NOTA: Circolare revocata. Vedi Registro degli organismi di mediazione, mantenimento iscrizione: circolare 14.4.2023 che revoca la circ. 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023)
Per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, nonché gli artt. 3, comma 4, 8-bis, 16 e 16-bis, d.lgs. 28/2010 come novellati dal d.lgs. 149/2022, nella tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI
REPARTO V – ALBI E REGISTRI
Agli organismi di mediazione
e, p.c.,
al Capo di Gabinetto
al Capo del Dipartimento
al Capo dell’Ispettorato Generale
OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel
registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo
16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in
vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo
decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1,
lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
(recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie”).
Premessa
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della
delega conferita al Governo
con legge 26 novembre 2021, n. 206, tra l’altro “per l'efficienza del
processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie”, ha inteso
incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso
giudiziario, intervenendo sul
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una
migliore qualità del servizio di
mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a
erogare, da un lato, il servizio
stesso e, dall’altro, la formazione necessaria ai fini dell’iscrizione
dei mediatori negli appositi
elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18
ottobre 2010, n. 180.
A tale scopo, l’articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149 ha
modificato e integrato l’articolo 16 decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, intervenendo sui
requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere ai fini
dell’iscrizione e della
permanenza nell’apposito registro di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010, n.
180, mentre con la successiva lett. z) ha inserito l’articolo 16-bis
al fine di disciplinare in modo
analogo i requisiti che gli enti di formazione in materia di mediazione
devono soddisfare per
iscriversi e permanere nell’apposito elenco di cui all’articolo 17 del
decreto ministeriale suddetto.
L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a
seguito delle
modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197),
nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione
ha stabilito al comma 1 – per
quanto qui interessa – che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma
1, lettere v) e z) si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023, precisando tuttavia ai successivi commi 2
e 3 che organismi di
mediazione ed enti di formazione in materia di mediazione, se intendono
mantenere l'iscrizione nel
rispettivo registro ed elenco, “sono tenuti, entro il 30 aprile
2023, a presentare … istanza al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,
corredata dalla
documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti” rispettivamente dall'articolo 16 e
dall’articolo 16-bis, come modificati dall'articolo 7 del
medesimo decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149. Per entrambe le tipologie di enti, inoltre, l’articolo 41
ha stabilito che “Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli
organismi dal registro”,
prevedendo per i soli organismi di mediazione che “Fino al 30 giugno
2023 gli organismi iscritti
non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di
tali requisiti”.
Tanto premesso, in assenza – allo stato – di apposita normativa
regolamentare di attuazione,
nell’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo
41, commi 2 e 3 del decreto
legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, si rende necessario precisare
quali requisiti, sinora non
previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già
iscritti dovranno soddisfare alla
data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al
fine di mantenere l’iscrizione
rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.
Gli stessi requisiti saranno applicati – da ora sino all’entrata in
vigore delle norme
regolamentari di attuazione – anche alle nuove domande di iscrizione,
al fine di evitare un inutile
dispendio di attività amministrativa (gli enti che dovessero iscriversi
entro il 30 aprile sulla base dei
vecchi requisiti, infatti, sarebbero comunque tenuti ad adeguarsi
tempestivamente ai nuovi, previa
presentazione dell’istanza di permanenza). Va da sé che gli enti che
richiedano ex novo l’iscrizione
dovranno dimostrare di soddisfare, accanto ai requisiti di seguito
precisati, anche gli ulteriori
requisiti già previsti dalla normativa sinora vigente.
Va poi rammentato che lo scorso 28 febbraio, in virtù dell’articolo 35,
comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono entrati in vigore l’articolo
3, comma 4 e l’articolo 8-bis del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo rispettivamente
modificato e introdotto
dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1) e i) del decreto legislativo
n. 149 cit.
L’articolo 3, comma 4 cit. prevede in particolare che “La mediazione
può svolgersi secondo
modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel
rispetto dell'articolo 8-bis”, il
quale a sua volta dispone: “1. Quando la mediazione si svolge in
modalità telematica, ciascun atto
del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle
disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e può essere
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di
recapito certificato
qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento
audiovisivo da remoto. I sistemi di
collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento
di mediazione assicurano la
contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone
collegate. Ciascuna parte può
chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da
remoto o in presenza. 3. A
conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento
informatico, in formato
nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia
alle parti per la sottoscrizione
mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento
elettronico è inviato
anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il
documento informatico,
sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma
digitalmente e lo trasmette
alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria
dell'organismo. 5. La conservazione e
l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con
modalità telematiche
avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità
all'articolo 43 del decreto
legislativo n. 82 del 2005”.
Giacché tali norme risultano immediatamente cogenti, appare opportuno
precisare in questa
sede quali requisiti debbano sin d’ora essere soddisfatti dagli
organismi di mediazione – già iscritti
e di nuova iscrizione – i quali, al fine di garantire alle parti
l’esercizio della facoltà, in via generale
ora loro riconosciuta dalla legge, di ricorrere alla mediazione
telematica, dovranno anzitutto
contemplare tale modalità nel proprio regolamento. In tal senso sembra
infatti dover essere intesa la
novella intervenuta, che – disciplinando in modo specifico le “modalità
telematiche” e, pertanto, la
formazione degli atti del procedimento e la loro sottoscrizione
mediante firma digitale o altra firma
elettronica qualificata, la loro trasmissione a mezzo posta elettronica
certificata o con altro servizio
di recapito certificato, la loro conservazione ed esibizione, nonché i
sistemi di collegamento
audiovisivo da utilizzare per gli incontri da remoto – da un lato, ha
precisato che “Gli incontri si
possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto” e dall’altro che “Ciascuna parte può
chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da
remoto o in presenza”,
così ponendo a carico di tutti gli organismi di mediazione l’obbligo di
prevedere nel proprio
regolamento la modalità telematica di svolgimento della procedura e, di
conseguenza, di
organizzarsi in modo adeguato per celebrare gli incontri da remoto, ove
richiesto da una o più parti.
Da ultimo, appare vieppiù opportuno disciplinare le modalità dei
controlli demandati, a
decorrere dal 1° maggio e dal 1° luglio 2023, al Dipartimento per gli
affari di giustizia di questo
Dicastero e, in particolare, alla Direzione generale degli affari
interni, tenutaria del registro e
dell’elenco in questione, nonché addetta alla relativa vigilanza.
A) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Ebbene, l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora
rubricato “Organismi
di mediazione e registro. Elenco dei formatori” (v. articolo 7, comma 1, lett. u) del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), è stato modificato con l’aggiunta
dei commi 1-bis ed 1-ter,
volti a specificare, il primo, la “garanzia di serietà” e, il
secondo, “la garanzia di efficienza”, già
previsti per gli organismi di mediazione dal comma 1 del medesimo
articolo 16, ma sinora
disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa
di rango regolamentare (v.
articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180).
I) Garanzie di serietà
In particolare, il comma 1-bis individua, come comprovanti in
modo specifico la serietà
dell’organismo di mediazione, i requisiti: a) della “onorabilità dei
soci, amministratori,
esponsabili e mediatori degli organismi”; b) della “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di
mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”; c) dell’“impegno
dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle
controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha
un interesse nella lite”.
a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli
organismi
La disciplina attualmente vigente nulla prevede in punto di onorabilità
dei responsabili degli
organismi.
Alla stregua dell’articolo 16, comma 1-bis cit., dovendo pertanto
individuarsi una disciplina
dell’onorabilità ad essi applicabile, si ritiene di estendere loro i
requisiti di onorabilità attualmente
previsti per soci ed amministratori, tenuto conto che il responsabile,
oltre a rappresentare
l’organismo nei rapporti con l’autorità di vigilanza e con i terzi, ne
assicura il corretto operato,
svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell’attività dei
mediatori, e considerata, pertanto,
la maggiore affinità di tale figura con quella dell’amministratore
piuttosto che con quella del
mediatore.
L’organismo di mediazione dovrà pertanto dimostrare che il proprio
responsabile soddisfi i
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lett. c) del
decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180.
b) previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello
svolgimento in via
esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle
controversie e di formazione nei medesimi ambiti
La previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo
associativo esclusivo
è una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
La ratio di tale innovazione va rinvenuta nella volontà
legislativa di migliorare la qualità del
servizio di mediazione offerto all’utenza, assicurando agli organismi
un maggior grado di
specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e
associazioni che istituiscono
organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare
profili di incompatibilità con
l’attività di mediazione.
In tale ottica, ed ai limitati fini di cui in premessa, si ritiene di
interpretare il requisito di
esclusività in modo restrittivo, escludendo, quindi, che esso possa
ritenersi rispettato da parte di
società ovvero di enti che esercitino – rispettivamente mediante un
diverso ramo d’azienda ovvero
mediante una articolazione interna distinta dall’organismo di
mediazione – attività diversa dalla
mediazione medesima.
Stante la lettera della norma, il requisito dell’oggetto sociale
esclusivo si riterrà soddisfatto
anche ove l’ente svolga, accanto all’attività di mediazione, le sole
ulteriori attività di conciliazione,
risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi
ambiti, con esclusione di ogni
ulteriore attività.
Il requisito dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo
non pare, invece,
applicabile agli enti pubblici – nella specie, consigli degli ordini
professionali forensi, consigli degli
altri ordini professionali e camere di commercio industria artigianato
e agricoltura – abilitati dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 a
costituire al proprio interno organismi
di mediazione. Dette disposizioni normative – nel dettare una
disciplina speciale per tali enti,
consentendo loro di istituire direttamente e al proprio interno
organismi di mediazione (per gli
ordini professionali, avvalendosi di proprio personale e di sedi nella
propria disponibilità o,
limitatamente agli ordini forensi, concesse dal presidente del tribunale,
e per le CCIAA mediante
istituzione “diretta” ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580) –
appaiono operare a monte una valutazione di compatibilità dello scopo
istituzionale e delle attività
istituzionali ordinariamente svolte dagli enti pubblici in questione,
con l’attività di mediazione. Ciò
non toglie, tuttavia, che gli organismi di mediazione istituiti
direttamente da ordini professionali e
camere di commercio debbano limitare la propria attività alla sola
mediazione, fatte salve le sole
attività considerate con essa compatibili dall’articolo 16, comma 1-bis,
lett. b) cit.
Il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo appare
invece applicabile alle
fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali,
ad es., gli ordini professionali),
devono qualificarsi – ai fini che qui interessano – come enti privati,
autonomi rispetto all’ente
fondatore e soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del
codice civile. Ne deriva che tutte le
fondazioni che svolgano attività di mediazione, da qualunque ente –
anche pubblico –
eventualmente istituite, possono svolgere esclusivamente le ulteriori
attività di conciliazione,
risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi
ambiti, in modo analogo a
quanto avviene per società e associazioni, pur eventualmente istituite
da enti pubblici.
Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica
dell’oggetto sociale, nonché
l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si
ritiene sufficiente che, alla
data del 30 aprile 2023, gli organismi di mediazione presentino,
unitamente all’istanza di
permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno a modificare –
entro il termine del 30 giugno
2023 – l’oggetto sociale o lo scopo associativo nel modo sopra
precisato, laddove l’adeguamento al
nuovo requisito non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.
c) Impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione,
conciliazione e
risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella
lite
Secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, l’organismo
deve rilasciare, ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro, una
dichiarazione di impegno a non
prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa
di controversie in tutti i casi
nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.
Gli organismi che intendano permanere nel registro, sono pertanto
tenuti a rendere tale
dichiarazione, della cui eventuale violazione risponderanno in sede di
vigilanza.
II) Garanzie di efficienza
Il comma 1-ter dell’articolo 16 individua poi le garanzie di
efficienza dell’organismo nei
requisiti di “adeguatezza dell'organizzazione, … capacità
finanziaria, … qualità del servizio, …
trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché …
qualificazione professionale del
responsabile dell'organismo e … dei mediatori”.
a) Adeguatezza dell’organizzazione
Sotto tale profilo, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti
requisiti, non previsti dalla
normativa sinora vigente:
1) numero di mediatori iscritti (esclusi i mediatori di cui
all’articolo 7, comma 2, lett. c) del
decreto n. 180) proporzionale al numero delle sedi proprie (escluse le
sedi di cui
all’articolo 7, comma 2, lett. c) cit.), nell’ordine di un numero di
mediatori almeno pari al
numero delle sedi, in ogni caso con un minimo di 5 mediatori iscritti;
2) numero di addetti – con funzioni esclusive di segreteria e
amministrative, e rapporto di
lavoro subordinato, preferibilmente a tempo indeterminato, con
esclusione di rapporti di
mera collaborazione o altra tipologia caratterizzata dall’assenza di
continuità della
prestazione – proporzionale al numero di procedimenti annui (tenuto
conto dei
procedimenti iscritti nell’anno solare precedente), nell’ordine di
almeno 1 addetto ogni
200 procedure di mediazione, in ogni caso con un minimo di 1 addetto;
3) sede legale, dotata di una propria struttura amministrativa (almeno
un addetto alla
segreteria con le caratteristiche sub 2 e almeno un locale
adibito a segreteria ed archivio),
detenuta in virtù di un titolo stabile (titolo di proprietà, contratto
di locazione, di
sublocazione, ovvero di comodato d’uso – non precario – gratuito o
oneroso,
opportunamente registrati), non situata presso lo studio professionale
di alcun mediatore,
né – in caso di fondazioni forensi – presso il tribunale e, ove
destinata anche allo
svolgimento dell’attività di mediazione, munita di una o più aule per
gli incontri di
mediazione;
4) almeno due sedi operative (ivi inclusa la sede legale, ove destinata
anche allo
svolgimento dell’attività di mediazione), site in provincie o regioni
diverse, detenute in
virtù di un titolo stabile (v. sub 3), ovvero in virtù di
accordi stipulati – se previsto dal
regolamento dell’organismo – ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett.
c) del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, eventualmente condivise (se
diverse dalla sede
legale) con altri enti che svolgano attività compatibile secondo i
codici ATECO e idonee
all’espletamento del servizio di mediazione, poiché munite di almeno un
locale adibito ad
aula di mediazione ed almeno un servizio igienico, nonché di servizi di
segreteria (ove
non si tratti di sede legale), anche condivisi;
5) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al
pubblico e idoneo a
fornire: i contatti dell’organismo; le informazioni sull’ente (sedi,
mediatori, regolamento
di procedura ivi incluse le tabelle applicabili e codice etico
approvato dal responsabile del
registro, estremi della polizza assicurativa attualmente in corso, la
modulistica) e
sull’attività svolta (eventuali settori di specifica competenza, dati
statistici comunicati al
Ministero, ecc.); l’accesso diretto alla piattaforma telematica per le
eventuali mediazioni
on line;
6) disponibilità di una piattaforma, accessibile direttamente dal sito
web dell’organismo
(con le caratteristiche di un dominio di secondo livello, di piena
titolarità dell’organismo)
che: a) rispetti i requisiti di sicurezza e riservatezza di cui al
decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (anche mediante garanzie di integrità e conservazione dei
dati sensibili,
previa individuazione di un soggetto responsabile della loro tenuta),
nonché le
prescrizioni dettate dal Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 e dalle linee
guida emanate
dall’AGID ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; b) assicuri
la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle
persone collegate durante gli
incontri da remoto; c) si avvalga di un servizio di posta elettronica
certificata o altro
ervizio di recapito certificato qualificato per la trasmissione degli
atti informatici, da
sottoscriversi mediante firma digitale o altra firma elettronica
qualificata; d) consenta la
conservazione ed esibizione – in conformità all’articolo 43 del
medesimo decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dei documenti informatici del
procedimento di
mediazione svolto con modalità telematiche;
7) titolarità di una casella di posta elettronica certificata;
8) titolarità di un conto corrente dedicato.
Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per l’adeguamento degli
organismi al
requisito di cui al precedente n. 6), si ritiene sufficiente che, alla
data del 30 aprile 2023, gli stessi
presentino, unitamente all’istanza di permanenza nel registro, una
dichiarazione di impegno ad
ottenere – entro il termine del 30 giugno 2023 – la disponibilità di
una piattaforma per le mediazioni
telematiche munita dei requisiti prescritti, laddove tale adeguamento
non sia possibile entro la data
del 30 aprile 2023.
b) Capacità finanziaria
Gli organismi dovranno produrre i seguenti documenti:
1) ultimo bilancio disponibile, o altra analoga documentazione da cui
risulti la situazione
contabile aggiornata, da produrre annualmente;
2) polizza di importo non inferiore ad € 500.000,00 – in corso di
validità – per la
responsabilità a qualunque titolo derivante dall’attività di
mediazione, da aggiornare
annualmente.
c) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile
Al fine di assicurare la trasparenza organizzativa, amministrativa e
contabile, l’organismo
deve trasmettere al Ministero:
1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro
delle imprese;
2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto
intervenuta successivamente
all’iscrizione e non ancora comunicata;
3) copia del titolo, opportunamente registrato, di proprietà possesso o
detenzione, per
ciascuna sede non ancora formalmente accreditata;
4) planimetria, con specifica indicazione dei locali in disponibilità,
per ciascuna sede
condivisa, non ancora formalmente accreditata;
5) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’attività svolta
dagli enti con cui
eventualmente condivide i locali;
6) copia dei contratti di lavoro relativi al personale con funzioni di
segreteria e
amministrative;
7) copia dei contratti stipulati con i mediatori, completi di
trattamento economico.
d) La qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e
dei mediatori
Gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di
qualificazione professionale dei
mediatori, non previsti dalla normativa sinora vigente.
1) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo
10 ottobre 2022, n.
149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.
Considerati i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente
che, unitamente all’istanza
di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023,
l’organismo produca una
dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del mediatore al
corso di aggiornamento sulla
riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso
medesimo con
indicazione della data di previsto completamento. Non appena il
mediatore abbia completato il
corso di aggiornamento, l’organismo dovrà produrre relativa
attestazione.
Quanto al responsabile dell’organismo, per il quale attualmente non è
previsto alcun
requisito di qualificazione professionale, richiesto invece dal nuovo
comma 1-ter dell’articolo 16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, gli organismi dovranno dimostrare
i seguenti requisiti di
qualificazione professionale del responsabile:
1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria
triennale ovvero, in
alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
2) frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore
50, con superamento
della prova finale, come previsto dall’articolo 18, comma 2, lett. f)
del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, salvo che il responsabile
dell’organismo sia iscritto
all’albo degli avvocati, nel qual caso, essendo mediatore di diritto ai
sensi dell’articolo
16, comma 4-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
sarà soggetto al corso di
formazione iniziale di ore 15 di cui alla circolare del Consiglio
nazionale forense del 21
febbraio 2013 e successivi aggiornamenti;
3) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo
10 ottobre 2022, n.
149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.
Considerati i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente
che, unitamente
all’istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30
aprile 2023, in merito alla
formazione del responsabile, l’organismo produca alternativamente:
- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile
al corso di
formazione iniziale, ove non già frequentato, nonché una dichiarazione
di impegno al
completamento del corso medesimo (ivi inclusa – se del caso – la prova
finale) dalla successiva
frequenza del corso di aggiornamento sulla riforma, con indicazione
delle date previste per la
conclusione dei corsi;
- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del
responsabile al corso di
aggiornamento sulla riforma, nonché una dichiarazione di impegno al
completamento del corso
medesimo con indicazione della data prevista per il completamento, ove
il responsabile abbia già
frequentato il corso di formazione iniziale.
Non appena il responsabile abbia completato i corsi (se del caso,
superando la prova finale),
l’organismo dovrà produrre relativa attestazione.
In alternativa, l’organismo potrà individuare, entro il 30 aprile 2023,
un nuovo responsabile
che soddisfi i requisiti di qualificazione professionale previsti per
il mediatore, ivi incluso
l’aggiornamento sulla riforma.
B) REQUISITI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE
Il nuovo articolo 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, stabilisce al comma 1
che “Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di
formazione in materia di mediazione gli enti
pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come
definiti dall'articolo 16, commi
1-bis e 1-ter”.
Prosegue il comma 2 stabilendo che “Ai fini di cui al comma 1,
l'ente di formazione è altresì
tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed
esperienza in materia di
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie,
il quale assicura la qualità
della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e
l'aggiornamento del percorso
formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate
anche all'estero. Il
responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i
nominativi dei formatori scelti
al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui
all'articolo 16, comma 2”.
Infine, il comma 3 precisa che “Il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2, stabilisce altresì i
requisiti di qualificazione … dei formatori necessari per l'iscrizione,
e il mantenimento
dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi”.
Pertanto, ai fini di cui in premessa (permanenza nell’elenco per gli
enti di formazione già
iscritti ed iscrizione di nuovi enti sino all’entrata in vigore della
normativa regolamentare di
attuazione), i requisiti dettati dall’articolo 16, commi 1-bis e
1-ter cit. vanno dunque riesaminati e
adattati alla specificità degli enti di formazione, mentre i requisiti
relativi al responsabile scientifico,
al programma formativo ed ai formatori, vanno declinati come segue.
I) Garanzie di serietà
Come già rammentato, il comma 1-bis dell’articolo 16 individua,
come comprovanti in
modo specifico le garanzie di serietà, i requisiti: a) della “onorabilità
dei soci, amministratori,
responsabili e mediatori degli organismi”; b) della “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di
mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”; c) dell’“impegno
dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle
controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha
un interesse nella lite”.
Come è evidente, il requisito sub c) non è applicabile agli enti di
formazione, risultando
invece applicabili i requisiti sub a) e b), pur con i necessari adeguamenti.
a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili scientifici e
formatori degli enti di
formazione
Con riguardo ai responsabili scientifici degli enti di formazione, per
i quali nulla è previsto
in punto di onorabilità dalle norme secondarie attualmente vigenti, si
ritiene opportuno, ai fini di cui
in premessa, estendere ad essi i requisiti dei formatori, in
considerazione della analogia delle
funzioni (come, d’altro canto, già richiesto attraverso l’apposita
piattaforma
mediazione.giustizia.it).
Il responsabile scientifico, pertanto, stante il rinvio operato
dall’articolo 18, comma 3, lett.
b) per i formatori all’articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto
ministeriale n. 180 cit., dovrà
soddisfare i requisiti di onorabilità già previsti per i mediatori.
b) previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello
svolgimento in via
esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle
controversie e di formazione nei medesimi ambiti
Posto quanto già osservato sopra al par. A), n. I), lett. b), e tenuto
conto di quanto disposto
dall’articolo 18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180,
questa Direzione generale, allo
stato, non può che attenersi alla lettera delle norme (articoli 16-bis,
comma 1 ed articolo 16, comma
1-bis, lett. b) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28),
precisando che gli enti di formazione
devono avere ad oggetto esclusivo la sola attività di formazione in
materia di mediazione,
conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, da
ritenersi compatibile esclusivamente
con i rispettivi servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione
alternativa delle controversie.
Allo stato, si ritiene pertanto di dover escludere, ai fini di cui in
premessa, che la stessa
società o lo stesso ente possano, mediante un diverso ramo d’azienda o
mediante una diversa
articolazione interna, svolgere attività diverse da quelle appena
elencate.
Come già osservato per gli organismi di mediazione, la medesima
necessaria esclusività
dell’oggetto sociale o scopo associativo deve ritenersi applicabile
altresì alle fondazioni le quali,
anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini
professionali), devono qualificarsi
come enti privati, soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss.
del codice civile.
Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica
dell’oggetto sociale, nonché
l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si
ritiene sufficiente che, alla
data del 30 aprile 2023, gli enti di formazione presentino, unitamente
all’istanza di permanenza
nell’elenco, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il
termine del 30 giugno 2023 –
l’oggetto sociale nel modo sopra precisato, laddove l’adeguamento al
nuovo requisito non sia
possibile entro la data del 30 aprile 2023.
II) Garanzie di efficienza
Come già rammentato, il comma 1-ter dell’articolo 16 individua
poi le garanzie di efficienza
dell’organismo nei requisiti di “adeguatezza dell'organizzazione, …
capacità finanziaria, … qualità
del servizio, … trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile,
nonché … qualificazione
professionale del responsabile dell'organismo e … dei mediatori”.
A tal proposito, quanto già attualmente previsto dall’articolo 18 del
vigente decreto
ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, va integrato e/o modificato alla
luce delle nuove norme
primarie.
a) Adeguatezza dell’organizzazione
Gli enti di formazione, ai fini di cui in premessa, dovranno dimostrare
i seguenti requisiti di
adeguatezza dell’organizzazione, non previsti dalla normativa sinora
vigente:
1) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al
pubblico, idoneo a fornire: i
contatti dell’ente di formazione; le informazioni sull’ente
(responsabile scientifico, formatori, sedi)
e sull’attività svolta (programma formativo, durata e caratteristiche
dei percorsi di formazione e di
aggiornamento formativo, modalità di erogazione – in presenza e/o on
line – della formazione, costi
dei corsi di formazione);
2) titolarità di un conto corrente dedicato.
b) Capacità finanziaria
Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, dovrà essere
prodotto:
1) l’ultimo bilancio disponibile, o altra documentazione da cui risulti
la situazione contabile
aggiornata, da produrre annualmente.
c) Qualità del servizio
Gli enti di formazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2
del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, devono comprovare la qualità del servizio mediante:
1) trasmissione – a questa Direzione generale – del programma formativo
elaborato o
approvato dal responsabile scientifico;
2) attestazione, da parte del responsabile scientifico, della
competenza ed esperienza dei
formatori.
d) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile
L’ente di formazione deve trasmettere al Ministero:
1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro
delle imprese;
2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto
dell’ente, sopravvenuta
all’iscrizione nell’elenco e non ancora comunicata.
e) La qualificazione professionale del responsabile scientifico
dell’ente di formazione e
dei formatori
Gli enti dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione
professionale dei
formatori non previsti dalla normativa sinora vigente:
1) per i docenti dei corsi teorici: aver pubblicato, anche on line,
negli ultimi 5 anni, almeno
3 contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o
risoluzione alternativa
delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli
elenchi pubblicati
dall’ANVUR;
2) per il responsabile scientifico:
a) avere una laurea magistrale o equivalente;
b) aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno 5
contributi scientifici in
materia di mediazione su riviste scientifiche di classe A – area 12,
secondo gli elenchi
pubblicati dall’ANVUR;
c) aver erogato, in qualità di docente, negli ultimi 5 anni, almeno 30
ore di formazione in
materia di mediazione;
d) essere intervenuto in qualità di relatore in materia di mediazione,
negli ultimi 5 anni,
ad almeno 5 convegni;
e) avere una comprovata formazione specifica in metodologia didattica.
C) MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
I) Termini e modalità di trasmissione
La documentazione attestante l’adeguamento ai nuovi requisiti
prescritti andrà prodotta,
unitamente all’istanza di permanenza nel registro degli organismi di
mediazione e/o nell’elenco
degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile
2023 attraverso le consuete
modalità di interlocuzione con il Dipartimento per gli affari di
giustizia (caricamento sulla
piattaforma mediazione.giustizia.it e successivi adempimenti).
Si segnala all’utenza che, al fine di apportare alla piattaforma le
modifiche necessarie a
consentire la presentazione delle nuove istanze e della relativa
documentazione, la suddetta
piattaforma non sarà fruibile all’utenza dal 5 sino al 23 aprile 2023,
neppure per la presentazione
delle istanze di variazione.
A decorrere dal 24 aprile e sino al 30 aprile 2023 potranno essere
quindi presentate le istanze
di permanenza, corredate della documentazione già in possesso
dell’organismo, che sarà tuttavia
possibile integrare fino al 30 giugno 2023.
Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece
ritenute tardive, di tal
ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli
organismi che entro la stessa
data non abbiano presentato alcuna domanda.
Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza
nel registro e
nell’elenco, possono presentare sin d’ora apposite domande di
cancellazione, sulle quali si
procederà senza avviare la procedura di sospensione di cui al
successivo par. II.
II) Modalità delle verifiche da parte del Responsabile del registro
Come già rammentato, l’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n.
149, stabilisce che “Gli organismi di mediazione iscritti nel
registro di cui all'articolo 3 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere
l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30
aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero
della giustizia, corredata dalla documentazione attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti
dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto.
Fino al 30 giugno 2023 gli
organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro
per mancanza di tali
requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la
sospensione degli
organismi dal registro”.
Stante la lettera della norma, deve ritenersi che tutti gli enti che
intendano mantenere
l’iscrizione nel registro, siano tenuti a presentare apposita istanza.
Da tanto deve dedursi, a
contrario, che gli enti i quali entro il 30 aprile non
abbiano presentato istanza, non intendano
mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla
previsione normativa, andranno
sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a
decorrere dal 1° luglio 2023
secondo l’ordine di iscrizione nel registro.
Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023
apposita istanza di
permanenza nel registro, l’ufficio, a decorrere dal 1° luglio 2023
provvederà a esaminare la
documentazione dagli organismi allegata alle relative istanze al fine
di dimostrare l’intervenuto
adeguamento ai nuovi requisiti di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
come declinati dalla presente circolare. Anche in tal caso, l’ufficio
procederà secondo l’ordine di
iscrizione nel registro.
Effettuate quindi le opportune verifiche, si provvederà a richiedere
eventuali integrazioni
ove la documentazione non sia esaustiva, assegnando per l’adempimento
termine di 60 gg., con
espresso preavviso di sospensione per il caso di mancato adempimento;
decorso inutilmente il
termine assegnato, verrà adottato il provvedimento di sospensione.
In mancanza di specifiche indicazioni normative, si ritiene di dover
applicare – nell’interesse
degli stessi organismi – il termine di sospensione di 12 mesi,
ovverosia il termine massimo
implicitamente previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010, n. 180.
Quanto agli organismi sospesi per mancato adeguamento ai nuovi
requisiti entro la data del
30 giugno 2023 o entro il termine di 60 gg. assegnato dall’ufficio per
l’integrazione, essi avranno
facoltà di documentare tardivamente l’adeguamento. In tal caso, la
sospensione verrà revocata.
Quanto invece agli organismi sospesi per mancata presentazione
dell’istanza di permanenza
entro il termine perentorio del 30 aprile 2023, ove dovessero
presentare istanza tardiva e adeguarsi
ai nuovi requisiti entro il termine dei 12 mesi di sospensione, non si
darà comunque corso a revoca
della sospensione, non essendo chiaro – nelle more dell’adozione delle
norme secondarie di
attuazione dell’articolo 41 in esame – se la sospensione nella
fattispecie preluda necessariamente a
cancellazione o sia invece revocabile.
Si ritiene poi che debba essere regolata dalla normativa secondaria di
attuazione
l’individuazione dei provvedimenti adottabili in caso di inutile
decorso del termine massimo di 12
mesi di sospensione.
Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che “Gli enti di
formazione iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
intendono mantenere l'iscrizione,
sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al
Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione
attestante l'adeguamento ai requisiti
previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente
decreto. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti
dall'elenco”.
In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio
procederà – con le medesime
modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato
tempestiva istanza di permanenza
nell’elenco, e successivamente al vaglio delle istanze e della
documentazione presentata dagli enti
di formazione che intendano permanere nell’elenco, adottando analoghi
provvedimenti.
Parimenti procederà a cancellazione, ove gli enti di formazione
presentino apposita istanza,
dichiarando espressamente di non voler permanere nell’elenco.
Si ritiene debba essere regolato dalla normativa secondaria di
attuazione anche l’esito della
sospensione degli enti di formazione.
Roma, 5 aprile 2023
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.