DECRETO
LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
“Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali”
come
da ultimo novellato dal
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216
“Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e
negoziazione assistita” (c.d. correttivo Cartabia ADR, in
GU n. 7 del 10.1.2025 e vigente al 25.1.2025)
NOTA
DI LETTURA
Al
fine di apprezzare tutte le novità apportate dal d.lgs. 216/2024:
NOTA
(1): si riporta il testo dell’art. 4, d.lgs 216/2024, in
tema di “Disposizioni transitorie e finali”.
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4
marzo
2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera
e),
del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione
per
i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non
e'
stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.
2.
Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione
tecnologica
della giustizia del Ministero della giustizia, da
adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono
fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui
all'articolo
16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010,
come
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1),
del
presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati
nonche'
per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla
sezione
speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in
conformita'
al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24
ottobre
2023, n. 150.
3.
Con decreto del Ministro della giustizia di concerto,
relativamente
alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese
e
del made in Italy, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e
requisiti
per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i
mediatori
che si sono formati con i percorsi stabiliti prima
dell'entrata
in vigore del decreto del Ministro della giustizia n.
150
del 2023.
NOTA
(2): per approfondimenti sulla c.d. riforma Cartabia in tema
di mediazione si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS. 149/2022, all’interno del quale, con specifico riferimento al
correttivo di cui al d.lgs. n. 216 del 2024, si segnala Correttivo Cartabia Mediazione: d.lgs. n. 216 del 27.12.2024 in GU + d.lgs. 28/2010 come novellato + schema novità (Osservatorio MediazioneCivile n. 2/2025).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Vista
la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in
materia civile e commerciale;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 febbraio 2010;
Sulla
proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a)
mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b)
mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i
destinatari del servizio medesimo;
c)
conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione;
d)
organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e)
registro: il registro degli organismi istituito con decreto del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente
decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.
Art.
2
(Controversie
oggetto di mediazione)
1.
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2.
Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le
procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei
servizi.
Art.
3
(Disciplina
applicabile e forma degli atti)
1.
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8.
2.
Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina
del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3.
Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalità.
4.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste
dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis,
e gli incontri di mediazione possono
svolgersi
con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto
dell'articolo
8-ter.
Art.
4
(Accesso
alla mediazione)
1.
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo
nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di più domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo
delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo
alla data del deposito.
2.
La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a
informare l'assistito della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento
che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della
facoltà di chiedere la mediazione.
Art.
5
(Condizione
di procedibilità e rapporti con il processo)
1.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione,
consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di
persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2.
Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale introduttiva del giudizio.
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima
udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata
esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di
procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3.
Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono
anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le
procedure previste:
a)
dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b)
dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c)
dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d)
dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481;
d-bis)
dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997,
n. 249.
4.
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera
avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo di conciliazione.
5.
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la
trascrizione della domanda giudiziale.
6.
Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a)
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b)
nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c)
nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile;
d)
nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di
cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e)
nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi
all'esecuzione forzata;
f)
nei procedimenti in camera di consiglio;
g)
nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h)
nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
Art.
5-bis
(Procedimento
di opposizione a decreto ingiuntivo)
1.
Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta
con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che
ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima
udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso
per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle
spese.
Art.
5-ter
(Legittimazione
in mediazione dell'amministratore di condominio)
1.
L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il
verbale contenente Il verbale al quale e'
allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa
del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea
condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo
o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del
codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la
conciliazione si intende non conclusa.
Art.
5-quater
(Mediazione
demandata dal giudice)
1.
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al
momento della precisazione delle conclusioni, fino al
momento in cui fissa l'udienza di
rimessione
della causa in decisione valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra
circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di
un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6.
2.
La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta
esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda
giudiziale.
Art.
5-quinquies
(Formazione
del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione
demandata e collaborazione)
1.
Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento
in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi,
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche
attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2.
Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e
corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari
definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi
costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e
laboriosità del magistrato.
3.
Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e
le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto
di specifica rilevazione statistica.
4.
Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione
con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti
di formazione e altri enti e associazioni professionali e di
categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il
ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di
mediazione.
Art.
5-sexies
(Mediazione
su clausola contrattuale o statutaria)
1.
Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente
pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione,
l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la
prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica
l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2.
La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla
clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo
individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Art.
6
(Durata)
1.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi,
prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima
della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2.
Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della
domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal
giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma
2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a
sospensione feriale.
3.
Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del
termine di cui al comma 1.
Art.
6
(Durata).
1.
Il procedimento di mediazione ha una
durata
di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima
della
sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per
periodi
di volta in volta non superiori a tre mesi.
2.
Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
o
dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha
una
durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima
della
sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3.
Il termine di durata del procedimento di mediazione non e'
soggetto
a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui
al
comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione
e,
nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito
dell'ordinanza
con la quale il giudice adotta i provvedimenti
previsti
dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4.
La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo
scritto
delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da
esso.
Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la
proroga
del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo
scritto
o del verbale da cui esso risulta.
Art.
7
(Effetti
sulla ragionevole durata del processo)
1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater,
comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge
24 marzo 2001, n. 89.
Art.
8
(Procedimento)
1.
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non
oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa
concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la
designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le
modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro
e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Nelle
controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2.
Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a
conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la
decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare
all'altra parte la domanda di mediazione già presentata
all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di
procedere ai sensi del comma 1.
3.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura dell'organismo.
4.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In
presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la
composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone
fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di
rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri
necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il
mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza
e ne dà atto a verbale.
4-bis.
La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi
del
comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non
autenticata
e contiene gli estremi del documento di identita' del
delegante.
Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante
puo'
conferire la delega con firma autenticata da un pubblico
ufficiale
a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro
di
mediazione cura la presentazione e la consegna della delega
conferita
in conformita' al presente comma, unitamente a copia non
autenticata
del proprio documento di identita', per la loro
acquisizione
agli atti della procedura.
5.
Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è
demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi
avvocati.
6.
Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti
raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che
le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di
realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i partecipanti.
7.
Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina
dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in
giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal
caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma
primo, del codice di procedura civile.
Art.
8-bis
(Mediazione
in modalità telematica)
1.
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto
del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito
certificato qualificato.
2.
Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da
remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli
incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale,
effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone
collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile
dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3.
A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento
informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e
l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione
mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la
mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è
inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse
modalità.
4.
Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è
inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle
parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5.
La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di
mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura
dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del
decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art.
8-bis
(Mediazione
in modalità telematica)
1.
Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in
modalita'
telematica,
gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e
sottoscritti
in conformita' al presente decreto nel rispetto delle
disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.
A conclusione del procedimento il mediatore forma un
documento
informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per
l'apposizione
della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.
Il
documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3.
Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2,
verificata
l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme,
appone
la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria
dell'organismo,
che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se
nominati.
4.
La conservazione e l'esibizione dei documenti del
procedimento
di mediazione svolto con modalita' telematiche
avvengono,
a cura dell'organismo di mediazione, in conformita'
all'articolo
43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art.
8-ter
(Incontri
di mediazione con modalita' audiovisive
da
remoto)
1.
Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile
dell'organismo
di mediazione di partecipare agli incontri con
collegamento
audiovisivo da remoto.
2.
I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli
incontri
di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e
reciproca
udibilita' e visibilita' delle persone collegate.
3.
Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis,
quando
il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti
per
gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti
partecipano
con le modalita' previste dal presente articolo, con il
consenso
di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle
disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo
8-bis,
commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4.
Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di
tutti
i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al
mediatore.
5.
Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli
atti
formati durante un incontro al quale una o piu' parti
partecipano
con le modalita' previste dal presente articolo siano
firmati
senza indugio.
Art.
9
(Dovere
di riservatezza)
1.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo
o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
2.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel
corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è
altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art.
10
(Inutilizzabilità
e segreto professionale)
1.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa
prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad
altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art.
11
(Conclusione
del procedimento)
1.
Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma
processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando
l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e
può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se
le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2.
La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per
iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato
dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3.
L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo
valore.
4.
Il verbale conclusivo della mediazione, contenente
della mediazione, al quale e' allegato
l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e
dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il
quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito
presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà
atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e
delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4-bis.
Quando la mediazione si conclude senza la
conciliazione,
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo
termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2,
decorrente
dal deposito del verbale conclusivo della mediazione
presso
la segreteria dell'organismo.
5.
Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto
in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali
quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un
originale per il deposito presso l'organismo.
5.
Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in
formato
analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti
in
tanti originali quante sono le parti che partecipano alla
mediazione,
oltre a un originale per il deposito presso
l'organismo.
6.
Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato
e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati
presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti
che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia
degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla
data della loro conclusione.
7.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno
degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per
procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione
dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito
della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi
stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Art.
11-bis
(Accordo
di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)
1.
Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica
l'articolo 1, comma 01.bis comma 1.1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art.
12
(Efficacia
esecutiva ed esecuzione)
1.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli
avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli
stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis,
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo
precedente presente comma deve
essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo
480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato
certifica la conformita' all'originale della copia
dell'accordo
trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale
giudiziario,
ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del
regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per
l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.
1-bis.
In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato,
su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo
accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme
imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo
deve avere esecuzione.
1-bis.
Quando le parti aderenti alla mediazione non sono
tutte
assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e'
omologato,
su istanza di parte, con decreto del presidente del
tribunale
del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al
quale
l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della
regolarita'
formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine
pubblico.
1-ter.
Nelle controversie transfrontaliere di cui
all'articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e'
omologato,
su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.
2.
Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art.
12-bis
(Conseguenze
processuali della mancata partecipazione al procedimento di
mediazione)
1.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo
incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il
giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo
incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio
del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3.
Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il
giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte
soccombente che non ha partecipato alla
partecipato al primo incontro di mediazione
al pagamento in favore della controparte di una somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle
spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di
mediazione.
4.
Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del
provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento
adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di
vigilanza competente.
Art.
13
(Spese
processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione)
1.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle
spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3.
Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art.
14
(Obblighi
del mediatore)
1.
Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti
o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari
trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla
prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
2.
Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a)
sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una
dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule
previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli
ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b)
comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti
tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere
sulla sua indipendenza e imparzialità;
c)
formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d)
corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del
responsabile dell'organismo.
3.
Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla
eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la
diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è
svolta dal responsabile dell'organismo.
Art.
15
(Mediazione
nell'azione di classe)
1.
Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo
840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta
dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo
II-bis
DISPOSIZIONI
SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE
Art.
15-bis
(Istituzione
del patrocinio e ambito di applicabilità)
1.
È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al
cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello
Stato alla parte non abbiente per
l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di
cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di
conciliazione.
Il
patrocinio
a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo
straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento
del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento
di
mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non
perseguono
scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
2.
L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione
di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione
appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Art.
15-ter
(Condizioni
reddituali per l'ammissione)
1.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo
indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art.
15-quater
(Istanza
per l'ammissione anticipata)
1.
L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo
15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al
relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2.
L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e
sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1,
lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili
a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende
far valere.
3.
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non
appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di
inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una
certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la
veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di
presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art.
15-quinquies
(Organo
competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina
dell'avvocato)
1.
L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente
o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al
consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede
l'organismo di mediazione competente individuato in conformità
all'articolo 4, comma 1.
1-bis.
L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli
avvocati
competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e'
tenuto,
a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la
documentazione
necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in
essa
indicato.
2.
Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione,
il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane
l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via
anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
2-bis.
Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine
accoglie
l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio
finanziario
competente per le verifiche previste dall'articolo 127
del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
3.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli
iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo
dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in
conformità all'articolo 4, comma 1.
3-bis.
Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'
iscritto
in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da
quello
in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi
dell'articolo
4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di
trasferta
previste dai parametri forensi.
Art.
15-sexies
(Ricorso
avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)
1.
Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata,
l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla
comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha
sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si
applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002.
Art.
15-septies
(Effetti
dell'ammissione anticipata e sua conferma)
1.
L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero
procedimento di mediazione.
2.
Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute
dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3.
Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è
confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che
ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto
di congruità sulla parcella.
4.
L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto
dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il
consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione
e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette
copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero
della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e
all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo
richiede, e'
tenuto,
a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la
documentazione
necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in
essa
indicato.
5.
L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito
compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti
dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica
l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002.
Art.
15-octies
(Determinazione,
liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)
1.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26
novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a
titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante
riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme
determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i
contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche
di autenticità.
Art.
15-novies
(Revoca
del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo
decreto)
1.
L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo
15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui
all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio
dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2.
Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono
l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte
ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato
l'ammissione in via anticipata.
3.
Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio
dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca
l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e
all'organismo di mediazione.
4.
Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre
ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che
lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art.
15-decies
(Sanzioni
e controlli da parte della Guardia di finanza)
1.
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è
punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2.
Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
Art.
15-undecies
(Disposizioni
finanziarie)
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui
all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Capo
III
ORGANISMI
DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE
Art.
16
Organismi
di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1.
Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis.
Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento,
costituiscono requisiti di serietà:
a)
l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei
mediatori degli organismi;
b)
la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati,
nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento
in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie e
delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
b-bis)
per gli organismi costituiti da enti pubblici,
compresi
gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o
associazioni,
la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita'
istituzionale
con lo svolgimento dei servizi di mediazione,
conciliazione
e risoluzione alternativa delle controversie o di
formazione
nei medesimi ambiti;
c)
l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione,
conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha
un interesse nella lite.
1-ter.
Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza
dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità
finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa,
amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale
del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
2.
Il registro
degli
organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante
piattaforma
informatica del Ministero della giustizia. La formazione del
registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del
registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la
determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono
disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di
concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro
dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n.
223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli
organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni.
3.
L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento
di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei
dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle
delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati
e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a
norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il
Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4.
La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia
e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in
materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello
sviluppo economico.
4-bis.
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Gli
avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del
codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
5.
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto ,
in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso
decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale. (9) ((10))
6.
L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori
avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il
Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico,
per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
16-bis
(Enti
di formazione)
1.
Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in
materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie
di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi
1-bis, lettera a), e 1-ter.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a
nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in
materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata
dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del
percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei
formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica
periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori
scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del
decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
3.
Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i
requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari
per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi
elenchi.
Art.
17
(Risorse,
regime tributario e indennità)
1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura.
2.
Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente
Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti
dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,
altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3.
Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di
mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo,
oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo
svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude
senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a
corrispondere importi ulteriori.
4.
Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese
di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di
conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5.
Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a)
l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di
ripartizione tra le parti;
b)
i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte
dagli organismi costituiti da enti privati;
c)
gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le
spese di mediazione per il primo incontro;
d)
le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25
per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
e)
le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
f)
i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo
5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità
dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7.
Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.
8.
L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni
in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9.
Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di
euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a)
quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della
quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo
2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello
Stato;
b)
quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della
delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1,
comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Art.
18
(Organismi
presso i tribunali)
1.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi
presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e
utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16.
Art.
19
(Organismi
presso i consigli degli ordini professionali
e
presso le camere di commercio)
1.
I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le
materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2.
Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art.
20
(Credito
d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
1.
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di
conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità
corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a
concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma
1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è
altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso
corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di
mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a
concorrenza di euro seicento.
2.
I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla
parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad
un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso
di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della
metà.
3.
È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al
contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a
seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite
dell'importo versato e fino a concorrenza di euro
cinquecentodiciotto.
4.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta
commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies,
comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
5.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26
novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata,
sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta
di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo
della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché
le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle
entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno
comunicati.
6.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021,
n. 206.
7.
Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento
dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai
crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio".
Art.
21
(Informazioni
al pubblico)
1.
Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo
V
ABROGAZIONI,
COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
22
(Obblighi
di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)
1.
All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis)
mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69;».
Art.
23
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
2.
Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,
nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione
relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art.
24
(Disposizioni
transitorie e finali)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
AVVISO.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità.
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)