DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

5 aprile 2025

14/25. MEDIA Magazine n. 4 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2025)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 4/25  Aprile 2025



Buona lettura!



GIURISPRUDENZA


La polizza fideiussoria non ha natura assicurativa ma funzione di garanzia: no alla mediazione c.d. obbligatoria [lettura rigorosa e non estensiva di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”] (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2025)

=> Corte di Cassazione, 24 gennaio 2025, n. 1791


CNF


Deontologia, CNF: l’iniziativa conciliativa costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale dell’avvocato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025)

=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 (pubbl. 25.6.2023)



COMMENTI e APPROFONDIMENTI


A. GRASSI, Le componenti chiave della negoziazione online (c.d. mediazione telematica, agg. al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216) (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025)


Esenzione imposta in mediazione: attenzione a redigere l’accordo conclusivo [cfnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2025)



SEGNALAZIONE EDITORIALE

Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia ADR di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025.

Per approfondimenti si rimanda alla scheda del volume sul portale del Centro Studi Diritto Avanzato.



REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

27 marzo 2025

13/25. Esenzione imposta in mediazione: attenzione a redigere l’accordo conclusivo [cfnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2025)

 

Esenzione imposta in mediazione: attenzione a redigere l’accordo conclusivo

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 12.12.2024)


Solo gli atti strettamente legati al procedimento di mediazione, che formalizzano l’accordo anche tramite trasferimento di immobili, sono esenti da imposta di registro (fino alla soglia di euro 100.000, se superiori si paga l’imposta sul maggior valore). Ogni altro atto paga l’onere fiscale.

I mediatori italiani sono ben consapevoli del rischio impositivo se il verbale di mediazione non viene redatto con cura e, in effetti, i più attenti ed esperti di essi consigliano di verbalizzare il meno possibile secondo il noto principio della “minima verbalizzazione”; anche ad accordo traslativo immobiliare raggiunto verbalmente tra le parti negli incontri di mediazione, è meglio evitare di verbalizzare i contenuti dell’intesa.

Va sempre prestata particolare attenzione, infatti, a cosa viene versato nel verbale; ancor di più in quello che rinvia le parti davanti al pubblico ufficiale per la redazione di accordi traslativi di beni immobili.

Ciò che è bene tenere a mente è che solo avanti al Notaio rogante è necessario venga redatto e sottoscritto l’accordo di conciliazione, l’ultimo atto della procedura, ovvero l’atto conclusivo e finale della stessa. Diversamente, qualora le parti definiscano la procedura con accordo conciliativo espresso per iscritto, per poi andare dal notaio a redigere in forma idonea alla trascrizione il medesimo atto quale atto di esecuzione, quest’ultimo verrebbe considerato atto successivo ed esterno alla procedura, dunque “nuovo” rispetto al procedimento e, quindi, integralmente tassato.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha di recente puntualmente affrontato proprio questo caso, con la pronuncia di cui alla sentenza n. 4361/2024 che si esamina.

Distingue infatti la Corte tra:

  • atti interni: atti strettamente legati al procedimento di mediazione e pertanto esenti;

  • atti successivi al procedimento di mediazione: atti successivi ed esecutivi, che si pongono al di fuori del procedimento di mediazione e quindi non godono dell’esenzione fiscale.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio si trovava a decidere, in sede di appello, in una fattispecie in cui il ricorrente in mediazione aveva concluso e verbalizzato un accordo di trasferimento di diritti immobiliari tra le parti. Successivamente, esse si erano recate dal notaio per redigere l’atto notarile “di esecuzione” nella forma idonea alla trascrizione, chiedendo di rimanere esenti da tassazioni. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto l’atto non esente e lo aveva tassato.

A seguito di impugnazione dell’atto di accertamento, la parte ricorreva alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che annullava l’atto impositivo, ma la competente Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; in secondo grado la Corte laziale riformava la sentenza di primo grado e confermava che l’atto del notaio non era esente da imposta.

La pronuncia analizza l’articolato sull’esenzione fiscale prevista all’art. 17 comma 2 D.Lgs. 28/2010, ma soprattutto ne delinea i limiti, oltre che ne sottolinearne la natura eccezionale e dunque la necessità di operare un’interpretazione limitativa della norma.

La Corte tributaria di secondo grado specifica infatti che:

  • la limitazione dell’esenzione fiscale si applica ai soli atti endo-procedurali: solo gli atti interni al procedimento di mediazione sono esenti da imposizioni fiscali secondo quanto stabilito dall’art. 17 D.Lgs. 28/2010;

  • l’atto notarile esecutivo di un accordo di mediazione, già perfezionato come atto conclusivo della procedura, risulta esterno alla procedura e quindi, pur attuando l’accordo di mediazione, costituisce un atto autonomo con effetti traslativi e non beneficia delle esenzioni previste per l’accordo di mediazione.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 11617/2020), secondo cui l’applicazione del regime fiscale agevolato deve limitarsi agli atti “necessari” per la mediazioneescludendo da tale beneficio e dunque dall’esenzione atti autonomi successivi ed “esterni” alla procedura.

Gli orientamenti giurisprudenziali sul punto appaiono costanti e conformi, soprattutto rispetto a un principio ermeneutico estremamente restrittivo nell’applicare tali benefici.

L’esenzione fiscale per i procedimenti di mediazione, pur rappresentando un rilevante ed apprezzato strumento per favorire la risoluzione amichevole delle controversie, non può infatti essere estesa agli atti autonomi e successivi che determinano l’effetto traslativo redatti in esecuzione di accordi già assunti.

Attenzione dunque a scrivere a verbale della procedura di mediazione il contenuto di accordi, quand’anche raggiunti tra le parti, soprattutto se essi vadano successivamente redatti in forma pubblica per la trascrizione in conservatoria. Va privilegiata infatti la regola della “minima verbalizzazione”.

Mediatori e avvocati che assistono le parti in mediazione stendano con cautela i verbali, tenendo a mente che -secondo la scrivente- è utile scrivere dei verbali meramente interlocutori senza contenuti di merito, nemmeno nella forma delle c.d. “puntuazioni”. Unicamente l’ultimo verbale contenente l’accordo di conciliazione con contenuto traslativo, che conclude e definisce la procedura, è certamente atto esente, in quanto “interno” alla stessa e che sconta, pertanto, l’esenzione dell’imposta di registro fino ai 100.000,00 come da novellata norma a seguito della Riforma Cartabia.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 marzo 2025

12/25. Deontologia, CNF: l’iniziativa conciliativa costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale dell’avvocato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025)

 

=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 (pubbl. 25.6.2023)


La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale [massima ufficiale].


Il provvedimento per esteso consultabile al seguente URL: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-20.pdf


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 marzo 2025

11/25. La polizza fideiussoria non ha natura assicurativa ma funzione di garanzia: no alla mediazione c.d. obbligatoria [lettura rigorosa e non estensiva di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”] (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2025)

 

=> Corte di Cassazione, 24 gennaio 2025, n. 1791


Non si verte in ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria nel caso in cui si discuta di azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria (nella specie emessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di appalto), non rientrando la detta controversia tra quelle in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", per le quali l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (I), prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione. Difatti, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5. Va sul punto adottata, in linea con la giurisprudenza di legittimità, una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di "contratti bancari e finanziari" per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione (II).


(I) Oggi, art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) In argomento si vedano Cass. n. 12883 del 2021 e n.30520 del 2019 in tema di leasing immobiliare, Cass. n. 9204 del 2020 in tema di pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario e Cass. n. 31209 del 2022 in tema di tipicità della fideiussione come contratto bancario.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 1791

24 gennaio 2025


Omissis


Fatti di causa


XX Srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano in favore di YY, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di Euro 44.464,44, oltre interessi, che l'opposta aveva versato, stante l'inadempimento dell'obbligato principale, a seguito di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione Marche a garanzia dell'adempimento di obblighi assunti in relazione ad un contratto di appalto.

Il Giudice adito, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito del deposito, da parte dell'opponente, di note scritte con le quali si evidenziava la pendenza presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano della procedura di mediazione da essa stessa introdotta, respingeva l'opposizione.

Interposto appello dalla parte soccombente, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame, disattendendo l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, sul rilievo che essa avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice di primo grado non oltre la prima udienza, mentre nel caso di specie non era stata tempestivamente formulata dalla parte opponente, né rilevata d'ufficio dal primo giudice.

Avverso la suddetta sentenza XX Srl propone ricorso per cassazione, con un unico motivo. La YY - Rappresentanza Generale per l'Italia resiste con controricorso.

In data 31 gennaio 2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato istanza di decisione e memoria illustrativa.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.


Ragioni della decisione


Pregiudizialmente, deve darsi atto che il controricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 149 del 2022 (che ha eliminato l'obbligo di notifica del controricorso), atteso che, a fronte della notifica del ricorso per cassazione avvenuta in data 17 aprile 2023, il controricorso è stato depositato in data 29 maggio 2023, tenuto conto che il termine originario scadeva in data 27 maggio 2023 (sabato) e che i termini scadenti il sabato, a norma dell'art. 155 cod. proc. civ. sono automaticamente differiti al lunedì successivo.

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essersi la Corte d'Appello uniformata alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19596 del 2020. Evidenzia che, con la memoria di replica depositata in data 19 ottobre 2020, aveva formulato, per la prima volta, l'eccezione di improcedibilità dell'azione spiegata dall'odierna controricorrente, in ragione del fatto che era stato quello il primo atto prodotto dopo la emissione della sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, che aveva chiarito su chi incombeva l'onere dell'introduzione del giudizio di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; ribadisce, inoltre, che la parte opposta non aveva mai introdotto la procedura di mediazione.

Il motivo è infondato. Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 6 - 1, 20/05/2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio. Ad analoghe conclusioni si è pervenuti con la ordinanza n. 31209 del 2022, che ha escluso la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario, e di conseguenza l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 28 del 4.3.2010.

Non vertendosi, dunque, in ipotesi di giudizio per il quale ricorre l'obbligatorietà della mediazione, a nulla rileva che il comma 4 del medesimo art. 5 citato preveda un differente regime decadenziale per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, consentendo la proposizione dell'eccezione di improcedibilità sino "...alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione...", né tanto meno che, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull'originaria parte opposta l'onere di introdurre la procedura di mediazione.

Peraltro, è pacifico che l'odierna ricorrente ha formulato l'eccezione di improcedibilità ben oltre il termine previsto dal richiamato comma 4 dell'art. 5 sopra citato, e precisamente nella memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., come evidenziato dal giudice d'appello, sicché emerge evidente che l'eccezione - comunque infondata per le ragioni sopra dette - non potesse che essere ritenuta tardiva.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis cod. proc. civ., comporta l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.


PQM


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad Euro 200,00, ed agli accessori di legge; di Euro 4.600,00ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende,ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 marzo 2025

10/25. A. GRASSI, Le componenti chiave della negoziazione online (c.d. mediazione telematica, agg. al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216) (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025)

Alessandra GRASSI

Le componenti chiave della negoziazione online

estratto da

A. GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025 [link diretto al sito dell’editore]

La chiave per una negoziazione online efficace è la preparazione e la capacità di adattarsi ai limiti e alle opportunità offerte dall'ambiente virtuale.

Stante l’obiettivo negoziale del primo incontro di mediazione, possiamo soffermarci su quelle che sono le componenti chiavi del processo di negoziazione svolto in modalità online.

La fase di preparazione è determinante, le parti, gli avvocati, il mediatore, prima di iniziare la negoziazione dovrebbero assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie, sia relative alle caratteristiche della procedura di mediazione, sia relativamente al merito. Questo consente di definire chiaramente gli obiettivi e i limiti della negoziazione stessa. In questa fase di preparazione diventa fondamentale verificare che tutti gli strumenti tecnologici funzionino correttamente e che tutti siano in grado di utilizzarli in modo ottimale (chat, condivisione dello schermo, ecc.) per facilitare la comunicazione.

Poiché le espressioni facciali e il linguaggio del corpo sono limitati, la comunicazione verbale deve essere chiara e precisa. Durante l’incontro sarà necessario prestare attenzione a ciò che l'altra parte sta dicendo e dimostrare di aver capito. Le differenze con la negoziazione in presenza possono essere così riassunte prendendo in considerazione gli ambiti principali.

Comunicazione Non Verbale

  • In Presenza: è possibile osservare e interpretare il linguaggio del corpo, le espressioni facciali e altri segnali non verbali.

  • Online: questi segnali sono limitati. La comunicazione si basa principalmente sul tono di voce e sulle parole utilizzate.

Costruzione delle Relazioni

  • In Presenza: è più facile costruire rapporti di fiducia attraverso interazioni personali.

  • Online: costruire la fiducia richiede più tempo e sforzo poiché manca l'interazione fisica.

Logistica

  • In Presenza: richiede la pianificazione di viaggi, spostamenti e logistica fisica.

  • Online: elimina la necessità di spostamenti, rendendo la negoziazione più flessibile e accessibile.

Tecnologia

  • In Presenza: l’uso della tecnologia è limitato a strumenti di presentazione e documentazione.

  • Online: la tecnologia è fondamentale. Problemi tecnici possono influenzare negativamente la negoziazione.

Gestione del Tempo

  • In Presenza: le riunioni possono essere più lunghe e le pause possono essere gestite in modo più flessibile.

  • Online: le sessioni tendono a essere più brevi e ben strutturate per evitare l'affaticamento da schermo.

Formalità

  • In Presenza: l’ambiente fisico può conferire un senso di formalità e solennità alla negoziazione.

  • Online: l’ambiente virtuale può essere percepito come meno formale, influenzando il tono e l'atteggiamento delle parti.

Queste valutazioni sono finalizzate ad aiutare a comprendere meglio le dinamiche del primo incontro online e non a sostenere se sia meglio tenere l’incontro di mediazione online oppure in presenza. Relativamente a quest’ultima considerazione, le opinioni sono ancora contrastanti. Alcuni sostengono che lo svolgimento di sessioni online sia sconsigliabile per alcune tipologie di mediazioni, legate a materie in cui il conflitto emotivo delle parti sia particolarmente accentuato. Non è necessariamente così, poiché la “distanza telematica” potrebbe invece contribuire a mitigare la conflittualità. Non esiste una statistica precisa che indichi quando e se è preferibile svolgere gli incontri di mediazione online. Tuttavia, il successo di tali incontri dipende in gran parte dalle abilità tecnologiche dei partecipanti. La padronanza degli strumenti digitali può infatti influenzare significativamente l'efficacia della mediazione online, rendendola un’opzione valida e conveniente per chi è tecnologicamente preparato.

PER APPROFONDIMENTI: Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica. 2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216, Diritto Avanzato, Milano, 2025. Si veda altresì lo Speciale dell’Osservatorio dedicato alla c.d. riforma Cartabia.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

4 marzo 2025

9/25. MEDIA Magazine n. 3 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2025)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 3/25  Marzo 2025



Buona lettura!



NORMATIVA


Decreto legislativo n. 28 del 2010, come novellato dal d.lgs. 216/2024, c.d. Correttivo Cartabia mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025)



GIURISPRUDENZA



Chi ha ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025)

=> Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024


DOCUMENTI e COMMENTI


FAQ ministeriali aggiornate al Correttivo Cartabia mediazione (d.lgs. 216/2024), con annotazione di G. SPINA (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2025)


Ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione, agevolazioni fiscali: Agenzia delle entrate, risp. n.3/2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2025)



SEGNALAZIONE EDITORIALE

Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia ADR di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025.

Per approfondimenti si rimanda alla scheda del volume sul portale del Centro Studi Diritto Avanzato.



REDAZIONE APERTA


Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

osservatoriomediazionecivile@gmail.com


Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)


8/25. Chi ha ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025)


=> Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024


Chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

14.11.2024

sentenza


Omissis


Con il primo motivo, l'appellante denuncia violazione degli artt. 5, comma 2 bis, 8, comma 4 bis e 10, comma 1, del D. L.vo n. 28/2010, opponendo che all'incontro di mediazione "ha partecipato il difensore della convenuta opposta, Do. s.p.a., mandataria con rappresentanza della Un. s.p.a., dante causa della An. s.r.l., munito di procura speciale" (V. pag. 8 dell'atto di appello); in ogni caso, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione avrebbe comportato, tuttalpiù, la valutazione del comportamento di parte opposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non già la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria (V. pag. 10 dell'atto di appello); sarebbe stato onere di parte opponente promuovere la mediazione e non già di parte opposta (V. pagg. 10 -14 dell'atto di appello).

La censura, oltre a presentare profili di inammissibilità, si manifesta infondata.

Il Tribunale ha espressamente rilevato che "parte opposta non ha partecipato personalmente o tramite procura speciale con rappresentante munito di pieni poteri di transigere la lite" (V. pag. 12 della sentenza impugnata).

A fronte di simile assunto, l'appellante si è limitata ad affermare l'esatto contrario, senza corroborare l'affermazione da richiami documentali, che danno, invece, evidenza della bontà del rilievo contenuto nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata.

Ed invero, dal verbale di primo (ed unico) incontro di mediazione, del 02.03.2018, emerge che parte opposta ha partecipato per il tramite dell'Avv. Ma.Ca., quale delegata dall'Avv. Li., "procuratore della Do. mandataria di Un. spa".

Dal richiamato verbale, dunque, emerge che per la proponente era presente l'Avv. Ma.Ca., che, per la valida partecipazione dell'opposta, doveva essere munita di procura speciale sostanziale, secondo i principi espressi da Cass. n. 8473/2019, richiamata, a più riprese, dal Tribunale.

Né può ritenersi che l'Avv. Ma.Ca. sia stata delegata a partecipare alla mediazione dall'Avv. Li., che rappresentava nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte proponente la mediazione (ossia la parte opposta), e tanto anche ove l'Avv. Li. fosse stato munito di procura speciale sostanziale avente le caratteristiche richieste da Cass. n. 8473/2019, e che, quindi, gli attribuisse il potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne erano oggetto.

E tanto in base al principio secondo cui "delegatus delegare non potest" che, nel caso di specie, non subisce eccezioni, in quanto, se, alla luce dei principi espressi da Cass. n. 8473/2019, condivisi dal primo Giudice e non contestati dall'appellante, la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8 D. Lgs. 28/2010, è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale, neppure se il potere è conferito allo stesso difensore, ne consegue che, chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.

Con un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta violazione dell'art. 8 del D. L.vo n. 28/2010, in quanto la mancata partecipazione alla mediazione, per come rilevata dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare, tuttalpiù, una valutazione pregiudizievole, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale, ma giammai l'improcedibilità della domanda.

Osserva, tuttavia, il Collegio che parte appellante, sotto il profilo denunciato, non prende posizione in ordine al distinguo, operato dal Tribunale, in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione all'incontro di mediazione, che si risolvono, per il proponente, nell'improcedibilità della domanda, mentre (solo) per parte opposta, convenuto in senso sostanziale, nella valutazione negativa di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p.c.

Con un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante contesta che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, tra cui le controversie bancarie, l'onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sull'opposto, piuttosto che su parte opponente.

Il rilievo deve ritenersi superato dall'intervento delle SS. UU. n. 19596/2020, sopravvenuto alla proposizione dell'appello, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Il principio - hanno evidenziato le SS. UU. - risulta suffragato oltre che da argomenti di carattere normativo (art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, che, nel regolare l'accesso alla mediazione, dispone che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; d.lgs. art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"), anche da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo costituzionale.

Per completezza, va evidenziato che oggi il richiamato principio è stato fatto proprio dal Legislatore, che, con il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia, ha inserito l'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010, che così dispone: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

Il rigetto del primo motivo di appello, da cui consegue la conferma della dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, assorbe l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c. (con riferimento al dichiarato difetto di rappresentanza di Do. S.p.A., quale mandataria di Un. S.p.A.), e del terzo motivo, con il quale si lamenta l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'intervento a suo tempo spiegato dalla odierna appellante nel giudizio a quo.

L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante alle spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 60.000,00 euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese, invece, nei confronti della contumace Un. S.p.A.

In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.


PQM


La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'11.06.2020, da Do. S.p.A. nei confronti di Fr. S.a.s., Za.Mi., Za.Pa. e Un. S.p.A., avverso la sentenza n. 3352/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli Nord, così provvede: dichiara la contumacia di Un. S.p.A.; rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Euro 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. Ra.Ga., che ha reso dichiarazione in tal senso; nulla per le spese nei confronti della contumace Un. S.p.A.; dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

2 marzo 2025

7/25. FAQ ministeriali aggiornate al Correttivo Cartabia mediazione (d.lgs. 216/2024), con annotazione di G. SPINA (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2025)

Giulio SPINA

Correttivo Cartabia sulla mediazione: aggiornate le FAQ ministeriali

Requisiti di serietà, requisiti di efficienza, requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e indennità

in Altalex, 21.2.2025



Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le proprie FAQ alla luce del d.lgs. 216/2024.


Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente URL: https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/21/correttivo-cartabia-mediazione-aggiornate-faq-ministeriali

Per approfondimenti:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

27 febbraio 2025

6/25. Decreto legislativo n. 28 del 2010, come novellato dal d.lgs. 216/2024, c.d. Correttivo Cartabia mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025)


DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

come da ultimo novellato dal 

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita” (c.d. correttivo Cartabia ADR, in GU n. 7 del 10.1.2025 e vigente al 25.1.2025)


NOTA DI LETTURA

Al fine di apprezzare tutte le novità apportate dal d.lgs. 216/2024:

  • in grassetto barrato sono riportate tutte le parti del d.lgs. 28/2010 eliminate dal d.lgs. 216/2024.

  • in grassetto sono riportate tutte le parti aggiunte o dal d.lgs. 216/2024.


NOTA (1): si riporta il testo dell’art. 4, d.lgs 216/2024, in tema di “Disposizioni transitorie e finali”.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4

marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera

e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione

per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non

e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione

tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui

all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010,

come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1),

del presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati

nonche' per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla

sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in

conformita' al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24

ottobre 2023, n. 150.

3. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto,

relativamente alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese

e del made in Italy, da adottarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e

requisiti per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i

mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima

dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia n.

150 del 2023.


NOTA (2): per approfondimenti sulla c.d. riforma Cartabia in tema di mediazione si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS. 149/2022, all’interno del quale, con specifico riferimento al correttivo di cui al d.lgs. n. 216 del 2024, si segnala Correttivo Cartabia Mediazione: d.lgs. n. 216 del 27.12.2024 in GU + d.lgs. 28/2010 come novellato + schema novità (Osservatorio MediazioneCivile n. 2/2025).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.


Art. 2

(Controversie oggetto di mediazione)

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.


Art. 3

(Disciplina applicabile e forma degli atti)

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono

svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto

dell'articolo 8-ter.


Art. 4

(Accesso alla mediazione)

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.


Art. 5

(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio

1997, n. 249.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.


Art. 5-bis

(Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.


Art. 5-ter

(Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)

1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente Il verbale al quale e' allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.


Art. 5-quater

(Mediazione demandata dal giudice)

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, fino al momento in cui fissa l'udienza di

rimessione della causa in decisione valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.


Art. 5-quinquies

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.


Art. 5-sexies

(Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)

1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.


Art. 6

(Durata)

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.


Art. 6

(Durata).

1. Il procedimento di mediazione ha una

durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima

della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per

periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2,

o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha

una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima

della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non e'

soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui

al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione

e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito

dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti

previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo

scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da

esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la

proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo

scritto o del verbale da cui esso risulta.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


Art. 8

(Procedimento)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi

del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non

autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del

delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante

puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico

ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro

di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega

conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non

autenticata del proprio documento di identita', per la loro

acquisizione agli atti della procedura.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.


Art. 8-bis

(Mediazione in modalità telematica)

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.


Art. 8-bis

(Mediazione in modalità telematica)

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita'

telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e

sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle

disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un

documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per

l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2,

verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme,

appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria

dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se

nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del

procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche

avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita'

all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.


Art. 8-ter

(Incontri di mediazione con modalita' audiovisive

da remoto)

1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile

dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con

collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli

incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e

reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis,

quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti

per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti

partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il

consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle

disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo

8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di

tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al

mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli

atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti

partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano

firmati senza indugio.


Art. 9

(Dovere di riservatezza)

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.


Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.


Art. 11

(Conclusione del procedimento)

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente della mediazione, al quale e' allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la

conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il

medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2,

decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione

presso la segreteria dell'organismo.

5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in

formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti

in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla

mediazione, oltre a un originale per il deposito presso

l'organismo.

6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.


Art. 11-bis

(Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia

dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale

giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del

regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie.

1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono

tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e'

omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del

tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al

quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della

regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e

dell'ordine pubblico.

1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui

all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e'

omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


Art. 12-bis

(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.


Art. 13

(Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.


Art. 14

(Obblighi del mediatore)

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.


Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.


Capo II-bis

DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE


Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

Il

patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo

straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al

momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento

di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non

perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.


Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 15-quater

(Istanza per l'ammissione anticipata)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli

avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e'

tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la

documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in

essa indicato.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine

accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio

finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'

iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da

quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di

trasferta previste dai parametri forensi.


Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.


Art. 15-septies

(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, e'

tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la

documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in

essa indicato.

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.


Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.


Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.


Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.


Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE


Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;

b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;


b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici,

compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o

associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita'

istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione,

conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di

formazione nei medesimi ambiti;

c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.

2. Il registro

degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante

piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto , in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. (9) ((10))

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 16-bis

(Enti di formazione)

1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.


Art. 17

(Risorse, regime tributario e indennità)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;

d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;

f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.


Art. 18

(Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.


Art. 19

(Organismi presso i consigli degli ordini professionali

e presso le camere di commercio)

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.


Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA


Art. 20

(Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".


Art. 21

(Informazioni al pubblico)

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.


Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 22

(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».


Art. 23

(Abrogazioni)


1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.


Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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