordato il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della controversia e, perciò, concluso un contratto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 n. 1 c.c.), non essendo la loro sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 11, comma 3, seconda parte, d. lgs. n. 28/2010);
- visto l'art. 13 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180;

P.Q.M.
non omologa il verbale di accordo indicato in motivazione e dispone la trasmissione del presente provvedimento al responsabile e all'Organismo di mediazione.

Rieti, 4 febbraio 2013.
Il Presidente della Sezione civile
(DOTT. Francesco Oddi)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

29 ottobre 2012

118/12. Accordo conciliativo, verbale, negozio volontario, omologa, ipoteca giudiziale (Osservatorio Mediazione Civile n. 118/2012)


=> Trib. Varese, 12 luglio 2012

Le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto; ne discende che la previsione di cui all’art.12 d.lgs. n. 28 del 2012 va riferita, per l’appunto, all’accordo  (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Trattasi di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere che l’iscrizione sia, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto; interpretazione – che presenta delle aporie (la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale) – che discende dalla scelta del legislatore finalizzata ad evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo (1).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 118/2012

Tribunale di Varese
12 luglio 2012
Decreto

Ai sensi dell’art.12 comma II, del d.lgs.. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art.12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi.
Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.

P.Q.M.

Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente.

Si comunichi.

Nulla sulle spese.

Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012

Il giudice rel.                                                                                         
dr.ssa Chiara Delmonte                                                               

Il Presidente
Dr. Giuseppe Buffone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 maggio 2012

85/12. Verbale di conciliazione, omologazione, verifica di ordine pubblico, corretta instaurazione del contraddittorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2012)

=> Trib. Lamezia Terme 17 febbraio 2012

Al fine dell’omologazione del verbale di conciliazione (1), la verifica di ordine pubblico non può prescindere da una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite.

FATTISPECIE: procedura conciliativa dove una parte ha riconosciuto il possesso ultraventennale, in capo all’altra parte, del bene in questione, ammettendone dunque la fondatezza della pretesa diretta a fondare l'acquisto per intervenuta usucapione del bene medesimo; nel caso in esame i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite con riferimento ai quali va verificata la corretta instaurazione del contraddittorio sono i proprietari del bene di cui è domandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmente, iscrizioni sul bene medesimo.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2012

Tribunale di Lamezia Terme
Decreto
17 febbraio 2012

…Omissis…

vista l'istanza proposta in data 11 novembre 2011 da ----, al fine di ottenere l'omologa del verbale di conciliazione redatto il 31 ottobre 2011;

considerato che, nell'ambito della procedura conciliativa, ---- ha riconosciuto il possesso ultraventennale, in capo a (omissis), del terreno sito in ---, ammettendo la fondatezza della pretesa dell'odierno istante, diretta a fondare l'acquisto per intervenuta usucapione del bene medesimo;

rilevato che ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010 "il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario ad ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo";

atteso che una verifica di ordine pubblico non può prescindere da una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite, quindi, nel caso di specie, i proprietari del bene di cui è domandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmente, iscrizioni sul bene medesimo;

vista la documentazione integrativa depositata dell'istante in ottemperanza a decreto del Tribunale;

operata positivamente la verifica di cui all'art. 23 d.lgs. 28/2010;

PQM

omologa il verbale di conciliazione dell'11 novembre 2011;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 17/02/12

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Spadaro)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 febbraio 2012

45/12. Verbale di conciliazione: irregolarità formali e rigetto della richiesta di omologazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2012)

è Trib. Modica, 9 dicembre 2011

La “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto (1):
1.      la sottoscrizione delle parti e del mediatore;
2.      la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
3.      la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010 (2);
4.      l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro;
5.      la riconducibilità dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale.

Il processo verbale in esame non può essere omologato per le seguenti irregolarità formali:
-         per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
-         per la mancanza, nel processo verbale, dell’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.
Viene pertanto rigettata la chiesta omologazione.

L’omissione da parte del mediatore, nel verbale di conciliazione, della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo”, stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2012

Tribunale  di Modica
9 dicembre 2011
Sentenza

…Omissis…

Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ... ... ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv. ... con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n. 5/2011 proposto nei confronti di ... ... e ... ... innanzi all’organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;

ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;

ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”;

ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per l′attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 3) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010; 4) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale;

ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. ... ha omesso la certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010;

ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “);

ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale;

ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ... ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/20 10 del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20.

Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti, all’Organismo di Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.

Modica 9 dicembre 2011
II Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Tamburini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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