DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

27 marzo 2025

13/25. Esenzione imposta in mediazione: attenzione a redigere l’accordo conclusivo [cfnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2025)

 

Esenzione imposta in mediazione: attenzione a redigere l’accordo conclusivo

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 12.12.2024)


Solo gli atti strettamente legati al procedimento di mediazione, che formalizzano l’accordo anche tramite trasferimento di immobili, sono esenti da imposta di registro (fino alla soglia di euro 100.000, se superiori si paga l’imposta sul maggior valore). Ogni altro atto paga l’onere fiscale.

I mediatori italiani sono ben consapevoli del rischio impositivo se il verbale di mediazione non viene redatto con cura e, in effetti, i più attenti ed esperti di essi consigliano di verbalizzare il meno possibile secondo il noto principio della “minima verbalizzazione”; anche ad accordo traslativo immobiliare raggiunto verbalmente tra le parti negli incontri di mediazione, è meglio evitare di verbalizzare i contenuti dell’intesa.

Va sempre prestata particolare attenzione, infatti, a cosa viene versato nel verbale; ancor di più in quello che rinvia le parti davanti al pubblico ufficiale per la redazione di accordi traslativi di beni immobili.

Ciò che è bene tenere a mente è che solo avanti al Notaio rogante è necessario venga redatto e sottoscritto l’accordo di conciliazione, l’ultimo atto della procedura, ovvero l’atto conclusivo e finale della stessa. Diversamente, qualora le parti definiscano la procedura con accordo conciliativo espresso per iscritto, per poi andare dal notaio a redigere in forma idonea alla trascrizione il medesimo atto quale atto di esecuzione, quest’ultimo verrebbe considerato atto successivo ed esterno alla procedura, dunque “nuovo” rispetto al procedimento e, quindi, integralmente tassato.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha di recente puntualmente affrontato proprio questo caso, con la pronuncia di cui alla sentenza n. 4361/2024 che si esamina.

Distingue infatti la Corte tra:

  • atti interni: atti strettamente legati al procedimento di mediazione e pertanto esenti;

  • atti successivi al procedimento di mediazione: atti successivi ed esecutivi, che si pongono al di fuori del procedimento di mediazione e quindi non godono dell’esenzione fiscale.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio si trovava a decidere, in sede di appello, in una fattispecie in cui il ricorrente in mediazione aveva concluso e verbalizzato un accordo di trasferimento di diritti immobiliari tra le parti. Successivamente, esse si erano recate dal notaio per redigere l’atto notarile “di esecuzione” nella forma idonea alla trascrizione, chiedendo di rimanere esenti da tassazioni. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto l’atto non esente e lo aveva tassato.

A seguito di impugnazione dell’atto di accertamento, la parte ricorreva alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che annullava l’atto impositivo, ma la competente Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; in secondo grado la Corte laziale riformava la sentenza di primo grado e confermava che l’atto del notaio non era esente da imposta.

La pronuncia analizza l’articolato sull’esenzione fiscale prevista all’art. 17 comma 2 D.Lgs. 28/2010, ma soprattutto ne delinea i limiti, oltre che ne sottolinearne la natura eccezionale e dunque la necessità di operare un’interpretazione limitativa della norma.

La Corte tributaria di secondo grado specifica infatti che:

  • la limitazione dell’esenzione fiscale si applica ai soli atti endo-procedurali: solo gli atti interni al procedimento di mediazione sono esenti da imposizioni fiscali secondo quanto stabilito dall’art. 17 D.Lgs. 28/2010;

  • l’atto notarile esecutivo di un accordo di mediazione, già perfezionato come atto conclusivo della procedura, risulta esterno alla procedura e quindi, pur attuando l’accordo di mediazione, costituisce un atto autonomo con effetti traslativi e non beneficia delle esenzioni previste per l’accordo di mediazione.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 11617/2020), secondo cui l’applicazione del regime fiscale agevolato deve limitarsi agli atti “necessari” per la mediazioneescludendo da tale beneficio e dunque dall’esenzione atti autonomi successivi ed “esterni” alla procedura.

Gli orientamenti giurisprudenziali sul punto appaiono costanti e conformi, soprattutto rispetto a un principio ermeneutico estremamente restrittivo nell’applicare tali benefici.

L’esenzione fiscale per i procedimenti di mediazione, pur rappresentando un rilevante ed apprezzato strumento per favorire la risoluzione amichevole delle controversie, non può infatti essere estesa agli atti autonomi e successivi che determinano l’effetto traslativo redatti in esecuzione di accordi già assunti.

Attenzione dunque a scrivere a verbale della procedura di mediazione il contenuto di accordi, quand’anche raggiunti tra le parti, soprattutto se essi vadano successivamente redatti in forma pubblica per la trascrizione in conservatoria. Va privilegiata infatti la regola della “minima verbalizzazione”.

Mediatori e avvocati che assistono le parti in mediazione stendano con cautela i verbali, tenendo a mente che -secondo la scrivente- è utile scrivere dei verbali meramente interlocutori senza contenuti di merito, nemmeno nella forma delle c.d. “puntuazioni”. Unicamente l’ultimo verbale contenente l’accordo di conciliazione con contenuto traslativo, che conclude e definisce la procedura, è certamente atto esente, in quanto “interno” alla stessa e che sconta, pertanto, l’esenzione dell’imposta di registro fino ai 100.000,00 come da novellata norma a seguito della Riforma Cartabia.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 marzo 2025

12/25. Deontologia, CNF: l’iniziativa conciliativa costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale dell’avvocato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025)

 

=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 (pubbl. 25.6.2023)


La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale [massima ufficiale].


Il provvedimento per esteso consultabile al seguente URL: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-20.pdf


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 marzo 2025

11/25. La polizza fideiussoria non ha natura assicurativa ma funzione di garanzia: no alla mediazione c.d. obbligatoria [lettura rigorosa e non estensiva di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”] (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2025)

 

=> Corte di Cassazione, 24 gennaio 2025, n. 1791


Non si verte in ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria nel caso in cui si discuta di azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria (nella specie emessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di appalto), non rientrando la detta controversia tra quelle in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", per le quali l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (I), prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione. Difatti, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5. Va sul punto adottata, in linea con la giurisprudenza di legittimità, una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di "contratti bancari e finanziari" per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione (II).


(I) Oggi, art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) In argomento si vedano Cass. n. 12883 del 2021 e n.30520 del 2019 in tema di leasing immobiliare, Cass. n. 9204 del 2020 in tema di pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario e Cass. n. 31209 del 2022 in tema di tipicità della fideiussione come contratto bancario.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 1791

24 gennaio 2025


Omissis


Fatti di causa


XX Srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano in favore di YY, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di Euro 44.464,44, oltre interessi, che l'opposta aveva versato, stante l'inadempimento dell'obbligato principale, a seguito di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione Marche a garanzia dell'adempimento di obblighi assunti in relazione ad un contratto di appalto.

Il Giudice adito, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito del deposito, da parte dell'opponente, di note scritte con le quali si evidenziava la pendenza presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano della procedura di mediazione da essa stessa introdotta, respingeva l'opposizione.

Interposto appello dalla parte soccombente, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame, disattendendo l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, sul rilievo che essa avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice di primo grado non oltre la prima udienza, mentre nel caso di specie non era stata tempestivamente formulata dalla parte opponente, né rilevata d'ufficio dal primo giudice.

Avverso la suddetta sentenza XX Srl propone ricorso per cassazione, con un unico motivo. La YY - Rappresentanza Generale per l'Italia resiste con controricorso.

In data 31 gennaio 2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato istanza di decisione e memoria illustrativa.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.


Ragioni della decisione


Pregiudizialmente, deve darsi atto che il controricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 149 del 2022 (che ha eliminato l'obbligo di notifica del controricorso), atteso che, a fronte della notifica del ricorso per cassazione avvenuta in data 17 aprile 2023, il controricorso è stato depositato in data 29 maggio 2023, tenuto conto che il termine originario scadeva in data 27 maggio 2023 (sabato) e che i termini scadenti il sabato, a norma dell'art. 155 cod. proc. civ. sono automaticamente differiti al lunedì successivo.

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essersi la Corte d'Appello uniformata alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19596 del 2020. Evidenzia che, con la memoria di replica depositata in data 19 ottobre 2020, aveva formulato, per la prima volta, l'eccezione di improcedibilità dell'azione spiegata dall'odierna controricorrente, in ragione del fatto che era stato quello il primo atto prodotto dopo la emissione della sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, che aveva chiarito su chi incombeva l'onere dell'introduzione del giudizio di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; ribadisce, inoltre, che la parte opposta non aveva mai introdotto la procedura di mediazione.

Il motivo è infondato. Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 6 - 1, 20/05/2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio. Ad analoghe conclusioni si è pervenuti con la ordinanza n. 31209 del 2022, che ha escluso la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario, e di conseguenza l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 28 del 4.3.2010.

Non vertendosi, dunque, in ipotesi di giudizio per il quale ricorre l'obbligatorietà della mediazione, a nulla rileva che il comma 4 del medesimo art. 5 citato preveda un differente regime decadenziale per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, consentendo la proposizione dell'eccezione di improcedibilità sino "...alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione...", né tanto meno che, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull'originaria parte opposta l'onere di introdurre la procedura di mediazione.

Peraltro, è pacifico che l'odierna ricorrente ha formulato l'eccezione di improcedibilità ben oltre il termine previsto dal richiamato comma 4 dell'art. 5 sopra citato, e precisamente nella memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., come evidenziato dal giudice d'appello, sicché emerge evidente che l'eccezione - comunque infondata per le ragioni sopra dette - non potesse che essere ritenuta tardiva.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis cod. proc. civ., comporta l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.


PQM


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad Euro 200,00, ed agli accessori di legge; di Euro 4.600,00ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende,ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 marzo 2025

10/25. A. GRASSI, Le componenti chiave della negoziazione online (c.d. mediazione telematica, agg. al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216) (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025)

Alessandra GRASSI

Le componenti chiave della negoziazione online

estratto da

A. GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025 [link diretto al sito dell’editore]

La chiave per una negoziazione online efficace è la preparazione e la capacità di adattarsi ai limiti e alle opportunità offerte dall'ambiente virtuale.

Stante l’obiettivo negoziale del primo incontro di mediazione, possiamo soffermarci su quelle che sono le componenti chiavi del processo di negoziazione svolto in modalità online.

La fase di preparazione è determinante, le parti, gli avvocati, il mediatore, prima di iniziare la negoziazione dovrebbero assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie, sia relative alle caratteristiche della procedura di mediazione, sia relativamente al merito. Questo consente di definire chiaramente gli obiettivi e i limiti della negoziazione stessa. In questa fase di preparazione diventa fondamentale verificare che tutti gli strumenti tecnologici funzionino correttamente e che tutti siano in grado di utilizzarli in modo ottimale (chat, condivisione dello schermo, ecc.) per facilitare la comunicazione.

Poiché le espressioni facciali e il linguaggio del corpo sono limitati, la comunicazione verbale deve essere chiara e precisa. Durante l’incontro sarà necessario prestare attenzione a ciò che l'altra parte sta dicendo e dimostrare di aver capito. Le differenze con la negoziazione in presenza possono essere così riassunte prendendo in considerazione gli ambiti principali.

Comunicazione Non Verbale

  • In Presenza: è possibile osservare e interpretare il linguaggio del corpo, le espressioni facciali e altri segnali non verbali.

  • Online: questi segnali sono limitati. La comunicazione si basa principalmente sul tono di voce e sulle parole utilizzate.

Costruzione delle Relazioni

  • In Presenza: è più facile costruire rapporti di fiducia attraverso interazioni personali.

  • Online: costruire la fiducia richiede più tempo e sforzo poiché manca l'interazione fisica.

Logistica

  • In Presenza: richiede la pianificazione di viaggi, spostamenti e logistica fisica.

  • Online: elimina la necessità di spostamenti, rendendo la negoziazione più flessibile e accessibile.

Tecnologia

  • In Presenza: l’uso della tecnologia è limitato a strumenti di presentazione e documentazione.

  • Online: la tecnologia è fondamentale. Problemi tecnici possono influenzare negativamente la negoziazione.

Gestione del Tempo

  • In Presenza: le riunioni possono essere più lunghe e le pause possono essere gestite in modo più flessibile.

  • Online: le sessioni tendono a essere più brevi e ben strutturate per evitare l'affaticamento da schermo.

Formalità

  • In Presenza: l’ambiente fisico può conferire un senso di formalità e solennità alla negoziazione.

  • Online: l’ambiente virtuale può essere percepito come meno formale, influenzando il tono e l'atteggiamento delle parti.

Queste valutazioni sono finalizzate ad aiutare a comprendere meglio le dinamiche del primo incontro online e non a sostenere se sia meglio tenere l’incontro di mediazione online oppure in presenza. Relativamente a quest’ultima considerazione, le opinioni sono ancora contrastanti. Alcuni sostengono che lo svolgimento di sessioni online sia sconsigliabile per alcune tipologie di mediazioni, legate a materie in cui il conflitto emotivo delle parti sia particolarmente accentuato. Non è necessariamente così, poiché la “distanza telematica” potrebbe invece contribuire a mitigare la conflittualità. Non esiste una statistica precisa che indichi quando e se è preferibile svolgere gli incontri di mediazione online. Tuttavia, il successo di tali incontri dipende in gran parte dalle abilità tecnologiche dei partecipanti. La padronanza degli strumenti digitali può infatti influenzare significativamente l'efficacia della mediazione online, rendendola un’opzione valida e conveniente per chi è tecnologicamente preparato.

PER APPROFONDIMENTI: Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica. 2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216, Diritto Avanzato, Milano, 2025. Si veda altresì lo Speciale dell’Osservatorio dedicato alla c.d. riforma Cartabia.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

4 marzo 2025

9/25. MEDIA Magazine n. 3 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2025)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

--------------------------------


n. 3/25  Marzo 2025



Buona lettura!



NORMATIVA


Decreto legislativo n. 28 del 2010, come novellato dal d.lgs. 216/2024, c.d. Correttivo Cartabia mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025)



GIURISPRUDENZA



Chi ha ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025)

=> Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024


DOCUMENTI e COMMENTI


FAQ ministeriali aggiornate al Correttivo Cartabia mediazione (d.lgs. 216/2024), con annotazione di G. SPINA (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2025)


Ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione, agevolazioni fiscali: Agenzia delle entrate, risp. n.3/2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2025)



SEGNALAZIONE EDITORIALE

Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia ADR di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025.

Per approfondimenti si rimanda alla scheda del volume sul portale del Centro Studi Diritto Avanzato.



REDAZIONE APERTA


Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

osservatoriomediazionecivile@gmail.com


Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)


8/25. Chi ha ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025)


=> Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024


Chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

14.11.2024

sentenza


Omissis


Con il primo motivo, l'appellante denuncia violazione degli artt. 5, comma 2 bis, 8, comma 4 bis e 10, comma 1, del D. L.vo n. 28/2010, opponendo che all'incontro di mediazione "ha partecipato il difensore della convenuta opposta, Do. s.p.a., mandataria con rappresentanza della Un. s.p.a., dante causa della An. s.r.l., munito di procura speciale" (V. pag. 8 dell'atto di appello); in ogni caso, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione avrebbe comportato, tuttalpiù, la valutazione del comportamento di parte opposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non già la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria (V. pag. 10 dell'atto di appello); sarebbe stato onere di parte opponente promuovere la mediazione e non già di parte opposta (V. pagg. 10 -14 dell'atto di appello).

La censura, oltre a presentare profili di inammissibilità, si manifesta infondata.

Il Tribunale ha espressamente rilevato che "parte opposta non ha partecipato personalmente o tramite procura speciale con rappresentante munito di pieni poteri di transigere la lite" (V. pag. 12 della sentenza impugnata).

A fronte di simile assunto, l'appellante si è limitata ad affermare l'esatto contrario, senza corroborare l'affermazione da richiami documentali, che danno, invece, evidenza della bontà del rilievo contenuto nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata.

Ed invero, dal verbale di primo (ed unico) incontro di mediazione, del 02.03.2018, emerge che parte opposta ha partecipato per il tramite dell'Avv. Ma.Ca., quale delegata dall'Avv. Li., "procuratore della Do. mandataria di Un. spa".

Dal richiamato verbale, dunque, emerge che per la proponente era presente l'Avv. Ma.Ca., che, per la valida partecipazione dell'opposta, doveva essere munita di procura speciale sostanziale, secondo i principi espressi da Cass. n. 8473/2019, richiamata, a più riprese, dal Tribunale.

Né può ritenersi che l'Avv. Ma.Ca. sia stata delegata a partecipare alla mediazione dall'Avv. Li., che rappresentava nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte proponente la mediazione (ossia la parte opposta), e tanto anche ove l'Avv. Li. fosse stato munito di procura speciale sostanziale avente le caratteristiche richieste da Cass. n. 8473/2019, e che, quindi, gli attribuisse il potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne erano oggetto.

E tanto in base al principio secondo cui "delegatus delegare non potest" che, nel caso di specie, non subisce eccezioni, in quanto, se, alla luce dei principi espressi da Cass. n. 8473/2019, condivisi dal primo Giudice e non contestati dall'appellante, la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8 D. Lgs. 28/2010, è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale, neppure se il potere è conferito allo stesso difensore, ne consegue che, chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.

Con un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta violazione dell'art. 8 del D. L.vo n. 28/2010, in quanto la mancata partecipazione alla mediazione, per come rilevata dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare, tuttalpiù, una valutazione pregiudizievole, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale, ma giammai l'improcedibilità della domanda.

Osserva, tuttavia, il Collegio che parte appellante, sotto il profilo denunciato, non prende posizione in ordine al distinguo, operato dal Tribunale, in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione all'incontro di mediazione, che si risolvono, per il proponente, nell'improcedibilità della domanda, mentre (solo) per parte opposta, convenuto in senso sostanziale, nella valutazione negativa di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p.c.

Con un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante contesta che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, tra cui le controversie bancarie, l'onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sull'opposto, piuttosto che su parte opponente.

Il rilievo deve ritenersi superato dall'intervento delle SS. UU. n. 19596/2020, sopravvenuto alla proposizione dell'appello, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Il principio - hanno evidenziato le SS. UU. - risulta suffragato oltre che da argomenti di carattere normativo (art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, che, nel regolare l'accesso alla mediazione, dispone che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; d.lgs. art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"), anche da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo costituzionale.

Per completezza, va evidenziato che oggi il richiamato principio è stato fatto proprio dal Legislatore, che, con il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia, ha inserito l'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010, che così dispone: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

Il rigetto del primo motivo di appello, da cui consegue la conferma della dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, assorbe l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c. (con riferimento al dichiarato difetto di rappresentanza di Do. S.p.A., quale mandataria di Un. S.p.A.), e del terzo motivo, con il quale si lamenta l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'intervento a suo tempo spiegato dalla odierna appellante nel giudizio a quo.

L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante alle spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 60.000,00 euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese, invece, nei confronti della contumace Un. S.p.A.

In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.


PQM


La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'11.06.2020, da Do. S.p.A. nei confronti di Fr. S.a.s., Za.Mi., Za.Pa. e Un. S.p.A., avverso la sentenza n. 3352/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli Nord, così provvede: dichiara la contumacia di Un. S.p.A.; rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Euro 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. Ra.Ga., che ha reso dichiarazione in tal senso; nulla per le spese nei confronti della contumace Un. S.p.A.; dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

2 marzo 2025

7/25. FAQ ministeriali aggiornate al Correttivo Cartabia mediazione (d.lgs. 216/2024), con annotazione di G. SPINA (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2025)

Giulio SPINA

Correttivo Cartabia sulla mediazione: aggiornate le FAQ ministeriali

Requisiti di serietà, requisiti di efficienza, requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e indennità

in Altalex, 21.2.2025



Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le proprie FAQ alla luce del d.lgs. 216/2024.


Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente URL: https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/21/correttivo-cartabia-mediazione-aggiornate-faq-ministeriali

Per approfondimenti:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE