DIRITTO D'AUTORE


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5 giugno 2026

23/26. MEDIA Magazine n. 6 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2026)

 

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 2/26 Giugno 2026


La mediazione è strumento di Pace.


NUOVO PROGETTO


Tesi sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026)

Nasce il progetto Tesi sulla Mediazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile per contribuire alla diffusione  della cultura della mediazione e della conciliazione e dare visibilità ai Professionisti di domani. In collaborazione con il Centro Studi Diritto Avanzato.




GIURISPRUDENZA


Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


Omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione di una clausola contrattuale, decreto ingiuntivo, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026)

=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026



DOCUMENTI


Ordine degli Avvocati di Torino (Commissione ADR), Manuale sulla mediazione Civile e Commerciale, versione maggio 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2026)



REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

29 maggio 2026

22/26. Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di legittimità in questione, già a G. SPINA, La nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 9608

15 aprile 2026


Omissis


Fatti di causa


1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.

Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello e condannava il X alle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.


Ragioni della decisione

1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

2. X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; - con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un familiare.

La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di ordine pubblico.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.

In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.

In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata >.

4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.

4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verifica dell’assunto difensivo.

Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto, non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.

La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Tale qualificazione è corretta.

La facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle morosità si configura come diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.

4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).


PQM


La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 maggio 2026

20/26. Omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione di una clausola contrattuale, decreto ingiuntivo, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026)

 

=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026


In presenza di una clausola di mediazione (che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria), il credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo va ritenuto non esigibile, in quanto improcedibile, qualora, prima della domanda proposta in via monitoria (quindi, del ricorso per per ottenere il decreto ingiuntivo), si sia omessa la c.d. “mediazione convenzionale” (risultando in tali ipotesi inapplicabile la disposizione di cui all’art. art. 5-bis, d.lgs. 28/2010, che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza) (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5-bis e 5-sexies, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione su clausola contrattuale e decreto ingiuntivo, in Diritto e Giustizia, 2026.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Alessandria

27.2.2026

decreto


Omissis

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo omissis


- ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito non risulti esigibile in quanto improcedibile per avere omesso la “mediazione convenzionale”, atteso che nel contratto … risulta la seguente clausola: …


- osservato che le clausole convenzionali di mediazione sono pure previste dall’art. 5 sexies D.Lgs
28/2010 introdotto dalla Riforma Cartabia. La clausola di mediazione obbligatoria, validamente
sottoscritta e specificamente approvata è dunque sussumibile nella previsione dell’art. 5 sexies, il
quale non richiama la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma solamente i
commi 2, 5 e 6 del D.Lgs 28/2010.

In una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano 4 agosto 2025 n. 6386 si affronta l’ipotesi
se in presenza di una clausola contrattuale che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di
mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in
presenza di procedimento monitorio. Ne consegue che risulta inapplicabile la disposizione citata,
che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza e l’inadempimento di tale
obbligo preliminare comporta la improcedibilità dell’azione legale, anche se proposta per ottenere
un decreto ingiuntivo.
La natura della mediazione convenzionale, in quanto frutto della volontà delle parti è ben diversa
dalla mediazione obbligatoria imposta dalla legge e si impone ai sensi dell’art. 1372 c.c..
Tale recente sentenza del Tribunale di Milano si innesta in un quadro interpretativo tendente alla
massima valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle
controversie. Il Tribunale rileva, infatti, preliminarmente, come le parti abbiano convenuto
l’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale (come appunto nella
fattispecie in esame, seppure in via monitoria) con la quale si sono obbligate reciprocamente –
all’insorgere di qualsivoglia controversia che riguardi la validità, l’efficacia, l’esecuzione, la
risoluzione e l’interpretazione del contratto – a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire
in giudizio, presso un organismo di mediazione, rendendo pertanto palese l’intendimento di
ricercare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia. Con riferimento all’introdotto
ricorso in via monitoria, il Giudice meneghino ben rileva come “a norma dell’art. 5, comma 6 lett.
a) del menzionato decreto non sussiste l’obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di
opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma
nell’ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione”, in quanto il predetto “intento
di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale (…) verrebbe invece vanificato dalla
subordinazione all’emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria
esecuzione”. Con conseguente improcedibilità dell’azione monitoria per il mancato esperimento
della procedura di mediazione prevista contrattualmente.
Il Tribunale di Milano richiama espressamente il proprio consolidato orientamento (cfr. Tribunale
di Milano 7 febbraio 2022 n. 1008) – nel nostro caso ancora più pertinente in quanto il contratto è
stato firmato in data anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia - secondo cui “la
clausola contrattuale che prevede l’obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione
prima di adire l’autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando
l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile
come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non
costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art.
24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a
subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al
principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da
produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne
subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento
dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità
dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha
predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale
della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010,
rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede
l’attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta
delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione
delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all’art.
1372 c.c”.
Tra i precedenti più recenti, va ricordato il Tribunale di Ravenna 22 giugno 2023 n. 431,
menzionata nella pronuncia prima citata, secondo cui “si tratta di una clausola contrattuale di
mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell’esercizio
dell’azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex
adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
E ancora, il Tribunale di Parma 30 maggio 2024 n. 286, in cui si afferma – nell’ambito di
fattispecie del tutto analoga – come risulti evidente “il comune favore verso la modalità di soluzione
stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto (…) e la sola residuale possibilità di
adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della
vicenda”. Ed infine, il Tribunale di Ancona14 gennaio 2025 n. 33, il quale sottolinea che la
“mediazione prevista contrattualmente ha la funzione di favorire una soluzione amichevole della
lite, evitando l’accesso alla giustizia ordinaria. Questo implica che il tentativo di conciliazione
debba precedere qualsiasi azione giudiziale, incluso il procedimento monitorio. Il riferimento
normativo principale è l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 28/2010, che riconosce l’efficacia delle
clausole di mediazione e ne impone il rispetto, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale”. La
mediazione da clausola contrattuale non rappresenta quindi una mera formalità ma una condizione
effettiva e vincolante. Va quindi rispettata la volontà delle parti, vincolante ex art. 1372 c.c., anche
in via monitoria.

Per tali motivi, visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

6 maggio 2026

19/26. Tesi sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026)


Nasce il 

Progetto Tesi sulla Mediazione 

dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile

per 

contribuire alla diffusione della cultura della mediazione e della conciliazione

dare visibilità ai Professionisti di domani.

In collaborazione con il Centro Studi Diritto Avanzato.


Vuoi pubblicare sull’Osservatorio la tua tesi in materia di mediazione, conciliazione o ADR?

È possibile farlo inviandola in Redazione all’indirizzo osservatoriomediazionecivile@gmail.com.

  • Sono ammesse tutte le tesi di livello universitario o superiore (laurea, dottorato, master, etc.).

  • Sono ammesse anche tesi il lingua non italiana.

  • Sono ammesse le tesi afferenti a qualunque disciplina di studio (non solo quelle in ambito giuridico).

  • È necessario che la tesi sia libera da diritti di pubblicazione, sfruttamento, etc. di parti terze, che l’Autore possa liberamente disporne e che, dunque, la pubblicazione della stessa non leda alcun soggetto.

  • È necessario che la tesi inviata in Redazione sia in formato PDF.

  • La tesi verrà pubblicata così come ricevuta in Redazione, dunque senza alcuna modifica.

  • La tesi verrà pubblicata sul portale dell’Osservatorio, come PDF scaricabile gratuitamente.

  • Nella mail con cui si invia la tesi in Redazione è possibile indicare, oltre al proprio nominativo, anche eventuali riferimenti personali (indirizzo mail, numero telefonico, sito web, etc.) che saranno riportati sul portale dell’Osservatorio accanto alla propria tesi.

  • La pubblicazione è a titolo gratuito.

  • Il progetto, stante le finalità sopra riportate, non prevede alcuna valutazione o premiazione delle tesi da parte dell’Osservatorio.


Per inviare la propria tesi, richiedere informazioni o formulare proposte di collaborazione è possibile scrivere all’indirizzo mail osservatoriomediazionecivile@gmail.com.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 maggio 2026

18/26. MEDIA Magazine n. 5 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2026)



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 5/26  Maggio 2026


La mediazione è strumento di Pace.


GIURISPRUDENZA


Decreto ingiuntivo, termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, mancato rispetto, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026)

=> Tribunale di Grosseto, 22 gennaio 2026


Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere della mediazione demandata? (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026)

=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026



COMMENTI E APPROFONDIMENTI


L. VIOLA, Il discorso deliberativo (estratto, in tema di raggiungimento di un accordo e avvicinamento delle posizioni iniziali, da L. VIOLA, ‘Argomentazione e confutazione giuridica’, Diritto Avanzato, 2026) (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2026)



SEGNALAZIONE EDITORIALE (da Diritto Avanzato)


Luigi VIOLA, ARGOMENTAZIONE E CONFUTAZIONE GIURIDICA. Con formule matematiche ed esempi pratici, Diritto Avanzato, Milano, 2026 [link diretto al sito dell’Editore per approfondimenti ed estratti gratuiti]



REDAZIONE APERTA


Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

osservatoriomediazionecivile@gmail.com


Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

29 aprile 2026

17/26. L. VIOLA, Il discorso deliberativo (estratto, in tema di raggiungimento di un accordo e avvicinamento delle posizioni iniziali, da L. VIOLA, ‘Argomentazione e confutazione giuridica', Diritto Avanzato, 2026) (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2026)

 

Luigi VIOLA

Il discorso deliberativo

estratto da

L. VIOLA, ARGOMENTAZIONE E CONFUTAZIONE GIURIDICA. Con formule matematiche esplicative ed esempi pratici

(Diritto Avanzato, Milano, 2026)


...omissis…


La funzione principale del discorso deliberativo è raggiungere una forma di accordo, o comunque tende ad avvicinare le posizioni iniziali.

Non si limita a descrivere una situazione: propone una direzione. Non si limita a valutare ciò che è stato: orienta ciò che sarà.

Più precisamente, il discorso deliberativo:

  • valuta le conseguenze future di una decisione;

  • argomenta in termini di utile e dannoso;

  • costruisce una visione di vantaggio collettivo;

  • cerca di ottenere adesione pratica, non solo consenso emotivo.


...omissis…


A differenza del discorso giudiziario, che analizza fatti passati, il deliberativo è proiettato verso il futuro.

Questo comporta una difficoltà strutturale: il futuro non è verificabile con certezza.

Colui che parla o scrive deve quindi lavorare su:

  • probabilità;

  • previsioni;

  • scenari possibili;

  • valutazioni comparative.

Il suo compito non è dimostrare una verità assoluta, ma rendere più plausibile una scelta rispetto a un’altra: entra in gioco più l’opportunità che la verità.

I valori centrali del discorso deliberativo sono l’utile e il bene.

Secondo Aristotele, il deliberativo si fonda principalmente sulla categoria dell’utile.

Tuttavia, nella pratica, l’utile è quasi sempre intrecciato con:

  • il sicuro;

  • il conveniente;

  • il necessario.

Un buon discorso deliberativo non si limita a dire: “Conviene farlo”, ma mostra che:

  • è vantaggioso;

  • è coerente con i valori della comunità;

  • è sostenibile nel tempo.

Quanto alle strategie fondamentali, il discorso deliberativo solitamente viene esposto valorizzando alcuni elementi; i più diffusi sono:

  • proiezione delle conseguenze;

  • comparazione;

  • appello all’interesse collettivo;

  • autorità;

  • paura e speranza.

La strategia più importante consiste nel mostrare cosa accadrà se si adotta (o non si adotta) una determinata scelta (proiezione delle conseguenze).

L’oratore può:

  • costruire scenari positivi (“Se investiamo ora, tra cinque anni…”);

  • delineare rischi e pericoli (“Se non interveniamo, il problema crescerà…”)

  • usare il confronto tra alternativa A e alternativa B.

Qui è centrale la logica del causa-effetto.

Spesso non esiste una sola opzione, ma più alternative. La strategia comparativa permette di:

  • confrontare costi e benefici;

  • valutare rischi diversi;

  • mostrare quale scelta sia “meno dannosa” o “più vantaggiosa”.

Non sempre si sostiene una soluzione perfetta; talvolta si dimostra che è la migliore tra quelle possibili.

Il deliberativo è raramente individuale: parla a una comunità, valorizzando l’interesse rispetto al singolo conflitto (appello all’interesse collettivo)1.

Per questo l’oratore deve trasformare una proposta particolare in un bene comune. Ciò avviene attraverso:

  • l’uso del “noi”;

  • il richiamo a valori condivisi;

  • l’identificazione di un obiettivo comune2.

Un discorso che resta percepito come vantaggioso solo per pochi difficilmente ottiene consenso.

Nel deliberativo è fondamentale che chi parla sia percepito come:

  • competente;

  • prudente;

  • lungimirante.

L’oratore deve apparire come colui che ha valutato attentamente i rischi e le opportunità (costruzione dell’autorità: ethos). Senza credibilità, la previsione del futuro perde forza.

Il futuro è emotivamente potente. Due leve retoriche sono particolarmente efficaci:

  • la paura (evitare un danno imminente),

  • la speranza (raggiungere un beneficio desiderabile).

Un discorso deliberativo equilibrato non si basa solo su allarmismi né solo su promesse ottimistiche, ma integra entrambe le dimensioni.

Pur non essendo rigida, una struttura efficace del discorso deliberativo può includere:

  • presentazione del problema;

  • definizione delle alternative tra più soluzioni;

  • analisi delle conseguenze;

  • confutazione delle obiezioni;

  • proposta chiara e appello finale all’azione oppure all’accordo.


...omissis...


I settori giuridici dove, maggiormente, trova terreno fertile il discorso deliberativo sono quelli dove primeggia l’accordo, più che il disaccordo:

  • contratto;

  • mediazione civile e commerciale ex d.lvo 28/2010;

  • negoziazione assistita ex l. 162/2014;

  • delibere assembleari condominiali e societarie.


...omissis...


1 Cfr. FISHER - URY - PATTON, L'arte del negoziato. Per chi vuole ottenere il meglio in una trattativa ed evitare lo scontro, Milano, 2019.

2 Si può far riferimento anche ad un obiettivo complementare: con l’accordo, tu realizzi il tuo obiettivo ed io il mio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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