DIRITTO D'AUTORE


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23 febbraio 2015

9/15. Pluralità di domande di cui solo alcune soggette a mediazione obbligatoria: mediazione delegata per tutte! (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2015)

=> Tribunale di Verona, 15 settembre 2014

In caso di pluralità di domande tra loro non altrimenti connesse (art. 104 c.p.c.) e contro più soggetti (art. 103 c.p.c.), solo alcune delle quali soggette a mediazione obbligatoria, stante la stretta connessione fattuale tra le stesse, è opportuno, al fine di rendere utilmente esperibile il procedimento di mediazione, demandarle tutte ad essa ex art. 5, comma 2 d.lgs. n. 28/2010. Ciò per evitare di complicare eccessivamente l’iter del giudizio e, al contempo, per favorire appieno la prospettiva conciliativa propria del procedimento di mediazione, apparendo di conseguenza  estremamente opportuno che al procedimento di mediazione le parti devolvano tutte le controversie, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2 d.Lgs. 28/2010.
L’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come competenza per connessione o la litispendenza o continenza, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2015

Tribunale di Verona
sez. III Civile
ordinanza
12 – 15 settembre 2014
Giudice Vaccari

Omissis

Rilevato che
Le attrici hanno proposto opposizione al decreto con il quale il giudice designato di questo Tribunale ha ingiunto alla Gruppo G. in qualità di debitrice principale, e alla G.M. s.r.l. in qualità di fideiussore della prima, di pagare alla società oggi convenuta la somma di Euro 1.337.311,23 di cui Euro 577.048,18 a titolo di scoperto del conto corrente nn.(…), intestato alla Gruppo G. ed Euro 760.263,50 per mancato rimborso di un mutuo chirografario di originari euro 1.000.000,00.
A sostegno della opposizione le attrici hanno eccepito, in via pregiudiziale di rito, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto opposto, sulla scorta del duplice rilievo che è attualmente pendente davanti al Tribunale di Brescia altro giudizio, instaurato prima del presente ma con i medesimi petitum e causa petendi, e nel quale le attuali attrici nonché gli altri garanti M. M.S. e G.G. e S.F. attori hanno chiesto l’accertamento negativo del credito di controparte derivante dai medesimi rapporti che essa ha azionato in via monitoria davanti al Tribunale di Verona.
In via subordinata hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo, quanto meno nei confronti della opponente, nonché fideiussore della Gruppo G. G.M. s.r.l., sulla scorta dell’assunto che per questa vi sarebbe la deroga pattizia esclusiva in favore del Tribunale di Brescia.
Con riguardo al merito le opponenti hanno dedotto l’insussistenza del credito azionato in via monitoria sulla base degli stessi argomenti svolti davanti al tribunale di Brescia (con riguardo al rapporto di mutuo chirografario: indeterminatezza del reale costo del finanziamento, mancata segnalazione e quantificazione dell’opzione floor, presenza di interessi anatocistici illegittimi; con riguardo al rapporto di conto corrente tra gli altri:
illegittimità degli addebiti per interessi passivi per superamento del tasso soglia e per mancato rispetto della forma scritta ad substantiam della relativa previsione; illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre remunerazioni a titolo di c.m.s.; illegittimità del lucro per valuta).
L’eccezione di incompetenza per continenza sollevata dalle attrici è fondata.
Infatti non è contestato, ed è comunque dimostrato, che il giudizio attualmente pendente davanti al Tribunale di Brescia sia stato promosso prima del deposito del decreto monitorio qui opposto. Infatti l’atto introduttivo del primo è stato inviato per la notifica a mezzo posta in data 26 novembre 2013 mentre il ricorso monitorio è stato depositato in data 16 dicembre 2013.
E’ poi indubbio che vi sia una relazione di continenza tra le due cause, tenuto conto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. VI, 14 luglio 2011, n. 15532), tale relazione sussiste “anche quando tra due cause pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario par la decisione dell’altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisce con quella dell’altra (c.d. continenza per specularità)”.
A fronte dei succitati tratti comuni non è sufficiente a far escludere la relazione di continenza tra le due cause il fatto che vi possa essere una parziale diversità tra i soggetti dell’una e quelli dell’altra, come nel caso di specie.
Peraltro nel caso di specie la presenza in giudizio della garante G.M. è dovuta al fatto che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa anche nei suoi confronti.
Ciò detto, ai predetti rilievi non può però conseguire, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, l’adozione del provvedimento di cui all’art. 39, comma 2. c.p.c. perché, dovendo questo Giudice procedere ad una verifica della competenza del giudice bresciano rispetto alla causa sopra citata, in conformità alle indicazioni espresse dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 13 luglio 2006 n. 15905, tale competenza va esclusa.
Infatti, con riguardo alle deduzioni che sono fondate sul rapporto di conto corrente, deve trovare applicazione la clausola derogativa della competenza per territorio (art. 26) che è contenuta nel relativo contratto (doc. 2 del fascicolo monitorio) e che individua, quale foro esclusivo per le controversie che dovessero insorgere tra correntista e istituto di credito, quello di Verona, tanto più che la sottoscrizione di tale contratto non è stata disconosciuta dall’attrice Gruppo G.
Per converso, con riguardo al contratto di fideiussione sulla base del quale, davanti al Tribunale di Brescia, hanno agito i garanti M. M. S. e G.G. e S.F. deve osservarsi come le clausole derogative alla competenza per territorio in essi contenute, che individuano nel circondario della tribunale ove ha sede la convenuta il foro competente, non sono idonee a determinare uno spostamento di competenza, atteso che tale deroga non è stata prevista in via esclusiva come richiesto dall’art. 28 c.p.c.
Conseguentemente possono trovare applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza 7 gennaio 2013 n. 180 secondo il quale “in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale…si applica anche al contratto di fideiussione, “atteso che lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico”.
Ancora, relativamente alla controversia sul contratto di mutuo, in difetto di deroghe convenzionali, la competenza del Tribunale di Verona ad emettere il decreto va affermata sulla base del criterio di cui all’art. 19 c.p.c. Alla luce delle superiori considerazioni la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto avanzata dalle attrici va rigettata. Con riguardo all’ulteriore corso del giudizio occorre rilevare come sicuramente la controversia tra l’attrice Gruppo G. e la convenuta relativa al rapporto di conto corrente sia una controversia relativa a contratti bancari e rientri quindi tra quelle per le quali l’art. 5, comma 1 bis d.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità. Infatti con la predetta espressione si devono intendere le controversie relative a contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari (in tali termini cfr. Paragrafo 2 D del protocollo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione dell’osservatorio valore prassi di questo Tribunale).
A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo alle domande svolte, sempre dalla attrice Gruppo G. che si fondano sul contratto di mutuo chirografario, atteso che la sola qualità di istituto di credito di una delle parti di tale rapporto non è elemento sufficiente a farlo qualificare come contratto bancario nel senso di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010.
Analoga considerazione vale rispetto alle difese svolte da G.M. poiché, sebbene esse coincidano con quelle del soggetto garantito, e riguardino quindi anche il rapporto di conto corrente (il garante essendo a ciò legittimato dal disposto dell’art. 1945 c. c.), il titolo di esse è costituito da un contratto che trova la sua disciplina nel codice civile (per tale soluzione si veda sempre il protocollo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione dell’osservatorio valore prassi di questo Tribunale).
Ciò chiarito occorre rilevare, sotto il profilo processuale come già con il ricorso monitorio siano state svolte una pluralità di domande tra loro non altrimenti connesse (art. 104 c.p.c.) e contro più soggetti (art. 103 c.p.c.) solo alcune delle quali sono soggette a mediazione obbligatoria.
Pertanto per dar modo alle parti di esperire, nel caso di specie, il procedimento di mediazione occorrerebbe separare la controversia riguardante il contratto di conto corrente tra la Gruppo G. e la convenuta da quella relativa al contratto di mutuo chirografario e da quella tra G.M. e convenuta relativa al contratto di fideiussione.
A tal fine sarebbe necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto ma un simile effetto potrebbe essere prodotto solo con sentenza, eventualità questa che complicherebbe l’iter del giudizio, poiché, se il procedimento di mediazione non si concludesse positivamente, parte convenuta sarebbe costretta a promuovere un nuovo giudizio relativo ai succitati rapporti.
Proprio per evitare una simile eventualità e, al contempo, per favorire appieno la prospettiva conciliativa propria del procedimento di mediazione è estremamente opportuno che ad esso le parti devolvano tutte le controversie di cui si è detto, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2° D.Lgs. 28/2010.
E’ evidente infatti che, stante la stretta connessione fattuale, esistente tra le controversie è estremamente opportuno, al fine di rendere utilmente esperibile il procedimento di mediazione, demandare ad esso entrambe le controversie tanto più se si considera che in esso potrebbero essere definite, per adesione volontaria delle parti, le questioni agitate nel giudizio bresciano.
Al fine di prevenire possibili dubbi o contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno assunto, è opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al quale le stesse potranno rivolgersi.
L’art. 84. comma 1. lett. a) del d.l. 69/2013, integrando il primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, ha infatti introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio dell’organismo di mediazione prevedendo che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27 novembre 2013 è poi sufficiente che nel circondano del Tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa.
Ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel caso di specie.
Orbene, per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del d.Lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l’art. 669 quater c.p.c. per la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa, ma, in mancanza di una espresso richiamo a tale criterio, quella soluzione non pare consentita
Occorre poi evidenziare che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come competenza per connessione o la litispendenza o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza.
E’ quindi possibile affermare che nel caso di specie competente a trattare il procedimento di mediazione è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale sulla base della considerazione che, avuto riguardo alla fase di opposizione, esso è competente a decidere ai sensi dell’art. 645, primo comma c.p.c. mentre con riguardo alla fase monitoria era competente in virtù dei criteri sopra esposti.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalle attrici.
Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare l’istanza di mediazione, in relazione a tutte le controversie per cui è causa, davanti ad un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

11 febbraio 2015

8/15. Inaugurazione anno giudiziario 2015: la mediazione nella relazione di Santcroce (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2015)

Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014 (Santacroce, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Roma, 23 gennaio 2015) è stato affrontato anche il tema della mediazione civile.
In sintesi, vi si evidenzia quanto segue:

  •  i deludenti i risultati dell’istituto;
  • la bassa percentuale della definizione delle controversie mediante il raggiungimento dell’accordo;
  • la percentuale alta della definizione dei procedimenti di mediazione per mancata comparizione della controparte;
  • la consistente percentuale di comparizione solo al primo incontro, al fine di far risultare il mancato accordo e integrare la condizione di procedibilità senza sostenere le spese della procedura;
  • l’utilizzazione dell’istituto soprattutto in materia di contratti bancari, di condominio e di locazione;
  • la modestissima applicazione della possibilità per il giudice di ordinare alle parti la mediazione nei casi di controversie in materia di diritti disponibili.
Riportiamo di seguito il passo della Relazione concernente la mediazione civile e commerciale, così come pubblicata sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2015

Omissis

4.4. Le riforme processuali e i loro effetti

I. Tutte le relazioni dei Presidenti di corte di appello hanno preso
in esame gli effetti delle riforme processuali varate negli ultimi anni,
valutandone l’impatto sulla domanda di giustizia e l’efficacia rispetto
al perseguimento degli obiettivi di deflazionare il contenzioso e di
incidere sui tempi di definizione dei processi. Si segnala una diffusa
contrazione delle sopravvenienze dei procedimenti iscritti presso le corti
di appello, ponendola in relazione con i maggiori costi del giudizio
di impugnazione, dovuti all’aumento del contributo unificato e alla
previsione del suo raddoppio in caso di soccombenza. La stessa contrazione,
spiegata sempre con l’aumento del contributo unificato, è stata
rilevata nelle sopravvenienze dei procedimenti di opposizione a sanzione
amministrativa presso i Giudici di pace (Palermo).
Buona efficacia deflativa è stata riconosciuta anche alla riforma
dei procedimenti in materia di equa riparazione (legge n. 89 del
2001, come modificata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge
n. 134 del 2012). L’ancoraggio della domanda di equa riparazione
alla sentenza passata in giudicato, con conseguente eliminazione
della parcellizzazione delle domande legate alla progressione
processuale della causa in ritardo, ha comportato – come è stato messo
in evidenza in numerose relazioni (Torino, Napoli, Catanzaro,
Trento) – una caduta verticale delle nuove iscrizioni (l’80% a
Napoli). Nel contempo, la strutturazione del procedimento come sostanzialmente
monitorio ha consentito la possibilità di assicurare la
celerità nella definizione delle domande di equa riparazione.
L’effetto della diminuzione del contenzioso si deve anche alla
riforma del rito previdenziale (legge n. 111 del 2011, entrata in vigore
nel 2012, grazie all’introduzione del procedimento tecnico preventivo
obbligatorio: art. 445-bis cod. proc. civ.), con il quale si coniuga
il risparmio di attività processuale determinato dalla defini-
zione del procedimento con il provvedimento di omologa anziché con
sentenza (sul punto, in particolare, le relazioni di Torino e Cagliari).
Anche se, come sottolinea il Presidente della Corte di appello di
Napoli, il frequente inadempimento dell’INPS, dopo l’omologa positiva,
è destinato a generare un contenzioso successivo.
Per converso, il tuttora elevato numero di nuove iscrizioni presso
i tribunali è stato spiegato, tra l’altro, con l’eccessiva limitazione
delle materie per le quali la mediazione è divenuta obbligatoria dopo
le modifiche della disciplina apportate dal d.l. n. 69 del 2013
(convertito dalla legge n. 114 del 2013), a seguito della sentenza del
giudice delle leggi n. 272 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della precedente disciplina della obbligatorietà (in tal
senso, espressamente Palermo). Ma non manca chi (L’Aquila) riconosce
alla mediazione un effetto deflativo indiretto derivante dal disincentivo
alla lite per i maggiori tempi e costi richiesti al cittadino,
specie per le controversie di valore minore.
II. Un incremento delle sopravvenienze viene registrato anche in
materia di licenziamenti, come disciplinati dalla c.d. “riforma
Fornero”. Le relazioni dei Presidenti delle Corti riferiscono in via generale
del rispetto dei tempi processuali cadenzati dalla nuova disciplina,
ma non si manca di evidenziare, in molti casi, come, data
l’insufficienza delle risorse umane disponibili, tutto questo comporta
inevitabilmente un allungamento della durata media degli altri
processi in materia di lavoro (Torino).
III. Unanime è il giudizio dei Presidenti delle corti distrettuali nel
ritenere deludenti i risultati, pur attesi con molte speranze, dell’istituto
della mediazione civile quale mezzo alternativo di risoluzione
delle controversie, nelle diverse forme ora previste di mediazione
obbligatoria, volontaria, inserita in una clausola contrattuale, demandata dal giudice (affrontano partitamente il tema le relazioni dei
Presidenti di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Catania,
Cagliari, Genova, Brescia).
Peraltro, in esito all’assestamento della disciplina della materia,
avvenuto intorno alla metà del 2013, si fa costatare la bassa percentuale
della definizione delle controversie mediante il raggiungimento
dell’accordo (spesso assestata intorno al 10%, ma con punte
anche molto più basse), come pure la percentuale alta (generalmente
intorno al 60%) della definizione dei procedimenti di mediazione per
mancata comparizione della controparte; la consistente percentuale
di comparizione solo al primo incontro, al fine di far risultare il
mancato accordo e integrare la condizione di procedibilità senza sostenere
le spese della procedura; l’utilizzazione dell’istituto soprattutto
in materia di contratti bancari, di condominio e di locazione.
Ancora più deludenti sono stati i risultati accertati nel processo di
appello, ricollegati alla presenza della sentenza di primo grado e alle
conseguenti spese processuali già sopportate.
Peraltro, si è rilevata in generale la modestissima applicazione della
possibilità per il giudice di ordinare alle parti la mediazione nei casi di
controversie in materia di diritti disponibili. In tale contesto, costituisce
un’eccezione l’impulso dato alla mediazione demandata dal giudice
presso il Tribunale di Firenze, per effetto di iniziative intraprese con la
collaborazione dell’Osservatorio sulla giustizia civile, dell’Università, degli
organismi di conciliazione e della Camera di commercio.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 febbraio 2015

7/15. TG giuridico de La Nuova Procedura Civile (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2015)



Nasce il TG giuridico de La Nuova Procedura Civile, presente nella sezione video.

Tra i primi argomenti spiegati: la negoziazione assistita.

Link alla sezione VIDEO della Rivista:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2015
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

6 febbraio 2015

6/15. C. Baratta, Pareto e l’agire strategico in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2015)

Pubblichiamo, con piacere, un interessante contributo giunto in Redazione.

Pareto e l’agire strategico in mediazione

di Carlo Baratta
(Mediatore in Torino)

La negoziazione è il risultato del processo  che produce il servizio della mediazione.
E’ un processo di ricerca, che si svolge in situazione di elevata incertezza, in grado di risolvere problemi non strutturati, che cioè non hanno soluzioni predeterminate.
Le parti in mediazione, all’inizio della procedura. non hanno  informazioni chiare sui vincoli e le preferenze dell’altra parte,e sovente non hanno certezze nemmeno sul loro  stesso punto di resistenza
Il fulcro della negoziazione va ricercato nei modi e  nei criteri per lo scambio di risorse che le parti  concordano di effettuare al fine di risolvere il conflitto tra i  loro interessi,
Il processo della mediazione civile. perciò è costituito dalla comunicazione che avviene tra i due litiganti,
Prima che inizi la trattativa vera e propria, le parti hanno necessità di esplorare e ricevere informazioni sull’oggetto della lite, sulle preferenze di entrambi, sui diversi interessi,vincoli e aspettative che saranno oggetto della eventuale soluzione negoziata.
Una buon risultato nella mediazione  può portare alla serendipità, alla sensazione che si prova quando si scopre una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra o per dirla alla Pareto all’ofelimità.
"Una vita senza ricerca non è degna d'essere vissuta" diceva Socrate. Ma la bellezza sta nel fatto che ciò che si cerca è perlopiù ignoto. E quando si scopre qualcosa di incredibile che non si era immaginato né calcolato su un percorso che si vive un’esperienza che  segna la vira, La teoria sociologica può aiutare a capire  questa situazione e aiutare le parti a trovare la loro soluzione ad un loro problema.

IL CONFLITTO NELLA TEORIA SOCIOLOGICA
Per comprendere bene la funzione sociale della mediazione si deve obbligatoriamente fare una riflessione sul conflitto, che nasce e si sviluppa in ogni situazione che vede la presenza attiva di almeno due persone.
Nel nostro modo di pensare il conflitto è visto, generalmente come un elemento negativo, che porta al mal essere economico sociale morale. Il conflitto è un fenomeno fisiologico nella nostra società, in quanto  è difficile fare proprie  le decisioni prese dagli altri. Questo rifiuto genera un contrasto di opinioni e di comportamenti che interferiscono con i bisogni   dell’altro, con una conseguente visione discordante di un problema.
Ciascuna parte elabora una soluzione e la difende con l’obiettivo di raggiungere un risultato.
Nel momento in cui ciascuna parte assume una posizione, la propria  differente e soggettiva percezione del problema genera un conflitto.
Il problema del conflitto è,legato alla dimensione politica,  dell'uomo. L’uomo è, infatti, un essere sociale, istintivamente portato ad associarsi con i suoi simili per risolvere problemi che da solo non potrebbe affrontare è orientato perciò ad agire in modo cooperativo. La situazione litigiosa sorge per il prevalere delle componenti narcisistiche ed egoistiche che guidano le azioni e il comportamento. La propensione al fare, peculiarità del homo sapiens, ha prodotto la trasformazione dell’ambiente  alla realizzazione di  strumenti e tecnologia che però hanno portato a considerazioni e modalità di uso e consumo  diverse tra produttori e utilizzatori.
Questa visione dell’agire umano  è stata studiata e approfondita già ai tempi di Machiavelli e Hobbes, due fondamentali teorici della dimensione politica dell'uomo.
Secondo questi autori  l'uomo è un individualista, anzi homo homini lupus,  perciò a muovere le sue azioni anche quelle  cooperative, sono  le sue passioni e l'egoismo, perciò le interazioni umane sono conflittuali. La dimensione conflittuale  dell'azione deve, per questi due autori, essere controllata per impedire che l’egoismo individuale  si trasformi in egoismo di stato.
Per altri autori  come Locke e  A.Smith il conflitto che sorge dalle interazioni tra persone non deve essere combattuto, perché è l'elemento che favorisce  la prosperità di una  nazione.

RAZIONALITA’DEBOLE E AZIONI NON LOGICHE.
La sociologia si è sempre interessata del tema dell’equilibrio dei sistemi sociali, la mediazione che è l ricerca dell’equilibrio particolare  tra parti con  posizioni diverse deve necessariamente avere un approccio sociologico sull’‘equilibrio  dell’agire  umano, che riguarda anche la dimensione economica e non solo quella sociale, Un grande teorico dell’equilibrio  è stato Vilfredo Pareto ( Parigi 15 luglio 1848. Celigny19 agosto 1923)y ,
Pareto fu il primo scienziato sociale  a porre in dubbio la razionalità assoluta infatti  formulò la teoria  delle azioni non logiche che sono poste i essere da istinti e sentimenti, i residui ,e calcolate secondo routine   personali,o derivazioni  chiamati da Pareto  calcoli pseudoscientifici, che costituiscono  la stragrande maggioranza delle azioni umane. Quando  si agisce è  impossibile conoscere tutte le variabili che intervengono,  come pure è difficile formulare, in modo razionale e completo un obiettivo complesso, per il semplice fato che sono in gioco molte variabili, dette intervenienti che non sono controllabili da chi pone in essere un'azione..
 Altri sociologi hanno approfondito  questi concetti in particolare Simmel (Berlino, 1º marzo 1858 – Strasburgo, 28 settembre 1918) ha formulato la tesi  della presenza di due tendenze negli esseri umani: una associativa ed una dissociativa.
Secondo questo studioso il conflitto assume una funzione di supporto perché gli atti conflittuali sono interazioni tra individui. Affinchè questa funzione da ausiliaria si trasformi in principale occorre che una istituzione,( Stato, impresa, scuola ecc) detti regole (di concorrenza economica, di giustizia) poiché solo col riconoscimento, da parte di tutti coloro che agiscono, delle regole si legittimano l’esistenza e gli interessi dell'altro.
Un altro sociologo che si è interessato all'argomento è Luhmann (Luneburgo, 8 dicembre 1927 – Oerlinghausen, 6 novembre 1998) , nei suoi studi  ha sostenuto che il conflitto  non è un evento disfunzionale, che può diventarlo se mal gestito durante una relazione,. Il conflitto, quindi, ha lo scopo di  indicatore di disfunzioni all’interno del sistema sociale in quanto è l’espressione di una contraddizione.
Questa idea del conflitto come sintomo è interessante, per la mediazione, perché permette di considerare il conflitto  come un indicatore di una situazione di disagio.
Il conflitto  va pertanto esplicitato, compreso ed elaborato.
Usando categorie sociologiche il conflitto, a seconda della realtà sociale in cui si presenta, può rientrare in uno di questi tre livelli.
1- micro ⇒ caratterizzati da relazioni “faccia a faccia”
2- meso ⇒ livello sociale intermedio per dimensioni e complessità “impresa, fornitori”
3- macro ⇒ si presentano in grandi aggregati politico-sociali: società, stati, comunità etniche
La complessità aumenta necessariamente passando dal livello micro al livello macro,  perché aumentano sia il numero di persone coinvolte dalla situazione problematica sia agli interessi in gioco,  quindi quando parliamo di gestione dei  conflitti a livelli micro, medio e macro parliamo di tipi di gestione diversa.
La teoria paretiana dell’azione che è descritta da obiettivi. Che a livello micro hanno dimensioni  personali  e sono  influenzati  dalle derivazioni e perseguita attraverso mezzi cognitivi detti residui è stata re-interpretata da Popper a livello macro. con la teoria dei 3 mondi.
Anche per K. Popper.(Vienna 28 luglio 1902- Londra 17settembre1994) è impossibile ricavare e definire leggi universali del divenire storico, ogni fenomeno storico-sociale è conseguenza imprevista delle azioni di singoli individui. Sono astratti tutti i concetti che trascendono le azioni individuali. La  sua teoria  dei  tre  mondi  si fonda sull'idea che esista una relazione circolare in cui l’esperienza del soggetto,  attraverso  le  sue  strutture  cerebrali,  si  innerva con  tutto l'ambiente reale e simbolico in cui è inserito, ambiente caratterizzato da un    oggetti  sociali, più o meno complessi e da significati, contenuti simbolici.
Gli  esseri viventi sono corpi materiali. Come tutti i corpi materiali sono
dei  processi;  e….  sistemi  aperti  di  molecole:  sistemi  che  scambiano  alcune
loro  parti  costitutive  con  il  loro  ambiente.  Esse  appartengono all’universo  delle  entità  fisiche  o  stati  di  cose  fisiche  o  stati fisici”. “(citazione da testo riportato in bibliografia)
Questa  descrizione  corrisponde a quella del mondo 1, accanto  a  questo  mondo  1 è sorto  un  mondo  2  costituito dal l’insieme  degli  eventi  psicologici  e  spirituali . Popper però teorizza anche l’esistenza del mondo 3 costituito dai prodotti della mente umana, come i racconti, i miti esplicativi, gli strumenti,  le  teorie  scientifiche, le istituzioni sociali e le opere d’arte. Il mondo 3 potrebbe rappresentare il mondo delle ideazioni umane  esternalizzate..
La  sua teoria  dei  tre mondi: mondo fisico; mondo degli stati mentali e mondo dei contenuti di pensiero, ha influenzato il pensiero sociologico. Tra questi pensatori il sociologo J.Habermas ((Dusseldorff18 giugno 1929) ha teorizzato la presenza di tre mondi
- il mondo degli eventi, reale
- il mondo delle regole o sociale
- il mondo soggettivo, di chi parla.
ed ha ipotizzato che per ognuno di questi mondi sia possibile  uno specifico modo di agire.
Nel mondo uno, degli eventi, si agisce in modo teleologico, prevale l'aspetto tecnico.
Al mondo due, si  agisce seguendo le norme, prevale la regolarità delle regole sociali;nel mondo tre si agisce in modo drammaturgico, in questo mondo prevale la verità soggettiva.
Un esempio del primo tipo è costruire un manufatto definito
Un esempio del secondo tipo è il codice della strada: è più pratico sottomettersi all’autorità di un sistema di regole, che negoziare ad ogni incrocio i diritti di precedenza con le auto provenienti dalle altre strade.
Un esempio del terzo tipo è il ruolo  professionale, che si svolge in modo personale.
Le opere degli uomini come progetto e realizzazione sono elaborati nel terzo mondo, mantenuti grazie al perseverare del secondo, utilizzando il primo come materia base, così un aeroplano é un prodotto dell'ingegnosità e della volontà del pensiero dell'uomo che ha saputo utilizzare le risorse a sua disposizione.
La mediazione è un tipico esempio di azione non logica paretiana infatti la soluzione concordata, dalle parti, ò quella  che più le soddisfa e non necessariamente  quella più logica o oggettiva estendibile ad altre situazioni simili. Si tratta di un’azione non logica  perché l’oggetto della lite è costituito da componenti soggettive, i punti di vista di ciascuna parte,  componenti indispensabili  se mancano non si può trovare la soluzione condivisa.

RESIDUI E DERIVAZIONI.
Ma l'origine di queste idee è da ricercare in Pareto, secondo questo grande scienziato sociale,  osteggiato da molte scuole sociologiche europee,  l’equilibrio è influenzato da due fattori  che Pareto chiama  residui e derivazioni.
I residui sono gli indicatori delle motivazioni psichiche responsabili di generare i sentimenti e le fughe irrazionali.
Le derivazioni sono delle costruzioni mentale fittizie che servono per spiegare  l’agire razionale di ciascuno.
I residui rappresentano la parte costante dell’agire, le derivazioni la parte  variabile che tiene conto delle condizioni del contesto in cui si opera.
I residui sono divisi in sei classi con ulteriori suddivisioni interne:

1- “istinto delle combinazioni” – indica la tendenza da parte dell’uomo di fare accostamenti.  E’ molto importante perché è quello che spinge gli uomini a riunirsi ed è quindi fondamento della civiltà stessa  ed è anche quello che induce gli uomini a dare spiegazioni logiche dei fenomeni attraverso connessioni causali non verificate ne’verificabili;

2-“persistenza in aggregato” – essa fa si che gli uomini, una volta formatasi una combinazione, tendano ad attribuire ad essa una certa stabilità (es. le relazioni di classi sociali);

3-“bisogno di manifestare con atti esterni i sentimenti” – un esempio è l’esigenza di esprimere con attività esterne i sentimenti religiosi (esteriorità dei culti);

4- “residui in relazione con la società” – alla sua base sta l’impulso a vivere in società (es: altruismo, gerarchia, solidarietà);

5-“dell’integrità dell’individuo e delle sue dipendenze” – ad esempio, il senso della  proprietà;

6-“residuo sessuale” – che non coincide con l’impulso sessuale ma con i sentimenti  a esso connessi.

Le derivazioni.

1- affermazione – che sussiste per virtù propria;
2- autorità – si ha quando si assume come prova di verità la fonte pseudo autorevole da cui giunge l’affermazione;
3- accordo con sentimenti e principi – che spesso si intreccia con quelle delle prime due classi (es.: una cosa è vera perché trova consenso; tutti credono in Dio quindi Dio esiste);
4- prove verbali – Pareto porta l’esempio della retorica, delle ambiguità proprie di alcune parole spesso usate per costruire discorsi pseudoscientifici.

LA TEORIA PARETIANA PER LA MEDIAZIONE
Con la teoria di Pareto  si esplicita  la complessità  delle relazioni  di mediazione : relazioni intra personali e relazioni interpersonali. tra residui e derivazioni, se A e B sono le parti in mediazione si possono osservare  le seguenti relazioni quella  tra le derivazioni e i residui di A:, quella tra i residui e le derivazioni di B che evidenziano il tipo e la qualità di  informazioni che sviluppano A e B, sono perciò relazioni interne alle parti e le relazioni tra  A e B che riguardano  residui e derivazioni  tra le  parti e sono relazioni esterne

Se A e B sono le parti in mediazione sono possibili le seguenti relazioni:.

Res. A   Der. A        Res. B Der.B       o Relazioni endogene intrapersonali sono 4
e
Res.A Res.B      Res. A Der,B
Res.B Der.A      Der. A  Der. B         o  Relazioni esogene  interpersonali sono 8
In totale 12   combinazioni
Il sistema della comunicazione è complesso  infatti A  può iniziare  con una qualsiasi delle relazioni  e B rispondere  on modo simmetrico, stessa relazione o in altro modo. 
Lo schema a matrici   semplifica  la spiegazione:
Per  le relazioni  endogene si ha:

Der A¯ Res A®
liv.basso
liv alto
liv.basso
1
3
liv.alto
2
4
liv.=livello

1  non c’è relazione tra motivazioni e calcoli argomentativi A  dà fiato alla bocca
2  le argomentazioni  sono  superiori  alle motivazioni  che spingono  ad agire
3    i sentimenti la parte che è influenzata dal contesto  prevale  sulla componente  oggettiva delle argomentazioni e del calcolo.
4  è il punto di equilibrio quello dove  le due componenti convergono 

Le stesse considerazioni valgono per B.
Per le relazioni  esogene cambiano le combinazioni ma lo schema è identico ad es,.:

Der A¯ Res B®
liv.basso
liv alto
liv.basso
1
3
liv.alto
2
4
liv.=livello

1 A ha scarsa propensione a fare un’azione comune con B e B ha scarsi  mezzi per valutare questa situazione, questa è una situazione di blocco.
2 La relazione è controllata dalla forte componente istintuale di A. questa relazione è in tentativo  di seduzione, da parte di A verso B .
3 la relazione è determinata dalle argomentazioni di B, ragionamenti che non coinvolgono A, questo è un tentativo manipolativa di B.è una relazione  tipo master slave
4 Questa è la situazione di  equilibrio, B propone una soluzione,argomentandola e A si sente  rasserenato.

Res A¯ Res B®
liv.basso
liv alto
liv.basso
1
3
liv.alto
2
4
liv.=livello
1. Entrambi i soggetti non esprimono  emozioni nell’agire, caso assolutamente teorico
2  B è coinvolto  troppo cerca a tutti i costi una relazione con A
3  simile a  2 con parti rovesciate.
4  A e B cercano di costruire tra loro  la concordia per agire.
Ragionamenti analoghi di possono fare per le altre combinazioni.
La relazione  derivazione alta A   derivazione alta B  porta alla soluzione alla scelta razionale concordata.
La relazione residuo alto A residuo alto B  ad aumentare le  alternative..

Per coglier meglio le considerazioni  paretiane sulle precedenti situazioni  di  equilibrio,
 si  utilizzano alcuni  concetti  dell'algebra booleana in particolare il concetto  di funzione AND  e quella di funzione  OR.
La finzione  AND è quella che ipotizza che ci sia  un risultato output =1
, cioè una situazione di equilibrio, se  e solo se  tutte le variabili che lo determinano sono  presenti input=1
La funzione OR ipotizza che si ha un risultato output=1 anche se è presente solo una variabile tra quelle che determinano il risultato
Usando lo schema della matrice: a due cariabili es A=Tizio  B)=Caio  si ha:

Funzione  AND

Var.A        Var. B.
0
1
0
0
0
1
0
1

Var.A        Var.B
0
1
0
0
1
1
1
1

La funzione AND  spiega l'accordo ideale  che si può raggiungere se si apre il canale comunicativo Derivazione A  Derivazione B  , in questo caso la soddisfazione sia di A che di B sono 1 quindi si è concordato  un criterio valutazione, cioè per dirla alla Pareto  si e raggiunto un buono livello di  ofelimità.

La funzione OR spiega  come allargare le alternative, si hanno soluzione condivise , quelle che valgono 1, situazione A=1, B=1,  sia che entrambi convergano su un repertorio di preferenze sia  che queste preferenze siano  suggerite da A” e siano  considerate neutrali  per B , situazione  A=1  B=0 o siano suggerite da B, situazione  B=1, A =0.
La  funzione  OR non può rappresentare Il modello teorico della soluzione di una mediazione perché  ammette    anche soluzioni inique  infatti si ha 1 anche  se  una delle due parti è 0, cioè non concorda sulla soluzione l’ccetta in modo passivo, è la situaazione di prevaricazione di una delle parti.


Carlo  Baratta 

BIBLIOGRAFIA; 
Giovanni Busino  Guida a Pareto   Rizzoli 1975
Wilfredo  Pareto Trattato di sociologia generale UTET 1988
K.  R.  Popper,  J.  C.  Eccles,  L’io  e  il  suo  cervello.  Materia,  coscienza  e cultura, tr. it. Armando editore, Roma 1981,
Howard Beckett   Trucchi del mestiere, Come fare ricerca sociale Il Mulino  2007
TiziN Lippiello  Il confucianesimo                         Il Mulino  2009
Maria Grazia Mistro  La nuova mediazione civile e commerciale   Il Mulino 2010
Giovanni  Negri La nuova mediazione  Il Sole 24 ore  25 Sett.  2013
Francesco Bottacini  Appunti di Logica matematica  http://www.math.unipd.it/~bottacin/books/logica.pdf

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