Di seguito il Parere n. 16 del 2021 del Consiglio nazionale forense.
Per approfondimenti si veda la sezione dell’Osservatorio dedicata agli atti del Consiglio Nazionale Forense in tema di mediazione civile.
Il COA di Chieti formula richiesta di parere nei termini che seguono: «Laddove l’Organismo di Mediazione sia un’articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati, non sia titolare di autonoma partita Iva, eserciti la propria attività con il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, se possa applicarsi all’OD.Mi con le suddette caratteristiche, la disciplina dettata in materia di organizzazione e istituzione degli Ordini, e nello specifico quanto al diritto di avere a disposizione dei locali all’interno del Tribunale».
PARERE DEL CNF
La destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine è prevista e disciplinata dalla l. n. 99 del 1995.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che
tale normativa «non dia luogo a perplessità interpretative. Si legge, invero,
nel primo comma dell’art. 1 della stessa che “negli edifici adibiti ad uffici
giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell’Ordine degli
avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il
funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze”»
(Consiglio di Stato, n. 8620/2009). La medesima disposizione specifica che
l’assegnazione dei locali debba essere tale da assicurare, oltre a specifiche
attività enumerate a mero scopo esemplificativo, «ogni altro servizio utile
alla amministrazione della giustizia».
La l. 99/1995 stabilisce altresì che nell’assegnazione
degli spazi si debbano garantire tanto le esigenze connesse al regolare
svolgimento delle attività giudiziaria quanto di quella forense e assegna tale
valutazione alle commissioni di manutenzione, ove costituite, ovvero al
concerto tra i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio
dell’Ordine interessato. Da tale previsione consegue l’inammissibilità di
determinazioni unilaterali dei primi.
A tal proposito val la pena sottolineare come il
perseguimento degli scopi istituzionali, di natura pubblica, affidati
dall’ordinamento ai Consigli dell’Ordine costituisce «espressione
dell’incomprimibile diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.» (Consiglio
di Stato, n. 8620/2009). L’attività degli organismi di mediazione forense
rientra senz’altro nel novero dei servizi utili all’amministrazione della giustizia
richiamati dall’art. 1 della legge n. 99, ma soprattutto integra, in un sistema
che prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, una
manifestazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti. Non
a caso l’art 18 del d.lgs. n. 28/2010 dispone espressamente che i Consigli
degli Ordini degli Avvocati possano istituire Organismi presso ciascun
Tribunale, utilizzando al fine i locali loro messi a disposizione dal
Presidente del Tribunale.
Non vi è, dubbio, pertanto che gli organismi di Mediazione costituiti «come articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati» debbano trovare sede presso i locali messi all’uopo a disposizione del Tribunale.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021