DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

27 giugno 2024

29/24. Convocazione in mediazione fissata ab origine per lo svolgimento in via telematica, senza indicare la sede dell’Organismo e possibilità per le parti di presenziare fisicamente: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2024)


=> Tribunale di Taranto, sentenza 3 aprile 2024

 

Alla luce dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2013 conv. dalla l. n. 98, va confermata la necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, dell’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio. Pertanto, qualora dal documento dell’Organismo che dispone la convocazione non si evinca la sede dello stesso, né quella presso altro analogo Organismo in convenzione, essendo la convocazione fissata ab origine per lo svolgimento con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente, va affermata l’improcedibilità della domanda. Difatti è evidente che l’esigenza (elusa nel caso di specie) stabilita dall’art. 4 comma 1 cit. è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento..

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Taranto

3 aprile 2024

sentenza

 

Omissis

 

L’eccezione formulata da è risultata fondata e come tale merita accoglimento.

La questione verteva in ordine alla pregiudiziale in rito relativa alla causa di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Le emergenze documentali comprovano che tale incombente, di cui era stata onerato omissis opposto ma attore sostanziale, all’esito della decisione in ordine alla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato adempiuto sin dal omissis mediante la richiesta che aveva inteso inviare al omissis  per la sede in omissis.

Si rammenta, infatti, che la quaestio in ordine alla necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, della introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio, ha riferimento nell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98, che recita che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Consolidata giurisprudenza ha affermato quel principio e tra queste si segnalano: Tribunale di Milano sent. 220/2023; Tribunale di Torino sent. (che precisa che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo).

Se non che dal documento omissis che dispone la convocazione, non è data evincere la sede effettiva in  omissis, né quella propria né quella presso altro analogo Organismo in convenzione con omissis; tanto è vero che la convocazione appare essere stata fissata ab origine perché si svolgesse con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’organismo omissis in poiché non indicato.

Poiché è evidente che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98 è, invero, quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, le peculiarità di quello per cui è causa appaiono eludere le previsioni normative.

I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica del omissis, né detta sede, quand’anche presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito dell’organismo omissis all’indirizzo  omissis.

L’accoglimento della eccezione di improcedibilità comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, null’altro potendosi provvedere quanto al merito, poiché la decisione è in mero rito.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano, attesa la esigua attività processuale svolta in € 800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.

Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.


PQM

 

Il Tribunale di Taranto omissis accoglie l’eccezione preliminare in rito omissis e dichiara improcedibile il giudizio ed al contempo revoca il decreto ingiuntivo omissis; per l’effetto condanna omissis, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere allo le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

18 giugno 2024

28/24. Riforma Cartabia, rappresentanza in mediazione: l'introduzione dei "giustificati motivi" per la delega a terzi in caso di persone fisiche (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2024)


=> Tribunale di Firenze, sentenza 15 marzo 2024

 

Con riferimento al nuovo art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 (post. Cartabia), va osservato che la legge non definisce la nozione di "giustificati motivi" essendo la norma necessariamente elastica e non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte. Quanto alle conseguenze dell'assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista. Considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina "immotivata" di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e nella specie sanzionata di conseguenza con l'improcedibilità della domanda giudiziale (I).

 

(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Firenze

15 marzo 2024

sentenza

 

Omissis

 

L'eccezione preliminare di improcedibilità è fondata.

Richiamate le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza con cui è stata disposta la mediazione, si osserva quanto segue.

La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).

La Cassazione ha infatti osservato che l'art. 8, "dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati."

"La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato".

Allo stesso tempo ha precisato che "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri omissis. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".

Dalla disamina delle sentenze della Suprema Corte richiamate non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti.

 

Occorre però evidenziare che il presente procedimento è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 che, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l'art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale".

L'introduzione dei "giustificati motivi" per la delega a terzi in caso di persone fisiche è applicabile alla fattispecie in esame in quanto il ricorso è stato proposto il ed è stato disposto l'invio in mediazione con ordinanza del omissis, quindi la domanda di mediazione è stata depositata dopo il omissis, data di entrata in vigore della riforma.

Il mediatore ha accertato che il rag. omissis era munito di delega e non sono state sollevate eccezioni in ordine alla validità della procura ed alla sussistenza dei poteri rappresentativi.

Tuttavia, nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti "è opportuna per la procedura adr intrapresa e formalmente necessaria", parte attrice non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che hanno indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione ad un soggetto terzo, né ha prodotto in giudizio la procura conferita al rag. omissis.

La legge non definisce la nozione di "giustificato motivo" essendo la norma necessariamente elastica, non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante.

Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte.

Quanto alle conseguenze dell'assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista.

Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina "immotivata" di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo raggiunto.

Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Giova peraltro evidenziare, con riferimento al caso di specie, che risultano pendenti dinanzi a questo Tribunale plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l'assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, come evidenziato dalla omissis risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.

L'espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente di valutare – alla presenza del consumatore – le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.

Né si può sostenere che la delega si giustifichi in considerazione della natura del contenzioso poiché l'apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte.

Infine, la possibilità del collegamento da remoto (peraltro in presenza di una deroga al foro del consumatore dipendente dalle scelte processuali della stessa parte) non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione personale del richiedente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda va dichiarata improcedibile.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

 

PQM

 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 giugno 2024

27/24. Piattaforma CNF per gli incontri di mediazione in modalità telematica, comunicato 23.5.2024 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2024)

 

Il CNF ha comunicato che, per il miglior funzionamento della piattaforma per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in modalità telematica, dal 1° febbraio 2024 sono attive nuove funzionalità che ne migliorano la fruibilità.

Il documento contiene vari link per ulteriori approfondimenti (anche sotto-forma di tutorial) e scaricare il manuale d’uso della piattaforma.

Il comunicato CNF è consultabile qui (link diretto al sito ufficiale del CNF).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

6 giugno 2024

26/24. Ministero della Giustizia: FAQ mediazione ai sensi del d.m. 24 ottobre 2023 n. 150 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2024)


NOTA: per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio: MEDIAZIONEE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.

 

LE NUOVE FAQ AI SENSI DEL Decreto 24 ottobre 2023 n. 150

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

 

SEZ. A

REQUISITI DI SERIETA’

I. OGGETTO SOCIALE O SCOPO ASSOCIATIVO ESCLUSIVO

1. L’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo previsto dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dall’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. n. 150/2023 per gli organismi di mediazione privati è richiesto anche per quelli pubblici?

NO.

Gli artt. 16, 18 e 19 del d. lgs. n. 28/2010 prevedono che gli enti pubblici - tra cui consigli degli ordini degli avvocati, consigli degli ordini professionali e camere di commercio - sono abilitati a costituire organismi di mediazione. In tal modo, per gli enti pubblici la norma primaria ha già valutato la compatibilità tra l’oggetto o scopo istituzionale previsto dalla legge e l’attività di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti.

Conseguentemente, l’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. 150/2023 prevede che l’attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dagli organismi di mediazione privati.

2. Con quali attività è compatibile l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e agli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023?

Le norme in questione richiedono che organismi di mediazione ed enti di formazione, se privati, abbiano come oggetto sociale o scopo associativo, lo “svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti” o viceversa “svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti”.

Sono compatibili con l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all’esercizio dell’attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla acquisizione e gestione del personale e dei locali.

Non possono ritenersi incluse e sono pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

    1. conciliazione di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004;
    2. mediazione in materia familiare, penale, penale minorile;
    3. gestione gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti;
    4. raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR;
    5. pubblicazione di libri;
    6. erogazione di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e commerciali, in ambito scolastico e universitario;
    7. prestazione di servizi quali domiciliazioni, noleggio di aree, sale riunioni e personale, anche di segreteria;
    8. prestazione di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia;
    9. richiesta di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa, invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale;
    10. stipula di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, invenzioni;
    11. operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.

3. Un organismo di mediazione privato o un ente di formazione privato, già iscritto nel registro e/o nell’elenco alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023, possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo e con quali modalità?

SI.

Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione privati, già iscritti alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023 possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, fornendo prova documentale dei necessari mutamenti statutari o relativi all’atto costitutivo.

Per adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione privati possono, a titolo meramente esemplificativo:

    1. rimuovere dall’oggetto sociale o dallo scopo associativo tutte le attività diverse da quelle espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023, come esemplificate nella FAQ sez. A n. 2), in sostanza restringendo il proprio oggetto sociale o scopo associativo alle sole attività consentite;
    2. operare una scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., tale che ad una delle società scisse sia devoluto esclusivamente il ramo d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione;
    3. effettuare ulteriori operazioni societarie, ivi incluso il trasferimento del ramo d’azienda, tali che la società beneficiaria o cessionaria del ramo d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, abbia quale oggetto sociale le sole attività espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

4. Se un organismo di mediazione o un ente di formazione privato, per adeguarsi all’oggetto o scopo associativo esclusivo, compiono le operazioni indicate a titolo esemplificativo nei punti b) e c) della FAQ sez. A n. 3), essi mantengono il numero di iscrizione nel registro o nell’elenco?

NO.

A fronte di eventuali operazioni societarie che interessino l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, il numero di iscrizione nel registro e/o elenco potrà restare invariato soltanto ove resti invariata l’identità del soggetto giuridico iscritto. Tale identità sarà attestata dal mantenimento dell’originario numero di partita IVA e/o codice fiscale.

Pertanto, in caso di operazioni societarie il Responsabile verificherà, in capo al soggetto che all’esito delle stesse risulti titolare dell’organismo di mediazione e/o dell’ente di formazione, se la partita IVA e/o il codice fiscale siano rimasti invariati.

Ove tale verifica dia esito positivo, il predetto soggetto potrà conservare l’originario numero di iscrizione e proseguire la propria attività, senza soluzione di continuità, ferma la necessità di soddisfare tutti i requisiti di iscrizione, in difetto dei quali il Responsabile procederà ai sensi dei Capi VI o VII del d.m. n. 150/2023, in caso ne ricorrano i presupposti.

Ove invece la suddetta verifica dia esito negativo, essendo mutati la partita IVA e/o il codice fiscale, il Responsabile procederà alla cancellazione dell’organismo di mediazione e/o ente di formazione originariamente iscritto, in quanto non più esistente.

In questo ultimo caso, alle procedure di mediazione pendenti troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 41 del d.m. n. 150/2023 (prosecuzione delle procedure innanzi ad altro organismo del medesimo circondario, negli stringenti termini previsti dal comma 2), laddove per i corsi di formazione già iniziati è invece disposta dall’art. 40, co. 2 del d.m. cit. la sola impossibilità di erogare il servizio.

5. Se un organismo di mediazione privato già iscritto nel registro e un distinto ente di formazione privato già iscritto nell’elenco intendono costituire un unico soggetto giuridico, che soddisfi il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, possono essi conservare i rispettivi numeri di iscrizione, garantendo continuità alle proprie attività?

NO.

Nella fattispecie in esame, l’organismo di mediazione e l’ente di formazione possono senz’altro costituire un unico soggetto giuridico, avente l’oggetto sociale o lo scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

Tuttavia, tale nuovo unico soggetto potrà al più conservare partita IVA e/o codice fiscale di uno solo degli enti originari e, di conseguenza, potrà essere mantenuta l’iscrizione solo di tale ente, con continuità della relativa attività.

6. Quali sono le conseguenze sulla attività svolte da un organismo di mediazione privato e da un ente di formazione che abbiano costituito un unico soggetto giuridico?

Come specificato nella risposta alla FAQ sez. A, n.5), nel caso in cui si costituisca un unico soggetto giuridico, solo per uno degli enti originari, quello che mantiene l’iscrizione, può darsi continuità all’attività svolta. Pertanto, in caso di cancellazione dell’ente di formazione, i corsi di formazione non possono essere erogati (v. art. 40, co. 2, d.m. n. 150/2023) ma non devono essere trasferiti ad entri enti di formazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 41, d.m.cit. per le procedure di mediazione in corso, per le quali è prevista la possibilità di prosecuzione innanzi ad altro organismo del medesimo circondario.

SEZ. B

REQUISITI DI EFFICIENZA

I. RESPONSABILE DELL’ORGANISMO

1. In quali casi può ritenersi sussistente la qualifica di mediatore ora richiesta al responsabile dell’organismo?

Chi, alla data del 15.11.2023 (data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023), fosse responsabile dell’organismo e voglia essere inserito nel nuovo elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) d.m. citato, deve avere già acquisito la qualificazione formativa di mediatore ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 o, in mancanza, deve ora acquisirla ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023. Chi invece, dopo il 15.11.2023, voglia diventare responsabile dell’organismo ed essere inserito nell’elenco predetto, deve acquisire la qualifica formativa di mediatore ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023.

Quanto agli avvocati – ai quali l’art. 16, co. 4-bis, d. lgs. n. 28/2010 riconosce sin dal 2013 la qualifica di mediatori di diritto –, va tuttavia precisato che, ove rivestano alla data del 15.11.2023 la qualifica di responsabile dell’organismo, essi non necessitano di formazione specifica ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) cit., a condizione che siano in regola con la formazione professionale di cui alla Circolare del CNF n. 6-C/2014 del 5 marzo 2014 avente ad oggetto la formazione degli avvocati mediatori di diritto (v. delibera del CNF 21 febbraio 2014).

Laddove, invece, dopo il 15.11.2023 l’avvocato intenda divenire responsabile di un organismo, egli dovrà dimostrare – ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) cit. – di possedere la qualifica di mediatore in conformità alla normativa pro tempore vigente, ovverosia di aver acquisito la formazione iniziale di cui all’art. 23 cit., tuttavia con l’agevolazione riconosciuta agli avvocati dal comma 8 (v. FAQ sez. C n. 9).

II. SEDI

1. È ancora possibile, alla stregua del d.m. n. 150/2023, stipulare accordi tra organismi per singole mediazioni?

SI.

È tutt’ora possibile stipulare accordi tra organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, anche per singole mediazioni, tali accordi non essendo vietati dal d.m. n. 150/2023 ed essendo anzi espressamente menzionati dall’art. 6, co. 1, lett. t), il quale prevede che, all’atto della domanda di iscrizione, l’organismo si impegni a “trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e … [a] pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web”, senza escludere in alcun modo che l’accordo possa avere ad oggetto una singola procedura di mediazione.

Pertanto, ferma in ogni caso la pubblicazione dell’accordo sul proprio sito web ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t) cit., ciascun organismo, finché non sarà disponibile il nuovo apposito portale dedicato alla mediazione, dovrà inviare copia dell’accordo via pec al Responsabile del registro, presso il consueto indirizzo mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it

2. È possibile, alla stregua del d.m. n. 150/2023, la stipula di accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione quando uno o entrambi gli organismi che intendono addivenire all’accordo siano stati istituiti da un consiglio dell’ordine degli avvocati quale propria articolazione interna?

Gli organismi di mediazione forensi istituiti quali articolazioni interne dei consigli dell’ordine hanno facoltà – ma non obbligo – di utilizzare i locali messi a disposizione dei consigli degli ordini dai presidenti dei tribunali; ove non si avvalgano di tale facoltà o intendano comunque aprire ulteriori sedi (in ogni caso all’interno del circondario di riferimento), dovranno soddisfare – per tutte le sedi ubicate al di fuori dei locali del tribunale – i requisiti di cui all’art. 6 d.m. 150/2023; considerata la natura territoriale dell’ordine, legato al circondario del tribunale, gli organismi di mediazione forensi potranno stipulare accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione solo al fine di avvalersi di sedi di altri organismi che siano ubicate nel medesimo circondario; considerato che la facoltà di utilizzare i locali del tribunale viene concessa al consiglio dell’ordine territoriale, l’organismo di mediazione forense da questo istituito non potrà, attraverso gli accordi di cui all’art. 6, co. 1, lett. t) cit., concedere l’utilizzo di tali locali ad alcun diverso organismo di mediazione, neppure forense, ma potrà al contrario concedere l’utilizzo delle eventuali proprie ulteriori sedi ubicate al di fuori del tribunale.

3. È possibile che, in uno stesso immobile, coesistano le sedi - secondarie e/o legali - di diversi organismi?

L’art. 6, co. 1, lett. m) del d.m. n. 150/2023 richiede una stabile disponibilità di locali individuati mediante planimetria catastale e non esclude, pertanto, che in uno stesso immobile coesistano sedi di diversi organismi purché vi sia l' attestazione da parte di ciascuno degli organismi interessati: a) del proprio titolo di disponibilità dei locali; b) della propria stabile disponibilità dei locali; c) della precisa individuazione, mediante planimetria catastale, dei locali in propria disponibilità; d) dell’adeguatezza dei locali in propria disponibilità allo svolgimento degli incontri di mediazione.

Al fine di consentire all’ufficio le opportune verifiche nonché per ragioni di trasparenza, inoltre, ciascun organismo dovrà indicare gli organismi con i quali condivide eventualmente una o più sedi.

4. Gli organismi di mediazione già iscritti devono fornire la planimetria catastale delle sedi già approvate dal responsabile del registro?

L’art. 6, co. 1, lett. m) del d.m. 150/2023, in quanto vigente dal 15.11.2023, è applicabile alle sedi la cui approvazione da parte del responsabile del registro, sia stata richiesta in tale data o in data successiva.

Tuttavia, l’art. 42 - che disciplina il procedimento per il mantenimento dell’iscrizione nel registro - stabilisce che “gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6”.

Ne discende - con riguardo alle sedi le quali, alla data del 15.11.2023, risultavano già approvate dal responsabile del registro - che l’organismo, entro il 15.8.2024, dovrà attestarne l’avvenuto adeguamento ai requisiti di cui all’art. 6, co. 1, lett. m) cit., comprovando dunque “la stabile disponibilità … di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione” e producendo pertanto anche le relative planimetrie catastali.

Entro la stessa data del 15.8.2024, le sedi già detenute – ai sensi dell’abrogato art. 7, co. 2, lett. c) del d.m. n. 180/2010 – a titolo di accordo con altro organismo iscritto, in quanto non oggetto di stabile disponibilità da parte dell’organismo, non potranno più essere considerate sedi dell’organismo medesimo e dovranno pertanto essere eliminate dalla piattaforma mediazione. Le stesse sedi, tuttavia, potranno essere oggetto di nuovi accordi ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t) del d.m. 150 cit., salvi i relativi oneri di pubblicità e comunicazione, anche ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. g) del d.m. cit. Gli oneri di comunicazione, in particolare, fin quando non sarà disponibile il nuovo apposito portale dedicato alla mediazione, potranno essere assolti inviando copia dell’accordo a mezzo pec a questo Ufficio presso il consueto indirizzo mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it.

III. FIRMA DIGITALE

1. Come fare nel caso in cui alcune parti in mediazione non dispongono di firma digitale?

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) del d.m. 150/2023, ciascun organismo di mediazione deve disporre di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’art. 8-bis del d. lgs. n. 28/2010.

Ove alcuna delle parti sia sprovvista di firma digitale o di firma elettronica qualificata, l’organismo può metterle a disposizione tale servizio, avendo facoltà di inserire il relativo costo tra le spese vive dovute dalla parte ai sensi dell’art. 28, co. 3 del d.m. 150/23.

IV. RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO TRA ENTE ISTITUENTE E ORGANISMO

1. Cosa è necessario attestare in merito al rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l’ente istituente e l’organismo?

Ogni qualvolta un organismo di mediazione sia stato istituito da altro ente, pubblico o privato, l’organismo deve chiarire quale sia il rapporto giuridico ed economico che intercorre con l’ente istituente, precisando in virtù di quali norme, atti e/o delibere esso sia stato istituito, quali poteri eserciti eventualmente l’ente istituente sull’organismo in merito allo svolgimento dell’attività e alla nomina di rappresentanti, responsabili, mediatori e personale di segreteria, quali finanziamenti vengano eventualmente erogati dall’ente all’organismo, se i due enti condividano la/e stessa/e sede/i e/o lo stesso personale.

2. Nel caso in cui l’organismo sia stato istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, quando deve ritenersi sussistente l’autonomia finanziaria e funzionale?

Nell’ipotesi in cui l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, l’autonomia finanziaria può ritenersi soddisfatta laddove, pur in presenza di un bilancio unico, la contabilità dei due enti - istituente ed istituito - sia separata ovvero consenta quantomeno di tracciare, pur all’interno della contabilità generale dell’ente istituente, tutte le transazioni effettuate con riferimento all’attività di mediazione e laddove il responsabile dell’organismo vanti autonomia di spesa.

A titolo esemplificativo, l’autonomia di spesa può ritenersi soddisfatta anche laddove sia assegnato al responsabile un budget di spesa appositamente destinato al funzionamento dell’organismo.

Quanto all’autonomia funzionale, essa può ritenersi soddisfatta laddove il responsabile dell’organismo vanti autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione.

V. SITO WEB

1. Ove l’organismo di mediazione svolga anche attività di formazione in materia di mediazione, e sia pertanto iscritto non solo nel registro degli organismi di mediazione ma anche nell’elenco degli enti di formazione, può disporre di un unico sito web per lo svolgimento di entrambe le attività?

SI.

L’art. 6, co. 1, lett. u) e l’art. 11, co. 3, lett. l) del d.m. n. 150/2023 non richiedono che il sito web sia dedicato in via esclusiva rispettivamente all’attività dell’organismo di mediazione o dell’ente di formazione, e poiché le attività sono tra loro compatibili (come evidenziato dagli art. 5, co. 2 e 11, co. 2), non sussistono ostacoli alla titolarità di un unico sito web, dedicato ad entrambe le attività, in capo all’ente che le svolga entrambe.

SEZ. C

REQUISITI PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI

1. A quali adempimenti è tenuto il mediatore, già inserito in una delle sezioni A del Registro, che voglia essere inserito nelle sezioni B o C?

Ai sensi dell’art. 8, co. 3 del d.m. 150/2023 il mediatore che voglia essere inserito nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere (sezione B) o nell’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo (sezione C), oltre ai requisiti generali previsti per tutti i mediatori (ivi inclusi i mediatori inseriti nell’elenco di cui alla sezione A), deve possedere: i) conoscenze linguistiche attestate da certificazione non inferiore a livello B2; ii) qualificazione prevista dall’art. 25, co. 1 del d.m. 150/23, ovverosia una qualificazione derivante dalla partecipazione a corsi di formazione di durata non inferiore a 10 ore, con prova finale di valutazione, “oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23”.

Ebbene, poiché il percorso formativo previsto dall’articolo 23 concerne la “formazione iniziale dei mediatori”, chi è già inserito quale mediatore in una delle sezioni A del Registro non ha necessità di tale formazione iniziale, e pertanto non deve svolgere il corso di formazione di durata non inferiore a 80 ore (per i mediatori laureati in giurisprudenza, di cui al comma 1) né l’eventuale corso di approfondimento giuridico di durata non inferiore a 14 ore (per i mediatori laureati in materia diversa da giurisprudenza o iscritti a un ordine o collegio professionale muniti di laurea triennale, di cui al comma 6), prescritti dall’art. 23 cit..

Cionondimeno, il mediatore già inserito alla data del 15.11.2023 in una delle sezioni A – il quale voglia mantenere tale inserimento – è tenuto a svolgere entro il 15.8.2024 il corso di aggiornamento di durata non inferiore a 10 ore di contenuto corrispondente a quanto previsto dall’art. 24, co. 1, come stabilito dall’art. 42, co. 2, lett. c) e co. 4, lett. c) del d.m. cit..

2. A quali oneri formativi è tenuto chi – pur non essendo mai stato iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 o pur essendone stato cancellato prima dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – abbia tuttavia frequentato il corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. 180/2010?

Una lettura sistematica degli artt. 8 co. 1 e 2 e 42 del d.m. 150/2023 consente di ritenere che chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito -sia perché mai iscritto sia perché cancellato- in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, ha ora l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 d.m.150/2023, a prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010.

Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, ha ora l’onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 15.8.2024 ai sensi dell’art. 42 d.m.150/2023. Le norme sopra citate, infatti, attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo in virtù della formazione pregressa dell’interessato.

3. A quali oneri formativi è tenuto chi – essendo iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 al momento dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – voglia dopo il 15.11.2023 iscriversi come mediatore presso altro organismo?

Chi, alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, non ha l’onere di frequentare il corso di cui all’art. 23 d.m. 150/2023 neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 d.m.150/2023; non ha neppure l’onere di conseguire la laurea – a seconda dei casi, magistrale, a ciclo unico o triennale - di cui all’art. 8, co. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 150/2023.

4. Al fine di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23 del d.m. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010, è possibile/utile frequentare un corso integrativo di 30 ore?

Stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010.

Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto determinate materie, mentre l’art. 23 del d.m. 150/2023 stabilisce che, delle 80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non contemplate dall’art. 18 cit. –, e 40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione.

5. A quali oneri formativi è tenuto il mediatore – iscritto, alla data del 15.11.2023, negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 – nel caso in cui l’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit. scadesse dopo il 1.1.2024?

L’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 richiedeva che il mediatore fosse in possesso di “uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisit[o] presso gli enti di formazione in base all’articolo 18”, di durata complessiva non inferiore a 18 ore (v. art. 18, co. 2, lett. g) del d.m. cit.).

L’art. 24 del d.m. n. 150/2023, sulla “formazione continua dei mediatori” richiede invece che “l’organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attest[i] per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, per non meno di diciotto ore nel biennio”.

L’art. 15, co. 1 cit. dispone a sua volta che “gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027”.

Infine, l’art. 42, co. 8 cit. stabilisce che “lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2 … [ovverosia corsi di 10 ore di contenuto corrispondente all’art. 24] da parte dei mediatori … per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025”.

Ebbene, dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla prima, l’aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 l’obbligo di aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre di ogni anno disparo, a partire dal 2025 (e dunque entro il 31.12.2025, il 31.12.2027 e così via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall’art. 42 ai fini dell’adeguamento degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di aggiornamento di 18 ore. L’art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il biennio 2024/2025.

Tanto comporta che i mediatori i quali, alla data del 1.1.2024 (data di inizio del biennio 2024/2025) non avessero adempiuto all’obbligo di aggiornamento periodico di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180/2010, non essendo il biennio di riferimento ancora scaduto, sono tenuti al solo obbligo di aggiornamento di 10 ore di cui all’art.42, comma 8, cit.

6. Chi è iscritto a un ordine o collegio professionale è tenuto o meno a conseguire una laurea triennale al fine di essere inserito o mantenere l’inserimento negli elenchi dei mediatori?

Gli artt. 8, co. 1 e 2, lett. c) e 42, co. 4 del d.m. n. 150/2023 dettano una diversa disciplina per coloro che, iscritti ad un ordine o collegio professionale, fossero o meno già inseriti negli elenchi dei mediatori alla data del 15.11.2023: per chi vi fosse già inserito, il conseguimento della laurea triennale è meramente “eventuale”, dunque non è requisito necessario.

7. Con quali modalità deve essere svolto il corso di non meno di 10 ore di cui all’art. 42 del d.m. n. 150/2023?

L’art. 42 d.m. 150/2023 rinvia all’art. 24, co. 1 con esclusivo riferimento al “contenuto” del corso; a sua volta l’art. 24, co. 1 rinvia all’art. 23, co. 3 con riguardo alle sole “materie” da esso indicate; peraltro l’art. 42 tace sulle modalità di svolgimento del corso, mentre gli artt. 24, co. 1 e 23, co. 3 cit. contemplano modalità tra loro diverse; tutto ciò considerato, deve ritenersi che l’art. 42 cit. abbia inteso disciplinare il corso di non meno di 10 ore solo quoad materiam, lasciando agli enti di formazione libertà di organizzare le modalità di erogazione.

8. Con quali modalità deve essere svolto il tirocinio mediante partecipazione a non meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?

L’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023 richiede che ciascun mediatore, oltre allo svolgimento e al superamento della prova finale di un corso di formazione, abbia svolto anche “un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata”.

Il predetto tirocinio non risulta ulteriormente disciplinato.

Al contrario, nell’ambito dei moduli pratici, il successivo comma 5 consente di “prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo”.

Ebbene, considerato pertanto che l’art. 23, co. 1, diversamente dal successivo comma 5, tace sulle modalità di svolgimento delle “mediazioni”, deve ritenersi che sia compatibile con la previsione dell’art. 23, co. 1 cit. sia la partecipazione in presenza all’attività di mediazione, sia la partecipazione on line, e che non ci siano vincoli rispetto all’individuazione dell’organismo presso il quale svolgere il tirocinio, che potrà essere sia individuato liberamente dall’aspirante mediatore, sia eventualmente individuato dall’ente di formazione mediante apposite convenzioni con cui si faccia carico di offrire tale ulteriore servizio ai propri corsisti.

Tuttavia, dal raffronto tra comma 1 e comma 5 dell’art. 23 cit. emerge che, mentre ai fini del tirocinio, i corsisti devono partecipare a non meno di 10 “mediazioni”, ai fini dei moduli pratici è sufficiente che partecipino a eventuali meri “incontri”. Si ritiene, pertanto, che il requisito di cui all’art. 23, co. 1 cit. possa dirsi soddisfatto soltanto ove il mediatore abbia effettivamente preso parte a 10 procedimenti di mediazione con adesione della parte chiamata, per tale intendendosi la partecipazione ad ogni attività relativa a ciascuno dei 10 procedimenti, dall’avvio alla conclusione, non essendo sufficiente la mera partecipazione a 10 incontri nell’ambito della stessa o di diverse procedure di mediazione.

9. Quanti tirocinanti possono essere presenti agli incontri di ciascuna delle 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?

In difetto di specifica indicazione normativa, si ritiene che la valutazione sia rimessa al responsabile di ciascun organismo di mediazione, il quale dovrà tenere conto dei profili organizzativi, degli spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e di altre simili circostanze, esercitando la propria capacità organizzativa quale esplicazione del requisito dell’efficienza richiesto in via generale dall’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010.

In tale ottica, dunque, il responsabile dell’organismo di mediazione dovrà individuare le migliori modalità di gestione del servizio, tutelando al contempo l’interesse delle parti in mediazione ad un ordinato svolgimento delle attività.

10. Gli avvocati, esonerati ai sensi dell’art. 23, co. 8 dal modulo di formazione teorica avente ad oggetto la normativa nazionale e la mediazione demandata, possono fruire di una riduzione del monte orario complessivo?

SI.

L'art. 23, co. 8, del d.m. n. 150/2023, stabilisce che gli avvocati sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata, ma devono, comunque, ricevere formazione teorica sulla normativa europea e internazionale in materia di mediazione.

Orbene, poiché il comma 3 dell'art.. 23 cit.non indica quante delle 40 ore totali debbano essere dedicate a ciascuno dei 7 moduli elencati dal punto a) al punto g), può presumersi che ciascuno di essi debba coprire 5 o 6 ore del monte ore complessivo. Pertanto, poiché gli avvocati sono esonerati da una parte soltanto del modulo di cui alla lett. d), gli stessi possono ritenersi dispensati dalla frequenza di un massimo di 3 ore.

11. Come deve essere strutturato il corso di aggiornamento cui sono tenuti i formatori già inseriti negli elenchi di cui al d.m. n. 180/2010, ai fini dell’adeguamento entro il 15 agosto 2024?

Il corso per formatori di cui all’art. 42, co. 6, lett. c) d.m. 150/2023 - distinto dal corso per mediatori di cui all’art. 42, co. 2, lett. c) e 4, lett. c), in quanto avente un oggetto diverso e più generico -, analogamente a tale ultimo corso, non risulta disciplinato sotto il profilo delle modalità organizzative, poiché il rinvio all’art. 27, co. 1 cit. deve ritenersi operato esclusivamente quoad materiam. Anche per tale corso, pertanto, gli enti di formazione hanno libertà di organizzare le modalità di erogazione.

Ove il formatore sia anche mediatore, al fine di permanere in entrambi gli elenchi, dovrà pertanto svolgere entrambi i corsi di aggiornamento di 10 ore, ovverosia il corso di cui all’art. 42, co. 6 cit. quale formatore ed il corso di cui all’art. 42, co. 2 o 4 cit. quale mediatore.

12. Quali requisiti devono soddisfare i tre contributi scientifici che il formatore teorico deve aver pubblicato nei 5 anni antecedenti la richiesta di iscrizione?

L’art. 26, co. 2 del d.m. n. 150/2023 prescrive che “per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c)”.

Pertanto, i tre contributi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) essere stati pubblicati da un editore, con destinazione al commercio e alla diffusione nazionale (devono intendersi pertanto escluse le c.d. “autopubblicazioni”); b) avere carattere scientifico, in quanto emanazione di enti con finalità istituzionale scientifica e/o in quanto destinati alla comunità scientifica, per l’aggiornamento di ricercatori o studiosi di diritto; c) avere ad oggetto le materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; d) essere stati pubblicati nei 5 anni anteriori alla domanda di iscrizione.

Non è invece richiesta la pubblicazione cartacea dei contributi.

13. Quali enti e formatori possono erogare corsi di formazione per formatori?

In assenza di prescrizione normativa, in ordine ai requisiti che enti di formazione e formatori devono soddisfare per erogare corsi di formazione diretti ai formatori, si ritiene che tale formazione possa essere erogata sia dagli enti di formazione e dai formatori di cui agli artt. 10 e 11 del d.m. n. 150/2023, sia da altri enti, pubblici e privati.

SEZ. D

INDENNITA’ DI MEDIAZIONE

(artt. 13, co. 3 e 4, e 28 e ss., d.m. 150/2023)

1. Al momento del deposito della domanda di mediazione, sono dovute le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro?

SI.

La parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall’esito del primo incontro. La parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura.

2. La misura dell’indennità è fissa?

SI.

Considerato che l’art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150 cit. commina la sanzione della cancellazione dell’organismo dal registro in caso di “applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28”, l’OdM è tenuto a pretendere sempre il pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, nella misura prevista dall’art. 28 cit.

3. Sono conformi all’art. 28 spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto della lite?

NO.

L’art. 28, co. 4, d.m. 150/2023, per il primo incontro, prevede esclusivamente spese di avvio fisse dell’importo di € 110,00 per tutte le liti di valore indeterminato, senza differenziare tra valore indeterminabile basso, medio o alto, diversamente da quanto dispone il successivo comma 5 per le spese di mediazione.

Non è pertanto conforme all’art. 28 la previsione di spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto della lite.

4. Può essere applicata alle mediazioni volontarie e alle mediazioni su clausola contrattuale o statutaria la riduzione dell’indennità prevista per le mediazioni obbligatorie e per le mediazioni demandate?

NO.

Gli organismi non possono applicare alle mediazioni volontarie o su clausola contrattuale o statutaria, indennità in misura pari a quelle ridotte previste per le mediazioni obbligatorie e demandate, tenuto conto che l’applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall’art. 28 è peraltro contemplata quale causa di cancellazione dal registro (v. art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150/2023).

5. Le maggiorazioni previste dall’art. 30 del d.m. 150/2023 si applicano prima o dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 del d.m. cit.?

Le maggiorazioni del 10% e del 25% previste dall’art. 30, co. 1 e 2 del d.m. 150/2023 rispettivamente per le ipotesi di conciliazione raggiunta durante il primo incontro e in incontri successivi al primo, vanno applicate, secondo quanto esplicitato dalla norma, sulle spese di mediazione di cui all’allegato A al d.m. cit. o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’art. 28, co. 5 del d.m. cit.

Pertanto, le maggiorazioni suddette vanno applicate dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 cit.

6. Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, nonché le spese di mediazione nella misura fissata dalla tabella di cui all’allegato A al d.m. 150/2023 o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, sono derogabili?

NO.

Non sono derogabili le spese di avvio e le indennità del primo incontro di cui all’art.28 d.m. 150/2023.

L’art.31, co.6, vieta agli organismi di mediazione pubblici di derogare gli importi minimi previsti dalla tabella. Identico obbligo è posto a carico degli organismi di mediazione privati dall’art.31, co.6 d.m. citato.

La ratio di tali norme è quella di evitare che, attraverso un abbassamento delle tariffe di mediazione, gli organismi possano farsi concorrenza in modo sleale, rischiando così di cagionare uno scadimento della qualità del servizio di mediazione.

Non sono contemplate eccezioni neppure in ipotesi di liti seriali, considerato peraltro che il nostro ordinamento consente, da un lato, la proposizione di azioni di classe e, dall’altro, la risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, secondo tariffe molto più vantaggiose, quali quelle previste dall’art. 33 del d.m. cit.

Gli importi massimi possono invece essere maggiorati nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, co. 3 per gli organismi pubblici, e dall’art. 32, co. 3 per gli organismi privati, salve le altre maggiorazioni consentite.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com) 

5 giugno 2024

25/24. MEDIA Magazine n. 6 del 2024 (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2024)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 6/24  Giugno 2024

 

 

La mediazione è strumento di Pace.

 

 

Giurisprudenza

 

Le spese di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza (Osservatorio Mediazione Civile n.23/2024)

=> Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024 n. 5389

 

Consulenza tecnica in mediazione: la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso della mediazione può essere prodotta nel successivo giudizio? (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2024)

=> Tribunale di Bari, sentenza 13 febbraio 2024

 

 

Norme & prassi

 

Agenzia delle entrate, risoluzione 24/E del 14.5.2024: mediazione e negoziazione assistita, patrocinio a spese dello Stato, credito d’imposta spettante all’avvocato, istituzione del codice tributo (Osservatorio Mediazione Civile n.22/2024)

 

 

DATI & STATISTICHE

 

Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2024

 

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2024

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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