=> Tribunale di Torino, 30 novembre 2021
Va confermato l’orientamento secondo cui, con riferimento al rimborso
dei costi e spese legali attinenti alla procedura di mediazione, l'assistenza
prestata dal legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma
rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione,
pur se obbligatoria, resta pur sempre un' attività stragiudiziale, il relativo
compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le
prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tali spese vanno pertanto ricondotte
(indipendentemente dalle previsioni di cui all'art.
13, d.lgs. 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art.
91 c.p.c. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non
si limita ad una relazione cronologica, necessaria ovvero facoltativa,
implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al
mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere
ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che
ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore
anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio,
in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 91 c.p.c. (I), (II).
(I) Si veda l’art. 13, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
(II) La pronuncia in parola richiama, in senso conforme, Trib. Trieste 11.03.2021, Trib. Modena 9.03.2012 e Trib. 9.11.2016 n. 1030.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Su ricorso depositato dalla società UU S.p.A., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Torino, con decreto omissis, ha ingiunto alla Signora XX di
pagare senza dilazione ex art. 642 c.p.c. alla ricorrente la somma di Euro
46.671,68 oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura
monitoria e successive occorrende omissis.
Con atto di citazione datato 11.07.2018 ritualmente notificato, la
Signora XX, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione
avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento
delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria
istanza, eccezione o deduzione respinte, nel merito - dichiarare illegittimo
e/o nullo e/o inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo omissis, mandando assolta la
conchiudente da ogni avversaria pretesa, ordinando alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino la cancellazione dell'ipoteca
giudiziale iscritta sull'immobile omissis;
in ogni caso, condannare, ai sensi dell'art. 96, comma comma 3 c.p.c., la UU
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
somma di Euro 7.000,00 ovvero quell'altra veriore o minore determinanda in
corso di causa, a favore della sig.ra XX per i motivi di cui al presente atto. Con
il favore delle spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre IVA e CPA e
rimborso forfetario, spese di CTP ed eventuali spese di CTU, con distrazione
delle stesse a favore dell'Avv. omissis
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
La parte attrice opponente ha fondato le proprie difese,
principalmente, sul disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni
apposte dalla medesima sulla fideiussione omnibus del 6.07.2020, allegando
altresì la consapevolezza di UU S.p.a. circa la non ascrivibilità delle
sottoscrizioni del documento all'attrice opponente e fondando su tale
presupposto la richiesta di condanna delle controparti al risarcimento dei
danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. 1.4. Si è costituita telematicamente la parte
convenuta opposta società UU S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, del 28.10.2018,
proponendo in via preliminare istanza di verificazione delle sottoscrizioni
apposte sul contratto di garanzia dalla Signora XX, nonchè contestando le
allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni di cui in epigrafe.
Alla prima udienza di comparizione del 21.11.2018 la parte attrice
opponente ha insistito per la sospensione della provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. La parte convenuta
opposta ha depositato l'originale della scrittura privata di fideiussione, di
cui il Giudice ha disposto la custodia in cassaforte, ha rilevato il mancato
esperimento della procedura di mediazione, ha insistito per l'accoglimento
dell'istanza di verificazione proposta in comparsa di costituzione e risposta
riservandosi di produrre le scritture di comparazione e si è opposta alla
richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Entrambe le parti hanno chiesto, in subordine rispetto all'espletamento del
procedimento di mediazione, i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Il
Giudice Istruttore si è riservato.
A scioglimento della suddetta riserva, con ordinanza del 26.11.2018, il
Giudice Istruttore:
- ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. sulla
base del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'opponente con riguardo
all'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione omnibus del
6.07.2020;
- ritenuto di riservare i provvedimenti di cui agli artt. 217 e
seguenti c.p.c. a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. (con concessione dei relativi termini all'esito del procedimento di
mediazione di cui infra);
- rilevato che, avendo la causa ad oggetto una controversia in materia
di contratti assicurativi, bancari e finanziari, dovesse trovare l'applicazione
l'art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010, con conseguente assegnazione alle parti
del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione;
- ha disposto la sospensione del decreto ingiuntivo opposto ed ha
fissato successiva udienza al 22.05.2019;
In data 11.04.2019 ha depositato comparsa di costituzione e di
intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. la Società --- S.p.A., allegando di
aver acquistato pro soluto ed in blocco con atto del 20.09.2018 da UU S.p.A. i
crediti aventi i requisiti indicati nel contratto di cessione tra cui quello
vantato nei confronti della Signora XX ; --- S.p.A. ha confermato e fatto
proprie le difese, deduzioni e allegazioni di UU S.p.A. 1.8. All'udienza del
22.05.2019 la parte attrice opponente ha depositato verbale di mediazione con
esito negativo ed ha insistito per la concessione dei termini di cui all'art.
183, comma VI, c.p.c. La terza intervenuta --- S.p.A. si è richiamata alla
comparsa di costituzione di UU
S.p.A. insistendo, in particolare, sull'istanza di verificazione delle
sottoscrizioni della fideiussione ed ha chiesto la concessione dei termini di
cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Nessuno è comparso per UU S.p.A. Il Giudice
Istruttore ha concesso i termini di cui sopra con decorrenza dal 10.06.2019 ed
ha fissato nuova udienza al 9.10.2019;
All'udienza del 9.1.2019 la terza intervenuta --- S.p.A. ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità del parere tecnico-grafico depositato dall'attrice
opponente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed ha chiesto disporsi CTU di
verificazione della firma come da istanza formulata in comparsa costitutiva.
La Signora XX si è opposta alla richiesta di inammissibilità di cui
sopra trattandosi, ad avviso della medesima, di documentazione formatasi in
data successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e si è
rimessa sulla CTU di verificazione.
Nessuno è comparso per UU S.p.A. Il Giudice Istruttore si è riservato
al fine di valutare l'opportunità di disporre una CTU grafologica.
A scioglimento della suddetta riserva, con ordinanza del 14.10.2019 il
Giudice Istruttore:
- rilevato che la parte attrice opponente ha disconosciuto ai sensi
dell'art. 214 c.p.c. tutte le sottoscrizioni apposte a nome della medesima nel
documento prodotto in copia da UU ed indicato al n. 7 egli allegati del ricorso
monitorio (c.d. contratto di fideiussione omnibus);
- rilevato che la parte convenuta opposta, intendendo avvalersi del
suddetto documento, in comparsa di costituzione e risposta ha proposto istanza
di “verificazione” delle sottoscrizioni ivi apposte ai sensi dell'art. 216
c.p.c. ed ha prodotto, all'udienza del 21.11.2018, l'originale del documento 7
del fascicolo monitorio, ovvero la “scrittura privata di fideiussione”, riposto
per la custodia in busta chiusa e sigillata nella cassaforte della Prima
Sezione del Tribunale;
- ritenuto tardivo il parere grafico-tecnico prodotto dall'attrice
opponente con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e quindi oltre il
termine di decadenza per le deduzioni istruttorie;
- ha disposto CTU grafologica, ai sensi dell'art. 217, 1° comma,
c.p.c., nominando all'uopo la Dr.ssa BE. Si. ;
- ritenuto, inoltre, necessario invitare la Signora XX a comparire
personalmente all'udienza successiva per scrivere sotto dettatura, alla
presenza del CTU;
- ha fissato al 26.02.2020 udienza avanti al G.O.T. delegato sia per
consentire alla Signora XX
di scrivere sotto dettatura alla presenza del CTU sia per il giuramento
del nominato CTU e conferimento del relativo incarico;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o
conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. omissis.
All'udienza del 26.02.2020 la parte attrice opponente ha dichiarato di
non poter aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice.
Il CTU omissis
Sulle spese del procedimento di mediazione e del presente giudizio di
opposizione.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la
parte convenuta opposta UU S.p.A. e l'interveniente --- S.p.A. devono essere
dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a rimborsare alla
parte attrice opponente le spese processuali del procedimento di mediazione,
liquidate in Euro 510,00.
Deve, infatti, richiamarsi il condivisibile orientamento della
giurisprudenza di merito secondo cui, con riferimento al rimborso dei costi e
spese legali attinenti alla procedura di mediazione, “l'assistenza prestata dal
legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma rilevanza
rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se
obbligatoria, resta pur sempre un' attività stragiudiziale, il relativo
compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le
prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tali spese vanno pertanto ricondotte
(indipendentemente dalle previsioni di cui all' art. 13 del D. Lgs. 28/2010)
nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91. In effetti, il rapporto
tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione cronologica,
necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra
l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una
pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione
non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite,
nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al
vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo
obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti
dell' art. 91 c.p.c.” (Trib. Trieste, 11.03.2021; Trib. Modena, 9.03.2012;
Tribunale di Massa, 9.11.2016 n. 1030).
Sempre in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., la parte convenuta opposta UU S.p.A. e l'interveniente --- S.p.A.
devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a
rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali presente giudizio
di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente omissis.
PQM
Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo omissis promossa dalla Signora XX (parte attrice opponente) contro la società UU BANCA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla sua mandataria ZZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (parte convenuta opposta), e contro --- S.p.a. (parte intervenuta volontaria) nel contraddittorio delle parti: rigetta l'istanza di verificazione proposta dalla parte convenuta opposta e ribadita dalla parte interveniente volontaria in via incidentale; accertata l'inesistenza del credito vantato dalla UU S.p.A. e da --- S.p.A. in qualità di cessionaria dei crediti di UU S.p.A., nei confronti della Signora XX nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto omissis; rigetta le domande di merito proposte dalla parte convenuta opposta UU S.p.A. e dalla interveniente volontaria --- S.p.A. 4) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari omissis, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale omissis in favore di UU SPA contro XX sull'immobile di proprietà di XX sito omissis; rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96, 3° comma, c.p.c. proposta dalla parte attrice opponente; dichiara tenute e condanna la parte convenuta opposta UU S.p.A. e la parte interveniente --- S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale tra loro, a rimborsare in favore della parte attrice opponente signora XX: le spese inerenti alla fase di mediazione, liquidate in Euro 510,00; le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 7.254,00 per compensi, Euro 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed oltre IVA e CPA come per legge; con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. omissis, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato decreto in data 28/12/2020, e le spese di CTP della parte attrice opponente a carico solidale della parte convenuta opposta UU S.p.A. e dell'interveniente --- S.p.A.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.