Il vademecum è consultabile gratuitamente sul portale dell’Ordine degli Avvocati di Torino al seguente URL.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2026
Osservatorio nazionale sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali .............................................................................. ISSN 2281-5139 - Direzione scientifica: Giulio Spina ...........................................................................................................................................................
Il vademecum è consultabile gratuitamente sul portale dell’Ordine degli Avvocati di Torino al seguente URL.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2026
=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 (pubbl. 25.6.2023)
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale [massima ufficiale].
Il provvedimento per esteso consultabile al seguente URL: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-20.pdf
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025
=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024 (pubbl. 24.9.2024)
L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf (Nel caso di specie, l’avvocato non aveva presenziato ad un incontro di mediaconciliazione, di cui aveva tuttavia richiesto -ma invano- un rinvio per un suo impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso rilevanza disciplinare alla condotta). [massima ufficiale]
Il provvedimento per esteso consultabile al seguente URL: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-141.pdf
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2024
=> Corte di Cassazione, 2 luglio 2024 n. 18106
Deve ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Dunque, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (I).
(I) In tal senso Cassazione civile, 27 marzo 2019 n. 8473, in Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2019.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di cassazione
sezione I
ordinanza n. 18106
2 luglio 2024
Omissis
Fatti di causa
Con sentenza no 682 del 26 giugno 2017, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato improcedibile, a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, l'opposizione proposta da omissis, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa di risparmio omissis. Gli opponenti erano condannati in solido a pagare Euro 92.531,40, oltre interessi dal 1 luglio 2012, a titolo di debito concordato nel piano di rientro 7 aprile 2010, rimasto totalmente inadempiuto.
Il primo giudice, rilevato d'ufficio il mancato esperimento del tentativo di mediazione, all'esito della prima udienza tenutasi il 17.11.2016, assegnava il termine di quindici giorni per il suo espletamento. Gli opponenti provvedevano alla sua instaurazione. Tuttavia omissis non vi partecipavano personalmente, in quanto davanti al mediatore (come risulta dal verbale prodotto in causa) era comparso solo un sostituto del difensore. Quest'ultimo si riservava di produrre in un secondo momento la delega.
Parallelamente, parte opposta si presentava con il proprio difensore di fiducia "giusta delega agli atti".
Avverso la sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) attesa l'assenza di una previsione legislativa espressa che imponga la partecipazione personale delle parti e la sua non riconducibilità tra gli atti personalissimi, i contendenti possono farsi sostituire davanti al mediatore da un delegato - eventualmente coincidente con lo stesso difensore - purché questo sia munito non della procura alle liti, ma di una specifica procura sostanziale, non autenticabile dal difensore stesso;
b) ai fini della regolare partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria non è sufficiente la mera procura alle liti, essendo questa limitata ai poteri processuali conferiti al difensore e non comprensiva dei poteri conciliativi giudiziali;
c) la disposizione del diritto in sede conciliativa deve essere oggetto di apposita procura sostanziale (diversa ed aggiuntiva), nel caso in cui la parte non voglia o sia impossibilitata a partecipare all'incontro;
d) l'appellante ha impugnato la sentenza censurando il percorso motivazionale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irritualmente esperita la mediazione e chiedendo, quindi, di accertare che l'esperimento conciliativo si era regolarmente svolto. Non ha, invece, impugnato la prima decisione nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione, anziché il ricorso monitorio, sul rilievo che l'irrituale svolgimento della mediazione dovese ricadere sulla banca opposta, quale parte tenuta ad iniziare la procedura di mediazione. Ne deriva che la sentenza di primo grado deve ricevere integrale conferma.
omissis hanno presentato ricorso per cassazione con un motivo.
omissis ha presentato controricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento al D.Lgs. n. 28/2010. La Corte ha ritenuto obbligatoria la personale partecipazione delle parti ai procedimenti deflattivi e, pertanto, la loro mancata partecipazione sia tale da inficiare la validità e l'efficacia della procedura di mediazione, nonostante che le parti siano state tecnicamente assistite e la procedura si sia articolata in più incontri nell'ambito dei quali i soggetti abbiano avuto la possibilità di confrontarsi sulle reciproche posizioni. Deduce, infine, che la mancata partecipazione personale alla procedura ha determinato il paradosso per il quale la banca ha subito come sanzione il solo pagamento di una somma pari al contributo unificato e l'attuale ricorrente, invece, di sentir dichiarare "la ben più pesante conseguenza" del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
La censura è inammissibile.
I giudici del merito hanno risolto la controversia in puntuale conformità agli insegnamenti di questa Corte.
La questione giuridica è se, nel procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, d.ls. n. 28/2010 e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
"Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti". Il procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, offre alle parti un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. In tale contesto la figura dell'avvocato è stata introdotta successivamente con l'art. 5, comma 1 bis, quale professionista esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (così limpidamente anche in motivazione Cass., n. 8473/2019).
Tali principi sono ribaditi, anche se sotto diverso aspetto, da Cass., n. 205/2024 che ha specificato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Condizione che si è puntualmente verificata nella prima udienza del giudizio di I grado nella controversia in esame.
Quanto alla doglianza sul diverso esito tra le parti per la dichiarata e confermata improcedibilità, va rilevato che la censura non coglie la ratio decidendi su tale aspetto poiché la Corte sottolinea che l'attuale ricorrente: "Non ha, invece, impugnato la prima decisione nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione, anziché il ricorso monitorio, sul rilievo che l'irrituale svolgimento della mediazione dovese ricadere sulla banca opposta, quale parte tenuta ad iniziare la procedura di mediazione. Ne deriva che la sentenza di primo grado deve ricevere integrale conferma". La circostanza, inevitabilmente, produce gli effetti delineati nella censura.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
RISOLUZIONE N. 24/E
Roma, 14 maggio 2024
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello
F24, del credito di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione
assistita
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con
decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di
onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche
mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle
predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione
assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 (di seguito “decreto”)
sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra
l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del
corrispondente credito di imposta.
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di
rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto,
trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti
ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il
proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei
beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è
istituito il seguente codice tributo:
“7070” - denominato “Credito d’imposta - patrocinio a
spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione
assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto
codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei
casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel
formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto, l’Agenzia delle entrate,
in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica
che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso
dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato
in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto
del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche,
anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
Qui il link
al provvedimento sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 22/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Nella seduta del 22 marzo 2024 il plenum del Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo modello di regolamento per gli Organismi di Mediazione costituiti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, adeguando quello preesistente alle molteplici novità introdotte dal d.lgs.n. 149 del 10 ottobre 2022 e dal D.M.24 ottobre 2023 n. 150.
Il testo
integrale è consultabile al presente URListituzionale del CNF.
Per approfondimenti su mediazione e riforma Cartabia è possibile consultare lo SpecialeFocus tematico dell’Osservatorio.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2024
=> Corte di Cassazione, 25 marzo 2024, n. 7974
Alla luce della sentenza n. 10 del 2022 della Corte costituzionale va affermato il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla percezione del proprio compenso anche nei casi di mediazione obbligatoria che non sia successivamente sfociata in una lite giudiziaria. Ne deriva che va cassata la decisione di merito che ha escluso, con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria sine iudicio conclusasi positivamente col raggiungimento dell’accordo conciliativo, la liquidazione del compenso all’avvocato di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (I) (II).
(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(II) Si veda Corte Costituzionale, 20 gennaio 2022, n. 10, in Osservatorio Mediazione Civile n.1/2022.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di cassazione
sezione II
ordinanza n. 7974
25 marzo 2024
Omissis
1. MM riceveva mandato di assistenza legale da --- nel procedimento di
mediazione obbligatoria n. 2300/2020 dinanzi all’Organismo di Conciliazione di
Firenze, promosso ai sensi dell’art. 5, co. I bis, d.lgs. 28/2010, nei
confronti di XX, avente ad oggetto la divisione giudiziale di un immobile
facente parte del compendio ereditario di XX, coniuge defunto dell’istante nonché
padre dei chiamati alla mediazione.
Con delibera n. 2520 del 2 dicembre 2020, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze ammetteva Hlukhenka Zhanna Panteleimonivna al
patrocinio a spese dello Stato. Incardinata la mediazione, all’esito di alcuni
incontri, le parti pervenivano ad un accordo col quale concludevano
positivamente la procedura, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in data
28 maggio 2021.
L’avv. MM depositava, quindi, presso il Tribunale di Firenze istanza di
liquidazione del compenso maturato in relazione all’attività professionale
espletata, che veniva respinta con decreto n. 2592 del 15 ottobre 2021, in base
alla motivazione secondo cui alla corresponsione del compenso in favore del
predetto difensore osterebbe l’art. 75 d.P.R. 115/2002 (T.U. spese di
giustizia), il quale, facendo riferimento ad “ogni grado e fase del processo o
ad eventuali procedure che nel processo si innestino”, escluderebbe
l’applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato alle procedure
stragiudiziali che non sfociano in una lite giudiziaria, ovvero che, quando
questa è già pendente, non si inseriscono all’interno di essa, come è nel caso
della mediazione obbligatoria conclusasi con esito positivo. L’avv. MM
proponeva opposizione ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto di
rigetto, chiedendo la liquidazione, in proprio favore, di un compenso pari ad
euro 5.760,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai fini della riforma della decisione gravata richiamava un precedente
del medesimo Tribunale (ordinanza 31 maggio 2021, R.G. n. 8356/2020) che,
analogamente a quanto previsto dall’art. 10 d.lgs. 116/2005 per le controversie
transfontaliere, concludeva per l’estensione del patrocinio a spese dello Stato
ai procedimenti stragiudiziali obbligatori ex lege; ciò a prescindere dal
successivo svolgimento della fase giurisdizionale, che i procedimenti di
mediazione hanno proprio la finalità di evitare.
In prossimità della decisione, la ricorrente produceva in giudizio la
sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale, con cui ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, co. II e 75, co. I, d.P.R.
115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello
Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del
procedimento di mediazione disciplinato dall’art. 5, co. I bis, d.lgs. 28/2010,
quando nel corso dello stesso sia stato raggiunto un accordo per la
composizione bonaria della lite, nonché del successivo art. 83, co. II, ove non
prevede che alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità
giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 13 aprile 2022 rigettava
l’opposizione, ritenendo che la Corte costituzionale, pur avendo accolto la
questione di costituzionalità delle norme censurate, avesse tuttavia inteso
condividere un precedente in materia di questa Corte (cfr. Cass. Civ., sentenza
n. 18123/2020).
Nella decisione de qua, proprio perché chiamato a pronunciarsi prima
dell’intervento demolitorio della Consulta, questa Corte aveva statuito che il
limite posto dalle disposizioni di legge richiamate – che ad oggi non
consentirebbero la liquidazione dell’attività professionale svolta in sede di
mediazione, quando non abbia avuto luogo la lite giudiziale – non poteva essere
superato in via interpretativa, pena lo sconfinare della decisione nell’ambito
della vera e propria produzione normativa.
2. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso MM sulla
base di due motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia, a
favore del quale è stata rinnovata la notifica del ricorso ai sensi dell’art.
377, u.c., cod. proc. civ., si è costituito in giudizio ai soli fini della
eventuale discussione orale della causa.
L’altra intimata non ha svolto difese in questa fase.
3. Con il primo motivo viene dedotto, ex art. 360, co. I, n. 5, cod.
proc. civ, un vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata per omesso esame
di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione fra
le parti, rinvenuto nella sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale,
pubblicata il 20 gennaio 2022, quindi prima dell’emissione dell’ordinanza de
qua, avvenuta in data 13 aprile 2022.
Come già ricordato, con tale pronuncia è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, co. II, e 75, co. I, d.P.R.
115/2002, nella parte in cui escludono che il patrocinio a spese dello Stato
sia applicabile all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di
mediazione di cui all’art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010, quando nel corso degli
stessi è stato raggiunto un accordo fra le parti, nonché dell’art. 83, co. II
del medesimo d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie,
alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che
sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Dalla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni citate
discenderebbe, secondo la ricorrente, l’erroneità del rigetto del ricorso in
opposizione, ed in particolare la contraddittorietà ed illogicità della
motivazione posta a fondamento di esso, che invero valorizza a tal fine la
citata sentenza n. 18123/2020 di questa Suprema Corte – che adotta, come detto,
una soluzione sfavorevole alla ricorrente – nonostante sia cronologicamente
anteriore alla pronuncia di inconstituzionalità in parola e, quindi, da essa
superata. Invero, la sentenza della Consulta, pur demandando al legislatore una
compiuta e specifica disciplina della materia, afferma il diritto del difensore
della parte ammessa al gratuito patrocinio alla percezione del proprio compenso
anche nei casi di mediazione obbligatoria che non sia successivamente sfociata
in una lite giudiziaria. Rileva la ricorrente, dunque, come la pronuncia del
giudice delle leggi abbia travolto gli argomenti a suo tempo spesi dalla
giurisprudenza di legittimità per escludere l’applicazione del beneficio in
relazione a tali ipotesi, e ai quali il Tribunale di Firenze si richiama onde
motivare il diniego di liquidazione, relativi al rischio di sconfinamento nella
produzione normativa, all’esigenza di contenimento della spesa pubblica in
materia di giustizia e, in generale, degli oneri economici statuali.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge (art. 360,
co. I, n. 3, cod. proc. civ.) in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata per
avere deciso la controversia in senso opposto a quanto statuito dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 10/2022, la quale ha enunciato un principio
già esistente nell’ordinamento per necessità imposta dalla Costituzione, ma la
cui applicazione veniva concretamente ostacolata da una illegittima
limitazione/esclusione imputabile al legislatore ordinario, che è stata in tal
modo rimossa.
Deduce quindi la ricorrente che il Tribunale di Firenze ha violato gli
artt. 74, co. II, 75, co. I e 83, co. II, d.P.R. 115/2002, per avere dato una
lettura delle norme in questione contraria all’interpretazione costituzionalmente
imposta.
4. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione
della loro connessione, sono fondati.
Quanto al primo, l’interpretazione che il giudice a quo ha offerto
della sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale, alla luce della
precedente decisione di questa Corte n. 18123/2020, è priva d’ogni fondamento
logico. Invero la Corte Costituzionale, dopo l’emissione di quest’ultima
sentenza, e diversi mesi prima che fosse decisa in primo grado la causa in
esame, ha preso in analisi una fattispecie analoga a quella oggetto del
presente giudizio e l’ha decisa nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia
reputando non conformi a Costituzione gli artt. 74, co. II, 75, co. I e 83, co.
II, d.P.R. 115/2002, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., poiché
circoscrivono il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato a ricevere il compenso per l’attività difensiva svolta solo
quando questa abbia natura giudiziale. Ne consegue che, dal 21 gennaio 2022
(giorno successivo alla pubblicazione della sentenza de qua), in armonia con
l’art. 136 Cost. – che prevede l’espunzione dall’ordinamento e la conseguente
cessazione dell’efficacia delle norme giudicate incostituzionali a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento ricognitivo del vizio –
la norma che limitava il riferimento della disciplina sul patrocinio a spese
dello Stato ai soli procedimenti giudiziali ha cessato di avere vigore e,
pertanto, la decisione giudiziale che continui, ciononostante, a farne
applicazione deve qualificarsi illegittima.
Plurimi sono i principi di rango costituzionale che la Corte ha
ritenuto violati dalla normativa censurata.
In primo luogo, il principio di ragionevolezza, desumibile dall’art. 3,
co. I, Cost., che impone il riconoscimento al difensore del compenso per
l’attività stragiudiziale espletata, specialmente nei casi in cui essa ha
consentito, anche grazie all’impegno dello stesso, lo scopo deflattivo
perseguito dal legislatore. Invero, a detta della Consulta, “il nesso di
strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione
alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive
costituiscono elementi che rendono del tutto distonica e priva di alcuna
ragionevole giustificazione l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato
quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in
concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda. In tal modo,
infatti, il suddetto patrocinio risulta contraddittoriamente escluso proprio
nei casi in cui il procedimento de quo ha raggiunto – in ipotesi anche grazie all’impegno
dei difensori – lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore”.
La normativa censurata, nella sua formulazione originaria comprimeva
altresì il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. II, Cost.) in
relazione al diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.), in quanto impediva
a quanti versano in condizione di non abbienza “l’effettività dell’accesso alla
giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla
tutela giurisdizionale” (cfr. Corte cost., sentenza n. 157/2021).
Come sottolineato nella pronuncia di incostituzionalità, l’esigenza di
contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia non può impedire
l’esercizio, da parte dei cittadini, di un diritto costituzionalmente garantito
ed inviolabile quale quello alla difesa in giudizio; sicché le spese erariali
volte a realizzarlo sono “costituzionalmente necessarie”, poiché inerenti
“all’erogazione di prestazioni sociali incomprimibili”.
Ne consegue che tanto l’argomento dell’equilibrio di bilancio quanto
quello dello sconfinamento nella produzione normativa – impiegati in passato
anche da questa Corte per escludere l’estendibilità del beneficio alla difesa
tecnica che non è stata esperita in ambito giudiziale – non sono più
invocabili, in quanto definitivamente e pacificamente superati dalla sentenza
della Consulta, che, quale decisione “additiva di principio”, consegna al
legislatore e agli interpreti, appunto, un principio di rango costituzionale
che è stato oggetto di riconoscimento anche da parte della più recente
giurisprudenza di legittimità. Nell’ordinanza n. 3888/2023 questa Corte ha
invero adeguato l’interpretazione della normativa censurata alla lettura che ne
è costituzionalmente imposta, per come precisata dalla Consulta: “[...] per
effetto dell’intervento del giudice delle leggi sussiste il diritto alla
liquidazione del compenso vantato dall’avvocato che abbia assistito la parte in
una procedura di mediazione, ma sul presupposto indefettibile che la mediazione
abbia carattere obbligatorio”.
La sentenza della Corte costituzionale, al paragrafo 11 ha poi aggiunto
che: “Rimane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella
sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge
delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti
principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della
fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.
Trattasi di affermazione che nell’immediato impone di dover riconoscere
il diritto alla liquidazione del compenso in favore del difensore della parte
beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato che abbia positivamente
concluso una procedura di mediazione obbligatoria, ma che al tempo stesso non
preclude al legislatore di poter provvedere in futuro alla attività di
integrazione normativa ritenuta opportuna in quanto conseguente alla pronuncia
additiva.
Al riguardo proprio la Consulta ha recentemente ribadito nella sentenza
n. 88/2018 che questa in presenza di pronunce di accoglimento additive di
principio, da un lato è demandato “ai giudici comuni trarre dalla decisione i
necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti
ermeneutici a loro disposizione”; mentre al legislatore compete di “provvedere
eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti
che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”.
La giurisprudenza costituzionale radicalmente esclude che siffatto
meccanismo di “riparazione” alle omissioni normative sia lesivo delle
attribuzioni legislative, giacché l’integrazione da parte della giurisdizione
comune non si colloca sul piano della normazione generale e astratta, bensì̀ su
quello della regola del caso concreto: “La dichiarazione di illegittimità̀
costituzionale di una omissione legislativa – com’è quella ravvisata
nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma regolatrice di un
diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività̀
di questo – mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile
competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale
meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio
cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto
rimedio all’omissione in via di individuazione della regola del caso concreto”
(cfr. Corte cost., sentenza n. 295/1991).
Dello stesso avviso è anche questa Suprema Corte, che nella sentenza
delle Sezioni Unite n. 1946/2017 ha chiarito i rapporti della giurisprudenza
costituzionale additiva con l’art. 136 Cost., proprio al fine di evitare che la
prassi giurisdizionale comune finisca col vanificare la regola posta da
quest’ultima previsione: “Trattandosi di una sentenza di illegittimità̀
costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente
illegittima […] cessa di avere efficacia e non [può] avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Quindi, il fatto che la
pronuncia della Consulta si limiti a consegnare un principio, senza
contestualmente introdurre regole di dettaglio self-executing, “non esonera gli
organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito,
dall’applicazione diretta di quel principio”. Ciò in quanto “l’affermazione di
principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità̀ non è semplice
espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare
realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che
trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto
positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria,
in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è
soggetto per il principio di legalità̀ nella giurisdizione (art. 101, secondo
comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera
della sentenza di illegittimità̀ costituzionale”.
Di conseguenza questa Corte non può esimersi dall’osservare che, ove si
riconoscessero effetti vincolanti soltanto alla parte ablatoria della decisione
additiva, e invece valore meramente persuasivo al principio in essa formulato,
si verrebbe a negare la stessa funzione assolta dalle sentenze di accoglimento
del Giudice delle leggi, le quali apparrebbero come meramente dichiarative
dell’incostituzionalità̀ di omissioni legislative e, proprio perché non seguite
dall’applicazione concreta del principio da esse enunciato, non agevolmente
armonizzabili con il disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della l. n.
87/1953, che invece postulano l’espunzione e la cessazione dell’efficacia della
norma incostituzionale quale il necessario ed inevitabile effetto della
dichiarazione di incostituzionalità̀.
Ne deriva che è evidentemente fondata, per tutte le considerazioni
sinora svolte, la denunzia circa la violazione degli artt. 74, co. II, 75, co.
I e 83, co. II, d.P.R. 115/2002 da parte dell’ordinanza impugnata, che, avendo
concluso per l’esclusione ad un caso di mediazione obbligatoria sine iudicio
dell’applicazione dei principi ivi aggiunti per effetto del diritto alla
liquidazione del compenso, è incorsa in violazione di legge rilevante in questa
sede ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 3, codice di rito.
5. I motivi vanno pertanto accolti, e l’ordinanza deve essere quindi
cassata, in relazione alle ragioni dell’accoglimento, con rinvio al Tribunale
di Firenze in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese
del presente giudizio e di quelle della precedente fase di merito.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai
motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso
magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
=> Tribunale
di Verona, ordinanza 24 novembre 2023
La controversia azionata con domanda di risarcimento danni avanzata sul
prospettato inadempimento per negligenza e imperizia del convenuto, di
professione avvocato, al contratto di prestazione d’opera professionale (giusto
mandato di assistenza conferitogli dall’assistito) deve ritenersi soggetta a
mediazione, alla luce del disposto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010,
come sostituito dall’art. 7, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), che ha ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero
delle controversie che devono essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi
anche quelle in materia di contratto d’opera, e quindi anche quelle in materia
di contratto di prestazione d’opera intellettuale (I).
L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 7,
lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), è in contrasto con i principi fondamentali UE, a
fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24
ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose (cfr. in particolare, gli
artt. 28-32), ha elevato gli importi delle spese per la mediazione,
determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere
per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono
comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria (cfr. art.
8, comma 5, d.lgs. 28/2010, in tema di assistenza difensiva obbligatoria), alla
luce degli importi dei valori medi di liquidazione del compenso d’avvocato fissati
dal D.M. 147/2022 (con costo per l’assistenza difensiva per le parti che
rimane significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi
al primo incontro). Pertanto, l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, essendo fonte,
sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in
quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea (II), (III), (IV).
(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in
Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(III) L’ordinanza in commento richiama il proprio precedente di cui a Tribunale di Verona, 28 settembre 2017 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2017)
(IV) L’ordinanza in commento richiama Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2017)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 13/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Verona
24 novembre 2023
ordinanza
Omissis
Prima di esaminare le istanze del resistente (mutamento di rito e
autorizzazione alla chiamata del terzo) occorre affrontare la causa sia
soggetta a condizione di procedibilità, tenuto conto che la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, con ricorso
depositato il 3 luglio 2023, si fonda sul prospettato inadempimento per
negligenza e imperizia del convenuto, di professione avvocato, al contratto di
prestazione d’opera professionale (assistenza giudiziale) che egli aveva concluso
con la ricorrente in relazione alla controversia meglio descritta in ricorso,
mandato di assistenza che gli era stato conferito.
La ricorrente, che si è posta il problema avendo dedicato ad esso un
breve paragrafo del ricorso, ha escluso di dover osservare qualsiasi condizione
di procedibilità sebbene abbia aggiunto di aver comunque inviato al resistente
un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che però non
ha avuto riscontro.
Contrariamente a tale
assunto però la controversia dovrebbe invece ritenersi soggetta a mediazione,
alla luce del disposto dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. 28/2010, come
sostituito dall’art. 7, lett.e) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha
ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero delle controversie che devono
essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi anche quelle in materia di
contratto d’opera, e quindi anche quelle, come la presente, in materia di
contratto di prestazione d’opera intellettuale.
E’ opportuno anche chiarire che, se si dovesse arrivare alla predetta conclusione,
la circostanza che la ricorrente abbia esperito la negoziazione assistita non
la esimerebbe dal soddisfare la condizione di procedibilità poiché tale tipo di
ADR non è alternativo alla mediazione per le controversie sopra elencate.
A ben vedere però va
ribadito (si vedano sul punto l’ordinanza di questo giudice del 28.9.2017) come
la norma in tema di mediazione sopra citata sia in contrasto con i principi
fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15
novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli
importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi
costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che,
aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva
obbligatoria.
Per comprendere come si giunga a tale conclusione occorre rammentare
che la Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha
ribadito, in linea con la sentenza Alassini del 18 marzo 2010, quali siano i
presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della
tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e
dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le forme
di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti.
La Corte di Giustizia ha infatti affermato che un simile giudizio di
compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente
tutte le seguenti condizioni:
1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un
ricorso giurisdizionale;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (“very low costs”
e “frais peau importants” secondo le espressioni inglese e francese utilizzate
dalla Corte di Giustizia), per le parti, a patto però che la via elettronica
non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione
e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali
in cui l’urgenza della situazione lo impone.
Ciò detto, ad avviso di
questo giudice, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come
integrata dal regolamento, non rispetta la penultima delle predette condizioni
poiché, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5,
d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto
dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.
E’ vero che, stranamente, alla predetta previsione non è stata
accompagnata quella sulle conseguenze della eventuale mancata assistenza
difensiva ma, anche senza considerare l’unico precedente noto (Trib. Torino 30
marzo 2016), che ha ritenuto che, a fronte di una simile situazione, la
condizione di procedibilità non è realizzata, di fatto gli organismi di
mediazione richiedono che le parti si presentino agli incontri assistite dai
loro avvocati e non danno corso alla procedura se ciò non accade.
Sul punto è allora
opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza della Corte di Giustizia Ue
n.457/2017, nel ribadire la necessità che la ADR obbligatoria determini costi
non ingenti per le parti, non abbia inteso considerare le diverse modalità di
svolgimento della procedura che possano essere state previste dalle leggi
nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è imprescindibile.
Tale osservazione di carattere
generale non pare essere smentita dal disposto dell’art. 141 quater, comma 4,
lett. b), del d. lgs. 130/2015, che, in attuazione della corrispondente norma
della direttiva 2013/11, esclude espressamente che nelle ADR di consumo i
consumatori siano obbligati ad avvalersi di un avvocato.
Da esso infatti può
desumersi che le norme nazionali che prevedono l’assistenza difensiva
obbligatoria, in linea generale, sono compatibili con le procedure di ADR
obbligatorie, ma sempre a condizione che non generino costi elevati.
Non è dubitabile poi che
l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia
consistente se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul
punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal D.M. 147/2022.
E' appena il caso di
precisare poi che il costo per l’assistenza difensiva per le parti rimane
significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al
primo incontro tenuto conto che il suddetto regolamento non prevede nemmeno un
compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale
della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicchè per la relativa
quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di
liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa
consistenza.
Ad un contenimento dei costi di assistenza difensiva non può poi
giovare il carattere ampiamente discrezionale dei parametri poiché esso,
inevitabilmente, determina soluzioni diversificate mentre per raggiungere
quell'obiettivo sarebbe necessaria la fissazione per via normativa di importi
fissi inderogabili, ovvero una sorta di calmiere, analogamente a quanto è stato
previsto per le spese di mediazione.
Si noti che proprio per tener conto dei suddetti aspetti il D.M.
180/2010 aveva stabilito marcate riduzioni del compenso per il mediatore per i
casi in cui la mediazione costituissse condizione di procedibilità della
domanda giudiziale (art. 16, comma 4, lettera d), del D.M. n. 180/2010) ed una
indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si
arresti al primo incontro.
Il d.m. 150/2023 ha però
introdotto, agli artt. da 28 a 32, significative novità anche in tema di
critedi di determinazione delle spese e dei compensi per le attività di
mediazione. Infatti ha previsto che si debbano versare per la sola
partecipazione al primo incontro, oltre, alle spese vive le spese di avvio,
variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00, e le spese
di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al
valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00. Tali importi vanno ridotti di
un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o
quando è demandata dal giudice.
Orbene, anche tenendo conto
di tale riduzione, il costo della mediazione che si arrestasse al primo
incontro varia da un minimo di euro 364,00 (euro 80 per le spese della
mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 284,00 per il compenso per il
difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più basso ad
un massimo di euro 1.596,00 (euro 226,00 per le spese della mediazione, senza
spese vive, oltre ad euro 1.370,00 per il compenso del difensore per la fase di
attivazione) per le controversie di valore più elevato.
Nel caso di specie, in considerazione del valore della controversia,
sarebbe di euro 1.234,00.
Nessuno dei predetti importi si può però considerare poco significativo
nel senso indicato dalla Corte di Giustizia.
Val la pena poi evidenziare che non può influire su tale valutazione la
possibile obiezione che, per stimare la convenienza economica della mediazione,
occorre tener conto del fatto che le spese sostenute per essa sono utilizzabili
come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura.
Infatti in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di euro
250,00 ma la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia,
dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste.
Si tratta quindi di una posta incerta sia nell’an che nel quantum
mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.
Né potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza
del profilo in esame, che i costi sostenuti per la mediazione possono essere
recuperati dalla parte che, dopo avervi preso parte, risulti vittoriosa nel
successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta
con la controparte poiché tali esiti sono incerti nell’an e nel quando mentre
ciò che la Corte di Giustizia, con le indicazioni sopra riportate, ha inteso
evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba
sostenere un onere economico immediato, o meglio, sia gravata dalla relativa
obbligazione.
Alla luce delle superiori
considerazioni la norma che viene qui in rilievo (art. 5, comma 1, d. lgs.
28/2010), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le
parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Tutti i profili fin qui evidenziati non sono stati esaminati dalle
decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato non fondate alcune
questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di
negoziazione assistita e in ogni caso la norma del trattato Ue sopra citata è
sovraordinata rispetto a quelle costituzionali che possono venire in rilievo
nel caso di specie.
Venendo ora ad esaminare le istanze del resistente non si ravvisano,
alla luce delle allegazioni delle parti, i presupposti per fissare udienza ex
art. 183 c.p.c. mentre va autorizzata la chiamata del terzo.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, autorizza il resistente alla
chiamata del terzo omissis nel
rispetto dei termini di legge e rinvia la causa all’udienza del omissis.
Verona 24/11/2023
Il Giudice Unico
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
=> Corte di Cassazione, 12 dicembre 2023, n. 34713
Il fatto che il legislatore abbia introdotto solamente nel 2018 una
specifica tabella recante i parametri di liquidazione del compenso per
l'attività svolta dall'avvocato nelle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita, non comporta affatto che in precedenza dette attività
difettassero di autonoma rilevanza. Anzi, la circostanza che il legislatore
abbia avvertito la necessità di prevedere una tabella ad hoc, esprime piuttosto
il riconoscimento dell'autonomia di tali attività, che sono state
ritenute meritevoli di separata considerazione non solo rispetto
all'attività giudiziale propriamente detta, ma anche rispetto all'attività
stragiudiziale genericamente intesa. Dunque, la novella del 2018 non ha
conferito alla mediazione un'autonoma rilevanza che prima non aveva, ma ha
semmai preso atto del rilievo che tale attività ha sempre avuto,
dedicandole specifici parametri tabellari di determinazione del compenso. Ne
consegue che prima dell'introduzione del D.M. n. 55 del 2014, art. 20, comma
1-bis, l'attività di mediazione era pur sempre suscettibile di separata
liquidazione, ai sensi del comma 1 della norma in commento, quale attività
stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, dotata
di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 7/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di cassazione
sezione II
sentenza n. 34713
12 dicembre 2023
Omissis
Fatti di causa
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14 l'avvocato T.S. adiva il Tribunale di Torre Annunziata al fine di
sentir condannare la TT s.r.l. al pagamento in proprio favore, a titolo di
compenso per le attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale
prestate nell'interesse della convenuta in varie cause presupposte, intercorse
con le società PP. s.r.l. e VV s.r.l., del complessivo importo di Euro
140.683,36, pari alla differenza tra la maggior somma di Euro 162.904,36 - che
l'attore asseriva dovuta in forza di preventivo in atti - e l'acconto già
percepito di Euro 22.221,00. A fondamento della domanda il professionista esponeva
di aver svolto, in particolare, le seguenti prestazioni: (1) partecipazione ad
assemblee societarie ed organizzazione di incontri presso il proprio studio
finalizzati alla ricerca di una soluzione transattiva del contenzioso in essere
con le controparti, nonché introduzione di una procedura di mediazione
obbligatoria; (2) assistenza nel giudizio di appello introdotto dalla PP s.r.l.
avverso la sentenza n. 86/13 del Tribunale di Torre Annunziata; (3)
proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 4238/14, definitiva del suddetto gravame; (4) proposizione
in danno della PP. S.r.l., in forza della sentenza n. 86/13, di un pignoramento
di quote sociali innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e costituzione nel
conseguente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., introdotto
dall'esecutata; (5) intimazione alla PP. s.r.l. di sfratto per morosità;
costituzione, all'esito della fase sommaria, nel giudizio a cognizione piena,
nel quale veniva chiamata in causa la VV s.r.l.; esame della sentenza
definitiva del giudizio e parere in ordine alla eventuale proposizione di
appello.
2. La TT s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo, in via
preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, siccome
relativa al compenso per attività professionale svolta innanzi ad uffici
giudiziari diversi da quello adito (Corte di Appello di Napoli e Suprema Corte
di Cassazione); nel merito, disconosciuta la sottoscrizione del preventivo
riferita al proprio legale rappresentante, la convenuta contestava la debenza
degli importi richiesti dall'attore: quanto all'attività stragiudiziale, rilevandone
l'estraneità rispetto alle cause presupposte oggetto di domanda; quanto alla
procedura di mediazione, rilevandone la strumentalità, e dunque il difetto di
autonomia, rispetto all'attività giudiziale svolta; quanto alle prestazioni
processuali, eccependo l'esorbitanza delle somme pretese, calcolate su
scaglioni di valore non corrispondenti a quelli effettivi, nonché eccependo la
negligenza con la quale il difensore aveva espletato il mandato professionale.
La resistente eccepiva, altresì, di aver pagato al T. l'importo complessivo di
Euro 35.908,99 (anziché quello di Euro 22.221,00 dedotto dal professionista) e
concludeva per il rigetto della domanda, in ragione della somma, ritenuta
congrua e satisfattiva, già corrisposta.
3. Con ordinanza collegiale del 07.12.2017, il Tribunale di Torre
Annunziata disponeva preliminarmente la separazione della domanda afferente
alle prestazioni svolte dal T. innanzi alla Corte di Appello di Napoli e alla
Suprema Corte di Cassazione (per le quali declinava la propria competenza in
favore della Corte di Appello di Napoli, fissando alle parti termine perentorio
per la riassunzione del giudizio), dalla domanda riguardante le restanti
attività, svolte innanzi all'ufficio giudiziario adito dal professionista
(pignoramento di quote societarie e costituzione nella relativa opposizione;
sfratto per morosità e relativo giudizio di merito; nonché, quanto all'attività
stragiudiziale, procedura di mediazione obbligatoria disposta nel corso della
causa locatizia). Sul punto, relativamente all'an debeatur, il primo giudice
riteneva provato e non contestato che il professionista avesse svolto le
seguenti attività: (a) proposizione di un procedimento di mediazione relativo
alla causa di sfratto; (b) proposizione di un pignoramento di quote sociali e
redazione della comparsa di risposta a seguito di opposizione all'esecuzione;
(c) assistenza della TT s.r.l. nella fase sommaria e, successivamente, nella
fase a cognizione piena della causa di sfratto. Per quel che concerne il
quantum debeatur, dato atto di non poter prendere in considerazione il
preventivo versato in atti dal professionista, poiché al disconoscimento della
convenuta non aveva fatto seguito una rituale istanza di verificazione, il
Tribunale determinava il compenso facendo applicazione dei parametri ex D.M. n.
55 del 2014, alla luce dei quali, tenuto conto del valore delle cause
presupposte, liquidava i seguenti importi: (a) per la proposizione del
procedimento di mediazione, Euro 3.816,00; (b) per la proposizione del pignoramento
di quote, Euro 1.898,00; per la fase di studio e introduttiva del giudizio di
opposizione all'esecuzione, Euro 7.283,00; (c) per la fase sommaria della causa
di sfratto, Euro 10.707,00; per la fase a cognizione piena, Euro 27.804,00. Il
Tribunale di Torre Annunziata condannava quindi la TT s.r.l. al pagamento in
favore dell'avvocato T., a titolo di compensi professionali, dell'importo
complessivo di Euro 51.508,00 oltre accessori previdenziali e tributari, oltre
rimborso spese generali al 15% e interessi legali dalla domanda al soddisfo,
ponendo a carico della convenuta il 50% delle spese di lite, che compensava per
il restante 50%.
4. La TT s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta
ordinanza sulla base di sette motivi.
5. L'avvocato T.S. ha resistito con controricorso.
6. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente
insistito nelle proprie richieste.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione
dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -
omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. (rectius
c.c., ndr.)". La TT s.r.l. deduce di aver contestato il diritto al
compenso reclamato dall'avvocato T., quanto al pignoramento delle quote
sociali, perché la procedura era stata sospesa per difetto di titolo esecutivo
prima ancora del deposito dell'istanza di vendita, ed in seguito non era stata
più riassunta dal difensore; quanto alla causa di sfratto, perché il
professionista aveva erroneamente proposto un'azione di risoluzione per
inadempimento del contratto di locazione, in luogo dell'opposizione L. n. 392
del 1978, ex art. 36 specificamente prevista dall'ordinamento per la
fattispecie oggetto di causa, così cagionando la soccombenza della propria
assistita. La TT s.r.l. deduce di aver pertanto denunciato, sulla scorta delle
superiori premesse, che il contegno del difensore nell'espletamento del mandato
si era rivelato contrario ai doveri di correttezza, buona fede e diligenza professionale
qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, e di aver quindi sollevato eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c., della quale il Tribunale non avrebbe tuttavia
tenuto conto, essendosi limitato a liquidare i compensi spettanti all'avvocato
T. per l'attività prestata nei giudizi presupposti, senza esaminare gli
inadempimenti che erano stati puntualmente dedotti dalla convenuta come fatti
impeditivi della pretesa avanzata dal professionista.
1.1. La censura è infondata.
Deve evidenziarsi che il giudice di merito, prendendo le mosse dalla
procedura esecutiva, ha liquidato il compenso spettante all'avvocato T.
limitatamente alle attività di predisposizione del pignoramento di quote
sociali e di costituzione nel giudizio di opposizione, sul presupposto che il
relativo espletamento era stato provato dal professionista e non era stato
contestato dalla cliente, mentre ha escluso che al T. spettasse il compenso per
il deposito dell'istanza di vendita, trattandosi di attività contestata del cui
svolgimento l'attore non aveva dato prova (cfr. pag. 4 dell'ordinanza
impugnata). Quanto alla causa locatizia, il Tribunale ha riconosciuto il
compenso al difensore per l'opera prestata in occasione della mediazione, della
fase sommaria e della fase a cognizione piena, trattandosi di attività che
oltre a non essere stata contestata dalla convenuta, era stata provata
dall'attore tramite i mandati a firma dell'assistita in calce agli scritti
difensivi, nonché tramite la produzione degli atti del giudizio (cfr. pag. 5
dell'ordinanza impugnata).
1.2. Il giudice di merito ha dunque ritenuto provato alla luce delle
risultanze istruttorie, avvalorate dal contegno processuale della convenuta,
che l'attore avesse adempiuto le prestazioni dedotte e che in relazione ad esse
avesse diritto al compenso. Tale ratio decidendi è sufficiente a travolgere sul
piano logico-giuridico l'eccezione di inadempimento della TT s.r.l. (peraltro
genericamente sollevata in funzione di un'azione di risarcimento del danno
riservata in separata sede), comportandone la reiezione implicita, senza che
possa dirsi integrata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato.
Come infatti risulta dai brani della comparsa di risposta riportati nel
corpo del primo motivo di ricorso, la TT s.r.l. si era limitata a dedurre che
la procedura esecutiva era stata sospesa prima del deposito dell'istanza di
vendita, per non essere più riassunta, e che nella causa locatizia era stata
proposta un'azione di risoluzione del contratto, risultata infondata, anziché
l'opposizione la L. n. 392 del 1978, ex art. 36 (norma, quest'ultima, che in
realtà non descrive un'azione giudiziale, ma l'opposizione che il locatore è
tenuto a manifestare al conduttore in caso di cessione a terzi del contratto di
locazione, entro 30 giorni da che ne abbia ricevuto notizia). Tali argomenti,
solo genericamente tratteggiati dalla convenuta, risultano inidonei alla
deduzione di specifici fatti impeditivi della pretesa attorea su cui si fosse
resa necessaria ed ineludibile un'espressa pronuncia da parte del giudice di
merito, risultando superati dall'accertamento del diritto al compenso maturato
dall'avvocato T., la cui obbligazione era del resto di mezzi e non di
risultato, in relazione alle prestazioni professionali di cui era stato provato
l'adempimento. Si deve infatti ribadire che non ricorre il vizio di omessa
pronuncia su un'eccezione di merito, qualora essa, anche se non espressamente
esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della
pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto
dell'eccezione medesima (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv.
659772; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023, Rv. 667614).
Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione
degli art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,
-omessa pronuncia sull'eccezione di pagamento". La ricorrente deduce che
il giudice di merito, nella liquidazione del compenso ritenuto spettante al
difensore, non avrebbe in alcun modo tenuto conto né dell'importo che la
convenuta aveva eccepito di aver già pagato con efficacia estintiva della
propria obbligazione, né della somma che lo stesso attore aveva dato atto di
aver ricevuto a titolo di acconto.
2.1. La censura è fondata.
La pronuncia impugnata è in effetti del tutto silente sulla questione
delle somme ricevute dall'avvocato T. prima dell'avvio del giudizio, pur
trattandosi di circostanza espressamente riconosciuta dall'attore (che nel
libello introduttivo aveva dato atto della ricezione di acconti per complessivi
Euro 22.122,00) e ribadita dalla convenuta (che nella comparsa di risposta
aveva dedotto di aver versato somme per complessivi Euro 35.908,99).
A differenza di quanto osservato in relazione al precedente motivo,
l'eccezione di pagamento non può ritenersi implicitamente esaminata e disattesa
per effetto della statuizione di accoglimento della domanda dell'avvocato T..
Si deve, infatti, osservare che il Tribunale, premesso di non poter prendere in
considerazione il preventivo versato in atti dal professionista, siccome
utilmente disconosciuto dalla convenuta, ha proceduto alla rideterminazione del
complessivo compenso spettante all'attore sulla scorta dei parametri tabellari
di cui al D.M. n. 55 del 2014, pervenendo alla determinazione dell'importo di
Euro 51.508,00. Sennonché, così determinate le competenze dell'avvocato T. per
l'opera prestata nelle cause presupposte oggetto di pronuncia, il Tribunale non
avrebbe potuto condannare la convenuta al versamento dell'intero ammontare,
senza prima esaminare l'eccezione di pagamento sollevata dalla TT s.r.l.: in
particolare, il giudice di merito, partendo dal pacifico presupposto che il
professionista aveva percepito un acconto di Euro 22.122,00, avrebbe dovuto
accertare l'eventuale maggior somma versata dalla cliente (che sosteneva di
aver pagato complessivi Euro 35.908,99), ed avrebbe dovuto quindi verificare
se, in che misura e a quali delle prestazioni dedotte dall'attore i versamenti
accertati fossero imputabili, tenuto conto della separazione delle domande del
T., disposta per ragioni di competenza, tra prestazioni esaminate direttamente
dal Tribunale ed altre devolute alla cognizione della Corte d'Appello di Napoli.
Solo dopo aver compiuto dette operazioni, il giudice di merito avrebbe
potuto quantificare l'importo effettivamente spettante all'attore. Il
Tribunale, non avendo a ciò provveduto, è incorso nel vizio di omessa pronuncia
denunciato dalla ricorrente con il motivo in esame, che risulta pertanto
meritevole di accoglimento.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione degli
artt. 99 e 112 c.p.c., sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, -
pronuncia in carenza di domanda e/o ultra petizione". La ricorrente deduce
che il giudice di merito, nel riconoscere all'avvocato T. anche il rimborso
delle spese generali al 15% sugli importi liquidati a titolo di compenso,
sarebbe incorso in ultrapetizione, non avendo il professionista proposto specifica
domanda in tal senso.
3.1. La censura è infondata.
Occorre premettere che il vizio di "ultra" o
"extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli
elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa
petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita
diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando
oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, Rv. 667848). Venendo al caso di specie, come
risulta dall'esame delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702-bis
c.p.c., cui il Collegio ha accesso in ragione dell'error in procedendo
denunziato, il T. ebbe a richiedere la condanna della TT s.r.l. al pagamento
del compenso professionale "oltre I.V.A. e c.p.A. nella misura di legge,
oltre le spese ed oneri successivi; Con vittoria di spese e compensi difensivi"
(così a pag. 7 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.). La specifica richiesta di
maggiorazione del compenso di I.V.A., c.p.A., oneri e "spese"
consente di ritenere compreso nel petitum anche il riconoscimento delle spese
generali, le quali sono del resto dovute "in ogni caso" al difensore,
ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2, (rubricato "compensi e
spese"), in aggiunta al rimborso delle spese documentate.
Non ricorre dunque il lamentato vizio di ultrapetizione, in quanto il
giudice di merito si è pronunciato nel perimetro della domanda proposta dal T..
Ne consegue che la censura deve essere respinta.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 4,18,19 e 20 del D.M. n. 55 del 2014 sotto il
profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3". La ricorrente deduce che il Tribunale
avrebbe erroneamente liquidato al professionista un autonomo compenso per la
proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria nel corso della causa
di sfratto, trattandosi di prestazione stragiudiziale meramente ancillare
rispetto all'attività giudiziale espletata; osserva in particolare che la
mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, esperita peraltro
su invito del giudice, avrebbe dovuto essere ritenuta assorbita, ai fini della
determinazione del compenso, nelle fasi di studio e introduttiva della
controversia locatizia, cui era legata da un rapporto di strumentalità. La
ricorrente evidenzia che solo a seguito del D.M. n. 37 del 2018, non
applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, è stato previsto,
tramite l'aggiunta del D.M. n. 55 del 2014, art. 20, comma 1-bis, il diritto
del difensore ad un autonomo compenso per l'attività di mediazione prestata
prima o in occasione di un giudizio: sostiene che tale circostanza
confermerebbe che le prestazioni di assistenza rese nella procedura di
mediazione svolta anteriormente alla novella, in difetto di analoga previsione,
dovrebbero essere ritenute assorbite nella fase introduttiva del processo.
4.1. La censura è infondata.
Essa muove innanzitutto dall'erroneo presupposto che l'eventuale natura
strumentale dell'attività stragiudiziale escluda di per sé stessa il diritto al
compenso del difensore, comportandone ineluttabilmente l'assorbimento
nell'attività giudiziale. Trattasi di assunto destituito di fondamento, in
quanto, a mente del D.M. n. 55 del 2014, art. 20, ciò che esclude il diritto ad
un distinto compenso per l'attività stragiudiziale è che essa sia priva di
autonoma rilevanza, non che sia svolta in correlazione a quella giudiziale.
Detto in altri termini, il fatto che sia correlata all'attività giudiziale, o
preparatoria di essa, non comporta che l'attività stragiudiziale sia
necessariamente insuscettibile di autonoma valutazione ai fini della determinazione
delle competenze dell'avvocato che vi abbia prestato la propria opera (si
pensi, ad esempio, alla richiesta di risarcimento del danno che deve essere
necessariamente rivolta alla compagnia assicurativa in caso di sinistro
stradale, al fine di assolvere la condizione di proponibilità della domanda
giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145).
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, questa
Corte ha del resto affermato che la procedura camerale prevista dagli la L. n.
794 del 1942, artt. 29 e 30, pur essendo dettata solo per le prestazioni
giudiziali civili, va ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali
realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente
processuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27305 del 30/11/2020, Rv. 659727; Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 20269 del 25/09/2014, Rv. 632363; Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 920 del 21/01/2004, Rv. 569535; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 470 del
15/01/2003, Rv. 559702; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5700 del 18/04/2001, Rv.
546028; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 03/12/1996, Rv. 501005). Tale
consolidato orientamento, ancorché relativo alla diversa questione del rito
applicabile alle domande che cumulino la richiesta di liquidazione del compenso
per prestazioni giudiziali civili e prestazioni stragiudiziali, chiaramente
postula l'espresso riconoscimento che l'attività stragiudiziale strumentale a
quella giudiziale sia potenzialmente suscettibile di separata liquidazione, ove
autonomamente valutabile.
Il fatto, poi, che il legislatore abbia introdotto solamente nel 2018
una specifica tabella recante i parametri di liquidazione del compenso per
l'attività svolta dall'avvocato nelle procedure di mediazione e di negoziazione
assistita, non comporta affatto che in precedenza dette attività difettassero
di autonoma rilevanza. Anzi, la circostanza che il legislatore abbia avvertito
la necessità di prevedere una tabella ad hoc, esprime piuttosto il
riconoscimento dell'autonomia di tali attività, che sono state ritenute
meritevoli di separata considerazione non solo rispetto all'attività giudiziale
propriamente detta, ma anche rispetto all'attività stragiudiziale genericamente
intesa.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la novella
del 2018 non ha conferito alla mediazione un'autonoma rilevanza che prima non
aveva, ma ha semmai preso atto del rilievo che tale attività ha sempre avuto,
dedicandole specifici parametri tabellari di determinazione del compenso.
Ne consegue che prima dell'introduzione del D.M. n. 55 del 2014, art.
20, comma 1-bis, l'attività di mediazione era pur sempre suscettibile di
separata liquidazione, ai sensi del comma 1 della norma in commento, quale
attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale,
dotata di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto che il mezzo in
esame attinge il solo an del diritto al compenso per l'attività di mediazione,
mentre non solleva censure sul quantum debeatur o sui criteri di determinazione
applicati dal giudice di merito, il motivo deve essere respinto.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione del
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3. - violazione dell'art. 111 Cost., comma 6 dell'art. 132c.p.c.,
comma 1, n. 4, dell'art. 118, disp att. c.p.c. sotto il profilo dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4". La ricorrente sostiene che la motivazione del
provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente quanto alla determinazione
del compenso riconosciuto all'avvocato T. per la proposizione del pignoramento
di quote sociali e per la costituzione nel giudizio di opposizione
all'esecuzione, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato all'individuazione,
per ciascuna delle due prestazioni, di una somma onnicomprensiva ed unificata,
senza procedere alla relativa liquidazione per fasi, come prescritto dal D.M.
n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, così da precludere ogni possibile controllo
sulla correttezza e legittimità del proprio operato.
5.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità.
Il giudice di merito ha invero espressamente indicato i parametri di
determinazione del compenso spettante al professionista per l'attività
espletata nel corso della procedura esecutiva (applicazione delle tabelle ex
D.M. n. 55 del 2014; valore della controversia ricompreso nello scaglione fino
ad Euro 1.000.000) ed ha altresì individuato con chiarezza le prestazioni
oggetto di liquidazione (proposizione del pignoramento delle quote sociali;
cura delle fasi di studio e introduttiva del giudizio di opposizione), così
ponendo le parti nella condizione di verificare la correttezza e conformità a
diritto del proprio operato (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
La ricorrente, per parte sua, si è limitata a denunciare un
insussistente vizio di mera apparenza della motivazione, senza peraltro
avanzare specifiche censure in merito ai parametri di determinazione del
compenso adottati dal Tribunale, o al quantum liquidato in base ad essi.
Invero, onde correttamente contestare nella presente sede di legittimità la
liquidazione del compenso operata dal primo giudice, la TT s.r.l. avrebbe
dovuto specificare quale sarebbe stato, in ipotesi, lo scaglione di valore
applicabile alla causa presupposta e quali sarebbero stati i valori di tariffa
previsti per lo scaglione ritenuto applicabile: va in proposito data continuità
all'orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta
applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in
luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha
l'onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e
gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso
in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare
l'attività effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni
dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013,
Rv.625598), perché solo in tal modo questa Corte viene posta in grado di
apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la
parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato.
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la censura in esame
deve essere disattesa.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione del
D.M. n. 55 del 2014, art. 4 sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. - nonché della tabella 5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA e della
Tabella 2 GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ad esso
allegate sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.". La TT
s.r.l. lamenta che il giudice di merito avrebbe duplicato i compensi spettanti
al professionista per la causa di sfratto, applicando sia la tabella n. 5
allegata al D.M. n. 55 del 2014 (per la fase sommaria), sia la tabella n. 2
(per la fase a cognizione piena), laddove nella fattispecie avrebbe dovuto
essere applicata - sostiene la ricorrente - la sola tabella n. 5,
specificamente prevista dal decreto ministeriale per i procedimenti di
convalida di sfratto e già comprensiva delle fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e/o di trattazione e decisoria, senza alcuna distinzione tra fasi
sommaria e di merito. In subordine, la ricorrente deduce che la duplicazione
dei compensi avrebbe interessato quantomeno le fasi di studio e introduttiva,
necessariamente uniche nel caso di specie, e ciononostante liquidate
distintamente sia per la fase sommaria, sia per la fase a cognizione piena.
7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione del
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3. -violazione dell'art. 111 Cost. comma 6, dell'art. 132c.p.c.,
comma 1, n. 4, dell'art. 118, disp att. c.p.c. sotto il profilo dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4". La ricorrente sostiene che la motivazione del
provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente anche in relazione alla
determinazione del compenso spettante al professionista per la fase sommaria e
per la fase a cognizione piena della causa locatizia, in ragione della
liquidazione, per ciascuno dei due segmenti processuali, di una somma
onnicomprensiva e cumulativa, senza distinzione per fasi ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, art. 4, comma 5.
7.1. Il sesto e settimo motivo di ricorso, che stante la loro evidente
connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi di
cui in motivazione.
Le due fasi di cui si compone il procedimento per convalida di sfratto,
l'una sommaria, l'altra (eventuale) a cognizione piena, alla quale si fa luogo
in caso di opposizione dell'intimato, costituiscono articolazioni di una
struttura procedimentale essenzialmente unitaria: tanto si desume dal testuale
tenore dell'art. 667 c.p.c., secondo cui, a seguito dell'opposizione
dell'intimato, il giudice, assunti i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e
666 c.p.c., dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e il
giudizio "prosegue" nelle forme del rito speciale. E' dunque il
medesimo procedimento introdotto dal locatore con la citazione per la convalida
di sfratto che, una volta chiusa la parentesi sommaria, continua a svolgersi
nella fase a cognizione piena ed è destinato a concludersi con la pronuncia di
accoglimento o di rigetto della domanda di condanna del conduttore al rilascio
dell'immobile locato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv.
563613; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15021 del 05/08/2004, Rv. 577083; Sez. 3,
Sentenza n. 12247 del 20/05/2013, Rv. 626372).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha liquidato il compenso
spettante all'avvocato T. per l'attività prestata nella causa locatizia
considerando le relative fasi, sommaria e a cognizione piena, come due
procedimenti del tutto separati e distinti tra di loro, caratterizzati da
autonome vicende introduttive e definitorie, con conseguente pedissequa
applicazione di tutte le voci di entrambe le tabelle allegate al D.M. n. 55 del
2014, previste l'una per il procedimento sommario di convalida di sfratto,
l'altra per il giudizio a cognizione piena (oltre anche a quella stragiudiziale
per la mediazione). Il Tribunale avrebbe invece dovuto considerare le
peculiarità del caso specifico, valutando le specifiche attività effettivamente
espletate dal professionista in ciascuna delle due articolazioni
procedimentali, tenendo conto della duplicazione delle liquidazione di fasi in
un giudizio unitario, che nel suo effettivo dipanarsi è stato introdotto con la
notificazione della citazione per convalida di sfratto ed è stato definito, a
seguito di mutamento del rito, con la sentenza di rigetto della domanda. Sul
punto, invece, la sentenza ha omesso qualsiasi motivazione.
Nei limiti di cui si è detto, il motivo in esame merita pertanto
accoglimento.
8. Ne consegue la cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione ai
motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in
diversa composizione, per un nuovo esame del merito alla luce dei principi
indicati, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo, il sesto e il settimo motivo di ricorso,
rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibile il
quinto; cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la
causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, cui demanda,
altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.