DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.
Visualizzazione post con etichetta Mediazione obbligatoria. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Mediazione obbligatoria. Mostra tutti i post

29 maggio 2026

22/26. Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di legittimità in questione, già a G. SPINA, La nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 9608

15 aprile 2026


Omissis


Fatti di causa


1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.

Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello e condannava il X alle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.


Ragioni della decisione

1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

2. X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; - con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un familiare.

La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di ordine pubblico.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.

In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.

In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata >.

4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.

4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verifica dell’assunto difensivo.

Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto, non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.

La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Tale qualificazione è corretta.

La facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle morosità si configura come diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.

4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).


PQM


La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 aprile 2026

15/26. Decreto ingiuntivo, termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, mancato rispetto, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026)

 

=> Tribunale di Grosseto, 22 gennaio 2026


Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (fattispecie in tema di mediazione obbligatoria), lo scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di improcedibilità sono tassative; ne consegue che – prevedendo il d.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può essere dichiarata l’improcedibilità. Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica, atteso che ciò che è necessario per l’avverarsi della condizione di procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione. La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella specie, poi, non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di mediazione (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Si vedano in argomento Corte d’appello di Firenze n. 65/2020, Corte d’appello di Milano, 4 luglio 2019, Tribunale di Roma n. 4883/2019, nonché Cass. Civ. n. 32454/2024.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Grosseto

22.1.2026

sentenza


Omissis

Com’è noto, l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede che: “Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128- bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su
iniziativa del Controparte_2 il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Tale disposizione, per quel che rileva che nel caso in esame, non si applica nei
procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
La presente controversia, attendendo ad un contratto bancario (conto corrente), rientra tra
quelle per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede – quale condizione di
procedibilità della domanda – il previo esperimento della procedura di mediazione.
L’onere di attivazione della procedura di mediazione grava su parte opposta, con la
conseguenza che in caso di mancato espletamento della procedura di mediazione, occorre
dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione e revocare il decreto ingiuntivo (Cass. Sez.
Un. n. 19596/2020; Corte Appello Napoli n. 4133/2023).
Ed infatti, l’art. 5 bis del suddetto decreto stabilisce che: “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel
procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla
parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza
provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se
formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale
udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda
giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e
provvede sulle spese”.
Ciò posto, preliminarmente, si tratta di comprendere quali sono le conseguenze in ordine
al mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia
sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010.
Nel caso di specie, invero, risulta dagli atti di causa che il termine di quindici giorni per
l’istaurazione della mediazione obbligatoria è stato assegnato con ordinanza del
28.06.2023, comunicata alle parti in pari data, e che il primo incontro si è tenuto il giorno
01.02.2024.
Tale incontro si concludeva con esito negativo, stante la mancata comparizione degli
opponenti, previamente comunicata con pec del 16.01.2024, motivata dalla tardiva
instaurazione della procedura.
Ebbene, nella suddetta ordinanza il giudice aveva disposto il rinvio all’udienza del
10.01.2024, poi differita d’ufficio al 06.03.2024, con provvedimento del 09.01.2024,
comunicato alle parti in pari data.
Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione, lo
scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha
natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li
qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di
improcedibilità sono tassative, con la conseguenza che – prevedendo l’art. 5, comma 1
bis, D.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata
attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può
essere dichiarata l’improcedibilità (cfr., ex multis, Corte d’appello di Firenze, n. 65/2020;
Corte d’appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019; Tribunale di Roma, n. 4883/2019).
Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il
termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella
presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo
esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica fissata ex art. 5, comma 1 bis,
D.lgs. n. 28/2010, atteso che ciò che necessario per l’avverarsi della condizione di
procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione (cfr. Corte di
appello di Firenze, n. 65/2020 cit.; Corte di appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019 cit.).
La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni
fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la
mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la
prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. n. 32454/2024).
In applicazione di tali principi, poiché parte opposta – gravata dall’onere di attivazione
della procedura di mediazione – oltre a non aver adeguatamente dimostrato quando ha
inoltrato l’istanza e non potendosi tener conto della produzione documentale fatta in data
12.01.2026, in quanto tardiva -, ha depositato il verbale dell’incontro tenutosi in data
01.02.2024, ben oltre la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice per il 10.01.2024,
dev’essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con revoca
dello stesso.
Non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza prevista per il
10.01.2024 al 06.03.2024, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima,
ossia il 09.01.2024, e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di
mediazione.
Ed infatti, la mediazione doveva infruttuosamente concludersi prima dell'udienza fissata
per la prosecuzione del giudizio, ossia prima del 10.01.2024 (Cass. Civ. n. 32454/2024
cit.).
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
L’assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale in merito alla natura del termine
ex art. 5 comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di
lite ex art. 92 c.p.c., ponendo la restante parte in capo a parte opposta.
Queste ultime si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come
modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di
diritto trattate, del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi
effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria), del pregio dell’opera e dei vantaggi
conseguiti.

PQM

Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così provvede:
a) dichiara l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 5, comma 1 bis
D.lgs. n. 28/2010 e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
a) compensa per un 1/3 le spese di lite e pone la restante parte in capo all’opposta che si
liquida complessivamente in € 3.873,33 per compensi e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 marzo 2026

12/26. Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

 

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


La valutazione della simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale comporta una verifica a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione. Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità. Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare (I).


(I) Si veda l’art. 4, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

5.3.2026

sentenza


Omissis

La domanda deve essere dichiarata improcedibile per assenza di simmetria tra l’istanza di
mediazione e l’oggetto della domanda giudiziale .
È noto che l’assenza di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale può essere
rilevata dal giudice, anche d'ufficio, poiché integra un difetto della condizione di
procedibilità, del resto è noto che la giurisprudenza richiede una corrispondenza sostanziale
tra i fatti e le pretese dedotte in sede di mediazione e quelli presentati nel giudizio.
È altresì noto che la domanda di mediazione va redatta in modo informale ma deve
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere
una chiara e precisa indicazione dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della
domanda”.
Infatti nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta, e si tratti di una vertenza
che rientri tra le materie obbligatorie elencate nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come
nel caso in esame, il Giudice ha l’onere di valutare se la condizione di procedibilità sia
stata assolta.
Tale valutazione comporta da parte del tribunale una verifica a ritroso se vi sia
stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della
mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione.
Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare
che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo-
sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di
conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la
condizione di procedibilità.
Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra
l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la
causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi
siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare: ad esempio
nella mediazione demandata tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche
attraverso l’allegazione alla istanza di mediazione l’atto introduttivo contente la
domanda azionata e per la quale il giudice ha demandato la mediazione non
preventivamente svolta.
Del resto la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu ed è
caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art. 4
pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo
intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una
situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile az ione di
merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto,
l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto” ( ex
plurimis Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Ebbene, dalla istanza di mediazione versata in atti ( cfr produzione del 27.5.2020) non
risultano essere statati neppure minimamente tratteggiati, anche schematicamente, gli
elementi fattuali da cui trae origine la vicenda; nella stessa si legge “nullità delibera
assembleare” senza neppure l’indicazione o l’allegazione della delibera oggetto di
censura o, nella parte dedicata alla “ragioni della domanda” , l’indicazione sommaria
delle questioni fattuali da disaminare; infine, tra documenti allegati all’istanza, che
avrebbero consentito in via residuale di assolvere i principi su evidenziati, non si rileva
la produzione di alcunché.
Inoltre, osserva il Tribunale, la circostanza che la mediazione sia stata demandata dal
giudice alla udienza del 7.6.2019, quindi a giudizio instaurato e a contraddittorio
formatisi, non può costituire una esimente alle omissioni rilevate anche perché, la
modalità posta in essere, non ha consentito al mediatore, che avrebbe dovuto guidare
le parti ad una eventuale composizione, di prendere la necessaria contezza dei termini
fattuali della vicenda per l’assenza di qualsiasi elemento utile in sede i proposizione
della domanda .
Ebbene, è di tutta evidenza, come rilevato, l’assenza di quella simmetria richiesta tra
istanza di mediazione e domanda giudiziale che depone nel caso in esame per il mancato
assolvimento della condizione di procedibilità tra l’altro disposta per ordine del
Tribunale.
Il rilevo officioso del mancato assolvimento della condizione di procedibilità demandata, le
questioni trattate e l’esito complessivo della controversia, impongono l’integrale
compensazione delle spese del giudizio.

PQM


Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; compensa integralmente le spese tra le parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 febbraio 2026

5/26. Accertamento dell'estinzione di una società di capitali, artt. 2490 e 2495 c.c. e subentro dei soci nella titolarità dei beni che facevano parte del patrimonio sociale: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2026)

 

=> Tribunale di Roma, 15 settembre 2025


Non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria la domanda giudiziale che attiene all'accertamento dell'estinzione di una società di capitali, con le relative conseguenze per il creditore sociale ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c. (sul punto, parte convenuta ha sostenuto che la causa attiene alla proprietà; diversamente, occorre osservare che il subentro dei soci nella titolarità dei beni che, alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, facevano parte del patrimonio sociale costituisce un effetto automatico derivante dalla cancellazione, previsto ex lege, e che la verificazione di tale effetto nel caso di specie non è in contestazione tra le parti, con conseguente assenza di una vera e propria controversia in essere) (I).


(I) Si veda l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Roma

15.9.2025

sentenza


Omissis


2.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta costituita, in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Invero, ai sensi dell'art. 5, c.1-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione precedente a quella attualmente vigente in virtù della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che trova applicazione ratione temporis al giudizio: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 , e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187 ter del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale."

Tanto premesso, non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria la domanda giudiziale trattata nella presente sede, che attiene all'accertamento dell'estinzione di una società di capitali, con le relative conseguenze per il creditore sociale ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c.

Sul punto, parte convenuta ha sostenuto che la causa attiene alla proprietà; diversamente, occorre osservare che il subentro dei soci nella titolarità dei beni che, alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, facevano parte del patrimonio sociale costituisce un effetto automatico derivante dalla cancellazione, previsto ex lege, e che la verificazione di tale effetto nel caso di specie non è in contestazione tra le parti, con conseguente assenza di una vera e propria controversia in essere.

3.- La domanda attorea merita di esser accolta nei seguenti limiti.

Occorre premettere che dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, l' iscrizione della cancellazione della società al Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con tre successive pronunce (Cass., S.U., 4062/2010; Cass., S.U., 4061/2010; Cass., S.U., 4060/2010), hanno, infatti, affermato con riferimento alle società di capitali, che l' iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese determina l'estinzione delle società con efficacia costitutiva.

Ciò premesso, occorre vagliare le conseguenze in ordine alla sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive di una società cancellata.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; ; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass., sez. un., sent. 12/03/2013 n. 6072; Cass., sez. un., sent. 12/03/2013 n. 6071; Cass., sez. un., sent. 12/03/2013 n. 6070).

Anche la giurisprudenza di merito è ormai costante nel ritenere che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, le eventuali situazioni riferibili alla società estinta debbano essere risolte attraverso l'applicazione delle regole successorie con subentro dei soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione (Corte d'Appello Milano, sent. 10/12/2020, n. 3258; Trib. Palermo, sent. 07/12/2022, n. 5114; Trib. Venezia, sent. 17/4/2023 n. 647).

Nel caso di specie, risulta dalla visura in atti che in data 27/6/2016, la società --- veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c., u.c., per "mancato deposito del bilancio d'esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi" e con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.

Sebbene dalla visura dapprima depositata in atti del 27/4/2020, i soci della --- al momento della cancellazione della società risultavano quattro, --- tutti per una quota pari al 25%, è emersa l'avvenuta cessione di quote da parte di OMISSIS a favore delle altre socie, risalente a ben prima della cancellazione della società, cioè al 09/12/2009, come dallo stesso ammesso nel costituirsi in altro giudizio precedentemente introdotto per la medesima società ---.

A tal riguardo, parte attrice ha depositato la comunicazione via pec del 16/4/2025 del Registro delle imprese di Roma, in persona del conservatore --- che ha chiarito che, a seguito del deposito presso i propri uffici dell'atto di cessione del --- l'elenco dei soci presente nella visura non è stato automaticamente aggiornato, in quanto "la società non ha depositato la dichiarazione ai sensi dell'art. 16 c. 12 undecies L. n. 2 del 28 gennaio 2009 al 30/03/2009".

In ogni caso, dalla visura camerale storica e dalla dichiarazione del Conservatore del Registro permette di stabilire che alla data della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il --- non era più socio della --- con conseguente corretto contraddittorio del presente giudizio.

Ciò posto, risulta altresì documentalmente che la società in bonis aveva stipulato con la --- SPA un contratto di finanziamento ---.

Inoltre, parte attrice ha depositato l'atto integrativo del 5/10/2011, con cui --- avendo concordato la riduzione del finanziamento e il frazionamento di quest'ultimo in quote corrispondenti agli immobili costituiti in garanzia, hanno frazionato anche l'ipoteca iscritta.

A seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e della cessione del credito ---, l'attrice, mediante l'ispezione ipotecaria del 21/4/2022 (all.7 dell'atto di citazione), ha appreso che risultano ancora intestate società alcune delle unità immobiliari derivanti dalla divisione dell'autorimessa, nonché ulteriori immobili.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi ed alla luce della documentazione sopra richiamata, nonché del fatto che l'unica convenuta costituita ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea, occorre accertare che la titolarità sugli immobili in oggetto, poiché non liquidati nel corso della procedura di liquidazione, si è trasferito per successione in capo alle odierne convenute. Difatti, i beni immobili già di proprietà della società --- estinta e tuttora intestati a quest'ultima nei registri immobiliari, sono divenuti, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell'ente, di proprietà esclusiva -pro quota corrispondente alla partecipazione di ciascuna - delle tre socie della cessata società, le convenute ---.

In accoglimento della domanda di parte attrice va quindi pronunciato l'accertamento richiesto.

4.- Parte attrice ha chiesto altresì ordinarsi la trascrizione della presente pronuncia di accertamento presso l'agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità immobiliare.

Tuttavia, tale domanda formulata da --- non può trovare accoglimento. omissis

Infine, tenuto conto dell'esito della lite e della sostanziale non opposizione del convenuto costituito, nonché della contumacia degli ulteriori convenuti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.


PQM


Il Tribunale Ordinario di Roma omissis accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che, per l'effetto dell'estinzione della società --- a far data dal 27/6/2016, ai sensi dell'art. 2490, 6 c., c.c. sono nella comproprietà pro quota delle convenute, socie della --- prima dell'estinzione, i seguenti beni immobili intestati alla società: omissis; rigetta le ulteriori domande attoree; compensa tra le parti le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 novembre 2025

34/25. Mediazione obbligatoria: specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2025)

 

=> Tribunale di Cosenza, 9 giugno 2025


Vi è una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro. (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Cosenza

9.6.2025

sentenza


Omissis


La presente controversia trae origine dalle domande proposte da --- e --- quali eredi di --- (deceduto il 12.4.2022), nei confronti di --- ---, --- e --- al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "- dichiarare simulato, nullo e comunque privo di effetti nei confronti delle attrici, per tutte le ragioni esposte, l'atto di vendita per notar --- rep n. --- rac --- del --- stipulato da --- (42) e --- (96);

-dichiarare che i beni immobili oggetto della predetta compravendita ed i fabbricati/immobili sugli stessi realizzati, meglio identificati nel presente atto, erano di proprietà di --- al momento del suo decesso e, conseguentemente fanno parte della massa ereditaria del defunto;ù - Dichiarare l'apertura della successione legittima di --- attribuendo a ciascun erede la quota di spettanza ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza"

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, nella comparsa di risposta, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione.

Il Giudice, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha rilevato che, dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risultasse che, effettivamente, il procedimento avesse avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie ed ha, quindi, concesso alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.

Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in esito al deposito del verbale del procedimento di mediazione da parte dell'attrice --- i convenuti hanno sollevato eccezione di improcedibilità della domanda, rilevando che, nel termine concesso dal Giudice con decreto del 15.10.2024, il procedimento di mediazione fosse stato introdotto solo da una delle attrici --- nei confronti dei convenuti, mentre l'altra attrice --- - il cui difensore aveva rinunciato al mandato, senza che fosse sostituito da nuovo difensore - non aveva attivato la

procedura né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Quindi, con ordinanza del 5.2.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., rispetto all'eccezione di improcedibilità sopra indicata.

Le domande proposte dalle attrici devono essere dichiarate improcedibili.

L'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede espressamente che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di "successioni ereditarie" è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organismo abilitato.

Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle conclusioni in esso formulate, risulta che le attrici --- e --- abbiano proposto una domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita per notar --- (rep n. --- rac ---), stipulato in data --- tra --- (classe 42) ed il nipote --- (classe '96) in quanto dissimulante una donazione, sul presupposto della qualità di eredi legittimarie del de cuius --- (cl. '42), nonché domanda diretta a far ricadere i predetti beni nella massa ereditaria, al fine dell'apertura della successione legittima di --- (cl. '42) ed all'attribuzione delle quote a tutti i coeredi.

Dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risulta che,

effettivamente, il procedimento abbia avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie, così da indurre questo giudicante, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., a concedere alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.

La documentazione allegata dall'attrice --- evidenzia che il procedimento di mediazione sia stato da questa introdotto nei confronti dei convenuti --- ---, --- e --- senza la partecipazione di --- il cui difensore aveva rinunciato al mandato.

Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., n. 11406 del 22.7.2003; cfr. anche cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017, secondo cui "La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato").

In presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, che ha chiarito che "Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l'intero procedimento e determina l'improcedibilità dell'azione" (cfr. Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 851/19 - depositata il 05.04.2019; in senso conforme, Trib. Milano sent. n. 1048/17)

Vi è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro.

Né, peraltro, può ritenersi che il giudizio possa proseguire per la sola domanda di simulazione, in quanto non soggetta all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, atteso che, nel caso di specie, le attrici hanno proposto tale domanda, in ragione della propria qualità di eredi legittimarie del de cuius --- e al fine di far ricadere i beni oggetto del contratto di vendita nell'ambito della massa ereditaria del de cuius, così da procedere alla successiva divisione tra tutti i coeredi.

Poiché, nella fattispecie in esame, la domanda di simulazione è strettamente connessa alle domande di natura successoria, deve ravvisarsi anche rispetto ad essa l'obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione.

Il mancato coinvolgimento di una delle attrici, --- nel procedimento di mediazione, attivato dalla sola --- comporta, quale immediata ricaduta, quella di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, il cui comma 1 espressamente prevede che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". Nel caso di specie, il difetto della condizione di procedibilità è stato eccepito dalla difesa dei convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione relativa al procedimento di

mediazione da parte dell'attrice, sicchè va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.

Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della concreta fattispecie, tenuto conto anche dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore di --- appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.


PQM


Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara improcedibili le domande proposte dalle attrici, in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010; compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 settembre 2025

30/25. È regolare la notifica della domanda di mediazione obbligatoria al domicilio eletto presso il procuratore costituito? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025)

 

=> Tribunale di Termini Imerese, 20 luglio 2025


Pur se il d.lgs. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, si evince, comunque, che, stante l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" (artt. 3 e 8, comma 1). Ebbene, qualora il conduttore abbia dichiarato di avere rilasciato l'immobile locato con conseguente consegna delle chiavi, senza indicare l'indirizzo del nuovo domicilio dove poter inviare le comunicazioni inerenti al procedimento, deve ritenersi regolare la notifica della domanda di mediazione al domicilio eletto presso il procuratore costituito mediante consegna PEC, atteso che, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della resistente, deve essere ritenuto "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo per portare a sua conoscenza l'avvio del procedimento (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Termini Imerese

30.7.2025

sentenza


Omissis


In ordine all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata da parte resistente nella memoria integrativa e reiterata nelle note conclusive, si rileva che la stessa è stata già rigettata con ordinanza del 08/09/2021 poiché la notifica della convocazione al procedimento di mediazione effettuata con pec nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel presente giudizio è stata ritenuta regolare.

Si rileva al riguardo che l'art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010, prevede che "... la domanda di mediazione, la designatone del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione... ".

Al contempo, l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo afferma che " Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".

Occorre poi ricordare che, nel caso in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è espressamente richiesta dalla legge l'assistenza legale (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010: "Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati").

In forza delle citate disposizioni normative, pur se il D.Lgs. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, si evince, comunque, che, stante l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".

Ebbene, nel caso in esame, la conduttrice, odierna resistente, con raccomandata del 13/03/2021 ha dichiarato di avere rilasciato l'immobile locato con conseguente consegna delle chiavi, senza indicare l'indirizzo del nuovo domicilio dove poter inviare le comunicazioni inerenti al procedimento.

Per quanto sopra, deve ritenersi regolare la notifica dell'istanza di mediazione al domicilio eletto presso il procuratore costituito mediante consegna pec in data 29/03/2021, atteso che, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della resistente, deve essere ritenuto "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo per portare a sua conoscenza l'avvio del procedimento.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE