=> Tribunale di Palermo, 18 settembre 2015, n. 4951
Il termine di decadenza
per l’impugnazione della delibera assembleare viene sospeso – per una
sola volta – dalla domanda di mediazione; ma non dal giorno della sua
presentazione, bensì «dal momento della comunicazione alle altri parti»
(I) (II).
(II) Si rimanda a SPINA, La mediazione delle controversie condominiali, Altalex, 2014 (OsservatorioMediazione Civile n. 13/2014)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 46/2015
Tribunale di Palermo
Sezione II
sentenza
18 settembre 2015
n. 4951
Omissis
Con atto di citazione notificato in data 17.10.14 omissis conveniva in giudizio il Condominio omissis in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo
di dichiarare la sospensione della delibera del 27.5.2014 primo , secondo ,
terzo punto quarto punti dell’o.d.g., nel merito dichiarare che il condominio è
tenuto a rielaborare le ripartizioni di spesa relative ai due anni 2012-2013
sopra detti in considerazione dell’unità immobiliare da includere nel compendio
condominiale e che l’onere economico della quota parte ad essa relativa va
caricato sui condomini che ne risultino proprietari, annullare con qualsiasi
formula al delibera del 9.92014 nei punti relativi al rendiconto anni 2012-2013
e alla ratifica della nomina dell’amministratore dichiarando l’invalidità della
delibera dei 27.5.2014, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Si costituiva il Condominio omissis
in persona del legale rappresentante pro tempore che eccepiva l’inammissibilità
dell’azione in quanto tardiva, la carenza di legittimazione attiva dell’attore
e nel merito chiedeva il dichiararsi cessata la materia del contendere, con
vittoria ,di spese competenze ed onorari di causa.
La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti,
fatte precisare le conclusioni, all’udienza odierna è stata decisa come da
separato verbale che qui si intende ripetuto e trascritto.
Ebbene è pacifico che durante il tentativo di mediazione, il termine di
trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari si sospende e
riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo. Il comma 6
dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 stabilisce che «dal momento della comunicazione
alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda, giudiziale», aggiungendo che, «dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui
all’articolo II presso la segreteria dell’organismo».
Al fine di verificare il rispetto del predetto perentorio termine di legge
occorre rifarsi al combinato disposto tra la vigente formulazione dell’art.
1137, comma II, cod. civ, il quale recita: ” Contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente
o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione
per gli assenti. ” Pertanto, è certo che l’art. 5 del Dlgs. 28/2010 non
richiama l’art. 2943 del 2 c.c. In fatto, antecedentemente alla presente azione
parte attrice, per impugnare le delibere assembleari del 27 maggio 2014 oggetto
del presente giudizio, ha promosso una istanza di mediazione presso l’organismo
omissis, la cui comunicazione è
pervenuta al Condominio in data 26 giugno 2014, quindi al 29° giorno dal
perfezionamento delle delibere qui impugnate, nonché al 28° giorno dalla data
in cui parte attrice ne ha ricevuto il relativo verbale. Il termine di
decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare viene quindi sospeso –
per una sola volta – dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua
presentazione, bensì «dal momento della comunicazione alle altri parti».
Orbene, nel caso che ci occupa la mediazione è fallita nel secondo
incontro delle parti avvenuto in data 1710912014, in pari data veniva
depositato il relativo verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo e,
contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto
ex lege per l’impugnazione, della delibera. Atteso che la comunicazione
dell’istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno
2014, cioè decorsi 28 giorni da quando parte attrice aveva ricevuto il verbale
relativo alle delibere impugnate, quest’ultima avrebbe dovuto iscrivere la
presente causa a ruolo, entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere
l’azione giudiziaria; quindi entro non oltre la data del 19 settembre 2014, e
non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci
occupa.
Da qui va accolta l’eccezione di inammissibilità della presente
impugnazione e dunque ogni altro motivo non va esaminato.
Le spese di lite, stante comunque la novità della materia e il
comportamento processuale delle parti si compensano tra le parti nella misura
di cui in parte dispositiva.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.