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Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608
In
definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente
principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata
dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la
condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata
all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio
formale dello stesso.
Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro
dinanzi al mediatore, almeno
la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento
compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di
adeguati poteri sostanziali,
potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare
legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza
che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso
sostanziale o negoziale.
Ne consegue che la
mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti
regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità
della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque
svolto con la comparizione dell’altra parte;
tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori,
ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né
personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta
l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità
non può dirsi avverata (I) (II).
(I)
Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo
correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
(II)
Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai
fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi
si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di
legittimità in questione, già a G. SPINA, La
nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal
c.d. Decreto del fare,
in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione
obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta?
La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della
mediazione,
in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 22/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote
di cassazione
sezione
III
ordinanza
n. 9608
15
aprile 2026
Omissis
Fatti
di causa
1.
L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del
Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere
la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo,
atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal
1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro
54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in
locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per
opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità
degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la
mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R.
quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato
la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale
l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la
propria mancata adesione.
Il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente
interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava
risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla
sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non
giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione
maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti,
nonché alle spese di lite.
Avverso
tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale,
l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza
di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.
Si
costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte
d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello
e condannava il X alle spese di lite.
2.
Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione,
articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con
controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore
Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Il
Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è
riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni
sessanta dalla decisione.
Ragioni
della decisione
1.Nella
sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato
integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto
alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la
sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione
già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il
giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una
pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le
contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici
errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla
prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un
atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre
querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il
mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il
motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel
giudizio di primo grado.
2.
X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo
motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di
diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte
territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al
procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della
domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della
sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; -
con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione
di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma
cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto
sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare
l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli
importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di
commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene
che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta,
dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il
reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e
falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art.
115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte
territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione
alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di
ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe
ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di
accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un
familiare.
La
corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha
violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la
consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a)
Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con
riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto
decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di
norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R.
30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>,
nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile
l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura
transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la
questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale
eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di
ordine pubblico.
3.
Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il
procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, è
disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.
Tale
disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite
dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di
programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo
prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi
per procedere utilmente in mediazione.
Al
riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo
chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria
la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma
la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale,
anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura
sostanziale.
Sulla
scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre
decisioni di questa Corte.
In
particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n.
28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per
rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e
come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa
stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare
testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è
soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata)
al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve
intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a
procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha
confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è
soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata
dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante
sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri
sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla
singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei
diritti.
In
sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da
altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024;
12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della
partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità
della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la
partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si
realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale
della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati
poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non
autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di
un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei
necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del
d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale
disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura
non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla
singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali
effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione,
la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante
sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore,
privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia
soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede,
tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono
necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate,
entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al
procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità
non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né
alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto
giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del
procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede
sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi
sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è
semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte
(generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto
l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di
bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non
presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il
convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte
chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un
effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni
previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e
12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le
parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e
sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto
dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con
la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione
non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi
nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha
attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene
improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga
instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo
incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non
compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante
sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non
comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle
sanzioni di legge.
Applicando
tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di
mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e
si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la
controparte ha scelto di non prendervi parte.
Ne
consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata
e che correttamente i giudici di merito hanno escluso
l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte
trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale
qui esplicitare.
In
primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro
davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o
tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a
riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di
verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto:
questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra
le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non
è strutturalmente in grado di assicurare.
In
secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo
incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una
informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di
essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima
dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art.
4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena
consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.
In
terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la
lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs.
n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il
procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati"
— implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e
il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo
avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la
condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé
i distinti ruoli di parte e di suo assistente.
In
definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente
principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o
demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la
condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata
all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio
formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta
quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte
ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia
personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati
poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche
manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere
oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in
senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata
partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti
regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità
della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque
svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva
esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art.
8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna
delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite
un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del
procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi
avverata >.
4.
Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.
4.1.
Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere
di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente
denuncia la violazione della normativa regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che
i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati
in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al
reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica
all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La
corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto
documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e
intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente
locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a
consentire la verifica dell’assunto difensivo.
Tale
valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle
contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento
di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non
sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art.
2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella
sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze
istruttorie.
4.2.
Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso
di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è
infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito
efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata
del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700
c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso,
dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività
compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A
fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della
sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è
sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria
la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è
attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza
incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto,
non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a
rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal
giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
4.3.
Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio
n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.
La
corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa
alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della
procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002,
rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di
primo grado. Tale qualificazione è corretta.
La
facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle
morosità si configura come diritto potestativo rimesso
all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva
manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio
dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità
rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in
appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c.
da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della
censura in questa sede.
4.4.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando
infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente
conferma della sentenza impugnata.
5.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla
rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la
declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il
pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in
dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La
Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00
per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di
legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato
art. 13, se dovuto.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.