DIRITTO D'AUTORE


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15 maggio 2023

21/23. CNF, parere n. 16 del 2021: organismo di mediazione articolazione interna dell’Ordine degli Avvocati e disponibilità dei locali del Tribunale (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2023)

Di seguito il Parere n. 16 del 2021 del Consiglio nazionale forense.

Per approfondimenti si veda la sezione dell’Osservatorio dedicata agli atti del Consiglio Nazionale Forense in tema di mediazione civile.

Il COA di Chieti formula richiesta di parere nei termini che seguono: «Laddove l’Organismo di Mediazione sia un’articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati, non sia titolare di autonoma partita Iva, eserciti la propria attività con il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, se possa applicarsi all’OD.Mi con le suddette caratteristiche, la disciplina dettata in materia di organizzazione e istituzione degli Ordini, e nello specifico quanto al diritto di avere a disposizione dei locali all’interno del Tribunale».

PARERE DEL CNF

La destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine è prevista e disciplinata dalla l. n. 99 del 1995.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che tale normativa «non dia luogo a perplessità interpretative. Si legge, invero, nel primo comma dell’art. 1 della stessa che “negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze”» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). La medesima disposizione specifica che l’assegnazione dei locali debba essere tale da assicurare, oltre a specifiche attività enumerate a mero scopo esemplificativo, «ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia».

La l. 99/1995 stabilisce altresì che nell’assegnazione degli spazi si debbano garantire tanto le esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività giudiziaria quanto di quella forense e assegna tale valutazione alle commissioni di manutenzione, ove costituite, ovvero al concerto tra i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell’Ordine interessato. Da tale previsione consegue l’inammissibilità di determinazioni unilaterali dei primi.

A tal proposito val la pena sottolineare come il perseguimento degli scopi istituzionali, di natura pubblica, affidati dall’ordinamento ai Consigli dell’Ordine costituisce «espressione dell’incomprimibile diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). L’attività degli organismi di mediazione forense rientra senz’altro nel novero dei servizi utili all’amministrazione della giustizia richiamati dall’art. 1 della legge n. 99, ma soprattutto integra, in un sistema che prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, una manifestazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti. Non a caso l’art 18 del d.lgs. n. 28/2010 dispone espressamente che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano istituire Organismi presso ciascun Tribunale, utilizzando al fine i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

Non vi è, dubbio, pertanto che gli organismi di Mediazione costituiti «come articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati» debbano trovare sede presso i locali messi all’uopo a disposizione del Tribunale.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 maggio 2020

26/20. Coronavirus e mediazione: suggerimenti del CNF agli Organismi di Mediazione forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2020)

Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

NOTA. Si segnala:

Il Consiglio Nazionale Forense intende manifestare piena solidarietà al personale e ai mediatori degli Organismi Forensi e a tutti coloro, colleghe e colleghi, che operano utilizzando lo strumento della mediazione per la definizione delle controversie.
Le misure sinora adottate dal Governo mirano in via prioritaria alla tutela della salute delle persone, cosicché gli ordinari e consueti servizi al pubblico sono necessariamente limitati dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria.
In questo momento difficile per la società tutta, il ricorso alla definizione delle controversie in mediazione rappresenta un valido strumento per gli avvocati che possono proporre ai propri assistiti un metodo di soluzione dei conflitti rapido ed efficace, che garantisce la tutela dei diritti e favorisce il raggiungimento di accordi con efficacia esecutiva.
In considerazione di ciò, alla scadenza dell’11 maggio 2020, di cui all’art. 36 del d.l. 23/2020, quale termine ultimo del periodo di sospensione dei procedimenti di mediazione, consultati anche gli interlocutori specialisti della mediazione, si suggerisce agli Organismi Forensi di riprendere il servizio avendo cura di seguire, compatibilmente con la dotazione di mezzi e persone dell’ufficio, le seguenti indicazioni:
- lavoro del personale dipendente anche in modalità smart working, consentendo la gestione delle pratiche da remoto così come l'aggiornamento per via telematica degli avvocati e dei mediatori sullo stato delle procedure in corso;
- deposito telematico, mediante invio per posta elettronica certificata, delle nuove domande di mediazione e dei documenti relativi ai procedimenti in corso;
- fissazione di un nuovo incontro per i procedimenti per i quali gli incontri precedentemente fissati siano stati rinviati a data da destinarsi dando precedenza, nella calendarizzazione, alle mediazioni demandate dal giudice per le quali è opportuno anticipare l'attività in funzione della data d'udienza, al fine di completare, se possibile, la mediazione in tempo utile;
- rinnovazione della convocazione delle parti e dei difensori nei procedimenti in corso ove il primo incontro sia stato rinviato, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari;
- adozione in via preferenziale delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, come previsto dal comma 20 bis dell’art. 83 del d.l., consentendo al mediatore di effettuare il collegamento anche da postazione sita presso il proprio studio o abitazione;
- in mancanza della modalità di incontro da remoto, definizione delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione con la presenza delle parti previa intesa con le istituzioni sanitarie, garantendo il rispetto di tutte le regole prescritte per la prevenzione del contagio da Coronavirus.
Per gli incontri di mediazione da remoto si segnala che gli organismi iscritti al registro ministeriale, possono svolgere la mediazione telematica tramite sistemi di videoconferenza anche in assenza di apposita previsione del proprio regolamento di procedura fino al 31 luglio 2020, dopo tale data apportando le necessarie modifiche al regolamento dell’Organismo (Sul punto, si veda la comunicazione del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_1_2_3.page).
Si ricorda che la trattazione dell’incontro di mediazione in videoconferenza è condizionata al consenso di tutte le parti e che la piattaforma deve consentire il riconoscimento delle parti e la loro contestuale presenza a video. L’eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa.
La società fornitrice della piattaforma prescelta deve fornire le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel caso in cui i dati possano essere trattati al di fuori dello spazio economico europeo, deve far riferimento ad una decisione di adeguatezza della Commissione UE o del Garante (nel caso di server negli USA il riferimento è il Privacy Shield).
L’accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione tramite link dedicato con password o chiamata diretta da parte dell’organismo o del mediatore.
A cura della segreteria dell’organismo sarà inviata una comunicazione recettizia con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni - salvo improrogabili ragioni di urgenza - ai procuratori delle parti, con indicazione di giorno, ora, modalità di collegamento tramite link inserito nella comunicazione stessa e modalità di accesso agli atti ostensibili.
I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell’incontro, escluse le ipotesi di formazione dei mediatori, previo consenso delle parti.
Per le sessioni separate il mediatore dovrà escludere temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate, qualora il sistema lo consenta. In alternativa il mediatore dovrà creare ulteriori stanze virtuali alle quali far accedere solo le parti interessate alla sessione separata.
Il verbale dell’incontro di mediazione insieme all’eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.
Le parti private che partecipano all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

24 febbraio 2019

10/19. Titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività: l’avvocato può scrivere “mediatore abilitato ai sensi del d.lgs. n. 28/2010” (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2019)

=> Consiglio Nazionale Forense, 22 giugno 2016

Non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti. Pertanto, va affermato che l’indicazione di tale funzione non è fuorviante (attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo) e aggiunge, comunque, un quid pluris lecito all’immagine dell’avvocato (rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione). Pertanto, nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore va indicata nei termini seguenti: “mediatore abilitato ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2019

Consiglio Nazionale Forense
(rel. Secchieri), n. 73
22 giugno 2016

Quesito n. 187, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 22 giugno 2016, n. 73

Per quanto attiene all’indicazione della specializzazione conseguita dopo un percorso triennale presso l’Università di Camerino, a seguito di esame, soccorre il comma 8 dell’art. 9, che prevede che “… coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni”.
É quindi consentito l’utilizzo del titolo nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari.
Per quanto attiene al secondo quesito, richiamato il parere n. 88 del 21 settembre 2011 di questa commissione, e rilevato:
– che non pare corretto l’utilizzo del termine “professionista” che evoca la figura di esercente esclusivo a titolo professionale l’attività di mediatore
– che l’art. 16, comma 4/bis recita testualmente che: “gli avvocati sono di diritto mediatori: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis (ora art. 62) del codice deontologico forense”.
– che con circolare del Min. Giustizia in data 27 novembre 2013 e successiva integrazione del 9 dicembre è stato espressamente previsto che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall’art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247 nonchè alle associazioni forensi ed ai terzi;
– che l’art. 62 del codice deontologico forense prevede che l’avvocato non deve assumere il ruolo di mediatore senza adeguata competenza:
– che con circolare n. 6 del 21 febbraio 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha dettato le linee guida per l’assolvimento degli obblighi formativi del mediatore iscritto ad un organismo di mediazione;
– che in tale contesto non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti.
– che nell’ambito dell’informazione sull’attività professionale di cui all’art. 17 c.d. pare consentita l’indicazione di funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l’esercizio della professione forense e non le sono, comunque, estranee;
– che l’indicazione non è fuorviante attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo; e aggiunge comunque un quid pluris lecito all’ immagine dell’avvocato, rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione;
questa commissione ritiene che l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 non pare, di per sé, confliggere con l’art. 17 del Nuovo Codice Deontologico Forense, a condizione che detta qualifica venga indicata nei termini seguenti: “mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010”.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

23 gennaio 2019

4/19. Il praticante abilitato può rappresentare la parte in mediazione? (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2019)

=> Consiglio Nazionale Forense, 16 marzo 2016

Posto che il patrocinatore può liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D.lgs.n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2019

Consiglio Nazionale Forense
(rel. Merli), parere n. 33
16 marzo 2016

Quesito n. 125, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere se il praticante abilitato possa rappresentare “la parte avanti agli organismi di mediazione, non rilevandosi una specifica indicazione in base alla normativa vigente.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 33

Preliminarmente osservato che per “normativa vigente” deve intendersi quella precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, in ragione della mancata emanazione, allo stato, del D.M. previsto dall’art. 41, co. 13, della medesima, la commissione rende il parere nei termini seguenti.
Ai sensi dell’art. 8 R.D.L. n. 1578/33, il praticante procuratore, trascorso un anno dall’iscrizione nel relativo registro, può patrocinare davanti ai Tribunali del Distretto di appartenenza nei procedimenti che, prima dell’attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nella competenza del Pretore.
Gli artt. 2, 4 e 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) prevedono che:
– Il procedimento di mediazione è praticabile con riferimento ad ogni controversia vertente su diritti disponibili (art. 2);
– L’avvocato, ricevuto il mandato alle liti, deve informare il mandante della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
– Il procedimento di mediazione, esperito con la necessaria assistenza dell’avvocato, è condizione di procedibilità con riferimento a diverse fattispecie specificatamente individuate, fra le quali quelle relative a rapporti di locazione, di comodato e di affitto di aziende, già di competenza pretorile.
Posto quindi che, nei limiti precisati dianzi, il patrocinatore può liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D. Lgs. n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio. In caso contrario, infatti, l’attività professionale che la legge gli consente di svolgere potrebbe subire un danno immotivato e conseguentemente ingiusto. Resta fermo che le conclusioni del presente parere contemplano esclusivamente la figura del praticante che abbia conseguito l’abilitazione al patrocinio ai sensi della normativa previgente all’art. 41, comma 13 della nuova legge professionale.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

23 novembre 2017

59/17. CNF, parere 55/2017: la mediazione vale ai fini della pratica forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2017)

Di seguito il Parere 2017/0055, rel. Secchieri, pubblicato sulla banca dati del Consiglio Nazionale Forense in materia di deontologia, 13 novembre 2017.

Si segnala in argomento SPINA, Tirocinio Avvocato e ADR: Favorire la diffusione della cultura degli ADR durante la pratica, La Nuova Procedura Civile, 2017 (proposta di riforma normativa – elaborata in seno al Centro Studi Diritto Avanzato – che pare essere del tutto in assonanza con i principi espressi dal Consiglio Nazionale Forense nel parere in oggetto).

Con quesito n. 287, COA di Bologna il “Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni–incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale”.

“La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:
“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita”.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

16 giugno 2016

46/16. Consiglio Nazionale Forense, formazione degli Avvocati - mediatori: tuttora valida la circolare n. 6-C-2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2016)

In data 7 giugno 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato, con newsletter n. 305, che sono tuttora valide le indicazioni del CNF (circolare CNF n. 6-C-2014) sulla formazione degli Avvocati mediatori anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 5230 del 17.11.2015 (I) (II).

Si propone di seguito la comunicazione integrale del CNF.

Tuttora valide le indicazioni del CNF sulla formazione degli Avvocati mediatori anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 5230 (depositata il 17 novembre 2015), nella quale si afferma la legittimità del comma 4-bis dell’art. 16 del d.lgs. nr. 28/2010 e pertanto la necessità per gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione di adeguata formazione in materia di mediazione e di mantenere la preparazione con percorsi di aggiornamento a ciò finalizzati.

La specificazione è giunta della commissione interna ADR, coordinata da Diego Geraci, che ha inviato ieri una nota in questo senso ai presidenti dei Consigli degli Ordini, dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimento.

In particolare, il riferimento è alla circolare CNF n. 6-C-2014, che aveva fissato gli standard minimi della formazione dell’Avvocato mediatore, ai fini di garantirne la specifica preparazione anche se iscritto “di diritto” agli elenchi dei mediatori, secondo quanto disposto dalla legge sulla mediazione.
Il Consiglio ha dunque confermato la sua validità  attuale e  la conformità ai principi espressi dal Giudice Amministrativo.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

18 aprile 2014

27/14. Avvocati-mediatori: il percorso formativo e di aggiornamento suggerito dal CNF con circolare 6-c-2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2014)

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare 6-c-2014, ha suggerito agli Ordini un percorso formativo e di aggiornamento per gli avvocati-mediatori (si veda al riguardo l’art. 16, c. 4-bis D.lgs. n. 28/2010, inserito con la riforma del 2013).

Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione – precisa il CNF nella comunicazione inviata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed ai Responsabili degli Organismi di mediazione forense il 5 marzo 2014 – “devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense”.

Tra l’altro, il CNF suggerisce:

formazione

I Step: 15 ore da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.

5 ore: analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);

10 ore: gestione del conflitto e competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa).

II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.

Riportiamo il testo della circolare 6-c-2014, così come pubblicata sul sito web del Consiglio Nazionale Forense.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2014 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Consiglio nazionale forense
Circolare 6-c-2014
Delibera assunta dal plenum del Consiglio nazionale forense
nella seduta amministrativa del Consiglio del 21 febbraio 2014

FORMAZIONE AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO

La norma:
Art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad
organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione
e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a
ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La circolare del Min. Giustizia del 27 novembre 2013:

In base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare
forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il
mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali
forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini
circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Il 9 dicembre è stata emanata una circolare integrativa
«A integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013 si specifica
che il richiamo all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo "Avvocati e
Mediazione", deve intendersi effettuato all'intera disposizione, e, quindi, anche alle
competenze ivi attribuite alle "associazioni forensi e ai terzi" in materia di formazione
professionale forense».

La questione:

- L'avvocato iscritto all'albo può essere iscritto come mediatore presso un numero
massimo di cinque organismi di mediazione «di diritto», ossia senza sottostare
all'obbligo generale di seguire un percorso formativo di 50 ore prescritto, dalla
normativa primaria e secondaria, per le altre categorie di interessati.
- Deve tuttavia avere acquisito una «adeguata formazione» e curare il proprio
aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis cod.
deontologico forense, ed in particolare: «L'avvocato che svolga la funzione di
mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni
del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non
contrastino con quelle del presente codice.
I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata
competenza».
La previsione risulta confermata dall’art. 62 del nuovo codice deontologico forense in
corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Il percorso di formazione dell’Avvocato mediatore

Non va dimenticato che l'Organismo di mediazione non è obbligato ad accettare tutte
le domane di iscrizione che riceve, con la conseguenza che prevedere un percorso di
formazione costituisce una garanzia innanzitutto per chi ha intenzione di dedicarsi a questa
attività.

Per tale motivo il Consiglio nazionale forense propone un percorso più snello pari 15 ore di
teorico-pratiche integrate da un tirocinio:

I Step: di 15 ore, teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.
Il programma può essere concentrato sui soli aspetti specifici della mediazione dedicando un numero  minore di ore all’analisi della disciplina di settore e uno maggiore alle tecniche di gestione del conflitto, la quali non rientrano normalmente nel bagaglio culturale dell’avvocato:

5 ore sull'analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione -forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);

10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche
con riferimento alla mediazione demandata dal giudice)

II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).

Dovranno essere esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.

Aggiornamento professionale

Il Consiglio nazionale propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo
studio di casi.

Tale percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà applicabile anche agli avvocati che
abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema.

Soggetti autorizzati ad erogare la formazione e all'aggiornamento

Il d.lgs. n. 28/2010 rimette il compito ai COA e al CNF. Per evitare di assumere atteggiamenti
anticoncorrenziali si prevedere che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il servizio,
accreditino singoli corsi al pari di quanto avviene per la formazione permanente.

Soltanto in questo senso può essere interpretata la circolare integrativa del dicembre 2013 atteso che «le associazioni professionali e i terzi» possono fornire servizi di formazione valevole ai fini dell'aggiornamento professionale e deontologico soltanto passando per il meccanismo di accreditamento in capo a COA e CNF.

Il Consiglio nazionale forense auspica una particolare attenzione dei soggetti erogatori a contenere costi dei percorsi sopra delineati.

Roma, 21 febbraio 2013


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 dicembre 2013

85/13. Consiglio Nazionale Forense: FAQ sulla nuova mediazione civile (Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2013)

La “Commissione interna al CNF per lo studio e la riforma della mediazione e della conciliazione” ha predisposto un documento che affronta le principali problematiche applicative che le modifiche apportate al d.lgs. n. 28/2010 stanno determinando (1).
 Il documento è stato approvato nella seduta amministrativa del Consiglio del 22 novembre 2013.
Il documento è stato reso noto con la Circolare 25-C-2013.

Questi i temi affrontati:
  • competenza territoriale dell’Organismo di mediazione;
  • assistenza tecnica;
  • primo incontro di mediazione;
  • accordo conciliativo;
  • organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 

Riportiamo il testo dell’allegato alla richiamata circolare (pubblicato sul sito web del CNF), recante “FAQ SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLA LITE”.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2013


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione


Sommario: 1. La competenza territoriale dell’Organismo di mediazione – 2. L’assistenza tecnica – 3. Il primo incontro di mediazione – 4- L’accordo conciliativo – 5 Organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie


1. La competenza territoriale dell’Organismo di mediazione

Come si individua l’Organismo di mediazione territorialmente competente ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010?

Nella nuova formulazione del D. Lgs. 28/2010 (legge 98/13), con l’art 4, è stato introdotto il criterio di competenza territoriale (che in precedenza era stato appositamente omesso perché ritenuto fonte di ulteriori controversie tra le parti), prevedendo che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ne deriva che per determinare la competenza dell’organismo di mediazione, una volta identificato il giudice competente secondo le norme del cpc, occorrerà fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari, rispettivamente: distretto per la Corte d’Appello, circoscrizione per il Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale ( ad eccezione di Lombardia e Sicilia che ne hanno due in regione e valle d’Aosta per la quale si fa riferimento a Torino) per il c.d. tribunale dell’imprese.

La competenza territoriale dell’Organismo di mediazione, individuata a norma dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 è derogabile dalle parti?

Il riferimento alle norme del codice di procedura civile per individuare l’ODM territorialmente compente, peraltro, consente di risolvere il quesito teso a sapere se le parti possono derogare, oppure no, alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione.
ll codice di procedura civile all’art. 28, com’è noto, disciplina il “foro stabilito per accordo delle parti” prevedendo che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2,3 e 5 dell’art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”. Limitatissime sono quindi le ipotesi che possono essere richiamate (ad es. la sicura inderogabilità del foro della P.A. prevista dall’art.25) mentre sappiamo che l’indicazione di un foro esclusivo, di per sé non implica la non derogabilità della competenza su accordo delle parti (v. ad es. art.22, foro speciale ed esclusivo, ma, non per questo inderogabile).Di conseguenza, tutte le volte in cui l’ordinamento processuale consente alle parti di derogare alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria non v’è motivo per negare che esse possano farlo anche con riferimento alla competenza territoriale degli organismi di mediazione. ( v. un’ esplicita conferma in questo senso, nell’ordinanza del giudice Buffone , Trib. Milano, 29 ottobre 2013).

Quali sono le diverse modalità con le quali le parti possono derogare alla competenza territoriale degli organismi di mediazione?

Premessa la tendenziale derogabilità della competenza territoriale degli ODM appare opportuno accennare alle modalità attraverso le quali può essere esercitata l’autonomia privata in ordine alla competenza territoriale dell’ODM.
La prima e più semplice ipotesi si ha con la presentazione di una domanda congiunta ad opera delle parti dinanzi ad un Organismo prescindendo dalla sua competenza territoriale. La seconda ipotesi di deroga espressa si ha qualora le parti disciplinino la competenza territoriale con riferimento al procedimento di mediazione, attraverso l’indicazione, in una clausola contrattuale di mediazione, di una città e/o di uno, o più specifici ODM che ivi abbiano sede.
Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, qualora non sia possibile presentare la domanda davanti all’organismo indicato, se le parti non raggiungono un successivo accordo di deroga, deve essere rispettato il requisito della competenza territoriale.
La terza ipotesi, probabilmente più frequente, sarà quella in cui dalla mancata contestazione della parte invitata , deriverà l’implicito accordo di deroga. Qui manca l’accordo preventivo, ma l’accettazione dell’invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga. Qualora fossero state presentate più domande in relazione alla stessa controversia, l’organismo davanti al quale si svolgerà il procedimento di mediazione sarà quello territorialmente competente presso cui sia stata depositata la prima domanda. E’ quindi necessario che gli ODM registrino la data e l’ora esatta di deposito delle istanze.
In presenza di una domanda di mediazione presentata davanti ad un Organismo di mediazione territorialmente incompetente, quali sono le responsabilità e i compiti dell’Organismo di mediazione e del mediatore designato per il procedimento?
Né l’ODM né il mediatore sono tenuti a rilevare l’incompetenza territoriale: sarà onere della parte, eventualmente, farlo, ma certamente sia l’ODM che il mediatore possono richiamare l’attenzione delle parti sul punto, fermo restando la sola responsabilità della parte o del suo avvocato, nella scelta dell’ODM.

Quali sono le conseguenze derivanti dall’aver presentato una domanda di mediazione davanti ad un organismo di mediazione territorialmente incompetente?

In relazione alle conseguenze sul processo di una mediazione presentata dinnanzi ad un organismo territorialmente incompetente, potrebbe succedere che la controparte non si sia presentata, oppure che, presentandosi, abbia eccepito l’incompetenza territoriale dell’organismo.
In entrambi i casi, e qualora si tratti di controversie in cui il tentativo di mediazione è previsto dalla legge come condizione di procedibilità, il giudice, se la parte convocata alla mediazione non è comparsa o pur comparendo abbia eccepito l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, d’ufficio nella prima udienza o su eccezione della parte chiamata, potrà eccepire l’improcedibilità della domanda e fissare la successiva udienza dopo la scadenza dei 3 mesi (di cui all’art. 6) assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo accreditato (e territorialmente competente). ( nella richiamata ordinanza del giudice Buffone Trib. Milano, 29 ottobre 2013 si dice: ”La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti”.)
Nel caso invece, di effettivo svolgimento della mediazione dinnanzi ad un organismo territorialmente incompetente, bisognerà distinguere due ipotesi:
1.- Se le parti hanno raggiunto l’accordo: nessun problema, questo potrà acquistare l’efficacia prevista dall’art.12, come novellato.
2.- Non si è raggiunto l’accordo, la presenza della controparte ha garantito la tacita deroga alla competenza ( dove consentita) e quindi la condizione di procedibilità si considererà rispettata.

Nel caso di Organismo che abbia preveda lo svolgimento del procedimento di mediazione per via telematica il requisito della competenza territoriale va egualmente rispettato?

Sì, negli stessi limiti di cui si è parlato per una procedura tradizionale. In questi casi, inoltre, qualunque difficoltà legata alla sede viene annullata dalla possibilità di svolgere la procedura on-line.

2. L’assistenza tecnica

A seguito delle novità introdotte dal d.l. 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, l’assistenza tecnica dell’avvocato nel procedimento di mediazione è obbligatoria?

Il tenore letterale dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 introdotto dal d.l. 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, stabilisce un obbligo di assistenza tecnica della parte in mediazione («Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di […] è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione […]»), dalla cui inosservanza deriverebbe l’impossibilità di considerare espletata la condizione di procedibilità di cui al comma 1 bis dell’art. 5 d.lgs. 28 cit.
Tale obbligo, tuttavia, sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo normativo non non fa distinzioni al riguardo. Difatti l’art. 8, 1° comma, anch’esso modificato dall’intervento normativo del 2013 dispone semplicemente che
«Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento».

A seguito delle novità introdotte dal d.l. 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, è possibile per la parte che si giovi dell’assistenza del difensore usufruire dei benefici previsti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti?

Nessun ostacolo dovrebbe sussistere nell’ammettere la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, indipendentemente dal quanto disposto dal nuovo art. 17, comma 5 bis Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»). Infatti, l’art. 76 (L) d.p.r. 115/2002 non è stato modificato in tal senso, ma non contiene nemmeno disposizioni di segno contrario, mentre in tal senso dispone la c.d. direttiva Legal Aid (Direttiva 2003/8/Ce, art. 7).

A seguito delle novità introdotte dal d.l. 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, lo svolgimento dell’attività di assistenza da parte dell’avvocato della parte in mediazione presuppone il conferimento di apposita procura ad litem?

L’avvocato, per espressa previsione normativa, è chiamato a prestare attività di “assistenza” e non di “rappresentanza tecnica”.
Ne consegue che:
- non occorre procedere al conferimento di alcuna procura ad litem ai sensi dell’art. 83 c.p.c.;
- l’avvocato che compaia agli incontri di mediazione in assenza dell’assistito non deve dimostrare altro che la sussistenza di un potere di rappresentanza sostanziale.

3. Il primo incontro di mediazione

1-Quando inizia la procedura di mediazione? Con il deposito della domanda oppure nel momento della manifestazione di volontà delle parti, in seguito al primo incontro, di voler iniziare la procedura?
Come previsto dall’art. 8, comma 1 del D. Lgs 28/10, la procedura inizia con la presentazione della domanda di mediazione presso l’Organismo di mediazione. E’ da questo momento che decorre il termine di trenta giorni entro cui dovrà essere fissato il primo incontro, nonché il termine di tre mesi di cui all’art. 6 comma 1, relativo alla durata della procedura.

2-Qual è l’obiettivo del primo incontro?

Come emerge dalla lettura dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 28/10, nel primo incontro è possibile distinguere due fasi:
-una fase informativa in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione
-una fase decisionale, in cui il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura.
L’obiettivo del primo incontro è quindi quello di fornire alle parti le informazioni necessarie sulla procedura di mediazione affinché queste possano, successivamente assumere una decisione informata, nel rispetto del principio di volontarietà e autodeterminazione.
Per raggiungere tale obiettivo, è chiaro che il primo incontro non deve ridursi ad un semplice formalismo in cui il mediatore chiede semplicemente alle parti e ai loro avvocati se ci sono spazi per trovare una conciliazione, ma richiede che, con la collaborazione degli avvocati che assistono le parti, l’incontro sia affrontato con le modalità necessarie per permettere al mediatore di espletare l’onere informativo e deontologico posto dalla normativa a suo carico.
Perciò sembra opportuno che la lettera di convocazione indichi la durata presunta del primo incontro (salvo il caso di immediata prosecuzione della mediazione in seguito allo stesso), che non dovrebbe essere inferiore a un’ora per permettere l’espletamento di tutte le attività richieste: fase informativa, valutazioni a carico delle parti e dei loro avvocati e verbalizzazione dell’incontro.

3-Al primo incontro è importante la comparizione personale della parte?

L’art. 8 comma 1 fa riferimento a due soggetti diversi: parti e avvocati.
Data la natura, l’obiettivo del primo incontro e l’importanza della partecipazione personale delle parti, risulta essenziale che il regolamento dell’Organismo preveda (come previsto dal DM 180/10 all’art. 7, comma 1, a) la partecipazione personale delle parti al primo incontro di mediazione, limitando a casi eccezionali la possibilità di essere sostituite da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri.

4-La lettera di convocazione del primo incontro

Per l’organizzazione adeguata del primo incontro, si ritiene importante che nella lettera di convocazione sia specificato:
- l’obiettivo del primo incontro e l’importanza di partecipazione personale delle parti
- le disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo in relazione all’assistenza tecnica (ad esempio se il regolamento richiede necessariamente l’assistenza tecnica sia in mediazione volontaria che obbligatoria)
-la durata indicativa che potrebbe avere il primo incontro (sicuramente non inferiore ad un’ora)
- l’importo da corrispondere per le spese di avvio (Euro 40 + IVA)
- le conseguenze previste dalla legge nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo

5-E’ opportuno permettere alle parti la possibilità di procedere all’analisi dei documenti (perizie o altro) in sede del primo incontro, prima della decisione delle parti di proseguire la mediazione?

In linea di massima no in quanto questo tipo di attività eccede l’obiettivo del primo incontro e sarebbe appropriato farlo solo in sede di mediazione. Tuttavia, il mediatore valuterà l’opportunità in ogni caso e la disponibilità delle parti e dei loro avvocati per procedere in tal senso.

6-E’ possibile svolgere sessioni separate durante il primo incontro?

La mediazione inizia con il deposito della domanda di mediazione, perciò il primo incontro è già parte integrante della procedura e come accade con le altri fasi della stessa, il mediatore può condurre il primo incontro senza formalità (artt. 3, 8 comma 2 D. Lgs. 28/10), nel modo che ritenga più adeguato, quindi predisponendo eventualmente anche sessioni separate qualora lo ritenga opportuno.

7-E’ necessario far firmare l’impegno alla riservatezza già nel primo incontro (soprattutto se la parte invitata compare, senza aver sottoscritto preventivamente alcuna sorta di adesione)?

La comparizione della parte invitata al primo incontro presuppone già la tacita accettazione del regolamento e quindi dell’impegno alla riservatezza e sarebbe opportuno che il mediatore lo ricordi chiaramente alle parti durante l’incontro.

8-E’ possibile che il primo incontro sia svolto da un mediatore e nel caso di accettazione, la procedura sia condotta da un altro mediatore?

La normativa non prevede nulla. Le uniche indicazioni riguardanti la possibilità di sostituzione del mediatore sono contenute nell’art. 7 comma del DM 180/10, in relazione alla formulazione della proposta e nell’art. 14 comma 3 del D. Lgs. 28/10, relativamente alla richiesta formulata da una parte . Tuttavia, tranne casi eccezionali, è opportuno che il mediatore incaricato della prosecuzione della procedura sia lo stesso che ha condotto il primo incontro,anche perché il consenso delle parti può avvenire non solo in considerazione dei vantaggi della procedura di mediazione, ma anche in relazione alla valutazione della professionalità e competenze (skills) del mediatore.

9-Quando si conclude il primo incontro?

Il primo incontro si conclude quando il mediatore ritiene evidente la volontà delle parti di proseguire o meno con la procedura, oppure quando la mancata comparizione di una esse ne impedisca lo svolgimento.
Nel caso di mancata comparizione di una delle parti o di mancato accordo tra le stesse per proseguire la mediazione, il mediatore dovrà redigere l’apposito verbale che costituirà titolo per dimostrare l’assolvimento della condizione di procedibilità (art. 5 comma 2 bis del D. Lgs. 28/10).
Anche nel caso, di concorde volontà delle parti per proseguire la mediazione, è opportuno redigere un verbale che dia atto di tale circostanza, allo scopo di determinare chiaramente la conclusione del primo incontro e l’inizio delle fasi successive della procedura, con il conseguente obbligo per le parti di provvedere al pagamento delle indennità relative.

10-Il verbale negativo

L’art. 8 comma 1 prevede che il mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione inviti le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Pertanto, sembra opportuno che il verbale conclusivo del primo incontro di mediazione contenga le risposte delle parti a tale invito (verbalizzando soltanto chi è favorevole alla prosecuzione e chi no, senza aggiungere le rispettive motivazioni), preferibilmente utilizzando un modulo preconfezionato che contenga SI/NO per ogni parte, per evitare eventuali richieste di verbalizzare le loro motivazioni.
In relazione ad altri argomenti, il principio è che in linea generale i verbali dovrebbero sempre fotografare la situazione (presenza delle parti, degli avvocati, eventuale assenza dell’avvocato di una delle parti, ecc).

11-Nel caso di accordo tra le parti per la prosecuzione della mediazione in seguito al primo incontro, bisogna rinviare la seduta?

E’ opportuno non rinviare la seduta. Perciò verificata la disponibilità dell’Organismo, delle parti, degli avvocati e del mediatore, sarebbe quindi preferibile proseguire la seduta subito dopo la verbalizzazione dell’accordo delle parti in tal senso e il versamento delle spese di mediazione o indennità dovute a seconda del valore della controversia.

12-Come deve intendersi la prescrizione contenuta nell’art. 17, comma 5 ter del D. Lgs. 28/10 (“nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro non è dovuto nessun compenso all’Organismo di mediazione”)?

Il compenso “non dovuto” a cui fa riferimento la normativa è quello relativo all’indennità (in particolare le “spese di mediazione”), ovvero all’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione.
Tuttavia, bisogna distinguere tale importo dalle “spese di avvio”. Infatti, con la circolare interpretativa del 20/12/11, emanata in relazione al DM 145/11, il Ministero aveva distinto l’indennità o spese di mediazione (oggi non dovute nel caso di mancato accordo per la prosecuzione della mediazione), dalle spese di avvio, previste a copertura dell’attività prodromica dell’organismo per lo svolgimento del servizio di mediazione, che invece sono dovute (nella misura di 40 € + IVA da corrispondere, per la parte istante al momento del deposito della domanda e per la parte convocata, al momento dell’accettazione), oltre alle eventuali spese vive dovutamente documentate.
Soltanto nel momento in cui le parti, insieme ai loro avvocati esprimeranno la volontà di proseguire con lo svolgimento della procedura di mediazione, maturerà il diritto dell’Organismo a richiedere il pagamento delle “spese di mediazione” previste in base allo scaglione di riferimento e l’obbligo delle parti a corrisponderlo. Ogni organismo deciderà la modalità per il pagamento ma potrebbe essere molto utile offrire la possibilità di farlo attraverso bancomat.

13-E’ possibile svolgere il primo incontro on line?

L’utilizzo del servizio telematico da parte degli Organismi a ciò attrezzati, includendo un regolamento on line, può riguardare l’intero procedimento di mediazione: dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, includendo la gestione delle singole fasi (deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria e la conseguente gestione della procedura, quindi anche del primo incontro).
Anche ad una procedura “tradizionale”, potrebbe sempre essere affiancata qualche forma di modalità telematica (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail), e l’eventuale richiesta di svolgimento del primo incontro in tale modalità (ad es. via skype). Tuttavia, in considerazione degli obiettivi specifici e l’importanza del primo incontro, sarebbe preferibile limitare tale modalità ai casi strettamente necessari.

4. L’accordo conciliativo

- qual è l'oggetto specifico dell'atto previsto dall'art. 2643, n. 12-bis?
L'oggetto specifico è l'accordo con cui le parti danno atto che si è verificata l'usucapione di un diritto reale su un bene immobile. Deve trattarsi di un diritto usucapibile e non è necessario che l'accordo abbia i requisiti della transazione (reciproche concessioni).
- può essere trascritto l'accordo che ha un contenuto diverso dall'accertamento dell'avvenuta usucapione?
Se l'accordo contiene disposizioni ulteriori rispetto all'accertamento dell'avvenuta usucapione, esso può essere trascritto ai sensi del n. 13 dell'art. 2643 c.c. [le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti].
- è sufficiente l'autenticazione degli avvocati?
No. La sottoscrizione dell'accordo deve essere autenticata da un notaio: ciò è previsto espressamente dalla norma («con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato») e discende comunque dall'art. 2657 c.c.
- solo l'accordo raggiunto in sede di mediazione può essere trascritto?
No. La disposizione contenuta nell'art. 2643 n. 12-bis c.c. è generale, e quindi - purché autenticato dal notaio - l'accordo che accerta l'usucapione può essere trascritto qualunque sia la sede in cui è raggiunto.
- che contenuto deve avere l'accordo per acquisire efficacia esecutiva?
L'accordo ha efficacia esecutiva se ha il contenuto previsto dall'art. 474 c.p.c.: in esso devono quindi essere previsti obblighi di una o di ambo le parti.
- cosa devono attestare gli avvocati?
Gli avvocati devono attestare che l'accordo non è contrario all'ordine pubblico (cioè non contiene pattuizioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento: ad es., viene accordato un risarcimento per l'inadempimento ad un obbligo derivante da un contratto illecito) o a norme imperative. In relazione a quest'ultime peraltro occorre precisare che le disposizioni imperative che disciplinano un rapporto non si applicano all'accordo che risolve una controversia relativa a quel rapporto. Ad es., le norme imperative in materia di locazione non si applicano ad un accordo che risolve una controversia locativa.
- se manca la sottoscrizione o l'attestazione degli avvocati, l'accordo è invalido?
No, perché la sottoscrizione e l'attestazione degli avvocati sono richieste ai soli fini dell'efficacia esecutiva.
- se manca la sottoscrizione o l'attestazione degli avvocati, l'accordo può acquistare efficacia esecutiva?
Sì, mediante l'omologazione del presidente del tribunale, che è alternativa (<<In tutti gli altri casi>>, prevede l'art. 12) alla sottoscrizione degli avvocati.
- quale natura ha il titolo esecutivo costituito dell'accordo sottoscritto dagli avvocati?
Si tratta di scrittura privata, e pertanto esso viene utilizzato in originale come titolo esecutivo.
- è necessaria l'apposizione della formula esecutiva?
No, in quanto l'art. 475 c.p.c. prevede che la formula esecutiva deve essere apposta ai titoli esecutivi utilizzati in copia e non a quelli utilizzati in originale (scritture private, cambiali, assegni)..
- è necessario notificare alla controparte, insieme al precetto, anche una copia del titolo esecutivo?
No, in quanto l'art. 474 c.p.c. stabilisce che le scritture private non debbono essere notificate, ma debbano essere integralmente trascritte nel precetto, come accade per i titoli di credito.
- vi è differenza fra l'efficacia esecutiva dell'accordo sottoscritto dagli avvocati e quello omologato dal giudice?
Nonostante la diversa dizione utilizzata dall'art. 12 per l'accordo sottoscritto dagli avvocati (espropriazione forzata, esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non fare) e per l'accordo omologato (espropriazione forzata ed esecuzione in forma specifica) non vi è differenza, in quanto con il termine <<esecuzione in forma specifica>> si intende l'esecuzione per consegna e rilascio e l'esecuzione per obblighi di fare e di non fare.

5. Organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Gli Organismi di mediazione forense costituiti presso gli Ordini degli Avvocati ne condividono le sorti. Di conseguenza a far data dalla soppressione dell’Ordine, andranno ricostituiti presso la sede di quello che avrà inglobato le competenze del primo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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