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Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025
La
sussistenza di un giustificato
motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione
costituisce elemento che esonera
dall'applicazione della sanzione
prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata
da chi la invoca
(I).
(I)
Si veda l’art. 12, d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo
correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 6/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale
di Napoli
17.9.2025
sentenza
Omissis
In
punto di rito, la domanda attorea è procedibile, per essere stato
esperito, sia pure senza esito, il tentativo obbligatorio di
mediazione, come comprovato dalla produzione della istanza apposita
proposta in tal senso dalla --- e dal verbale redatto dall'organismo
di conciliazione il 13/1/2023.
Nel
merito, la domanda di risoluzione e quella di pagamento sono fondate.
Invero
il contratto di locazione per cui è causa conteneva la previsione
dell'ammontare del canone, e sul punto va considerato l'insegnamento
ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con
la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione ( trattasi di Cass. civ. sez. un., 30/10/2001, n. 13533,
seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass.
11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), secondo cui
nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il
creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto
rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il
consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare
l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto,
potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della
controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare
l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti
dal creditore;
Solo
nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito dimostri
di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del
medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia
da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare
l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni
necessarie per la dedotta diversa imputazione (v. Cass. civ. sez. VI,
30/1/2020, n. 2276 ).
Nel
caso di specie, per l'appunto, il convenuto ha contestato la
circostanza dell'inadempimento allegato dall'attrice producendo una
prova scritta non idonea, atteso che da un lato ha allegato le
ricevute di pagamento relative ad una parte molto ridotta delle
mensilità del canone ed un resoconto più completo, che riguarda la
maggior parte della morosità, ma che è privo di sottoscrizione
della intimante e dunque non costituisce una quietanza, e dall'altro
che al punto 5 del contratto di locazione era previsto che il
pagamento avvenisse tramite bonifici bancari, e non in contanti.
Inoltre per le locazioni abitative l'art. 5 L. n. 392/1978 prevede
che il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni canone (mensile
o trimestrale o altro, in base ai patti), decorsi 20 giorni dalla
scadenza stabilita nel contratto, costituisce motivo di risoluzione
ai sensi dell'art. 1455 c.c., e predetermina in tal modo in via
legale la non scarsa importanza dell'inadempimento, precludendo al
Giudice di indagare sotto altri profili e con altri parametri la
gravità dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione di
pagamento del corrispettivo della locazione alle scadenze, ferma
restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, la
necessità del concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento,
costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave
del debitore (cfr. Tribunale Torino sez. VIII, 5/2/2019, n. 474).
Di
qui l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza
emissione della pronuncia accessoria di rilascio ex art. 1590 c.c.,
atteso che, per quanto dichiarato dal difensore di parte attrice
all'udienza del 17/9/2025, la restituzione degli immobili è già
stata eseguita in virtù dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Parimenti
va accolta la domanda di pagamento, sia pure nei limiti della somma
dovuta a titolo di canoni e cristallizzata nella memoria integrativa
nella misura di euro 14.400.
A
tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284
comma 4 c.c. a far data dal 3/11/2023, giorno del deposito della
memoria integrativa, che ha precisato in via definitiva il credito
per canoni spettante a parte attrice, sino al saldo effettivo (cfr.
Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984). Invero tale
ultima norma ha inteso estendere l'applicazione della disciplina
speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi
alle transazioni commerciali (D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni
obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma
di denaro) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui
sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che
le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo
del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è
stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile,
i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come
una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto
che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca
un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione
del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa
dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti
dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la
condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con
l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello
ordinario.
Infatti,
dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti
non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si
troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi
(moratori) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato
D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di
otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero
dell'Economia dà notizia semestralmente.
L'incipit
della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c.,
aggiunto dal D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito,
con modificazioni, dalla L. 10/11/2014, n. 162 ("Se le parti non
ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta
domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali"), ha poi la funzione di
delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola
ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle
che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti
ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della
proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle
obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate
nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè
nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le
parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze
dell'inadempimento.
Le
spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono
la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da
dispositivo, in considerazione del valore della controversia
individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 ,
come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6
di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e
quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la
somma di euro 14.400 in concreto attribuita alla parte vincitrice (v.
sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez.
III, 27/2/2014, n. 4696), dovendo il Giudice considerare il contenuto
effettivo della sua decisione (cd. criterio del decisum), e non il
"petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo
periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. Quest'ultima norma,
infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o
liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a
carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita
alla parte vincitrice.
Anche
le spese della procedura di mediazione esperita in corso di causa di
cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della
soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma
pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25
bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022,
sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore
della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è
svolta (fase di attivazione), non essendo riuscito il tentativo di
conciliazione.
La
liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12
comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione
per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata
al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in
ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì
che tali livelli siano adeguati per definizione (nel senso che il
Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del
compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022,
n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez.
III, 7/1/2021, n. 89). omissis
Infine
va rilevato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di
mediazione, come risulta dal verbale redatto il 13/1/2023
dall'organismo di conciliazione, e che, a causa di tale mancata
partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub
procedimento, il Giudice può desumere argomenti di prova nel
giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto
dall'art. 8 comma 4 bis (ora dall'art. 12 bis comma 2) D.Lgs.
4/3/2010 n. 28, il che significa che la mancata comparizione della
parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce
elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte
chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della
parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla
valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Sempre
in base a tale norma, il Giudice condanna la parte costituita che,
nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la
mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di
procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento
di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio (al doppio del contributo
unificato per i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla
riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs.
4/3/2010 n. 28). La sussistenza di un giustificato motivo per la
mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce
elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla
legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (v. sul
punto Tribunale Roma, 5/7/2012). Nel caso di specie parte convenuta
non ha allegato alcuna giustificazione, per cui va condannata al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al
contributo unificato dovuto per il giudizio.
L'irrogazione
della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo
e non può, fra l'altro, ritenersi necessariamente subordinata
neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata
persino a carico della parte vincitrice (v. Tribunale Modena,
23/11/2012, n. 1789). Beninteso, trattandosi non del contributo in
concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a
quello previsto per legge, ma di quello dovuto, non è possibile in
questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del
dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di
Cancelleria.
PQM
Il
Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la
domanda attorea di risoluzione e per l'effetto dichiara lo
scioglimento del contratto di locazione per inadempimento del
conduttore; b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per
l'effetto condanna --- oltre interessi come precisati in motivazione;
visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna --- spese di giudizio nonché
di quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.200 ,
di cui euro 5.100 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre IVA e
CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura
del 15% sui compensi; visto l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n.
28 condanna --- al versamento in favore dell'Erario di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente
giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al
procedimento obbligatorio di mediazione.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.