DIRITTO D'AUTORE


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14 maggio 2024

21/24. Consulenza tecnica in mediazione: la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso della mediazione può essere prodotta nel successivo giudizio? (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2024)


=> Tribunale di Bari, sentenza 13 febbraio 2024

 

La relazione redatta da un consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all'interno di tale procedimento (I).

 

(I) In tal senso Trib. Roma, 17 marzo 2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2014.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Bari

13 febbraio 2024

sentenza

 

Omissis

 

La domanda principale formulata non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si spiegano.

In merito alla domanda proposta avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale versato a seguito dell'avvenuto rilascio dell'immobile, deve tenersi presente che, ferma restando l'applicazione dell'art. 11 legge n. 392/78 in tema di deposito cauzionale anche ai contratti di locazione per uso diverso da quello abitativo, in virtù del richiamo espresso alla suddetta norma operato nell'art. 41 della stessa legge (Cass. civ., sez. III, 30.05.2008, n. 14470), il versamento anticipato del deposito cauzionale assolve la funzione tipica di garanzia per il locatore rispetto al sorgere di un eventuale obbligo di risarcimento del danno da parte del conduttore (Cass. civ., sez. III, 04.03.2004, n. 4411). Tuttavia, "cessato il rapporto locatizio e riconsegnato l'immobile, il deposito cauzionale non assolve più la funzione di garanzia prevista dalla legge", donde l'obbligo restitutorio in capo al locatore, "eccetto l'ipotesi in cui abbia proposto domanda giudiziale volta a trattenere tale somma dopo la locazione a copertura di specifici danni subiti" (Trib. Roma, sez. V civ., sentenza 08.02.2006, n. 2884).

Come è ben noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento ha l'onere soltanto di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando, di contro, sul debitore convenuto l'onere dimostrare il fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13553).

Sotto tale aspetto il ricorrente, seppure ha proposto in altra sede l'azione per il risarcimento danni da risoluzione contrattuale, non ha contestato la domanda riconvenzionale proposta dal resistente. Quindi l'unica prova raccolta nel presente giudizio è rappresentata dallo scambio epistolare e dalla consulenza svolta in sede di mediazione.

Occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di merito "la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all'interno di tale procedimento" (Trib. Roma 17 marzo 2014).

Osserva questo giudicante che la consulenza risulta redatta sulla base della documentazione fornita e dell'indagine compiuta e che, in assenza di vizi logici e metodologici, si ritiene di condividere pienamente.

Il CTU conclude quanto allo stato dei luoghi che "Tuttavia lo scrivente evidenzia come lo stato dei luoghi attuale presenta di per sé un rischio intrinseco di allagamento, in presenza di eventi meteorici consistenti circoscritti ad intervallo temporale breve, atteso altresì che il vialetto pedonale adiacente all'ingresso dell'immobile, delimitato da un muretto di altezza pari a ca. cm. 40, è privo di opportuni ed idonei canali di deflusso laterali (limitati al solo foro posto al culmine del camminamento).

A tal proposito non è stata data alcuna prova di persone che avessero denunciato fenomeni di allagamento all'interno della tabaccheria per cui vi era stata la necessità di sospensione dei lavori di manutenzione del locale né prova di un allagamento intervenuto nel corso del rapporto locatizio.

L'ing. omissis ha ritenuto che il ripristino dei requisiti minimi dello stato dei luoghi avrebbe richiesto lavori quantificati in Euro 11.000,00 oltre oneri.

La valutazione tecnica ha implicato un giudizio circa le opere da eseguire per ripristinare lo stato pregresso su cui avevano inciso gli svellimenti lamentati dal locatore non è invece emersa la necessità di eseguire i lavori per rendere utilizzabile l'immobile giacché il conduttore aveva accettato l'immobile nello stato in cui si trovava presentando alla p.a. competente la CILA. Invero piuttosto che di danni arrecati dal conduttore eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso e quindi ai sensi dell'art. 1590 c.c. sarebbe sorta l'obbligazione di risarcire i danni consistenti nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino ossia si tratterebbe di miglioramenti non autorizzati. Va però osservato che non essendo emersa la prova dello stato dei luoghi tramite rappresentazione fotografia o testimoniale si ritiene di ridurre in via equitativa l'importo di Euro 3.000,00.

La riconvenzionale appare, quindi, legittimamente proposta.

Alcuna contestazione è sorta né poteva sorgere in ordine alla mancata richiesta di differimento di udienza avendo il ricorrente introdotto la causa con altro genere di ricorso.

L'art. 416 c.p.c. così recita "Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nei comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione dei convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio". La Corte Suprema ha statuito che "Nelle controversie in materia di locazione il convenuto a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale deve chiedere al giudice, con istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di fissare una nuova udienza, la mancanza dell'istanza non determina la decadenza della domanda riconvenzionale qualora l'attore non eccepisce l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione, accettando il contraddittorio sulla riconvenzionale (Cass. 29.1.2019 n. 2334). La SC ha anche sancito il principio secondo cui a partire dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e 416 C.p.c.).

Nella fattispecie concreta, parte locatrice ha allegato il grave inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del godimento dell'immobile da parte del conduttore, tradottosi nel mancato versamento dei canoni dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2017. Illegittimo appare la risoluzione anticipata per cui sembra opportuno liquidare, sulla base del canone corrisposto, l'indennità di mancato preavviso nella misura di Euro 3.900,00. Dalle fatture allegate è altresì provato l'uso delle forniture e l'omessa voltura dei contratti telefonici e del servizio internet.

Secondo il principio della soccombenza, stante il rigetto della domanda introduttiva, seppure appaiono sussistere anche i presupposti per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, III comma, c.p.c. derivante dalla separata azione e soprattutto dalla mancata adesione per la definizione totale della proposta formulata in sede di mediazione e del sollecito di definizione conciliativa, liquida, in assenza di nota specifica, in favore del procuratore del resistente la somma di Euro 3397,00 così determinata ai sensi del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della riconvenzionale (fase studio Euro 919,00; fase introduttiva Euro. 777,00; fase decisionale Euro 1701,00) oltre di Euro 441,000 per l'attività professionale svolta in sede di mediazione.

 

PQM

 

Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda omissis, rigettata ogni ulteriore richiesta, così provvede: rigetta la domanda introduttiva; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da omissis: dichiara l'inadempimento contrattuale da parte del conduttore, omissis e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di omissis dell'importo di Euro 6.000,00 - come ridotta la richiesta - oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso al soddisfo; condanna omissis al pagamento in favore di omissis della somma di Euro 7.252,47 di cui  omissis; condanna omissis al pagamento in favore dell'Avv. omissis dichiaratosi anticipatario della somma di Euro 441,00 per l'attività professionale svolta in sede di mediazione e di Euro 3397,00 oltre spese forfetarie al 15% e oneri accessori su ciascun compenso.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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