DIRITTO D'AUTORE


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6 maggio 2026

19/26. Tesi sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026)


Nasce il 

Progetto Tesi sulla Mediazione 

dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile

per 

contribuire alla diffusione della cultura della mediazione e della conciliazione

dare visibilità ai Professionisti di domani.

In collaborazione con il Centro Studi Diritto Avanzato.


Vuoi pubblicare sull’Osservatorio la tua tesi in materia di mediazione, conciliazione o ADR?

È possibile farlo inviandola in Redazione all’indirizzo osservatoriomediazionecivile@gmail.com.

  • Sono ammesse tutte le tesi di livello universitario o superiore (laurea, dottorato, master, etc.).

  • Sono ammesse anche tesi il lingua non italiana.

  • Sono ammesse le tesi afferenti a qualunque disciplina di studio (non solo quelle in ambito giuridico).

  • È necessario che la tesi sia libera da diritti di pubblicazione, sfruttamento, etc. di parti terze, che l’Autore possa liberamente disporne e che, dunque, la pubblicazione della stessa non leda alcun soggetto.

  • È necessario che la tesi inviata in Redazione sia in formato PDF.

  • La tesi verrà pubblicata così come ricevuta in Redazione, dunque senza alcuna modifica.

  • La tesi verrà pubblicata sul portale dell’Osservatorio, come PDF scaricabile gratuitamente.

  • Nella mail con cui si invia la tesi in Redazione è possibile indicare, oltre al proprio nominativo, anche eventuali riferimenti personali (indirizzo mail, numero telefonico, sito web, etc.) che saranno riportati sul portale dell’Osservatorio accanto alla propria tesi.

  • La pubblicazione è a titolo gratuito.

  • Il progetto, stante le finalità sopra riportate, non prevede alcuna valutazione o premiazione delle tesi da parte dell’Osservatorio.


Per inviare la propria tesi, richiedere informazioni o formulare proposte di collaborazione è possibile scrivere all’indirizzo mail osservatoriomediazionecivile@gmail.com.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

19 febbraio 2026

7/26. Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

 

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

17.11.2025

sentenza


Omissis


Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della
mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

PQM


Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

2 febbraio 2026

3/26. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026: la mediazione nella relazione di Pasquale D’ASCOLA, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2026)

 

Di seguito, alcuni passaggi, relativi ad ADR e mediazione civile, estratti dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2025 del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Pasquale D’ASCOLA, in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2026 (fonte: relazione integrale pubblicata sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).


Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).


omissis…


L’eliminazione della fase presidenziale nei giudizi di separazione e divorzio, infatti, ha ridotto la durata dei processi.

La valutazione non è però unanime sul punto: gli uffici di maggiori dimensioni (ad esempio la Corte d’appello di Roma), caratterizzati anche da un più rilevante incremento delle sopravvenienze hanno posto in risalto che l’eliminazione della fase presidenziale ha finito con sovraccaricare gli adempimenti della prima udienza, con l’ulteriore aggravio conseguente agli scarsi risultati della mediazione familiare.



Dalle relazioni delle Corti d’appello emerge una forte e responsabile attenzione dei giudici del merito alle questioni giuridiche poste dai nuovi istituti di diritto sostanziale o processuale. Uno dei fili conduttori comuni è l’impatto della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e dei successivi correttivi sull’organizzazione e sulla resa del settore civile…

In particolare, la trattazione scritta ha aumentato la produttività pur a fronte delle complessità legate alla scarsità di risorse ed è stata così segnalata in modo critico la necessità, contemplata sul piano normativo, di svolgere in determinati casi l’udienza necessariamente in presenza.

Sotto altro profilo, tuttavia, si è sottolineato che la mancanza di un contatto diretto con le parti è suscettibile di incidere negativamente sullo svolgimento della prima udienza e, inoltre, che permangono incertezze interpretative su alcune norme (art. 171-bis c.p.c.), che pure deve essere letto in conformità all’interpretazione adeguatrice di cui alla sentenza n. 96 del 2024 della Corte Costituzionale, e che, ciononostante, continua a determinare problemi in ordine all’effettività del contraddittorio rispetto alle verifiche preliminari. Effetti positivi sono stati ravvisati, invece, nella fissazione della prima udienza dopo il deposito degli atti (più informata e utile all’esperimento dei tentativi di conciliazione).



Anche per le controversie in materia di diritto bancario emerge una situazione di stabilità, non condizionata in termini significativi delle recenti riforme processuali, con un contenzioso complessivamente – con la significativa eccezione della Corte d’appello di Roma – in lieve diminuzione, indirizzato, per diversi aspetti, dalle decisioni della Corte, anche Sezioni Unite, degli ultimi anni (Sez. U., n. 41994 del 30/12/2021; Sez. U, n. 9479 del 06/04/2023 sulle clausole abusive e tutela del consumatore; Cass. n. 21841 del 02/08/2024).

Pure per questo ambito è ricorrente la rilevazione della scarsa efficacia della mediazione obbligatoria.



Esiti eterogenei e, nel complesso, di limitata efficacia, comportano gli strumenti di mediazione, negoziazione assistita e le proposte conciliative. Solamente in alcuni ambiti – e neppure per la generalità dei distretti – emergono alcune ipotesi nelle quali gli stessi hanno efficacia, specie in materia di responsabilità civile, nella materia del lavoro, nei casi di proposta ex art. 185- bis c.p.c., nonché nella materia della famiglia, cui si fa ricorso con cautela nei contesti di violenza.


NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 marzo 2025

12/25. Deontologia, CNF: l’iniziativa conciliativa costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale dell’avvocato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025)

 

=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 (pubbl. 25.6.2023)


La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale [massima ufficiale].


Il provvedimento per esteso consultabile al seguente URL: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-20.pdf


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

30 gennaio 2025

3/25. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2025: la mediazione nella relazione di Margherita CASSANO, Prima Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2025)

 

Di seguito, estratto, relativo ad ADR e mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2024 della Prima Presidente della Corte di Margherita CASSANO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2025, Roma, 24 gennaio 2024 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).


Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).


omissis…


3. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie


La teoria classica dello Stato di diritto, che si regge sull’affermazione dei principi di eguaglianza dei cittadini e di divisione dei poteri, riserva agli organi della giurisdizione, precostituiti, indipendenti, imparziali e aperti all’accesso di tutti, il compito di interpretare ed applicare le leggi e di risolvere le liti tra privati o tra la pubblica Amministrazione e un privato con le dovute procedure e con esiti vincolanti.

Se l’Amministrazione, in forza della soggezione al principio di legalità, è parimenti tenuta a dare concreta applicazione alla legge, ciò essa fa essenzialmente avvalendosi dei suoi poteri autoritativi, sicché è alla giurisdizione che si rivolgono le aspettative di tutela delle libertà e dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, a conferma della giuridicità dello stesso.

La centralità costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio, della sottoposizione del giudice soltanto alla legge, dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e della nomina dei magistrati per concorso è alla base della connotazione eminentemente pubblica della funzione di tutela dei diritti e di risoluzione delle controversie.

La salvaguardia dei diritti, nel disegno della Carta costituzionale, è, quindi, riservata alla specialità della iurisdictio, potere attribuito a soggetti la cui selezione e la cui carriera sono disciplinate dalla legge sulla base di specifici requisiti professionali di competenza giuridica.

Il conferimento della funzione di esercizio della giurisdizione e di tutela dei diritti è perciò costituzionalmente basato su un’investitura opposta a quella, di vocazione egualmente pubblica, che riguarda, invece, gli organi muniti di rappresentanza politica, scelti con modalità elettive, come anche a quella, di carattere privatistico, che conferisce ad un arbitro privato il compito di dirimere la lite.

Non di meno, l’attuale sistema multilivello delle fonti, la contemporanea applicabilità di norme interne e sovranazionali, il diffuso utilizzo di regole strutturate su clausole generali flessibili e adattabili, le cogenti istanze di omogeneità applicativa derivanti soprattutto dal primato del diritto dell’Unione europea (come la frequenza di un contenzioso seriale che moltiplica il numero delle controversie), hanno indotto il legislatore negli ultimi anni ad affidare un ruolo di avamposto di tutela dei diritti ad istituzioni non collocate nell’ambito delle singole articolazioni della giurisdizione statuale.

Queste motivazioni hanno portato alla predisposizione di numerosi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nell’auspicio di procurare una costante deflazione del contenzioso, scongiurando la frammentazione della elaborazione giurisprudenziale.

I modi alternativi di composizione o di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, quali la negoziazione assistita, la mediazione e l’arbitrato, rappresentano forme di giustizia privata, chiamata a sopperire alla crisi di efficacia, efficienza ed effettività della giurisdizione dello Stato, e dovrebbero integrare il funzionamento della cosiddetta giustizia predittiva, quest’ultima volta a rendere comprensibili e prevedibili gli esiti della futura eventuale lite, i primi, invece, mirando a comporre la lite già insorta prima che si renda necessario il ricorso al giudice.

Si tratta, in realtà, di subprocedimenti di natura conciliativa che si innestano nella giurisdizione pubblica e si connotano come adempimenti obbligatori condizionanti la procedibilità della domanda giudiziale, al fine di incentivare la propensione delle parti ad un componimento consensuale della lite. È insita in questi istituti un’idea di flessibilità dei diritti disponibili, che pospone l’istanza di immediata attivazione della giurisdizione, la quale diviene rimedio ultimo da sollecitare solo quando permanga la inconciliabilità delle contrapposte posizioni dei litiganti.

In presenza di frequenti forme di giurisdizione condizionata, occorre considerare come l’effettività del diritto inviolabile ad agire e a difendersi in giudizio, seppur non postuli una assoluta contestualità tra il sorgere del diritto sostanziale e la sua azionabilità, implica che il differimento di quest’ultima si dimostri tollerabile, che ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia e che non siano imposti ai cittadini oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile lo svolgimento dell’attività processuale.

Così, l’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, da tempo ormai operante per un numero consistente di controversie, e non più soltanto per procedimenti specifici o per singoli settori, potrà pienamente giustificarsi sol quando risulterà significativamente conseguito l’obiettivo di ridurre il contenzioso gravante sui giudici, in maniera che il complesso modulo procedimentale si riveli davvero idoneo a perseguire effetti deflattivi e quindi a semplificare l’accesso alla giustizia, a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e ad accelerare i tempi di definizione del contenzioso civile.

La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3452 del 2024, nel decidere la questione dell’applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 anche alle domande riconvenzionali, ha, appunto, rimarcato che tale istituto, al pari delle ulteriori misure di ADR (Alternative dispute resolution), si inserisce in un contesto riformatore che esprime la ratio di costituire una reale spinta deflattiva del contenzioso, al fine di preservare la “risorsa non illimitata” della giurisdizione. Il differimento dell’esercizio del diritto di azione può, allora, dirsi ragionevole in vista di un reale effetto positivo dell’istituto conciliativo, consistente nel raggiungere sollecitamente una soluzione stragiudiziale, tramutandosi, altrimenti, in un inutile intralcio.

Anche alla creazione di collegi arbitrali presso le Autorità di regolazione del mercato, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS è stata diffusamente affidata la prospettiva di allestire una forma di giustizia predittiva, che possa venire incontro, mediante adeguata indicizzazione delle sue reiterate decisioni, alle esigenze di certezza delle imprese e della clientela di consumatori che si muovono in detti settori dell’economia.

Le decisioni di tali collegi arbitrali, pur non essendo vincolanti, rivestono un cospicuo valore informativo e, per il loro contenuto specialistico, trovano ormai eco anche nelle motivazioni delle pronunce della Corte di cassazione. Proprio questa crescente influenza della giustizia arbitrale specializzata avverte della necessità di massima professionalità ed efficienza nella gestione delle pratiche, essendone coinvolta anche la tutela degli interessi di contraenti deboli.

Il moltiplicarsi di organismi e di procedure preordinati alla risoluzione delle controversie che non coinvolgono la giurisdizione nasconde, in realtà, anche una sorta di rassegnata impotenza dello Stato a far fronte, in maniera effettiva ed in tempi ragionevoli, all’impegno costituzionale di azionabilità dei diritti.

La funzione statale preordinata alla tutela giudiziale dei diritti non può, del resto, essere regolata, sul modello di altri servizi pubblici, dal principio di sussidiarietà. Peraltro, i rimedi di carattere arbitrale, pur somministrati da soggetti di elevata esperienza e collaudata specializzazione, nonché muniti di rappresentatività, non offrono, sul piano strutturale e funzionale, le garanzie degli organi chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali, ancorati al fondamento costituzionale e alla riserva di legge, quanto, in specie, ai criteri e requisiti di nomina dei componenti, al loro stato giuridico e al complesso delle regole deontologiche.

Né può infine trascurarsi la contemporanea proliferazione nel nostro sistema del modello delle autorità amministrative indipendenti, che cumulano funzioni di vigilanza, sanzionatorie e lato sensu giustiziali, o «para-giurisdizionali», consistenti nella composizione delle liti, nell’applicazione della legge nel singolo caso, nell’accertamento delle violazioni di norme di settore, e perciò particolarmente incidenti, sotto il profilo dell’afflittività, nella sfera dei diritti.

Pur nella peculiare condizione di autonomia di giudizio e di valutazione, connaturata alla finalità di assicurare una regolazione ed un controllo uniforme di fondamentali settori della vita civile, le autorità indipendenti si collocano nell’apparato amministrativo dello Stato e non sono equiparabili agli organi della giurisdizione in senso proprio. La compresenza nelle autorità indipendenti di funzioni di attuazione del diritto e di risoluzione dei conflitti, tipiche della giurisdizione, e la loro separazione dal potere esecutivo, non devono, quindi, alterare il rapporto ordinamentale tra pubblica Amministrazione e potere giudiziario, essendo quest’ultimo il garante della legalità dell’azione amministrativa.


omissis…


NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

25 febbraio 2024

9/24. Riforma Cartabia: il nuovo primo incontro di mediazione [CFnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2024)


Il nuovo primo incontro di mediazione: un cambio di passo

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 3.7.2023)

 

NOTE: per approfondimenti si veda il Focus tematico Speciale MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022, nonché MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento

 

Entra in vigore il 1° luglio 2023 una delle più rilevanti novità previste dalla Riforma Cartabia, ovvero la nuova modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 28/2010.

Esso si applicherà per le domande di mediazione depositate dall’ 1.7.2023 e dunque per i primi incontri di mediazione che si terranno presumibilmente dopo il 20 luglio 2023.

Il nuovo primo incontro sarà di mediazione effettivo e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse” (art. 8 comma 6).

La partecipazione al nuovo primo incontro avrà un costo, stabilito a scaglioni secondo il valore della controversia e sarà corrisposto dalle parti oltre all’indennità di avvio, ma in misura inferiore alle attuali indennità complessive oggi versate a seguito dell’adesione.

Nel caso in cui le parti raggiugano l’accordo o decidano di proseguire con successivi incontri, viene prevista l’applicazione di un’indennità integrativa.

A distanza di poche ore dall’entrata in vigore della Riforma, però, mancano i decreti attuativi che il Ministero non ha ancora pubblicato e dunque ancora al momento non é possibile conoscere il dettaglio delle nuove tariffe di cui alle nuove tabelle ministeriali.

Fino al 30 Giugno 2023, come è noto, il D. Lgs. 28/2010 all’art. 8 prevedeva la modalità di svolgimento del primo incontro secondo il modello dell’incontro “filtro” con scelta c.d. OPT-OUT: sedute al tavolo dell’incontro, il mediatore verificava l’identità delle parti presenti e illustrava le modalità dello svolgimento e le caratteristiche della procedura, i rischi e i costi della mediazione, i benefici fiscali in caso di accordo e prospettava i rischi e i costi dell’alternativa giudiziale.

Dopo la fase informativa veniva richiesto alle parti di manifestare adesione alla procedura e quindi di manifestare l’intenzione di procedere o meno.

In caso in cui anche solo una delle due parti manifestasse volontà negativa alla prosecuzione, la procedura si concludeva immediatamente dandone atto a verbale e ciò in modo gratuito. Le parti non erano tenute a pagare alcuna indennità, in quanto la prima sessione era completamente gratuita (salvo il pagamento anticipato delle spese di avvio col deposito della domanda o dell’adesione).

Il precedente impianto normativo configurava infatti il meccanismo che riservava alle parti la scelta del cosiddetto “OPT-OUT”, cioè la libertà di decidere nel corso del primo incontro di uscire dalla procedura, senza dover essere gravati di alcuna spesa, ma purtuttavia soddisfacendo la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 2 bis D. Lgs. 28/2010. Solo se entrambe le parti dichiaravano la volontà di proseguire nella mediazione, si avviava la vera e propria fase negoziale e dovevano essere versate le relative indennità di procedura.

Dal 2013 e quindi da circa una decina d’anni veniva applicato da tutti gli Organismi di Mediazione il modello dell’incontro filtro e del meccanismo dell’OPT-OUT.

Dal 1.7.2023 parti ed avvocati, oltre che mediatori, saranno chiamati a una nuova sfida: tutte le parti già nel primo incontro saranno chiamate a svolgere con responsabilità e lealtà il proprio ruolo attivo e consapevole.

Sarà importante che gli avvocati preparino i propri assistiti alla mediazione individuando e definendo chiaramente negli incontri preparatori le fasi della strategia negoziale che intendono adottare, individuando chiaramente con il proprio assistito il cosiddetto “punto di rottura” della mediazione, i margini estremi della negoziabilità e analizzino anticipatamente i rischi e i costi processuali di una eventuale scelta di concludere negativamente la procedura.

Un cambio di passo che la Riforma Cartabia chiede all’avvocatura che ormai da oltre vent’anni conosce lo strumento della mediazione e ha imparato ad apprezzare.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

31 gennaio 2024

4/24. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2024: la mediazione nella relazione di Margherita CASSANO, Prima Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024)


Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della Prima Presidente della Corte di Margherita CASSANO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2024, Roma, 25 gennaio 2024 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).

 

…omissis…

 

Gli aspetti della riforma che hanno maggiormente inciso sull’effettività della risposta giudiziaria in ambito civile

 

Nel settore civile hanno contribuito all’inversione della tendenza dei flussi di lavoro talune delle misure introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. Tra esse si citano, come più significative, le seguenti:

– la configurazione del rito ordinario come rito tendenzialmente a udienza unica in cui il giudice sia immediatamente in grado di valutare la direzione da imprimere al processo (tentativo di conciliazione, oppure mutamento nel rito semplificato; ammissione delle prove e relativa assunzione; immediata decisione della causa);

– la previsione dello scambio degli scritti difensivi prima dell’udienza di comparizione secondo cadenze temporali ravvicinate;

– l’attribuzione al giudice del potere di formulare proposte transattive o conciliative, fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione;

– la semplificazione del processo di cognizione (art. 281-decies, cod. proc. civ.) davanti al Tribunale in composizione sia monocratica che collegiale in presenza di determinate condizioni (fatti di causa solo parzialmente controversi; prova documentale; attività istruttoria non particolarmente complessa e pronta soluzione della domanda);

– il rito unico in materia di persone, minori e famiglie (artt. 473-bis e ss.);

i filtri alle impugnazioni;

– l’informatizzazione del processo;

– il rafforzamento dell’arbitrato;

– l’ampliato ambito applicativo della negoziazione assistita e della

mediazione.

Con specifico riferimento alla mediazione meritano segnalazione gli interessanti risultati desumibili dai dati ministeriali. Da essi risulta un ruolo sempre più attivo dei giudici civili nel promuovere forme di definizione dei procedimenti già instaurati alternative rispetto alla pronuncia della sentenza, a dimostrazione di un mutamento della cultura di magistrati e avvocati.

Con riferimento alla tipologia delle controversie emerge la significativa percentuale di positiva applicazione dell’istituto soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extra-contrattuale.

Come osservato dalla dottrina, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto.

 

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NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

11 febbraio 2023

5/23. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2023: la mediazione nella relazione di Pietro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023)

Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2023, Roma, 26 gennaio 2023 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I). 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013). 

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2.6. Mediazione e deflazione del contenzioso

Nelle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello, l’attenzione viene focalizzata sulla cd. giustizia complementare, nella quale vengono tradizionalmente ricomprese la negoziazione assistita e la mediazione, rilevando come queste forme di risoluzione alternativa delle controversie possono contribuire alla deflazione del contenzioso, con dei positivi effetti ulteriori connessi alla modalità compositiva della lite.

In questa prospettiva, la giustizia complementare, così come la più ampia categoria delle A.D.R., da un punto di vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla giurisdizione, di talché anche il giudice attraverso la mediazione demandata, o esperendo direttamente la conciliazione, può concorrere, promuovendo una dimensione non contenziosa, al conseguimento di quegli obiettivi condivisi di tempestiva soluzione del conflitto, oltre che della causa.

Nel primo semestre del 2022 le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018, vigente ratione temporis.

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Per favorire la mediazione, la riforma del 2022 ha previsto alcuni incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta, se le parti raggiungono un accordo, e di esenzione dall’imposta di registro nonché modalità di ricorso al gratuito patrocinio (tema su cui già era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022).

Quanto alla negoziazione assistita va osservato che la stessa non ha avuto ampia applicazione, probabilmente per la rigidità del procedimento. La possibilità, prevista dal d.lgs. n. 149 del 2022, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire un’istruttoria stragiudiziale potrebbe contribuire a favorirne l’applicazione.

Il d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 9) ha poi stabilito che le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di cui all’art. 409, cod. proc. civ., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) e all’accordo, così raggiunto, si applicherà l’articolo 2113, comma 4, cod. civ. Pertanto, l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte nelle sedi cd. protette.

Le iscrizioni di mediazione dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, sono tendenzialmente oggetto di incremento, poiché sono aumentate le materie (oltre quelle già previste: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) in cui la mediazione è stabilita dalla legge come condizione di procedibilità.

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, tuttavia, si segnala che al numero delle iscrizioni non corrisponde un prevalente numero di accordi raggiunti, mentre quando la mediazione è delegata dal giudice, anche se ancora in misura limitata, si riscontra la volontà delle parti di cercare di raggiungere l’accordo.

Il legislatore, con la novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022, ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che alla valutazione dell’attività da quest’ultimo svolta in materia di conciliazione e mediazione delegata.

Si è infatti previsto (art. 5-quienquies del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata; il rilievo per la valutazione di professionalità della formazione, del numero e della qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi; la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e delle controversie definite a seguito della loro adozione.

Tali previsioni dovranno essere completate con la disciplina normativa secondaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Dalle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello si evince che oggetto di peculiare riflessione, anche nel Foro e nell’Accademia, è il rapporto tra l’art. 185-bis, cod. proc. civ., che regola la proposta di conciliazione che può essere formulata dal giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, e l’art. 5-quater (già art. 5, comma 2), del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

Quando ricorrere all’uno o all’altro istituto e quali siano i fattori che il giudice deve considerare per disporre la mediazione, anche in relazione alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, sono rilevanti tema di attualità, in ordine al quale si segnala l’opportunità che siano sviluppate buone prassi applicative. 

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(I) La Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2023.pdf 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 marzo 2022

9/22. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022: la mediazione nella relazione di Petro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2022)

Di seguito, estratto della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2022, Roma, 21 gennaio 2022 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I).

L’estratto riporta i passaggi di maggior interesse della Relazione in tema di mediazione, ADR e conciliazione.

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).

 

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PARTE I

LA GIUSTIZIA IN GENERALE

 

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2. La giustizia civile in generale

 

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2.6. Mediazione obbligatoria, volontaria e delegata

La mediazione civile obbligatoria è un istituto processuale riconducibile

alle misure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), con le quali si intende

favorire la rapida composizione delle controversie in via stragiudiziale mediante l’intervento di un soggetto terzo, ovvero l’Organismo di mediazione.

Intendendo adottare «misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la

definizione del contenzioso civile» finalizzate, unitamente alle altre previste

nello stesso contesto, a «dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche

una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese», con la

disposizione di cui all’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. n. 69 del 2013, il

legislatore ha inserito il comma 1-bis all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

È stata così reintrodotta nell’ordinamento, dopo la pronuncia d’illegittimità costituzionale del comma 1 del citato art. 5 (Corte cost. sentenza n.

272 del 2012), la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle

domande giudiziali relative a talune materie, specificamente individuate

dalla norma.

La parte che intende promuovere in sede giurisdizionale una delle azioni

indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 è, quindi, tenuta

preliminarmente a tentare la composizione stragiudiziale della controversia

mediante l’esperimento del procedimento disciplinato dal suddetto decreto

legislativo, il cui svolgimento è affidato ad appositi organismi di mediazione e,

al loro interno, ai mediatori. Le istanze di mediazione devono essere depositate

presso l’organismo territorialmente competente, determinato secondo la competenza territoriale del giudice che dovrebbe trattare la controversia; ricevutele, il

responsabile designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che si

deve tenere, nella sede dell’organismo stesso (o nel luogo indicato nel regolamento da esso adottato), entro trenta giorni (artt. 4 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010).

Tra le materie per le quali l’istituto costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale vi sono, in particolare, quelle dei diritti reali

e del risarcimento dei danni derivanti da diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Occorre, però, ricordare che la mediazione può essere anche:

– facoltativa, ove le parti, nelle materie diverse da quelle per le quali è

obbligatoria, decidano spontaneamente di comporre bonariamente la

lite tra esse insorta;

– concordata, prevista dalle parti nel contratto, o nello statuto o nell’atto

costituivo dell’ente (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2010).

In relazione all’andamento dei giudizi pendenti assume particolare

rilievo la possibilità per il giudice di delegare la mediazione, nel corso del

giudizio (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010): il giudice, anche in sede

di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione

e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento

di mediazione. In tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

La maggior parte delle procedure di mediazione incardinate sono relative a quelle previste in via obbligatoria, mentre non sono ancora sperimentate in maniera uniforme sul territorio nazionale in tutte le loro potenzialità

le ipotesi di mediazione delegata dal giudice e di mediazione volontaria che

implicano un significativo mutamento di prospettiva culturale e una specifica

professionalità.

 

2.7. Mediazione e deflazione del contenzioso nei dati delle

Corti d’Appello

Nelle Relazioni delle Corti d’Appello, rispetto agli istituti di deflazione

(sono presi in considerazione: mediazione, negoziazione assistita, accordi

dinanzi all’Ufficiale di stato civile), e in particolare rispetto alla mediazione,

vengono svolte osservazioni variegate.

Da un lato ci si limita, a volte in modo assertivo, al mero rilievo statistico della oggettiva ridotta incidenza che tali misure spiegano come meccanismo di deflazione del contenzioso, e si addebita tale stato alla percezione della

mediazione come forma di “denegata giustizia” con aggravio di ulteriori costi

sia economici che umani.

In alcuni casi, pur rilevandone una limitata efficacia deflattiva, si segnala l’opportunità di azioni volte a promuovere un processo di evoluzione

culturale in materia di mediazione, da monitorare e incentivare attraverso

opportune attività formative, e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli Organismi di mediazione.

Dall’altro, invece, il tema è affrontato in una prospettiva di medio-lungo periodo, mettendo in evidenza come la mediazione può sviluppare tutte le

sue potenzialità laddove vi si ricorra non solo in ragione del ruolo ancillare

al processo (condizione di procedibilità), ma per la sua autonoma valenza di

misura di soluzione dei conflitti.

Si rileva che attraverso tale istituto si può evitare che la conflittualità

perduri oltre la definizione della singola controversia – si pensi alla materia

condominiale – e si riconosce una progressiva crescita nell’applicazione dello

stesso che può concorrere in modo significativo ad un diffuso mutamento

culturale, ad una diversa prospettiva delle relazioni sociali, improntate ad un

maggiore rispetto dell’altro, al recupero di effettività dell’amministrazione

della giustizia, con ricadute positive dal punto di vista economico-competitivo

del nostro Paese.

In questa prospettiva, la più articolata categoria giuridica delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), da un punto di

vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla giurisdizione,

di talché anche il giudice, attraverso la mediazione demandata ed esperendo

direttamente la conciliazione può concorrere, sia pure nella giurisdizione,

al conseguimento degli obiettivi condivisi di tempestività e di soluzione del

conflitto, oltre che di definizione del procedimento.

In tal senso, va rilevata la stipulazione da parte di alcune Corti d’Appello di specifici Protocolli con le Università e con i Consigli degli Ordini degli

Avvocati, per l’affiancamento ai giudici di giovani laureati in legge, borsisti

individuati dalle Università, nell’attività di selezione delle cause con un tasso di

mediabilità e di redazione di una proposta di ordinanza di mediazione delegata, rimessa al vaglio del giudice affiancato e, nel caso dell’appello, al Collegio.

Si intende in tal modo creare un meccanismo della mediazione che

rifletta un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela delle parti e

quella di interesse generale di contenimento del contenzioso in funzione degli

obiettivi del giusto processo e della ragionevole durata di liti oggettivamente

pregiudicate dalla eccessiva lunghezza delle stesse.

Sempre in tale ottica, viene in rilievo una considerazione che risulta

coerente con le indicazioni date dalla Commissione europea per il PNRR. Il

richiamo a una riduzione dei tempi di durata dei procedimenti (disposition

time), a cui può concorrere anche un’attenta applicazione dell’istituto della

mediazione delegata e della conciliazione giudiziale, impone di considerare

e valutare il lavoro del giudice non solo in relazione al numero di sentenze,

ma anche in ragione dell’andamento del ruolo di cause assegnategli e della

durata media dei processi, atteso che una causa conciliata certamente non

produce ulteriori gradi di giudizio.

2.8. I dati statistici nazionali sulla mediazione

I dati elaborati dal Ministero della Giustizia, che ha preso in considerazione la sequenza 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2020, fanno registrare un

minor ricorso alla mediazione rispetto alla sostanziale stabilità riscontrata

negli anni 2018 e 2019. Occorre tuttavia nuovamente considerare che il 2020

è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria pandemica che ha determinato

una sospensione del contenzioso.

 

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Di talché è particolarmente interessante il raffronto tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2021, che evidenzia un incremento del 17%

raffrontando i dati delle sole iscrizioni con proiezioni nazionali ed escludendo

le iscrizioni relative agli organismi statisticamente outlier.

Il raffronto viene effettuato tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2021, escludendo il 2020, proprio in ragione del dato anomalo che ha

caratterizzato tale anno a seguito degli eventi pandemici, a cui sopra si è fatto

cenno.

 

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2.9. Negoziazione assistita

All’interno delle A.D.R. va collocata anche la convenzione di negoziazione assistita, disciplinata dall’art. 2 del decreto legge n. 132 del 2014, che

costituisce un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in

buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite

l’assistenza di avvocati.

Tale istituto, tra l’altro, è obbligatorio per promuovere in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Un settore peculiare di applicazione della negoziazione assistita facoltativa è quello previsto in alcuni casi, in materia di famiglia, per le controversie

tra coniugi.

In proposito, si può rilevare che in materia di separazione e divorzio

consensuale i dati ISTAT (“rilevazione delle separazioni e dei divorzi”) evidenziano nel 2020 un ulteriore aumento rispetto al 2019 del ricorso alla negoziazione assistita (art. 6, d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge con modifiche

dalla legge n.162 del 10 novembre 2014) per gli accordi di separazione e per

la modifica delle condizioni di separazione, mentre vi è una riduzione del

numero degli accordi di divorzio.

Dalle Relazioni dei Presidenti della Corti di Appello emerge che la negoziazione assistita da avvocati (analogamente alla possibilità per i coniugi

di concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato) di un accordo di separazione personale

ovvero, in alcuni casi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

(art. 12 del d.l. 132 del 2014), nonché il c.d. “divorzio breve” legge n. 55 del

2015) non incidono in maniera significativa sulla riduzione delle sopravvenienze, pur evidenziando un trend positivo.

 

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2.10. Legge delega e mediazione demandata dal giudice

Sia la mediazione che la negoziazione assistita, dunque, sono diretti a

favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili

alle misure di ADR.

Ma, mentre nella mediazione l’attività – centrale per l’esito positivo – di

assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella

ricerca di un punto d’incontro è svolta da un soggetto terzo indipendente e

imparziale, nella negoziazione simile attività è posta in essere dagli stessi

difensori.

Entrambi gli istituti sono oggetto del disegno legislativo di riforma della

giustizia civile.

In relazione alla mediazione si può osservare come, nel più complesso

impianto riformatore, oltre ad ampliare le fattispecie di mediazione obbligatoria, si intende valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal

giudice, promuovendo un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici

giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l’avvocatura, gli

organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria

sul territorio, alla quale consegua stabilmente la formazione degli operatori,

il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali

che demandano le parti alla mediazione.

Sempre a tali fini è indicato il criterio direttivo dell’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta

formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o, comunque,

mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei

magistrati stessi. In tal modo si offrirà al giudice un percorso per acquisire

tecniche negoziali di comunicazione.

Potrà costituire un ausilio tecnico alla partecipazione personale delle

parti la previsione che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita

possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che

gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

 

2.11. Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è collaterale al tema delle A.D.R. e della

mediazione.

L’art. 185-bis, cod. proc. civ., di recente introduzione, consente al

giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria proposta

conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria, nell’ottica della deflazione immediata del processo.

Alcuni uffici evidenziano come un’attenta analisi dei concreti interessi in gioco da parte del giudice può favorire la formulazione di proposte

conciliative e può contribuire alla celere definizione della controversia e alla

riduzione del numero delle impugnazioni.

 

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(I) la Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2022 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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