DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.
Visualizzazione post con etichetta assicurazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta assicurazione. Mostra tutti i post

21 aprile 2015

18/15. Mancata partecipazione alla mediazione: non è giustificato motivo ritenere erronea la tesi della controparte (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2015)

=> Tribunale di Roma, 29 maggio 2014

È un’aporia affermare che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione, e pertanto inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata dal comparirvi. Così ragionando, infatti, sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione. La ragione d’essere della mediazione si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di sciogliere favorendo l’avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amichevole.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2015

Tribunale di Roma
Sezione XIII
sentenza
29 maggio 2014

Omissis

Le conseguenze della mancata partecipazione del convenuto ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall’attore su disposizione del giudice ex art. 5 co. II° decr. lgsl. 28/10 comma (mediazione demandata).

L’art.8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

La norma si applica a differenza della seconda parte dell’art. 8 co.IV° bis (relativa al contributo unificato) che riguarda solo le parti costituite, a tutte le parti.

La (in)sussistenza di un giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, all’ incontro di mediazione.

Quanto al giustificato motivo addotto dall’assicurazione per non aderire alla disposizione del giudice emessa ai sensi dell’art.5 co.II° (che per l’attore non è più un invito, per quanto autorevole,come previsto dalla previgente norma, ma un ordine, presidiato com’è dalla improcedibilità della domanda in caso di inottemperanza), l’affermazione avente ad oggetto la ritenuta congruità delle somme già versate, non può essere condivisa.

Traslando tale ragionamento in generale si potrebbe infatti affermare che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione (come in questo caso), e pertanto inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata dal comparirvi.

L’esponente non si avvede nell’aporia in cui incorre posto che così ragionando sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione, se è vero com’è vero che se la controparte condividesse la tesi del suo avversario la lite non potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno. La ragione d’essere della mediazione si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di sciogliere favorendo l’avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amichevole.

In questo caso poi l’assicuratore aveva una doppia ragione per partecipare alla mediazione: da una parte la sussistenza dell’usuale conflitto di opinioni fra le parti che in questo caso verteva sulla sussistenza o meno dell’esatto adempimento dell’obbligo risarcitorio ritenuto sussistente dall’assicurazione ed insussistente dall’attore.

Dall’altra la circostanza che il giudice aveva evidentemente (come suggeriva il contenuto della coeva proposta ex art.185 bis) esaminato gli atti, studiato le posizioni delle parti, ed infine effettuata una delibazione che, in relazione alle circostanze tutte indicate dal secondo comma dell’art.5 decr. lgsl.28/2010, lo aveva convinto della utilità di un percorso di mediazione nell’ambito del quale le parti avrebbero potuto approfondire le rispettive posizioni fino al raggiungimento di un accordo per entrambe vantaggioso.

Omissis

Roma lì 29.5.2014
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 maggio 2014

32/14. Condannata ex art. 96 c.p.c. per chi non si presenta in mediazione ed agisce in giudizio nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2014)

=> Trib. Roma n. 4140 del 2014

La parte va condannata ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento da questa tenuto sia nella fase della mediazione, sia nella fase prettamente processuale (nella specie la parte, un’assicurazione, non si era presentata, e senza giustificarsi, nella fase mediatoria e, poi, aveva resistito alla domanda attorea “pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute” e, peraltro, “nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa”).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2014

Tribunale di Roma
Sezione XII Civile
Sentenza n. 4140/2014

Il rifiuto da parte della --- Ass.ni s.p.a. di non onorare il contratto perfezionatosi con l’arrivo della proposta transattiva sottoscritta e con il dato IBAN, non trova giustificazione e pretestuosa appare la scusa avanzata dalla --- Ass.ni s.p.a., che non si era accorta che l’infortunato non era il contraente ma la moglie.

La e-mail di accettazione è stata inoltrata alla e-mail dalla quale è pervenuta la proposta a mezzo pec e nelle modalità indicate dalla ---.

E’ ormai pacifico che l’indirizzo di posta elettronica possa essere considerato indirizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c, trovando applicazione in tutti i casi la presunzione di conoscenza (Cass. Civ. Mass n.689 del 14.01.2005).

Come ormai confermata da costante giurisprudenza (cfr. Cass Civ. III sez. n. 7420 del 31.03.2011) la conclusione di un contratto si perfeziona al momento in cui l’accettazione sia giunta all’indirizzo del destinatario e la revoca della proposta, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetti quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, vale a dire dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte.

Il significato della scusa dello scambio di persona non è comprensibile, in quanto che la polizza “Persona OK” è una polizza cumulativa con cui viene complessivamente assicurato un nucleo famigliare per una certa somma (nella fattispecie € 100.000,00 per morte ed invalidità – con franchigia del 3% - e 3.000,00 per rimborso spese di cura; € 80,00 al giorno per il ricovero ed 40,00 per ogni giorno di gesso).

Quindi anche il contraente Sig. Cocco come l’infortunata erano titolari di un terzo dei singoli massimali essendo il nucleo famigliare composto da tre persone (vedi art. 23 C.G.A.).

La ratio di questa tipologia di polizze è il basso costo del premio assicurativo, essendo il rischio suddiviso su più persone.

L’ultimo comma dell’art. 23 delle Condizioni Generali di Polizza recita: “Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero le somme assicurate, esse verranno proporzionalmente ridotte”.

Questa clausola non avrebbe senso se la somma assicurata per ciascun facente parte del nucleo familiare, pari ad e 33.333,33, non potesse mai essere superata dall’indennità liquidabile poiché anche una invalidità del 100% verrebbe liquidata con euro 33.333,33.

La corretta interpretazione dell’art. 23 delle C.G.A è che, fermo il massimale di e 33.333,33 per ciascun componente il nucleo famigliare, le indennità vanno rapportate al massimale complessivo di C 100.000,00 per invalidità permanente, e 80 per ciascuna giornata di ricovero, € 40,00 per ciascuna giornate di gesso oltre il rimborso delle spese di cura fino ad € 3.000,00.

Solo nell’ipotesi che uno dei garantiti abbia subito un danno con una permanente, poniamo del 50%, pari ad una indennità di € 50.000,00, questa, eccedendo la somma assicurata (€ 33.333,33) per ciascuno di loro, verrebbe proporzionalmente ridotta.

La Sig.ra .--- ha depositato una valutazione delle proprie lesioni pari a 14 punti di invalidità permanente, mentre la valutazione della --- Ass.ni s.p.a. pari a 11 punti, non è suffragata da idonea documentazione e sconosciuto è il nome del relatore.

Non essendo stata esperita una visita collegiale né richiesta una CTU in corso di causa, questo Giudice, esaminata la sola perizia di parte attorea redatta dal medico legale Dr. --- insieme con i certificati medici e le spese, valuta le lesioni residuate all’attrice, causa l’infortunio subito, pari a 13 punti, oltre a 6 gg. di ricovero e 35 gg. di gesso.

Spettano pertanto all’attrice, detratta la franchigia di 3 punti, euro 10.000,00 per la voce “invalidità”, 480,00 per la voce “ricovero”, 1.400,00 per la voce “gesso”, oltre euro 2.144,81 per le spese mediche documentate.

La Sig.ra --- aveva anche provato a rivolgersi ad un Ente di mediazione per trovare una soluzione della vertenza, ma, non essendosi presentata la --- Ass.ni s.p.a., senza addurre motivazioni, la mediazione si è chiusa con la mera accettazione della proposta del mediatore per euro 9.750,00, anche questa rimasta inevasa, per cui le spese affrontate dovranno essere rimborsate in ragione di euro 205,00.

Dalla somma totale di euro 14.024,81, così ottenuta, vanno detratti euro 3.266,52 già corrisposti, e sul totale residuo di euro 10.758,29 vanno calcolati la rivalutazione e gli interessi legali a far data dal 23.02.2011 ad oggi in ragione di euro 1.302,00 , per un totale complessivo di euro 12.060,00. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi, competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.

Tenuto conto del comportamento della --- Ass.ni S.p.a., sia nella fase della mediazione che nella fase prettamente processuale, non presentandosi e senza giustificarsi nella fase mediatoria e resistendo alla domanda attorea pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa, la mera opinabilità del diritto fatto valere e la consapevolezza della mancanza di documentazione medica, questa Società viene condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. .

La spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d’ufficio., tenuto conto delle somme in concreto liquidate e dei valori medi di liquidazione del D.M. 140/12, applicabile alla fattispecie come da giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass n.16581/ 12).

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 febbraio 2013

14/13. Mediazione, RCA e attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2013)


=> Trib. Palermo (Begheria), 20 luglio 2012

Pronuncia precedente a C. Cost. n. 272 del 2012 (1) (2), e dunque nella vigenza della c.d. mediazione obbligatoria i cui temi d’interesse, specie in prospettiva futura (3), sono:

·         rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni);
·         ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis della c.d. mediazione obbligatoria.

L’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni (art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05) mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10); al riguardo si osservi che:
1.    i due istituti sembrano potere convivere in quanto nonostante la raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni sia imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), la stessa, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dovrà essere seguita, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale;
2.    il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente; non si tratta, però, di problema rilevante nel presente giudizio.

Rientra nell’ambito della mediazione obbligatoria non soltanto ratione materiae, ma anche ratione temporis, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada la cui notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata, nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, il 26.3.2012.


(2) Il testo del d.lgs. n. 28 del 2012 (sia nella versione precedente, sia in quella successiva, a C. Cost. n. 28 del 2012) è reperibile nella sezione “Normativa” dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda Rilevanza della giurisprudenza di merito in tema di mediazione precedente a C. Cost. n. 272/2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2013

Tribunale di Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
20 luglio 2012
Ordinanza


Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 4 luglio 2012;

osserva

Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Tale domanda rientra tra quelle rientranti nell’ambito della mediazione obbligatoria in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non soltanto ratione materiae, ma anche ratione temporis.

Invero, la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata nei confronti della Compagnia di Assicurazioni il 26.3.2012.
Né può prendersi in considerazione il termine in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2012).
Infatti, se è vero che l’art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/2002; 28/2004 e ord. 97/2004). Agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza.
Ora, poiché l’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un anno per i sinistri stradali, come quello di cui al presente giudizio) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012).
Peraltro, come rilevato dalla S.C., “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr. Cass., n. 9181/2006).

Altra questione relativa al presente giudizio è quella relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni).
In proposito è noto che anche l’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10).
Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere.
La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.
Il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente. Non si tratta, comunque, di problema rilevante nel presente giudizio.

P.Q.M.

Assegna alle parti termine di 15 giorni a partire dal 1° settembre 2012 per attivare il procedimento di mediazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del giorno 23.1.2013, ore 10.30.

Si comunichi.

Bagheria, 20.7.2012

Il Giudice
Michele Ruvolo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 marzo 2012

54/12. Mediazione e materia assicurativa: le Linee Guida ANIA (Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2012)

Di recente, l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha pubblicato sul proprio sito web il documento recante “Linee Guida per la gestione della mediazione a fini conciliativi in materia assicurativa”. Si tratta, in estrema sintesi, di linee guida procedurali cui le imprese assicuratrici e gli organismi di mediazione possono liberamente aderire (utilizzando il formulario allegato alle medesime Linee Guida).

A prescindere dalle adesioni che le Linee Guida ANIA riceveranno dalle imprese assicuratrici e dagli organismi, si ritiene siano numerosi e di grande interesse gli spunti di riflessione suscitati dal documento in questione che toccano aspetti rilevanti (e spesso dibattuti) della disciplina della mediazione.
Tra le principali previsioni dalle Linee Guida ANIA, si segnala quanto segue.

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, si segnala l’obbligo imposto agli organismi aderenti di rendere conoscibili, tramite il proprio sito internet, le procedure e i criteri di designazione dei mediatori.

Quanto al procedimento di mediazione ed all’effettiva partecipazione di tutte le parti coinvolte è poi previsto, con specifico riferimento alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, l’impegno dell’organismo a verificare presso il soggetto invitato alla mediazione l’esistenza di una polizza di assicurazione e, in caso positivo, a provvedere ad avvisare l’impresa assicuratrice coinvolta.  

L’organismo di mediazione, inoltre, è tenuto ad inoltrare la domanda  di mediazione (presentata dall’assicurato o dal danneggiato) all’impresa assicuratrice; in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione dell’impresa assicuratrice, la motivazione da questa addotta dovrà essere allegata al verbale che il mediatore redigerà per certificare la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.

In merito allo svolgimento dell’incontro di mediazione, le Linee Guida ANIA recano poi che il rappresentante dell’impresa assicuratrice possa partecipare all’incontro di mediazione anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.

Estremamente rilevanti appaiono le previsioni relative alla formulazione della proposta del mediatore: viene infatti innanzitutto disposto che la verbalizzazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore venga effettuata solo su richiesta di tutte le parti del procedimento; inoltre, le medesime Linee Guida prevedono che la proposta di conciliazione non venga effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.

Si riporta di seguito il testo delle Linee Guida, così come pubblicate sul sito web dell’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2012

LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI
IN MATERIA ASSICURATIVA

L’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA), in considerazione della peculiarità della materia assicurativa e nell’intento di facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal decreto lgs 4 marzo 2010, n. 28 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 18 ottobre 2010, n.180), ha individuato le seguenti Linee Guida procedurali alle quali Imprese assicuratrici e Organismi di mediazione (di seguito ODM) registrati presso il Ministero della Giustizia possono aderire.
L’adesione alle presenti Linee Guida è libera e volontaria. Essa comporta il rispetto di tutte le regole ivi previste. All’atto di adesione imprese assicuratrici e ODM si dichiarano consapevoli del fatto che:
- ANIA renderà pubblico e manterrà aggiornato l’elenco degli aderenti sul proprio sito internet,
- qualora venga rilevato il mancato rispetto delle presenti Linee Guida l’ANIA, previa richiesta di chiarimenti e successiva contestazione, potrà procedere alla cancellazione dall’elenco dell’ente interessato.

Le singole imprese assicuratrici e i singoli ODM che si riconosceranno nelle presenti Linee Guida dovranno comunicare la propria domanda di adesione utilizzando il formulario allegato (All. 1 e 1bis). Alla ricezione della domanda l’ANIA, verificata l’effettiva ottemperanza del richiedente alle linee guida, inserirà l’ente nell’apposito elenco.
L’adesione alle presenti Linee Guida non può essere utilizzata a fini pubblicitari dagli ODM e dalle imprese assicuratrici aderenti nei confronti della propria clientela o degli utenti.
Eventuali variazioni alle presenti Linee Guida comporteranno la libertà di tutti i soggetti aderenti di revocare unilateralmente l’adesione data in precedenza, entro un mese dalla formale comunicazione da parte di ANIA delle variazioni stesse.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida vale quanto disciplinato dal Decreto lgs n. 28/2010, dal D.M. di attuazione e dal regolamento di ogni ODM aderente.
1. Trasparenza
Gli ODM aderenti rendono conoscibili tramite il proprio sito internet:
1. l’eventuale specializzazione dell’ODM in determinate materie (es. r.c. medica, r.c. auto etc.);
2. l’esistenza di eventuali accordi con altri ODM per la gestione e la trattazione delle istanze ricevute, fermo restando che tutti gli ODM facenti parte dell’accordo devono aderire alle presenti linee guida;
3. le procedure e i criteri di designazione dei mediatori;
4. gli elenchi dei mediatori ed eventuali rispettive specializzazioni (nominativo, titolo professionale);
5. le tabelle utilizzate per la quantificazione delle spese di mediazione;
6. i criteri di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti nominati dal mediatore.

2. Domanda di mediazione per controversie in materia assicurativa
L’ODM si impegna a richiedere alla parte istante una serie di informazioni specifiche di natura assicurativa ed utili ad una corretta istruzione della pratica:
- i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza ovvero, per le mediazioni riferite controversie relative alla circolazione dei veicoli, i numeri di targa dei veicoli coinvolti.);
- il nominativo dell’impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro;
- limitatamente alle controversie su sinistri r.c. auto, l’informazione che si è completata la procedura d’offerta prevista dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con il relativo esito (somma offerta, comunicazione di mancata offerta, assenza di comunicazione da parte dell’impresa di assicurazione entro i termini previsti dai citati articoli);
- indicazione delle altre parti chiamate dall’istante alla mediazione;

Per le controversie concernenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità civile medica, l’ODM verifica presso il soggetto invitato alla mediazione l’esistenza di una polizza di assicurazione e, in caso positivo, provvede ad avvisare l’impresa assicuratrice coinvolta.
Per facilitare la raccolta delle informazioni presso l’istante e la loro trasmissione all’impresa, gli ODM utilizzano il modulo allegato alle presenti Linee Guida (All. 2) ovvero ne integrano i contenuti nei propri formulari.
3 Comunicazioni tra impresa assicuratrice e ODM

La domanda presentata dall’assicurato o dal danneggiato viene inoltrata all’impresa assicuratrice a cura dell’ODM all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa in sede di sottoscrizione delle presenti Linee Guida.
L’istanza di mediazione formulata dall’impresa assicuratrice, l’accettazione della procedura da parte della stessa in qualità di parte chiamata e tutte le comunicazioni tra l’Impresa e l’ODM, salvo diverso accordo, vengono effettuate, preferibilmente per posta elettronica, utilizzando l’indirizzo indicato dall’impresa medesima nell’istanza o nell’adesione alla specifica procedura di mediazione.
La motivazione addotta dall’impresa assicuratrice (es. dati identificativi della polizza errati, carenza di copertura assicurativa, impresa non tenuta alla gestione del sinistro, ecc.) in merito alla sua eventuale mancata partecipazione all’incontro di mediazione dovrà essere allegata al verbale che il mediatore redigerà per certificare la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.
4 Fissazione della data del primo incontro di mediazione
La data prevista per il primo incontro di mediazione viene comunicata all’impresa assicuratrice con un preavviso di 15 giorni lavorativi. L’impresa assicuratrice comunica le motivazioni della sua eventuale mancata partecipazione almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
5 Calendarizzazione degli incontri
Ogni ODM aderente alle presenti Linee Guida valuterà la possibilità di concordare con le singole imprese aderenti dei giorni fissi di calendario per gli incontri di mediazione.
6 L’incontro di mediazione e la formulazione della proposta del mediatore
Nella prima riunione il mediatore incontra personalmente le parti, eventualmente assistite da un professionista di propria fiducia, per chiarire le proprie posizioni al fine di consentire il raggiungimento di un accordo.
Il rappresentante dell’impresa assicuratrice può partecipare all’incontro di mediazione anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.
Nelle controversie che lo richiedano, il mediatore, previo accordo delle parti, nomina un esperto scelto tra quelli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
La verbalizzazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore viene effettuata solo su richiesta di tutte le parti del procedimento.
La proposta di conciliazione non viene effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. In tal caso il mediatore redige processo verbale in cui dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento indicando le eventuali motivazioni.
7 Spese di mediazione,
Le imprese assicuratrici aderenti avranno la possibilità di corrispondere all’ODM tutte le spese tramite bonifico bancario in un’unica soluzione all’esito della procedura e previa emissione della fattura. ODM e Imprese possono prevedere forme di regolazione contabile con un unico saldo riferito a più procedure espletate in un periodo temporale predeterminato.
L’ODM rende noto, nella comunicazione della domanda di mediazione all’impresa, lo scaglione di riferimento identificato per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, così qualificato dalle parti. L’ODM rende, altresì, noto il criterio di scelta del valore di riferimento in caso di divergenza tra le parti sulla stima.

* * *

Allegati

1 e 1 bis) Formulari di adesione alle Linee Guida

2) Modulo per informazioni rilevanti relative a domanda di mediazione in materia assicurativa

ALL.1
DOMANDA DI ADESIONE
ALLE LINEE GUIDA ANIA PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA

Spett.le
ANIA Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza 70
00186 Roma
Servizio Mediazione (mediazione@ania.it)
Con la presente l’Organismo di Mediazione ………………………………………………………..… (di seguito, ODM) costituito in data …………... e iscritto al n. …..… del registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni presso il Ministero della Giustizia, sito internet ………………………………. chiede di aderire alle Linee Guida dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito, ANIA) per la gestione della mediazione in materia assicurativa.
Il Responsabile dell’ODM è ……….……………………………………………………………………… che riveste la qualità di referente per l’ANIA. A tale fine l’ODM indica i seguenti riferimenti che potranno essere utilizzati per qualsiasi comunicazione relativa all’applicazione delle presenti Linee Guida:
Indirizzo postale: ……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………...
Recapiti telefonici: ………………………………………………………………………………………………...
Recapito fax …………………………………………………………………………………………………….…
Email …………..…………………………………………………………………………………………………..
L’ODM si impegna sin d’ora a rispettare e applicare tutte le regole previste dalle Linee Guida e, in particolare, si dichiara consapevole del fatto che:
1. l’ANIA renderà pubblico e manterrà aggiornato l’elenco degli aderenti alle predette Linee Guida sul proprio sito internet;
2. qualora venga rilevato il mancato rispetto delle Linee Guida l’ANIA, previa richiesta di chiarimenti e successiva contestazione, potrà procedere alla cancellazione dall’elenco dell’ente interessato.

Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
Data………….. Il legale rappresentante/responsabile dell’ODM

ALL.1 bis
DOMANDA DI ADESIONE
ALLE LINEE GUIDA PROCEDURALI PER FACILITARE LA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA

Spett.le
ANIA Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza 70
00186 Roma
Servizio Mediazione (mediazione@ania.it)
Con la presente l’impresa assicuratrice ……………………………………………………… (di seguito, Impresa), socia dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito, ANIA), chiede di aderire alle Linee Guida dell’Associazione per la gestione della mediazione in materia assicurativa.
L’Impresa designa …….………………………………………………………………………………….… come referente per l’applicazione delle presenti Linee Guida e a tal fine indica i seguenti riferimenti che potranno essere utilizzati dall’ANIA per qualsiasi comunicazione:
Indirizzo postale: ……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………...
Recapiti telefonici: ………………………………………………………………………………………………...
Recapito fax …………………………………………………………………………………………………….…
Email …………..…………………………………………………………………………………………………..
L’Impresa comunica di seguito l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicato alla ricezione delle domande di mediazione.
……………………………………………………………………………………………………………………..
L’impresa si impegna sin d’ora a rispettare ed applicare tutte le regole previste dalle Linee Guida e, in particolare, si dichiara consapevole del fatto che:
1 l’ANIA renderà pubblico e manterrà aggiornato l’elenco degli aderenti alle predette Linee Guida sul proprio sito internet;
2 qualora venga rilevato il mancato rispetto delle Linee Guida l’ANIA, previa richiesta di chiarimenti e successiva contestazione, potrà procedere alla cancellazione dall’elenco dell’ente interessato.

Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
Data………….. Il legale rappresentante /responsabile

ALL.2
DOMANDA DI MEDIAZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA

Alla segreteria dell’Organismo di mediazione________________________, iscritto al n. ….. del registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni – Ministero della Giustizia.
Sezione 1 - Parti della controversia
PARTE ISTANTE
(persona fisica)
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ___________________il_________________
e residente in via ___________________________ n°_________ CAP _________ città ________ prov.___________
Codice Fiscale / P.IVA ______________ telefono ________________ tel. cellulare ________________ fax ________
email _____________________________________ segnalare se è P.E.C. si no ,
in proprio, ovvero rappresentato con mandato a conciliare (come da delega in allegato) da:
__________________________________ titolo _________________ nato il ________________ a _______________
residente (o con studio) in via _________________ n° ________ CAP ___________ città __________ prov. ________
Codice Fiscale / P.IVA ______________ telefono ________________ tel. cellulare ________________ fax ________
email _____________________________________ segnalare se è P.E.C. si no ,
(persona giuridica)
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ___________________il_________________
e residente in via ___________________________ n°_________ CAP _________ città ________ prov.___________
Codice Fiscale / P.IVA ___________________________________________________________________________
legale rappresentante
rappresentante con mandato a conciliare conferito come da delega allegata
dell’impresa: ragione sociale_______________________________________ Codice fiscale / P. IVA ______________
con sede in via _________________________ n° ______ CAP ________ città ________________ prov.___________
telefono _______________________________ tel. cellulare ________________ fax __________________________
email _____________________________________ segnalare se è P.E.C. si no ,
CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI
PARTE INVITATA
(Persona fisica)
Sig._______________________________ nato/a a ___________________il_________________
e residente in via/piazza _________________ città _____________ CAP _______________
Codice Fiscale / P.IVA ______________ telefono ________________ tel. cellulare ________________ fax ________
email _____________________________________ segnalare se è P.E.C. si no , in proprio,
(Persona giuridica)
Ragione sociale___________________________________________________________________________________
con sede in via _________________________ n° ______ CAP ________ città ________________ prov.___________
Codice Fiscale / P.IVA ______________ telefono ________________ fax ___________________________________
email _________________________________ specificare se PEC _________ si no 
ALTRE PARTI INVITATE ALLA MEDIAZIONE
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sezione 2 – Ambito della controversia:
1  Controversia derivante da contratto assicurativo
 Numero della polizza e impresa che la ha emessa _______________________________________________
 Numero del sinistro, e impresa che lo ha assegnato, data del sinistro ________________________________
 Denominazione dell’Impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro (se diversa dalla parte invitata alla mediazione) ____________________________________________________________________________
 Indicazione delle altre parti chiamate alla mediazioneda chi presenta l’istanza: _______________________
2  Controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti
 Denominazione dell’impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro* ________________________________
 Numero e data del sinistro*________________________ ________________________________________
 Numero della polizza*_____________________________________________________________________
 Targhe dei veicoli coinvolti*________________________________________________________________
 Esiti della procedura d’offerta prevista dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni*:
 importo offerto dall'impresa assicuratrice: euro ____________________________________________
 l’impresa ha comunicato di non procedere ad alcuna offerta
 assenza di comunicazione dell’impresa allo spirare del termine per la formulazione dell’offerta di risarcimento
 il sinistro è stato gestito con procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del CdA
 il sinistro è stato gestito con procedura terzi trasportati ex art. 141 del CdA
3  Controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile medica
 Denominazione dell’impresa assicuratrice eventualmente coinvolta ________________________________
Sezione 3 – Oggetto, ragioni della pretesa, valore
 OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 RAGIONI DELLA PRETESA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 VALORE INDICATIVO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sezione 4 – Dichiarazioni dell’istante
 L’istante dichiara
 di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione
 di essere consapevole delle possibili e motivate esigenze organizzative relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.;

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE