DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

30 ottobre 2023

39/23. No al risarcimento del danno a carico delle parti che hanno partecipato alla mediazione in caso di mancata conclusione dell'accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2023)


=> Corte di Cassazione, 9 maggio 2023, n. 12304

 

È fondato il motivo con cui ci si lamenta della condanna al risarcimento del maggior danno per non avere contribuito alla risoluzione della controversia in sede di mediazione qualora il procedimento di mediazione della lite non poteva che coinvolgere altra parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati (con l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riguardo alle spese del relativo procedimento, risulta ascrivibile esclusivamente a detta parte). Si osserva inoltre che il D.Lgs. n. 28 del 2010, artt. 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo (I).

 

(I) Si vedano gli artt. 8, comma 4bis, e 13 d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

(II) In argomento si veda Cass. n. 12896 del 2021.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di Cassazione

sezione II

ordinanza n. 12304

9 maggio 2023

 

Omissis

 

Con sentenza n. 180 del 4. 2. 2022 la Corte di appello di Bari rigettò l'appello proposto da L.R. avverso la decisione del Tribunale che aveva ordinato al condominio di via omissis in omissis di eseguire i lavori di riparazione specificati nella consulenza tecnica d'ufficio e lo aveva condannato, unitamente al condominio, al pagamento della somma di Euro 800,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'unità immobiliare di proprietà degli attori A.C. e L.R., a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'androne condominiale. La Corte barese confermò la decisione di primo grado rilevando che il danno e la sua ascrivibilità alle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell'edificio, causa la particolare conformazione architettonica del fabbricato, risultavano accertati dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio e che la responsabilità del condominio e del L., che quale condomino era intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, doveva essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c..

L.R., con atto notificato il 3. 5. 2022, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, notificata il 4. 3. 2022, affidandosi a tre motivi.

A.C. e L.R. non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 n. 4, 345 e 346 c.p.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere acriticamente aderito alle conclusione del consulente tecnico d'ufficio in ordine alla riconducibilità dei danni lamentati dagli attori all'immobile condominiale, trascurando di considerare le puntuali osservazioni critiche formulate dall'odierno ricorrente in primo grado e riprodotte nell'atto di appello.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ravvisato la responsabilità del condominio in ordine ai danni subiti dall'appartamento degli attori A. e L., ai sensi dell'art. 2051 c.c., rilevando che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che le infiltrazioni dipendevano dalla conformazione architettonica del fabbricato, il cui vano scala era stato realizzato nella corte scoperta, con l'effetto che, in caso di pioggia, l'acqua ristagnava sui gradini, che non rispettavano le pendenze, e penetrava sulla parete di confine tra l'androne condominiale e la proprietà degli attori, precisando altresì, nel rispondere alle critiche rivolte dall'appellante L., che dalle fotografie in atti risultava che il muro dell'androne ed il vano scala presentavano segni evidenti di esposizione alle intemperie.

La motivazione, che appare fondata non solo sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ma anche sull'esame diretto delle fotografie dello stato dei luoghi, è del tutto congrua ed idonea a sorreggere il convincimento del giudicante e si risolve in un accertamento dei fatti di causa che, come tale, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Le censure riprodotte nel ricorso avverso le conclusioni della consulenza tecnica appaiono inoltre generiche e non decisive, tali da far ritenere che esse trovino implicita confutazione nella ricostruzione dei fatti a cui la Corte di appello ha aderito.

Si rileva, inoltre, che la deduzione relativa all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, su cui il motivo in gran parte si articola, è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis essendo il giudizio di appello iniziato nel 2019, che dichiara non proponibile il motivo di cui all'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello sia fondata sui medesimi fatti della sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme).

Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 n. 4, 345 e 346 c.p.c., degli artt. 1134, 2051 e 2697 c.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta che la Corte di appello abbia accolto la domanda degli attori in mancanza di prova della entità del danno e del nesso causale, fondando il proprio convincimento sui risultati di una consulenza meramente esplorativa e liquidando il danno oltre i limiti della domanda proposta.

Il motivo è inammissibile ed in parte infondato.

In particolare sono inammissibili le censure che investono la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, per le quali valgono le considerazioni svolte in sede di esame del motivo precedente, anche per quanto riguarda il giudizio di causalità tra i danni riscontrati e il fatto che li ha determinati. Identica conclusione merita l'eccezione di mancata prova dell'entità del danno, che appare censura nuova, risultando dalla decisione impugnata che l'appellante aveva contestato, con il secondo motivo, la violazione dell'onere della prova limitatamente al nesso causale e non all'ammontare del danno.

Infondata appare invece la censura di violazione di ultrapetizione, atteso che dalla sentenza e dallo stesso ricorso emerge che gli attori aveva chiesto la condanna del condominio alla somma di Euro 1.681,48, cioè ad un importo superiore a quello loro liquidato.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, artt. 8 e 13, degli artt. 91 e 96 c.p.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato, in solido con il condominio, al risarcimento del maggior danno per non avere contribuito alla risoluzione della controversia in sede di mediazione, sanzionando in tal modo una condotta priva di colpa e comunque non ascrivibile all'odierno ricorrente.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato in solido il condominio e il L. al pagamento dell'importo di Euro 600,00 per non avere aderito alla mediazione, "a titolo di maggior danno non avendo i convenuti e l'interventore contribuito a risolvere la controversia nel modo più comodo ed economico e per averne dato causa e per non avere aderito alla proposta di mediazione".

La censura è fondata per la ragione, assorbente sulle altre, che il procedimento di mediazione della lite non poteva che coinvolgere il condominio, quale parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati, con l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riguardo alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte, la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condomino intervenuto.

Si osserva inoltre che il D.Lgs. n. 28 del 2010, artt. 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo, mentre gli altri sono respinti.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

PQM

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 ottobre 2023

38/23. Avvocato mediatore e deontologia: contiguità spaziale tra sede dell'organismo con lo studio del professionista, sospensione, venir meno del requisito di onorabilità, contestazione della sanzione disciplinare, integrazione del contraddittorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2023)


=> Corte di Cassazione, 29 agosto 2023, n. 25440

 

Conseguenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione è il venir meno del requisito di onorabilità (consistente nel non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento) di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. Giustizia n. 180 del 2010. Si tratta di effetto riflesso della decisione impugnata che non implica la necessaria partecipazione dell'organismo di mediazione e del Ministero della Giustizia al procedimento con il quale viene contestata la legittimità dell'irrogazione di quella sanzione disciplinare posto che nel giudizio disciplinare gli unici soggetti portatori di un interesse giuridicamente tutelato e perciò contraddittori necessari sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa (oggi CDD) oltre che il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione. La circostanza che la conferma della sanzione disciplinare si rifletta sul requisito di onorabilità richiesto per essere parte di un organismo di mediazione non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di coloro che di tale accertamento dovranno eventualmente prendere atto posto che quell'azione non è finalizzata alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti (I) (II).


È infondato il motivo di ricorso con il quale di deduca violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, oggi 62, comma 5, del codice deontologico, laddove si sostenga che la norma richiederebbe la coincidenza di sede dell'organismo con lo studio del professionista e non vieterebbe affatto la loro vicinanza o contiguità, è infondato. Va invece ritenuto che anche la mera contiguità spaziale possa costituire un fattore sufficiente a far dubitare i terzi dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'avvocato-mediatore. Infatti, l'apparente commistione di interessi è idonea a ledere l'immagine della professione e dell'istituto della mediazione (III).

 

(I) In argomento si veda Cass.16/02/2023 n. 4849.

 

(II) Si veda l'art. 4, comma 3, del D.M. Giustizia n. 180 del 2010 (in Osservatorio Mediazione Civile 52/2014)

 

(III) In tal senso si veda la circolare illustrativa n. 24/2011 delConsiglio Nazionale Forense (in Osservatorio Mediazione Civile 70/2012) e la circolare del Ministero della Giustizia del 27novembre 2013 (in Osservatorio Mediazione Civile 83/2013).

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di Cassazione

Sezioni Unite

sentenza n. 25440

29 agosto 2023

 

Omissis

 

Fatti di causa

 

1. Con nota trasmessa al Consiglio dell'Ordine di Messina in data 17/07/2012, l'avv. R.R. esponeva di aver avuto notizia da un cliente della convocazione ad un incontro di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione "(Omissis)" presieduto dall'avv. C.L. il quale aveva rappresentato nella fase stragiudiziale ed in quella di mediazione la sua controparte e di aver constatato che lo studio dell'avvocato C. si trovava nello stesso stabile e nel medesimo appartamento.

2. Con pec del 4 settembre 2012 il Consiglio dell'Ordine di Messina comunicava l'esposto all'avv. C.L. invitandolo a presentare deduzioni e questi il 15/5/2013 si difendeva respingendo ogni accusa di violazione di regole deontologiche e precisava di non aver preso parte né di esser stato presente all'incontro fissato per la mediazione. Inoltre, chiariva che la sede dell'Organismo e quella dello studio legale si trovavano sì nel medesimo appartamento ma non nel medesimo studio avendo i due uffici ingressi e locali diversi e che i due uffici condividevano solo il portoncino d'ingresso.

3. Il C.D.D. costituitosi per effetto dell'introduzione della nuova disciplina comunicava l'avvio del procedimento disciplinare e il 29 luglio 2017 contestava al C. di "essersi reso responsabile della violazione dell'art. 55 bis del precedente codice deontologico (art. 62 codice attuale), in particolare il IV comma che fa divieto all'avvocato di consentire che l'organismo abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione. In Messina in data prossima e successiva al 16/07/2012".

3.1. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ricostruita la collocazione e ripartizione dei locali tra quelli dello studio C. e quelli dell'organismo di mediazione, riteneva che la separazione degli ambienti all'interno del medesimo appartamento non valesse ad escludere l'integrazione della fattispecie sanzionata dall'art. 55 bis comma IV codice deontologico applicabile e, con la decisione del 26 settembre del 2018, dichiara l'avv. C. responsabile dell'illecito a lui ascritto e irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

4. L'avv. C. impugnava la decisione e il Consiglio Nazionale Forense confermava la decisione affermando, in primo luogo, che l'azione disciplinare non si era prescritta poiché l'illecito contestato aveva carattere continuato e non istantaneo e pertanto il termine quinquennale di prescrizione non era iniziato a decorrere quanto meno fino alla data della sentenza disciplinare di primo grado (nel settembre 2018).

4.1. Accertava infatti che l'Organismo di riferimento "(Omissis)" aveva la sua sede, alla data della decisione, all'indi R. comune a quello dello studio legale e dunque il comportamento contestato all'avv. C. era proseguito nel tempo.

4.2. Sottolineava che il disvalore ascritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell'organismo di mediazione e sede dello studio legale derivava dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato mediatore.

4.3. Evidenziava infatti che il valore protetto dalla norma aveva rilievo generale e indipendente rispetto allo svolgimento di singoli procedimenti e doveva essere tutelato a prescindere dalla circostanza che la commistione di interessi emergesse in relazione a un procedimento individuato.

4.4. Quanto alle altre censure mosse alla decisione di primo grado il Consiglio Nazionale riteneva che non fosse ravvisabile una violazione del diritto di difesa nella scelta del CDD - nell'ambito dell'ampio potere discrezionale riconosciutogli nel valutare ammissibilità, rilevanza, necessità e conferenza delle prove richieste - di ridurre la lista dei testi da escutere tenuto conto del fatto che le circostanze di fatto su cui i testi erano chiamati a riferire erano identiche e tutte pacificamente acquisite al procedimento disciplinare e non contestate dal ricorrente neppure in sede di impugnazione.

4.5. Alla luce della ricostruzione dei fatti e dei luoghi (il comune ingresso di studio ed organismo in Messina, Via Botta n. 6, pur con differente campanello; il comune pianerottolo ed un vano/anticamera condiviso; la diversità delle porte di accesso e poi, a seguire, dei locali propri dello Studio C. e dell'Organismo di mediazione), incontestata nella sua materialità, la sentenza confermava la rilevanza disciplinare della condotta evidenziando che i beni che la norma intende tutelare sono i valori etici nell'esercizio della professione forense anche sotto il profilo dell'apparenza agli occhi dei terzi.

4.6. Sottolineava infatti che anche tale carente apparenza è idonea a generare una immagine negativa dell'istituto della mediazione poiché sollecitando anche solo una ipotetica commistione di interessi si faceva dubitare dell'imparzialità ed indipendenza dell'avvocato-mediatore (in questo senso la circolare del Consiglio n. 24/2011). Precisava che il divieto di coincidenza/contiguità che opera nei confronti dei soggetti in mediazione tutelava l'immagine dell'Avvocatura e la condotta accertata incrinava l'idea di totale fiducia e trasparenza dell'istituto della mediazione. In tale prospettiva il Consiglio valutava che la separazione di locali all'interno del medesimo appartamento non valeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 55 bis comma IV (ora 62, comma 5) del CDF poiché si trattava di tutelare una condizione astratta di indipendenza ed imparzialità, di garantire, anche visivamente una divisione tra l'attività di difesa e quella di mediazione.

4.7. In conclusione, riteneva integrato il fatto contestato sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo ed accertava che la condotta era grave e giustificava la sanzione irrogata tenuto conto che la coincidenza/contiguità non risulta riferibile ad un organismo terzo rispetto al ricorrente bensì ad una realtà da quest'ultimo stesso presieduta ed utilizzata anche per la propria clientela (come nel caso della mediazione esposta dal reclamante).

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'avvocato C.L. affidato a otto motivi. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del quarto e dell'ottavo motivo e per la reiezione degli altri. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle conclusioni già prese.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 8 della L. 24 marzo 1958, n. 195, della L. 12.8.1962, n. 1311, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 29 comma 2 lett. t) della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art. 110 Cost.. L'eccesso di potere per omessa richiesta di informazioni e collaborazione e la disparità di trattamento. Tanto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La violazione dell'art. 102 c.p.c., l'omessa integrazione del contraddittorio e la nullità derivata della sentenza sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

1.1. Ad avviso del ricorrente il Consiglio Nazionale Forense non avrebbe dovuto confermare la sentenza del C.D.D. ma piuttosto disporre non esservi luogo a procedere atteso che, con analoga indagine investigativa, l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, nell'ambito dell'ampio potere di vigilanza e controllo attribuitogli, aveva escluso l'esistenza di irregolarità. Chiede, in proposito, di produrre la "Relazione Ispettiva n. (Omissis)", redatta a conclusione dell'ispezione ordinaria disposta che aveva interessato anche l'(Omissis) e che era stata comunicata all'Avvocato C. con nota del 20.2.2023. Sottolinea che tra gli uffici deve esistere una reciproca collaborazione, con scambio di informazioni e che il C.O.A. avrebbe dovuto comunicare all'Ispettorato l'esposto (ai sensi e per gli effetti della L 31/12/2012 art. 29 lett. t) Nuova disciplina della legge professionale). Non avendolo fatto, aveva alterato l'esito del giudizio disciplinare e le stesse sorti dell'equo e giusto processo nei suoi confronti.

2. Il motivo non può essere accolto.

2.1. Va premesso che il procedimento ispettivo di verifica di regolarità dell'ufficio di mediazione si muove su un piano diverso rispetto a quello dell'accertamento dell'esistenza di un illecito disciplinare in capo all'avvocato che sia anche componente (nella specie presidente) dell'ufficio di mediazione e che per esso abbia prestato i suoi uffici anche in casi in cui aveva assunto la rappresentanza di una delle parti. Non necessariamente, infatti, il procedimento ispettivo ha le caratteristiche per interferire con il separato e distinto procedimento disciplinare. Nello specifico, poi, l'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina, poi trasmesso al neo costituito CDD, aveva ad oggetto la violazione della ipotesi descritta alla lett. b) dell'art. 55 bis del Codice deontologico che si riferisce al caso in cui "(...) una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali", e del comma IV della stessa disposizione che fa " (...) divieto all'avvocato di consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione".

2.2. Si tratta di illecito disciplinare che attiene direttamente alla condotta deontologicamente non corretta dell'avvocato senza interferire necessariamente con la regolarità dell'esercizio dell'ufficio di mediazione, che costituisce l'oggetto del controllo da parte dell'Ispettorato. Va evidenziato che, peraltro, l'avvocato C. era ben a conoscenza dell'esistenza dell'accertamento ispettivo. Questo, disposto nell'ambito delle attività ordinarie di controllo ispettivo, si era svolto nei locali dell'organo di mediazione insistenti nello stesso immobile dove questi aveva il suo studio professionale. Nulla risulta essere stato segnalato nel corso del procedimento neppure con riguardo all'esistenza di un duplice l'accertamento di cui era ben a conoscenza. Nel contesto dell'accertamento ispettivo poi, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, venne redatta una relazione (n. b. del 2014) che è stata comunicata all'ufficio di mediazione oggetto dell'Ispezione, di cui l'Avvocato C. era presidente. Di tale relazione ispettiva, ufficialmente comunicata al ricorrente nel 2023, chiede che sia autorizzata oggi la produzione che tuttavia non è ammissibile.

2.3. E' ben vero che nella nozione di nullità della sentenza, che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art. 372 c.p.c., da interpretare in senso ampio, possono essere comprese accanto alle nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione (cfr. Cass. 11/09/2018 n. 22095 e 15/09/2021n. 24942) e che perciò si è ritenuto che assumano rilievo anche documenti (quali le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali) che incidano sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso (inclusi quelli diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti) (cfr. Cass. n. 3934 del 2016) ma ciò non vale ad autorizzare la produzione di un documento (la relazione dell'ispettorato che esclude l'esistenza di problemi sulla sede) che attiene piuttosto alla valutazione della sussistenza o meno dell'illecito disciplinare e che impinge direttamente in una ricostruzione del fatto che, demandata al giudice del merito, è in questa sede inammissibile.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense sarebbe stato adottato in assenza di contraddittorio nei confronti dell'organismo di mediazione, (Omissis) e del Ministero della Giustizia, sebbene tale provvedimento avrebbe determinato la sospensione o addirittura la cancellazione dell'avvocato anche dal registro dei mediatori ad opera del Ministero. A tal proposito, l'Avv. C. ha chiesto che venga acquisita la PEC del 20 febbraio 2023 con cui il Ministero della Giustizia avrebbe confermato che l'incolpato poteva mantenere la carica di Presidente dell'organismo di mediazione ma non anche quella di mediatore.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Sussiste il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutte le ipotesi in cui la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e l'esistenza di una situazione comune ad una pluralità di soggetti comporti che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (cfr. Cass. 04/01/2005 n. 121). In sostanza l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a produrre un qualsiasi effetti giuridico anche nei confronti degli altri (cfr. Cass. 22/09/2004 n. 19004). La funzione dell'istituto nel processo civile non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, protetti dall'inefficacia nei loro confronti di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio a cui essi siano rimasti estranei, quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.

4.2. Tanto premesso è utile ricordare che con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l'immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall'avvocato e irrogando le sanzioni previste.

4.3. Venendo poi all'esame della disciplina della mediazione va ricordato che con l'art. 60 della legge delega 18 giugno 2009 n. 69, nel dettare i principi a cui il Governo doveva attenersi nell'adozione dei decreti delegati in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, si è stabilito che la mediazione doveva essere svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione (cfr. art. 60 comma 2 lett. b)), nel rispetto della normativa comunitaria e con l'istituzione di un Registro presso il Ministero della Giustizia al quale doveva essere assegnata la vigilanza (lett. c)) e che avrebbe provveduto, con suo decreto, all'indicazione dei requisiti per l'iscrizione e per la sua conservazione (lett.d)). Con il D.Lgs. n. 4 marzo 2010 n. 28 si è data attuazione della delega e sono state dettate norme volte a garantire l'imparzialità e terzietà del mediatore nell'esercizio delle proprie funzioni: l'art. 3 sulle modalità di nomina del mediatore; gli artt. 9 e 10 sull'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni da questi acquisite durante il procedimento di mediazione; l'art. 14, sugli obblighi dichiarativi ed informativi. Inoltre, con l'art. 16 è stata disciplinata l'istituzione del registro degli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione ed è stato previsto, tra l'altro, che l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti nel registro fossero disciplinate con decreti del Ministro della giustizia. Nel dare attuazione a tale previsione il Ministero della Giustizia, con decreto n. 180 del 2010 all'art. 4 comma 3, ha disposto che il responsabile della tenuta del registro fosse tenuto a verificare la presenza dei requisiti in capo al mediatore. Si è quindi previsto che per il possesso di quello di onorabilità il mediatore non debba avere riportato, tra l'altro, sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Quanto alla persistenza del requisito successivamente all'iscrizione, poi, all'art. 10 è stato previsto che il responsabile della tenuta del Registro debba disporre la sospensione dell'iscritto e, nei casi più gravi la cancellazione dal registro, qualora sopravvengano o risultino nuovi fatti che ne avrebbero impedito l'iscrizione nel registro; ovvero quando siano stati violati gli obblighi di comunicazione di cui agli art. 8 e 20; o ancora nel caso di reiterata violazione degli obblighi del mediatore. Tale potere di controllo deve essere esercitato, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui è data comunicazione agli organismi interessati, anche mediante l'acquisizione di atti e di notizie (comma 4).

4.4. Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame in esito al procedimento disciplinare avviato a seguito dell'esposto inviato al C.O.A. allora competente, è stata disposta la sospensione dell'avvocato C. dall'esercizio dell'attività forense per la durata di due mesi. Con tale provvedimento si è inteso conseguire l'obiettivo di vietare all'avvocato di svolgere qualsivoglia attività correlata allo svolgimento della professione per il periodo prescritto. Conseguenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione è il venir meno del requisito di onorabilità (consistente nel non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento) di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. Giustizia n. 180 del 2010.

Si tratta di effetto riflesso della decisione impugnata che non implica la necessaria partecipazione dell'organismo di mediazione e del Ministero della Giustizia al procedimento con il quale viene contestata la legittimità dell'irrogazione di quella sanzione disciplinare posto che nel giudizio disciplinare gli unici soggetti portatori di un interesse giuridicamente tutelato e perciò contraddittori necessari sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa (oggi CDD) oltre che il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione. La circostanza che la conferma della sanzione disciplinare si rifletta sul requisito di onorabilità richiesto per essere parte di un organismo di mediazione non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di coloro che di tale accertamento dovranno eventualmente prendere atto posto che quell'azione non è finalizzata alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti (cfr. Cass.16/02/2023 n. 4849).

5. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 2 n. 3 della L. 13 aprile 1988 n. 117, l'eccesso di potere per manifesta illogicità, l'omessa motivazione e motivazione per relationem la derivata nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

5.1. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui afferma che alla data della sentenza (Omissis) risultava avere, in base ad una rapida consultazione informatica del suo sito, sede in (Omissis), in (Omissis).

5.2. Sostiene l'Avv. C. che il CNF avrebbe affermato la natura permanente della condotta introducendo una prova, il sito web, che non sarebbe stata mai acquisita agli atti del processo e che, peraltro, ne sarebbe risultato un fatto non veritiero. Deduce infatti che il professionista a quella data non avrebbe più avuto il proprio studio legale presso l'Organismo di mediazione, avendolo spostato da tempo ad un altro indirizzo, come regolarmente comunicato al COA di Messina.

6. Il motivo non può essere accolto.

6.1. Con la censura, infatti, non si coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha accertato la permanenza della condotta sino alla data della decisione di prime cure facendo rifermento, non alla consultazione del sito web dell'organismo di mediazione, ma sul rilievo fattuale che a quel momento (la data della decisione da parte del CDD) l'(Omissis) risultava avere sede in (Omissis). Il riferimento al fatto che "ad una rapida consultazione informatica" del sito dell'organismo di mediazione la sua sede risultava continuare ad essere la stessa alla data della decisione del CNF impugnata, non ha influito, come non era possibile che potesse influire, sulla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. L'accertamento della permanenza all'atto della decisione di secondo grado non rileva nel contesto della decisione che resta corretta laddove accerta che alla data della decisione di primo grado la situazione era quella denunciata. E' principio consolidato infatti che nell'ipotesi in cui la condotta permanente si protragga oltre la decisione di primo grado, per evitare una irragionevole, e non prevista dalla legge imprescrittibilità dell'illecito, il limite ultimo di permanenza dell'illecito disciplinare e, quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (Sez. U. 30/09/2022 n. 28468, 21/02/2019 n. 5200 e da ultimo Cass. Sez. U. 26/07/2022n. 23239). Pertanto, come affermato condivisibilmente da questa Corte (cfr. Cass. 08/10/2021 n. 27419) la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. 05/04/2019, n. 9666).

6.2. Quanto al denunciato vizio di omessa motivazione ed alla denunciata conseguente nullità della sentenza, rispetto al quale in memoria si insiste per un vizio radicale di motivazione individuato nella formula dubitativa adottata dalla sentenza impugnata ("il comportamento contestato all'Avv. C. e` proseguito nel tempo quantomeno sino alla data della decisione disciplinare di prime cure (settembre 2018)") va rilevato che il CNF ha fatto proprio motivatamente l'accertamento di fatto del CDD che aveva accertato il protrarsi della condotta e la censura oggi posta appare inammissibile ove si consideri che il ricorrente non chiarisce se tale circostanza fattuale già accertata come detto dal CDD fosse stata effettivamente contestata ed in che termini davanti al CNF posto che da quel che emerge dalla lettura del provvedimento il giudizio era stato piuttosto incentrato sulla rilevanza disciplinare di un fatto che nella sua materialità era incontestato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

6.3. Per quanto riguarda poi il ricorso, asseritamente illegittimo, alla motivazione per relationem va qui ribadito che la sentenza ben può essere motivata "per relationem", purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, come nella specie ha fatto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze (nello specifico della decisione del CDD e della sentenza del CNF) possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (arg. ex Cass. 19/07/2016 n. 14786, 05/11/2018 n. 28139, 05/08/2019n. 20883).

7. Il quarto motivo di ricorso denuncia con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di impugnazione, in relazione alla violazione dell'art. 37 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 ed alla violazione e falsa applicazione dell'art. 64 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Inoltre, deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.. 7.1. Il ricorrente - nel ricordare che l'art. 37 richiamato in rubrica rinvia, per il procedimento in sede giurisdizionale innanzi al CNF, alle disposizioni di cui agli artt. da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 - sottolinea che, in particolare, l'art. 64 stabilisce che le decisioni del CNF devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, e prevede poi un obbligo esplicito di motivazione.

7.2. Sostiene allora che la decisione impugnata sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni di legge, con conseguente nullità, poiché trincerandosi dietro espressioni di stile, ricopiate quasi per intero dalla circolare del medesimo Consiglio (la n. 24/2011), e sulla scorta di canoni ermeneutici di cui all'art. 55 bis che nulla hanno a che vedere con la situazione reale emergente dall'istruttoria avrebbe sostanzialmente disatteso l'obbligo di motivazione impostogli. Apoditticamente, infatti, avrebbe affermato che vi era stata una "sovrapposizione tra studio legale e organismo di mediazione", senza spiegare, anche in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., in cosa tale sovrapposizione fosse consistita posto che il ricorrente aveva dimostrato che le due sedi erano dotate di distinti ingressi, diverse attrezzature, diverso personale, diverse utenze e così via.

7.3. Sostiene che quindi ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione dell'obbligo di motivazione con riguardo a fatti rilevanti che, ove presi in esame, avrebbero indirizzato diversamente la decisione. Sostiene che l'error in procedendo dedotto imporrebbe al giudice di legittimità di sindacare la decisione per verificarne la validità anche mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo.

8. Il motivo è inammissibile in quanto, diversamente da quanto tenta di affermare il ricorrente le censure sollecitano una revisione del merito, qui preclusa considerato che la sentenza del CNF ha analizzato i fatti sottoposti alla sua attenzione ricostruendoli in modo plausibile e dando degli stessi una spiegazione ragionevole e ad essi aderente. Ciò posto va qui ribadito che le decisioni del CNF sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ex art. 111 Cost., per vizi di motivazione con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità per l'individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e per la valutazione e adeguatezza della sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza (Cass. sez. un. 31/07/2018 n. 20344). La valutazione del giudice disciplinare non è sindacabile sul piano del merito la e la corte si deve limitare ad esprimere un giudizio di congruità e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione (cass. sez. un. 02/12/2016 n. 24647). Nella specie si tratta di decisione adeguatamente motivata che opera una ricostruzione dei luoghi alla luce delle prove acquisite ed interpreta la normativa applicabile tenuto conto della sua ratio chiarendo che ciò che rileva è la volontà nel compiere l'atto oggetto dell'addebito.

9. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce che l'Ispettorato Generale, all'esito delle operazioni ispettive, aveva attestato la regolarità dell'organizzazione dell'organismo di mediazione, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'incolpato che avrebbe agito in maniera lecita non considera, nella sua ricostruzione, che i fatti addebitati al ricorrente avevano ad oggetto condotte più risalenti rispetto all'epoca in cui si erano svolti gli accertamenti ispettivi ricordati. La condotta era iniziata nel 2012 (più precisamente i fatti risalivano al 16.7.2012) e dunque in epoca antecedente all'ispezione del Ministero svoltasi tra il 25 marzo 2014 ed il 1 aprile 2014.

10. Anche il sesto motivo di ricorso con il quale l'Avv. C. deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, oggi 62, comma 5, del codice deontologico, in quanto sostiene che la norma richiederebbe la coincidenza di sede dell'organismo con lo studio del professionista e non vieterebbe affatto la loro vicinanza o contiguità, è infondato.

10.1. Ritiene il Collegio che condivisibilmente la decisione impugnata ha rilevato come anche la mera contiguità spaziale possa costituire un fattore sufficiente a far dubitare i terzi dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'avvocato-mediatore. Infatti, l'apparente commistione di interessi è idonea a ledere l'immagine della professione e dell'istituto della mediazione. In questi termini si è espressa la circolare illustrativa n. 24/2011 del Consiglio Nazionale Forense e del pari con circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 si è posto in rilievo come "la contemporanea qualifica di mediatore e di avvocato, l'obbligatorietà dell'assistenza legale nella c.d. mediazione obbligatoria, la necessità comunque dell'assistenza legale nella mediazione facoltativa per addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo (art. 12), il regime di autonomia in materia di formazione e aggiornamento riconosciuto agli avvocati, costituiscono indici normativi che - nel delineare un regime speciale riservato dal legislatore all'avvocato-mediatore - pongono l'esigenza di alcune indicazioni, funzionali ad evitare profili di sovrapposizione tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento dell'attività di mediatore". Si è quindi sottolineato che, in tale prospettiva, l'art. 55 bis comma 4 del codice deontologico forense - che fa divieto all'avvocato di consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione - ha carattere vincolante per l'organismo di mediazione proprio per escludere la sovrapposizione di ruoli e tutelare l'immagine di imparzialità del mediatore-avvocato. Lo svolgimento imparziale dell'attività di mediazione è un dovere del singolo mediatore rispetto alle parti del procedimento di mediazione ed anche un valore e un dovere imprescindibile dello stesso organismo di mediazione, come si desume dall'art. 4 del regolamento di cui al D.M. n.180/2010, che nel dettare i criteri per l'iscrizione nel registro degli organismi, stabilisce che l'autorità vigilante deve verificare, fra l'altro, che siano offerte "le garanzie di indipendenza e imparzialità" nello svolgimento del servizio di mediazione (art. 4 lett. e).

10.2. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che ha correttamente interpretato la norma chiarendone la ratio e verificando, in fatto e sulla base di dati oggettivi dalla stessa accertati, che lo stato dei luoghi era tale da ingenerare una situazione evidente di coincidenza. Un comune ingresso, un comune pianerottolo, un vano e un'anticamera condivisi senza trascurare che vi erano diverse porte di accesso.

10.3. Quanto alla sindacabilità dell'apprezzamento deontologico operato dal giudice disciplinare dei fatti ed all'idoneità del comportamento posto in essere dall'avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria questo appartiene in via esclusiva al giudice del merito e, ove sorretto da motivazione sufficiente, non è sindacabile da parte del giudice di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Si tratta di valutazione che evidentemente non riguarda la motivazione del fatto storico, bensì la sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (Cass. sez. un. 17/03/2017 n. 6967, 18/11/2010n. 23287 e più recentemente 30/12/2020 n. 29823). 10.4. Nella specie, coerentemente con tali principi, il giudice disciplinare -attingendo ai valori indicati dalla norma di cui ha verificato la violazione e richiamandosi a fattori esterni presenti nella coscienza comune - ha dato concretezza alle nozioni generali richiamate nella disposizione, suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività, ed ha coerentemente ritenuto violato il dovere di correttezza gravante sull'avvocato che faccia parte anche di un organismo di mediazione la cui condotta deve essere improntata a trasparenza e indipendenza rivelatrici della sua imparzialità.

11. Con il settimo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione dell'art. 1 della Legge 689/1981 in relazione all'art. 55 bis del previgente codice deontologico forense ed all'art. 62, comma 5, dell'attuale codice disciplinare forense con riferimento agli artt. 25 e 117 comma 1 della Costituzione ed all'art. 7 della CEDU oltre che il vizio di motivazione della sentenza per avere confermato la sanzione inflitta.

11.1. Deduce il ricorrente che la condotta contestata sarebbe stata commessa nel luglio 2012, vigente l'art. 55 bis che non prevedeva una specifica sanzione sicché a norma dell'art. 2 della legge disciplinare spetta agli organi disciplinari infliggere la sanzione adeguata e proporzionata alla violazione accertata tenuto conto del fatto che le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti, devono tener conto della reiterazione dei comportamenti e delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. Evidenzia che solo con l'art. 62 comma 6, entrato in vigore dal 2014, è stata prevista per la violazione ascritta all'incolpato l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata da due a sei mesi ed inoltre solo con l'art. 62 comma 5 sarebbe stato previsto espressamente il divieto per l'organismo di mediazione di svolgere la sua attività presso lo studio, condotta che peraltro non gli era stata espressamente contestata, sicché erroneamente la sentenza, nell'applicare la sanzione, aveva valorizzato ai fini della sua proporzionalità il fatto che essa coincideva con quella edittale della nuova disciplina. Ritiene che in tal modo sarebbe stato violato anche l'art. 1 della Legge 689/1981, che recita: "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". Sottolinea che la sanzione della sospensione dalla professione è particolarmente grave incidendo sull'attività lavorativa e sullo status con pesanti ripercussioni economiche e personali e rammenta che ex art. 3 e 117 comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, deve essere assicurata l'applicazione retroattiva della norma più favorevole nel campo del diritto punitivo.

12. Il motivo è infondato.

12.1. Con la sua sentenza il C.N. F. apprezza la gravità della condotta e, solo a tal fine, utilizza elementi esterni alla contestazione quale appunto la posizione peculiare dell'avvocato C. rispetto all'organismo di mediazione. Peraltro, va rilevato che gli elementi presi in considerazione per la determinazione in concreto della sanzione erano sostanzialmente incontestati tra le parti e dunque ben poteva il C.D.D. e poi in particolare il C.N. F. avvalersene nel valutare la gravità della condotta al mero fine di individuare la sanzione da applicare in concreto. A tal riguardo va qui ribadito che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'"an" o al "quomodo" della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis c.p.; tali elementi, non integrando circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito - vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice -, sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione (cfr. Cass. sez. un. 07/05/2019. n. 11933).

12.2. Va poi ribadito che in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. (Cass. sez.un. 24/01/2020 n. 1609). L'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza" (così Cass.sez. un. 28176 del 2020 cit.). Resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda qui confutare la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata (cfr. Cass. sez.un. 16/07/2021 n. 20384).

13. Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza, in violazione dell'art. 56 della L. n. 247 del 2012 avrebbe ritenuto che l'azione disciplinare non fosse prescritta. Ritiene il ricorrente che non sarebbe stata dimostrata la permanenza della condotta illecita fino alla sentenza di primo grado e che la prescrizione dovrebbe decorrere dal 16 luglio 2012, data indicata nel capo di imputazione, o al più dal 20 luglio 2012data in cui si è conclusa la mediazione dalla quale era scaturito l'esposto. Osserva che alla data di notifica della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare (17.11.2017) erano trascorsi più dei cinque anni previsti dalla legge e l'azione disciplinare si era prescritta. Deduce poi che anche applicando il nuovo regime della prescrizione questa sarebbe comunque sarebbe maturata atteso che l'art. 56 della Legge 247/2012, che è legge speciale, innovando il procedimento disciplinare, ha stabilito che il termine di prescrizione è di sei anni dal fatto ed ha previsto la sua interruzione per specifici motivi e, comunque, "in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto". Sostiene che in tal modo il legislatore ha inteso che, al di là di ogni interruzione, il procedimento disciplinare deve avere una durata massima prestabilita che è pari a sette anni e mezzo (sei anni più un quarto) decorrente dal fatto o dalla data di cessazione della condotta se correttamente individuata. Pertanto, nel caso concreto, essendo decorsi dalla data dell'accertamento del presunto illecito deontologico (luglio 2012) a quella della pronuncia del CNF (17.11.2022) oltre dieci anni il termine esterno è stato superato.

14. Il motivo non può essere accolto.

14.1. Premesso che quanto all'applicazione della disciplina sopravvenuta sulla prescrizione, più favorevole, questa Corte ha ricordato che lo ius superveniens più favorevole all'incolpato si applica con riguardo alle sanzioni disciplinari ma non anche con riferimento al regime della prescrizione (arg. ex Cass. sez. un. 18/04/2018 n. 9558). L'interpretazione della portata della disposizione contenuta nell'art. 65 L. n. 247 del 2012 ("le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato"), esclude l'estensione al regime della prescrizione (cfr anche Cass. Sez. un. 5596 del 2020 ed ivi le richiamate Cass. sez. un. 14905 del 2015, n. 1822 del 2015 e n. 11025 del 2014 e anche Cass. n. 8313 del 2019 e n. 1609 del 2020. In senso contrario la sola Cass. 20/10/2015 n. 21829, rimasta isolata). Il punto di riferimento per l'applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto dal quale la prescrizione decorre quando il fatto è punibile solo in sede disciplinare (cfr. Cass. sez. un. 14985 del 2005 e n. 1609 del 2020 cit.). L'accertamento da parte del C.N. F. del carattere permanente dell'illecito è giudizio di fatto, sia quanto alla permanenza che alla cessazione della stessa, e non è sindacabile in cassazione, potendo il ricorso attingere la decisione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e non quanto all'accertamento del fatto (Cass. Sez. un. 24647 del 2016). La prescrizione dell'azione disciplinare decorre perciò dalla cessazione della permanenza (Cass. sez. un. 1822 del 2015 e n. 28159 del 2008 cit.). Al momento della cessazione della permanenza deve aversi riguardo poi anche per stabilire la legge applicabile. Si applica la disposizione sulla prescrizione vigente all'epoca di cessazione della permanenza. Orbene la nuova normativa è entrata in vigore il 2 febbraio 2013 ed essa, perciò, trova applicazione solo agli illeciti la cui permanenza è cessata, secondo l'accertamento del CNF dall'anno 2013 in poi.

14.2. Nella specie, con accertamento di fatto insindacabile, è stata accertata la continuazione fino alla decisione del CDD del 26.09.2018 e dunque correttamente è stata esclusa la decorrenza della prescrizione.

15. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi alcuna controparte del ricorrente svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.

 

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dallaL. n. 228 del 2012 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

11 ottobre 2023

37/23. Sequestro giudiziario, omessa mediazione obbligatoria ed giudizio d’appello (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2023)

=> Corte di Cassazione, 16 ottobre 2023, n. 28695

 

Possono enunciarsi i seguenti principi: 1. la parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010; 2. allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (I) (II).

 

(I) Si veda l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

(II) In argomento si veda Cass. n. 12896 del 2021.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di Cassazione

sezione II

sentenza n. 28695

16 ottobre 2023

 

Omissis

 

Fatti di causa

 

1- La PP Consulting di S.P. e C. s.a.s. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 234/2018 della Corte d'appello di Trento, pubblicata l'11 ottobre 2018.

Resiste con controricorso la CC s.r.l..

2 - Con ricorso depositato il 9 settembre 2015, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., la PP Consulting di S.P. e C. s.a.s. convenne dinanzi al Tribunale di Trento la CC s.r.l., chiedendone la condanna alla restituzione di beni mobili di cui si dichiarava proprietaria ed in ordine ai quali aveva ottenuto sequestro giudiziario ante causam con ordinanza del omissis.

L'adito Tribunale, disposta la conversione del rito in ordinario, con sentenza del 24 agosto 2017 accolse la domanda di rivendicazione della PP Consulting s.a.s., disattendendo, fra l'altro, l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla convenuta, per il mancato esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria, essendo lo stesso incompatibile, ad avviso del primo giudice, con l'osservanza del termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c., comma 1.

Accogliendo il gravame avanzato dalla CC s.r.l., la Corte d'appello di Trento ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta il 9 settembre 2015 dalla PP Consulting s.a.s. per il mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione, ritenuto doveroso, in quanto si trattava di controversia in materia di diritti reali, e da avviare comunque contemporaneamente all'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1.

3 - La trattazione dei ricorsi venne dapprima fissata in Camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c., per l'adunanza del 10 febbraio 2023. La controricorrente depositò memoria. Con ordinanza interlocutoria depositata il 21 marzo 2023, rilevato che i motivi del ricorso della PP Consulting s.a.s. impongono di decidere questioni di diritto di particolare rilevanza, la causa venne rinviata a nuovo ruolo ai fini della trattazione in pubblica udienza.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e per il rigetto del primo motivo.

Anche ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.

 

Motivi della decisione

 

Sono infondate tutte le plurime eccezioni pregiudiziali di "inammissibilità del ricorso" sollevate dalla controricorrente: così quella di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto le censure deducono la violazione di norme di diritto e non postulano l'esame di atti o di documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo del motivo; così quella di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), giacché il ricorso contiene l'esposizione del fatto che ha occasionato la controversia, individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta e consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali occorrenti per decidere sui motivi formulati; così quella ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., nn. 1 e 2, sia perché lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perché le censure non contrastano una soluzione di questioni di diritto conforme ad un persistente orientamento di legittimità, sia perché le stesse non sono manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.

1 - Il primo motivo del ricorso della PP Consulting s.a.s. denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, e art. 6, comma 1 (nella formulazione vigente ratione temporis) nonché dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1, per avere la Corte d'appello di Trento ritenuto che l'attore in rivendica avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione, potendo, al contempo, promuovere il giudizio di merito entro il termine perentorio previsto dall'art. 669-octies c.p.c., stante la discrasia fra il rispetto di tale termine (non superiore a sessanta giorni) e la durata del procedimento di mediazione (non superiore a tre mesi).

Il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis (vigente ratione temporis) nonché degli artt. 24 e 111 Cost., e/o dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di Trento - dopo aver riformato la sentenza di primo grado, nel punto in cui aveva accertato l'incompatibilità tra la procedura di mediazione e il giudizio di merito conseguente alla concessione della misura cautelare conservativa - ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, senza assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione davanti all'organismo competente.

2 - I motivi di ricorso, come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria depositata il 21 marzo 2023, pongono effettivamente una questione di diritto di particolare rilevanza, oggetto di contrastanti interpretazioni sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina. Essa attiene alla condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del procedimento di mediazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5 (nella formulazione qui applicabile ratione temporis, in particolare antecedente alle modifiche introdotte con i D.Lgs. n. 68 del 2018 e D.Lgs. n. 149 del 2022), il quale ha una durata non superiore a tre mesi, nel rapporto con il processo di merito da iniziare entro il termine perentorio (non superiore a sessanta giorni) ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, a seguito dell'accoglimento di domanda cautelare in ordine ad alcuno dei provvedimenti (cosiddetti "conservativi") diversi da quelli (cosiddetti "anticipatori") di cui del medesimo art. 669-octies, comma 6, a pena altrimenti di inefficacia della cautela ex art. 669-novies.

L'unico indizio normativo, di per sé non risolutivo della questione in esame, è dato da quanto stabilito nel terzo (ora quinto) comma del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, secondo cui "(l)o svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (...)", norma che si giustifica alla luce del principio secondo cui "le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito" (Corte Cost. n. 190 del 1985). Tale disposizione riguarda la possibilità di invocare la tutela cautelare ante causam a prescindere dall'instaurazione del procedimento medio-conciliativo, e non la procedibilità del giudizio di merito da cui dipende la conservazione dell'efficacia del provvedimento cautelare.

E' comprensibilmente esclusa la percorribilità di una interpretazione estensiva dell'art. 669-octies c.p.c., comma 4 (ove peraltro lo stesso non si intenda tacitamente abrogato), secondo cui per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine per l'inizio del giudizio di merito decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

L'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare ante causam rende altresì implausibile l'argomento della sua ontologica estraneità all'ambito di operatività del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5. Neppure appare ragionevolmente sostenibile che, come in sostanza ritenuto dalla Corte d'appello di Trento, chi abbia ottenuto la concessione di una misura cautelare conservativa debba depositare la domanda di mediazione e comunque iniziare il giudizio di merito entro il termine, non superiore a sessanta giorni, fissato nel provvedimento di accoglimento, dovendo poi il giudice inevitabilmente, rilevato che la mediazione non si è conclusa, fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6.

Ha certamente maggiore consistenza la tesi secondo cui potrebbe trovare utile applicazione anche per il termine perentorio ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, il disposto del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6 (dell'art. 8, ora comma 2), secondo cui, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta.

In tal senso conclude pure il Pubblico Ministero nella memoria ex art. 378 c.p.c., comma 1: "anche in caso di riassunzione del giudizio di merito a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare a carattere conservativo, va attivato il procedimento di mediazione.

Esso, segnatamente, va intrapreso nel termine di cui all'art. 669-octies c.p.c., con il conseguente effetto sospensivo delle decadenze processuali per una sola volta D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 6, ratione temporis applicabile...".

3 - Occorre tuttavia dare qui soluzione alla questione esposta nei limiti necessari ai fini della decisione del caso sottoposto.

4 - Il primo motivo di ricorso assume che "la procedura di mediazione obbligatoria risulti semplicemente incompatibile con i procedimenti cautelari", per la "discrasia" tra il termine perentorio previsto dall'art. 669-octies c.p.c., comma 1, e la durata del procedimento di mediazione.

Nei termini prospettati, questo motivo non è fondato. Esso postula un inammissibile esonero dall'esperimento del procedimento di mediazione dell'autonomo giudizio di merito relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, ove conseguente all'accoglimento di domanda cautelare in ordine ad alcuno dei provvedimenti diversi da quelli di cui dell'art. 669-octies c.p.c., comma 6.

La PP Consulting s.a.s., avendo ottenuto un sequestro giudiziario ante causam relativo a una controversia in materia di diritti reali e intendendo iniziare il giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, non era, dunque, esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010.

5 - Deve perciò passarsi all'esame del secondo motivo di ricorso, che risulta fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.

5.1. - La PP Consulting s.a.s., ottenuto il sequestro giudiziario ante causam, ha proposto un'azione relativa a diritti reali senza esperire il procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010. La convenuta nella comparsa di risposta aveva tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Il giudice di primo grado ritenne che la mediazione, nella specie, non doveva essere esperita, giacché incompatibile con il rispetto del termine ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, e perciò non assegnò alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, nella formulazione vigente ratione temporis. Di contrario avviso sono stati i giudici di appello, che hanno così dichiarato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione, da avviare contemporaneamente all'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1.

5.2. - La controricorrente CC s.r.l., nella memoria depositata il 28 settembre 2023, ha evidenziato che con l'atto di appello era stato solo dedotto il vizio della sentenza di primo grado "in virtù della già maturata improcedibilità della domanda, senza riproporre nuovamente l'eccezione di improcedibilità", e che le parti non avevano chiesto ai giudici del gravame l'esperimento della mediazione.

5.3. - Ora, la PP Consulting s.a.s., dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario ante causam, aveva, in realtà, proceduto ad instaurare soltanto il giudizio di merito entro il termine ex art. 669-octies c.p.c., comma 1. Avendo la convenuta eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento della condizione di procedibilità e disporre conseguentemente che venisse presentata la domanda di mediazione. L'erroneo mancato rilievo della improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, tempestivamente eccepito dalla convenuta, ha determinato la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, che è stata fatta valere mediante appello. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., era tuttavia tenuto a rinnovare gli atti nulli, assegnando alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità risultasse soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così, Cass. n. 12896 del 2021).

In tal senso si pongono anche le conclusioni del Pubblico Ministero nella memoria ex art. 378 c.p.c., comma 1.

6. Possono, quindi, enunciarsi i seguenti principi:

la parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010;

allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021).

7. Il primo motivo del ricorso PP Consulting s.a.s. viene quindi rigettato, mentre è accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in ragione della censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in ragione della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE