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20 marzo 2025

12/25. Deontologia, CNF: l’iniziativa conciliativa costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale dell’avvocato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025)

 

=> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 (pubbl. 25.6.2023)


La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale [massima ufficiale].


Il provvedimento per esteso consultabile al seguente URL: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-20.pdf


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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