=> Trib. Roma, 28 novembre 2013
Al problema se sussistano
nel giudizio di querela di falso ostacoli di carattere giuridico alla
disciplina della mediazione demandata dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs.
n. 28/2010 va data risposta negativa. Difatti, l’art. 2 del citato dec.,
escludendo dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti
non disponibili, vuole semplicemente delimitare l’ambito della mediazione
civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non
siano sottratte alla disponibilità delle parti e, dovendosi peraltro
evidenziare che nel giudizio civile di querela di falso non intervengono
interessi pubblicistici (come accade invece in sede penale), risulta quindi
in modo incontrovertibile la piena legittimità dell’invio in mediazione nell’ambito
di tale categoria di giudizi sotto il profilo della disponibilità del diritto.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 63/2014
Tribunale di Roma
28 novembre 2013
Ordinanza
omissis
Omissis con atto di atto appello ha proposto, oltre
alle questioni di merito, querela di falso avverso la sottoscrizione apposta
all’avviso postale di ricevimento della citazione di primo grado che a suo dire
non le appartiene.
La Corte di Appello ha sospeso l’esecuzione della sentenza di primo grado
ed ha concesso un termine, all’appellante, per riassumere davanti al tribunale
la causa di querela di falso, cosa che la omissis
ha fatto.
Il convenuto omissis ha
lamentato che la omissis ha
“ostacolato in tutti i modi il corso della giustizia sfuggendo a tutte le
notifiche e non curando il ritiro di alcun piego, dopo aver ottenuto da un
artigiano un intervento di riparazione sulla propria vettura, non ottemperando
al pagamento di un modesto corrispettivo e successivamente di ritirare il
proprio mezzo non provvedendovi neppure dopo ripetuti inviti”
L’invio in mediazione demandata dal giudice.
Con ordinanza del 9.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione
demandata ai sensi del novellato art.5 co. II del decr.lgsl.28/10.
In particolare così argomentando:
Stante la modestia del merito del contendere (della causa dalla quale il
presente giudizio, ad essa servente, promana) è difficile negare che le parti
ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di porre
fine, ad una lunga defatigante lite, i cui progressivi costi, non solo per le
parti stesse, ma anche, in termini più generali e lati, per la collettività,
incidono sul corso di una giustizia civile già affannata e in gravissima
difficoltà nel fornire soddisfacenti risposte.
Va sottolineato, in tale ambito di opportunità, che il convenuto ha fra l’altro fatto notare che fra la firma che la omissis impugna con querela di falso e quella del suo difensore (e coniuge) avvocato omissis sussiste una “sconcertante somiglianza”, e ciò al fine di estendere le indagini e i saggi grafici anche in tale ambito.
Va sottolineato, in tale ambito di opportunità, che il convenuto ha fra l’altro fatto notare che fra la firma che la omissis impugna con querela di falso e quella del suo difensore (e coniuge) avvocato omissis sussiste una “sconcertante somiglianza”, e ciò al fine di estendere le indagini e i saggi grafici anche in tale ambito.
In particolare, il convenuto ha richiesto, opponendosi alla consulenza
grafologica, che sia ammesso l’interrogatorio formale della omissis sulla circostanza che il piego
in oggetto sia stato recapitato all’indirizzo di via omissis e che la firma apposta in calce alla cartolina di ritorno
sia quella della stessa omissis che
avrebbe anche firmato il registro di consegna.
Ha richiesto inoltre prova per testi diretta, fra l’altro, a provare che il piego sia stato ricevuto e la cartolina firmata dal familiare convivente avvocato omissis.
Ha richiesto inoltre prova per testi diretta, fra l’altro, a provare che il piego sia stato ricevuto e la cartolina firmata dal familiare convivente avvocato omissis.
Il Giudice ammesse le prove documentali, ritiene che sussistano valide ed
evidenti ragioni per disporre che le parti avviino un percorso di mediazione
finalizzato al raggiungimento di un accordo, prima di decidere sull’ammissione
di ulteriori prove selezionando quelle rilevanti e pertinenti, e rinviando
all’esito sia della mediazione e sia, in caso di insuccesso, dell’assunzione di
tali prove, l’eventuale consulenza tecnica grafologica.
Si pone il problema, stante la natura della causa (giudizio di querela di
falso) se vi siano ostacoli di carattere giuridico a che sia disposto l’avvio
della mediazione.
Va ricordato infatti che l’art. 2 del decreto legislativo 28/2010 esclude
dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti non
disponibili.
Va chiarito che quando la legge fa riferimento alla disponibilità del
diritto, per predicarne l’accesso alla mediazione, non intende riferirsi alla
necessità della sussistenza in concreto della titolarità del diritto in capo a
chi intenda disporne (nella e con la mediazione).
La mancanza di sussistenza concreta ed attuale in capo a tale soggetto, è
piuttosto fattore sostanziale e causa di invalidità, rectius inutilità
dell’eventuale accordo di mediazione, in applicazione del noto principio nemo
plus juris transferre potest quam ipse habet.
La previsione della norma in commento vale piuttosto a delimitare
l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di
situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilità
Della negoziazione da parte dei privati.
Della negoziazione da parte dei privati.
Diritti disponibili si rinvengono in tutte le aree del diritto, comprese
ad esempio quella della famiglia, della successione, delle locazioni e del
lavoro dipendente, tradizionalmente sedi di severa tutela da parte del
legislatore a favore della parte ritenuta più debole, presidiate da previsioni
di indisponibilità assoluta o relativa e di nullità assolute ovvero eccepibili
solo dalla parte che si è inteso proteggere.
Che siano mediabili anche i diritti allogati in tali aree, ove, per come
conformati dalla legge siano disponibili, non può essere revocato in dubbio sia
perché non vi è alcuna norma che lo proibisce e sia perché il riferimento della
legge alla possibilità, da parte del giudice, di inviare in mediazione le parti
(anche) allorché l’udienza per le conclusioni non sia prevista, rimanda a
settori (rito lavoro e locazioni) dove per elezione tale udienza in effetti non
esiste.
Ciò premesso, va evidenziato che nel giudizio civile di querela di falso
non intervengono interessi pubblicistici (come accade in sede penale), e ciò
neppure nelle ipotesi estreme.
Si immagini (verosimilmente potrebbe rientrarvi il caso in esame), in cui
sia impugnato di falso un atto pubblico. Anche in questo caso, la circostanza
che all’esito del giudizio il giudice civile potrebbe ravvisare ipotesi di
reato a carico di taluno, con quanto ne consegue in termini di trasmissione
degli atti al titolare dell’azione penale, non viene meno la piena disponibilità
degli interessi sottesi alla promozione della causa civile.
Come dimostra la circostanza che l’esito del giudizio è l’accertamento
della genuinità o meno dello specifico contenuto di un atto, in ordine alla
quale è previsto che il giudice ai fini di accertarlo (art. 222 c.p.c.) ammette
i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro
assunzione. Fra tali mezzi è sicuramente ammissibile la confessione.
Attingibile anche (ma non solo) a mezzo dell’interrogatorio formale.
Se la parte che ha impugnato di falso confessa la veridicità della
scrittura, cosa che incontrovertibilmente è ammissibile e possibile sia
concettualmente e sia in punto di diritto, si produrranno due conseguenze: da
una parte che la causa avrà fatto regolarmente il suo corso raggiungendo uno
degli esiti possibili, dall’altra che si avrà la dimostrazione della piena
disponibilità del diritto del soggetto che ha avanzato la querela di falso.
Risulta pertanto in modo incontrovertibile la piena legittimità
dell’invio in mediazione, anche sotto il profilo della disponibilità del
diritto dell’attrice.
Va avvisato che si procede ai sensi del secondo comma di cui all’art. 5
decr.legisl. 28/2010.
Si ritiene di fissare termine fino al quindicesimo giorno a fare tempo
dal 1.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle
parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al
secondo comma dell’art. 5 del decreto.
PQM
Ammette le prove nei termini di cui in motivazione.
Invita le parti alla mediazione della controversia.
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della
presente ordinanza nei termini di
cui all’art.4 comma 3 decr. Lgsl. 28/2010.
cui all’art.4 comma 3 decr. Lgsl. 28/2010.
Informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co.2° e che ai sensi
dell’art. 8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo
al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma
stessa.
Fissa termine fino al quindicesimo giorno dal 20.1.2014 per depositare
presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di
quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5
del dec.lgs. 28/10.
Rinvia all’udienza del omissis
per quanto di ragione.
Roma lì 28.11.2013
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi