DIRITTO D'AUTORE


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29 luglio 2016

59/16. Primo incontro, presenza personale delle parti: non basta che compaia l'avvocato con delega (Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2016)

=> Tribunale di Modena, 2 maggio 2016

Ex art.8, comma 1, d.lgs. 28/2010, nell'ottica di garantire lo “svolgimento della mediazione” e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda, va confermato che appare indispensabile che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente (assistite dal difensore), non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore, nella veste di delegato della parte. Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2016

Tribunale di Modena
Sezione II
ordinanza
2 maggio 2016

Omissis

Dalla disposizione testé richiamata, che univocamente richiama un “primo incontro” (delle parti), emerge trasparente che la condizione di procedibilità in discorso si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro (seppur conclusosi senza accordo); ovvero, in altre parole, che le parti si siano fisicamente incontrate alla presenza del mediatore (e con l'assistenza dei rispettivi avvocati).
Né potrebbe qualificarsi per tale un incontro meramente cartaceo, ovvero, quello ipotizzabile in presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti (renitenti alla comparizione personale) direttamente al mediatore o alla sede dell'organismo. In tal caso è stato, giustamente, escluso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda (Trib. Roma 29 settembre 2014, in Dir. Giust., 2014).
In secundis, poi, stando sempre al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente (per quanto sempre assistite dall'avvocato).
Trasparente è la previsione dettata dal comma 1° dell'art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione.
Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi (“ le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”).
Non avrebbe d'altro canto senso logico prevedere l'attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione.
Premesso ciò, nell'ottica di garantire lo “svolgimento della mediazione” e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda, appare indispensabile che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore, nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014, in www.giuraemilia.it.). Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente.
In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, in Dir giust.; Trib. Pavia 9 marzo 2015, in www.Altalex).
Premesso ciò, per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando, in modo sempre più convinto, la prassi giurisprudenziale dell'ultimo anno, inaugurata dal Tribunale di Firenze (Trib. Firenze 19 marzo 2014, in Giustizia civile com., 2014, con nota adesiva di MASONI, La nuova mediazione delegata, dove eravamo rimasti ?; in Giur. it., 2015, 639, con nota di BENIGNI, La condizione di procedibilità nella mediazione disposta d'ufficio dal giudice; Trib. Firenze 26 novembre 2014, in Adrintesa.it.; in www.mondoadr.it; Trib. Pavia 9 marzo 2015).
II. Tenuto conto che, nella specie, innanzi al mediatore, come si legge nel verbale negativo depositato in atti, è comparso l'avv. omissis, unitamente al sig. omissis, mentre per il convenuto è comparsa (unicamente) l'avv. omissis per il chiamato in mediazione con delega e, pertanto, non anche quest'ultima personalmente, devesi disporre un nuovo incontro di mediazione, non essendo allo stato integrata la condizione di procedibilità della domanda.

PQM

Dispone che la parte più diligente depositi nuova istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione nei quindici giorni successivi alla comunicazione di questo provvedimento.
Rimette le parti avanti a sé per discussione all'udienza del omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 luglio 2016

58/16. La mediazione obbligatoria non si estende alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa (Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2016)

=> Tribunale di Palermo, 27 febbraio 2016

Si ritiene preferibile l’opzione interpretativa per cui la mediazione obbligatoria non si estende alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa: la ratio legis sottesa all’art.5 d.lgs. 28/2010 deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato; è pertanto preferibile intendere l’espressione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” come “chi intende instaurare un giudizio” (I) (II) (III).


(II) QUI la giurisprudenza in argomento:


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2016

Tribunale di Palermo
Sezione III
ordinanza
27 febbraio 2016

Omissis

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza omissis;
rilevato che in tale udienza la difesa del omissis, terzo chiamato in causa, ha insistito
nell’eccezione di improcedibilità dell’intero giudizio a motivo del mancato esperimento del
procedimento di mediazione nei propri confronti, sebbene l’attore non abbia affatto esteso al
terzo le domande risarcitorie proposte nei riguardi della omissis;
considerato che l’art. 5 c.1-bis, D.Lgs. 28/2010, nell’imporre il preventivo esperimento di mediazione a chi “intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia” nelle
materie specificamente indicate e nel sancire che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti;
rilevato che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, argomentando sulla base del
dato letterale e della finalità deflattiva della mediazione, ha sostenuto che l’esperimento del
tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità non genericamente del processo,
bensì della domanda giudiziale, tal che ogni domanda (riconvenzionale, trasversale nei
confronti di altro convenuto, del convenuto nei riguardi del chiamato in causa) dev’essere
preceduta dallo svolgimento effettivo della fase di mediazione e l’assolvimento di detto onere
rende procedibile non l’intero giudizio ma la singola domanda;
rilevato che da parte degli stessi autori si è escluso che una simile opinione contrasti con il dato testuale, che indica nel “convenuto” il soggetto legittimato alla formulazione dell’eccezione di improcedibilità, sul rilievo che tale termine ben potrebbe riferirsi all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale o al terzo , cui l’ambito soggettivo del giudizio sia esteso ai sensi degli artt. 105 e 106 c.p.c, e si è sostenuto che, in simili casi, la trattazione congiunta delle reciproche pretese dinanzi al mediatore piuttosto che dilatare i tempi del processo potrebbe invece favorire la soluzione conciliativa a condizione che in mediazione venga discussa non solo la nuova domanda bensì anche quella principale;
ritenuto tuttavia che diversi sono gli argomenti che inducono a ritenere preferibile l’opzione
interpretativa contraria, per cui la mediazione obbligatoria non si estenda alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa;
premesso infatti che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., non possano essere interpretate
in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04), non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l’improcedibilità sia sollevata dal convenuto, qualificazione che il codice di rito annette al destinatario di una qualunque domanda giudiziale,
bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell’attore;
considerato, peraltro, che l’evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell’ambito dello
stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile,
sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all’evidenza difficilmente
compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l’esigenza
di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, ciò che impone di
fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo;
ritenuto altresì che sostenere (in maniera del tutto logica e coerente con la ratio dell’istituto)
che, una volta ammessa la mediazione obbligatoria anche per le domande proposte da e nei
confronti dei terzi, eventualmente distinguendola chiamata in garanzia propria da quella impropria (escludendo soltanto nella prima la necessità del preventivo esperimento del tentativo di mediazione, che si è già svolto nella domanda principale), occorre che alla mediazione sia demandata l’intera controversia, perché solo in tal modo essa potrà essere definita in via conciliativa, equivale a gravare oltremodo la posizione dell’attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell’organismo di mediazione, pur avendo già invano sostenuto quelli della mediazione sulla domanda principale;
ritenuto che, come correttamente osservato da altri giudici di questo Tribunale, un’interpretazione conforme alla normativa europea è anch’essa nel senso di escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi oltre che rispetto alle c.d. domande riconvenzionali inedite;
rilevato, infatti, che la direttiva 2008/52/CE .costituente criterio guida della legge 69/09, richiamata persino nel preambolo del D.Lgs. 28/10 si prefigge di garantire un miglior accesso
alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile
e commerciale “garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario” (art. 1); essa inoltre “cerca di promuovere i diritti fondamentali e tine conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Corte dei diritto fondamentali dell’Unione Europea”;
ritenuto che l’allungamento dei tempi di durata del processo – già seriamente appesantiti nelle
controversie per responsabilità professionale sanitaria dai plurimi differimenti dovuti alle
chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori – connesso la nuovo tentativo di mediazione
contrasterebbe di fatto, oltre che con l’intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole
durata del processo sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’
uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
ritenuto che ne risulterebbe dunque sacrificata quell’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario che la direttiva del 21.5.08 in materia di mediazione civile e commerciale si propone invece di assicurare;
ritenuto che, per tutte le illustrate ragioni, la ratio legis sottesa all’art. 5 D.Lgs. 28/2010 deve
intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non
si estende ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato;
ritenuto pertanto preferibile intendere l’espressione “chi intende esercitare in giudizio un’
azione” come “chi intende instaurare un giudizio”, optando per un’interpretazione costituzionalmente orientata e maggiormente conforme allo spirito delle richiamate norme europee; ritenuto che non v’è pertanto, allo stato, ragione per un’ulteriore arresto del procedimento, che deve invece proseguire verso l’appendice di trattazione scritta preannunciata dalle parti;
ritenuto che, avendone fatta richiesta, va a costoro accordato il rinvio ai sensi dell’art. 183 co.
6 c.p.c. ;

PQM

rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del convenuto; assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 nn. 1,2,3, c.p.c. decorrenti dal omissis e rinvia la causa, per l’adozione dei successivi provvedimenti, all’udienza omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 luglio 2016

57/16. MEI, unioni civili. Gli ADR nella gestione della crisi nella famiglia ‘tradizionale’ e non: l’ascolto e il dialogo endo-familiare (Osservatorio Mediazione Civile n. 57/2016)

 Estratto da

Alessandra MEI

La famiglia ‘tradizionale’ e non: nuovi modelli familiari e di gestione della crisi alla luce delle recenti riforme del  2014-2016

eBooK, La Nuova Procedura Civile Libri, 2016, 
pagine 166, ISBN: 9788892615960

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(…) Il testo, pertanto, si propone di esaminare, seppur sinteticamente, nella prima parte, quali sono i modi costituzione delle famiglie nonché i diritti e doveri conseguenti a ciascuna di esse alla luce delle novità introdotte dalla legge  sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto evidenziandone i profili di somiglianze e differenze di queste “nuove famiglie” con quella “tradizionale”  e le ingiuste disuguaglianze tra le unioni omosessuali e i matrimoni eterosessuali. Nella seconda parte, invece, si illustreranno i diversi modi  in cui può essere gestita la crisi familiare e perché è opportuno ricorrere alle soluzioni stragiudiziali delle vicende separative, ricorrendo ove necessario, altresì alla mediazione familiare quale strumento ottimo per riaprire i canali della comunicazione in una coppia che si sia determinata a separarsi o a dirsi definitivamente addio. La mediazione familiare, (…).

Spesso, infatti, anziché esprimere il proprio punto di vista in modo espresso, chiaro e completo lo si rimette all’altrui intelligenza intuitivo- emotiva rimanendo in silenzio. Ebbene quest’ultimo, se ascoltato con il cuore,  sa essere più eloquente di mille parole; anche se, a parere di chi scrive, è consigliabile sempre esprimere il proprio pensiero in modo espresso con il cd. linguaggio verbale.
Accanto a questo limite umano ve ne è un altro, forse imputabile anche ad una pessima formazione scolastica che insegna molto fuorché a gestire le proprie emozioni e sul quale, forse, ci dovremmo interrogare di più su come riformarla  insegnando ai nostri ragazzi a non aver paura di confrontarsi con gli altri, anche quando si va controcorrente e ad educarli maggiormente all’ascolto. Talvolta quest’ultimo, specie tra i giovani, viene (fra)inteso con lo stare in silenzio quando qualcun altro parla . Se ciò è senza dubbio necessario, di per sé solo, tuttavia,  non è sufficiente. Occorre anche che si presti attenzione ai contenuti della comunicazione nonché che si manifesti il proprio interesse agli argomenti che vengono trattati, ad esempio facendo domande circolari che favoriscono la comunicazione  poiché non accettano un si o un no come risposta (…).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 57/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 luglio 2016

56/16. Il giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche senza concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2016)

=> Giudice di pace di Caserta, 24 marzo 2016

Mandate le parti in mediazione, il giudice può ordinare alla parte onerata di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia ricorrendo a un organismo di conciliazione il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti, prescrivendo altresì al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2016

Giudice di pace di Casera
ordinanza
24 marzo 2016

Omissis

E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione
più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è
l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

PQM

Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del omissis, così provvede, letto e applicato l’art. 5 comma 2°, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28:

ordina all’opponente Condominio omissis, nella persona dell’amministratore pro tempore, di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo a un organismo di conciliazione, pubblico o privato che sia presente nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti;

prescrive al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti, nel contempo invitando quest’ultime ad allegare copia dei
verbali d’incontro di mediazione e d’esito conclusivo della stessa;

assegna all’opponente Condominio omissis il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

si riserva ulteriormente sulle questioni preliminari e sulla domanda di provvisoria esecuzione sollecitata dall’opposta omissis all’esito della demandata mediazione, e rinvia la causa per il prosieguo all’udienza del omissis.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito anche via P.E.C.

Caserta, il 24 marzo 2016

Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso di Nuzzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 luglio 2016

55/16. Mancata adesione alla mediazione: vanno esposte le ragioni al mediatore e al giudice, ex art. 116 c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2016)

=> Tribunale di Lecco, 13 aprile 2016

Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio (I) (II).


(II) Art. 116 c.p.c. Valutazione delle prove.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Si veda al riguardo l’art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010:  
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2016

Tribunale di Lecco
ordinanza
13 aprile 2016

Omissis

il presente giudizio fa seguito ad un verbale di conciliazione già sottoscritto dalle parti nel 2011
presso omissis;
la trattazione e decisione della presente causa appare complicata dalle problematiche già rilevate a verbale di udienza del omissis (molte delle questioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria n. 2 sono assolutamente nuove rispetto alla comparsa di costituzione, mentre l’entità dei danni azionati da parte attrice non è chiara rispetto alla prospettazione fatta dal procuratore attoreo);
le parti hanno manifestato serie difficoltà di comunicazione davanti al giudice, non apparendo in grado di cogliere serenamente, nei tempi consentiti dall’udienza, il carattere vantaggioso di una conciliazione, rispetto alla prosecuzione del giudizio, sicché è probabile che un confronto più approfondito davanti ad un organismo di mediazione, a ciò deputato, possa sortire risultati più proficui rispetto al tentativo di conciliazione giudiziale;
la causa per essere decisa richiede un’istruttoria, non potendosi escludere anche la necessità di
una consulenza tecnica d’ufficio, ciò implicando costi che una mediazione consentirebbe di evitare.

Ciò premesso il Giudice dispone la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010 e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del omissis, evidenziando che ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

8 luglio 2016

54/16. Mediazione demandata e decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione grava sull'opponente (Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2016)

=> Tribunale di Napoli, 21 marzo 2016 n. 3738

In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010), il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria. Pertanto, in caso di mediazione disposta dal giudice, se nessuna delle parti attiva detta procedura,  l’opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo (I). 


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2016

Tribunale di Napoli
Sentenza
n. 3738
21 marzo 2016

Omissis

L'eccezione preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte opposta ma rilevabile di ufficio dal GU, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Ed infatti è pacifico che in tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa; l'inattività delle parti, infatti, dà luogo all'estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr. Tribunale Firenze, sez. III, 30/10/2014); sul punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 3 dicembre 2015 n. 24629) ha stabilito che la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.
Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
È l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.
Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile.
Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 19.01.2015 (entro il termine perentorio di giorni 15); nessuna delle parti ha attivato la detta procedura; in conseguenza di tanto la presente opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del DI n. omissis.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore."; art. 29: "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.

PQM

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione perché improcedibile e conferma il DI omissis; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del giudizio liquidate in omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

6 luglio 2016

53/16. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 marzo 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2016)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al primo trimestre del 2016 (1 gennaio – 31 marzo) (1).

I dati raccolti derivano da 445 Organismi rispondenti, su 851.
Nel periodo in studio, si registrano nuovi 76.083 procedimenti di mediazione iscritti, dato sostanzialmente in linea con i trimestri precedenti (82.489 nel primo trimestre del 2015, 84.210 nel secondo, 62.581 nel terzo e 75.656 nel quarto trimestre del 2015).

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione nel primo trimestre 2015 rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 22%), di diritti reali (14%), di locazione (12%) e condominio (11%).

L’aderente compare nel 46% dei casi e quando  le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43% dei casi (tutti dati in linea con le precedenti rilevazioni).
In via generale, si giunge all’accordo nel 37,6% dei casi se si tratta di mediazione volontaria, nel 21,4% se obbligatoria e nel 13,9% se demandata dal giudice.
Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente vi sono quelle che riguardano rapporti tra parenti (successioni ereditarie: 60,1%; divisione: 57,1%; patti di famiglia: 56,3%).
Tra il 50 e il 55%, invece, l’aderente compare nelle controversie in materia di diritti reali, locazione, condominio e affitto di aziende, mentre la percentuale scende a circa il 45% in caso di contratti bancari, tra il 35 e il 40% in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, contratti finanziari e risarcimento danni da responsabilità medica e, a solo il 13,4% in tema di contratti assicurativi.

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie il 62% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione ben l’83% è assistito da un avvocato.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto ai 902 gg (dato 2015 relativo al contenzioso in Tribunale), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 80 gg. (1.1.2016-1.3.2015); dato in diminuzione rispetto agli 103 giorni rilevati tra il 1.1.2015-31.12.2015, ma in linea con l’anno 2013 (82 gg.) e l’anno 2014 (83 gg.).

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

4 luglio 2016

52/16. MEDIA Magazine n. 7 del 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2016)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 7/16  Luglio 2016

Buona lettura!


GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Verona, 12 maggio 2016

=> Tribunale di Roma, 25 gennaio 2016

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2016

=> Tribunale di Verona, 12 maggio 2016

=> Tribunale di Firenze, 16 febbraio 2016


DOCUMENTI




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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2016

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