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22 dicembre 2014

66/14. La mediazione nel nuovo Codice deontologico forense appena entrato in vigore (Osservatorio Mediazione Civile n. 66/2014)

A partire dal 15 dicembre 2014 è in vigore il nuovo testo del Codice deontologico forense, approvato dal CNF il 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

Riportiamo di seguito i principali passaggi d’interesse in merito alla mediazione civile.

Art. 27

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Sul punto la Relazione illustrativa precisa quanto segue: “l’art.27 (“ doveri di informazione”), rispetto alla previsione in essere dell’art.40, si caratterizza per un più compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell’ordinamento professionale; di particolare pregnanza risultano anche le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.

Art. 54

1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.

2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Le richiamate disposizioni di cui all’art. 53 dispongono quanto segue:
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti.

Art. 62

1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 66/2014

7 dicembre 2014

65/14. MEDIA Magazine n. 11-12 del 2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 65/2014)



MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 11-12/14  Novembre-dicembre 2014

L’Osservatorio compie tre anni!

Con impegno, passione e sacrificio, si è anche quest’anno riusciti a mantenere interamente gratuito l’intero portale (nella forma di blog e con accesso libero a tutti i contenuti), espressione di un progetto indipendente che oltre al costante aggiornamento on line ha realizzato numerosi prodotti e fortificato partnership e collaborazioni (La Nuova Procedura Civile, Navigatore del Diritto) e continua a registrare consensi, citazioni, numerose consultazioni quotidiane ed iscritti in costante aumento.

Ringraziamo tutti i lettori!

  
GIURISPRUDENZA

=> Trib. Cassino, 8 ottobre 2014

=> Trib. Roma, 28 novembre 2013


NORMATIVA




DATI E DOCUMENTI



SEGNALAZIONI E APPROFONDIMENTI



REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, pubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 65/2014
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

30 novembre 2014

64/14. Mediazione demandata, partecipazione delle parti tramite procuratori speciali che abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sanzioni (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2014)

=> Trib. Cassino, 8 ottobre 2014

In caso di mediazione demandata, il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente  o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, va ritenuto nell’un caso improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2014

Tribunale di Cassino
8 ottobre 2014
Ordinanza

omissis

Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;
rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell’opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;
che, stante l’articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria,

PQM

Rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;
Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell’apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;
Avvisa le parti che il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge;
nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati telematici.
Cassino, 08/10/2014
Il Giudice 
Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 novembre 2014

63/14. Nell’ambito del giudizio di querela di falso il giudice è ammissibile la mediazione demandata dal giudice? (Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2014)

=> Trib. Roma, 28 novembre 2013

Al problema se sussistano nel giudizio di querela di falso ostacoli di carattere giuridico alla disciplina della mediazione demandata dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 va data risposta negativa. Difatti, l’art. 2 del citato dec., escludendo dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti non disponibili, vuole semplicemente delimitare l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilità delle parti e, dovendosi peraltro evidenziare che nel giudizio civile di querela di falso non intervengono interessi pubblicistici (come accade invece in sede penale), risulta quindi in modo incontrovertibile la piena legittimità dell’invio in mediazione nell’ambito di tale categoria di giudizi sotto il profilo della disponibilità del diritto.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2014

Tribunale di Roma
28 novembre 2013
Ordinanza

omissis

Omissis con atto di atto appello ha proposto, oltre alle questioni di merito, querela di falso avverso la sottoscrizione apposta all’avviso postale di ricevimento della citazione di primo grado che a suo dire non le appartiene.
La Corte di Appello ha sospeso l’esecuzione della sentenza di primo grado ed ha concesso un termine, all’appellante, per riassumere davanti al tribunale la causa di querela di falso, cosa che la omissis ha fatto.
Il convenuto omissis ha lamentato che la omissis ha “ostacolato in tutti i modi il corso della giustizia sfuggendo a tutte le notifiche e non curando il ritiro di alcun piego, dopo aver ottenuto da un artigiano un intervento di riparazione sulla propria vettura, non ottemperando al pagamento di un modesto corrispettivo e successivamente di ritirare il proprio mezzo non provvedendovi neppure dopo ripetuti inviti”
L’invio in mediazione demandata dal giudice.
Con ordinanza del 9.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione demandata ai sensi del novellato art.5 co. II del decr.lgsl.28/10.
In particolare così argomentando:
Stante la modestia del merito del contendere (della causa dalla quale il presente giudizio, ad essa servente, promana) è difficile negare che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di porre fine, ad una lunga defatigante lite, i cui progressivi costi, non solo per le parti stesse, ma anche, in termini più generali e lati, per la collettività, incidono sul corso di una giustizia civile già affannata e in gravissima difficoltà nel fornire soddisfacenti risposte.
Va sottolineato, in tale ambito di opportunità, che il convenuto ha fra l’altro fatto notare che fra la firma che la omissis impugna con querela di falso e quella del suo difensore (e coniuge) avvocato omissis sussiste una “sconcertante somiglianza”, e ciò al fine di estendere le indagini e i saggi grafici anche in tale ambito.
In particolare, il convenuto ha richiesto, opponendosi alla consulenza grafologica, che sia ammesso l’interrogatorio formale della omissis sulla circostanza che il piego in oggetto sia stato recapitato all’indirizzo di via omissis e che la firma apposta in calce alla cartolina di ritorno sia quella della stessa omissis che avrebbe anche firmato il registro di consegna.
Ha richiesto inoltre prova per testi diretta, fra l’altro, a provare che il piego sia stato ricevuto e la cartolina firmata dal familiare convivente avvocato omissis.
Il Giudice ammesse le prove documentali, ritiene che sussistano valide ed evidenti ragioni per disporre che le parti avviino un percorso di mediazione finalizzato al raggiungimento di un accordo, prima di decidere sull’ammissione di ulteriori prove selezionando quelle rilevanti e pertinenti, e rinviando all’esito sia della mediazione e sia, in caso di insuccesso, dell’assunzione di tali prove, l’eventuale consulenza tecnica grafologica.
Si pone il problema, stante la natura della causa (giudizio di querela di falso) se vi siano ostacoli di carattere giuridico a che sia disposto l’avvio della mediazione.
Va ricordato infatti che l’art. 2 del decreto legislativo 28/2010 esclude dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti non disponibili.
Va chiarito che quando la legge fa riferimento alla disponibilità del diritto, per predicarne l’accesso alla mediazione, non intende riferirsi alla necessità della sussistenza in concreto della titolarità del diritto in capo a chi intenda disporne (nella e con la mediazione).
La mancanza di sussistenza concreta ed attuale in capo a tale soggetto, è piuttosto fattore sostanziale e causa di invalidità, rectius inutilità dell’eventuale accordo di mediazione, in applicazione del noto principio nemo plus juris transferre potest quam ipse habet.
La previsione della norma in commento vale piuttosto a delimitare l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilità
Della negoziazione da parte dei privati.
Diritti disponibili si rinvengono in tutte le aree del diritto, comprese ad esempio quella della famiglia, della successione, delle locazioni e del lavoro dipendente, tradizionalmente sedi di severa tutela da parte del legislatore a favore della parte ritenuta più debole, presidiate da previsioni di indisponibilità assoluta o relativa e di nullità assolute ovvero eccepibili solo dalla parte che si è inteso proteggere.
Che siano mediabili anche i diritti allogati in tali aree, ove, per come conformati dalla legge siano disponibili, non può essere revocato in dubbio sia perché non vi è alcuna norma che lo proibisce e sia perché il riferimento della legge alla possibilità, da parte del giudice, di inviare in mediazione le parti (anche) allorché l’udienza per le conclusioni non sia prevista, rimanda a settori (rito lavoro e locazioni) dove per elezione tale udienza in effetti non esiste.
Ciò premesso, va evidenziato che nel giudizio civile di querela di falso non intervengono interessi pubblicistici (come accade in sede penale), e ciò neppure nelle ipotesi estreme.
Si immagini (verosimilmente potrebbe rientrarvi il caso in esame), in cui sia impugnato di falso un atto pubblico. Anche in questo caso, la circostanza che all’esito del giudizio il giudice civile potrebbe ravvisare ipotesi di reato a carico di taluno, con quanto ne consegue in termini di trasmissione degli atti al titolare dell’azione penale, non viene meno la piena disponibilità degli interessi sottesi alla promozione della causa civile.
Come dimostra la circostanza che l’esito del giudizio è l’accertamento della genuinità o meno dello specifico contenuto di un atto, in ordine alla quale è previsto che il giudice ai fini di accertarlo (art. 222 c.p.c.) ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione. Fra tali mezzi è sicuramente ammissibile la confessione.
Attingibile anche (ma non solo) a mezzo dell’interrogatorio formale.
Se la parte che ha impugnato di falso confessa la veridicità della scrittura, cosa che incontrovertibilmente è ammissibile e possibile sia concettualmente e sia in punto di diritto, si produrranno due conseguenze: da una parte che la causa avrà fatto regolarmente il suo corso raggiungendo uno degli esiti possibili, dall’altra che si avrà la dimostrazione della piena disponibilità del diritto del soggetto che ha avanzato la querela di falso.
Risulta pertanto in modo incontrovertibile la piena legittimità dell’invio in mediazione, anche sotto il profilo della disponibilità del diritto dell’attrice.
Va avvisato che si procede ai sensi del secondo comma di cui all’art. 5 decr.legisl. 28/2010.
Si ritiene di fissare termine fino al quindicesimo giorno a fare tempo dal 1.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto.

PQM

Ammette le prove nei termini di cui in motivazione.
Invita le parti alla mediazione della controversia.
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di
cui all’art.4 comma 3 decr. Lgsl. 28/2010.
Informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co.2° e che ai sensi dell’art. 8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa.
Fissa termine fino al quindicesimo giorno dal 20.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs. 28/10.
Rinvia all’udienza del omissis per quanto di ragione.
Roma lì 28.11.2013
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità

24 novembre 2014

62/14. Focus riforma di c.d. degiurisdizionalizzazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 62/2014)

Sul Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014, n. 162 di veda:

MEDIAZIONE
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PROCESSO CIVILE
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 62/2014

20 novembre 2014

61/14. D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014)

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PER IL TESTO DI LEGGE AGGIORNATO SI VEDA LA
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Testo del Decreto legislativo n. 28 del 2010 vigente dall’11 novembre 2014, così come novellato dal D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014 (I) (II).



Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
(in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010 n. 53).

[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dal Decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 2013. I passi in grassetto sottolineato sono quelli inseriti dal D.L. 132/2014 conv., con mod., in L. 162/2014]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2
Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi Dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4
Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito  della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è  condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere  fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto  introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del  documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo deld.lgs. n. 28 del 2010 aggiornato allapronuncia di incostituzionalità della c.d.mediazione obbligatoria(Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013).

Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di  famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in  attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i  quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.  L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010aggiornato alla pronuncia di incostituzionalità della c.d. mediazioneobbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013).

Art. 6
Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

2. Il termine di cui al comma I decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010aggiornato alla pronuncia diincostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio MediazioneCivile n. 10/2013).

Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010 aggiornatoalla pronuncia di incostituzionalitàdella c.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013).

Art. 8
Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo  incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010aggiornato alla pronuncia diincostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio MediazioneCivile n. 10/2013).

Art. 9
Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11
Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010aggiornato alla pronuncia diincostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio MediazioneCivile n. 10/2013).

Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo  comma,  del  codice  di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13
Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo deld.lgs. n. 28 del 2010 aggiornato alla pronuncia di incostituzionalità dellac.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013).

Art. 14
Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15
Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo  richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso é dovuto per l'organismo di mediazione.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010aggiornato alla pronuncia diincostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio MediazioneCivile n. 10/2013).

Art. 18
Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20
Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 21
Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24
Disposizioni transitorie e finali

NOTA ALL’ARTICOLO: La versione originaria dell’articolo è stata censurata da Corte Cost. n. 272 del 2012. Per consultare le norme censurate si veda: Testo del d.lgs. n. 28 del 2010aggiornato alla pronuncia diincostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria(Osservatorio MediazioneCivile n. 10/2013).

AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014