DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

9 aprile 2026

14/26. MEDIA Magazine n. 4 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2026)



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 4/26  Aprile 2026


La mediazione è strumento di Pace.


GIURISPRUDENZA


Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025



DATI E DOCUMENTI


Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2026)


Mediazione, crediti di imposta: istruzioni operative del Coordinamento della Conciliazione Forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2026)



ULTIME PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI MEDIAZIONE


Giulio SPINA, MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. Aggiornata al correttivo Cartabia ADR (d.lgs. n. 216/2024). ASPETTI PRATICI, Roma - Bari, 2025 (novembre)


Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025 (febbraio)


Alessandra GRASSI, LA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI CONSUMO E DELLE LITI TRANSFRONTALIERE. Le dispute tra consumatori e imprese nell’era della globalizzazione e del commercio elettronico: dinamiche, sfide e soluzioni, Diritto Avanzato, Milano, 2024 (dicembre)


REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

30 marzo 2026

13/26. Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

 

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025


Posto che già prima della c.d. riforma Carabia si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta
(cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza 30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto, va oggi osservato che anche in ipotesi di mediazione demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti. Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi” da discutere (nel caso di specie, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da discutere in sede di mediazione) (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Avellino

11.12.2025

sentenza


Omissis

Occorre soffermarsi sulla procedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di
mediazione demandata, disposto da questo Giudice con il provvedimento assunto all’udienza del
09.02.2025.
In corso di causa, dunque, sulla scorta dei precedenti provvedimenti che denegavano l’esperimento
della richiesta di c.t.u. contabile, veniva disposto ex officio l’espletamento di una ulteriore procedura di
mediazione, che dalla disamina degli atti del fascicolo non risulta essere mai stata effettuata.
Quanto alla mediazione c.d. demandata, l’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che
“…1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale…”.
La suindicata norma prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione comporti la
declaratoria di improcedibilità dell’azione monitoria (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
n. 1357/2025).
Ed invero, come è noto, la riforma c.d. Cartabia ha modificato ed integrato il corpo normativo
rappresentato dal d. Lgs. n. 28/2010, inserendo il richiamato art. 5 quater rubricato, per l’appunto,
“Mediazione demandata dal Giudice”.
Il legislatore ha valorizzato lo strumento delle Alternative Dispute Resolution, ridisegnando ed
implementando i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, prevedendo anche per tali
procedure l’assistenza con il gratuito patrocinio.
È, pertanto, chiaramente, rispondente alla finalità della norma l’utilizzo dell’istituto.
Nella presente controversia, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione fosse
stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in sede di mediazione.
Orbene, già prima della citata modifica normativa, si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza
30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto. Anche in ipotesi di mediazione
demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è
una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del
giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi”
da discutere, ravvisati nel caso di specie.
Non resta che verificare l’applicabilità della modifica all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 al caso in lite. Invero,
la disciplina transitoria è dettata dall’art. 41 del d.lgs. 149/2022 e prevede che la disciplina si applichi a
decorrere dal 30.6.2023 e che quindi l’ordinanza del 09.02.2025 è stata emessa nella vigenza della
nuova disciplina. Peraltro, già nella versione vigente ratione temporis, di cui all’art. 5 comma 2, era
prevista la facoltà per il giudice di demandare la mediazione in corso di causa, fermo quanto previsto
all’art. 5 co. 1 bis. Lo svolgimento del tentativo di mediazione cd. obbligatoria, invero, è irrilevante ove
successivamente sia stato pronunciato un ordine di procedere alla mediazione cd. Demandata rimasto
disatteso, e tanto valeva sia prima che dopo la riforma processual-civilistica.
Ne consegue, in applicazione di quanto esposto, l’improcedibilità della domanda per omesso
esperimento del procedimento di mediazione demandata, disposta con ordinanza del 09.02.2025.
§ Sulle spese di lite
L’omesso esperimento della mediazione da parte dell’attore, invero, assurge anche ad un sostanziale
abbandono della domanda, evenienza che consente di compensare le spese di lite; inoltre, l’omessa
attivazione da parte della convenuta, la quale pure avrebbe potuto attivare quale parte più diligente la
mediazione demandata, come da ordinanza del 9.2.2025, unitamente alla mancata deduzione
dell’omesso esperimento della mediazione nelle ultime note conclusionali è ulteriore argomento che
consente di compensare le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara improcedibile la domanda attorea; compensa le spese di lite.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 marzo 2026

12/26. Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

 

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


La valutazione della simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale comporta una verifica a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione. Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità. Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare (I).


(I) Si veda l’art. 4, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

5.3.2026

sentenza


Omissis

La domanda deve essere dichiarata improcedibile per assenza di simmetria tra l’istanza di
mediazione e l’oggetto della domanda giudiziale .
È noto che l’assenza di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale può essere
rilevata dal giudice, anche d'ufficio, poiché integra un difetto della condizione di
procedibilità, del resto è noto che la giurisprudenza richiede una corrispondenza sostanziale
tra i fatti e le pretese dedotte in sede di mediazione e quelli presentati nel giudizio.
È altresì noto che la domanda di mediazione va redatta in modo informale ma deve
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere
una chiara e precisa indicazione dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della
domanda”.
Infatti nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta, e si tratti di una vertenza
che rientri tra le materie obbligatorie elencate nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come
nel caso in esame, il Giudice ha l’onere di valutare se la condizione di procedibilità sia
stata assolta.
Tale valutazione comporta da parte del tribunale una verifica a ritroso se vi sia
stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della
mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione.
Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare
che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo-
sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di
conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la
condizione di procedibilità.
Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra
l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la
causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi
siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare: ad esempio
nella mediazione demandata tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche
attraverso l’allegazione alla istanza di mediazione l’atto introduttivo contente la
domanda azionata e per la quale il giudice ha demandato la mediazione non
preventivamente svolta.
Del resto la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu ed è
caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art. 4
pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo
intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una
situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile az ione di
merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto,
l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto” ( ex
plurimis Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Ebbene, dalla istanza di mediazione versata in atti ( cfr produzione del 27.5.2020) non
risultano essere statati neppure minimamente tratteggiati, anche schematicamente, gli
elementi fattuali da cui trae origine la vicenda; nella stessa si legge “nullità delibera
assembleare” senza neppure l’indicazione o l’allegazione della delibera oggetto di
censura o, nella parte dedicata alla “ragioni della domanda” , l’indicazione sommaria
delle questioni fattuali da disaminare; infine, tra documenti allegati all’istanza, che
avrebbero consentito in via residuale di assolvere i principi su evidenziati, non si rileva
la produzione di alcunché.
Inoltre, osserva il Tribunale, la circostanza che la mediazione sia stata demandata dal
giudice alla udienza del 7.6.2019, quindi a giudizio instaurato e a contraddittorio
formatisi, non può costituire una esimente alle omissioni rilevate anche perché, la
modalità posta in essere, non ha consentito al mediatore, che avrebbe dovuto guidare
le parti ad una eventuale composizione, di prendere la necessaria contezza dei termini
fattuali della vicenda per l’assenza di qualsiasi elemento utile in sede i proposizione
della domanda .
Ebbene, è di tutta evidenza, come rilevato, l’assenza di quella simmetria richiesta tra
istanza di mediazione e domanda giudiziale che depone nel caso in esame per il mancato
assolvimento della condizione di procedibilità tra l’altro disposta per ordine del
Tribunale.
Il rilevo officioso del mancato assolvimento della condizione di procedibilità demandata, le
questioni trattate e l’esito complessivo della controversia, impongono l’integrale
compensazione delle spese del giudizio.

PQM


Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; compensa integralmente le spese tra le parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 marzo 2026

10/26. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2026)

 

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione relative all’intero anno 2025 (1) (2).

I dati possono essere così sintetizzati.


ORGANISMI

Gli Organismi attivi al 31 dicembre 2025 sono 546 (al 31 dicembre 2024 erano 543).


PROCEDIMENTI

Nel 2025 sono state iscritte circa 163.473 mediazioni civili (nel 2024, 162.194), così ripartite:

  • obbligatorie (“in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge”): 78% (circa);

  • volontarie: 8% (circa);

  • demandate dal giudice: 13% (circa; delle quali l’85% “dovute a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione”). NOTA: al riguardo il presente l'Osservatorio evidenzia possibili dubbi interpretativi scaturenti da tale dato in quanto, a rigore, una cosa è la mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010), altra la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater, d.lgs. 28/2010).  

Le mediazioni in modalità telematica sono in aumento.


EFFICACIA

La percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8% e nel 50% dei casi le parti hanno deciso di proseguire la mediazione.

La percentuale di accordo raggiunto, nel caso in cui l’aderente compare, è stata pari al 30,6%, mentre la percentuale di accordo raggiunto, “quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”, è stata pari al 53,1%.


(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(2) Per approfondimenti si veda SPINA, Relazione ministeriale annuale 2025 sulla mediazione civile, in Diritto e Giustizia, 14.4.2026.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 marzo 2026

9/26. MEDIA Magazine n. 3 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2026)

 



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 3/26  Marzo 2026


Numero interamente dedicato alla recente giurisprudenza di merito


GIURISPRUDENZA


Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026)

=> Tribunale di Viterbo, 6 dicembre 2025


Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


Mancata partecipazione alla mediazione e sanzione economica: giustificati motivi, oneri probatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026)

=> Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025


Accertamento dell'estinzione di una società di capitali, artt. 2490 e 2495 c.c. e subentro dei soci nella titolarità dei beni che facevano parte del patrimonio sociale: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2026)

=> Tribunale di Roma, 15 settembre 2025


REDAZIONE APERTA


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osservatoriomediazionecivile@gmail.com


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

27 febbraio 2026

8/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026)

 

=> Tribunale di Viterbo, 6 dicembre 2025


In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione incombe sulla parte opposta, con conseguente improcedibilità della domanda e revoca del decreto, va affermato che a conclusioni diverse non può pervenirsi nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (I).


(I) Si veda l’art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Viterbo

6.12.2025

sentenza


Omissis

La presente controversia attiene a materia del contendere sottoposta a procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nelle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, una volta superato l'eventuale sbarramento temporale rappresentato dalla pronuncia in ordine alla concessione ovvero sospensione della provvisoria esecuzione (che nel caso in esame non si è neppure verificato, atteso che il decreto ingiuntivo veniva emesso senza provvisoria esecuzione e parte opposta rimaneva contumace), la mediazione configura condizione di procedibilità del giudizio e il mancato esperimento della stessa determina l'improcedibilità dell'opposizione.

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020), atteso il contrasto in passato insorto quanto all' individuazione del soggetto sul quale incombe l'onore di promuovere la procedura di mediazione, aveva chiarito che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo nella riformulazione dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 28 del 2010 nei seguenti termini: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

Conseguentemente, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge di 15 giorni incombe in generale sulla parte opposta e, nel caso specifico, incombeva sulla opposta B..

A conclusioni diverse dall' improcedibilità della domanda - con conseguente revoca del decreto

opposto - neppure si può pervenire nell' ipotesi di contumacia (come nel caso in esame) della parte opposta (in tal senso, recentemente, anche Trib. Teramo, sent. 15.07.2025, est. P.).

L'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria (esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale ma oggi recepito nel testo normativo) grava, infatti, unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte.

La peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio - come sopra delineata - osta, nell' ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta (di cui sia dunque dichiarata la contumacia, come nel caso di specie è avvenuto per la B.), alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita.

Il mancato esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio

nell' ipotesi di procedura obbligatoria e il cui onere di attivazione grava - dunque - unicamente sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, impedisce l'esame della controversia nel merito, con conseguente pronuncia di rito circa l' improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 e ss. c.p.c. avanzata da parte ricorrente in fase monitoria e oggi opposta, con conseguente apertura della successiva fase di cognizione nella quale, tuttavia, la ricorrente/opposta non si è costituita nei termini ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica.

La notifica dell'atto di citazione in opposizione, infatti, è stata correttamente effettuata ai sensi

dell' art. 645, comma 1, c.p.c. da parte opponente C.M. nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. e, quindi, innanzitutto via pec all' indirizzo di posta elettronica certificata appartenente all'avv. ---, procuratore costituito della creditrice opposta B. in fase monitoria, che come da procura alle liti allegata al ricorso monitorio era, peraltro, anche elettivamente domiciliata presso il difensore costituito (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 13739/2023).

Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 07.02.2024, va dichiarata l' improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta e considerata la definizione del giudizio con una pronuncia in rito.


PQM


Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto; revoca il decreto ingiuntivo ---; condanna parte opposta alla rifusione a favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 febbraio 2026

7/26. Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

 

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

17.11.2025

sentenza


Omissis


Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della
mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

PQM


Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

16 febbraio 2026

6/26. Mancata partecipazione alla mediazione e sanzione economica: giustificati motivi, oneri probatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026)

 

=> Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025


La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (I).


(I) Si veda l’art. 12, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

17.9.2025

sentenza


Omissis


In punto di rito, la domanda attorea è procedibile, per essere stato esperito, sia pure senza esito, il tentativo obbligatorio di mediazione, come comprovato dalla produzione della istanza apposita proposta in tal senso dalla --- e dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 13/1/2023.

Nel merito, la domanda di risoluzione e quella di pagamento sono fondate.

Invero il contratto di locazione per cui è causa conteneva la previsione dell'ammontare del canone, e sul punto va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione ( trattasi di Cass. civ. sez. un., 30/10/2001, n. 13533, seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore;

Solo nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (v. Cass. civ. sez. VI, 30/1/2020, n. 2276 ).

Nel caso di specie, per l'appunto, il convenuto ha contestato la circostanza dell'inadempimento allegato dall'attrice producendo una prova scritta non idonea, atteso che da un lato ha allegato le ricevute di pagamento relative ad una parte molto ridotta delle mensilità del canone ed un resoconto più completo, che riguarda la maggior parte della morosità, ma che è privo di sottoscrizione della intimante e dunque non costituisce una quietanza, e dall'altro che al punto 5 del contratto di locazione era previsto che il pagamento avvenisse tramite bonifici bancari, e non in contanti. Inoltre per le locazioni abitative l'art. 5 L. n. 392/1978 prevede che il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni canone (mensile o trimestrale o altro, in base ai patti), decorsi 20 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., e predetermina in tal modo in via legale la non scarsa importanza dell'inadempimento, precludendo al Giudice di indagare sotto altri profili e con altri parametri la gravità dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione alle scadenze, ferma restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, la necessità del concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore (cfr. Tribunale Torino sez. VIII, 5/2/2019, n. 474).

Di qui l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza emissione della pronuncia accessoria di rilascio ex art. 1590 c.c., atteso che, per quanto dichiarato dal difensore di parte attrice all'udienza del 17/9/2025, la restituzione degli immobili è già stata eseguita in virtù dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Parimenti va accolta la domanda di pagamento, sia pure nei limiti della somma dovuta a titolo di canoni e cristallizzata nella memoria integrativa nella misura di euro 14.400.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal 3/11/2023, giorno del deposito della memoria integrativa, che ha precisato in via definitiva il credito per canoni spettante a parte attrice, sino al saldo effettivo (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984). Invero tale ultima norma ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.

Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.

Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi (moratori) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.

L'incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., aggiunto dal D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11/2014, n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), ha poi la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento.

Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma di euro 14.400 in concreto attribuita alla parte vincitrice (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione (cd. criterio del decisum), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice.

Anche le spese della procedura di mediazione esperita in corso di causa di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta (fase di attivazione), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.

La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione (nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89). omissis

Infine va rilevato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto il 13/1/2023 dall'organismo di conciliazione, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il Giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto dall'art. 8 comma 4 bis (ora dall'art. 12 bis comma 2) D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il che significa che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Sempre in base a tale norma, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (al doppio del contributo unificato per i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28). La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (v. sul punto Tribunale Roma, 5/7/2012). Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione, per cui va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non può, fra l'altro, ritenersi necessariamente subordinata neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata persino a carico della parte vincitrice (v. Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789). Beninteso, trattandosi non del contributo in concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge, ma di quello dovuto, non è possibile in questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di Cancelleria.


PQM


Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea di risoluzione e per l'effetto dichiara lo scioglimento del contratto di locazione per inadempimento del conduttore; b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per l'effetto condanna --- oltre interessi come precisati in motivazione; visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna --- spese di giudizio nonché di quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.200 , di cui euro 5.100 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi; visto l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 condanna --- al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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