=> Tribunale
di Taranto, sentenza 3 aprile 2024
Alla luce dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l.
69/2013 conv. dalla l. n. 98, va confermata la necessità, ai fini del
soddisfacimento del requisito di procedibilità, dell’introduzione del
procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia
necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il
giudizio. Pertanto, qualora dal documento dell’Organismo che dispone la
convocazione non si evinca la sede dello stesso, né quella presso altro
analogo Organismo in convenzione, essendo la convocazione fissata ab
origine per lo svolgimento con formalità telematica, e ciò in assenza di
preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle
parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento
telematico, di presenziare fisicamente, va affermata l’improcedibilità della
domanda. Difatti è evidente che l’esigenza (elusa nel caso di specie)
stabilita dall’art. 4 comma 1 cit. è quella di consentire in prima battuta la
comparizione personale delle parti interessate al procedimento..
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 29/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Taranto
3 aprile 2024
sentenza
Omissis
L’eccezione formulata da è risultata fondata e come tale merita
accoglimento.
La questione verteva in ordine alla pregiudiziale in rito relativa alla
causa di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione.
Le emergenze documentali comprovano che tale incombente, di cui era
stata onerato omissis opposto ma
attore sostanziale, all’esito della decisione in ordine alla richiesta
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato adempiuto
sin dal omissis mediante la richiesta
che aveva inteso inviare al omissis
per la sede in omissis.
Si rammenta, infatti, che la quaestio in ordine alla
necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, della
introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo
che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale
pende il giudizio, ha riferimento nell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come
modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98, che recita
che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo
nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".
Consolidata giurisprudenza ha affermato quel principio e tra queste si
segnalano: Tribunale di Milano sent. 220/2023; Tribunale di Torino sent. (che
precisa che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle
parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo).
Se non che dal documento omissis
che dispone la convocazione, non è data evincere la sede effettiva in omissis, né quella propria né quella
presso altro analogo Organismo in convenzione con omissis; tanto è vero che la convocazione appare essere stata
fissata ab origine perché si svolgesse con formalità
telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che
fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante
alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente
presso l’Ufficio dell’organismo omissis
in poiché non indicato.
Poiché è evidente che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del
d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla
legge n. 98 è, invero, quella di consentire in prima battuta la comparizione
personale delle parti interessate al procedimento, le peculiarità di quello per
cui è causa appaiono eludere le previsioni normative.
I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica del omissis, né detta sede, quand’anche
presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito
dell’organismo omissis
all’indirizzo omissis.
L’accoglimento della eccezione di improcedibilità comporta la revoca
del decreto ingiuntivo opposto, null’altro potendosi provvedere quanto al
merito, poiché la decisione è in mero rito.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano, attesa la esigua attività
processuale svolta in € 800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese
generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
PQM
Il Tribunale di Taranto omissis accoglie l’eccezione preliminare in rito omissis e dichiara improcedibile il
giudizio ed al contempo revoca il decreto ingiuntivo omissis; per l’effetto condanna omissis,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere allo le spese
del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre
al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.