DIRITTO D'AUTORE


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28 aprile 2016

33/16. Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere d'iniziare la mediazione grava sull'opposto, pena la revoca del titolo monitorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2016)

=> Tribunale di Firenze, 17 gennaio 2016

Nel procedimento d'ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l'opponente ("convenuto sostanziale") ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze ex artt. 648, 649 cod. proc. civ., l'onere d'iniziare la mediazione grava sull'opposto ("attore sostanziale"), a pena d'improcedibilità della (sua) domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Va quindi affermato che  l'opposto, ossia l'attore sostanziale", che è poi il (solo) titolare dell'interesse ad agire, ha l'onere di avviare la mediazione, pena, in caso d'inerzia, la declaratoria d'improcedibilità della domanda che, per la particolarità del procedimento d'ingiunzione, comporta la revoca del titolo monitorio. Non è quindi condivisibile quanto affermato da Cass.n. 24629/2015, secondo cui nel procedimento per decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di introdurre il percorso obbligatorio della mediazione (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2016

Tribunale di Firenze
Sezione III
17 gennaio 2016
ordinanza

Omissis

Va affrontata adesso la questione processuale che dipende dalla richiesta degli opponenti (v. il verbale d'udienza del 14.01.2015) di disporre il procedimento di mediazione ex art. 5 D.L.vo n. 28/2010 (e successive modificazioni), poiché, incontestabilmente, la controversia riguarda la materia dei contratti bancari, per la quale, in base all'art. 5 comma 1 bis D.L.vo citato, il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Non è in discussione che debba essere esperito il procedimento di mediazione, mentre è dubbio su quale delle parti incomba l'onere di avviarlo.
Tale incertezza deriva dalla natura della causa, un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, com'è noto, si ha l'inversione dei ruoli formali delle parti, rispetto alle reciproche posizioni sostanziali, in quanto l'opponente è al contempo "convenuto sostanziale" ed "attore formale", viceversa l'opposto è "attore sostanziale" e "convenuto formale".
Il nodo interpretativo da sciogliere riguarda chi, tra opponente ed opposto, abbia l'onere di iniziare il procedimento di mediazione.
Precedenti sentenze di questo Tribunale hanno risolto il dilemma processuale ritenendo che onerato sia l'opposto, in qualità di "attore sostanziale", in stretta coerenza col principio della domanda (v., ex coeteris, Tribunale Firenze, sent. n. 473/2015).
In sintesi, estrapolando il fulcro del ragionamento che perviene ad un simile risultato esegetico, nella sentenza appena citata si afferma che: "L'esatta identificazione della figura dell'actor nel procedimento d'ingiunzione, effettuata sulla base di univoci elementi testuali, induce a ritenere che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione gravi sul creditore (opposto) che, come è sempre stato correttamente sostenuto, è l'attore sostanziale, ossia colui che fa valere il proprio diritto di credito in giudizio, non già sul debitore (opponente) (v., ex multis, Cass., sez. I, sent. n. 85639/2011 che ha stabilito che: "È opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale.").".
È questa un'opzione interpretativa accolta da alcuni Tribunali e, d'altra parte, negata dal contrario orientamento di altra nutrita giurisprudenza di merito che, nell'ultimo triennio, muovendosi lungo un interessante e minuzioso, seppure non condivisibile, percorso argomentativo, attribuisce all'opponente l'onere di esperire il procedimento di mediazione (v., ex multis, Tribunale di Firenze, sent. n. 3325/2014).
Sull'argomento è recentemente intervenuta la SC che, in buona sostanza, ha statuito che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, grava sull'opponente l'onere di introdurre il percorso obbligatorio della mediazione (v. Cass., sezione III, sent. n. 24629/2015).
Questi, in termini schematici (riprodotti pressoché testualmente), gli argomenti essenziali della decisione:
- l'art. 5 citato, di non facile lettura, va interpretato secondo la sua ratio deflativa, ossia alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; la norma, introducendo il meccanismo di Alternative Dispute Resolution (ADR), mira a rendere il processo l'extrema ratio; conseguentemente l'onere di esperire il tentativo di mediazione: "deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo";
- nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione si verifica un'inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale è l'opposto nel giudizio di opposizione;
- questa difficoltà non deve però condurre ad un "errato automatismo" logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale la parte gravata dell'onere di esperire il procedimento di mediazione;
- utilizzando il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione si perviene ad una soluzione opposta; difatti col decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflativa, coerente con la logica della ragionevole durata del processo, mentre l'opponente ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, quale: "soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore"; egli deve pertanto attivare la mediazione: "perché intende precludere la via breve per percorrere la via lunga";
- sarebbe contraria ad una logica di efficienza un'interpretazione che accollasse al creditore l'onere di: "effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo";
- è dunque l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 cod. proc. civ.;
- "quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.".
La decisione del Supremo Collegio non è condivisibile e produce un ampio spettro di considerazioni in chiave critica.
Per esigenza di sintesi, preme qui almeno sottolineare, sul piano generale, che il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflativa, ma persegue l'interesse a munirsi, quanto prima, di un titolo esecutivo; specularmente, il debitore, facendo opposizione, non intende precludere la via breve per percorrere la via lunga; egli, semmai, esercita, nei tempi e nelle forme propri del procedimento d'ingiunzione, il diritto inviolabile alla difesa in giudizio, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).
Venendo al thema cruciale della questione, nel rispetto del più elementare canone dell'ermeneutica, non si può trascurare l'esegesi testuale del dato normativo, sorprendentemente pretermessa dal dictum della Cassazione.
In base al combinato disposto dei commi 4, lett. a), 1 bis dell'art. 5 citato, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, riguardanti controversie in materie (come i contratti bancari) per le quali il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione deve (necessariamente) essere introdotto dopo che il giudice ha emesso le ordinanze ex artt. 648, 649 cod. proc. civ. sulla provvisoria esecutività del titolo monitorio (che, si noti bene, possono riconoscere, ma anche negare esecutività al decreto ingiuntivo). In altre parole, la nuova condizione di procedibilità (l'esperimento del procedimento di mediazione) non determina una sospensione della consueta scansione del procedimento d'ingiunzione, nel senso che, anche attualmente, dopo la novella che ha introdotto il congegno di ADR, il debitore ingiunto, per evitare che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, è tenuto, ai sensi dell'art. 641 comma 1 cod. proc. civ., a fare opposizione.
Lo scenario processuale costruito dalla Cassazione - che, in sostanza, contempla l'avvio del procedimento di mediazione, da parte del debitore ingiunto, prima che egli proponga opposizione, nonché una conseguente declaratoria di procedibilità dell'opposizione - appare del tutto avulso dalle disposizioni processuali in tema di mediazione.
Difatti, se l'ingiunto, anziché proporre tempestivamente opposizione, avviasse la mediazione, non si avrebbe alcuna preventiva declaratoria di procedibilità della domanda, come invece prospettato dalla Cassazione, ma l'unico effetto processuale di rilievo (per così dire: decisivo) sul procedimento d'ingiunzione, instaurato dal ricorrente con il deposito della ricorso monitorio, consisterebbe nel definitivo consolidamento del decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge.
Nessun elemento testuale consente di affermare che la domanda di mediazione proposta dall'ingiunto, nelle more dell'opposizione, precluda il maturare del termine dell'art. 641 comma 1 cod. proc. civ..
L'effetto impeditivo della "decadenza" della domanda di mediazione, previsto dal comma 6 dell'art. 5 citato, si realizza solo se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda. È fuori discussione, dunque, che l'ingiunto debba fare opposizione e che, solo successivamente, dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (le ordinanze ex artt. 648, 649 cod. proc. civ.), si ponga il problema di stabilire quale sia la parte tenuta ad avviare il procedimento di mediazione.
Compiuta quest'imprescindibile deviazione di rotta nell'esegesi del meccanismo processuale, allora pare agevole superare il punctum dolens dell'individuazione dell'onerato facendo leva sulle (in parte qua) inoppugnabili enunciazioni della sentenza di legittimità.
Essa, in buona sostanza, finisce col riconoscere e stabilire che, quando l'opposizione è in corso (non già, per le precedenti ragioni: "quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile" perché, ancora una volta, non si ha alcuna declaratoria di procedibilità dell'opposizione), "riprendono" "le normali posizioni" delle parti: opponente - "convenuto sostanziale "; opposto - "attore sostanziale". Il che, sia detto per inciso, dovrebbe incontrovertibilmente stare a significare che anche la SC ammette che, in caso di mediazione demandata iussu iudicis, l'onere d'esperire il relativo procedimento gravi sull'opposto.
Chiusa questa rilevantissima digressione e tornando al tema principale, comunque, nel rispetto del principio della domanda, l'opposto, ossia l'attore sostanziale", che è poi il (solo) titolare dell'interesse ad agire, ha l'onere di avviare la mediazione, pena, in caso d'inerzia, la declaratoria d'improcedibilità della domanda che, per la particolarità del procedimento d'ingiunzione, comporta la revoca del titolo monitorio.
In conclusione, traendo le fila del ragionamento, si può continuare ad affermare che, nel procedimento d'ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l'opponente ("convenuto sostanziale") ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze ex artt. 648, 649 cod. proc. civ., l'onere d'iniziare la mediazione grava sull'opposto ("attore sostanziale"), a pena d'improcedibilità della (sua) domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

PQM

Rigetta l'istanza degli opponenti ex art. 649 cod. proc. civ.; visto l'art. 5 comma 4 lett. a) D.L.vo n. 28/2010 (e successive modificazioni), dispone che l'opposta avvii, nel rispetto delle forme di legge, il procedimento di mediazione nel termine di 15 giorni; fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell'effettivo procedimento di mediazione è sanzionato a pena d'improcedibilità della domanda; che l'art. 5 comma 1 bis, per il suo tenore letterale e nel rispetto della finalità deflattiva che connota l'istituto della mediazione, impone la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di due diversi soggetti, ossia la "parte sostanziale" e l'avvocato che l'assiste; invita gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato); le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l'esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
La nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all'eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; in relazione a quanto stabilito dall'art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti - con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto - dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto; rinvia la causa all'udienza dell'omissis, per la prosecuzione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 aprile 2016

32/16. Contumacia: sì alla mediazione demandata e alla proposta di conciliazione del mediatore anche se il contumace non compare in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2016)

=> Tribunale di Roma, 7 dicembre 2015

La condizione di contumace della parte non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione demandata. Infatti non si può escludere a priori che chi sia rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla mediazione. Peraltro, in caso contrario, non si tratterà nella specie di attività e di oneri inutili e di tempo sprecato, posto che in luogo dell'attività istruttoria orale che la parte costituita ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all'art.8 d.lgs. 28/2010 (cfr. il richiamo all’art. 116 c.p.c., in via integrativa delle attuali risultanze probatorie escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria). Inoltre, anche laddove la parte non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso potendo il mediatore, se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art.11 d.lgs. 28/2010, che provvederà a comunicare alla parte anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in causa (I) (II).

La soluzione conciliativa va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potendo che essere così vantaggiosa per tutte le parti.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
7 dicembre 2015
ordinanza

Omissis

La condizione di contumace del convenuto dott. omissis dottore commercialista, non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione demandata, specialmente una volta che a mezzo del deposito della relazione peritale siano stati apposti punti fermi alla controversia.
Ed infatti non si può escludere a priori che il convenuto, rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla mediazione.
In caso contrario, non si tratterà comunque di attività e di oneri inutili e di tempo sprecato, posto che in luogo dell'attività istruttoria orale che l'attore ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all'art. 8 d.lg. 28/2010.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Specialmente se l'organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dal presente provvedimento e precisamente l'art. 116 cpc in via integrativa delle attuali risultanze probatorie escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria.
All'attore si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal omissis per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20 d.lg. n. 28/2010), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
Anche laddove il dottore commercialista omissis non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso. Il mediatore infatti potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 d.lg. n. 28/2010, che provvederà a comunicare al convenuto anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in questa causa.
In questo scenario, prima della formulazione della proposta il mediatore dovrà discutere e ragionare con la parte attrice circa la possibilità di riformulazione delle pretese di omissis (l'attore), in relazione ai risultati della consulenza disposta dal giudice. Esplorando la possibilità che un accordo possa essere raggiunto anche su basi diverse da quelle esistenti all'atto della introduzione del giudizio.
Il tutto anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.

PQM

A scioglimento della riserva che precede, dispone che l'attore proceda alla mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma secondo del d.lg. 28/2010, della controversia; informa che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 2° e che ai sensi dell'art. 8 d.lg. 28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; va fissato il termine di gg. 15, decorrente dal omissis, per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 d.lg. 28/2010; rinvia all'udienza del omissis per quanto di ragione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 aprile 2016

31/16. Riservatezza delle dichiarazioni: ecco cosa si può dire al giudice. Mediazione demandata: rinnovazione; no alla procura speciale per le parti fisiche (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2016)

=> Tribunale di Roma, 14 dicembre 2015

I principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione. Pertanto, non viola il precetto della riservatezza, l’avvocato che si limiti ad una didascalica trascrizione, a verbale di udienza, degli eventi storici che il giudice può anche altrimenti leggere consultando i verbali redatti dal mediatore nel corso degli incontri svoltisi; eventi che concernono la presenza o assenza delle parti. Ciò anche se in tale trascrizione si leggono anche fatti che possono essere considerati dichiarazioni, qualora tali dichiarazioni riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione. Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice, la norma di cui all'art.8 comma 4-bis, la presenza o assenza delle parti del d.lg. 28/2010 nonché, in via generale, dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Conclusivamente, il mediatore deve e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione (I) (II).

Qualora alla procedura di mediazione disposta dal giudice (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010) una delle parti non abbia partecipato in assenza di valide e comprovate giustificazioni, sussistendo concrete possibilità conciliative frustrate da detta irrituale partecipazione, attese le conseguenze che possono derivare a carico delle parti dalla mancata o irrituale partecipazione alla mediazione, può concedersi alle stesse la possibilità di rinnovare la mediazione in modo rituale (I).

In caso di mediazione disposta dal giudice (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010), all'udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c. (I) (II).

In caso di mediazione demandata (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010) è esclusa la possibilità di procura speciale per le parti fisiche mentre, quanto ai soggetti diversi, la procura speciale deve attestare i poteri del rappresentante di transigere e di conciliare (I).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
14 dicembre 2015
ordinanza

Omissis

Alla procedura di mediazione, disposta con ordinanza del 7.5.2015 del giudice, sempre presente l'attore di persona ed il suo difensore nei vari incontri tenutisi, non hanno partecipato ritualmente l'Istituto omissis (convenuto) con il solo difensore; Y (convenuto) con il solo difensore; in assenza di valide e comprovate giustificazioni. Quanto alla Assicurazione omissis., terza chiamata in causa, presente il solo difensore, va disposta la produzione della procura speciale di cui era munito, come è stato riferito, il difensore, al fine di verificare se in essa era contenuto il potere di conciliare e transigere, ché in caso negativo si tratterebbe anche per tale soggetto di partecipazione irrituale.
Da quanto emerge dal preciso e puntuale resoconto effettuato dal difensore dell'attore a verbale di udienza delle presenze (e assenze) nel procedimento di mediazione, nonché da quanto dichiarato ivi dai difensori delle altre parti, sussistono concrete possibilità conciliative, che sono state frustrate nel procedimento di mediazione dalla irrituale partecipazione dei convenuti.
Attese le conseguenze che possono derivare a carico delle parti dalla mancata o irrituale partecipazione alla mediazione, si concede alle stesse la possibilità di rinnovare la mediazione in modo rituale.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg. 15, decorrente come in dispositivo per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 n. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 d.lg. n.28/2010), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
Il mediatore potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 d.lg. n. 28/2010 e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
All'udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.
È stato contestato da una delle controparti dell'attore, la liceità della verbalizzazione effettuata dal difensore di X (attore) all'udienza del 10.12.2015, degli accadimenti avvenuti in sede di mediazione da ritenersi riservati, con riserva di segnalazione all'organo di disciplina forense.
La lagnanza è infondata e priva di fondamento.
Va ricordato che il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza.
L'avvocato dell'attore non ha violato tale precetto (che ha, come testé chiarito, profonda e sostanziale ragion logica), limitandosi ad una didascalica (e utile per chi legge) trascrizione, a verbale di udienza, degli eventi storici che il giudice può anche altrimenti leggere (e che in effetti riscontra) consultando i verbali redatti dal mediatore nel corso degli incontri svoltisi; eventi che concernono la presenza o assenza delle parti. Il che sta a significare che al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter fra di loro dialogare, esporre i propri punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant'altro, non si devono verbalizzare da parte del mediatore né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che men che meno possono essere oggetto di testimonianza et similia.
E' ben vero però che in tale trascrizione si leggono anche fatti che possono essere considerati, strictu o latu sensu, dichiarazioni.
E così il difensore dell'attore trascriveva a verbale di udienza che l'avvocato del dott. Y. riferiva l'assenza della parte per motivi di lavoro, che era presente l'avvocato dell'Istituto omissis che depositava un certificato medico del legale rappresentante e, in un successivo incontro, lo stesso difensore a mezzo Pec ha comunicato che la sua assistita non è favorevole ad avanzare una proposta conciliativa nei termini ipotizzati dall'istante.
Si tratta, tuttavia, di trascrizioni non solo lecite ma utili e necessarie.
Infatti i principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione.
Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all'esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell'utilizzo.
Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice, la norma di cui all'art. 8 co. 4 bis, la presenza o assenza delle parti del d.lg. 28/2010 nonché, in via generale, dell'art. 96 III° cpc
Sarebbe infatti insolubile aporia ammettere da una parte che il giudice debba sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro impedirgli di conoscere gli elementi fattuali e storici che tale ritualità o meno concretizzino.
Conclusivamente, il mediatore deve e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.
E de hoc satis.
Diritto

PQM

A scioglimento della riserva che precede, dispone che le parti rinnovino la mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma secondo del d.lg. n. 28/2010, della controversia; partecipando in modo rituale, come ut supra indicato, alla stessa; esclusa la possibilità di procura speciale per le parti fisiche, dovrà essere prodotta, quanto ai soggetti diversi, la procura speciale attestante i poteri del rappresentante di transigere e di conciliare; invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art. 4, co. 3° d.lg. n. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; informa le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 2° e che ai sensi dell'art. 8 d.lg. n. 28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché la possibile applicazione dell'art. 96 III° co. cpc; fissa il termine di gg. 15, decorrente dal omissis, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del d.lg. n. 28/2010; rinvia all'udienza del omissis per quanto di ragione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 aprile 2016

30/16. Avvocato-mediatore, incompetenza, imparzialità e terzietà: l’art. art. 14-bis va espunto dal d.m. n. 180/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2016)

=> TAR Lazio, 1 aprile 2016, sentenza n. 3989

Va affermata l’espunzione dell’intero art. 14 bis dal testo del d.m.n. 180/2010, con anche l’annullamento della circolare ministeriale 14 luglio 2015 (avente ad oggetto “incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato”) per illegittimità derivata (I)(II).

Difatti:

I. (violazione dell’art. 3 c.1 e 2 e dell’art. 16 c.2 e 5, D.lgs.28/2010. Eccesso di potere per carenza di potere): incompetenza l’imparzialità e terzietà del mediatore sono ritenute necessarie ma legate alla dichiarazione del singolo secondo l’imposizione del regolamento dell’organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla normativa primaria in tal senso. In tale contesto stride, quindi, la disposizione di cui all’art. 14bis, d.m. n. 180/2010, come introdotto dall’art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n.139, che si occupa direttamente dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo mediatore; disposizione da censurare in quanto la normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare ministeriale alcun margine per intervenire sui temi dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del singolo mediatore, al fine poi di estenderli anche a soci, associati e professionisti esercenti attività professionale nei medesimi locali. Al riguardo, sotto il profilo formale, basti richiamare l’art. 17, comma 3, l. n. 400/1988 in tema di decretazione ministeriale e, sotto il profilo sostanziale, non può farsi a meno di ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di pronuncia del necessario parere sul testo del d.m. impugnato, aveva chiaramente espresso la riserva in ordine alla collocazione dei commi 1 e 3 dell’art. 14 bis del testo al suo esame, “…trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa”;

II. (violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art. 16 c. 4-bis D.lgs. 28/2010 e dell’art. 1 c.1 e 2 L. 31.12.2012, n. 247”): se il legislatore, con norma primaria (art. 16, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010), ha ritenuto di individuare la sola figura dell’avvocato quale mediatore “di diritto”, ne consegue che, vista l’inscindibilità tra le due qualifiche, doveva considerarsi la vigenza e immediata applicabilità dell’altra normativa primaria che già si occupava di regolare le funzioni di mediatore, sia pure attraverso il richiamo “mobile” al contenuto del codice deontologico. Con l’introduzione dell’esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all’art. 14 bis si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli “avvocati-mediatori” che non aveva ragione di essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come d’altronde subito osservato dal Consiglio di Stato.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2016

TAR Lazio
Sezione I
sentenza n. 3989
1 aprile 2016

Omissis

Fatto

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i soggetti in
epigrafe, avvocati mediatori ovvero associazioni forensi operanti nel campo della
mediazione, chiedevano l’annullamento, previe misure cautelari, nell’ordine
indicato in epigrafe, dell’art. 6 del d.m. Giustizia (di concerto con Sviluppo
Economico) n. 139 del 4 agosto 2014, laddove introduceva l’art. 14 bis al
previgente d.m. n. 180/2010.
In particolare i ricorrenti, riportando in sintesi i punti salienti della normativa sulla
mediazione, di cui all’art. 60 l. n. 69/2009 e al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
lamentavano, in sintesi, quanto segue.
“I. Violazione dell’art. 3 c.1 e 2 e dell’art. 16 c.2 e 5, D.lgs. 28/2010. Eccesso di potere per
carenza di potere. Incompetenza.”
I ricorrenti evidenziavano che la normativa primaria di cui all’art. 16, commi 2 e 5,
d.lgs. n. 28/2010 delimitava in maniera chiara e specifica gli “spazi di manovra”
lasciati alla decretazione ministeriale, di natura regolamentare e, quindi, di rango
secondario e subordinato. In tali spazi non vi era alcuna traccia del tema
dell’incompatibilità e/o del conflitto di interessi del soggetto che assiste la parte nel
procedimento di mediazione ovvero dell’imparzialità del mediatore stesso. Ciò era
confermato, d’altronde, dall’intestazione stessa del Regolamento in questione che
faceva riferimento specifico alla delega di cui all’art. 16 cit. esclusivamente in
ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione
nonché all’approvazione delle indennità spettanti agli organismi medesimi.
Prima della modifica regolamentare come impugnata in questa sede, infatti, il
decreto ministeriale si limitava, in materia di imparzialità e di indipendenza del
mediatore, a stabilire che il procedimento di mediazione non poteva avere inizio
prima della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore
e a individuare gli organi competenti a vigilare sulla imparzialità stessa
(rispettivamente: artt. 7, comma 5, lett. a) e art. 4, comma 2, lett. e).
Invece, con la impugnata disposizione, il Governo aveva dato luogo a
“straripamento di potere”, dato che lo stesso “decreto delegato” n. 28/2010 aveva
provveduto ad attenersi alle indicazioni della “legge delega” in ordine alle garanzie
di imparzialità del procedimento di mediazione e aveva dato luogo, sul punto, ad
una riserva di regolamento in favore dei singoli Organismi di mediazione, con un
meccanismo perfettamente in linea con il sistema di risoluzione alternativo delle
controversie, principalmente basato sulla centralità delle parti e sulla volontarietà
delle scelte che le stesse possono effettuare all’interno del procedimento in
questione.
“II. Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art. 16 c. 4-bis D.lgs. 28/2010 e
dell’art. 1 c.1 e 2 L. 31.12.2012, n. 247”.
I ricorrenti ricordavano anche che era stata istituita con specifica disposizione di
legge la figura dell’”avvocato mediatore”. Ne derivava che la disciplina riguardante
tale specifica figura non poteva essere modificata o integrata attraverso un decreto
ministeriale e ciò sia perché era necessaria allo scopo una fonte di pari rango
primario sia perché la disciplina della professione forense è riservata alla l. n.
247/2012, di cui era riportato il comma 2 dell’articolo 1.
III. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost., lesione dei principi di parità di trattamento, di libertà
dell’iniziativa economica e di concorrenza. Violazione dell’art. 4 della Direttiva 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Eccesso di potere per
irragionevolezza e disparità di trattamento”.
Nella parte in cui affermava che il mediatore non poteva essere parte ovvero
rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi
all’organismo presso cui era iscritto o relativamente al quale era socio o rivestiva
una carica a qualsiasi titolo, estendendo il divieto ai professionisti soci, associati
ovvero che esercitassero la professione negli stessi locali, il regolamento impugnato
violava apertamente i principi costituzionali dell’autonomia dell’iniziativa
economica e della parità di trattamento, arrecando alla categoria degli avvocati un
pregiudizio di gran lunga maggiore rispetto agli altri professionisti esercitanti anche
la mediazione.
Infatti, in seguito alle novità introdotte in tema di mediazione dal d.l. n. 69/2013,
conv. in l. n. 98/2013, in specifiche materie l’attivazione del procedimento di
mediazione costituiva condizione di procedibilità dell’eventuale successiva azione
giudiziale e le parti dovevano essere obbligatoriamente assistite da un avvocato. I
ricorrenti però ricordavano che anche negli altri casi ove la mediazione rivestiva
carattere facoltativo l’assistenza dell’avvocato era resa pressoché indispensabile, in
ragione della previsione normativa di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 che
attribuisce efficacia di titolo esecutivo esclusivamente all’accordo sottoscritto dalle
parti assistite da un avvocato e conferisce a quest’ultimo il potere di attestare e
certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Era evidente dunque che in alcuni casi le parti siano costrette a rivolgersi a un
avvocato, piuttosto che ad altri professionisti, per la tutela dei propri diritti, anche
ai sensi dell’art. 2, comma 6, l.n. 247/12.
Inoltre, il pregiudizio si estendeva anche agli Organismi di mediazione i quali, a
causa dell’irragionevole regime di incompatibilità come introdotto, vedono e
vedranno ridurre in misura esponenziale il numero dei mediatori iscritti,
escludendosi principalmente gli avvocati in virtù di tale introduzione e ciò
soprattutto riguardo gli Organismi di mediazione di natura forense.
“IV. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Eccesso di potere per
irragionevolezza manifesta e illogicità”.
L’introduzione di cui al decreto ministeriale impugnato, secondo i ricorrenti,
violava anche il diritto di difesa come costituzionalmente garantito in quanto
impediva al soggetto che voleva tutelare un proprio diritto di rivolgersi al proprio
professionista di fiducia per il solo fatto che questo faccia parte dell’organismo di
mediazione deputato a mediare tra le parti o addirittura che sia semplicemente
socio o associato o “coinquilino” di un professionista iscritto allo specifico
organismo di mediazione.
Se l’assistenza stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, l. n. 247/12 cit., era di
competenza esclusiva degli avvocati ove connessa all’attività giurisdizionale, non si
comprendeva, al riguardo, perché nell’ipotesi di assistenza nella mediazione la
scelta del professionista non poteva più essere liberamente lasciata alla parte ma
doveva risentire delle incompatibilità introdotte, vanificando in tal modo anche le
particolari competenze nel settore della risoluzione stragiudiziale delle controversie
che ciascun avvocato-mediatore poteva vantare nel corso del tempo e obbligando,
addirittura, a cambiare in corso di causa il proprio avvocato qualora questi risulti
iscritto nell’Organismo di mediazione adìto. In tal modo sarebbe stato facile per
una delle parti avanzare volontaria istanza di mediazione presso un determinato
Organismo cui risultava iscritto un avvocato di controparte non gradito, al solo
fine di costringere la parte a dover cambiare il legale di fiducia, anche in corso di
giudizio.
“V. Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 3, 14 e16 D.lgs. 28/2010 e degli
artt. 4 e 7 D.M. 180/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta,
travisamento dei presupposti di fatto, violazione del principio di proporzionalità.”
Il sacrificio dei richiamati diritti costituzionali appariva per i ricorrenti ancor più
irragionevole se si considerava che già esisteva un rigoroso regime di
incompatibilità dell’avvocato-mediatore disciplinato dall’art. 62 dell’attuale codice
deontologico forense (già art. 55), di cui era riportato il contenuto.
Oltre a ciò, come già ricordato in precedenza, lo stesso art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n.
28/10 cit. prevedeva che al procedimento di mediazione si applicava il
regolamento dell’organismo scelto dalle parti e che tale regolamento doveva
garantire in ogni caso la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina
del mediatore che assicurassero l’imparzialità e l’idoneità al corretto sollecito
espletamento dell’incarico. Tale disposizione evidenziava la volontà del legislatore
di limitare al minimo l’intervento statale nella scelta della procedura da applicare
all’attività di mediazione ponendo come unico limite la potestà regolamentare degli
Organismi di mediazione, orientata comunque ad assicurare imparzialità e idoneità
del mediatore rispetto al singolo affare, fermo restando che esistevano
nell’ordinamento altre disposizioni, di cui anche al medesimo D.M. n. 180/2010,
che assicuravano l’imparzialità e la neutralità del mediatore rispetto alle parti.
“VI. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei
presupposti di fatto”.
I ricorrenti osservavano che, pur essendo la mediazione un procedimento
volontario, semplice e informale, finalizzato a superare un conflitto tra due o più
parti con l’aiuto di un soggetto terzo, con le impugnate disposizioni si era
introdotto un regime di incompatibilità ancor più rigido rispetto a quello previsto
nell’arbitrato, istituto ben diverso da quello della mediazione e certamente meno
informale e non preposto al raggiungimento di un accordo amichevole.
Infatti il codice di procedura civile prevede che l’arbitro possa essere ricusato solo
se la relativa istanza è proposta al medesimo soggetto ed entro un termine
perentorio mentre, nel caso di specie, le introdotte incompatibilità operano
indipendentemente dalla volontà delle parti.
La disposizione contestata, inoltre, era ancor più irragionevole in quanto il
professionista iscritto ad un Organismo di mediazione non partecipa in alcun
modo degli utili economici dello stesso né ricava alcun tipo di vantaggio e/o
interesse legato all’appartenenza allo specifico Organismo.
Il sistema delineato dal decreto ministeriale impugnato, in sostanza, costringeva
alcuni professionisti che esercitavano l’attività di avvocato-mediatore a dimettersi
dagli organismi di mediazione del contesto territoriale in cui operavano e ciò era
ancor più grave particolarmente laddove, in un determinato circondario di
Tribunale, vi erano pochi o unici Organismi di tal genere.
In prossimità della camera di consiglio si costituiva in giudizio il Ministero della
Giustizia, illustrando in una specifica memoria i motivi che secondo la sua
ricostruzione dovevano portare alla reiezione della domanda cautelare e del
ricorso. Anche i ricorrenti, dal canto loro, depositavano una breve memoria per la
camera di consiglio a sostanziale confutazione delle tesi della difesa erariale.
Rinviata al merito la trattazione della domanda cautelare, in prossimità alla
pubblica udienza del 7 ottobre 2015 era disposto un rinvio al fine di consentire la
trattazione congiunta con altri ricorsi dal medesimo contenuto e anche al fine di
proposizione di motivi aggiunti.
I ricorrenti provvedevano in tal senso con atto ritualmente notificato e depositato
con cui chiedevano anche l’annullamento della Circolare del Ministero della
Giustizia del 14 luglio 2015 nel frattempo emanata, avente ad oggetto
“Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato”.
Ricordando i presupposti del contenzioso presente davanti a questo Tribunale, i
ricorrenti lamentavano ulteriormente quanto segue.
“Vizi direttamente riconducibili all’atto impugnato
Incompetenza assoluta. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 4 del
DPR 06.03.2001 n. 55, comma 2 lettera a). Violazione di legge per violazione della L.
400/88. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, arbitrarietà dell’azione
amministrativa e ingiustizia manifesta”.
Il Direttore generale della Giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia –
Ufficio III – Reparto mediazione firmatario della Circolare in questione non aveva
i poteri per dare disposizioni nell’ambito in questione, in quanto con questa erano
state introdotte delle effettive disposizioni “normative”, classificando la questione
delle incompatibilità come diritto indisponibile, che esulavano dalle funzioni
riconducibili al ruolo rivestito dal suddetto Direttore generale, il cui ambito di
operatività nell’emanare circolari è legato a questioni meramente interpretative
ovvero applicative relative ad atti legislativi o regolamentari.
I ricorrenti, poi, riproponevano le medesime censure di cui al ricorso introduttivo
evidenziando in tal modo l’illegittimità “derivata” dell’impugnata Circolare.
In prossimità della nuova udienza pubblica del 9 marzo 2016 le parti costituite
depositavano ulteriori memorie (l’Avvocatura erariale qualificandola “di replica”) a
sostegno delle rispettive tesi e la causa in tale data era trattenuta in decisione.

Diritto

Il Collegio, al fine di decidere sul contenzioso in esame, ritiene opportuno
sintetizzare i fondamenti normativi che ne sono alla base.
In particolare, si evidenzia che l’art. 60 della “legge- delega” 18.6.2009, n. 69
prevedeva, al comma 1, che “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale”. I principi che l’Esecutivo era richiamato ad
osservare erano indicati nel comma 2, di cui si riportano i profili rilevanti in questa
sede: “Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto
controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; b) prevedere che la
mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all'erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero… d) prevedere
che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del
Ministro della giustizia;… f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione
presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;… r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;…”.
Già in questa prima lettura, il Collegio rileva che il legislatore “delegante” ha
voluto chiarire alcuni “punti cardine” da seguire, principalmente orientati a
riconoscere che la mediazione era limitata ai diritti disponibili, che gli “organismi di
conciliazione”, e non i singoli mediatori, erano i soggetti destinatari del compito di
dare luogo alla “mediazione” come congegnata, riconoscendo per quelli istituiti
presso i Tribunali alcune facilitazioni, che gli organismi stessi erano “vigilati” dal
Ministero della Giustizia, che assumeva rilievo il rispetto del “codice deontologico”
al fine di garantire la neutralità, indipendenza e imparzialità del singolo conciliatore
nello svolgimento delle sue funzioni.
Come noto, il Governo provvedeva mediante il decreto legislativo 4.3.2010, n. 28.
Anche qui, si riportano le disposizioni salienti per il presente contenzioso, che il
Collegio ritiene di individuare.
In primo luogo, si richiama l’art. 3, commi 1 e 2, secondo il quale “1. Al
procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 2. Il
regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico”.
Il Collegio non può esimersi dall’osservare che il regolamento dell’organismo
scelto dalle parti assume un ruolo centrale nell’assetto della procedura e ciò appare
del tutto in linea con la volontà del legislatore “delegante” di dare rilievo alla
struttura di mediazione in sé considerata più che ai singoli componenti. Il
legislatore, infatti, prevede che sia il regolamento stesso, quindi, ad assumere
(anche) la funzione di individuare modalità di nomina del (singolo) mediatore che
ne assicurino la sostanziale indipendenza e terzietà, come è giusto che sia
incidendo tale attività comunque su situazioni soggettive delle parti in posizioni di
parità e in virtù anche dell’obbligo di comunicazione sull’esistenza (ed eventuale
obbligatorietà ex art. 5 d.lgs. cit.) di tale procedura che incombe sull’avvocato al
momento del conferimento di un incarico professionale, di cui all’art. 4, comma 3,
d.lgs. cit.
La “centralità” riconosciuta all’organismo è rafforzata dalla previsione dell’art. 8
d.lgs. cit. (come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), secondo la
quale è il responsabile dell’organismo a designare un mediatore e fissare un primo
incontro tra le parti e non sono le parti a “scegliersi” il singolo mediatore (a
differenza di quel che accade, ad esempio, per l’arbitrato).
Il legislatore “delegato”, poi, direttamente si occupa di precisare, agli artt. 9 e 10
d.lgs. cit., che: ” Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o
comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì
tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.” (art. 9); “Le dichiarazioni rese o le
informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel
giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova
testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a
deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie
previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in
quanto applicabili.” (art. 10).
Il medesimo legislatore, poi, prevede direttamente, all’art. 14 d.lgs. cit., che “Al
mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o
indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla
prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle
parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è
designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di
procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo
regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile
pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione...”.
Come visto, quindi, il legislatore ha considerato le modalità idonee a garantire
l’imparzialità e terzietà del mediatore, facendo rinvio alla relativa regolamentazione
ad opera del singolo organismo di mediazione – a sua volta vigilato dal Ministero
della Giustizia – e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni
mediatore dove sottoscrivere per ciascun affare.
Non vi è spazio in materia per una decretazione ministeriale, se non per quanto
previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. cit., secondo il quale: “La formazione del registro
e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di
separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze
anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto,
relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino
all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223...”. Il successivo
comma 3 prevede poi che: “L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice
etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo
quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della
riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.”.
Anche sotto questo profilo il Collegio non può che ribadire come sia rinvigorita
dalla norma la centralità riconosciuta al regolamento di procedura dell’organismo
di mediazione e al relativo “codice etico”, a loro volta valutabili dall’organo
vigilante sin dal momento della richiesta di iscrizione nell’apposito registro. Spazio
per la decretazione ministeriale è riconosciuto a tale proposito solo per i profili
sopra riportati, di cui all’art. 16, comma 2, prima parte, e tra questi non si nota
alcun riferimento al tema della incompatibilità di alcun genere, nei confronti dei
singoli mediatori.
Lo stesso art. 16, inoltre, afferma, ai commi 4 e 4 bis, che “La vigilanza sul registro è
esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di
mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense…”
Particolare attenzione è poi riconosciuta dal legislatore “delegato” agli organismi
presso i Tribunali e agli organismi presso i consigli degli ordini professionali e
presso le camere di commercio, ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. cit., di cui è
riconosciuta la possibilità di iscrizione diretta al registro, a semplice domanda.
In sostanza, ne emerge un quadro per il Collegio dotato di evidente chiarezza, da
cui si evince che in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere
con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è
centrata l’attenzione al fine di regolamentare l’intera procedura, sul quale
comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia.
Spazi ulteriori per una regolamentazione di rango secondario diretto, ai sensi
dell’art. 17, comma 3, l. n. 400/88, non se ne riscontrano, limitandosi il richiamo a
tale forma di decretazione a modalità di formazione e tenuta del registro, ai sensi
del richiamato art. 16 d.lgs. n. 28/2010.
Infatti, nella stesura originaria del d.m. Giustizia n. 180/2010 che in tal senso
provvede, non vi era alcun cenno alle incompatibilità del singolo mediatore,
recando lo stesso l’intestazione “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori
per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'
articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Lo stesso art. 2 del d.m. in questione – rubricato “Oggetto” - precisa infatti che
esso disciplina: “a) l'istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei
singoli organismi dal registro; c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero; d) i criteri e le
modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la
cancellazione degli enti di formazione dall'elenco; e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di
calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché
i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli
enti privati.”
Confermando che è l’organismo di mediazione ad assumere rilievo a tali fini e che
il regolamento è previsto solo ai riportati fini, gli articoli seguenti non esulano da
tali confini, provvedendo a introdurre nell’ordinamento la richiesta normativa
secondaria relativa a quanto sopra riportato all’art. 2.
Ai fini dell’iscrizione nel registro, e solo a questi, è previsto, all’art. 4, comma 2,
lett. e), d.m. cit., che il responsabile della tenuta del registro e degli elenchi (come
definito nell’art. 1) avrebbe verificato, tra altro, “…le garanzie di indipendenza,
imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del
regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i
mediatori”. Nuovamente, quindi, si ribadisce che il requisito di indipendenza debba
essere garantito dall’organismo stesso attraverso il suo regolamento.
Ciò è ancor più chiaramente evidenziato nell’art. 7, comma 3, secondo cui: “Il
regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del
mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della
cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10”.
Il successivo comma 5 precisa inoltre che: “Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a)
che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del
mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all' articolo 14 , comma 2, lettera
a), del decreto legislativo…”.
L’imparzialità e terzietà del mediatore, quindi, sono ritenute necessarie ma legate
alla dichiarazione del singolo secondo l’imposizione del regolamento
dell’organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla
normativa primaria in tal senso.
In tale contesto stride, quindi, la disposizione contestata nella presente sede, di cui
all’art. 14 bis, come introdotto dall’art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n. 139, che si
occupa direttamente dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo
mediatore, affermando che: “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni
modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o
relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può
assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni
rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita
negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la
professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione
dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma,
numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può
intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla
definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitano negli stessi locali.”.
Sotto tale profilo appare condivisibile la censura dei ricorrenti di cui al primo
motivo di ricorso, in quanto la normativa primaria non ha riservato alla
decretazione regolamentare ministeriale alcun margine per intervenire sui temi
dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del singolo mediatore, al fine poi di
estenderli anche a soci, associati e professionisti esercenti attività professionale nei
medesimi locali.
Per giungere a tale conclusione non appare al Collegio necessario soffermarsi
oltremodo.
Sotto il profilo, formale, basti richiamare l’art. 17, comma 3, l. n. 400/1988,
secondo il quale “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge…”
Sul punto è stato già chiarito che, almeno per quel che riguarda i “regolamenti” di
cui al richiamato art. 17, comma 3, l. cit., è sempre necessaria un’espressa
previsione di legge che legittimi l’attuazione, e quindi l’estensione, della potestà
regolamentare in questione (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 25.5.11, n. 3144). Nel
caso di specie tale espressa previsione di legge è assente.
Sotto il profilo sostanziale, non può farsi a meno di ricordare che lo stesso
Consiglio di Stato, in sede di pronuncia del necessario parere sul testo del d.m.
impugnato, aveva chiaramente espresso la riserva in ordine alla collocazione dei
commi 1 e 3 dell’art. 14 bis del testo al suo esame, “…trattandosi di questione che può
presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di
apposita previsione in altra iniziativa normativa”.
Tali ultime osservazioni – ad avviso del Collegio – rimarcano anche la fondatezza
di quanto lamentato dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.
Si evidenzia, infatti, che l’art. 84, comma 1, lett. o), d.l. n. 69/13, conv. in l. n.
98/13, ha inserito nel testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 20/2010 il comma 4 bis,
secondo il quale “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.
Il richiamo alla qualifica assunta “di diritto”, secondo la norma primaria come
innovata, ad avviso del Collegio evidenzia la peculiarità della figura dell’avvocatomediatore,
che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato
scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.
Ne consegue che il decreto ministeriale in esame non ha tenuto conto della
peculiare disciplina che regola la professione forense, di cui alla l. 31.12.2012, n.
247 e allo specifico codice deontologico vigente, pubblicato sulla G.U. del
16.10.2014, il cui art. 62 prevede esplicitamente la regolamentazione della funzione
di mediatore per colui che è avvocato.
In merito, infatti, si evidenzia che l’art. 3, commi 3 e 4, l. n. 247/12 cit. prevede
che “L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico
emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice
deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via
generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e
con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso
contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della
professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere
caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere
l'espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i
suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque…”.
Il Collegio ritiene che se il legislatore, con norma primaria (art. 16, comma 4 bis,
d.lgs. n. 28/2010), ha ritenuto di individuare la sola figura dell’avvocato quale
mediatore “di diritto”, ne consegue che, vista l’inscindibilità tra le due qualifiche,
doveva considerarsi la vigenza e immediata applicabilità dell’altra normativa
primaria che già si occupava di regolare le funzioni di mediatore, sia pure
attraverso il richiamo “mobile” al contenuto del codice deontologico.
Con l’introduzione dell’esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui
all’art. 14 bis d.m. n. 139/14, peraltro – come visto – senza specifica “copertura
legislativa”, si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti
di interessi cui devono sottostare gli “avvocati-mediatori” che non aveva ragione di
essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come
d’altronde subito osservato dal Consiglio di Stato.
In sostanza, il Collegio osserva che poteva in ipotesi darsi luogo a una sola
alternativa: o la disciplina regolamentare generale riguardante (tutti) i mediatori –
ferma restando l’osservazione sulla carenza di delega legislativa – faceva salve le
disposizioni già adottate per coloro che erano ritenuti da fonte primaria mediatori
“di diritto” (vale a dire gli avvocati) ovvero doveva darsi luogo ad una iniziativa
legislativa di pari rango primario, qualora le vigenti disposizioni di cui all’art. 62 del
Codice deontologico non fossero state ritenute valide e condivisibili alla luce di
esperienze maturate nel frattempo. Tali ipotesi alternative sono state entrambe
disattese e, per tale ragione, il ricorso si palesa fondato anche sotto tale ulteriore
profilo.
Da ultimo, per mero tuziorismo, il Collegio osserva che la decretazione
ministeriale non pare che abbia colto appieno l’estrema, variegata composizione
degli studi legali professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli
organismi di mediazione in ciascun distretto di Tribunale.
Non pare essersi tenuto conto, vale a dire, che in alcune parti del territorio
nazionale, in special modo nelle città metropolitane, l’organizzazione professionale
pare andare verso una composizione orientata su studi professionali “complessi”,
spesso interdisciplinari, e con un numero sostanzioso di organismi di mediazione
sul territorio, così che non pare irreversibile sulla scelta di effettuare anche la
mediazione il mutamento di un organismo di appartenenza per il singolo legale. Vi
sono però in altre zone del territorio organizzazioni più “semplici” e capillari”, ove
l’avvocato, da solo e in locali da lui unicamente detenuti, esercita sia in campo
penale che civile che tributario e/o amministrativo, con uno e massimo due
organismi di mediazione di riferimento, così che le disposizioni di cui all’art. 14 bis
in esame lo costringerebbero a rinunciare inevitabilmente alla mediazione.
Così pure non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una
parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di
fiducia di controparte, al solo fine di impedire l’assistenza nell’affare. Ciò
evidentemente stride con la libertà di scelta del mediatore che è alla base della
normativa dell’intero d.lgs. n. 28/2010.
Ebbene se non può dimenticarsi che le caratteristiche del regolamento di cui all’art.
17 l. n 400/88 cit., secondo la giurisprudenza, esprimono una potestà normativa
“secondaria” attribuita all'Amministrazione al fine di disciplinare, in astratto, tipi di
rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma
ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che
presentano appunto i caratteri della “generalità e dell'astrattezza”, intesi
essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non
determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI,
18.2.15, n. 823), nel caso di specie tale caratteristiche sembrano smarrite, in quanto
la generalità dell’applicazione dell’art. 14 bis va a collidere con la determinabilità
dei soggetti più considerati, che sembrano – stante l’impostazione della norma
regolamentare in questione - i soli “avvocati-mediatori”. Anche sotto tale profilo,
quindi, si palesa la violazione dell’art. 17 cit.
A conclusione contraria non portano, poi, le tesi espresse nelle difese erariali.
Sostengono quest’ultime che lo scopo dell’art. 14 bis cit. è quello di assicurare che
l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie di indipendenza
e terzietà.
Sul punto, però, non può che richiamarsi nuovamente il contenuto dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 28/2010 cit. che demanda al regolamento dell’organismo scelto
dalle parti - e non a regolamento ministeriale ex art. 17, comma 3, l. cit. - la
garanzia di nomina di un mediatore che assicuri imparzialità e idoneità allo
svolgimento dell’incarico. In merito basti osservare che il Ministero della Giustizia,
quale organo vigilante, dispone di tutti gli strumenti per verificare il contenuto dei
singoli regolamenti degli organismi e chiederne l’eventuale modifica, soprattutto
laddove si rinvengano anomalie riguardo lo svolgimento dell’attività da parte di
“avvocati-mediatori”.
Sostiene la difesa erariale, altresì, che l’impianto dell’art. 16 d. lgs. n. 28/2010
consentirebbe l’emanazione di “appositi decreti ministeriali” concernenti la
nomina e i requisiti che il mediatore deve possedere, tra i quali quelli
dell’imparzialità e terzietà.
In realtà, il Collegio osserva che il comma 2 dell’art. 16 in questione non prevede
l’emanazione di appositi decreti ministeriali ma si limita – come già sopra riportato
– a prevedere che “La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e
la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli
affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché
la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello
sviluppo economico.”. Non vi è dunque alcun accenno alla nomina e ai requisiti del
mediatore. Anzi, come pure sopra evidenziato, i successivi commi dell’art. 16
ribadiscono la vigilanza del Ministero della Giustizia e la qualità di mediatori “di
diritto” degli avvocati, con tutte le conseguenze, dirette e indirette, sopra
rappresentate, cui si rimanda. Ciò assume connotazione logica secondo quanto
riconosciuto dalle stesse difese erariali, laddove richiamano l’art. 3 d.lgs. n.
28/2010 che, appunto, rimette agli organismi di disciplinare con regolamento le
modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità.
Non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che
dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di
nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l’imparzialità e poi demanda a
decreto ministeriale la stessa materia.
Né si comprende poi in cosa consista la differenza tra “imparzialità” e
“incompatibilità e conflitto di interessi”, che l’Avvocatura evidenzia, laddove la
prima non può che comprendere le altre due, costituendone presupposto.
Sostiene l’Amministrazione che ad ulteriore dimostrazione della competenza del
d.m. a disciplinare la materia dell’incompatibilità dovrebbe leggersi la disposizione
del richiamato art. 16, comma 2, secondo la quale: “Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio
2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223...”.
Ebbene, la lettura di tali decreti convince del contrario, in quanto l’art. 7 del d.m.
n. 222/04, occupandosi del regolamento di procedura, prevede(va) appunto che:
“Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico…” mentre il
d.m. n. 223/04 si limitava ad occuparsi delle indennità.
Secondo la difesa erariale il testo dell’art. 38 del d.lgs. n. 5 del 2003, che costituiva
la base normativa del d.m. n. 222 cit., aveva lo stesso contenuto dell’art. 16 d.lgs. n.
28/2010 e nessuno aveva mai dubitato della legittimità delle ipotesi di
incompatibilità previste da tale d.m.
Il Collegio non può che osservare come il richiamato art. 38, ben più sintetico
dell’art. 16 d.lgs. 28/2010, non conteneva alcuna delega alla potestà regolamentare
ministeriale in ordine all’individuazione di requisiti di imparzialità del singolo
mediatore - e quindi di incompatibilità e conflitto di interessi – ma si limitava, al
comma 2, a prevedere che: “Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti…”.
E’ facile convenire che “nessuno ha mai dubitato della legittimità delle ipotesi di
incompatibilità previste da tale DM”, ma perché in tale decreto non vi erano
regolate ipotesi di incompatibilità, come invece contenute nell’art. 14 bis
impugnato in questa sede, facendosi rimando sul punto ai regolamenti dei singoli
organismi.
Infine, che la norma contestata sia rivolta a tutti i mediatori e non solo agli
avvocati non legittima la deroga ai limiti di cui all’art. 17, comma 3, l. n. 400/88 ma
evidenzia, proprio per la sua generalità e astrattezza, l’illogicità di conseguenze
specifiche nei confronti della specifica categoria in questione, qualificata da norma
primaria mediatore “di diritto”, laddove sussistono già le regolamentazioni dei
singoli organismi di mediazione e quella di cui all’art. 62 del codice deontologico,
che comunque l’avvocato è tenuto ad osservare.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento per le
deduzioni di cui ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre
censure, comportando l’accoglimento del gravame e comunque l’espunzione
dell’intero art. 14 bis dal testo del d.m. n. 180/2010.
La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, poi, anche l’annullamento
dell’impugnata circolare ministeriale di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità
derivata.
Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della
fattispecie.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 con l'intervento
dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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