=> Corte di
Cassazione, 29 febbraio 2024 n. 5389
Dalla lettura dell’art. 13, d.lgs. 4.3.2010, n. 28, che richiama
esplicitamente l'art. 92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese
del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate
sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in
linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore
conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso,
non richiedendosi una specifica domanda (nel caso di specie, il Tribunale ha
correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente, alle spese
di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo
conciliativo) (I).
(I) Si veda l’art. 13, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 23/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di cassazione
sezione II
ordinanza n. 5389
29 febbraio 2024
Omissis
Fatti di causa
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Giudice di
Pace di Parma dal Condominio XX nei confronti di ---, con la quale aveva
chiesto la rimozione di due fioriere poste nell'area comune in corrispondenza
della proprietà esclusiva della convenuta.
Il Giudice di Pace accolse la domanda e il Tribunale di Parma confermò la
decisione rigettando l'appello della convenuta.
Il Tribunale accertò, attraverso l'esame dei titoli, che l'area
occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell'attrice e che
l'occupazione di tale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari
uso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Be.An. sulla base
di quattro motivi. Il Condominio non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai
sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato
memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione dell'artt. 112 c.p.c nonché dei principi in materia di onere della
prova della carenza di legittimazione attiva del Condominio. La ricorrente
asserisce di essere proprietaria esclusiva dell'area in cui aveva apposto le
due fioriere, per averla acquistata per successione mortis causa dal padre,
lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato compiutamente i
titoli di proprietà.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto la ricorrente si
limita, in modo apodittico, ad affermare di essere esclusiva proprietaria della
porzione dell'area in questione, senza allegare gli atti ed i documenti su cui
il ricorso si fonda e senza chiarire neppure quale fosse il rapporto del padre
con i beni di cui discute.
Il Tribunale ha accertato la natura condominiale dell'area, attraverso
l'esame dei titoli, da cui risultava che --- era divenuta proprietaria di
un'unità del compendio immobiliare del Condominio XX ed aveva acquistato un
diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti ed un diritto d'uso
limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
L'accertamento di fatto sulla natura condominiale dell'area è avvenuto
sulla base delle prove acquisite in giudizio, consistite nei titoli prodotti
dalle parti, senza che si sia verificata alcuna violazione dell'onere
probatorio.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione
dell'art.1102 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre
all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.360,
comma 1, n.5 c.p.c., perché il Giudice di Pace avrebbe accertato la sussistenza
di un diritto d'uso sull'area antistante il negozio e su tale accertamento si
sarebbe formato il giudicato, per assenza di contestazione da parte del
Condominio; la decisione del Tribunale sulla natura condominiale dell'area
sarebbe in contrasto con l'uso esclusivo della medesima accertato dal Giudice
di Pace.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Va preliminarmente evidenziato che il vizio di omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio è precluso dall'esistenza di una "doppia
conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio
d'appello è stato introdotto in data successiva all'11.9.2012.
In secondo luogo, risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di Pace non
ha affatto riconosciuto l'uso esclusivo da parte della ricorrente dell'area
cortilizia, avendo, invece, accertato che --- aveva acquistato un diritto di passaggio
pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d'uso
limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
In ogni caso, il giudice d'appello può qualificare la domanda in modo diverso
rispetto alla qualificazione attribuita dal giudice di primo grado quando i
fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e
non modificati (ex multis Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018, n.14077). La
censura quindi non coglie nel segno.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione delle norme in tema di prescrizione del diritto del Condominio di
promuovere l'azione ex art.1102 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente
ritenuto che l'azione proposta avesse natura reale e fosse imprescrittibile
mentre l'occupazione abusiva dell'area avrebbe natura personale.
Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dal Tribunale, l'azione, con la quale il
condominio di un edificio chiede la rimozione di opere che un condomino abbia
effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno
alle parti comuni, in violazione degli artt.1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura
reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di
proprietà,
non è suscettibile di prescrizione, in applicazione del principio per cui
"in facultativis non datur praescriptio" (Cassazione civile sez. VI,
06/06/2018, n.14622 non massimata; Cassazione civile sez. II, 04/02/2004, n. 2106).
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art.360,
comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la
ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in
assenza di domanda del Condominio vittorioso.
Il motivo è infondato.
L'art.13 del D.Lgs. 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile così
recita: "1 Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna
al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso
periodo, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 c.p.c. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8,
comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per
il compenso dovuto all'esperto di cui all'art.8, comma 4. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente".
Dalla lettura della citata norma, che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c.,
si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte
delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della
soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto,
avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro
riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una
specifica domanda.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della
convenuta, soccombente, alle spese di mediazione in considerazione del suo
rifiuto a concludere l'accordo conciliativo, rilevando che dalla copia del
verbale di mediazione del 28.11.2017 emergeva l'accettazione da parte del solo
Condominio della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, avendola
invece la ricorrente rifiutata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Condominio svolto
attività difensiva.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello
stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.