RISOLUZIONE N. 24/E
Roma, 14 maggio 2024
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello
F24, del credito di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione
assistita
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con
decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di
onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche
mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle
predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione
assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 (di seguito “decreto”)
sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra
l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del
corrispondente credito di imposta.
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di
rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto,
trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti
ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il
proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei
beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è
istituito il seguente codice tributo:
“7070” - denominato “Credito d’imposta - patrocinio a
spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione
assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto
codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei
casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel
formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto, l’Agenzia delle entrate,
in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica
che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso
dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato
in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto
del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche,
anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
Qui il link
al provvedimento sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 22/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.