DIRITTO D'AUTORE


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29 maggio 2026

22/26. Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di legittimità in questione, già a G. SPINA, La nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 9608

15 aprile 2026


Omissis


Fatti di causa


1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.

Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello e condannava il X alle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.


Ragioni della decisione

1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

2. X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; - con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un familiare.

La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di ordine pubblico.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.

In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.

In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata >.

4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.

4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verifica dell’assunto difensivo.

Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto, non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.

La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Tale qualificazione è corretta.

La facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle morosità si configura come diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.

4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).


PQM


La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 aprile 2026

16/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere della mediazione demandata? (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026)

 

=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in caso di mediazione demandata dal giudice, e quindi di controversia esclusa dalle materie obbligatorie, il relativo onere grava pur sempre sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a dover indicare nella domanda di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il debitore (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Pisa

14.1.2026

sentenza


Omissis

Parte opponente ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione in quanto ---
(attore sostanziale) non avrebbe intrapreso, in quanto parte interessata, alcuna iniziativa
volta ad avviare il procedimento di mediazione, come disposto con provvedimento del
25.02.2025.
L’eccezione appare fondata.
Con provvedimento del 25.02.2025 il giudice, ritenuto fosse necessario – oltre che
opportuno – ha disposto che le parti avviassero il procedimento di mediazione presso gli
organi di mediazione preposti. La domanda creditoria, infatti, ha a oggetto un’opposizione
a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di fornitura – come qualificato da palla parte
opposta in sede di ricorso monitorio - e, di conseguenza, è soggetta, successivamente alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, alla
condizione di procedibilità della mediazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 e c.6 del d.lgs. 28/2010.
In particolare, si ritiene che il contratto di fornitura, mancando di una sua espressa
disciplina codicistica e normativa, possa e debba essere normativamente ricondotto alla
disciplina della somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ragione per cui l’esperimento
della mediazione è obbligatoria.
Parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto tentativo di mediazione ed il mancato
esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5 c.2 del d.lgs. 28/2010,
comporta l’improcedibilità della domanda.
In punto di onere dell’avvio della procedura, a dirimere un contrasto giurisprudenziale, è
intervenuta la riforma c.d. Cartabia, con cui è stato inserito nel d.lgs. 28 del 2010 l’art. 5bis
– Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo cui “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di
opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso
per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza,
se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il
ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”
Pertanto, considerato che parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto esperimento
della mediazione, ritenuto pertanto che la condizione di procedibilità non sia stata
soddisfatta, si deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto
ingiuntivo opposto.
Si osserva – ad abbundantiam – che anche laddove si volesse considerare la mediazione
delegata dal giudice, e quindi esclusa dalle materie obbligatorie, l’onere sarebbe comunque
stato gravante sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali
formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede
di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni
della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a
dover indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il
debitore; inoltre la legge prevede che sia il soggetto che intende agire in giudizio a dover
attivare la mediazione, posizione questa che nel ricorso per decreto ingiuntivo è rivestita
dal creditore. In ultimo l’effetto favorevole della domanda di mediazione, che consiste
nella interruzione della prescrizione, si produce in favore del creditore, ragione per cui
non appare coerente porre tale onere a carico del debitore.
A nulla rileva la circostanza per cui la parte opposta non abbia avviato la procedura per
ragioni economiche.
La soccombenza, della parte opposta implica la sua condanna alle spese di lite, liquidate,
sulla base del D.M. 55/2014 in base al valore della causa e secondo lo scaglione minimo
per tutte le fasi di giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa ---, disattesa ogni
contraria istanza
Dichiara improcedibile la domanda creditoria azionata da --- per l’effetto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 915 del 2025 emesso dal Tribunale di Pisa;
Condanna --- al pagamento delle spese di lite a favore di ---
liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di spese generali, da
distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Pisa, 14.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 marzo 2026

13/26. Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

 

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025


Posto che già prima della c.d. riforma Carabia si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta
(cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza 30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto, va oggi osservato che anche in ipotesi di mediazione demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti. Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi” da discutere (nel caso di specie, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da discutere in sede di mediazione) (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Avellino

11.12.2025

sentenza


Omissis

Occorre soffermarsi sulla procedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di
mediazione demandata, disposto da questo Giudice con il provvedimento assunto all’udienza del
09.02.2025.
In corso di causa, dunque, sulla scorta dei precedenti provvedimenti che denegavano l’esperimento
della richiesta di c.t.u. contabile, veniva disposto ex officio l’espletamento di una ulteriore procedura di
mediazione, che dalla disamina degli atti del fascicolo non risulta essere mai stata effettuata.
Quanto alla mediazione c.d. demandata, l’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che
“…1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale…”.
La suindicata norma prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione comporti la
declaratoria di improcedibilità dell’azione monitoria (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
n. 1357/2025).
Ed invero, come è noto, la riforma c.d. Cartabia ha modificato ed integrato il corpo normativo
rappresentato dal d. Lgs. n. 28/2010, inserendo il richiamato art. 5 quater rubricato, per l’appunto,
“Mediazione demandata dal Giudice”.
Il legislatore ha valorizzato lo strumento delle Alternative Dispute Resolution, ridisegnando ed
implementando i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, prevedendo anche per tali
procedure l’assistenza con il gratuito patrocinio.
È, pertanto, chiaramente, rispondente alla finalità della norma l’utilizzo dell’istituto.
Nella presente controversia, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione fosse
stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in sede di mediazione.
Orbene, già prima della citata modifica normativa, si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza
30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto. Anche in ipotesi di mediazione
demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è
una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del
giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi”
da discutere, ravvisati nel caso di specie.
Non resta che verificare l’applicabilità della modifica all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 al caso in lite. Invero,
la disciplina transitoria è dettata dall’art. 41 del d.lgs. 149/2022 e prevede che la disciplina si applichi a
decorrere dal 30.6.2023 e che quindi l’ordinanza del 09.02.2025 è stata emessa nella vigenza della
nuova disciplina. Peraltro, già nella versione vigente ratione temporis, di cui all’art. 5 comma 2, era
prevista la facoltà per il giudice di demandare la mediazione in corso di causa, fermo quanto previsto
all’art. 5 co. 1 bis. Lo svolgimento del tentativo di mediazione cd. obbligatoria, invero, è irrilevante ove
successivamente sia stato pronunciato un ordine di procedere alla mediazione cd. Demandata rimasto
disatteso, e tanto valeva sia prima che dopo la riforma processual-civilistica.
Ne consegue, in applicazione di quanto esposto, l’improcedibilità della domanda per omesso
esperimento del procedimento di mediazione demandata, disposta con ordinanza del 09.02.2025.
§ Sulle spese di lite
L’omesso esperimento della mediazione da parte dell’attore, invero, assurge anche ad un sostanziale
abbandono della domanda, evenienza che consente di compensare le spese di lite; inoltre, l’omessa
attivazione da parte della convenuta, la quale pure avrebbe potuto attivare quale parte più diligente la
mediazione demandata, come da ordinanza del 9.2.2025, unitamente alla mancata deduzione
dell’omesso esperimento della mediazione nelle ultime note conclusionali è ulteriore argomento che
consente di compensare le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara improcedibile la domanda attorea; compensa le spese di lite.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 settembre 2025

28/25. Mediazione demandata: il giudice prescrive che il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025)

 

=> Tribunale di Firenze, 26 giugno 2025


Il giudice dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti; prescrive, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

26.6.2025

ordinanza


Omissis


DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Firenze purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;

ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;

INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;

PRESCRIVE, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;

INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;

FISSA l’udienza del omissis per verificare l’avvenuta condizione di procedibilità del procedimento nonché la conciliazione della lite;

DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta”;

ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle note; AVVERTE - che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio; - che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento. - che in caso di mancato deposito delle suddette note scritte ad opera di tutte le parti il procedimento verrà rinviato ai sensi dell’art. 309 c.p.c.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 aprile 2025

15/25. Mediazione delegata (post correttivo ADR Cartabia): suggerimenti pratici per l’avvocato [cfnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2025)

 

Estratto da

Se il giudice delega in mediazione: il termine da osservare

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 12.4.2025)


Come noto, la mediazione può essere proposta dall’avvocato prima di agire in giudizio, oppure può essere disposta dal giudice nel corso di un processo (c.d. mediazione delegata).

La Riforma Cartabia introduce un nuovo articolo ad hoc dedicato alla mediazione delegata, l’art. 5-quater del D.lgs. 28/2010, specificando che “fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, il giudice, anche in sede di giudizio di appello”, può disporre la mediazione.

Essa è quella che la miglior dottrina qualifica come “mediazione delegata propria”: quella in cui il giudice nel suo potere discrezionale ritiene che sussistano nella fattispecie i c.d. “indici di mediabilità” (valutata “la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza”) e dunque con ordinanza motivata invita le parti ad esperire il tentativo di conciliazione.

In tal caso l’ordine del giudice parifica, negli effetti processuali finali, la mediazione delegata a quella c.d. obbligatoria e quindi la mediazione svolta su ordine del giudice diventa “condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 quater comma 2 D.Lgs. 28/2010).

All’udienza di rinvio in giudizio le parti devono documentare di essersi attivate mediante deposito del verbale di incontro di mediazione. A parere della scrivente più opportunamente vanno allegate -oltre al verbale di primo incontro- anche la domanda di mediazione, la comunicazione di avvio rilasciata dall’organismo e l’eventuale adesione del chiamato.

Nel testo novellato dalla Riforma Cartabia è sparito il termine di 15 giorni scritto nel previgente dettato normativo, della cui natura ordinatoria si è detto sopra, e dunque oggi si leggono molte ordinanze prive di termini.

Quale legale che assiste una parte in mediazione, e specificamente il legale dell’attore/ricorrente/intimante, si ritiene di porre dunque attenzione a dare corso alle ordinanze di delega giudiziale in mediazione con le seguenti accortezze, nate dalla pratica quotidiana:

  1. quanto prima (o nel termine ordinatorio indicato dal giudice) depositare la domanda presso l’organismo competente;

  2. allegare alla domanda di mediazione gli atti introduttivi del giudizio e l’ordinanza di delega;

  3. svolgere il primo incontro di mediazione entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice;

  4. in giudizio depositare la domanda di mediazione, la comunicazione di avvio rilasciata dall’organismo e l’eventuale adesione del chiamato e il verbale di primo incontro.

Anche qualora superato il termine eventualmente assegnato dal giudice per promuovere la procedura, non verrebbe dunque condizionata la procedibilità della domanda, che viene preclusa solo in caso di mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata dal giudice per verificare l’esito della stessa.

Appare dunque emergere anche dalle citate pronunce il vero valore aggiunto della mediazione, che è la sua informalità e duttilità; il predetto procedimento di giustizia consensuale guarda infatti alla sostanza dei bisogni e degli interessi delle parti ed è per questo che è importante sia svolto con partecipazione leale e collaborativa dei legali e delle parti, e che le stesse giungano a una matura decisione di autodeterminazione della propria sfera giuridica.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

9 gennaio 2024

1/24. Mediazione delegata in appello, mancato esperimento, conseguenze; decesso di una parte, partecipazione alla mediazione degli eredi (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2024)


=> Corte di appello di Napoli, 19 luglio 2023

 

Nel giudizio di appello, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione  della sentenza di primo grado (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.).

 

Il decesso di una parte non impedisce la partecipazione personale all'incontro di mediazione, al quale sono legittimati a partecipare gli eredi, divenuti (con la riassunzione del giudizio) parti del processo.  Ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è l’identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Corte di appello di Napoli

Sentenza

19 luglio 2023

 

Omissis

 

3.4. Prima di procedere nella verifica del corretto esperimento della mediazione, occorre rilevare che non ha alcun pregio la difesa della parte appellante in ordine al fatto che --- è deceduto il 18 luglio 2022 e ciò avrebbe sostanzialmente impedito la partecipazione personale all'incontro di mediazione.

Invero, come emerge dagli atti, l'incontro di mediazione si è svolto il 18 ottobre 2022 e viene dichiarato il decesso di ---, ma non risultano presenti gli eredi e tantomeno --- (parte appellante e anche coerede di ---). Invero la riassunzione è stata effettuata il 31 agosto 2022 e, quindi, non si pone nemmeno il dubbio di valutare se gli eredi avrebbero potuto o meno partecipare in tale qualità prima della riassunzione. Possibilità che non può invero escludersi e che avrebbe potuto condurre alla soluzione conciliativa della lite anche a prescindere dalla preventiva riassunzione. Ciò posto ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è la identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.

D'altronde, anche solo a tali fini, sarebbe risultata sufficiente la partecipazione di --- (anche per procura) trattandosi di litisconsorzio unitario ex art. 110 c.p.c. (per cui è sufficiente che uno dei litisconsorti compia l'atto).

Quindi nel caso di specie, il decesso di uno degli appellanti principali --- non ha ostacolato l'iter per lo svolgimento della mediazione e tantomeno risulta dal verbale una richiesta di rinvio dell'incontro al fine di consentire la partecipazione personale degli appellanti (in esito alla riassunzione).

Si legge nel verbale di mediazione, infatti, che "il mediatore rileva, l'assenza della parte istante --- e degli eredi del ---, la presenza per parte intimante dell'Avv. --- munito di delega dell'Avv. ---, indi non è possibile proseguire oltre il primo incontro programmatico. Parte invitata dichiara: pur sussistendo la volontà di verificare la possibilità di entrare in mediazione tale attività risulta essere vana stante l'assenza degli istanti".

4. Ciò posto occorre verificare il corretto esperimento della mediazione ed in particolare la partecipazione (personale o per procura) in mediazione di --- e delle altre eredi --- e ---.

4.1. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, oltre a quanto già sopra indicato, si rileva quanto segue:

la parte appellante principale (istante in mediazione), era assente e nessuna motivazione è stata addotta e tantomeno comprovata in quanto -come si è detto - tale non può ritenersi il decesso di ---;

l'avv. ---, procuratore costituito della parte appellante principale, era assente ma aveva delegato l'avv. ---, presente, ma senza che fosse nemmeno indicata l'esistenza di una procura sostanziale ad hoc per la mediazione, ma evidentemente sulla base della semplice procura alle liti conferita per il processo; quindi, si rileva l'assenza di una procura sostanziale ad hoc rilasciata da ---, --- e --- all'avv. --- (presente all'incontro di mediazione) e tantomeno all'avv. ---;

la parte appellata --- (invitata in mediazione) ha partecipato personalmente all'incontro di mediazione legalmente assistita.

4.2. Al riguardo, la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative con riguardo al regime vigente ratione temporis (e, dunque, prima della riforma ex D.Lgs. 149/2022) alle quali il Collegio intende aderire.

4.3. In primo luogo, la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473; in termini, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068).

In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"; in particolare, all'art. 8 D.Lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.1. Tuttavia, secondo la S.C., "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.2. Sul punto la Cassazione chiarisce poi che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.3. A ciò consegue che, "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili

direttamente dal difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.4. In conclusione, "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.5. Si deve poi rilevare che nello stesso senso si è già espressa questa Corte, che con riferimento alla procura sostanziale ha ribadito che "la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di

mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione" (in una causa in materia di locazione in cui la Corte ha ritenuto inidonea una procura generale - di alcuni anni antecedenti l'insorgenza della lite - che consentiva la gestione ed anche la vendita di un immobile; App. Napoli, Sez. civ. II, sent. 29 settembre 2020, n. 3227; e più recentemente, App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 2 febbraio 2022, n. 421).

Appare chiaro dunque che non può mai ritenersi "la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale" (App. Napoli, sent. 3227/2020, cit.), considerato che "l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale", trattandosi di una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

4.3.6. Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i princìpi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di "prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia" (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206). In tal senso, il legislatore delegato ha profondamente riformato il D.Lgs. 28/2010 (si veda in particolare la nuova formulazione dell'art. 8).

4.4. Passando ad esaminare la norma che disciplina la mediazione demandata dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello" e, ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante.

Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

4.4.1. Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557).

4.4.2. Sulla base dei citati princìpi, è stato precisato da questa Corte in una precedente occasione come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (Cass. civ. Sez. III, 30/10/2018, n. 27433; Cass. civ. Sez. III, 13/12/2019, n. 32797).

4.4.3. Per cui deve giungersi alla conclusione secondo cui con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell'improcedibilità attiene all'impugnazione e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 non consente alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

4.5. Tuttavia, nel caso in esame, pur ritenendo che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente, l'esame del verbale relativo al primo incontro svoltosi 18 ottobre 2022 non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità.

4.5.1. Come si è già precisato, al primo incontro di mediazione - lo si evince dal verbale che ha concluso la procedura con esito negativo - per l'istante (gravato dell'onere di esperire la mediazione) risulta presente (soltanto) l'avv. --- (che peraltro non ha nemmeno sottoscritto il verbale) privo di (una idonea) procura che gli potesse consentire di rappresentare la parte personalmente sostituendosi alla stessa.

4.5.2. Nella prospettiva indicata dalla S.C. (Cass. 8473/2019, cit.) infatti emerge nella fattispecie la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione di ---, --- e --- o di altro soggetto delegato mediante il rilascio di una idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto delle rappresentate all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulti essere stato depositato agli atti dell'organismo entro la data indicata (18 ottobre 2022); per cui non può ritenersi ritualmente, validamente e legittimamente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente omesso avveramento della condizione di procedibilità.

4.5.3. Inoltre, in ogni caso, non è possibile disporre alcuna sanatoria proprio alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (diversamente da quanto previsto dal comma 1-bis) una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

Per cui la improcedibilità maturata non può essere in alcun modo superata disponendo nuovamente la mediazione.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da --- e da --- deve essere dichiarato improcedibile.

6 - Con la riforma (anche eventualmente solo parziale) della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere (d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/2008).

Pertanto, considerato l'esito complessivo del giudizio e, quindi, tenuto conto di quanto deciso con la sentenza parziale e con la presente sentenza definitiva, sussistono le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo.

7. Rilevato che l'atto di appello è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, la parte appellante principale (per la declaratoria di improcedibilità del gravame principale) e la parte appellante incidentale (per il rigetto dell'impugnazione incidentale disposta con la sentenza parziale) sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, applicabile (art. 1, comma 18, ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione: cfr. Cass. 14515/2015, Cass. 13636/2015, Cass. 6280/2015).

 

PQM

 

La Corte di Appello di Napoli omissis dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da --- e da ---, riassunto da ---, --- e ---; compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo; dà atto che per effetto della decisione assunta sussistono i presupposti, a carico delle appellanti principali ---, --- e ---, e dell'appellante incidentale ---, di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 novembre 2023

42/23. VITONE-ZACCARO, Il nuovo procedimento davanti al Giudice di pace. Il rapporto tra conciliazione giudiziale e mediazione demandata (Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2023)

Il rapporto tra conciliazione giudiziale e mediazione demandata

di Elisabetta VITONE e Stefano ZACCARO

(estratto da E. VITONE – S. ZACCARO, Il nuovo procedimento davanti al Giudice di pace, Centro Studi Diritto Avanzato – DuePuntoZero, 2023)

Per approfondimenti è possibile consultare

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

È opportuno fare un cenno, infine, ai rapporti tra la conciliazione giudiziale e la mediazione demandata, che, come evidenziato in dottrina", rappresentano i due modelli fondamentali a disposizione del giudice per orientare la controversia verso una risoluzione amichevole. Al riguardo si è osservato che l'aspetto più interessante «è probabilmente quello riguardante la posizione del giudice che, in possesso di ogni elemento utile a ritenere ormai matura la controversia (non per essere decisa, bensì) per essere avviata su un percorso conciliativo o comunque, collaborativo, si trovi di fronte alla alternativa se intraprendere tale percorso facendo ricorso a uno strumento (la mediazione delegata) oppure ad un altro (la conciliazione giudiziale)». Il problema della scelta si pone perché - come pure rilevato - si tratta di figure coincidenti non soltanto sul piano del risultato perseguito, ma anche in relazione ai presupposti applicativi che, pur essendo solo in parte comuni, non ne impediscono la sovrapposizione. Sicché, il legislatore della riforma avrebbe potuto cogliere l'occasione per individuare con maggiore chiarezza i rispettivi parametri di riferimento, avvalendosi anche dell'esperienza maturata nell'ambito dei progetti sperimentali realizzati, negli ultimi anni, in materia di mediazione e conciliazione. Per delineare i confini tra i due modelli, inoltre, si sarebbero potute valorizzare le specifiche caratteristiche di ciascuna figura. In particolare, nella conciliazione giudiziale il giudice può cercare di stimolare un atteggiamento collaborativo dei litiganti attraverso una prospettazione realistica e ragionata dei fattori di aleatorietà del giudizio. In base all'esperienza maturata in relazione a controversie analoghe e alle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, poi, può valutare gli interessi delle parti e provare ad utilizzare questi elementi per dirigere la controversia verso una soluzione alternativa alla decisione che, in alcuni casi, potrebbe individuare lui stesso attraverso la formulazione di una proposta. L'attività conciliativa del giudice, però, incontra i limiti imposti dalla sede processuale in cui è svolta. Il più importante, probabilmente, è rappresentato dall'impossibilità di applicare il principio di riservatezza, che consente invece al mediatore di sondare in profondità i reali interessi e bisogni delle parti, anche attraverso il meccanismo delle sessioni separate.

Prescindendo dai presupposti applicativi e dalle peculiarità di ciascun modello il legislatore della riforma, invece, attraverso la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione sembrerebbe aver espresso una generale preferenza, quantomeno in prima battuta, per questa figura che, a differenza della mediazione demandata, attribuisce al giudice un ruolo attivo durante tutto il percorso conciliativo, fino alla eventuale formulazione della proposta di cui all'art. 185 bis. Il magistrato, però, dopo aver tentato la conciliazione e anche quando si sia fatto lui stesso promotore di una soluzione consensuale, potrebbe ritenere che le caratteristiche della lite siano tali da giustificare l'intervento del mediatore il quale, non essendo imbrigliato dalle regole del processo, è dotato di strumenti che potrebbero consentirgli di svolgere un'attività conciliativa più proficua in relazione allo specifico caso considerato. A tal proposito non si può non considerare, inoltre, che l'accesso al procedimento di mediazione non soltanto consentirebbe alle parti di avvalersi dell'ausilio di questa figura professionale per addivenire ad una composizione il più possibile soddisfacente per entrambe, ma condurrebbe anche, in caso di esito positivo, alla conclusione di un accordo che, a ben vedere, presenta una serie di vantaggi sia rispetto all'accordo stragiudiziale stipulato dalle parti autonomamente, sia rispetto alla conciliazione giudiziale. L'accordo conclusivo della mediazione, infatti, a differenza di quello negoziale, in presenza delle condizioni previste dall'art. 12 d.leg. 28/10 costituisce titolo esecutivo. Riguardo al verbale di conciliazione giudiziale, invece, questo, pur avendo efficacia esecutiva, rappresenta un esito piuttosto raro del giudizio, in ragione soprattutto delle conseguenze di ordine fiscale che potrebbero derivarne. In particolare, mentre il verbale di conciliazione giudiziale è soggetto all'imposta di registro, l'accordo raggiunto al termine della mediazione ne è esente, e consente altresì alle parti di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 20 d.leg. 28/10. Mette conto rammentare però che il successo della mediazione e, in generale, degli strumenti autonomi di risoluzione delle controversie riposa, com'è noto, sulla libertà di autodeterminazione delle parti; tant'è che, in presenza di velleità conciliative, anche stimolate dall'attività svolta dal giudice in sede contenziosa, le parti ben potrebbero iniziare di propria iniziativa il procedimento di mediazione, senza la necessità di un provvedimento che le costringa ad intraprendere questo percorso. Per questo motivo, è essenziale che il giudice, dopo aver esperito il tentativo (obbligatorio) di conciliazione, valuti con ponderazione la sussistenza dei presupposti per attivare la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 quater d. leg. 28/10. in caso contrario, il ricorso a questo modello denoterebbe solo un accanimento conciliativo destinato ad allungare inutilmente la durata del processo, producendo cosi un effetto esattamente contrario rispetto all'obiettivo di accelerazione dei tempi della giustizia perseguito dal legislatore della riforma.

Ciò che, invece, lascia non poco perplessi, è la possibilità di promuovere forme conciliative «ibride», legittimando alcuni modelli che pure sono stati utilizzati nella prassi.

Queste soluzioni, infatti, incontrano un ostacolo nella diversità strutturale della conciliazione giudiziale rispetto alla mediazione, per cui la commistione di attività e funzioni tra giudice e mediatore suscita forti dubbi.

In particolare, non convince l'idea che al giudice possa attribuirsi una funzione di indirizzo dell'attività da svolgere in mediazione attraverso, ad esempio, l'indicazione dei punti «sui quali è opportuno che la discussione sia diretta e concentrata, evidenziando aspetti a favore e contro e dei quali le parti non potranno non tener conto». Questa opera di direzione, infatti, limiterebbe arbitrariamente i poteri del mediatore, il quale, invece, attraverso un dialogo aperto e sincero con le parti, potrebbe andare ben al di là delle questioni emerse in giudizio, esplorando aspetti del contenzioso nuovi, in grado di condurre anche a soluzioni del tutto inaspettate. Si è detto pure che, attraverso l'utilizzo di questo modello misto «si assiste ad un fatto nuovo: il giudice parla al mediatore.

Sempre più spesso, come attestano i provvedimenti dell'ultimo biennio, sono i giudici a scrivere le regole che consentono alla mediazione di funzionare meglio, con un effetto di generale armonizzazione delle condotte degli organismi e dei mediatori che in mancanza risulterebbero troppo cacofoniche». Prescindendo dalle considerazioni in merito all'effetto, prodotto da quest'attività di direzione, di rendere «meno cacofoniche» le condotte di organismi e mediatori, è importante sottolineare, invece, che il presupposto essenziale e imprescindibile perché la mediazione si riveli un efficace strumento di composizione delle liti è l'instaurazione di un dialogo (non tra il mediatore e il giudice, bensì) tra il mediatore e le parti. E rispetto a questo aspetto fondamentale dell'istituto, le interferenze del giudice rischiano di rivelarsi addirittura dannose in quanto le parti, chiamate (rectius: obbligate) a confrontarsi su questioni prestabilite, potrebbero percepire il mediatore non come un terzo imparziale cui affidarsi per essere coadiuvate nel tentativo di costruire insieme il percorso verso una possibile soluzione consensuale, bensì come una sorta di ausiliario del giudice, con la funzione di persuaderle ad addivenire all'accordo seguendo la strada già tracciata dall'organo giurisdizionale. 

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