=> Tribunale di Cassino, 6 novembre 2020
Va dichiarata la procedibilità
della domanda essendo stata esperita la procedura di mediazione, sebbene in
ritardo rispetto al termine, comunque non perentorio, assegnato dal giudice
(I).
(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
In primo luogo, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata esperita la procedura di mediazione, sebbene in ritardo rispetto al termine, comunque non perentorio, assegnato dal giudice, come da documentazione versata in atti.
Va, altresì, dichiarata la validità del
contratto tra le parti, attesa l’avvenuta registrazione di in data 10.12.2019,
come da documentazione versata in atti.
Nel merito, risulta confermata, per stessa
ammissione di parte resistente, l'apertura della porta di accesso, necessaria
per adeguare i locali di proprietà della omissis
alle richieste della casa madre omissis.
Pertanto, il fatto è incontestato con le conseguenze di cui al novellato art.
115 c.p.c. e non essendo detti lavori, né previsti contrattualmente, né
autorizzati dalla locatrice, è evidente la gravità dell'inadempimento contrattuale
imputabile alla conduttrice tale da giustificare la risoluzione del contratto
ex art. 1455 c.c..
Conclusivamente, la domanda avanzata dalla omissis di risoluzione contrattuale
risulta fondata e viene accolta, come da dispositivo che segue.
Ogni altra domanda ed eccezione deve
ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.
Quanto alle spese di giudizio omissis art. 92 c.p.c.
PQM
Il Giudice omissis accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione – e successive scritture private – intercorso tra le parti, per quanto in motivazione; ordina l’immediato rilascio, in favore della locatrice proprietaria, dell’immobile di cui al suindicato contratto di locazione – e successive scritture private – tra le parti. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.