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28 ottobre 2015

47/15. Mediazione demandata: poteri del giudice e obblighi del mediatore e delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2015)

=> Tribunale di Vasto, 23 giugno 2015

Il giudice, mandate le parti in mediazione, ben può disporre che le parti provvedano ad attivare la procedura ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione il cui regolamento, però, non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa.

Le parti devono partecipare personalmente al procedimento di mediazione.
La mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, nonché fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. (I). 
Ogni documentazione rilevante circa i motivi addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale deve essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro l’udienza successiva all’invio delle parti in mediazione.

Il mediatore è tenuto a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale (oltre che ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti).





Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2015

Tribunale di Vasto
ordinanza
23 giugno 2015

Omissis

letti gli atti e la documentazione di causa;
viste le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
rilevata la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
letto l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dal D.L. n. 69/13, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
ritenuto che la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
ritenuto, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli; che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
precisato che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;
ritenuto che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
ritenuto, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
considerato opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

PQM

dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Vasto, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
assegna alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
invita, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
invita, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;
prescrive, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza del omissis;
invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
dispone che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

Vasto, 23 giugno 2015.

Il giudice
Dott. Fabrizio Pasquale

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

21 ottobre 2015

46/15. Delibera condominiale, impugnazione, decadenza, domanda di mediazione: rileva il momento della comunicazione alle altri parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2015)

=> Tribunale di Palermo, 18 settembre 2015, n. 4951

Il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare viene sospeso – per una sola volta – dalla domanda di mediazione; ma non dal giorno della sua presentazione, bensì «dal momento della comunicazione alle altri parti» (I) (II).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2015

Tribunale di Palermo
Sezione II
sentenza
18 settembre 2015
n. 4951

Omissis

Con atto di citazione notificato in data 17.10.14 omissis conveniva in giudizio il Condominio omissis in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo di dichiarare la sospensione della delibera del 27.5.2014 primo , secondo , terzo punto quarto punti dell’o.d.g., nel merito dichiarare che il condominio è tenuto a rielaborare le ripartizioni di spesa relative ai due anni 2012-2013 sopra detti in considerazione dell’unità immobiliare da includere nel compendio condominiale e che l’onere economico della quota parte ad essa relativa va caricato sui condomini che ne risultino proprietari, annullare con qualsiasi formula al delibera del 9.92014 nei punti relativi al rendiconto anni 2012-2013 e alla ratifica della nomina dell’amministratore dichiarando l’invalidità della delibera dei 27.5.2014, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Si costituiva il Condominio omissis in persona del legale rappresentante pro tempore che eccepiva l’inammissibilità dell’azione in quanto tardiva, la carenza di legittimazione attiva dell’attore e nel merito chiedeva il dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria ,di spese competenze ed onorari di causa.
La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti, fatte precisare le conclusioni, all’udienza odierna è stata decisa come da separato verbale che qui si intende ripetuto e trascritto.
Ebbene è pacifico che durante il tentativo di mediazione, il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo. Il comma 6 dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 stabilisce che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda, giudiziale», aggiungendo che, «dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all’articolo II presso la segreteria dell’organismo».
Al fine di verificare il rispetto del predetto perentorio termine di legge occorre rifarsi al combinato disposto tra la vigente formulazione dell’art. 1137, comma II, cod. civ, il quale recita: ” Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. ” Pertanto, è certo che l’art. 5 del Dlgs. 28/2010 non richiama l’art. 2943 del 2 c.c. In fatto, antecedentemente alla presente azione parte attrice, per impugnare le delibere assembleari del 27 maggio 2014 oggetto del presente giudizio, ha promosso una istanza di mediazione presso l’organismo omissis, la cui comunicazione è pervenuta al Condominio in data 26 giugno 2014, quindi al 29° giorno dal perfezionamento delle delibere qui impugnate, nonché al 28° giorno dalla data in cui parte attrice ne ha ricevuto il relativo verbale. Il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare viene quindi sospeso – per una sola volta – dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì «dal momento della comunicazione alle altri parti».
Orbene, nel caso che ci occupa la mediazione è fallita nel secondo incontro delle parti avvenuto in data 1710912014, in pari data veniva depositato il relativo verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo e, contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto ex lege per l’impugnazione, della delibera. Atteso che la comunicazione dell’istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno 2014, cioè decorsi 28 giorni da quando parte attrice aveva ricevuto il verbale relativo alle delibere impugnate, quest’ultima avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo, entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere l’azione giudiziaria; quindi entro non oltre la data del 19 settembre 2014, e non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci occupa.
Da qui va accolta l’eccezione di inammissibilità della presente impugnazione e dunque ogni altro motivo non va esaminato.
Le spese di lite, stante comunque la novità della materia e il comportamento processuale delle parti si compensano tra le parti nella misura di cui in parte dispositiva.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 ottobre 2015

45/15. Se il creditore opposto non promuove la mediazione il decreto ingiuntivo va revocato (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2015)

=> Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2015, n. 473

Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 5 comma 2, il giudice, ravvisandone i presupposti, ordini alle parti di intraprendere il procedimento di mediazione, l'esatta identificazione della figura dell'actor nel procedimento d'ingiunzione induce a ritenere che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione gravi sul creditore (opposto) che è l'attore sostanziale (ossia colui che fa valere il proprio diritto di credito in giudizio)(I), non già sul debitore (opponente). La conseguenza di tale opzione interpretativa è che, nel caso in cui il creditore, a ciò tenuto ope legis o iussu iudicis, non abbia promosso la mediazione, il procedimento d'ingiunzione si concluderà con una pronuncia in rito che, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, al contempo caducherà, revocandolo, il decreto ingiuntivo. Per contro, non merita adesione l'orientamento giurisprudenziale che stabilisce, in caso di omessa mediazione, "l'improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto” (v., Tribunale diFirenze, sent. n. 3325 del 31.10.2014).


(I) Si veda, ex multis, Cass., sez. I, sent. n. 85639/2011 che ha stabilito che: "E" opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale".

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2015

Tribunale di Firenze
Sezione III
sentenza
12 febbraio 2015
n. 473

Omissis

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Firenze ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. … di questo Tribunale che le ha ordinato di pagare immediatamente a I Spa € …, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto riguardante il primo lotto del palazzo di giustizia di Firenze ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto dell'insussistenza del credito dell'appaltatrice, in parte perché estinto per compensazione con un (contro)credito dell'amministrazione, che aveva pagato una somma non dovuta, e, in parte, perché incerto.
Costituendosi I. Spa ha contestato i motivi di opposizioni ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento emesso all'udienza del … le parti sono state rimesse in mediazione demandata iussu iudicis, ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 2013).
All'udienza del … i procuratori delle parti hanno dichiarato che il procedimento di mediazione non era stato avviato ed hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, senza essere istruita, è stata decisa, all'odierna udienza, nelle forme dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.
Ritiene il Tribunale che la condizione di procedibilità non si sia avverata, per mancato avvio della mediazione da parte di I. Spa che, in forza dell'ordine del giudice, era obbligata ad instaurare il medesimo procedimento.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 5 comma 2, il giudice, ravvisandone i presupposti, ordini alle parti di intraprendere il procedimento di mediazione, si verifica la condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione.
L'esatta identificazione della figura dell'actor nel procedimento d'ingiunzione, effettuata sulla base di univoci elementi testuali, induce a ritenere che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione gravi sul creditore (opposto) che, come è sempre stato correttamente sostenuto, è l'attore sostanziale, ossia colui che fa valere il proprio diritto di credito in giudizio, non già sul debitore (opponente) (v., ex multis, Cass., sez. I, sent. n. 85639/2011 che ha stabilito che: "E" opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale").
Tale approccio ermeneutico, del resto, è supportato da alcuni solidi dati testuali, riconducibili, in primo luogo, al principio della domanda, sancito dall'art. 99 cod. proc. civ. secondo cui: "Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
Nel procedimento d'ingiunzione, articolato in una prima fase speciale, a cognizione sommaria, e in una seconda (eventuale) fase, a cognizione piena, colui che agisce è il creditore che, appunto, si rivolge al giudice per fare valere il proprio diritto di credito.
In tale procedimento, poi, il momento della litispendenza, anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria sia seguita da quella a cognizione piena, in conseguenza dell'opposizione del debitore, è determinato dalla notifica del ricorso-decreto (ingiuntivo) e retroagisce al momento del deposito del ricorso monitorio, secondo quanto stabilito dall'art. 643 cod. proc. civ.
È innegabile, inoltre, che il legislatore ha attribuito all'esperimento del procedimento di mediazione ope legis o inssu iudicis (sotto questo profilo le due ipotesi sono assimilabili) la valenza di condizioni di procedibilità della domanda, secondo il chiaro dettato normativo dell'art. 5 e, coerentemente con la configurazione di tali presupposti processuali, ha stabilito, in termini generali, nel comma 1-bis della stessa norma, che: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio... è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
Anche il dato testuale non sembra dare adito a dubbi; del resto, nella disamina di questo istituto processuale, il senso letterale e la ratio legis si armonizzano reciprocamente ed appaiono perfettamente coerenti, laddove il legislatore ha onerato fattore di promuovere il procedimento di mediazione - configurato come un presupposto della domanda - ed ha ribadito espressamente tale principio, dettando una disposizione assolutamente chiara, dal punto di vista della sua esegesi lessicale, allorché ha testualmente affermato che lo svolgimento della mediazione, nelle forme dei commi 1-bis e 2 dell'art. 5, - che costituisce e, preme sottolinearlo, continua a rimanere una condizione di procedibilità della domanda, anche in questo tipo di procedimento - è differito all'esito delle pronunce sulle istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c., "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione" (v., nella stessa linea interpretativa: Tribunale Varese, ordinanza 18.05.2012; Tribunale Firenze, sent. n. 2769 del 24.09.2014).
La conseguenza di tale opzione interpretativa è che, nel caso in cui il creditore, a ciò tenuto ope legis o iussu iudicis, non abbia promosso la mediazione, il procedimento d'ingiunzione si concluderà con una pronuncia in rito che, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, al contempo caducherà, revocandolo, il decreto ingiuntivo.
Per contro, non merita adesione l'orientamento giurisprudenziale che, facendo leva sulla ravvisata: "scarsa chiarezza obiettiva delle disposizioni letterali utilizzate" e valorizzando: "la particolare disciplina giuridica del giudizio di opposizione", stabilisce, in caso di omessa mediazione: "l'improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto(v., Tribunale di Firenze, sent. n. 3325 del 31.10.2014).
Il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in considerazione del fatto che "attore" in senso sostanziale è l'opposto, la cui "domanda giudiziale" è stata proposta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione da parte del "convenuto sostanziale" (opponente).
In considerazione della (relativa) novità della questione giuridica affrontata e delle oscillazioni giurisprudenziali, si ritiene necessario compensare tra le parti le spese processuali.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. …; compensa tra le parti le spese processuali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 ottobre 2015

44/15. Competenza territoriale dell’organismo di mediazione: la regola della corrispondenza tra luogo dell'organismo e luogo del giudice competente (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2015)

=> Cassazione civile, 2 settembre 2015, n. 17480

L’art. 2, d.lgs. n.28/2010 collega la localizzazione dell'organismo di mediazione al foro della controversia, non viceversa: il meccanismo legislativo postula che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2015

Cassazione civile
Sezione VI
ordinanza
2 settembre 2015

Omissis

L'avvocato D.V.D., in proprio, ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 10-12 novembre 2014 del Tribunale di Roma, resa nel giudizio civile n. 66334/2013 RG pendente tra lo stesso ricorrente, attore, e F. s.p.a., con la quale il Tribunale ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Roma ha declinato la accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società F., convenuta per danni conseguenti alla "perdita" del numero telefonico del ricorrente in relazione alla c.d. portabilità dell'utenza dal precedente gestore di telefonia (Telecom s.p.a.), ed ha individuato la competenza del Tribunale di Milano sul rilievo della clausola n. 25 delle condizioni generali di contratto inter partes, sottoscritta specificamente dall'interessato a norma dell'art. 1341, secondo comma, c.c., che individua appunto nel foro di Milano quello prescelto in sede negoziale.
Il ricorrente ha criticato questa conclusione in base all'argomento incentrato sull'applicazione della L. n. 249 del 1997, art. 1, il quale stabilisce, nella materia, l'obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), tentativo da svolgere, secondo l'art. 3 e ss. del relativo regolamento attuativo, presso l'organismo del luogo in cui è ubicata la postazione fissa dell'utente finale ovvero del domicilio indicato dall'utente in sede contrattuale, e dunque nella specie quello di Roma, con la conseguenza che anche l'autorità giudiziaria competente alla cognizione della controversia deve essere individuata secondo lo stesso criterio, alla luce della disposizione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, secondo il quale la domanda di mediazione si propone all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, così stabilendo - sempre secondo il ricorrente - il principio della necessaria coincidenza tra la competenza territoriale dell'organismo conciliativo e quella dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale portare la controversia.
All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la s.p.a. F..
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380 ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha osservato quanto segue:
"Considerato che la tesi del ricorso non è suscettibile di essere accolta, per le seguenti ragioni:
A) la L. n. 249 del 1997, art. 1, (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), invocato dal ricorrente a presupposto della censura, nei suoi commi 11 e 12 così dispone:
"11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di Licenze tra loro. Per le predette controversie,individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri";
Nella sua formulazione testuale, dunque, la disposizione della L. n. 249 del 1997, non solo nulla stabilisce in merito alla questione della competenza territoriale, limitandosi a prescrivere una condizione di proponibilità della domanda (Cass., n. 24334/2008;
peraltro non vincolante quanto all'organismo ivi indicato, nella fase di transizione, fino al funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni: Cass. n. 14103/2011), ma si limita, per chiaro dettato, a regolare una fase pre-giurisdizionale (la "soluzione non giurisdizionale delle controversie"), senza interferire con la individuazione del giudice o con le regole di determinazione della competenza e dunque senza interessarsi della fase giudiziale successiva;
B) il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 60, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), parallelamente invocato dal ricorrente in una sorta di combinato disposto con la norma di cui al punto che precede - nel testo, applicabile temporalmente, susseguente alle modifiche di cui al D.L. n. 69 del 2013, conv. dalla L. n. 98 del 2013, a decorrere peraltro non dall'8 settembre 2013, come afferma il ricorso, ma dal 20 settembre 2013, ossia trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione e cioè a partire dal 21 agosto 2013, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; cfr. art. 1, comma 3, della legge in discorso - a sua volta, stabilisce, per quanto qui rileva, nel comma 1: "Accesso alla mediazione. 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza".
Le controversie di cui all'art. 2 del medesimo testo normativo, al quale la citata disposizione fa rinvio, sono così indirettamente definite: "Controversie oggetto di mediazione. 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne1 le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi".
Ma le controversie nelle quali è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità sono definite nell'art. 5 dello stesso testo legislativo; esse, dopo la sentenza della Corte cost. n. 272/2012 e nel testo novellato dal citato D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013, sono, in base alla disposizione del comma 1 bis, così enumerate: "1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, (omissis)".
Si ricava da tali disposizioni la triplice conseguenza che:
1) la regolazione della mediazione obbligatoria - ovvero quale condizione di proponibilità della domanda - posta dal D.Lgs. n. 28/2010 non concerne, per materia, la controversia in esame;
2) la generica previsione della corrispondenza tra luogo di organismo di mediazione e giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, indicata nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, per le cause non a mediazione obbligatoria, non può trovare applicazione nella controversia in esame, che, essendo regolata dalla L. n. 249 del 1997, secondo un modulo di conciliazione preventiva obbligatorio, presuppone che sussista il rapporto di condizionamento tra previo esperimento della fase pre-giudiziale e causa, rapporto che non è predicabile in base all'art. 2 invocato;
3) inoltre, ed in linea di principio è rilievo dirimente, la regola di corrispondenza tra luogo dell'organismo di conciliazione e luogo del giudice competente, regola sulla quale il ricorrente incentra la propria doglianza, deve essere rovesciata, poiché - anche secondo il tenore letterale della norma, che collega la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia, non viceversa, e che dunque suppone come operazione preliminare la determinazione del giudice, da cui quella dell'organismo deriva – altrimenti si verificherebbe una distorsione delle regole processuali sulla competenza, sostanzialmente abrogate nell'intera materia in discorso e sostituite dal solo criterio di determinazione dell'organismo di conciliazione.
Il meccanismo legislativo postula che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa;
C) in connessione con il rilievo appena indicato, non si potrebbe fare leva sulla disciplina regolamentare - anche essa invocata nel ricorso - di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/2007, e segnatamente dell'art. 4, rubricato "competenza per territorio", il quale prevede che "per determinare il Co.re.com. territorialmente competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 2, si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale", perchè tale delibera dell'Autorità garante non potrebbe in alcun caso incidere, tanto più in assenza di autorizzazione primaria, sulla fonte di livello legislativo e segnatamente sulle regole processuali in materia di competenza, riservate, per Costituzione, alla fonte legislativa (statale).
Sicché non potrebbe una fonte di livello regolamentare costituire valida disposizione costitutiva di quella "inderogabilità disposta espressamente dalla legge" alla quale ha riguardo l'art. 28 c.p.c. e che è dedotta dal ricorso a sostegno della impugnativa, quale (unica) ragione di superamento della clausola concordata.
Considerato che per le ragioni anzidette non può accogliersi l'unico motivo della censura mossa nei riguardi della declinatoria della competenza da parte del giudice di Roma, non essendo per il resto in discussione la validità della clausola di determinazione convenzionale che indica in quello di Milano il foro competente (e non essendo, peraltro, ex se inefficace quale condizione processuale di proponibilità l'avvenuto esperimento dell'istanza di conciliazione, ancorchè svolto dinanzi a un organismo incompetente)".
Sulla base delle riportate conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza.
Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero, alle quali deve aggiungesi solo quanto segue.
Nella memoria parte ricorrente dissente da esse insistendo nella sua prospettazione secondo cui il disposto regolamentare dell'Autorità Garante avrebbe l'effetto di individuare, per il tramite dell'indicazione dell'organo competente a ricevere il procedimento di definizione alternativa della lite, anche la competenza territoriale.
Tale assunto si scontra in primo luogo contro il criterio esegetico che impone di leggere l'oggetto di disciplina come limitato all'individuazione della sede del detto procedimento e preclude qualsiasi lettura estensiva, in assenza di indici che la rivelino.
Inoltre, se anche l'esegesi suggerita dal ricorrente avesse una qualche legittimazione nel disposto normativo, si tratterebbe di esegesi che non si potrebbe preferire o che comunque si dovrebbe disattendere mediante il criterio della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, perché una fonte regolamentare avrebbe preteso di derogare alla legge, cioè al codice di rito. E ciò in mancanza di una previsione di legge (nella L. n. 249 del 1997, o altrove) legittimante un simile effetto mediante la tecnica del c.d.
regolamento autorizzato a modificare disposizioni di legge, per il tramite dell'avallo di un fenomeno di c.d. delegificazione.
L'istanza di regolamento dev'essere, dunque, rigettata e dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale il giudizio sarà riassunto nel termine di ci all'art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del deposito della presente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Fissa per la riassunzione il temine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente.
Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 16 luglio 2015.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

8 ottobre 2015

43/15. D.lgs. 130/2015 in tema di ADR per i consumatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2015)

Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-8-2015 (I).

Il d.lgs. n. 130 del 2015 ha modificato, tra l’altro, varie disposizioni del cd. Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) e, in particolare, la disciplina di cui agli artt. 141 e ss. in tema di composizione extragiudiziale delle controversie nei rapporti tra consumatore e professionista.

Le nuove norme di cui al d.lgs. n. 130 del 2015 sono in vigore dal 3 settembre 2015.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2015

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130
Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla  risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento  (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2013/11/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla  risoluzione  alternativa  delle
controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre - ed in  particolare  l'articolo  8,  che  introduce
principi e criteri  direttivi  specifici  per  il  recepimento  della
direttiva 2013/11/UE;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il codice del consumo;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifiche  al  Codice  del  consumo  in  attuazione  della  direttiva
  2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei
  consumatori

  1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
recante Codice del consumo,  il  titolo  II  termina  con  l'articolo
140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente: «TITOLO II-bis -
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

  2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  141  (Disposizioni  generali:  definizioni  ed   ambito   di
applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
  a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a);
  b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera c);
  c) «contratto di vendita»: il contratto  di  cui  all'articolo  45,
comma 1, lettera e);
  d) «contratto di servizi»: il contratto  di  cui  all'articolo  45,
comma 1, lettera f);
  e)  «controversia  nazionale»:   una   controversia   relativa   ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stabilito il professionista;
  f) «controversia transfrontaliera»: una  controversia  relativa  ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea  diverso
da quello in cui e' stabilito il professionista;
  g) «procedura ADR»: una procedura  di  risoluzione  extragiudiziale
delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed
eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
  h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a  prescindere  dalla  sua
denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione
di una controversia attraverso  una  procedura  ADR  ed  e'  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;
  i) «autorita'  competente»:  le  autorita'  indicate  dall'articolo
141-octies;
  l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo  per  avviare  la
procedura ADR;
  m) «servizi non economici di  interesse  generale»:  i  servizi  di
interesse  generale  che  non  sono  prestati  a  fini  economici,  a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale  tali  servizi  sono
prestati, e, in particolare i servizi prestati,  senza  corrispettivo
economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
  2. Ai fini del  presente  titolo  il  professionista  si  considera
stabilito:
  a) se si tratta di una  persona  fisica,  presso  la  sua  sede  di
attivita';
  b) se si tratta di una societa' o di un'altra persona  giuridica  o
di un'associazione di persone fisiche o  giuridiche,  presso  la  sua
sede legale, la  sua  amministrazione  centrale  o  la  sua  sede  di
attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
  3. Ai fini  del  presente  titolo,  l'organismo  ADR  si  considera
stabilito:
  a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge  le
attivita' ADR;
  b) se e' gestito da una persona giuridica o da  un'associazione  di
persone fisiche o di  persone  giuridiche,  nel  luogo  in  cui  tale
persona giuridica o associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche
svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale;
  c) se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente  pubblico,  nel
luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede.
  4. Le disposizioni di cui al presente  titolo,  si  applicano  alle
procedure  volontarie  di   composizione   extragiudiziale   per   la
risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali  e
transfrontaliere,  tra  consumatori  e  professionisti  residenti   e
stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito  delle  quali  l'organismo
ADR propone una soluzione o riunisce le parti al  fine  di  agevolare
una  soluzione  amichevole  e,  in  particolare,  agli  organismi  di
mediazione per la trattazione degli  affari  in  materia  di  consumo
iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli  altri  organismi
ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e  vigilati  dalle
autorita' di cui al comma 1, lettera i),  previa  la  verifica  della
sussistenza  dei  requisiti  e  della   conformita'   della   propria
organizzazione  e  delle  proprie  procedure  alle  prescrizioni  del
presente titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si
applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi  del
comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.
  5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano  altresi'
alle  procedure  di  conciliazione  paritetica  di  cui  all'articolo
141-ter.
  6.  Sono  fatte  salve  le  seguenti  disposizioni  che   prevedono
l'obbligatorieta'  delle  procedure  di  risoluzione  extragiudiziale
delle controversie:
  a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28, che disciplina i casi  di  condizione  di  procedibilita'  con
riferimento alla  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali;
  b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  che
prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre  1995,
n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione  nelle
materie di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
e  il  sistema  idrico,  e  le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono
regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico con propri provvedimenti.
  7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per
l'energia elettrica,  il  gas  ed  il  sistema  idrico,  della  Banca
d'Italia, della Commissione nazionale per la societa' e  la  borsa  e
dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ivi  comprese
quelle   che   prevedono   la   partecipazione    obbligatoria    del
professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del  presente
Codice, se rispettano i principi, le procedure e  i  requisiti  delle
disposizioni di cui al presente titolo.
  8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
  a) alle procedure presso sistemi di  trattamento  dei  reclami  dei
consumatori gestiti dal professionista;
  b) ai servizi non economici d'interesse generale;
  c) alle controversie fra professionisti;
  d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
  e) ai tentativi di conciliazione  giudiziale  per  la  composizione
della  controversia  nel  corso  di   un   procedimento   giudiziario
riguardante la controversia stessa;
  f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di  un
consumatore;
  g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati  da  professionisti
sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire  il
loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e
la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
  h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di  formazione
continua.
  9. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  non  precludono  il
funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito  delle
norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i  funzionari
pubblici   sono   incaricati   delle   controversie   e   considerati
rappresentanti sia  degli  interessi  dei  consumatori  e  sia  degli
interessi dei professionisti.
  10. Il consumatore non puo'  essere  privato  in  nessun  caso  del
diritto di adire il giudice competente qualunque  sia  l'esito  della
procedura di composizione extragiudiziale.».

  3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR).
- 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di:
  a) mantenere un sito web aggiornato  che  fornisca  alle  parti  un
facile accesso alle informazioni concernenti il  funzionamento  della
procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la  domanda
e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
  b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta  delle  stesse,
le informazioni di cui alla lettera  a),  su  un  supporto  durevole,
cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
  c) consentire al consumatore la possibilita', ove  applicabile,  di
presentare  la  domanda  anche  in  modalita'   diverse   da   quella
telematica;
  d) consentire lo scambio di  informazioni  tra  le  parti  per  via
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
  e)   accettare   sia   le   controversie   nazionali   sia   quelle
transfrontaliere, comprese le controversie  oggetto  del  regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso  a  reti  di  organismi
ADR;
  f)  adottare  i  provvedimenti  necessari  a   garantire   che   il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle  regole  di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni.
  2.  Gli  organismi  ADR  possono,  salve  le  diverse  prescrizioni
contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle
autorita' di regolazione di settore,  mantenere  e  introdurre  norme
procedurali che consentano loro di rifiutare il  trattamento  di  una
determinata controversia per i seguenti motivi:
  a) il consumatore non ha tentato di  contattare  il  professionista
interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come  primo
passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
  b) la controversia e' futile o temeraria;
  c) la controversia e' in corso di esame o e' gia'  stata  esaminata
da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
  d) il valore della controversia e'  inferiore  o  superiore  a  una
soglia monetaria prestabilita a un livello tale  da  non  nuocere  in
modo significativo all'accesso del  consumatore  al  trattamento  dei
reclami;
  e) il consumatore non ha presentato la  domanda  all'organismo  ADR
entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere  inferiore
a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato  il  reclamo
al professionista;
  f) il trattamento di questo tipo di  controversia  rischierebbe  di
nuocere significativamente all'efficace funzionamento  dell'organismo
ADR.
  3.  Qualora,  conformemente  alle  proprie  norme  procedurali,  un
organismo ADR non e' in  grado  di  prendere  in  considerazione  una
controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce
a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della  sua
decisione di non prendere in  considerazione  la  controversia  entro
ventuno giorni dal ricevimento  del  fascicolo  della  domanda.  Tali
norme  procedurali  non  devono   nuocere   in   modo   significativo
all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso  in
caso di controversie transfrontaliere.
  4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che
le  persone  fisiche  da  essi  incaricate  della  risoluzione  delle
controversie siano:
  a) in possesso delle conoscenze e delle competenze  in  materia  di
risoluzione  alternativa  o   giudiziale   delle   controversie   dei
consumatori,  inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto
provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
  b) nominate per un  incarico  di  durata  sufficiente  a  garantire
l'indipendenza  dell'attivita'  da  svolgere,  non   potendo   essere
sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;
  c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle  parti  o
dei loro rappresentanti;
  d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.
  5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate  della
risoluzione  delle  controversie,   di   comunicare   tempestivamente
all'organismo ADR  tutte  le  circostanze,  emerse  durante  l'intera
procedura  ADR,  idonee  ad  incidere  sulla  loro   indipendenza   e
imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o
l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o
del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:
  a)  sostituire  la  persona  fisica   interessata,   affidando   la
conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
  b) garantire che la  persona  fisica  interessata  si  astenga  dal
condurre la procedura ADR e, se possibile,  proporre  alle  parti  di
presentare la controversia ad un altro  organismo  ADR  competente  a
trattare la controversia; o in mancanza
  c) consentire alla  persona  fisica  interessata  di  continuare  a
condurre la procedura solo se le parti, dopo essere  state  informate
delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno  sollevato
obiezioni.
  6. Resta fermo il diritto delle parti  di  ritirarsi  in  qualsiasi
momento dalla procedura  ADR,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
141-quater, comma 5, lettera a).
  7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo  ADR  sia
costituito da una sola persona fisica,  si  applicano  unicamente  le
lettere b) e c) del medesimo comma.
  8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR  siano
assunte   o   retribuite    esclusivamente    da    un'organizzazione
professionale  o  da   un'associazione   di   imprese   di   cui   il
professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai  requisiti  del
presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano
a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano
sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il  presente  comma  non  si
applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte  di  un
organismo collegiale composto da un numero uguale  di  rappresentanti
dell'organizzazione professionale e dell'associazione di  imprese  da
cui sono assunte o retribuite  e  di  una  o  piu'  associazioni  dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
  9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui  le  persone  fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie  fanno  parte  di  un
organismo collegiale, disporre che il collegio  sia  composto  da  un
numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e  di
rappresentanti degli interessi dei professionisti.
  10. Se gli organismi ADR, ai fini del  comma  4,  lettera  a),  del
presente articolo, provvedono alla formazione delle  persone  fisiche
incaricate della risoluzione extragiudiziale delle  controversie,  le
autorita'  competenti  provvedono  a  monitorare   i   programmi   di
formazione istituiti dagli organismi ADR in  base  alle  informazioni
comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma  4,  lettera
g). I programmi di formazione possono  essere  promossi  ed  eseguiti
dalle stesse autorita' competenti, di  cui  all'articolo  141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei  mediatori
di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.

  Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le  procedure  svolte
dinanzi agli  organismi  ADR  in  cui  parte  delle  persone  fisiche
incaricate  della  risoluzione  delle  controversie  sono  assunte  o
retribuite esclusivamente dal professionista o  da  un'organizzazione
professionale  o  da   un'associazione   di   imprese   di   cui   il
professionista e' membro, sono considerate procedure  ADR,  ai  sensi
del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle  disposizioni  di
cui al presente titolo, rispettano  i  seguenti  ulteriori  requisiti
specifici di indipendenza e trasparenza:
  a)  le  persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle
controversie devono far parte di una commissione paritetica  composta
da  un  numero  uguale  di  rappresentanti  delle  associazioni   dei
consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo   137,   e   di
rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito  di  una
procedura trasparente;
  b)  le  persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle
controversie devono ricevere un  incarico  di  almeno  tre  anni  per
garantire l'indipendenza della loro azione;
  c) e'  fatto  obbligo  al  rappresentante  delle  associazioni  dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo  137,  di  non  avere
alcun   rapporto    lavorativo    con    il    professionista,    con
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese  di  cui
il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per
un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio
incarico nell'organismo  ADR,  ne'  di  avere  contributi  finanziari
diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi  erogati  dal
professionista     o     dall'organizzazione     professionale      o
dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale
parziale rimborso all'associazione  dei  consumatori  per  gli  oneri
sostenuti per  prestare  assistenza  gratuita  al  consumatore  nella
procedura  ADR,  devono   essere   erogati   in   modo   trasparente,
informandone l'autorita' competente  o  secondo  le  procedure  dalla
stessa stabilite;
  d)   e'   fatto,   altresi',   obbligo   al   rappresentante    del
professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso  al
momento di conferimento dell'incarico, di non  avere  alcun  rapporto
lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale
o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per
un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio
incarico nell'organismo ADR;
  e) l'organismo di risoluzione delle  controversie,  ove  non  abbia
distinta  soggettivita'  giuridica  rispetto  al   professionista   o
all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui
il  professionista  fa  parte,  deve  essere  dotato  di  sufficiente
autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti
gerarchici  o  funzionali  con   il   professionista,   deve   essere
chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista  ed
avere a sua disposizione risorse  finanziarie  sufficienti,  distinte
dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi
compiti.
  2. Rientrano nelle procedure di cui al comma  1  esclusivamente  le
negoziazioni  paritetiche  disciplinate  da  protocolli   di   intesa
stipulati tra i professionisti o loro associazioni e  un  numero  non
inferiore a un terzo  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli
utenti, di cui  all'articolo  137,  nonche'  quelle  disciplinate  da
protocolli di intesa  stipulati  nel  settore  dei  servizi  pubblici
locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito  in
sede  di  Conferenza  unificata  Stato-regioni  e   Stato-citta'   ed
autonomie locali del 26 settembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

  Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). -  1.
E' fatto obbligo  agli  organismi  ADR,  di  rendere  disponibili  al
pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su  richiesta  e  in
qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita'
di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare  e
facilmente comprensibili riguardanti:
  a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di  posta
elettronica;
  b)  il  proprio  inserimento  nell'elenco   di   cui   all'articolo
141-decies, secondo comma;
  c) le persone fisiche incaricate della  procedura  ADR,  i  criteri
seguiti  per  il  conferimento  dell'incarico  nonche'  per  la  loro
successiva designazione e la durata del loro incarico;
  d) la competenza, l'imparzialita' e  l'indipendenza  delle  persone
fisiche incaricate  della  procedura  ADR  qualora  siano  assunte  o
retribuite esclusivamente dal professionista;
  e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR  che  agevolano
la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
  f) il settore di competenza specifica, incluso,  eventualmente,  il
limite di valore di competenza;
  g)  le  norme  che  disciplinano  la   procedura   di   risoluzione
stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR  e'
stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo'  rifiutare  di
trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis,
comma 2;
  h) le lingue  nelle  quali  possono  essere  presentati  i  reclami
all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
  i)  se  l'organismo  ADR  risolve  le  controversie   in   base   a
disposizioni  giuridiche,  considerazioni  di  equita',   codici   di
condotta o altri tipi di regole;
  l) eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare  prima
di avviare la procedura ADR,  incluso  il  tentativo  di  risoluzione
della   controversia   mediante   negoziazione   diretta    con    il
professionista;
  m)  la  possibilita'  o  meno  per  le  parti  di  ritirarsi  dalla
procedura;
  n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le
norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
  o) la durata media della procedura ADR;
  p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
  q) l'esecutivita'  della  decisione  ADR,  nei  casi  eventualmente
previsti dalle norme vigenti.
  2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di  rendere  disponibili  al
pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in
altra  modalita'  funzionale  al  perseguimento  delle  finalita'  di
trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'.  Tali  relazioni,  con
riferimento alle controversie  sia  nazionali  che  transfrontaliere,
devono comprendere le seguenti informazioni:
  a) numero di reclami ricevuti e tipologie di  controversie  cui  si
riferiscono;
  b) eventuali cause sistematiche o significative  generatrici  delle
controversie tra  consumatori  e  professionisti;  tali  informazioni
possono essere accompagnate, se del caso, da  raccomandazioni  idonee
ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare
le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi;
  c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha  rifiutato
di trattare e la quota in  percentuale  dei  tipi  di  motivo  per  i
rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;
  d) nel caso di procedure di cui  dell'articolo  141-ter,  le  quote
percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore
del professionista, e di controversie risolte  con  una  composizione
amichevole;
  e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se  noti,
i motivi della loro interruzione;
  f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
  g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure
ADR;
  h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno  di  reti
di organismi ADR che  agevolano  la  risoluzione  delle  controversie
transfrontaliere.
  3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per
entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
  b)  consentire  la  partecipazione  alle  parti  senza  obbligo  di
assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto  delle  parti  di
ricorrere  al  parere  di  un  soggetto  indipendente  o  di   essere
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
  c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
  d) l'organismo ADR che ha  ricevuto  una  domanda  da'  alle  parti
comunicazione dell'avvio della procedura relativa  alla  controversia
non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
  e) concludersi entro il termine di novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del  fascicolo   completo   della   domanda   da   parte
dell'organismo  ADR;  in   caso   di   controversie   particolarmente
complesse, l'organismo ADR puo',  a  sua  discrezione,  prorogare  il
termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti  devono  essere
informate di tale proroga e del nuovo termine  di  conclusione  della
procedura.
  4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere  garantito  altresi'
che:
  a) le parti abbiano la possibilita',  entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo
ADR le argomentazioni, le prove, i documenti  e  i  fatti  presentati
dall'altra  parte,  salvo  che  la  parte  non  abbia   espressamente
richiesto che gli stessi  debbano  restare  riservati,  le  eventuali
dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti  e  di  poter
esprimere osservazioni in merito;
  b) le parti siano informate del fatto  che  non  sono  obbligate  a
ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono  chiedere  un
parere indipendente o essere rappresentate o assistite  da  terzi  in
qualsiasi fase della procedura;
  c) alle parti  sia  notificato  l'esito  della  procedura  ADR  per
iscritto o su un supporto durevole,  e  sia  data  comunicazione  dei
motivi sui quali e' fondato.
  5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la  controversia
proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
  a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in
qualsiasi momento. Le parti sono  informate  di  tale  diritto  prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del
professionista  di  aderire  alle  procedure  ADR,  la  facolta'   di
ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
  b) le parti, prima di accettare o meno o  di  dare  seguito  a  una
soluzione proposta, siano informate del fatto che:
  1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione  proposta  o
meno;
  2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di
chiedere  un  risarcimento   attraverso   un   normale   procedimento
giudiziario;
  3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato  che
potrebbe  essere   ottenuto   con   la   decisione   di   un   organo
giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
  c) le parti, prima di accettare o meno o  di  dare  seguito  a  una
soluzione proposta, siano informate  dell'effetto  giuridico  che  da
cio' consegue;
  d)  le  parti,  prima  di  accogliere  una  soluzione  proposta   o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo  di
riflessione ragionevole.

  Art. 141-quinquies (Effetti della  procedura  ADR  sui  termini  di
prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di  ricevimento  da  parte
dell'organismo ADR, la relativa domanda  produce  sulla  prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data,  la  domanda
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
  2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione
e  decadenza  iniziano  a  decorrere  nuovamente  dalla  data   della
comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia
con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale.
  3. Sono fatte salve le disposizioni relative  alla  prescrizione  e
alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia
e' parte.

  Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1.  I
professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a  ricorrere
ad uno o piu' organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i
consumatori, sono obbligati ad  informare  questi  ultimi  in  merito
all'organismo  o  agli  organismi   competenti   per   risolvere   le
controversie sorte con i  consumatori.  Tali  informazioni  includono
l'indirizzo del  sito  web  dell'organismo  ADR  pertinente  o  degli
organismi ADR pertinenti.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in  modo
chiaro, comprensibile e  facilmente  accessibile  sul  sito  web  del
professionista, ove esista, e nelle condizioni  generali  applicabili
al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il  professionista
ed il consumatore.
  3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra
un  consumatore  e  un  professionista   stabilito   nel   rispettivo
territorio in  seguito  a  un  reclamo  presentato  direttamente  dal
consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce  al  consumatore
le informazioni di cui al comma 1, precisando  se  intenda  avvalersi
dei pertinenti organismi ADR per risolvere  la  controversia  stessa.
Tali informazioni sono  fornite  su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole.
  4.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  relative
all'informazione  dei  consumatori   sulle   procedure   di   ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
  5. Con riferimento all'accesso dei  consumatori  alle  controversie
transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa  di  settore,
gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete  europea
per  i  consumatori  (ECC-NET)  per  essere  assistiti   nell'accesso
all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente
a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo  Centro
nazionale e' designato anche come punto  di  contatto  ODR  ai  sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  524/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo  alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori.
  6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale  della
rete europea per i consumatori (ECC-NET) di  rendere  disponibile  al
pubblico sui  propri  siti  web,  fornendo  un  link  al  sito  della
Commissione europea, e laddove possibile  su  supporto  durevole  nei
propri locali, l'elenco degli organismi ADR  elaborato  e  pubblicato
dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  20,  paragrafo  4,  della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21
maggio 2013, sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei
consumatori.
  7. L'elenco degli organismi ADR di  cui  al  comma  6  e'  posto  a
disposizione delle associazioni di consumatori e  delle  associazioni
di categoria di professionisti che possono  renderlo  disponibile  al
pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo  esse  ritengano
appropriato.
  8. Sul sito  istituzionale  di  ciascuna  autorita'  competente  e'
assicurata la pubblicazione delle  informazioni  sulle  modalita'  di
accesso  dei  consumatori  alle  procedure  ADR  per   risolvere   le
controversie contemplate dal presente titolo.
  9.  Le  autorita'  competenti  incoraggiano  le  associazioni   dei
consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo   137,   e   le
organizzazioni  professionali,  a  diffondere  la  conoscenza   degli
organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da
parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono  altresi'
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni  relative  agli
organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

  Art. 141-septies  (Cooperazione).  -  1.  Le  autorita'  competenti
assicurano la cooperazione tra gli organismi  ADR  nella  risoluzione
delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri
Stati membri dell'Unione europea delle  migliori  prassi  per  quanto
concerne  la  risoluzione  delle  controversie   transfrontaliere   e
nazionali.
  2. Se esiste una rete europea  di  organismi  ADR  che  agevola  la
risoluzione delle controversie  transfrontaliere  in  un  determinato
settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi  a  detta
rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.
  3.  Le  autorita'  competenti  incoraggiano  la  cooperazione   tra
organismi ADR e autorita'  nazionali  preposte  all'attuazione  degli
atti  giuridici  dell'Unione  sulla  tutela  dei  consumatori.   Tale
cooperazione comprende, in particolare, lo  scambio  di  informazioni
sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici  nei  confronti
delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami.  E'
incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e  informazioni,  se
gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali  agli  organismi
ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.
  4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi  1,
2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla  protezione  dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   segreto
professionale e commerciale applicabili alle autorita'  nazionali  di
cui al  comma  3.  Gli  organismi  ADR  sono  sottoposti  al  segreto
d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di  riservatezza  previsti
dalla normativa vigente.

  Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). -
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli  141-nonies
e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti:
  a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo
economico, con riferimento al registro degli organismi di  mediazione
relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2  e
4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  b) Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB),  di
cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento
ai  sistemi  di   risoluzione   stragiudiziale   delle   controversie
disciplinati ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti  attuativi,  e  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge  23
dicembre 1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei
soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
  c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
(AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
per il settore di competenza;
  d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  (AGCOM),  di  cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore  di
competenza;
  e) Banca  d'Italia,  con  riferimento  ai  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  f) altre autorita' amministrative indipendenti, di  regolazione  di
specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR  secondo
le proprie competenze;
  g)  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento   alle
negoziazioni paritetiche di  cui  all'articolo  141-ter  relative  ai
settori non  regolamentati  o  per  i  quali  le  relative  autorita'
indipendenti di regolazione non applicano o non  adottano  specifiche
disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g)  e  comma  4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie
tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco  di  cui
alla lettera a).
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  e'  designato  punto  di
contatto unico con la Commissione europea.
  3. Al fine di definire  uniformita'  di  indirizzo  nel  compimento
delle funzioni delle autorita'  competenti  di  cui  al  comma  1  e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un  tavolo  di
coordinamento  e  di  indirizzo.  Lo  stesso  e'   composto   da   un
rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero  dello
sviluppo economico e' attribuito il  compito  di  convocazione  e  di
raccordo. Al tavolo  sono  assegnati  compiti  di  definizione  degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di  vigilanza  delle
autorita' competenti, nonche' ai criteri generali  di  trasparenza  e
imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per  il  servizio
prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del  predetto  tavolo  di
coordinamento ed indirizzo non  spetta  alcun  compenso,  gettone  di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi  titolo
dovuto.

  Art.  141-nonies  (Informazioni  da  trasmettere   alle   autorita'
competenti  da   parte   degli   organismi   di   risoluzione   delle
controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione  delle  controversie
che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del  presente
titolo e inseriti in elenco  conformemente  all'articolo  141-decies,
comma 2, devono presentare  domanda  di  iscrizione  alla  rispettiva
autorita' competente, indicando:
  a) il loro nome o denominazione,  le  informazioni  di  contatto  e
l'indirizzo del sito web;
  b) informazioni sulla loro  struttura  e  sul  loro  finanziamento,
comprese le  informazioni  sulle  persone  fisiche  incaricate  della
risoluzione delle controversie, sulla  loro  retribuzione,  sul  loro
mandato e sul loro datore di lavoro;
  c) le proprie norme procedurali;
  d) le loro tariffe, se del caso;
  e)  la  durata  media  delle   procedure   di   risoluzione   delle
controversie;
  f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami
e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
  g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante  la
procedura di risoluzione delle controversie;
  h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle  controversie
puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma
dell'articolo 141-bis, comma 2;
  i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno  i
requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito  d'applicazione
della presente direttiva, e di  rispettare  o  meno  i  requisiti  di
qualita' di cui al presente titolo.
  2. Qualora le informazioni di cui alle lettere  da  a)  ad  h)  del
comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio
l'autorita' competente in merito a tali modifiche.
  3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali
si svolgono  le  procedure  di  cui  all'articolo  141-ter,  oltre  a
comunicare  ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,   devono   altresi'
trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita'
ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di
cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.
  4. A far data dal secondo anno di iscrizione  al  relativo  elenco,
con cadenza biennale, ogni organismo ADR  trasmette  alla  rispettiva
autorita' competente informazioni concernenti:
  a) il numero di reclami ricevuti ed i  tipi  di  controversie  alle
quali si riferiscono;
  b) la quota percentuale delle procedure  ADR  interrotte  prima  di
raggiungere il risultato;
  c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle  controversie
ricevute;
  d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure
ADR;
  e) eventuali problematiche  sistematiche  o  significative  che  si
verificano di frequente e  causano  controversie  tra  consumatori  e
professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere
accompagnate da raccomandazioni  sul  modo  di  evitare  o  risolvere
problematiche analoghe in futuro;
  f)  se  del  caso,  una  valutazione  dell'efficacia   della   loro
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR  che  agevolano  la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
  g)  se  prevista,  la  formazione  fornita  alle  persone   fisiche
incaricate delle risoluzioni delle controversie di  cui  all'articolo
141-bis, comma 4, lettera a);
  h)  la  valutazione  dell'efficacia  della  procedura  ADR  offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

  Art. 141-decies (Ruolo delle autorita'  competenti).  -  1.  Presso
ciascuna  autorita'  competente  e'  istituito,  rispettivamente  con
decreto ministeriale o  con  provvedimenti  interni,  l'elenco  degli
organismi  ADR  deputati  a  gestire  le  controversie  nazionali   e
transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del
presente titolo e  che  rispettano  i  requisiti  previsti.  Ciascuna
autorita' competente definisce il  procedimento  per  l'iscrizione  e
verifica  il  rispetto  dei  requisiti  di  stabilita',   efficienza,
imparzialita', nonche' il rispetto del principio di  tendenziale  non
onerosita', per il consumatore, del servizio.
  2.  Ogni  autorita'  competente   provvede   all'iscrizione,   alla
sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila  sull'elenco
nonche' sui singoli organismi ADR.
  3.   Ciascuna   autorita'   competente   sulla   base   di   propri
provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione
degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
  a) il nome, le informazioni di contatto e  i  siti  internet  degli
organismi ADR di cui al comma 1;
  b) le loro tariffe, se del caso;
  c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami
e in cui e' svolta la procedura ADR;
  d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
  e) i settori e le categorie di  controversie  trattati  da  ciascun
organismo ADR;
  f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o  dei
loro rappresentanti, compresa una  dichiarazione  dell'organismo  ADR
relativa alla possibilita' di svolgere  la  procedura  ADR  in  forma
orale o scritta;
  g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare il  trattamento
di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis,  comma
2.
  4. Se un organismo ADR non soddisfa piu'  i  requisiti  di  cui  al
comma  1,  l'autorita'  competente  interessata   lo   contatta   per
segnalargli   tale   non   conformita',   invitandolo   a    ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo
ADR continua a  non  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  comma  1,
l'autorita' competente cancella l'organismo  dall'elenco  di  cui  al
comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e  le  informazioni
pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale
punto di contatto unico con la Commissione europea.
  5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui
ai commi 1 e 3, e ogni suo  successivo  aggiornamento,  al  Ministero
dello sviluppo  economico  quale  punto  di  contatto  unico  con  la
Commissione europea.
  6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e  4  relativi
agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana
sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello  sviluppo
economico quale punto di contatto unico.
  7. Ogni autorita' competente  mette  a  disposizione  del  pubblico
l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione
europea e notificato al  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale
punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet  un  link
al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre,  ogni
autorita' competente mette a disposizione del  pubblico  tale  elenco
consolidato su un supporto durevole.
  8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro  anni,  il
Ministero dello sviluppo economico, quale punto  di  contatto  unico,
con il  contributo  delle  altre  autorita'  competenti,  pubblica  e
trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul
funzionamento di tutti gli organismi  ADR  stabiliti  sul  territorio
della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:
  a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
  b) sottolinea le  insufficienze,  comprovate  da  statistiche,  che
ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per  le  controversie
sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
  c)  elabora  raccomandazioni  su  come  migliorare  l'efficacia   e
l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».

  4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera  b)
e della lettera b-bis), il punto e' sostituito dal punto e virgola e,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
    «b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione  delle  controversie
online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).».

  5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo
106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110,  commi
1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo  periodo,
all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   e   successive
modificazioni,  le  parole:   «delle   attivita'   produttive»   sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

  6. All'articolo 66 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, al comma 2 dopo le parole:  «del  presente  capo»,  prima  della
virgola,  sono   inserite   le   seguenti:   «nonche'   dell'articolo
141-sexies, commi 1, 2 e 3».

  7. All'articolo 66 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la  risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto  di  consumo,
nelle materie di cui alle sezioni  da  I  a  IV  del  presente  capo,
mediante il ricorso alle  procedure  di  cui  alla  parte  V,  titolo
II-bis, del presente codice.».

  8. All'articolo 66-quater,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Per  la  risoluzione  delle  controversie  sorte   dall'esatta
applicazione dei  contratti  disciplinati  dalle  disposizioni  delle
sezioni da I a IV del  presente  capo  e'  possibile  ricorrere  alle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie,  di  cui
alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

  9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante  Codice
del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte  le
seguenti:
    «v-bis)  imporre  al  consumatore  che  voglia  accedere  ad  una
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie  prevista
dal titolo II-bis della parte  V,  di  rivolgersi  esclusivamente  ad
un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
    v-ter)  rendere  eccessivamente  difficile  per  il   consumatore
l'esperimento della procedura di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
                             Art. 1 bis

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione
di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema  di  indennizzo  e
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
 dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

  1. Dopo il comma  5  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la  propria
attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui  al
comma 5-ter, devono aderire a sistemi di  risoluzione  stragiudiziale
delle  controversie  con  gli   investitori   diversi   dai   clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies  di
cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  In  caso  di
mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le  sanzioni
di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998 e alle  persone  fisiche  di  cui  all'articolo  18-bis  del
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le  sanzioni
di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.
  5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento,  nel  rispetto
dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui  alla  parte  V,
titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e
successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie  di  cui  al  comma  5-bis  nonche'  i
criteri di composizione dell'organo decidente, in  modo  che  risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la  rappresentativita'  dei
soggetti  interessati.  Alla  copertura  delle  relative   spese   di
funzionamento si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».
  2. All'articolo 5, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  4  marzo
2010, n. 28, le parole: «il procedimento di  conciliazione  previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e  dopo  le
parole: «n. 179,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dai  rispettivi
regolamenti di attuazione».
                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e
successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in
relazione a tali dati:
    a) il nome e le informazioni di contatto  dell'organismo  di  cui
all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
    b) le autorita' competenti, incluso il punto unico  di  contatto,
di cui all'articolo 141-octies del codice;
    c) il  testo  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto  interno
adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto  di  contatto
unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio  2016  il
primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice.
                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.