NOTA: per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio:
MEDIAZIONEE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.
LE NUOVE FAQ AI SENSI DEL Decreto 24
ottobre 2023 n. 150
Regolamento recante la determinazione dei
criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonchè l'approvazione delle
indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR
deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il
procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo
141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
SEZ. A
REQUISITI DI SERIETA’
I. OGGETTO SOCIALE O SCOPO ASSOCIATIVO
ESCLUSIVO
1. L’oggetto sociale o scopo associativo
esclusivo previsto dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e
dall’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. n. 150/2023 per gli organismi di
mediazione privati è richiesto anche per quelli pubblici?
NO.
Gli artt. 16, 18 e 19 del d. lgs. n.
28/2010 prevedono che gli enti pubblici - tra cui consigli degli ordini degli
avvocati, consigli degli ordini professionali e camere di commercio - sono
abilitati a costituire organismi di mediazione. In tal modo, per gli enti
pubblici la norma primaria ha già valutato la compatibilità tra l’oggetto o
scopo istituzionale previsto dalla legge e l’attività di mediazione,
conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei
medesimi ambiti.
Conseguentemente, l’art. 5, co. 1,
lett. b) del d.m. 150/2023 prevede che l’attestazione deve essere rilasciata
esclusivamente dagli organismi di mediazione privati.
2. Con quali attività è compatibile
l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis,
lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e agli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del
d.m. n. 150/2023?
Le norme in questione richiedono che
organismi di mediazione ed enti di formazione, se privati, abbiano come oggetto
sociale o scopo associativo, lo “svolgimento in via esclusiva di servizi di
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di
formazione nei medesimi ambiti” o viceversa “svolgimento in via esclusiva di
servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei
medesimi ambiti”.
Sono compatibili con l’oggetto sociale o
scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all’esercizio
dell’attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla
acquisizione e gestione del personale e dei locali.
Non possono ritenersi incluse e sono
pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti
attività:
- conciliazione
di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004;
- mediazione
in materia familiare, penale, penale minorile;
- gestione
gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel
settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti;
- raccolta,
elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza
dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR;
- pubblicazione
di libri;
- erogazione
di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e
commerciali, in ambito scolastico e universitario;
- prestazione
di servizi quali domiciliazioni, noleggio di aree, sale riunioni e
personale, anche di segreteria;
- prestazione
di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia;
- richiesta
di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa,
invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale;
- stipula
di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali,
diritti d'autore, brevetti, invenzioni;
- operazioni
commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.
3. Un organismo
di mediazione privato o un ente di formazione privato, già iscritto nel
registro e/o nell’elenco alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023,
possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo
esclusivo e con quali modalità?
SI.
Gli organismi di mediazione e gli enti di
formazione privati, già iscritti alla data di entrata in vigore del d.m.
150/2023 possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo
associativo esclusivo, fornendo prova documentale dei necessari mutamenti
statutari o relativi all’atto costitutivo.
Per adeguarsi al requisito dell’oggetto
sociale o scopo associativo esclusivo, l’organismo di mediazione e/o l’ente di
formazione privati possono, a titolo meramente esemplificativo:
- rimuovere
dall’oggetto sociale o dallo scopo associativo tutte le attività diverse
da quelle espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d.
lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n.
150/2023, come esemplificate nella FAQ sez. A n. 2), in sostanza
restringendo il proprio oggetto sociale o scopo associativo alle sole
attività consentite;
- operare
una scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., tale che ad una delle società
scisse sia devoluto esclusivamente il ramo d’azienda avente ad oggetto
l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione;
- effettuare
ulteriori operazioni societarie, ivi incluso il trasferimento del ramo
d’azienda, tali che la società beneficiaria o cessionaria del ramo
d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di
formazione, abbia quale oggetto sociale le sole attività espressamente
indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli
artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.
4. Se un organismo di mediazione o un
ente di formazione privato, per adeguarsi all’oggetto o scopo associativo esclusivo,
compiono le operazioni indicate a titolo esemplificativo nei punti b) e c)
della FAQ sez. A n. 3), essi mantengono il numero di iscrizione nel registro o
nell’elenco?
NO.
A fronte di eventuali operazioni societarie
che interessino l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, il numero
di iscrizione nel registro e/o elenco potrà restare invariato soltanto ove
resti invariata l’identità del soggetto giuridico iscritto. Tale identità sarà
attestata dal mantenimento dell’originario numero di partita IVA e/o codice
fiscale.
Pertanto, in caso di operazioni societarie
il Responsabile verificherà, in capo al soggetto che all’esito delle stesse
risulti titolare dell’organismo di mediazione e/o dell’ente di formazione, se
la partita IVA e/o il codice fiscale siano rimasti invariati.
Ove tale verifica dia esito
positivo, il predetto soggetto potrà conservare l’originario numero di
iscrizione e proseguire la propria attività, senza soluzione di continuità,
ferma la necessità di soddisfare tutti i requisiti di iscrizione, in difetto dei
quali il Responsabile procederà ai sensi dei Capi VI o VII del d.m. n.
150/2023, in caso ne ricorrano i presupposti.
Ove invece la suddetta verifica dia
esito negativo, essendo mutati la partita IVA e/o il codice fiscale, il
Responsabile procederà alla cancellazione dell’organismo di mediazione e/o ente
di formazione originariamente iscritto, in quanto non più esistente.
In questo ultimo caso, alle procedure di
mediazione pendenti troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 41
del d.m. n. 150/2023 (prosecuzione delle procedure innanzi ad altro organismo
del medesimo circondario, negli stringenti termini previsti dal comma 2),
laddove per i corsi di formazione già iniziati è invece disposta dall’art. 40,
co. 2 del d.m. cit. la sola impossibilità di erogare il servizio.
5. Se un organismo di mediazione privato
già iscritto nel registro e un distinto ente di formazione privato già iscritto
nell’elenco intendono costituire un unico soggetto giuridico, che soddisfi il
requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, possono essi
conservare i rispettivi numeri di iscrizione, garantendo continuità alle
proprie attività?
NO.
Nella fattispecie in esame, l’organismo di
mediazione e l’ente di formazione possono senz’altro costituire un unico soggetto
giuridico, avente l’oggetto sociale o lo scopo associativo esclusivo di cui
all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1,
lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.
Tuttavia, tale nuovo unico soggetto
potrà al più conservare partita IVA e/o codice fiscale di uno solo degli enti
originari e, di conseguenza, potrà essere mantenuta l’iscrizione solo
di tale ente, con continuità della relativa attività.
6. Quali sono le conseguenze sulla
attività svolte da un organismo di mediazione privato e da un ente di
formazione che abbiano costituito un unico soggetto giuridico?
Come specificato nella risposta alla FAQ
sez. A, n.5), nel caso in cui si costituisca un unico soggetto giuridico, solo
per uno degli enti originari, quello che mantiene l’iscrizione, può darsi
continuità all’attività svolta. Pertanto, in caso di cancellazione dell’ente di
formazione, i corsi di formazione non possono essere erogati (v.
art. 40, co. 2, d.m. n. 150/2023) ma non devono essere trasferiti ad entri enti
di formazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 41, d.m.cit. per le
procedure di mediazione in corso, per le quali è prevista la possibilità di
prosecuzione innanzi ad altro organismo del medesimo circondario.
SEZ. B
REQUISITI DI EFFICIENZA
I. RESPONSABILE DELL’ORGANISMO
1. In quali casi può ritenersi sussistente
la qualifica di mediatore ora richiesta al responsabile dell’organismo?
Chi, alla data del 15.11.2023 (data
di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023), fosse responsabile dell’organismo e
voglia essere inserito nel nuovo elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) d.m.
citato, deve avere già acquisito la qualificazione formativa di mediatore ai
sensi dell’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 o, in mancanza, deve
ora acquisirla ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023. Chi invece, dopo
il 15.11.2023, voglia diventare responsabile dell’organismo ed essere
inserito nell’elenco predetto, deve acquisire la qualifica formativa di
mediatore ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023.
Quanto agli avvocati – ai
quali l’art. 16, co. 4-bis, d. lgs. n. 28/2010 riconosce sin dal 2013 la
qualifica di mediatori di diritto –, va tuttavia precisato che, ove rivestano
alla data del 15.11.2023 la qualifica di responsabile dell’organismo, essi non
necessitano di formazione specifica ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui
all’art. 3, co. 3, lett. d) cit., a condizione che siano in regola con la
formazione professionale di cui alla Circolare del CNF n. 6-C/2014 del 5 marzo
2014 avente ad oggetto la formazione degli avvocati mediatori di diritto (v.
delibera del CNF 21 febbraio 2014).
Laddove, invece, dopo il 15.11.2023
l’avvocato intenda divenire responsabile di un organismo, egli dovrà dimostrare
– ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) cit. – di possedere la qualifica di
mediatore in conformità alla normativa pro tempore vigente, ovverosia di aver
acquisito la formazione iniziale di cui all’art. 23 cit., tuttavia con l’agevolazione
riconosciuta agli avvocati dal comma 8 (v. FAQ sez. C n. 9).
II. SEDI
1. È ancora possibile, alla stregua del
d.m. n. 150/2023, stipulare accordi tra organismi per singole mediazioni?
SI.
È tutt’ora possibile stipulare accordi tra
organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, anche per
singole mediazioni, tali accordi non essendo vietati dal d.m. n. 150/2023 ed
essendo anzi espressamente menzionati dall’art. 6, co. 1, lett. t), il quale
prevede che, all’atto della domanda di iscrizione, l’organismo si impegni a
“trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e … [a]
pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul
proprio sito web”, senza escludere in alcun modo che l’accordo possa avere ad
oggetto una singola procedura di mediazione.
Pertanto, ferma in ogni caso la
pubblicazione dell’accordo sul proprio sito web ai sensi dell’art. 6, co. 1,
lett. t) cit., ciascun organismo, finché non sarà disponibile il nuovo apposito
portale dedicato alla mediazione, dovrà inviare copia dell’accordo via pec al
Responsabile del registro, presso il consueto indirizzo
mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it
2. È possibile, alla stregua del d.m. n.
150/2023, la stipula di accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione
quando uno o entrambi gli organismi che intendono addivenire all’accordo siano
stati istituiti da un consiglio dell’ordine degli avvocati quale propria
articolazione interna?
Gli organismi di mediazione forensi
istituiti quali articolazioni interne dei consigli dell’ordine hanno facoltà –
ma non obbligo – di utilizzare i locali messi a disposizione dei consigli degli
ordini dai presidenti dei tribunali; ove non si avvalgano di tale
facoltà o intendano comunque aprire ulteriori sedi (in ogni caso
all’interno del circondario di riferimento), dovranno soddisfare – per tutte le
sedi ubicate al di fuori dei locali del tribunale – i requisiti di cui all’art.
6 d.m. 150/2023; considerata la natura territoriale dell’ordine, legato al
circondario del tribunale, gli organismi di mediazione forensi potranno
stipulare accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione solo al fine di
avvalersi di sedi di altri organismi che siano ubicate nel medesimo circondario;
considerato che la facoltà di utilizzare i locali del tribunale viene concessa
al consiglio dell’ordine territoriale, l’organismo di mediazione
forense da questo istituito non potrà, attraverso gli accordi di cui
all’art. 6, co. 1, lett. t) cit., concedere l’utilizzo di tali locali
ad alcun diverso organismo di mediazione, neppure forense, ma potrà al
contrario concedere l’utilizzo delle eventuali proprie ulteriori sedi ubicate
al di fuori del tribunale.
3. È possibile che, in uno stesso
immobile, coesistano le sedi - secondarie e/o legali - di diversi organismi?
L’art. 6, co. 1, lett. m) del d.m. n.
150/2023 richiede una stabile disponibilità di locali individuati mediante
planimetria catastale e non esclude, pertanto, che in uno stesso immobile
coesistano sedi di diversi organismi purché vi sia l' attestazione da parte di
ciascuno degli organismi interessati: a) del proprio titolo di disponibilità
dei locali; b) della propria stabile disponibilità dei locali; c) della precisa
individuazione, mediante planimetria catastale, dei locali in propria
disponibilità; d) dell’adeguatezza dei locali in propria disponibilità allo
svolgimento degli incontri di mediazione.
Al fine di consentire all’ufficio le opportune
verifiche nonché per ragioni di trasparenza, inoltre, ciascun organismo dovrà
indicare gli organismi con i quali condivide eventualmente una o più sedi.
4. Gli organismi di mediazione già
iscritti devono fornire la planimetria catastale delle sedi già approvate dal
responsabile del registro?
L’art. 6, co. 1, lett. m) del d.m.
150/2023, in quanto vigente dal 15.11.2023, è applicabile alle sedi la cui
approvazione da parte del responsabile del registro, sia stata richiesta in
tale data o in data successiva.
Tuttavia, l’art. 42 - che disciplina il
procedimento per il mantenimento dell’iscrizione nel registro - stabilisce che
“gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del
Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile
2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al
responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5
e 6”.
Ne discende - con riguardo alle sedi le
quali, alla data del 15.11.2023, risultavano già approvate dal responsabile del
registro - che l’organismo, entro il 15.8.2024, dovrà attestarne l’avvenuto
adeguamento ai requisiti di cui all’art. 6, co. 1, lett. m) cit., comprovando
dunque “la stabile disponibilità … di locali individuati mediante planimetria
catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione” e producendo
pertanto anche le relative planimetrie catastali.
Entro la stessa data del 15.8.2024, le sedi
già detenute – ai sensi dell’abrogato art. 7, co. 2, lett. c) del d.m. n.
180/2010 – a titolo di accordo con altro organismo iscritto, in quanto non
oggetto di stabile disponibilità da parte dell’organismo, non potranno più
essere considerate sedi dell’organismo medesimo e dovranno pertanto essere
eliminate dalla piattaforma mediazione. Le stesse sedi, tuttavia, potranno
essere oggetto di nuovi accordi ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t) del d.m.
150 cit., salvi i relativi oneri di pubblicità e comunicazione, anche ai sensi
dell’art. 17, co. 1, lett. g) del d.m. cit. Gli oneri di comunicazione, in
particolare, fin quando non sarà disponibile il nuovo apposito portale dedicato
alla mediazione, potranno essere assolti inviando copia dell’accordo a mezzo
pec a questo Ufficio presso il consueto indirizzo mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it.
III. FIRMA DIGITALE
1. Come fare nel caso in cui alcune
parti in mediazione non dispongono di firma digitale?
Ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) del
d.m. 150/2023, ciascun organismo di mediazione deve disporre di un sistema per
lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le
funzionalità previste dall’art. 8-bis del d. lgs. n. 28/2010.
Ove alcuna delle parti sia sprovvista di
firma digitale o di firma elettronica qualificata, l’organismo può metterle a
disposizione tale servizio, avendo facoltà di inserire il relativo costo tra le
spese vive dovute dalla parte ai sensi dell’art. 28, co. 3 del d.m. 150/23.
IV. RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO TRA
ENTE ISTITUENTE E ORGANISMO
1. Cosa è necessario attestare in merito al
rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l’ente istituente e
l’organismo?
Ogni qualvolta un organismo di mediazione
sia stato istituito da altro ente, pubblico o privato, l’organismo deve
chiarire quale sia il rapporto giuridico ed economico che intercorre con l’ente
istituente, precisando in virtù di quali norme, atti e/o delibere esso sia
stato istituito, quali poteri eserciti eventualmente l’ente istituente
sull’organismo in merito allo svolgimento dell’attività e alla nomina di
rappresentanti, responsabili, mediatori e personale di segreteria, quali
finanziamenti vengano eventualmente erogati dall’ente all’organismo, se i due
enti condividano la/e stessa/e sede/i e/o lo stesso personale.
2. Nel caso in cui l’organismo sia stato
istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine
professionale o da una camera di commercio, quando deve ritenersi sussistente
l’autonomia finanziaria e funzionale?
Nell’ipotesi in cui l'organismo è istituito
da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una
camera di commercio, l’autonomia finanziaria può ritenersi soddisfatta
laddove, pur in presenza di un bilancio unico, la contabilità dei due
enti - istituente ed istituito - sia separata ovvero consenta
quantomeno di tracciare, pur all’interno della contabilità generale dell’ente
istituente, tutte le transazioni effettuate con riferimento all’attività di
mediazione e laddove il responsabile dell’organismo vanti autonomia
di spesa.
A titolo esemplificativo, l’autonomia di
spesa può ritenersi soddisfatta anche laddove sia assegnato al responsabile un
budget di spesa appositamente destinato al funzionamento dell’organismo.
Quanto all’autonomia funzionale, essa
può ritenersi soddisfatta laddove il responsabile dell’organismo vanti
autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione.
V. SITO WEB
1. Ove l’organismo di mediazione svolga
anche attività di formazione in materia di mediazione, e sia pertanto iscritto
non solo nel registro degli organismi di mediazione ma anche nell’elenco degli
enti di formazione, può disporre di un unico sito web per lo svolgimento di
entrambe le attività?
SI.
L’art. 6, co. 1, lett. u) e l’art. 11, co.
3, lett. l) del d.m. n. 150/2023 non richiedono che il sito web sia dedicato in
via esclusiva rispettivamente all’attività dell’organismo di mediazione o
dell’ente di formazione, e poiché le attività sono tra loro compatibili (come
evidenziato dagli art. 5, co. 2 e 11, co. 2), non sussistono ostacoli
alla titolarità di un unico sito web, dedicato ad entrambe le attività, in
capo all’ente che le svolga entrambe.
SEZ. C
REQUISITI PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI
DEI MEDIATORI
1. A quali adempimenti è tenuto il
mediatore, già inserito in una delle sezioni A del Registro, che voglia essere
inserito nelle sezioni B o C?
Ai sensi dell’art. 8, co. 3 del d.m.
150/2023 il mediatore che voglia essere inserito nell’elenco dei mediatori
esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere (sezione B) o
nell’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
(sezione C), oltre ai requisiti generali previsti per tutti i mediatori (ivi
inclusi i mediatori inseriti nell’elenco di cui alla sezione A), deve
possedere: i) conoscenze linguistiche attestate da certificazione non inferiore
a livello B2; ii) qualificazione prevista dall’art. 25, co. 1 del d.m. 150/23,
ovverosia una qualificazione derivante dalla partecipazione a corsi di
formazione di durata non inferiore a 10 ore, con prova finale di valutazione,
“oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23”.
Ebbene, poiché il percorso formativo previsto
dall’articolo 23 concerne la “formazione iniziale dei mediatori”, chi è già
inserito quale mediatore in una delle sezioni A del Registro non ha necessità
di tale formazione iniziale, e pertanto non deve svolgere il corso di
formazione di durata non inferiore a 80 ore (per i mediatori laureati in
giurisprudenza, di cui al comma 1) né l’eventuale corso di approfondimento
giuridico di durata non inferiore a 14 ore (per i mediatori laureati in materia
diversa da giurisprudenza o iscritti a un ordine o collegio professionale
muniti di laurea triennale, di cui al comma 6), prescritti dall’art. 23 cit..
Cionondimeno, il mediatore già inserito
alla data del 15.11.2023 in una delle sezioni A – il quale voglia mantenere
tale inserimento – è tenuto a svolgere entro il 15.8.2024 il corso di
aggiornamento di durata non inferiore a 10 ore di contenuto corrispondente a
quanto previsto dall’art. 24, co. 1, come stabilito dall’art. 42, co. 2, lett.
c) e co. 4, lett. c) del d.m. cit..
2. A quali oneri formativi è tenuto chi
– pur non essendo mai stato iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del
d.m. 180/2010 o pur essendone stato cancellato prima dell’entrata in vigore del
d.m. 150/2023 – abbia tuttavia frequentato il corso di formazione di durata non
inferiore a 50 ore di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett.
f) del d.m. 180/2010?
Una lettura sistematica degli artt. 8 co. 1
e 2 e 42 del d.m. 150/2023 consente di ritenere che chiunque, alla data
del 15.11.2023, non fosse inserito -sia perché mai iscritto sia perché
cancellato- in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n.
180/2010, ha ora l’onere – al fine di esservi iscritto – di
soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23
d.m.150/2023, a prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato,
ivi incluso il corso di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n.
180/2010.
Chi invece, alla stessa data, era inserito
in uno degli elenchi di cui sopra, ha ora l’onere – per permanervi – di
frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 15.8.2024 ai sensi dell’art.
42 d.m.150/2023. Le norme sopra citate, infatti, attribuiscono rilievo soltanto
alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al
momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo
in virtù della formazione pregressa dell’interessato.
3. A quali oneri formativi è tenuto chi
– essendo iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 al
momento dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – voglia dopo il 15.11.2023
iscriversi come mediatore presso altro organismo?
Chi, alla data del 15.11.2023, era già inserito
quale mediatore negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n.
180/2010, non ha l’onere di frequentare il corso di cui
all’art. 23 d.m. 150/2023 neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso
altro nuovo organismo, fermo l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42
d.m.150/2023; non ha neppure l’onere di conseguire la laurea –
a seconda dei casi, magistrale, a ciclo unico o triennale - di cui all’art. 8,
co. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 150/2023.
4. Al fine di soddisfare il requisito
formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23 del d.m. 150/2023, per chi
abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di
cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n.
180/2010, è possibile/utile frequentare un corso integrativo di 30 ore?
Stante la diversità dei corsi, va
esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più
ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett.
f) del d.m. n. 180/2010.
Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la
frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero
essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto
determinate materie, mentre l’art. 23 del d.m. 150/2023 stabilisce che, delle
80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su
materie non contemplate dall’art. 18 cit. –, e 40 a moduli pratici aventi ad
oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con
possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente,
pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque
abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato
organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione.
5. A quali oneri formativi è tenuto il
mediatore – iscritto, alla data del 15.11.2023, negli elenchi di cui all’art.
3, co. 3 del d.m. 180/2010 – nel caso in cui l’obbligo di aggiornamento
biennale di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit. scadesse dopo il
1.1.2024?
L’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n.
180/2010 richiedeva che il mediatore fosse in possesso di “uno specifico
aggiornamento almeno biennale, acquisit[o] presso gli enti di formazione in
base all’articolo 18”, di durata complessiva non inferiore a 18 ore (v. art.
18, co. 2, lett. g) del d.m. cit.).
L’art. 24 del d.m. n. 150/2023, sulla
“formazione continua dei mediatori” richiede invece che “l’organismo, nel
termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attest[i] per ciascun mediatore la
partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23,
comma 3, per non meno di diciotto ore nel biennio”.
L’art. 15, co. 1 cit. dispone a sua volta
che “gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31
dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli
articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma
8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è
assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027”.
Infine, l’art. 42, co. 8 cit. stabilisce
che “lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2 … [ovverosia corsi di 10 ore
di contenuto corrispondente all’art. 24] da parte dei mediatori … per i quali è
confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente
articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto
dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025”.
Ebbene, dal raffronto tra le citate norme
del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime
introdotto dalla prima, l’aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di
tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio
decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema
introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 l’obbligo di
aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31
dicembre di ogni anno disparo, a partire dal 2025 (e dunque entro il 31.12.2025,
il 31.12.2027 e così via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027
tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione
di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore
– previsto dall’art. 42 ai fini dell’adeguamento degli organismi ai nuovi
requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di
aggiornamento di 18 ore. L’art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di
favore per il biennio 2024/2025.
Tanto comporta che i mediatori i
quali, alla data del 1.1.2024 (data di inizio del biennio 2024/2025) non
avessero adempiuto all’obbligo di aggiornamento periodico di cui
all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180/2010, non essendo il biennio di
riferimento ancora scaduto, sono tenuti al solo obbligo di
aggiornamento di 10 ore di cui all’art.42, comma 8, cit.
6. Chi è iscritto a un ordine o collegio
professionale è tenuto o meno a conseguire una laurea triennale al fine di
essere inserito o mantenere l’inserimento negli elenchi dei mediatori?
Gli artt. 8, co. 1 e 2, lett. c) e 42, co.
4 del d.m. n. 150/2023 dettano una diversa disciplina per coloro che, iscritti
ad un ordine o collegio professionale, fossero o meno già inseriti negli
elenchi dei mediatori alla data del 15.11.2023: per chi vi fosse già inserito,
il conseguimento della laurea triennale è meramente
“eventuale”, dunque non è requisito necessario.
7. Con quali modalità deve essere svolto
il corso di non meno di 10 ore di cui all’art. 42 del d.m. n. 150/2023?
L’art. 42 d.m. 150/2023 rinvia all’art. 24,
co. 1 con esclusivo riferimento al “contenuto” del corso; a sua volta l’art.
24, co. 1 rinvia all’art. 23, co. 3 con riguardo alle sole “materie” da esso
indicate; peraltro l’art. 42 tace sulle modalità di svolgimento del corso,
mentre gli artt. 24, co. 1 e 23, co. 3 cit. contemplano modalità tra loro
diverse; tutto ciò considerato, deve ritenersi che l’art. 42 cit. abbia
inteso disciplinare il corso di non meno di 10 ore solo quoad materiam,
lasciando agli enti di formazione libertà di organizzare le modalità di
erogazione.
8. Con quali modalità deve essere svolto
il tirocinio mediante partecipazione a non meno di 10 mediazioni con adesione
della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?
L’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023
richiede che ciascun mediatore, oltre allo svolgimento e al superamento della
prova finale di un corso di formazione, abbia svolto anche “un tirocinio
mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci
mediazioni con adesione della parte invitata”.
Il predetto tirocinio non risulta
ulteriormente disciplinato.
Al contrario, nell’ambito dei moduli
pratici, il successivo comma 5 consente di “prevedere la partecipazione a
incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito
accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del
decreto legislativo”.
Ebbene, considerato pertanto che l’art. 23,
co. 1, diversamente dal successivo comma 5, tace sulle modalità di svolgimento
delle “mediazioni”, deve ritenersi che sia compatibile con la previsione
dell’art. 23, co. 1 cit. sia la partecipazione in presenza all’attività di
mediazione, sia la partecipazione on line, e che non ci siano vincoli rispetto
all’individuazione dell’organismo presso il quale svolgere il tirocinio, che
potrà essere sia individuato liberamente dall’aspirante mediatore, sia
eventualmente individuato dall’ente di formazione mediante apposite convenzioni
con cui si faccia carico di offrire tale ulteriore servizio ai propri corsisti.
Tuttavia, dal raffronto tra comma 1 e comma
5 dell’art. 23 cit. emerge che, mentre ai fini del tirocinio, i corsisti devono
partecipare a non meno di 10 “mediazioni”, ai fini dei moduli pratici è
sufficiente che partecipino a eventuali meri “incontri”. Si ritiene, pertanto,
che il requisito di cui all’art. 23, co. 1 cit. possa dirsi soddisfatto
soltanto ove il mediatore abbia effettivamente preso parte a 10 procedimenti di
mediazione con adesione della parte chiamata, per tale intendendosi la
partecipazione ad ogni attività relativa a ciascuno dei 10 procedimenti,
dall’avvio alla conclusione, non essendo sufficiente la mera partecipazione a
10 incontri nell’ambito della stessa o di diverse procedure di mediazione.
9. Quanti tirocinanti possono essere
presenti agli incontri di ciascuna delle 10 mediazioni con adesione della parte
invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?
In difetto di specifica indicazione
normativa, si ritiene che la valutazione sia rimessa al responsabile di ciascun
organismo di mediazione, il quale dovrà tenere conto dei profili organizzativi,
degli spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e di altre simili
circostanze, esercitando la propria capacità organizzativa quale esplicazione
del requisito dell’efficienza richiesto in via generale dall’art. 16, co. 1,
del d.lgs. n. 28/2010.
In tale ottica, dunque, il responsabile
dell’organismo di mediazione dovrà individuare le migliori modalità di gestione
del servizio, tutelando al contempo l’interesse delle parti in mediazione ad un
ordinato svolgimento delle attività.
10. Gli avvocati, esonerati ai sensi
dell’art. 23, co. 8 dal modulo di formazione teorica avente ad oggetto la
normativa nazionale e la mediazione demandata, possono fruire di una riduzione
del monte orario complessivo?
SI.
L'art. 23, co. 8, del d.m. n. 150/2023,
stabilisce che gli avvocati sono esonerati dal modulo di formazione teorica per
la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata, ma devono,
comunque, ricevere formazione teorica sulla normativa europea e internazionale
in materia di mediazione.
Orbene, poiché il comma 3 dell'art.. 23
cit.non indica quante delle 40 ore totali debbano essere dedicate a ciascuno
dei 7 moduli elencati dal punto a) al punto g), può presumersi che ciascuno di
essi debba coprire 5 o 6 ore del monte ore complessivo. Pertanto, poiché
gli avvocati sono esonerati da una parte soltanto del modulo
di cui alla lett. d), gli stessi possono ritenersi dispensati dalla frequenza
di un massimo di 3 ore.
11. Come deve essere strutturato il
corso di aggiornamento cui sono tenuti i formatori già inseriti negli elenchi
di cui al d.m. n. 180/2010, ai fini dell’adeguamento entro il 15 agosto 2024?
Il corso per formatori di cui all’art. 42,
co. 6, lett. c) d.m. 150/2023 - distinto dal corso per mediatori di cui
all’art. 42, co. 2, lett. c) e 4, lett. c), in quanto avente un oggetto diverso
e più generico -, analogamente a tale ultimo corso, non risulta disciplinato
sotto il profilo delle modalità organizzative, poiché il rinvio all’art. 27,
co. 1 cit. deve ritenersi operato esclusivamente quoad materiam. Anche per tale
corso, pertanto, gli enti di formazione hanno libertà di organizzare le
modalità di erogazione.
Ove il formatore sia anche mediatore, al
fine di permanere in entrambi gli elenchi, dovrà pertanto svolgere entrambi i
corsi di aggiornamento di 10 ore, ovverosia il corso di cui all’art. 42, co. 6
cit. quale formatore ed il corso di cui all’art. 42, co. 2 o 4 cit. quale
mediatore.
12. Quali requisiti devono soddisfare i
tre contributi scientifici che il formatore teorico deve aver pubblicato nei 5
anni antecedenti la richiesta di iscrizione?
L’art. 26, co. 2 del d.m. n. 150/2023
prescrive che “per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma
1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la
richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie
indicate dal comma 1, lettera c)”.
Pertanto, i tre contributi devono
soddisfare i seguenti requisiti: a) essere stati pubblicati da un editore, con
destinazione al commercio e alla diffusione nazionale (devono intendersi
pertanto escluse le c.d. “autopubblicazioni”); b) avere carattere scientifico,
in quanto emanazione di enti con finalità istituzionale scientifica e/o in
quanto destinati alla comunità scientifica, per l’aggiornamento di ricercatori
o studiosi di diritto; c) avere ad oggetto le materie della mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; d) essere stati
pubblicati nei 5 anni anteriori alla domanda di iscrizione.
Non è invece richiesta la pubblicazione
cartacea dei contributi.
13. Quali enti e formatori possono
erogare corsi di formazione per formatori?
In assenza di prescrizione normativa, in
ordine ai requisiti che enti di formazione e formatori devono soddisfare per
erogare corsi di formazione diretti ai formatori, si ritiene che tale
formazione possa essere erogata sia dagli enti di formazione e dai formatori di
cui agli artt. 10 e 11 del d.m. n. 150/2023, sia da altri enti, pubblici e
privati.
SEZ. D
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
(artt. 13, co. 3 e 4, e 28 e ss., d.m.
150/2023)
1. Al momento del deposito della domanda
di mediazione, sono dovute le spese di avvio e le spese di mediazione per il
primo incontro?
SI.
La parte istante è tenuta a versare sia le
spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del
deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione
della parte chiamata nonché dall’esito del primo incontro. La parte chiamata
deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla
procedura.
2. La misura dell’indennità è fissa?
SI.
Considerato che l’art. 36, co. 1, lett. c)
del d.m. 150 cit. commina la sanzione della cancellazione dell’organismo dal
registro in caso di “applicazione di indennità per il primo incontro diverse da
quelle previste dall'articolo 28”, l’OdM è tenuto a pretendere sempre il
pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, nella
misura prevista dall’art. 28 cit.
3. Sono conformi all’art. 28 spese di
avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto
della lite?
NO.
L’art. 28, co. 4, d.m. 150/2023, per il
primo incontro, prevede esclusivamente spese di avvio fisse dell’importo di €
110,00 per tutte le liti di valore indeterminato, senza differenziare tra
valore indeterminabile basso, medio o alto, diversamente da quanto dispone il
successivo comma 5 per le spese di mediazione.
Non è pertanto conforme all’art. 28 la
previsione di spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato
basso, medio o alto della lite.
4. Può essere applicata alle mediazioni
volontarie e alle mediazioni su clausola contrattuale o statutaria la riduzione
dell’indennità prevista per le mediazioni obbligatorie e per le mediazioni
demandate?
NO.
Gli organismi non possono applicare alle
mediazioni volontarie o su clausola contrattuale o statutaria, indennità in
misura pari a quelle ridotte previste per le mediazioni obbligatorie e
demandate, tenuto conto che l’applicazione di indennità per il primo incontro
diverse da quelle previste dall’art. 28 è peraltro contemplata quale causa di
cancellazione dal registro (v. art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150/2023).
5. Le maggiorazioni previste dall’art.
30 del d.m. 150/2023 si applicano prima o dopo aver detratto gli importi ex
art. 28, co. 5 del d.m. cit.?
Le maggiorazioni del 10% e del 25% previste
dall’art. 30, co. 1 e 2 del d.m. 150/2023 rispettivamente per le ipotesi di
conciliazione raggiunta durante il primo incontro e in incontri successivi al
primo, vanno applicate, secondo quanto esplicitato dalla norma, sulle spese di
mediazione di cui all’allegato A al d.m. cit. o di cui alle tabelle approvate
dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’art. 28, co.
5 del d.m. cit.
Pertanto, le maggiorazioni suddette vanno
applicate dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 cit.
6. Le spese di avvio e le spese di
mediazione per il primo incontro, nonché le spese di mediazione nella misura
fissata dalla tabella di cui all’allegato A al d.m. 150/2023 o di cui alle
tabelle approvate dal responsabile del registro, sono derogabili?
NO.
Non sono derogabili le spese di avvio e le
indennità del primo incontro di cui all’art.28 d.m. 150/2023.
L’art.31, co.6, vieta agli organismi di
mediazione pubblici di derogare gli importi minimi previsti dalla tabella.
Identico obbligo è posto a carico degli organismi di mediazione privati
dall’art.31, co.6 d.m. citato.
La ratio di tali norme è quella di evitare
che, attraverso un abbassamento delle tariffe di mediazione, gli organismi
possano farsi concorrenza in modo sleale, rischiando così di cagionare uno
scadimento della qualità del servizio di mediazione.
Non sono contemplate eccezioni neppure in
ipotesi di liti seriali, considerato peraltro che il nostro ordinamento
consente, da un lato, la proposizione di azioni di classe e, dall’altro, la
risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, secondo
tariffe molto più vantaggiose, quali quelle previste dall’art. 33 del d.m. cit.
Gli importi massimi possono invece essere
maggiorati nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, co. 3 per gli organismi
pubblici, e dall’art. 32, co. 3 per gli organismi privati, salve le altre
maggiorazioni consentite.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 26/2024