DIRITTO D'AUTORE


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15 marzo 2013

28/13. Provvedimento cautelare, domanda di mediazione, termine per instaurare il giudizio di merito (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2013)


=> Trib. Reggio Emilia, 13 ottobre 2012

MASSIMA

Al fine di conciliare la previsione di cui all’art. 669 novies c.p.c., che nel caso di procedimento cautelare anticipatorio prevede l’inefficacia del provvedimento laddove non sia iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni, con quella di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, che prevede(va) il tentativo obbligatorio di mediazione prima dell’inizio del giudizio di merito, va affermato che il termine per instaurare il giudizio di merito rimane sospeso da quando s’inizia a quando si conclude la mediazione (1) (2) (3).

ITER ARGOMENTATIVO

Pertanto, si considerano rispettati i termini previsti per la necessaria instaurazione del giudizio di merito qualora si inoltri la richiesta di mediazione entro il termine di cui all’art. 669 octies c.p.c.

Ciò in base:
  • ad un principio di ragionevolezza;
  • alla enucleazione del principio generale, ricavato in via analogica dalle prescrizioni particolari dettate dall’art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010, che prevede – sia pure per il diritto sostanziale – la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza durante la pendenza del procedimento di mediazione;
  • all’art. 669 octies comma 4 c.p.c. in tema di rapporto di lavoro pubblico, che – a livello processuale – fa decorrere da un momento successivo all’esperimento del tentativo di conciliazione la condizione di procedibilità della domanda cautelare.


FATTISPECIE

Istanza ex art. 669 novies c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario ante causam concesso dal Giudice monocratico e confermato in sede di reclamo in ragione – tra l’altro – del fatto che non è stata iniziata l’azione di merito nel termine di sessanta giorni previsto dal provvedimento concessorio ex art. 669 octies c.p.c.; la controparte deduce che ha proposto richiesta di mediazione (obbligatoria nel caso di specie ex art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010) e, successivamente, all’esito negativo della procedura conciliativa, ha iniziato il giudizio di merito.

DECISIONE DEL GIUDICE

Il giudice osserva – in applicazione dell’orientamento sopra riportato – che sono stati rispettati i termini previsti per la necessaria instaurazione del giudizio di merito, atteso che si è provveduto a inoltrare richiesta di mediazione entro i sessanta giorni dalla concessione del sequestro (e che si ha poi promosso il giudizio di merito immediatamente dopo l’esito negativo del tentativo di mediazione).

CONSEGUENZE PRATICHE

Ci si domanda se tale orientamento interpretativo possa trovare applicazione anche in assenza dell’obbligatorietà della mediazione e, in particolare (ipotesi di mediazione facoltativa), in caso di istanza di mediazione depositata all’esito del procedimento cautelare anticipato ma prima che sia iniziato il giudizio di merito (e, ovviamente, entro sessanta giorni dal provvedimento cautelare anticipato).

(1) Si veda l’art. 696-bis c.p.c. in La Nuova Procedura Civile (sezione Normativa).


(3) La versione originaria e quella vigente in seguito a C. Cost. n. 272 del 2012 del D.lgs. n. 28 del 2010 è reperibile nella sezione NORMATIVA dell’Osservatorio (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2013

Tribunale di Reggio Emilia
13 ottobre 2012
Ordinanza

…omissis…

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 11/10/2012

rilevato che la presente procedura trae origine da un sequestro giudiziario ante causam concesso dal Giudice monocratico su istanza di X s.n.c. di --- e ---, relativamente a beni aziendali utilizzati da Y s.r.l., sequestro poi confermato in sede di reclamo previa integrazione del provvedimento stesso, da parte del Collegio, con la nomina di un custode giudiziario.

Ciò premesso, Y propone istanza ex art. 669 novies c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del provvedimento, in ragione del fatto che il sequestro non è stato eseguito entro il termine di trenta giorni ex art. 675 c.p.c. e che non è comunque stata iniziata l’azione di merito nel termine di sessanta giorni previsto dal provvedimento concessorio ex art. 669 octies c.p.c.

Resiste X s.n.c., in rito eccependo l’omessa rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, nel merito deducendo l’infondatezza della richiesta ex adverso, ritenuto che, pur se fondata in linea di diritto, risulta inconcludente l’eccezione formulata da parte convenuta in relazione all’irregolare notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza.

Sul punto, si osserva che il difensore della convenuta non ha eletto domicilio presso il circondario del Tribunale, ma nei propri atti difensivi ha ritualmente indicato la PEC alla quale inviare le comunicazioni secondo il vigente disposto dell’art. 125 c.p.c.

Ciò posto, è ben vero che, stante il recentissimo quanto autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, dal quale non si reputa di doversi discostare, a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della L. n. 183/2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione ex lege in Cancelleria ex art. 82 R.D. n. 37/1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale; e che quindi, in ragione di quanto sopra, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione è stata erroneamente effettuata presso la Cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando la PEC indicata.

Tuttavia, è altrettanto vero che, ciò nonostante, parte convenuta si è ritualmente costituita svolgendo le proprie difese, con la conseguenza che ogni nullità della notifica è sanata ex art. 156 comma 3 c.p.c., avendo l’atto notificatorio pienamente raggiunto il suo scopo;

considerato che, venendo al merito, la prima eccezione proposta da parte ricorrente riguarda l’inefficacia del sequestro ex art. 669 novies c.p.c. per la mancata attivazione del giudizio di merito entro il termine di sessanta giorni ex art. 669 octies c.p.c.

In proposito, risulta per tabulas che, nel termine previsto, la X ha proposto richiesta di mediazione, obbligatoria nel caso di specie ex art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010; e successivamente, in ragione della mancata ed ingiustificata partecipazione di Y al tentativo di mediazione ed del conseguente esito negativo della procedura conciliativa, ha iniziato il giudizio di merito, nelle forme di un arbitrato così come contrattualmente previsto.

Ciò posto, il problema giuridico che si pone è quello di verificare come possano essere conciliate la previsione di cui all’art. 669 novies c.p.c., che nel caso di procedimento cautelare anticipatorio prevede l’inefficacia del provvedimento laddove non sia iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni, con quella di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, che prevede il tentativo obbligatorio di mediazione prima dell’inizio del giudizio di merito.
In assenza di un quadro normativo che univocamente risolva l’antinomia, sono finora state formulate tre possibili soluzioni.
Per una tesi, occorrerebbe comunque instaurare il giudizio di merito entro il termine previsto dall’art. 669 novies c.p.c., e poi, laddove la controparte od il Giudice d’ufficio sollevino eccezione di improcedibilità ex art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, dovrebbe procedersi a mediazione nel termine indicato dal Giudice. A tale tesi è stato però convincentemente obiettato che, così facendo, il rinvio disposto dal Giudice per consentire alla parte di sanare l’improcedibilità, non risulterebbe più essere un provvedimento eccezionale che accede ad un errore della parte, ma diverrebbe un provvedimento necessario emesso in ogni causa di merito instaurata a seguito della concessione di un provvedimento cautelare anticipatorio, ciò che conduce ad una palese irragionevolezza del sistema.
Per tali motivi, altra tesi ritiene che, non potendosi conciliare le due previsioni normative, la mediazione non dovrebbe applicarsi nemmeno alla fase del merito cautelare (così Trib. Brindisi sez. dist. Francavilla, ord. 9/1/2012). Trattasi, però, di una ricostruzione che oblitera completamente il dato normativo di cui all’art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 28/2010, che esclude la necessità di mediazione per i soli procedimenti urgenti e cautelari, e non già anche per gli accertamenti di merito successivi.
E’ per questo che, a parere di questo Giudice, più persuasiva è la terza ricostruzione formulata, che ritiene come il termine per instaurare il giudizio di merito rimanga sospeso da quando s’inizia a quando si conclude la mediazione. Ciò, oltre che in base ad un principio di ragionevolezza, avviene in ragione della enucleazione di un principio generale, ricavato in via analogica dalle prescrizioni particolari dettate dall’art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010, che prevede appunto, sia pure per il diritto sostanziale, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza durante la pendenza del procedimento di mediazione; e dall’art. 669 octies comma 4 c.p.c. in tema di rapporto di lavoro pubblico, che a livello processuale fa decorrere da un momento successivo all’esperimento del tentativo di conciliazione la condizione di procedibilità della domanda cautelare.

Se così è, e se deve quindi prestarsi adesione a tale ultima ricostruzione teorica, deriva che X ha rispettato i termini previsti per la necessaria instaurazione del giudizio di merito, atteso che ha provveduto a inoltrare richiesta di mediazione il 1/6/2012, e quindi entro i sessanta giorni dalla concessione del sequestro comunicato il 3/4/2012, e che ha promosso il giudizio di merito arbitrale immediatamente dopo l’esito negativo del tentativo di mediazione;

osservato che, l’altra eccezione proposta dalla difesa del ricorrente è relativa all’inefficacia del sequestro ex art. 675 c.p.c., per la sua mancata esecuzione nel termine di trenta giorni.

Sul punto ed in linea di fatto, si osserva che, così come chiarito in parte narrativa, il Giudice allora procedente ha concesso il sequestro giudiziario senza nominare il custode; e solo in sede di reclamo, a seguito di impugnativa proposta da E. per contestare la concessione del sequestro, il Collegio ha nominato il custode. Ciò posto, il sequestro è stato eseguito entro il termine di trenta giorni se decorrente dal provvedimento del Collegio, ma non già entro tale termine se il dies a quo è inteso come il provvedimento del Giudice monocratico.

Così ricostruiti i termini della questione, X resiste alla domanda di dichiarare l’inefficacia, argomentando che solo a seguito del provvedimento del Collegio di nomina del custode il sequestro è divenuto eseguibile, essendo l’originario provvedimento incompleto e come tale ineseguibile.

L’argomentazione, pur se suggestiva e lucidamente argomentata, ad avviso di questo Giudice non può essere accolta.

Invero, fermo restando che il Giudice allora procedente ha certamente errato nell’omettere di nominare il custode, trattandosi di nomina dovuta ex art. 676 c.p.c., per un verso può già essere revocato in dubbio il fatto che, in assenza di tale nomina, l’esecuzione del provvedimento neppure possa essere iniziata: infatti, se è vero che il cuore del sequestro giudiziario risiede certamente nell’affidare il bene ad un custode che lo gestisca in attesa del merito; è altrettanto vero che il rinvio dell’art. 677 c.p.c. agli artt. 605 e ss. c.p.c. comprova che si seguono le norme sul pignoramento, ciò che consente di ritenere come la procedura possa comunque iniziare, quantomeno con l’identificazione del bene e la richiesta di rilascio da parte dell’Ufficiale Giudiziario, prima della nomina del custode, essendo ben possibile che l’apprensione, per la presenza di uno iato temporale, non corrisponda illico et immediate alla consegna ad un custode.

In ogni caso e comunque, anche a volere in ipotesi diversamente opinare, dirimente e decisiva sul punto è la considerazione che, nel termine previsto dalla legge per l’esecuzione, la parte avrebbe quantomeno dovuto attivarsi per richiedere l’integrazione del provvedimento monocratico, laddove ritenuto non sufficiente per l’esecuzione del sequestro. Invece, nel termine di legge la B. non ha proceduto a richiedere una integrazione del provvedimento con la nomina del custode, né nelle forme di un incidente di esecuzione ex art. 669-duodecies, né nelle forme di un reclamo incidentale al Collegio adito in via principale da controparte.

Non avendo quindi la B., nel termine previsto dalla legge, iniziato l’esecuzione del sequestro rivolgendosi ad un Ufficiale Giudiziario, e neppure quantomeno richiesto al Giudice od al Collegio di integrare il provvedimento, e non essendovi quindi stata alcuna forma di attivazione ad opera della parte nel termine di legge, si è verificata una situazione di inerzia addebitabile alla parte stessa, ciò che impone l’accoglimento della richiesta di declaratoria di inefficacia ex art. 675 c.p.c.;

evidenziato che, in ragione di tutto quanto sopra, va accolta la domanda ex art. 675 c.p.c. di dichiarare inefficace il sequestro giudiziario.

La particolare complessità ed opinabilità delle molteplici questioni giuridiche trattate, unitamente alle novità delle stesse, integra i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., giustificano la totale compensazione delle spese, nonostante la soccombenza di parte convenuta.

P.Q.M.

dichiara l’inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato dal Giudice Istruttore con ordinanza 2-3/4/2012, a seguito di ricorso promosso da X s.n.c. di --- e --- nei confronti di X s.r.l.;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Reggio Emilia, 13/10/2012

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

8 marzo 2012

53/12. Mediazione obbligatoria, istanza cautelare e giudizio di merito (Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2012)

=> Trib. Brindisi, 9 gennaio 2012

Nei casi in cui l'instaurazione del giudizio di merito all'esito dell'accoglimento dell'istanza cautelare sia ancora necessaria a norma dell'art. 669-octies c.p.c. (1), si è in presenza di un procedimento unitario a struttura bifasica (2). Se il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di media-conciliazione, l'eccezione preliminare di improcedibilità (3) va decisa unitamente al merito ai sensi dell'art. 187, comma 3 c.p.c. (fattispecie in materia di diritti reali).

La parte che abbia richiesto ed ottenuto un sequestro "ante causam" per una controversia rientrante in una delle materie di cui all’art.  5 c. 1, dl.gs. n. 28 del 2010, pur volendo esperire il procedimento di mediazione, non potrà esimersi dall'instaurare il giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c. prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto il termine di durata della procedura conciliativa ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all'art. 669-octies, comma 1 c.p.c. Di conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l'esito della media-conciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito dell'inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. (4).

(1) Art. 669-octies, comma 1 c.p.c.
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.

(2) Si veda al riguardo Cass. civ. n. 21140 del 29.9.2006, riguardante il procedimento possessorio anteriormente alla novella del 2005.


(4) Art. 669-novies, comma 1 c.p.c.
Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2012

Tribunale di Brindisi
sez. dist. Francavilla Fontana
9 gennaio 2012
Ordinanza

Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti e i documenti del giudizio n. 500/2011 R.G.C.;
vista  l'eccezione  di  improcedibilità  ex  art. 5 d.lgs. n. 28/2010 avanzata dal procuratore di parte convenuta
Osserva

Il presente procedimento costituisce il giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c. relativamente ad un bene sottoposto a sequestro giudiziario, richiesto ante causam dalla C con ricorso depositato il 27.1.2011 ed autorizzato da questo Ufficio ai sensi dell'art. 670 c.p.c. con ordinanza del 18.4.2011 (n. 54/S/2011 R.G.C.) comunicata il 26.4.2011, nelle more sostanzialmente confermata anche in sede di reclamo.

La ricorrente C aveva dunque il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare per introdurre il giudizio di merito, e tanto ha fatto notificando in data 23.6.2011 atto di citazione al M, né avrebbe potuto attendere oltre (pena l'inefficacia della misura cautelare conservativa ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c.) e ciò anche se il Presidente del collegio in seno al procedimento di reclamo aveva sospeso l'esecuzione del sequestro ai sensi dell'art. 669-terdecies u.c. c.p.c. con ordinanza interlocutoria del 15.5.2011, che ovviamente non poteva anche avere l'effetto di prorogare il suddetto termine perentorio stante il chiaro disposto dell'art. 153 c.p.c.

Parte convenuta sostiene tuttavia che l'introduzione di detto giudizio di merito, essendo avvenuta dopo il 20.3.2011 e vertendo lo stesso in materia di diritti reali, avrebbe dovuto essere preceduta da un procedimento di media-conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010.

Orbene, nel caso di specie detta eccezione è superabile poiché, se in teoria la domanda di rilascio del fondo occupato sine titulo dall'ex coniuge M e quella di risarcimento dei danni ex art. 217 comma 4 c.p.c. presupporrebbero comunque l'accertamento della proprietà della C sul bene e di tutti i diritti a ciò connessi tra cui quello di godimento ai sensi degli artt. 949 e 832 c.c. (pur non ignorando questo Tribunale l'orientamento giurisprudenziale che conferisce a detta azione di rilascio natura esclusivamente personale, si veda in tal senso Cass. civ., n. 6301/85 e successive conformi), sul piano processuale non possono esservi dubbi sul fatto che, nei casi in cui l'instaurazione del giudizio di merito all'esito dell'accoglimento dell'istanza cautelare sia ancora necessaria a norma dell'art. 669-octies c.p.c., si è in presenza di un procedimento unitario a struttura bifasica (arg. da Cass. civ., II sez., n. 21140 del 29.9.2006 riguardante il procedimento possessorio anteriormente alla novella del 2005), nella specie cominciato, con il deposito del ricorso il 27.1.2011, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di media-conciliazione.

Ad ogni modo, in via generale questo Tribunale non può non rilevare che, nella prospettiva della piena operatività della disciplina della media-conciliazione obbligatoria, la parte che abbia richiesto ed ottenuto un sequestro "ante causam" (richiesta sempre possibile poiché l'art. 5 comma 3 d.lgs. n. 28/2010 prevede che "lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari") per una controversia rientrante in una delle materie di cui al comma 1 del suddetto articolo, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall'instaurare il giudizio di merito ex art. 669octies c.p.c. prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto, per una parziale antinomia che si auspica possa essere meglio armonizzata de iure condendo (anche mediante un intervento correttivo o additivo della Corte Costituzionale sull'art. 669-octies, comma 1 c.p.c. in virtù di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto con l'art. 24 della Carta Fondamentale, che nella specie non può tuttavia essere sollecitato per difetto di rilevanza della questione ai fini del giudizio), il termine di durata della procedura conciliativa ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all'art. 669-octies, comma 1 c.p.c..

Di conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l'esito della media-conciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito dell'inefficacia ex art. 669-novies c.p.c.

Paradossalmente, le altre due strade ipotizzabili, se da un lato consentirebbero di evitare il suddetto rischio, dall'altro produrrebbero comunque un irragionevole aggravio per il diritto di difesa (in primis sul piano dei costi processuali) poiché:
-         attivando la mediazione contestualmente all'instaurazione del giudizio di merito, specie ove la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano anche le spese per introdurre il giudizio, poi non più necessario;
-         instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con conseguente invito a procedere a mediazione ed a sopportarne i relativi costi.

Dovendo dunque procedersi nella trattazione del giudizio, si assegnano i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., così come espressamente richiesti.

P.Q.M.

Dispone che l'eccezione preliminare di improcedibilità sia decisa unitamente al merito ai sensi dell'art. 187, comma 3 c.p.c.;

visto l'art. 183, comma 6, c.p.c, concede come richiesto i seguenti termini perentori decorrenti per ambo le parti dal 20.2.2012 onde evitare discrasie legate alle differenti date di comunicazione della presente ordinanza:
1) trenta giorni per il deposito di memorie di precisazione e/o modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte;
2) ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali,
3) ulteriori venti giorni per l'indicazione di prova contraria;

rinvia il giudizio all'udienza del 28.6.2012, ad ore 9.30, per consentire alle parti interessate di dedurre le ragioni di inammissibilità della prova contraria non rilevabili d'ufficio e per provvedere sulle richieste istruttorie avanzate.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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