Il Consiglio Nazionale Forense, con la
circolare 6-c-2014, ha suggerito agli Ordini un percorso formativo e di aggiornamento per gli avvocati-mediatori
(si veda al riguardo l’art. 16, c. 4-bis
D.lgs. n. 28/2010, inserito con la
riforma del 2013).
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione – precisa il CNF nella comunicazione inviata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed ai Responsabili degli Organismi di mediazione forense il 5 marzo 2014 – “devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense”.
Tra l’altro, il CNF suggerisce:
formazione
I Step: 15 ore da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.
5 ore: analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa
disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa
nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione
e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e
dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);
10 ore: gestione del conflitto e competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa).
II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri
(non limitate però al primo incontro).
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
8 ore nel biennio dedicate principalmente
allo studio di casi.
Riportiamo il testo della circolare 6-c-2014,
così come pubblicata sul sito web del Consiglio Nazionale Forense.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 27/2014 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Consiglio nazionale forense
Circolare
6-c-2014
Delibera assunta dal plenum del Consiglio
nazionale forense
nella seduta amministrativa del Consiglio del 21
febbraio 2014
FORMAZIONE
AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO
La norma:
Art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010
4-bis.
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti
ad
organismi
di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione
e
mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici
a
ciò
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico
forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La circolare del
Min. Giustizia del 27 novembre 2013:
In
base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione
regolamentare
forense
deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il
mediatore
avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali
forensi,
la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini
circondariali
dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Il 9 dicembre è
stata emanata una circolare integrativa
«A
integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013
si specifica
che
il richiamo all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo
"Avvocati e
Mediazione",
deve intendersi effettuato all'intera disposizione, e, quindi, anche alle
competenze
ivi attribuite alle "associazioni forensi e ai terzi" in materia di
formazione
professionale
forense».
La questione:
-
L'avvocato iscritto all'albo può essere iscritto come mediatore presso un
numero
massimo
di cinque organismi di mediazione «di diritto», ossia senza sottostare
all'obbligo
generale di seguire un percorso formativo di 50 ore prescritto, dalla
normativa
primaria e secondaria, per le altre categorie di interessati.
-
Deve tuttavia avere acquisito una «adeguata formazione» e curare il proprio
aggiornamento
professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis cod.
deontologico
forense, ed in particolare: «L'avvocato che svolga la funzione di
mediatore
deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni
del
regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni
non
contrastino
con quelle del presente codice.
I.
L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata
competenza».
La
previsione risulta confermata dall’art. 62 del nuovo codice deontologico
forense in
corso
di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Il percorso di
formazione dell’Avvocato mediatore
Non
va dimenticato che l'Organismo di mediazione non è obbligato ad accettare tutte
le
domane di iscrizione che riceve, con la conseguenza che prevedere un percorso
di
formazione
costituisce una garanzia innanzitutto per chi ha intenzione di dedicarsi a
questa
attività.
Per
tale motivo il Consiglio nazionale forense propone un percorso più snello pari
15 ore di
teorico-pratiche
integrate da un tirocinio:
I Step: di 15 ore,
teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.
Il
programma può essere concentrato sui soli aspetti specifici della mediazione
dedicando un numero minore di ore
all’analisi della disciplina di settore e uno maggiore alle tecniche di
gestione del conflitto, la quali non rientrano normalmente nel bagaglio
culturale dell’avvocato:
5 ore sull'analisi
del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m.
n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di
mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali
di mediazione e conciliazione -forma, contenuto ed effetti della domanda di
mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del
mediatore);
10 ore sulla
gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m.
180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di
negoziazione e di
mediazione
e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa
(anche
con
riferimento alla mediazione demandata dal giudice)
II Step: partecipazione ad
almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo
incontro).
Dovranno
essere esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore
secondo il percorso generale.
Aggiornamento
professionale
Il
Consiglio nazionale propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate
principalmente allo
studio
di casi.
Tale
percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà applicabile anche agli
avvocati che
abbiamo
conseguito la qualifica nel previgente sistema.
Soggetti
autorizzati ad erogare la formazione e all'aggiornamento
Il
d.lgs. n. 28/2010 rimette il compito ai COA e al CNF. Per evitare di assumere
atteggiamenti
anticoncorrenziali
si prevedere che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il
servizio,
accreditino
singoli corsi al pari di quanto avviene per la formazione permanente.
Soltanto
in questo senso può essere interpretata la circolare integrativa del dicembre
2013 atteso che «le associazioni professionali e i terzi» possono fornire
servizi di formazione valevole ai fini dell'aggiornamento professionale e
deontologico soltanto passando per il meccanismo di accreditamento in capo a
COA e CNF.
Il
Consiglio nazionale forense auspica una particolare attenzione dei soggetti
erogatori a contenere costi dei percorsi sopra delineati.
Roma,
21 febbraio 2013
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.